Godimento dei beni d`impresa per fini privati
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Godimento dei beni d`impresa per fini privati
Godimento dei beni d’impresa per fini privati L’articolo 2, Commi Da 36-Terdecies a 36-duodevicies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ha introdotto alcune disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all’impresa a soci e/o familiari dell’imprenditore per fini privati. Tali disposizioni disciplinano le ipotesi in cui i beni relativi all’impresa vengono concessi in godimento a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che caratterizzano il mercato, prevedendo: per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali, la tassazione di un reddito diverso determinato confrontando il valore di mercato del diritto di godimento e il minor corrispettivo pattuito; per il soggetto concedente i beni in godimento, l’indeducibilità parziale o totale dei relativi costi sostenuti. In particolare nel caso in cui oggetto del godimento sia un autoveicolo, l’agenzia delle entrate, nella circolare del 24 09 2012 n. 36/E, ha precisato che per esigenze di semplificazione il valore di mercato deve essere determinato ai sensi dell’articolo 51 comma 4 del T.U.I.R. e quindi in misura pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI (http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/fringe-benefit.html) elabora per ciascun anno. Per evitare la tassazione in capo al socio e la conseguente indeducibilità del costo per l’impresa occorre quindi procedere alla fatturazione da parte della società nei confronti del socio o familiare del valore di mercato di utilizzo dell’auto come sopra determinato. Il socio dovrà provvedere a saldare la fattura entro la fine del periodo d’imposta. Per i soci di società di persone nonché per l’imprenditore individuale non occorrerà procedere alla suddetta fatturazione nel caso in cui i costi indeducibili (pro-quota nel caso di società) relativi all’autovettura utilizzata siano superiori al valore di mercato di cui art. 51 comma 4 TUIR. Con gli esempi sotto riportati si desidera fornire ai clienti una dimostrazione pratica per l’emissione della fattura: La società Omega srl assegna al socio amministratore per finalità anche private l’autovettura Auidi a1 1.6 tdi dpf 105 cv. A seguito della nuova disciplina fiscale sopra descritta occorre che tale utilizzo non sia a titolo gratuito bensì venga determinato il pagamento di un corrispettivo pari al 30% dei costi chilometrici da calcolare sulla base della tariffa Aci per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri: estratto tabella ACI FRINGE COSTO BENEFIT COSTO CHILOMETRICO A 15.000 MARCA MODELLO CHILOMETRICO ANNUALE KM totale pari al 30% costo tot 6.603*30/10 a1 1.6 tdi dpf – 0,4402*15000 = 0= AUDI 105 cv 0,4402 6.603 1.980,88 In particolare la società emette nei confronti del socio una fattura per riaddebito utilizzo autovettura per un importo di € 1.980,88 + Iva. A seguito dell’emissione della fattura la società Omega deduce i costi dell’autovettura secondo le norme ordinarie ed il socio non deve dichiarare alcun reddito diverso. La società Omega snc (o ditta individuale) assegna per finalità anche private, al socio Verdi, che possiede una quota del 25%, l’autovettura Auidi a1 1.6 tdi dpf 105 cv . I costi contabilizzati in contabilità per la gestione dell’autovettura ammontano ad € 15.500,00 di cui € 9.300,00 indeducibili. Per una corretta applicazione della nuova disciplina fiscale occorre determinare la quota indeducibile dei costi riferiti all’autovettura imputabile al socio e confrontarla con il valore di mercato ovvero il fringe benefit. Nel caso in cui i costi indeducibili imputabili al socio risultino superiori al valore di mercato (calcolato sulla base delle tariffe Aci come evidenziato nell’esempio precedente) non occorre emettere alcuna fattura, altrimenti la fattura va emessa per il valore differenziale tra valore di mercato e la quota costi auto indeducibili. Nell’esempio di cui sopra in capo al socio, per effetto della indeducibilità dei costi auto, verrà imputato per trasparenza un maggior reddito pari ad € 2.325,00 (9.300,00 in caso di ditta individuale). Il reddito assegnato al socio supera il valore di mercato del diritto di utilizzo del veicolo pari ad € 1.980,88 e quindi non occorre emetter alcuna fattura. Ai fini di una corretta applicazione della nuova disciplina fiscale si consiglia di esaminare le singole posizioni e provvedere all’emissione della fattura come sopra indicato. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. Fano, lì 06 dicembre 2012