consiglio di disciplina territoriale ordine dei giornalisti della lombardia
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CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA Via A. da Recanate n. l - 20124 MILANO consiglio .disciplina @pec .odg.mi.it consiglio .disciplina @odg.mi. it; te lefono 0267713 7 L fa.x 0266716194 Milano , 5 maggio 2015 Giornalista pubblicista Cesare Cadeo c/o Avv. Luciano Daffarra Piazza L. V . Bertarelli l - 20122 Milano Procura generale della Repubblica c/o Corte d'Appello Via Freguglia l - 20122 Milano e p.c.: Giornalista professionista …………… ……………… Ordine dei Giornalisti della Lombardia Via A. da Recanate l- 20124 Milano Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti Via Parigi 11 - 00185 Roma Il Consiglio di Disciplina Territoriale composto dai Consiglieri: Tino FIAMMETTA Liviana NEMES Anna MIGOTTO Presidente-relatore Consigliere Consigliere riunito nella seduta del 20 aprile 2015 ha emesso la seguente DECISIONE nel procedimento protocollato al n. 76/14, promosso nei confronti di: Cesare Cadeo, rappresentato e difeso per mandato dall'avvocato Luciano Daffarra con studio in piazza L.V. Bertarelli 1-20122 Milano IN FATTO Il 5 novembre 2014 è pervenuta al Consiglio di Disciplina Territoriale una segnalazione a firma di …………….. nella quale lamenta che il giornalista pubblicista Cesare Cadeo è protagonista di spot pubblicitari a favore di Unendoenergia e Ondaflex trasmessi in modo ripetuto e continuativo in diverse reti televisive private e pubbliche. La stessa segnalazione è pervenuta dall'Ordine dei giornalisti in data 20/1112014 . Il 3 marzo 2015 Cesare Cadeo ha fatto pervenire al Consiglio di Disciplina "una memoria difensiva" attraverso il suo legale Luciano Daffarra e firmata da quest'ultimo. Nella memoria, illegale conferma che il giornalista pubblicista Cesare Cadeo è prevalentemente impegnato in qualità di presentatore, di attore teatrale e di testimoniai e che dall'anno 1996 ha cessato di operare per conto delle testate giornalistiche del gruppo Mediaset. Conferma inoltre che Cesare Cadeo compie continuativamente il lavoro di conduttore televisivo e che non è contestabile che lo stesso sia noto al pubblico unicamente quale conduttore televisivo e testimoniai pubblicitario. Risulta inoltre che egli non ha tratto notorietà dalle sue lontane iniziative da giornalista pubblicista. IN DIRITTO L'art. l della legge 6911963 recita: "Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi ". In ogni caso anche i pubblicisti sono soggetti alle medesime regole e doveri dei colleghi professionisti iscritti al medesimo Ordine. La Carta dei Doveri impone al giornalista di non prestare il nome , la voce o l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale. Tutto ciò premesso e considerato , questo Consiglio non può però fare a meno di prendere atto che il caso del pubblicista Cesare Cadeo debba essere valutato come una circostanza del tutto particolare. Infatti, Cesare Cadeo , non venendo percepito dalla stragrande maggioranza del pubblico come giornalista , non garantisce al prodotto commerciale pubblicizzato una sorta di valore aggiunto che gli deriva dalla propria immagine di professionista della notizia e non viene di conseguenza violato lo spirito della norma. Cesare Cadeo asserisce inoltre di non aver mai ingannato il pubblico, infatti, gli spot in questione sono chiaramente pubblicitari e non si configurano come opinioni giornalistiche. In questo senso, appare rispettato l'articolo della Carta dei Doveri che obbliga il giornalista a "porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale ". Nessun inganno e nessuna pubblicità occulta. Nessuna commistione. Questo consiglio non ritiene che Cesare Cadeo abbia messo a repentaglio la sua "autonomia ))/· professionale ", tuttavia intende far rispettare il dettato della Carta che vieta ai propri iscritti di prestarsi ad essere testimonia! di spot pubblicitari. CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE- Proc . al n. 76/ 14 2 P.Q.M. Questo Consiglio percepisce che il giornalista pubblicista Cesare Cadeo non svolge attività giornalistica continuativa e retribuita da molti anni e che è ormai da tempo conosciuto come testimoniai e non come giornalista. Fermo restando queste condizioni di giornalista pubblicista inattivo quale comunicatore di notizie, non riteniamo di comminare una sentenza disciplinarmente rilevante quale la cancellazione dall'Albo, bensì consideriamo sanzione adeguata la censura. Si notifichi al giornalista Cesare Cadeo, domiciliato presso lo studio dell'avvocato Luciano Daffarra con studio in piazza L.V. Bertarelli l - 20122 Milano, nonché alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano. Il Presidente Tino Fiammetta L'Estensore Liviana Nemes Il Consigliere Anna Migotto CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE- Proc. al n. 76114 3
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