FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER
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FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER
FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE DI ANSALDO SIGNAL N.V. IN LIQUIDATIE IN ANSALDO STS S.P.A. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ANSALDO STS S.P.A. del 6 marzo 2009 I PREMESSA In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A., società per azioni di diritto italiano (nel prosieguo anche “Ansaldo” o “ASTS” o la “Società Incorporante”), ha approvato l’operazione di fusione transfrontaliera per incorporazione di Ansaldo Signal N.V. in liquidatie (in liquidazione), società anonima (‘naamloze vennootschap’) di diritto olandese (nel prosieguo anche “Ansaldo Signal” o “ASNV” o la “Società Incorporanda”), nella Società Incorporante (nel prosieguo anche la “Fusione” o l’“Operazione”). In data 5 marzo 2009, il Consiglio di Sorveglianza della Società Incorporanda ha approvato, per quanto di propria competenza, la Fusione e i documenti ad essa connessi. In via preliminare, e ai fini di una migliore comprensione dell’articolazione procedimentale in cui si struttura l’Operazione in disamina, si rileva che: - la Società Incorporante è una società per azioni, disciplinata dal diritto italiano, emittente azioni quotate nel Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; - la Società Incorporante è controllata da – e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di – “Finmeccanica - Società per azioni”, anch’essa società quotata nel Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; - la Società Incorporanda, interamente partecipata da ASTS – e soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di “Finmeccanica - Società per azioni” è disciplinata dalla legge olandese e, pertanto, la fusione per incorporazione di ASNV in ASTS integra un’ipotesi di “fusione transfrontaliera” ai sensi della direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (nel prosieguo anche la “Direttiva”); - la Direttiva, ha trovato attuazione in Italia mediante l’emanazione del Decreto Legislativo n. 108, del 30 maggio 2008 (nel prosieguo anche il “Decreto”), e in Olanda mediante l’emanazione dell’Atto legislativo pubblicato nel Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (Gazzetta Ufficiale dei Paesi Bassi) n. 260/261 e in vigore dal 15 luglio 2008 (nel prosieguo anche l’“Atto n. 260/261”); - l’Operazione dovrà essere perfezionata nel rispetto della legge italiana e olandese e, rispettivamente da parte di ASTS e di ASNV, delle disposizioni contenute nel Decreto e nell’Atto n. 260/261 nonché, in via residuale, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva e dalle rispettive normative nazionali richiamate. 1 Posto che la Società Incorporanda risulta alla data odierna interamente partecipata da Ansaldo, l’Operazione costituisce un’ipotesi di fusione c.d. “semplificata”, ai sensi dell’art. 2505 del codice civile italiano, dell’art. 18 del Decreto − attuativo dell’art. 15, comma 1, della Direttiva − nonché dell’art. 2:333, comma 1, del Burgerlijk Wetboek (codice civile olandese). Pertanto, l’Operazione avrà natura di “incorporazione di società interamente possedute” e sarà caratterizzata da rilevanti semplificazioni procedimentali. Nonostante l’operazione di fusione rientri nell’ipotesi di fusione c.d. “semplificata”, in osservanza di quanto disposto dall’art. 8 del Decreto, attuativo dell’art. 7 della Direttiva, e al fine di recare un’informativa puntuale ai propri Soci e al mercato in generale sulle caratteristiche dell’Operazione in disamina, l’odierno Consiglio di Amministrazione di Ansaldo ha redatto la presente relazione illustrativa della Fusione. II ILLUSTRAZIONE DELLE MOTIVAZIONI INDUSTRIALI E STRATEGICHE SOTTESE ALL’OPERAZIONE Per effetto della Fusione, tutte le partecipazioni attualmente detenute da Ansaldo Signal – sub-holding di diritto olandese – verranno trasferite alla Società Incorporante. Ne consegue che Ansaldo – e di riflesso i suoi Soci – beneficeranno delle semplificazioni strutturali e delle efficienze derivanti dall’eliminazione dei costi e delle complessità connesse al mantenimento di una sub-holding di diritto estero. In particolare, l’eliminazione di ASNV dalla catena di controllo facente capo ad Ansaldo consentirà di realizzare un più efficiente assetto partecipativo all’interno del gruppo, anche al fine di consentire uno sviluppo organico dello stesso attraverso la focalizzazione del core-business operativo e finanziario all’interno della società quotata, in coerenza con il ruolo e gli obiettivi industriali perseguiti dalla Società Incorporante. L’Operazione, infatti, si inquadra nel più ampio progetto di centralizzazione e rafforzamento della capogruppo Ansaldo, nel cui contesto sono state già perfezionate le seguenti operazioni societarie e di mercato: - il trasferimento, avvenuto in data 1° gennaio 2008, di Ansaldo STS Australia PTY Ltd. (e quindi della sua controllata al 100% Ansaldo STS Malaysia SDN 2 BHD) da Transcontrol Co. (a sua volta controllata da Union Switch & Signal Inc.) ad Ansaldo; - il perfezionamento della fusione per incorporazione di Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari S.p.A. e di Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A. in Ansaldo, con efficacia civilistica, contabile e fiscale dal 1° gennaio 2009. La realizzazione di un modello organizzativo più lineare e trasparente – quale risulterebbe quello derivante dalla Fusione – è auspicato dai mercati finanziari in quanto, da un lato, consente di pervenire ad organigrammi e sistemi di corporate governance più efficaci e chiari e, dall’altro, può portare ad un miglioramento della performance finanziaria. La Fusione, inoltre, consente, mediante l’accorciamento della struttura societaria e la conseguente semplificazione del gruppo, anche: (i) una riduzione della diluizione degli utili; (ii) una maggior chiarezza nella governance; (iii) la ottimizzazione dei costi connessi all’attuale organizzazione societaria del gruppo, con eliminazione di sovrastrutture, lungaggini e duplicazioni, e (iv) l’accelerazione dei flussi finanziari. III PROFILI GIURIDICI E PRINCIPALI PASSAGGI OPERATIVI DELL’OPERAZIONE In primo luogo, si informano i Signori Azionisti che l’Assemblea nonché il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza di Ansaldo Signal hanno deliberato, in data 8 maggio 2008, lo scioglimento della stessa, ai sensi della normativa olandese applicabile, procedendo alla nomina del liquidatore nella persona del Dott. Mario Orlando. Ai sensi della normativa olandese, poiché non è ancora iniziata la distribuzione dell’attivo di Ansaldo Signal, la stessa è legittimata a partecipare alla fusione transfrontaliera. Inoltre, sempre in conformità alle disposizioni di legge olandesi rilevanti, il progetto comune di fusione transfrontaliera è sottoscritto sia dai membri del Consiglio di Sorveglianza della Società Incorporanda sia dal liquidatore, quest’ultimo nella sua qualità di organo investito della gestione di Ansaldo Signal in liquidazione. Ciò posto, poiché le società partecipanti all’Operazione appartengono a due distinti Stati Membri dell’Unione europea, la Fusione ha natura transfrontaliera ai sensi della Direttiva e sarà eseguita mediante l’incorporazione di Ansaldo Signal nella Società Incorporante. Alla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante conserverà la propria attuale forma, denominazione sociale e sede statutaria. 3 Quanto ai profili tecnico-giuridici dell’Operazione, considerando che la Società Incorporante possiede direttamente l’intero capitale sociale di ASNV: 1) Ansaldo non procederà ad alcun aumento del proprio capitale sociale né assegnerà – ai sensi dell’art. 2504-ter del codice civile italiano – azioni in sostituzione delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, nella Società Incorporanda, le quali verranno annullate senza concambio in esito alla Fusione; 2) ai sensi dell’articolo 2505 del codice civile italiano, dell’art. 18 del Decreto, nonché dell’art. 15, comma 1, della Direttiva: - il progetto comune di fusione transfrontaliera non contiene le indicazioni relative al rapporto di cambio, alle modalità di assegnazione di azioni e alle partecipazioni agli utili, di cui all’articolo 2501-ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5), del codice civile italiano, nonché all’art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto; - non si farà luogo alla predisposizione di una relazione degli esperti − di cui all’art. 2501-sexies del codice civile italiano (come richiamato dall’art. 9 del Decreto, in attuazione dell’art. 8 della Direttiva) − mancando un concambio azionario; Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del Decreto, e in attuazione dell’art. 5 della Direttiva, il progetto comune di fusione transfrontaliera è approvato negli stessi termini dai competenti organi delle società partecipanti alla Fusione e contiene, oltre a quanto richiesto dalla normativa italiana e olandese, anche menzione dei seguenti ulteriori elementi: - la legge regolatrice della Società Incorporante e di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione transfrontaliera; - menzione della circostanza che non ricorrono i vantaggi a favore dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti all’Operazione; - menzione della circostanza che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 19, comma 1, del Decreto relativi alle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella Società Incorporante; 4 - le probabili ripercussioni della Fusione sull’occupazione; - le informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla Società Incorporante. Ai sensi dell’art. 18 del Decreto, attuativo dell’art. 15 della Direttiva, e dell’art. 23, comma 2, lett. b), dello statuto di Ansaldo, essendo la Fusione semplificata, il progetto di fusione verrà approvato, per la Società Incorporante, dal Consiglio di Amministrazione. Fermo restando quanto precede, ai sensi dell’art. 2505, comma 3, del codice civile italiano, i Soci della Società Incorporante che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale potranno in ogni caso chiedere lo spostamento della competenza decisionale in capo all’assemblea straordinaria mediante domanda indirizzata alla Società Incorporante entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova. Per quanto concerne la Società Incorporanda, la Fusione verrà deliberata dal Consiglio di Sorveglianza in conformità con le disposizioni di legge olandese applicabili. Si segnala inoltre che, ai sensi del diritto olandese, la procedura di opposizione alla Fusione riservata ai creditori di Ansaldo Signal presenta le seguenti peculiarità: (i) il termine entro cui i creditori potranno opporsi è di un mese e non di sessanta giorni come in Italia; (ii) tale termine inizia a decorrere dal momento in cui vengono effettuate le pubblicazioni informative sulla Fusione nella Gazzetta Ufficiale olandese - e quindi in un momento anteriore rispetto alla data di iscrizione della delibera notarile di approvazione definitiva della Fusione presso il Registro delle Imprese di Genova, a partire dalla quale decorre il periodo entro il quale i creditori di Ansaldo potranno fare opposizione a norma dell’art. 2503 del codice civile italiano (iii) l’approvazione definitiva della Fusione da parte del competente organo sociale di Ansaldo Signal avrà luogo in data immediatamente successiva alla decorrenza del termine di sessanta giorni riservato ai creditori di Ansaldo. Il progetto comune di fusione transfrontaliera è redatto sulla base delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla Fusione al 31 dicembre 2008, rappresentate dai rispettivi progetti di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008 regolarmente approvati dai rispettivi organi amministrativi e che fungono da situazioni patrimoniali di Fusione. 5 Trattandosi di fusione per incorporazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 12 della Direttiva e dell’art. 15 del Decreto, gli effetti giuridici reali dell’Operazione decorreranno dalla data di iscrizione dell’atto di Fusione presso il Registro delle Imprese della Società Incorporante ovvero dalla diversa data che verrà eventualmente indicata nell’atto di Fusione, quest’ultima comunque successiva alla data di iscrizione dell’atto di Fusione presso il Registro delle Imprese della Società Incorporante. A partire dalla data di efficacia giuridica della Fusione, Ansaldo subentrerà nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi, dei cespiti, mobiliari ed immobiliari, materiali ed immateriali ecc., di cui la Società Incorporanda è titolare, obbligandosi ad assolvere tutti gli impegni e le obbligazioni alle convenute scadenze e condizioni. Ai fini fiscali e dell’imputazione contabile delle operazioni della Società Incorporanda al bilancio della Società Incorporante, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva, trova applicazione la legge italiana in quanto legge della società risultante dalla Fusione. Pertanto, gli effetti della Fusione decorreranno, ai sensi rispettivamente degli artt. 172, comma 9, 178 e 179 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell’articolo 2504-bis, comma 3, del codice civile italiano, dal giorno in cui la Fusione produrrà i propri effetti reali. Trattandosi inoltre di fusione semplificata, non è prevista alcuna modifica dello statuto sociale di Ansaldo in conseguenza della Fusione. A tal riguardo si precisa che l’attuale clausola dell’oggetto sociale di Ansaldo già consente l’esercizio diretto delle attività attualmente svolte dalla Società Incorporanda che, per effetto della Fusione, verranno trasferite ad Ansaldo. Non comportando modifiche statutarie di Ansaldo, né integrando altre cause di recesso previste dalla legge, la Fusione non darà luogo ad alcun diritto di recesso in capo agli azionisti di Ansaldo. Alla data odierna non risulta l’esistenza di patti parasociali aventi ad oggetto azioni della Società Incorporante o della Società Incorporanda. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla Società Incorporante in conseguenza della Fusione sono indicati nella situazione patrimoniale da fusione di Ansaldo Signal al 31 dicembre 2008, e sono valutati mediante applicazione dei principi contabili IAS/IFRS. 6 L’odierno Consiglio di Amministrazione di Ansaldo ha approvato, oltre al progetto comune di fusione e alla presente relazione illustrativa, anche il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008, che costituisce la situazione patrimoniale da fusione ai sensi dell’art. 2501-quater del codice civile italiano e che sarà oggetto di approvazione da parte dell’assemblea ordinaria dei Soci prevista per il 27/28 aprile p.v. Anche ASNV utilizzerà il proprio progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008 quale situazione patrimoniale da fusione. In estrema sintesi, le principali fasi del procedimento di Fusione, successive all’approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera da parte dell’odierno Consiglio di Amministrazione di Ansaldo e del Consiglio di Sorveglianza di Ansaldo Signal, sono previste secondo il seguente calendario di massima: • nei giorni successivi all’approvazione del progetto di fusione, deposito dello stesso e dei documenti ad esso allegati presso la sede sociale di Ansaldo e presso il Registro delle Imprese di Genova nonché pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana delle informazioni richieste dall’art. 7 del Decreto e dall’art. 6 della Direttiva; • deposito presso la sede sociale della Società Incorporante e presso Borsa Italiana S.p.A. della documentazione indicata all’art. 2501septies del codice civile italiano e richiamata dal Regolamento Emittenti; • successivamente all’approvazione del progetto di fusione – nonché ai relativi adempimenti di competenza della Società Incorporante – deposito del progetto di fusione e dei documenti allegati presso la sede sociale di Ansaldo Signal e presso la Camera di Commercio di Amsterdam e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale olandese e in un quotidiano olandese a diffusione nazionale di un avviso concernente il deposito dei documenti relativi alla Fusione presso i competenti Registri delle Imprese nonché alcune caratteristiche dell’Operazione; • indicativamente verso la fine di aprile, riunione del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante per approvare in via definitiva e nel rispetto delle forme notarili il progetto comune di fusione transfrontaliera ai sensi dell’art. 2505, comma 2, del codice civile italiano; • approvazione della Fusione in via definitiva, previo decorso del termine di opposizione dei creditori di cui all’art. 2503 del codice civile 7 italiano, da parte del competente organo sociale di ASNV, ai sensi del diritto olandese; • indicativamente prima della fine del mese di settembre, stipula dell’atto di Fusione – previo ottenimento dei certificati notarili richiesti dalla normativa applicabile – e sua iscrizione nei Registri delle Imprese competenti, con produzione degli effetti della Fusione indicativamente a decorrere dal 1° ottobre 2009. IV CONSEGUENZE DELLA FUSIONE TRANSFRONTALIERA SUI SOCI, SUI CREDITORI E SUI LAVORATORI Conseguenze sui Soci Gli Azionisti di Ansaldo non avranno delle conseguenze dirette derivanti dalla realizzazione dell’Operazione. Infatti, per effetto della stessa non si verificheranno i presupposti del diritto di recesso né muterà in alcun modo la compagine sociale essendo la Società Incorporanda interamente partecipata dalla Società Incorporante. Inoltre, non cambieranno in alcun modo per gli Azionisti di Ansaldo i diritti collegati allo status socii e le modalità di esercizio degli stessi rimanendo la Società Incorporante soggetta alla legge italiana e quotata sul Mercato Telematico Azionario anche a valle dell’efficacia della Fusione. Conseguenze sui Creditori Non sono previsti impatti della Fusione sui diritti dei creditori di Ansaldo. La Società Incorporanda, infatti, è una mera sub-holding di partecipazioni e la sua incorporazione non comporterà alcun decremento delle garanzie patrimoniali complessive al momento offerte da Ansaldo. I creditori potranno poi eventualmente beneficiare, qualora lo ritengano necessario, della procedura di opposizione loro garantita dall’art. 2503 del codice civile italiano. Conseguenze sui Lavoratori Allo stato attuale, la Società Incorporanda ha in essere due contratti di lavoro a tempo determinato con due dipendenti impiegati. Uno di tali contratti scade in data 30 giugno 2009, il secondo contratto ha data di scadenza al 30 settembre 2009. Il contratto avente scadenza il 30 giugno 2009 potrebbe essere rinnovato sino alla data del 30 settembre 8 2009. Ciò posto, alla data di efficacia della fusione, Ansaldo Signal dovrebbe non essere parte di alcun contratto di lavoro a tempo determinato. Poiché è previsto che Ansaldo Signal alla data di efficacia giuridica della fusione non sia parte di alcun contratto di lavoro e non abbia un numero di lavoratori superiore a quindici, non si applicherà la procedura prevista dall'art. 47 della legge 29/12/1990 n. 428. Ai sensi dell’ art. 8 del Decreto e in attuazione dell’art. 7 della Direttiva, la presente relazione illustrativa del progetto comune di fusione transfrontaliera verrà inviata ai rappresentanti dei lavoratori delle società partecipanti alla Fusione, almeno trenta giorni prima dell’approvazione definitiva del progetto comune di Fusione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante. In ogni caso, il perfezionamento della Fusione non comporterà alcuna modifica sui rapporti di lavoro attualmente in essere tra Ansaldo e i propri dipendenti né sono previste ripercussioni della Fusione sull’occupazione dei lavoratori della Società Incorporante e del gruppo in generale. Infine, si informa che l’art. 19 del Decreto disciplinante la partecipazione dei lavoratori nella società incorporante non trova attuazione nel caso di specie in quanto non ne ricorrono i presupposti applicativi. Infatti, sia la Società Incorporante che la Società Incorporanda non sono gestite in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 188. V EVENTUALI RIFLESSI TRIBUTARI DELL’OPERAZIONE La neutralità fiscale Ai fini delle imposte sui redditi, la Fusione, a norma del combinato disposto degli artt. 172, 178 e 179 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è fiscalmente neutra e, quindi, non costituisce in Italia realizzo o distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della Società Incorporanda, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Le differenze da Fusione Le eventuali differenze da Fusione che dovessero emergere in esito alla Fusione non concorrono a formare il reddito imponibile di Ansaldo essendo fiscalmente non rilevanti ai fini dell’imposizione sui redditi. 9 . ***** Genova, 6 marzo 2009 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente ____________________________ ( Alessandro Pansa) 10
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