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Azienda ULSS 20 di Verona Dipartimento di Prevenzione Accredited - Agréé Corso di formazione Valorizzazione ed implementazione della multidisciplinarietà nell’ambito della legionellosi La tutela della salute dei Lavoratori Dott. Antonio Zedde SPISAL – Ambulatorio Medicina del Lavoro Verona 10 -11-15 Impatto sulla popolazione generale La legionellosi pone un problema di salute pubblica perché costituisce un elemento di potenziale rischio in tutte le situazioni in cui le persone si ritrovano in uno stesso luogo nel quale è in funzione un - sistema di condizionamento, umidificazione o trattamento dell’aria; - sistema di ricircolarizzazione delle acque; con possibile dispersione nell’ambiente di aerosol contaminato da legionella (goccioline di dimensioni inferiori ai 5 micron). Le principali sorgenti di diffusione aerosol • i rubinetti e i diffusori delle docce dell’impianto idrico • gli umidificatori degli impianti di condizionamento • le vasche idromassaggio • le fontane ornamentali • le piscine • le torri di raffreddamento • etc… Il rischio in ambito lavorativo Il rischio legionellosi può interessare gli addetti a diversi comparti lavorativi: • Personale addetto alle operazioni di manutenzione/pulizia delle torri evaporative e degli impianti di distribuzione/trattamento dell’acqua • Addetti agli impianti di depurazione • Addetti alle piattaforme di trivellazione • Personale addetto alla manutenzione di vasche per idromassaggio • Lavoratori delle cave di marmo (operazioni di taglio del marmo con acqua) • Addetti alla pulizia negli autolavaggi • Trattamento delle acque di scarico nella produzione di pasta alimentare e carta Il rischio in ambito lavorativo Dati ottenuti da monitoraggi microbiologici svolti in ambito occupazionale hanno documentato la presenza del batterio: • negli impianti per il lavaggio di parti meccaniche nelle industrie metalmeccaniche, • nelle vasche di raffreddamento e lavaggio di prodotti vegetali, • nelle vasche di aereazione per il trattamento di acque reflue, • nel materiale organico per la produzione di terreni per il giardinaggio, etc. • Dati epidemiologici Registro nazionale della legionellosi - Istituto Superiore di Sanità Rapporto annuale sulla legionellosi in Italia nel 2010 Pervenute 1.324 segnalazioni di casi legionellosi; 1.184 confermati, 50 presunti. Dati riferiti al 42,7 % dei casi registrati Distribuzione per potenziale esposizione a legionella Registro nazionale della legionellosi - Istituto Superiore di Sanità Rapporto annuale sulla legionellosi in Italia nel 2013 Pervenute 1.347 segnalazioni di casi legionellosi; 1.327 confermati, 20 probabili; 70 decessi. Nell’83% dei casi non è stato riportato alcun fattore di rischio specifico e, pertanto, data l’ubiquitarietà della legionella negli ambienti sia naturali che di vita e di lavoro, tali casi vengono definiti di origine comunitaria. Banca dati INAIL – Infortuni sul lavoro Casi di legionellosi denunciati nel periodo 2000 - 2013 Casi denunciati 7 Casi riconosciuti 3 Tipo di occupazione 2003 1 Manutentore di impianti di condizionamento dell’aria 2008 1 Operatore aeroportuale 2012 1 Medico igienista (in corso di indagine ambientale presso un entro benessere dove erano stati segnalati casi sospetti di legionellosi) È infortunio sul lavoro ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo. La causa violenta. È un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi e da condizioni climatiche e microclimatiche. Decreto Legislativo 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Obblighi del Datore di lavoro La valutazione dei rischi - individuazione e valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; - elaborazione dei documenti procedurali ed organizzativi per la loro eliminazione o contenimento. Documento di valutazione dei rischi A. Identificazione dei luoghi di lavoro, impianti, macchine, attrezzature, prodotti chimici, …. B. Identificazione dei pericoli e situazioni pericolose C. Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute D. Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione E. Gestione delle emergenze DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI I FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA (Rischi di natura infortunistica) PER LA SALUTE (Rischi di natura igienico ambientale) PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (Rischi trasversali) Strutture Agenti Chimici Macchine Agenti Fisici Organizzazione del lavoro Fattori psicologici Impianti Elettrici Incendio-esplosioni Agenti Biologici Fattori ergonomici Titolo X D. Lgs. 81/08 Esposizione ad agenti biologici Titolo X D. Lgs. 81/08 Esposizione ad agenti biologici • Campo di applicazione Tutte le attività lavorative in cui vi è rischio di esposizione ad agenti biologici Definizione Titolo X D. Lgs. 81/08 - Esposizione ad agenti biologici * * Non è mai stata dimostrata la trasmissione interumana della legionellosi Titolo X D. Lgs. 81/08 Esposizione ad agenti biologici Si possono verificare diverse condizioni di esposizione ad agenti biologici Uso deliberato - quando agenti biologici vengono deliberatamente immessi nel ciclo produttivo Esposizione potenziale - quando possa verificarsi la presenza di agenti biologici come evento indesiderato ma inevitabile MANUTENZIONE / PULIZIA DELLE TORRI EVAPORATIVE E DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE / TRATTAMENTO DI ACQUA SANITARIA, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA Titolo X D. Lgs. 81/08 - Esposizione ad agenti biologici VALUTAZIONE DEL RISCHIO Obbligatoria sia in caso di uso deliberato che di esposizione potenziale Da ripetersi in caso di modifiche significative nel ciclo produttivo e comunque ogni tre anni Revisione, con carattere d’urgenza, ad ogni segnalazione di un accertato caso di malattia. Conferenza Stato - Regioni, 7 maggio 2015. Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi Obblighi del Datore di lavoro • effettuare la valutazione del rischio legionellosi, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili sulle caratteristiche dell’agente biologico e sulle modalità lavorative che possano determinarne l’esposizione. È indispensabile analizzare adeguatamente tutte le fasi del processo lavorativo per individuare i momenti critici in cui è effettivamente presente il rischio biologico. È inoltre indispensabile individuare le mansioni che effettivamente presentano l’esposizione a tale rischio e i lavoratori interessati. Valutazione del rischio UFC Unità formanti colonie Linee guida 2015 Obblighi del datore di lavoro Se la valutazione mette in evidenza un rischio per la salute dei lavoratori occorre: • adottare misure tecniche, organizzative, procedurali ed igieniche idonee, al fine di minimizzare il rischio; • adottare specifiche misure per l’emergenza, in caso di incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente dell’agente biologico; • fornire ai lavoratori una informazione e adeguate. formazione Per l’ adozione delle misure protettive, preventive, tecniche, organizzative, procedurali ed igieniche idonee, si deve fare riferimento a quanto definito nelle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi approvate in Conferenza Stato - Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015. Il documento riunisce, aggiorna e integra tutte le indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative. La Regione Veneto con DGR n. 1250 del 28 settembre 2015 ha recepito l’Intesa Stato – Regioni sulle Linee guida in relazione al rischio di esposizione a legionella. Dispositivi di protezione individuale • facciali filtranti per la protezione delle vie respiratorie, preferibilmente muniti di valvola di espirazione (FFP 3); • occhiali di protezione per la protezione da schizzi di liquidi o nei confronti di rischi di natura non microbiologica, come ad esempio ustioni, lesioni da acqua in pressione, ecc.; • guanti di protezione (protezione da microorganismi); • tuta - camice di protezione (protezione da agenti biologici). Sorveglianza sanitaria obbligatoria per i lavoratori addetti alle attività in cui la valutazione evidenzia un rischio per la salute non è sempre obbligatoria (rischio potenziale) eseguita dal medico competente in presenza di rischio non occasionale: controlli sanitari periodici annuali integrati da esami specifici (determinazione antigene urinario, dosaggio di IgG e IgM specifiche) Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi – 2015 6.2. Il rischio per operatori sanitari I tecnici della prevenzione addetti agli interventi di ispezione, controllo e campionamento e, più in generale, gli addetti alla manutenzione degli impianti idrici e aeraulici, capaci di generare aerosol potenzialmente contaminati, devono ritenersi a maggior rischio di esposizione alla Legionella. Adempimenti medico legali in caso di accertamento di legionellosi contratta sul lavoro - 1^ certificato medico INAIL di infortunio sul lavoro - referto medico all’Autorità Giudiziaria (se sussistono i requisiti della procedibilità d’ufficio) - invio all’INAIL di copia della documentazione sanitaria relativa al caso accertato Finalità assicurativa Referto medico • E’ una testimonianza con la quale chi esercita una professione sanitaria è obbligato ad informare l’Autorità Giudiziaria di fatti oggetto della propria assistenza od opera, nella genesi dei quali possa sussistere l’ipotesi di un reato perseguibile d’ufficio • Ha finalità di giustizia • Lo scopo è quello di segnalare un episodio su cui l’Autorità Giudiziaria è tenuta a indagare per ricercare eventuali responsabilità penali Procedibilità d’ufficio Sussiste nei casi di lesioni personali colpose gravigravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro. La lesione personale è grave 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. D. Lgs. 81/08 s.m.i.
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