CIGNATUTELA EX SICURA
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CIGNATUTELA EX SICURA
CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.A.- N.V. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CIGNATUTELA Articolo 1 - Definizioni ASSICURATO - La persona fisica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione e che esercita i diritti derivanti dall’Assicurazione. Possono essere Assicurati anche i familiari del Contraente purché siano stati indicati da quest’ultimo nel Certificato di Assicurazione. Ai sensi della Polizza, per familiari devono intendersi (a) il coniuge o il convivente del Contraente che alla Data di Efficacia abbia compiuto 18 (diciotto) anni e non abbia ancora compiuto 65 (sessantacinque) anni e (b) i figli a carico del Contraente di età compresa tra 6 (sei) mesi e 17 (diciassette) anni. ASSICURATORE, CIGNA - CIGNA” - CIGNA Life Insurance Company of Europe S.A. – N.V. Rappresentanza Generale per l’Italia, Piazza della Repubblica 30, 20124 Milano. ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione concluso tra CIGNA ed il Contraente avente ad oggetto la copertura assicurativa prevista dalla presente Polizza. BENEFICIARIO - l’Assicurato persona fisica indicata nel Certificato di Assicurazione, in favore del quale CIGNA pagherà l’Indennizzo. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - Il documento emesso da CIGNA ed inviato all’Assicurato unitamente alle Condizioni Generali di Assicurazione, indicante le persone Assicurate, la Data di Efficacia, la data di scadenza, il Premio dovuto per ciascun Assicurato e l’Indennizzo. CONTRAENTE - il soggetto, persona fisica che conclude il contratto di assicurazione e assume l’obbligo di pagare il Premio CONDIZIONE PRE-ESISTENTE - ogni malattia, infermità od altra condizione di salute dell’Assicurato, che, in un qualunque momento antecedente alla Data di Efficacia: a) si sia evidenziata per la prima volta, sia peggiorata, si sia acutizzata o abbia manifestato sintomi che avrebbero dovuto condurre una persona normalmente prudente/diligente a richiedere una diagnosi, un trattamento o una cura; oppure b) abbia richiesto l’assunzione dietro prescrizione medica di droghe o di medicinali; c) sia stata curata da un medico o per la quale un medico abbia raccomandato una cura. DATA DI EFFICACIA - il giorno, mese, anno indicato nel Certificato di Assicurazione come data a partire dalla quale la copertura assicurativa è efficace. GIORNO DI DEGENZA o DEGENZA - la permanenza dell’Assicurato nell’Istituto di Cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza presso un Istituto di Cura che abbia comportato almeno un pernottamento, restando inteso che il giorno di dimissioni dall’Istituto di Cura viene escluso come giorno di degenza. INDENNIZZO - l’importo che CIGNA corrisponderà al Beneficiario in conformità alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione. INFORTUNIO - la lesione subita dall’Assicurato in qualsiasi parte del corpo, derivante direttamente ed in via esclusiva da un evento improvviso ed imprevisto causato da circostanze esterne, violente e visibili, indipendente da ogni altra causa. ISTITUTO DI CURA - ogni organismo pubblico o privato, regolarmente autorizzato e gestito in conformità a quanto prescritto al riguardo dalla legge dello Stato nel quale è ubicato. Il termine Istituto di Cura non comprende: a. un istituto per le malattie mentali, un istituto che operi principalmente per la cura di malattie psichiche o psicologiche e il reparto psichiatrico di un ospedale; b. un luogo per anziani, una casa di riposo, un luogo per la cura di drogati o etilisti; o c. una clinica per cure termali e naturali; una casa di cura per malati cronici; un convalescenziario, un centro di riabilitazione, strutture per cure con lunga degenza. MALATTIA - ogni alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, clinicamente ed oggettivamente constatabile, che abbia come conseguenza uno dei casi previsti dalla presente Polizza. PAESE DI RESIDENZA - lo Stato nel quale l’Assicurato ha la propria dimora abituale risultante da un valido documento d’identità. POLIZZA - i documenti relativi alla Polizza “CIGNA SICURA” firmati dall’Assicuratore che provano il contratto di assicurazione e a cui si applicano le presenti Condizioni Generali di Assicurazione. PREMIO - il premio, o rateo di premio, dovuto dal Contraente all’Assicuratore per la copertura assicurativa prevista dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione. RICORRENZA ANNUALE - ogni ricorrenza annuale della Data di Efficacia. Articolo 2 - Obblighi di Cigna Gli obblighi di CIGNA nei confronti dell’Assicurato risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, dal Certificato di Assicurazione e da eventuali allegati da CIGNA stessa sottoscritti. Articolo 3 - Copertura assicurativa 3.1. Indennizzo in caso di Ricovero CIGNA pagherà l’Indennizzo al Beneficiario, per ciascun Giorno di Degenza, nella misura prevista all’art. 12.1. infra qualora lo stesso venga ricoverato in un Istituto di Cura a seguito di Infortunio o Malattia. La liquidazione dell’Indennizzo sarà effettuata quando sarà ultimata la degenza presso l’Istituto di Cura e dietro presentazione dei documenti giustificativi che riportino l’esatto periodo di ricovero con la data di entrata e di uscita dall’Istituto di Cura. 3.2 Indennizzo per il Post-Ricovero CIGNA pagherà l’Indennizzo al Beneficiario nella misura prevista dall’art. 12.2. infra qualora allo stesso, dopo il periodo di ricovero in un Istituto di Cura a seguito di Infortunio o Malattia, venga medicalmente prescritto un successivo periodo di convalescenza post-ricovero. La liquidazione dell’Indennizzo verrà effettuata a convalescenza ultimata e dietro presentazione dei documenti giustificativi che riportino l’esatto periodo di convalescenza postricovero prescritto. Articolo 4 - Condizioni di efficacia della copertura assicurativa La copertura assicurativa è efficace 24 (ventiquattro) ore al giorno anche al di fuori del Paese di Residenza purché alla Data di Efficacia l’Assicurato abbia compiuto 18 (diciotto) anni e non abbia ancora compiuto 65 anni o se si tratta di un figlio, a condizione che alla Data di Efficacia l’Assicurato abbia compiuto 6 (sei) mesi e non abbia ancora compiuto 18 (diciotto) anni. Articolo 5 - Premi 5.1. CIGNA addebiterà al Contraente i Premi dovuti per la copertura assicurativa prevista dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione alle scadenze e con le modalità di pagamento indicate nel Certificato di Assicurazione. 5.2. L’importo del Premio dovuto, comprensivo di imposte, varia in relazione all’età e al sesso dell’Assicurato ed è riportato nelle tabelle allegate alle presenti condizioni. 5.3. CIGNA garantirà la copertura assicurativa fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno del periodo per il quale è stato pagato il Premio. 5.4. Il Premio è annuale ed è dovuto per intero anche se ne è consentito il pagamento in ratei mensili. 5.5. Il mancato pagamento del Premio o di un rateo di premio comporta la sospensione della copertura assicurativa, ai sensi dell’articolo 1901 co. 1 e 2 c.c., fino a quando il Premio non verrà pagato. Il contratto di assicurazione sarà risolto di diritto se l’Assicuratore non agisce per la riscossione del Premio nei 6 (sei) mesi successivi al giorno della scadenza del termine per il pagamento del Premio o del rateo di premio. Articolo 6 - Durata e cessazione di efficacia 6.1. La copertura assicurativa ha una durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Efficacia e potrà essere tacitamente rinnovata per periodi di tempo equivalenti. L’Assicuratore si riserva il diritto di non rinnovare la copertura mediante invio all’Assicurato di lettera raccomandata a/r con un preavviso di almeno 2 (due) mesi. 6.2 La copertura assicurativa cesserà di essere efficace alle ore 24.00 (ventiquattro) dell’ultimo giorno del periodo per il quale il Premio è stato pagato. 6.3. La copertura assicurativa cesserà comunque di essere efficace: a) alla prima Ricorrenza Annuale successiva al compimento del 65° anno di età dell’Assicurato; b) in caso di decesso dell’Assicurato; c) in caso di mancato pagamento del Premio come indicato all’art. 5.5 supra. Articolo 7 - Persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone che svolgono le seguenti attività professionali, anche svolte in modo non esclusivo o principale o continuativo: a) attività svolte da appartenenti a corpi militari e forze dell’ordine; b) attività esercitate da guide alpine e scalatori. Non sono inoltre assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia, sindrome da immunodeficienza acquisita o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi. L’Assicurazione cessa col manifestarsi di una delle predette condizioni. Articolo 8 - Esclusioni CIGNA non corrisponderà alcun Indennizzo se il ricovero e/o la convalescenza post-ricovero siano stati causati o siano derivanti da: a) guerra, invasione, atto di nemico straniero, ostilità od operazioni di guerra (sia stata dichiarata guerra o meno), ammutinamento, terrorismo o qualunque atto terroristico, rivolta, tumulto, sciopero, guerra civile, ribellione, insurrezione, cospirazione, potere militare o usurpato, legge marziale o stato di assedio, od ancora ogni altro evento o causa che determini la proclamazione o il mantenimento della legge marziale o dello stato d’assedio, procurato da o agli ordini di un governo o di un’autorità pubblica o locale; o ogni arma o strumento impiegante la fissione atomica, tanto in tempo di pace quanto in guerra; b) reazione nucleare, radiazione o contaminazione nucleare; c) il servizio a tempo pieno reso dall’Assicurato nelle forze armate di un qualunque paese o organizzazione internazionale; d) suicidio, tentato suicidio o ferita autoinflitta volontariamente dall’Assicurato (anche qualora quest’ultimo sia afflitto da patologie mentali); e) un Infortunio o una Malattia avvenuti in un tempo anteriore rispetto alla Data di Efficacia; f) ogni forma di contaminazione biologica e/o chimica; g) la partecipazione dell’Assicurato ad attività sportive dell’aria o ad un viaggio aereo, se non nel caso in cui l’Assicurato viaggi quale passeggero pagante in un aeromobile che è predisposto e utilizzato da una compagnia aerea, o da una società di voli charter, che debba avere autorizzazione per l’esercizio della sua attività; h) il fatto che l’Assicurato svolga o si alleni ad una delle seguenti attività: - immersioni o simili che comportino l’uso di equipaggiamento per la respirazione subacquea; - jet-skiing; - scalate o ascensioni alpinistiche usando corde o guide, speleologia; - paracadutismo, ogni tipo di volo planato o a vela, salto con l’elastico (bungee jumping); - sport invernali; - sport professionistici; o, infine gare, ad eccezione di quelle podistiche. i) attività illegali dell’Assicurato; j) i ricoveri per cure o interventi per tonsille, adenoidi, ernia o disturbi peculiari dell’apparato generativo femminile nei 120 giorni posteriori alla data di efficacia. k) i ricoveri per cure o interventi per qualsiasi malattia che siano riconducibili ad eventi accaduti o patologie pregresse prima dell’effetto della copertura prestata. l) i ricoveri per cure o interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici, per le applicazioni di carattere estetico, le cure fisioterapiche, le cure dentarie (salvo che siano rese indispensabili a seguito di infortunio), le cure del sonno , il pronto soccorso non seguito da ricovero, le anomalie congenite e le alterazioni da esse determinate o derivate. m) i ricoveri in stabilimenti termali, case di soggiorno, riposo, convalescenza o in Istituti di Cura che non rispondano alle caratteristiche di cui alla definizione di Istituto di Cura; i ricoveri per effettuare ricerche, analisi rituali o periodiche (check –up) non determinati da sinistro indennizzabile. n) un atto intenzionale dell’Assicurato che causi l’Infortunio o la Malattia; o) il fatto che l’Assicurato guidi un qualunque tipo di veicolo con un livello di alcool o droga nel sangue superiore ai limiti legalmente ammessi nel Paese in cui il sinistro è occorso; p) l’assunzione di droghe e/o medicinali da parte dell’Assicurato a meno che non siano state debitamente prescritte o non siano assunte per la cura della dipendenza da droghe; q) una Condizione pre-esistente; r) uno stato di gravidanza, un parto, aborto (naturale e non), oppure complicazioni da questi ultimi derivate, anche qualora tale perdita sia stata accelerata o indotta da una lesione fisica; s) la guida di un veicolo a motore in un qualunque tipo di competizione/gara, la guida di un motoveicolo per fini professionali; t) Virus della sindrome da immunodeficienza umana (HIV) o altra forma del virus, sindrome della immunodeficienza acquisita (AIDS), e AIDS Related Complex (ARC). Articolo 9 -Recesso del contraente e mancato rinnovo 9.1. Il Contraente ha diritto di recedere dall’assicurazione entro 14 (quattordici) giorni dalla data di ricevimento delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, dandone comunicazione a CIGNA per iscritto, anche a mezzo fax, o contattando il Numero Verde del Servizio Clienti e Sinistri 800 961 920. 9.2. Nel caso in cui il Premio sia già stato pagato, questo sarà restituito al Contraente tempestivamente ed in ogni caso entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del recesso. 9.3. CIGNA avrà diritto di modificare le Condizioni Generali di Assicurazione e i relativi allegati, dandone comunicazione scritta al Contraente 60 (sessanta) giorni prima della Ricorrenza Annuale. In tal caso, il Contraente potrà decidere di non rinnovare la copertura assicurativa mediante lettera raccomandata a/r da inviare a CIGNA almeno 30 (trenta) giorni prima della Ricorrenza Annuale. 9.4. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 9.3. supra, il Contraente potrà decidere di non rinnovare la copertura assicurativa dandone comunicazione a CIGNA mediante lettera raccomandata a/r 60 (sessanta) giorni prima della Ricorrenza Annuale. Articolo 10 - Divieti 10.1. E’ fatto divieto all’Assicurato di costituire in garanzia a favore di un terzo, a qualunque titolo, il diritto ad ottenere le somme dovute a titolo di Indennizzo. 10.2. L’Assicuratore è tenuto ad adempiere le proprie obbligazioni soltanto nei confronti dell’Assicurato. 10.2. L’Assicuratore è tenuto ad adempiere le proprie obbligazioni soltanto nei confronti dell’Assicurato. Articolo 11 - Denuncia di sinistro 11.1 L’Assicurato dovrà comunicare il sinistro a CIGNA non appena possibile, compilando il modulo di denuncia di sinistro disponibile telefonando al numero verde 800 961 9209. 11.2. L’Assicurato dovrà inviare all’Assicuratore, all’indirizzo indicato all’articolo 16.1 e a proprie spese, certificati medici o altri documenti, comprovanti l’avvenuto sinistro, che l’Assicuratore possa ragionevolmente richiedere, compresi in via esemplificativa: - il verbale della Pubblica Autorità, se intervenuta, attestante la causa e la modalità dell’Infortunio che hanno causato il ricovero dell’Assicurato; - la documentazione medica rilasciata dall’Istituto di Cura, attestante la causa del ricovero per Infortunio o Malattia; - esami radiologici, diagnosi e documenti giustificativi che riportino sia l’esatto periodo di ricovero che l’eventuale periodo di convalescenza post-ricovero medicalmente prescritto; - ogni altro certificato medico o documento che CIGNA possa ragionevolmente richiedere al fine di procedere al pagamento dell’Indennizzo. Articolo 12 -Indennizzi, liniti della copertura assicurativa 12.1. Ai termini ed alle condizioni della Polizza, CIGNA corrisponderà l’Indennizzo nel caso in cui l’Assicurato subisca un Infortunio o una Malattia che ne determini il ricovero e la successiva, eventuale, convalescenza post-ricovero. 12.2. L’Indennizzo per ciascun Giorno di Degenza, per ricovero e per Assicurato, è pari a 50 Euro. L’Indennizzo verrà corrisposto per ogni Giorno di Degenza con il limite massimo pari a 365 giorni per ciascun ricovero. 12.3. L’Indennizzo in caso di convalescenza post-ricovero è pari a 25 Euro. Esso è dovuto in relazione a ciascun Assicurato, per ogni giorno di convalescenza post-ricovero e per un numero di giorni uguale a quelli di ricovero ma con il limite massimo pari a 21 (ventuno) giorni per ciascun periodo di convalescenza post-ricovero. 12.4. Nel caso in cui più periodi di convalescenza post-ricovero siano riconducibili a più ricoveri relativi allo stesso Infortunio o alla stessa Malattia, l’Indennizzo per convalescenza post-ricovero sarà pagato solamente in relazione al primo ricovero. Articolo 13 - Cumulo degli indennizzi 13.1. Qualora l’Assicurato abbia sottoscritto più coperture assicurative offerte da CIGNA per lo stesso rischio: • l’Assicurato potrà beneficiare della copertura assicurativa che garantisce la liquidazione dell’importo più alto a titolo di indennizzo; oppure • qualora gli importi riconosciuti a titolo di indennizzo siano equivalenti, CIGNA dovrà corrispondere al Beneficiario il solo indennizzo garantito dalla copertura assicurativa emessa per prima. 13.2. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo che precede, l’Indennizzo sarà corrisposto in aggiunta ad ogni altra prestazione assicurativa a cui l’Assicurato abbia diritto. Articolo 14 - Dati personali 14.1. L’Assicuratore tratterà come confidenziali tutte le informazioni ed i dati relativi a ciascun Assicurato. CIGNA utilizzerà le informazioni ed i dati unicamente ai fini degli adempimenti derivanti dalla presente Polizza, ivi compresa la gestione e amministrazione della copertura assicurativa. Articolo 15 - Legge applicabile e Foro competente 15.1. Le Condizioni Generali di Assicurazione sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione è competente il Foro del luogo in cui l’Assicurato risiede ovvero ha eletto domicilio Articolo 16 - Reclami 16.1. L’Assicurato potrà indirizzare eventuali reclami a CIGNA Life Insurance Company of Europe SA-NV, Servizio Clienti e Sinistri, Piazza della Repubblica 30, 20124 Milano, numero verde 800 961 920, fax: 800 227 708. 16.2. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, corredando l’esposto della documentazione inviata a CIGNA. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi esistenti. Tabella Premi CignaTutela Premio Singolo Assicurato Uomo Età Donna Mese Anno Mese Anno 18-34 10 120 9 108 35-44 12 144 11 132 45-54 17 204 17 204 55-64 25 300 22 264 Premio Singolo Assicurato + Familiare Eta Mese Anno 18-34 19 228 35-44 23 276 45-54 34 408 55-64 47 564 Mese Anno 10 120 Premio Figlio a carico Età 6 mesi - 17 anni CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.A.- N.V. 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