Infortuni AOPA senza tabelle
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Infortuni AOPA senza tabelle
P Poolliizzzzaa ddii aassssiiccu urraazziioon nee ccu um mu ullaattiivvaa ccoon nttrroo ggllii IIn nffoorrttu un nii A Aeerroon naau uttiiccii Contraente A.O.P.A. Aircraft Owner and Pilot Association Domiciliato in Bresso (MI) presso Aeroporto di Bresso c.a.p 20091 Assicurati (Cod. Fisc.) 04069070151 Soci della A.O.P.A. in regola con i pagamenti delle quote, ADERENTI alla presente Convenzione ed i cui dati sono riportati nelle Appendici di polizza Durata della Convenzione: dalle ore 24 del 01/05/2013 alle ore 24 del 01/05/2014 SENZA TACITO RINNOVO SOMME ASSICURATE (valuta Euro) (l’assicurazione è prestata solo per le garanzie per le quali è indicata la somma PERSONALE DI VOLO Per persona Per aeromobile PASSEGGERO Per persona Per aeromobile assicurata) Morte (v. art. 9) Invalidità Permanente Totale (v. art. 10) Inabilità Temporanea (v. art. 11) Minimo 100.000 Minimo 100.000 Minimo 100.000 Minimo 100.000 Massimo 500.000 Massimo 500.000 Massimo 500.000 Massimo 3.500.000 Minimo 100.000 Minimo 100.000 Minimo 100.000 Minimo 100.000 Massimo 500.000 Massimo 500.000 Massimo 500.000 Massimo 3.500.000 NO NO Inabilità Permanente alla Navigazione Aerea NO Rimborso Spese Mediche con il limite giornaliero di NO NO -------------------- NO Rischi a terra ESTENSIONI DI COPERTURA NO Punti dell’art. 2: ……………………………. NO NO NO NO Altre estensioni: ……….………………….. NO NO NO NO Beneficiari della somma assicurata Eredi legittimi per il caso di morte rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato, o dei suoi aventi diritto, al (v. art. 16) diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 C.C. SI NO X ATTIVITA’ DI ASSICURATE (v. art. 1) Turismo, Trasferimento, trasporto persone a titolo gratuito, Allenamento piloti (Recurrency Training), Partecipazioni ad avioraduni e gare non acrobatiche iscritte nei calendari AeCI e FAI, Voli per rinnovo licenze, abilitazioni e CN (esclusa ogni attività aerea professionale, scuola pilotaggio, noleggio a terzi). LIMITI TERRITORIALI Europa e Paesi del Mediterraneo ad esclusione dei Paesi soggetti ad embargo ONU / UE. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Tra la A.O.P.A. in seguito denominata “Contraente” la quale agisce nell’interesse degli ADERENTI e gli Assicuratori dei Lloyd’s, i cui nomi e le cui quote di partecipazione possono essere accertati presso il loro Rappresentante Generale per l’Italia, in appresso denominata “Società”, viene stipulata la presente convenzione per l’assicurazione “Infortuni Aeronautici”. GESTIONE DELLA CONVENZIONE Le Parti interessate riconoscono che la gestione della presente convenzione e dei certificati di assicurazione ad essa relativi, è affidata alla SATEC Srl in qualità di Lloyd’s Coverholder che gestisce il contratto . Di conseguenza tutte le comunicazioni e le incombenze alle quali le Parti sono tenute, comprese quelle riguardanti i sinistri, saranno valide anche se effettuate tramite il Lloyd’s Coverholder, fermo restando che dovranno essere in forma scritta. MODALITÀ DI ASSICURAZIONE La Società si impegna a prestare le coperture assicurative relative ai rischi previsti dalle condizioni tutte che seguono, per i singoli Assicurati mediante emissione di Certificati di Assicurazione/Appendici alla presente polizza in applicazione alla presente polizza convenzione. Ai fini della copertura assicurativa l’Assicurato dovrà preventivamente inviare richiesta di copertura a SATEC Srl allegando l’apposito questionario debitamente compilato e sottoscritto. In caso di apparecchio VDS non registrato come “avanzato” occorre allegare: Dichiarazione di conformità dell’apparecchio VDS ai requisiti tecnici previsti per gli apparecchi VDS avanzati pena la non operatività delle coperture in caso di sinistro. La copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24.00 del giorno successivo alla data in cui viene confermata la copertura da parte della SATEC Srl che gestisce il contratto e purchè sia stato contestualmente pagato il premio pattuito e salvo diversa comunicazione. La copertura assicurativa avrà durata fino alle ore 24 della data di scadenza della presente convenzione ed il premio verrà calcolato al pro-rata temporis sulla base dei premi annui stabiliti nelle tabelle presenti nella sezione “Condizione di Premio” In caso di mancato pagamento del premio alla data di prevista decorrenza, l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di effettiva ricezione da parte del Lloyd’s Coverholder dell’importo dovuto IIN ND DIICCEE D DEEFFIIN NIIZZIIO ON NII CCO ON ND DIIZZIIO ON NII G GEEN NEERRAALLII Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione Art. 2 – Rischi esclusi Art. 3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 4 – Aggravamento – Diminuzione del rischio Art. 5 – Altre assicurazioni Art. 6 – Pagamento del premio – Decorrenza dell’assicurazione Art…. 7 – Variazioni nella persona del Contraente Art…. 8 – Variazioni nel numero delle persone assicurate Art. 9 – Morte Art. 10 – Invalidità permanente Art. 11 – Inabilità temporanea Art. 12 – Franchigie Art. 13 – Denuncia dell’infortunio e obblighi del Contraente o dell’Assicurato Art. 14 – Determinazione dell’indennizzo – Perizia contrattuale Art. 15 – Recesso dal contratto Art. 16 - Surrogazione Art. 17 – Imposte e tasse Art. 18 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione D DEEFFIIN NIIZZIIO ON NII Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato: 1) Aeromobile: la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti. 2) Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. 3) Beneficiario: gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte. 4) Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. 5) Franchigia: l’importo da dedurre dall’ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell’Assicurato. 6) Inabilità Temporanea: la perdita temporanea a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle sue ordinarie attività. 7) Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 8) Invalidità Permanente: la perdita definitiva a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. 9) Passeggero: ogni persona che è su un volo con il consenso del vettore aereo o dell’esercente dell’aeromobile, esclusi i membri dell’equipaggio di volo e di cabina in servizio. 10) Personale di volo: membri dell’equipaggio di volo e di cabina in servizio, ai sensi delle norme vigenti. 11) Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l’assicurazione. 12) Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 13) Società: Alcuni membri dei Lloyd's, sottoscrittori della presente Assicurazione. CCO ON ND DIIZZIIO ON NII G GEEN NEERRAALLII D DII AASSSSIICCU URRAAZZIIO ON NEE Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione 1.1 L'assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca, nello svolgimento delle attività dichiarate in Frontespizio, dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso. 1.2 E’ considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza, abbiano determinato la morte, un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea. 1.3 La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all’infortunio. 1.4 Sono considerati infortuni anche: a) l'asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) l’annegamento; d) l'assideramento o il congelamento; e) i colpi di sole o di calore. 1.5 A parziale deroga dell’art. 1900 c.c., l’assicurazione comprende anche gli infortuni imputabili a colpa grave dell’Assicurato in qualità di passeggero. 1.6 In caso di incidente aeronautico l’assicurazione comprende anche gli infortuni che l’Assicurato subisca al di fuori dell'aeromobile. La presente copertura cessa al completamento delle operazioni di soccorso. Art. 2 - Rischi esclusi 2.1 Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni: a) avvenuti su apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo; b) avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall’Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza; c) avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie; d) imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave dell'Assicurato o del beneficiario, salvo quanto previsto all’art. 1.5; e) causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato; f)causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; g) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.); 2.2 sono altresì esclusi dall’assicurazione gli infortuni verificatisi in occasione di: a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale; d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi; e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o altra Autorità nazionale o locale; f)dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull’equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Proprietario o dell’Esercente. Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.. Art. 4 - Aggravamento - Diminuzione del rischio 4.1 Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 c.c.. 4.2 In conformità a quanto stabilito dall’art. 522 cod. nav., ove applicabile, la Società non risponde se, per fatto del Contraente o dell’Assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato. 4.3 Ogni cambiamento delle attività di volo dichiarate in Frontespizio che aggravi il rischio deve essere comunicato, non appena possibile, alla Società. 4.4 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 5 - Altre assicurazioni Ai sensi dell’art. 1910 c.c., l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio devono essere comunicate dal Contraente o dall’Assicurato per iscritto alla Società. Art. 6 - Pagamento del premio – Decorrenza dell’assicurazione 6.1 L'intero premio convenuto o, nel caso di premio rateato, la prima rata di esso devono essere pagati all'atto della conclusione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite. L’avvenuto pagamento del premio deve risultare da regolari quietanze emesse dalla Società. 6.2 L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Frontespizio se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 c.c.. 6.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio. Art. 7 - Variazioni nella persona del Contraente 7.1 In caso di alienazione dell’Azienda o di parte delle sue attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l’obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all’acquirente l’obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda. 7.2 Nel caso di fusione della società contraente il contratto continua con la società incorporante o con la nuova società che risulta dalla fusione. 7.3 Nei casi di trasformazione, di cambiamenti di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. 7.4 Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate per iscritto, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, dal Contraente alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni. Art. 8 - Variazioni nel numero delle persone assicurate 8.1 Il Contraente ha la facoltà di aggiungere ovvero di escludere altre persone rispetto a quelle assicurate. Non potranno comunque essere escluse le persone colpite da un infortunio che comporti un indennizzo e/o spese a carico della Società. 8.2 Nel caso di assicurazione anonima della persona occupante il posto, il Contraente ha la facoltà di aggiungere ovvero di escludere altri posti rispetto a quelli in garanzia. L’esclusione non potrà essere 8.3 8.4 8.5 esercitata qualora uno dei posti in garanzia risulti colpito da un sinistro che comporti un indennizzo e/o spese a carico della Società. Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione stessa o, se successivo, dal giorno indicato dal Contraente. Il Contraente dovrà corrispondere, entro 15 giorni dalla richiesta della Società, la differenza di premio per le persone aggiunte. In mancanza, l'assicurazione relativa alle persone aggiunte è sospesa dalle ore 24 del 15° giorno e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene corrisposta la differenza di premio. Il premio da corrispondere per le persone aggiunte e quello da restituire per le persone escluse sarà determinato in accordo con la Società. Art. 9 - Morte 9.1 Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato. 9.2 L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari o agli aventi diritto soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. Art. 10 - Invalidità permanente 10.1 Se l'infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente totale, la Società corrisponde la somma assicurata. 10.2 Se l'infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato in base ai valori delle seguenti menomazioni: 10.2.1 Perdita anatomica o funzionale di: • un arto superiore • una mano o un avambraccio • un pollice • un indice • un medio • un anulare • un mignolo • una falange ungueale del pollice • una falange di altro dito della mano 10.2.2 Anchilosi: • della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola • del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera • del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10.2.3 Paralisi completa: • del nervo radiale • del nervo ulnare 10.2.4 Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: • al di sopra della metà della coscia • al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio • al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 10.2.5 Perdita anatomica o funzionale di: • un piede • ambedue i piedi Destro Sinistro 70% 60% 60% 50% 18% 16% 14% 12% 8% 6% 8% 6% 12% 10% 9% 8% 1/3 del valore del dito 25% 20% 20% 15% 10% 8% 35% 20% 30% 17% 70% 60% 50% 40% 100% • un alluce • un dito del piede diverso dall’alluce • falange ungueale dell'alluce 10.2.6 Anchilosi: • dell'anca in posizione favorevole • del ginocchio in estensione • della tibio-tarsica ad angolo retto • della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 10.2.7 Paralisi completa del nervo: • sciatico popliteo esterno 10.2.8 Esiti di frattura scomposta di una costa 10.2.9 Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: • una vertebra cervicale • una vertebra dorsale • 12ª dorsale • una vertebra lombare 10.2.10 Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 10.2.11 Esiti di frattura del sacro 10.2.12 Esiti di frattura del coccige con callo deforme 10.2.13 Perdita totale, anatomica o funzionale di: • un occhio • ambedue gli occhi 10.2.14 Sordità completa di: • un orecchio • ambedue gli orecchi 10.2.15 Stenosi nasale assoluta: • monolaterale • bilaterale 10.2.16 Perdita anatomica di: • un rene • della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 5% 1% 2,5% 35% 25% 10% 15% 15% 1% 12% 5% 10% 10% 2% 3% 5% 25% 100% 10% 40% 4% 10% 15% 8% 10.3 Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro. 10.4 Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al presente articolo sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. 10.5 Nel caso in cui l’infortunio abbia come conseguenza un’invalidità permanente, non determinabile sulla base dei parametri oggettivi richiamati al punto 10.2, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: 10.5.1 nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle previste dai parametri oggettivi richiamati al punto 10.2, le percentuali sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; 10.5.2 nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso. 10.6 La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei parametri oggettivi richiamati al punto 10.2, e dei criteri sopra menzionati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Art. 11 - Inabilità temporanea 11.1 Se l'infortunio ha come conseguenza un’inabilità temporanea, la Società corrisponde la somma a tale titolo assicurata: • integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue ordinarie attività; • al …...% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue ordinarie attività. 11.2 L'indennità per inabilità temporanea decorre dal giorno dell'infortunio e viene corrisposta per un periodo massimo di …….. giorni. 11.3 L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente. Art. 12 - Franchigie L’indennità liquidata per ciascun sinistro, da cui derivi un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea, sarà corrisposta tenuto conto della franchigia eventualmente stabilita nelle Condizioni Particolari. Art. 13 - Denuncia dell'infortunio e obblighi del Contraente o dell’Assicurato 13.1 In caso di infortunio, il Contraente o l'Assicurato o gli aventi diritto di quest’ultimo, devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando lo stesso si è verificato, ai sensi dell’art. 1913 c.c.. 13.2 L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia dell’infortunio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 c.c.. 13.3 La denuncia dell’infortunio deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. 13.4 Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. 13.5 Il Contraente, l'Assicurato o, in caso di morte di quest’ultimo, i beneficiari devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari. Art. 14 - Determinazione dell'indennizzo - Perizia contrattuale Applicabile se l’Assicurato è un professionista ai sensi dell’art. 1469 bis C.C. 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell’inabilità temporanea, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità sono demandate ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici competente per territorio, in base al luogo di riunione del Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Il Collegio medico ha la facoltà di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio ha altresì facoltà di concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti fra le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo. Art. 15 - Recesso dal contratto Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.. Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso esercitato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell’imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Art. 16 – Surrogazione La Società, fatta salva l’eventuale rinunzia indicata in Frontespizio, ha il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell’infortunio, ai sensi dell’art. 1916 c.c. Art. 17 - Imposte e tasse Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 18 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione 18.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana. 18.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. CCO ON ND DIIZZIIO ON NII PPAARRTTIICCO OLLAARRII Art. 1 - Esclusione dei rischi connessi al cambio di data La presente assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od indirettamente da: a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi); b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell’Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a); c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione di omissione da parte dell’Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a). La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l’Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte. Art. 2 - Esclusione dei Rischi Nucleari L'assicurazione esclude ogni danno causato o derivante direttamente od indirettamente da rischi nucleari secondo quanto previsto dall’allegata clausola “Nuclear Risks Exclusion Clause AVN 38B”. Art. 3 - Esclusione dei rischi di asbesto E’ esclusa dal presente contratto ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, da asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto. Art. 4 – Sanctions and Embargo Clause Si precisa che deve intendersi pienamente operativa l’allegata clausola in lingua inglese “Sanctions and Embargo Clause” AVN111. Art. 5 - Tabelle “I.N.A.I.L.” A parziale deroga dell’articolo 10 “Invalidità permanente delle Condizioni Generali, per la valutazione dell’Invalidità permanente parziale si farà riferimento alle percentuali previste dalle tabelle e relative note contenute nell’allegato 1) del DPR 30 giugno 1965 n. 1124. Art. 6 - Franchigia differenziata sull’Invalidità permanente Con riferimento all’art. 10 “Franchigie” ed a parziale deroga dell’art. 8 "Invalidità Permanente” delle Condizioni Generali, la liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità: sulla parte della somma assicurata eccedente € 100.000,00, non si darà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 10% della totale. Art. 7 – Estensione Colpa Grave del pilota A parziale deroga dell’articolo 2.1 lettera c) delle condizioni Generali di polizza, con la presente appendice si estende la copertura agli infortuni imputabili in tutto o in parte a colpa grave dell'Assicurato e/o del pilota. Resta escluso il caso di dolo. Art. 8 - Inclusioni/Esclusioni Si conviene tra le Parti che le inclusioni di aeromobili in corso di polizza saranno automaticamente regolate mediante applicazione dei tassi di polizza calcolati al pro-rata temporis per periodi di copertura superiori a 6 mesi. In caso di inclusioni di aeromobili per periodi di copertura inferiori a 6 mesi si applicherà la seguente scala per il calcolo del premio: fino a 6 mesi: 50% del premio annuo fino a 5 mesi: 40% del premio annuo fino a 4 mesi: 30% del premio annuo fino a 3 mesi: 25% del premio annuo fino a 2 mesi o per periodi inferiori = 20% del premio annuo In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, il Contraente dovrà versare la differenza tra il premio versato e l’intero premio annuo convenuto. Emesso in 3 esemplari Roma li, 22/04/2013 IL CONTRAENTE _____________________________ CCO ON ND DIIZZIIO ON NII D DA AA APPPPR RO OV VA AR REE SSPPEECCIIFFIICCA AM MEEN NTTEE PPEER R IISSCCR RIITTTTO O Agli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali: Art. 10 Invalidità permanente Art. 14 (Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale) Art. 17 (Recesso dal contratto) IL CONTRAENTE _____________________________ Il Sottoscritto dichiara che prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto dalla Società la NOTA INFORMATIVA, redatta ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti. IL CONTRAENTE _____________________________ AVN 38B - NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE (1) This Policy does not cover: (i) (ii) (a) (b) (c) loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss any legal liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from: the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof; the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto; ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever. (2) It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1) (b) and (c) above shall not include: (i) depleted uranium and natural uranium in any form; (ii) radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose. (3) This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which: (i) the Insured under this Policy is also an insured or an additional insured under any other insurance policy, including any nuclear energy liability policy; or (ii) any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in any country; or (iii) the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to indemnification from any government or agency thereof. (4) Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and exclusions of this Policy) be covered, provided that: (i) in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied with the full International Civil Aviation Organization ‘‘Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air’’, unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation, when it shall in all respects have complied with such legislation; (ii) this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where any claim by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising out of such incident shall have been made within three years after the date thereof; (iii) in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an aircraft caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following scale: Emitter (IAEA Health and Safety Regulations) (iv) Maximum permissible level of non-fixed radioactive surface contamination (Averaged over 300 cm2) Beta, gamma and low toxicity alpha emitters Not exceeding 4 Becquerels/cm2 (10-4 microcuries/cm2) All other emitters Not exceeding 0.4 Becquerels/cm2 (10-5 microcuries/cm2) the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days’ notice of cancellation. AVN111 – SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply: 1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation. 2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment. 3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.
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