n. 10692 - MIlalegal
Transcript
Sentenza n. 10692/2015 pubbl. il 24/09/2015 RG n. 55669/2012 Repert. n. 9089/2015 del 24/09/2015 N. R.G. 55669/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETA‟ INTELLETTUALE SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Paola Maria Gandolfi Presidente dott. Claudio Marangoni Giudice a latere dott. ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55669/2012 promossa da: LUIGI ZILLI, in proprio e quale titolare dell‟impresa individuale Officine Fotografiche Friulane, con il patrocinio dell‟avv. BENEVENTO NICOLA ATTORE contro OLIRIALE & C. SRL, con il patrocinio dell‟avv. MAGNANI FEDERICA ASTRID CONVENUTO EDIZIONI GRIBAUDO SRL OGGI GIANGIACOMO FELTRINELLI EDITORE SRL con il patrocinio degli avv.ti COTTAFAVI PIERLUIGI, S. CARMINI, d ORTO e M. DE SANTIS TERZO CHIAMATO IF - IDEE EDITORIALI FELTRINELLI SRL con il patrocinio degli avv.ti COTTAFAVI PIERLUIGI, S. CARMINI, d ORTO e M. DE SANTIS pagina 1 di 9 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO ULY ED. S.R.L. Sentenza n. 10692/2015 pubbl. il 24/09/2015 RG n. 55669/2012 Repert. 9089/2015 del 24/09/2015 in liquidazione, con il patrocinio dell‟avv.to Manuelan. Casaril TERZI INTERVENUTI CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d‟udienza di precisazione delle conclusioni del 19.5.2015 pubblicazione pagina 2 di 9 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 OGGETTO: diritto morale ed patrimoniale d‟autore su opere fotografiche; risarcimento del danno, Sentenza n. 10692/2015 pubbl. il 24/09/2015 RG n. 55669/2012 n. 9089/2015 del 24/09/2015 Concisa esposizione delle ragioni di fatto eRepert. di diritto della decisione 1.Le vicende processuali La controversia ha oggetto il preteso indebito utilizzo sulla rivista di settore “Dolcincasa” edita dalla convenuta Oliriale & C. s.r.l. di riproduzioni fotografiche di paternità dell‟attore, il fotografo professionista Luigi Zilli; tali scatti hanno ad oggetto alcuni piatti e pietanze da cucina, che secondo l‟attore erano stati concessi in uso solo ai soli precedenti editori della rivista per un certo arco temporale, ormai spirato. Secondo la tesi attorea, dunque, parte convenuta avrebbe ripubblicato tali anche morali, trattandosi quelle oggetto di controversia di fotografie artistiche. Con conseguente domanda di risarcimento del danno, inibitoria, ritiro dal commercio e pubblicazione. La convenuta ha negato la natura artistica di tali riproduzioni e comunque ha precisato di avere acquistato i relativi diritti da un soggetto terzo, Edizioni Gribaudo, della quale ha chiesto la chiamata in manleva. Il contraddittorio si è dunque esteso nei confronti di Edizioni Gribaudo; nel corso del giudizio sono altresì intervenute Giangiacomo Feltrinelli, società incorporante Gribaudo, e successivamente IF Idee Editoriali Feltrinelli s.r.l., cessionaria del relativo ramo d‟azienda da Giangiacomo Feltrinelli, quest‟ultima aderendo e facendo proprie le difese della propria cedente. E‟ intervenuta infine volontariamente in giudizio, aderendo alle tesi ed alle domande di manleva della convenuta, Uly-Ed s.r.l. (già Ulysse Network s.r.l.), cessionaria da Gribaudo del ramo d‟azienda avente ad oggetto l‟attività di stampa oggetto di contenzioso e a sua volta dante causa della convenuta: anche UlY-Ed. 2.L’estensione soggettiva ed oggettiva della controversia Parte del giudizio sono, oltre all‟attore: -Giangiacomo Feltrinelli Editore, successore a titolo universale per fusione sociale intervenuta in data 12.2.2012 in tutti i rapporti anche processuali dell‟incorporata Gribaudo ex artt. 2504 bis c.c. e 110 c.p.c.; di tale soggetto, che nel corso del giudizio ha ceduto a titolo particolare il ramo d‟azienda comprensivo dei diritti controversi, Oliriale ha chiesto l‟estromissione dal giudizio di Giangiacomo Feltrinelli Editore: la relativa domanda non ha trovato accoglimento nel corso del giudizio né può essere accolta ora giacché non tutte le parti hanno aderito a tale domanda (cfr. art. 111 comma 3 c.p..c); -IF Idee Editoriali Feltrinelli s.r.l. successore a titolo particolare, per cessione del relativo ramo d‟azienda, di Giangiacomo Feltrinelli ed intervenuta volontariamente nel presente giudizio; -Uly-Ed s.r.l. (già Ulysse Network s.r.l.), cessionaria da Gribaudo del ramo d‟azienda avente ad oggetto l‟attività di stampa oggetto di contenzioso e a sua volta dante causa della convenuta. pagina 3 di 9 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 fotografie senza il proprio consenso e, dunque, in violazione dei propri diritti non solo patrimoniali, ma Sentenza n. 10692/2015 pubbl. il 24/09/2015 RG n. 55669/2012 Repert. 9089/2015 24/09/2015 Ciò premesso quanto ai soggetti, le domande svolte dall‟attore contro n. la convenuta non sidel estendono alla terza chiamata Gribaudo ed ai suoi successori- a titolo universale o particolare- giacché qui la convenuta in giudizio non ha chiamato in causa un terzo indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario). Si è verificata in effetti la chiamata del terzo in garanzia, senza alcuna estensione automatica in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti 3.la natura delle opere fotografiche La paternità dell‟opera fotografica di cui si discute in capo all‟attore (il quale aveva realizzato le riproduzioni fotografiche litigiose nell‟ambito della propria collaborazione con la terza chiamata Gribaudo) non sembra potersi mettere in discussione, alla luce della contestazione solo in sede di comparsa conclusionale da parte della difesa della convenuta della corrispondenza tra gli scatti litigiosi e quelli di paternità dell‟attore. Sul punto va solo ricordato che la circostanza è espressamente stata ammessa da Oliriale nella propria comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 4 punto 8), divenendo quindi ormai fatto pacifico ed incontestato del giudizio. Ciò premesso, l‟attribuzione alle riproduzioni in esame della natura di opere fotografiche, pienamente tutelabili ex lege autore, piuttosto che di semplici fotografie non creative, suscettibili della più limitata tutela riservata ai diritti connessi (art. 87 ss L. aut.), sembra doversi risolvere nella specie a favore della seconda tesi. Va premesso che anche le fotografie semplici possono manifestare una elevata professionalità nella cura del‟inquadratura e nella capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato, elementi qui tutti sussistenti: in esse tuttavia manca l‟esplicazione dell‟originale interpretazione personale dell‟autore. E la conclusione che qui si tratti di fotografie semplici è giustificata non tanto dalla –qui indiscussacapacità professionale del fotografo o dall‟alta qualità tecnica di realizzazione (elementi di per sé insufficienti, che finirebbero per riservare ogni attenzione alla personalità dell‟autore, piuttosto che al valore dell‟opera, e per affermare, contro ogni realismo, che l‟opera d‟arte fotografica è appannaggio di una esigua cerchia di artisti, destinata a restare tale), quanto dalla impossibilità di ravvisare nelle fotografie in questione (trattasi di dolci e torte) quegli aspetti di originalità e creatività che risultano indispensabili per riconoscere la piena protezione di cui all' art. 2 l. aut. (cfr Cass. 4606/98). Tali aspetti debbono trascendere – si badi- la buona tecnica fotografica, ma trasmettere emozioni che vadano oltre i pagina 4 di 9 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 in un unico processo (Cass. 5400/2013). soggetti o gli oggetti ritratti e, in Sentenza n. 10692/2015 pubbl. il 24/09/2015 RG n. 55669/2012 n. 9089/2015 del 24/09/2015 definitiva, esprimere Repert. in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la personalità dell‟autore. Premesso che nel caso in esame il discrimen non può essere ravvisato nell‟oggetto riprodotto nella fotografia (qui dolci quali risultato finale di una ricetta), deputate ad una finalità documentale e didattica, non creative, le immagini qui controverse non evidenziano quella necessaria creatività ed originalità non comune richieste per accedere alla tutela più elevata. E ciò attese: la realizzazione delle inquadrature dei dolci (cfr. in relazione alla rilevanza dell‟inquadratura, Trib. Roma, 20.12.2006, infine, la mancata percezione visiva di particolari dosaggi dei toni chiari e dei toni scuri (cfr. in relazione a tali elementi Corte D‟Appello di Milano, 5.11.1993 Pres. Loi, Estensore Della Valle). Non va del resto trascurato, a conferma del giudizio circa la mancanza del carattere creativo, che qui non è riscontrato un consolidato e perdurante successo del prodotto presso la collettività ed i suoi ambienti culturali (Tribunale di Milano, 8.2.2007, estens. Migliaccio). Non è dunque riscontrabile quella sussistenza di pregi, diversi dalla semplice gradevolezza estetica, che consentono di attribuire all‟opera la qualifica di fotografica d‟autore. Si deve dunque concludere che si tratti nel caso in esame di semplice fotografia (e la definizione di cui all‟art. 87, comma 1, l.a. appare in effetti attagliarsi al caso in esame, trattandosi di immagini di persone o di aspetti della vita naturale e sociale, ottenute cl processo fotografico o con processo un analogo) oggetto dei c.d. diritti connessi, comportando il suo utilizzo la corresponsione di un equo compenso al suo autore e, in caso, di violazione, il relativo ristoro patrimoniale, tutela accordata dagli artt. 88 e 158 l. aut.. 4.La cessione dei diritti patrimoniali sulle riproduzioni litigiose L‟attore ha rammentato che nel gennaio 2002, in qualità di titolare dell‟impresa individuale Officine Fotografiche Friulane, forniva materiale fotografico da pubblicare sulla rivista “Dolcincasa”, originariamente edita dalla Casa “Il Feudo s.r.l.”; l‟iniziativa editoriale era stata proseguita da “Edizioni Gribaudo” con la quale l‟autore aveva proseguito il rapporto di collaborazione. Secondo la prospettazione attorea a favore di nessuno dei due editori era intervenuta la trasmissione definitiva dei diritti su tali riproduzioni fotografiche. A ben vedere tuttavia, dalla stessa documentazione di parte attrice emerge che nelle fatture di pagamento emesse da Officine Grafiche ad “il Feudo s.r.l.” prima ed a Gribaudo poi l‟oggetto della prestazione era indicato quale “servizio fotografico eseguito su vostra commissione per la realizzazione del primo numero del mensile “Dolcincasa” (cfr. docc. 16, 17 e 24 di parte attrice). pagina 5 di 9 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 Presidente Estensore Meloni); la mancanza di una peculiare selezione delle luci e delle loro fonti; Sentenza n. 10692/2015 pubbl. il 24/09/2015 RG n. 55669/2012 Repert.importi n. 9089/2015 del 24/09/2015 L‟espressa menzione di un “rapporto di commissione”, gli importanti a tale titolo corrisposti e la mancata diversa indicazione (quale ad esempio il riferimento ad un mero diritto di utilizzo ovvero il riferimento ad limite temporale) inducono a concludere che, secondo la volontà delle parti, la proprietà dei fotogrammi –abbinati poi dalla Casa editrice alle singole ricette- passasse alla Casa e entrasse quindi far parte in via definitiva del proprio patrimonio. Nel rapporto di collaborazione con Edizioni Gribaudo, al contrario, non vi è analoga prova della mero diritto d‟uso temporaneo. In effetti, l‟autorizzazione alla pubblicazione sulla testata “Dolcincasa” è stata compiuta nell‟ambito di un rapporto di collaborazione ed espressamente solo fino al mese di dicembre 2005 (gli accordi di collaborazione con Edizioni Gribaudo s.r.l. sono cessati nel dicembre 2005 e l‟autorizzazione all‟utilizzo era limitato all‟anno 2005, cfr. doc. 2 di parte attrice); inoltre sotto il profilo oggettivo la concessione all‟uso è stata limitata alla pubblicazione nella rivista citata e nei libri della casa editrice convenuta. Infine, anche nelle relative fatture di pagamento emesse dal fotografo non si fa più riferimento ad un rapporto commissione (cfr. doc. 18-23 di parte attrice). Del resto, l‟attuale possesso in capo all‟attore dei supporti materiali, i c.d. negativi, di tali riproduzioni (riconsegnati allo Zilli dalla redattrice della rivista, Nicoletta De Bellis) paralizza l‟operatività della regola di cui all‟art. 89 dir. Aut., confermando la mancata cessione dei relativi diritti. Con la conseguenza, per quel che qui rileva, che le successive cessioni –la prima in data 31.10.204 da Gribaudo a Ulysse Network, ora Uly-Ed (cfr. doc. 1 della convenuta, ove viene ceduto il “diritto „utilizzo di n. 273 foto+ricetta) unitamente ai CD che le contenevano e la seconda data 2.4.2008 da quest‟ultima alla convenuta (doc. 2 di parte convenuta) – hanno trasferito i diritti patrimoniali solo sulle riproduzioni fotografiche commissionate e consegnate dal fotografo alla Casa “Il Feudo” e non anche su quelle successivamente realizzate durante il rapporto con Gribaudo. Dunque Oliriade può opporre il lecito utilizzo –per successivi acquisti dal titolare- e comunque la dismissione definitiva dei diritto patrimoniali da parte dell‟autore solo sulle prime fotografie litigiose commissionate da “Il feudo”: le pubblicazioni delle altre riproduzioni fotografiche sono invece illecite. 5.Il quantum del pregiudizio In questa sede il risarcimento per la lesione del danno patrimoniale subito dall‟attore (escluso il pregiudizio morale, non essendo stata riconosciuta la natura artistica delle fotografie litigiose) si deve dunque circoscrivere alle riproduzioni realizzate dal fotografo a favore di Gribaudo e per le quali non risulta essere intervenuta alcuna cessione definitiva dei relativi diritti di utilizzo. pagina 6 di 9 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 cessione dei diritti patrimoniali sulle fotografie ma, anzi, vi è prova contraria della attribuzione di un Dalla documentazione agli atti emerge che Sentenza n. 10692/2015 pubbl. il 24/09/2015 RG n. 55669/2012 n.eseguite 9089/2015 24/09/2015 le riproduzioniRepert. fotografiche a favoredel del primo editore “Il Feudo” e per le quali i diritti di utilizzazione economica sono stati definitivamente ceduti, non residuando quindi alcuna legittima pretesa in capo all‟attore, ammontano a 57 scatti (cfr. docc. 16,17 e 24 di parte attrice). Con la conseguenza che sono 110 le fotografie riprodotte senza il consenso del titolare (il totale delle immagini contestate ammonta al numero di 152 pubblicate nelle pagine interne e al numero di 3 in Sotto il profilo soggettivo, Oliriale quantomeno dal 28.7.2008 era stata resa edotta dell‟illiceità delle riproduzioni litigiose, a seguito di diffida inviata dall‟attore (doc. 37 attore): la riproduzione era stata tuttavia reiterata anche nel mese di maggio 2010 nelle riviste “cucina veloce” e “cucina golosa” (docc. 39-46) nonchè successivamente all‟instaurazione del giudizio (cfr. docc. 39,40,44). Occorre altresì considerare che per la pubblicazione di ogni singola fotografia l‟autore e la Casa Editrice avevano pattuito l‟importo di € 100,00: inoltre va tenuto in conto che le riproduzioni litigiose erano già state utilizzate per precedenti numeri della rivista. Tenuto conto di tali elementi e ricorrendo come parametro di riferimento al prezzo del consenso, ritiene il Collegio di liquidare rispetto agli importi originariamente convenuti la metà, pari ad € 50,00 e così per la somma complessiva di € 5.500,00 già liquidata in moneta attuale. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla pronuncia al saldo. La condanna risarcitoria va posta a carico della sola convenuta che, in concreto, ha posto in essere la condotta extracontrattuale illecita e non può essere estesa alla terza chiamata in manleva Gribaudorectius Giangiacomo Feltrinelli e IF Editoriale- per le ragioni già espresse al punto sub.2. 6.le domande di manleva IF e Giangiacomo Feltrinelli Editore hanno ribadito il principio dell‟autonomia dei singoli rapporti di cessione, che non consentirebbero all‟ultimo acquirente, qui la convenuta, di agire nei confronti della terza chiamata, in quanto non diretta dante causa di Oliriade. Le censura è fondata: invero, essendo la domanda di manleva fondata sul singoli rapporti negoziali che, di volta in volta, hanno avuto riguardo anche alle riproduzioni fotografiche, Oliriale potrà eventualmente in separato giudizio rivalersi sulla sua diretta dante causa, ossia proprio l‟intervenuta UlY-Ed: poco importa sul punto che quest‟ultima faccia parte del medesimo gruppo imprenditoriale della convenuta. pagina 7 di 9 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 copertina, mentre 14 sono state riprodotte come quarte di copertina). Per le medesime ragioni anche la domanda Sentenza n. 10692/2015 pubbl. il 24/09/2015 RG n. 55669/2012 Repert. n. 9089/2015 delsolo 24/09/2015 di manleva svolta dall‟intervenuta Uly.Ed s.r.l. ad adiuvandum e non in via autonoma rispetto a quella svolta da Oliriale (non potendosi qui dunque esaminare l‟autonomo rapporto diretto tra Uly e Gribaudo) non può trovare accoglimento. 7.Il comando giudiziale All‟accertamento della violazione del diritto patrimoniale d‟Autore segue la condanna al risarcimento del danno a carico della sola Oliriale nonché l‟ordine inibitorio, non accompagnato da penale in quanto Non appare infine opportuno disporre la pubblicazione del provvedimento, trattandosi quelli lesi di soli diritti patrimoniali integralmente ristorati con il risarcimento per equivalente. Per le medesime ragioni non viene concessa la misura del ritiro dal commercio –particolarmente invasiva- considerato peraltro che trattasi quelle contestate di numeri di rubriche datate e delle quali non vi è prova che sussista attuale presenza sul mercato. Le domande svolte dalla convenuta e dall‟ intervenuta Uly-Ed nei confronti della terza chiamata e di Gribaudo e dei suoi successori a titolo universale e particolare vanno rigettate. In virtù del principio della soccombenza, parte convenuta va condannata alle spese a favore dell‟attore. Inoltre Oliriale, soccombente sulla domanda di manleva svolta nei confronti di Giangiacomo Feltrinelli Editore s.p.a. (successore a titolo universale di Gribaudo) e di If Idee Editoriali Feltrinelli s.r.l., successori a titolo particolare di IF (il cui intervento volontario è stato dettato dalla necessità di contrastare le tesi della convenuta) va condannata al pagamento anche delle spese giudiziali di questi ultimi. Delle relative spese poste a carico dell‟attrice risponde in solido l‟intervenuta Uly-Ed s.r.l. le cui domande adesive nei confronti sai dell‟attore sia della terza chiamata e dei suoi successori a titolo universale e particolare sono integralmente respinte (cfr. Cass. 11202/2003 in tema di soccombenza dell‟interveniente adesivo che, in caso di soccombenza, può essere condannato alla rifusione delle spese). Le spese vengono liquidate tenuto conto delle questioni -non solo risarcitorie- trattate. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande svolte da Luigi Zilli contro Oliriale & C s.r.l. nonché sulle domande di quest‟ultima nei confronti di Giangiacomo Feltrinelli Editore s.p.a., già Edizioni Gribaudo s.r.l. e con l‟intervento di IF Idee Editoriali Feltrinelli s.r.l. e di Uly-Ed s.r.l. in pagina 8 di 9 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 non richiesta e trattandosi l’astreinte di misura accessoria sottoposta al principio della domanda. Sentenza n. 10692/2015 pubbl. il 24/09/2015 RG n. 55669/2012 Repert. n. 9089/2015 del 24/09/2015 liquidazione., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede così dispone: 1) accerta e dichiara che Oliriale & C s.r.l. ha leso i diritti patrimoniali di Luigi Zilli sulle riproduzioni fotografiche oggetto di causa, nei limiti indicati in narrativa; 2) inibisce ad Oliriale & C. s.r.l. la prosecuzione delle condotte indicate al punto sub. 1); 3) condanna Oliriale & C. s.r.l. al risarcimento titolo del danno a favore di Luigi Zilli liquidato un € 5.500,00, oltre interessi legali della sentenza al saldo; 4) rigetta la domanda di manleva svolte in via subordinata da Oliriale & C. s.r.l. e da Uly.Ed s.r.l. in Feltrinelli; 5) condanna in solido Oliriale & C s.r.l. e Uly-Ed s.r.l. alla rifusione delle spese processuali a favore dell‟attore, liquidate in € 6.000,00 di cui € 500,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA e CPA e 15 % per spese generali; 6) condanna in solido Oliriale & C. s.r.l. e Uly-Ed s.r.l. alla rifusione delle spese di lite a favore di Giangiacomo Feltrinelli Editore s.r.l. (già Edizioni Gribaudo) e IF-Idee Editoriali Feltrinelli, liquidate in € 4000,00 a favore di ciascuna di esse; Così deciso in Milano, 17.9.2015 Il Presidente dott.ssa Paola Gandolfi Il giudice istruttore dott.ssa Alima Zana pagina 9 di 9 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 liquidazione nei confronti di Giangiacomo Feltrinelli s.p.a. e nei confronti di IF –Idee Editoriali
Documenti analoghi
scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Scarica l`Ordinanza - Studio Legale Adamo
tessuti litigiosi del tutto identici (cfr doc. 16 parte ricorrente).
Si vedano, ad esempio, i disegni di cui al n.5, in relazione ai rombi
lievemente più piccoli ed in relazione ai rombi scuri tend...
scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial...
scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
invernale caratterizzato da una soletta anatomica e fondo in corda e gomma, tale da poter ricevere
tutela come modello non registrato ex Reg. 6/2002, presentando i requisiti della novità e del
cara...
scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
S.N.C., DIEGO BIRELLO, NILUMA DI NINNI FRANCESCO & C. S.N.C., CAMPONUOVO
S.R.L., VESUVIUS S.R.L., GIULIO SANTIROCCO, BELLAVISTA MARE S.A.S DI CRECENZI
RAMONA E C., AL.CA. S.N.C., INVITO S.R.L., DEL...
scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 1733/2015 pubbl. il 09/02/2015
RG n. 54450/2012
Repert. n. 1404/2015 del 09/02/2015