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Decreto di fissazione udienza n. cronol. 2130/2015 del 27/11/2015 RG n. 67269/2015 N. R.G. 67269/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 67269/2015 promosso da: DIESEL S.P.A. (C.F. 00642650246), MARNI GROUP S.R.L. (C.F. 08028300963), MARNI e dell’avv. NICCOLO’ FERRETTI (FRRNCL75C07D612F), elettivamente domiciliate in VIALE REGINA MARGHERITA, 35 - 20122 MILANO RICORRENTI contro ZARA ITALIA SRL, ZARA HOME ITALIA SRL, INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA, ZARA HOME ESPANA SA RESISTENTI Il Presidente dott. Marina Anna Tavassi, ha pronunciato il seguente DECRETO Visto il ricorso presentato nell’interesse della s.p.a. Diesel, delle s.r.l. Marni Group e s.p.a. Marni Holding (la prima con sede legale in Breganze-Vicenza e le seconde con sede legale in Milano), nonché della OTB s.p.a. (anche quest’ultima con sede legale in Breganze-Vicenza, ricorso teso ad ottenere provvedimenti cautelari diversi ed in particolare di descrizione ai sensi degli artt. 129-130 C.P.I. nei confronti delle s.r.l. Zara Italia, Zara Home Italia (aventi sede legale in Milano), Industria de Diseño Textil S.A. – Inditex e Zara Home España S.A. (aventi sede in Spagna, Arteixo, La Coruña); ritenuta la propria competenza a norma dell’art. 120 n. 5 C.P.I., nonché degli artt. 81, 82 e 83 del Reg. CE 6/2002 del 12.12.2001, e la competenza territoriale a norma dell’art. 120 c. 2 C.P.I.; rilevato che parte ricorrente agisce nei confronti di Zara Italia per l’asserita contraffazione di un pantalone da donna denominato nella produzione della ricorrente Diesel “SKINZEE-SP” (commercializzato ad €. 260) e nella produzione Zara “BIKER CERNIERE” (mod. 5899/167; commercializzato ad €. 49,95); Pagina 1 http://bit.ly/1S2k6Uy Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee HOLDING S.P.A. , OTB S.P.A. con il patrocinio dell’avv. GIOVANNI FRANCESCO CASUCCI Decreto di fissazione udienza n. cronol. 2130/2015 del 27/11/2015 RG n. 67269/2015 rilevato che Diesel agisce a tutela della propria registrazione di detto modello come disegno e modello comunitario n. 002649491-002, depositato il 10.3.2015, registrato il 12.3.2015 (doc. 8.1), nonché del modello non registrato di cui al pantalone “SKINZEE-SP” ; rilevato che la difesa ricorrente agisce nei confronti di Zara Home a tutela del sandalo di titolarità di Marni, denominato “Fussbett” (commercializzato ad €. 360), asseritamente meritevole di protezione come modello non registrato ai sensi del Reg. CE 6/2002; rilevato che le ricorrente appaiono legittimate e portatrici di interesse alla tutela dei diritti di proprietà industriale sopra indicati, in quanto OTB s.p.a. risulta essere la società capogruppo, proprietaria del 100% di Diesel e del 60% di Marni Holding, essendo quest’ultima a sua volta rilevato che le resistenti italiane sono di proprietà al 100% delle società spagnole Inditex e Zara Home España S.a. (docc. 4 e 5), essendo inoltre il marchio comunitario “ZARA HOME” di titolarità di Inditex (docc. 5 bis e 6); rilevato che il modello di jeans registrato da Diesel è fortemente caratterizzato da particolari cuciture e zip alle tasche, oltre che agli “spacchi” delle gambe del pantalone (docc. 8.2/8.4), idonei a distinguerlo dal panorama dei pantaloni e jeans esistenti sul mercato, cosicché sembra potersi affermare che sussistano i necessari requisiti della novità (con riferimento al momento della sua prima divulgazione in data 15.4.2014, cfr. all. 1 al doc. 8.4 del ricorso) e del carattere individuale (artt. 4, 5 e 6 Reg.CE 6/2002); rilevato parimenti che in ogni caso il pantalone “SKINZEE-SP” nella sua concreta realizzazione può essere ritenuto degno di protezione come modello non registrato presentando le necessarie caratteristiche; rilevato che il modello diffuso anche via internet con insegna “ZARA” sembra riprodurre le medesime caratteristiche del modello della ricorrente ed in particolare del modello di pantalone “SKINZEE-SP” (doc. 8.5, 8.6 e 8.7) e ciò in particolare alla luce dei raffronti di cui alle pagg. 7-8 del ricorso; rilevato che analogamente la ricorrente Marni lamenta la contraffazione del sandalo “Fussbett” incrociato in feltro pesante tinto filo (doc. 9.1 sandalo in feltro grigio), diffuso on line fin dal 15.1.2014 e commercializzato in Italia e all’estero (doc. 9.2 e relativi allegati 1/7), sandalo invernale caratterizzato da una soletta anatomica e fondo in corda e gomma, tale da poter ricevere tutela come modello non registrato ex Reg. 6/2002, presentando i requisiti della novità e del carattere individuale; rilevato che detto modello di sandalo appare essere stato divulgato negli ambienti specializzati dal 15.1.2014 e commercializzato per la prima volta in Italia: dal 26.6.14 a Roma, dal 26.6.14 e Pagina 2 http://bit.ly/1S2k6Uy Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee proprietaria al 100% di Marni Group (docc. 1, 2, 2 bis, 3 del fascicolo delle ricorrenti); Decreto di fissazione udienza n. cronol. 2130/2015 del 27/11/2015 RG n. 67269/2015 10.10.14 a Milano; e nella Comunità Europea: dal 5.6.14 in UK, 12.6.14 in Spagna, 23.6.14 in Francia, essendo stato venduto per la prima volta on line il 4.9.14 (vedi il già citato doc. 9.2 e relativi allegati); rilevato che il modello di sandalo Marni attualmente è venduto on line al prezzo di €. 360,00 e che le ricorrenti hanno documentato (docc. 9.5 e 9.6) la vendita presso i negozi Zara Home di un sandalo che sembra riprodurre le caratteristiche del predetto modello Marni, messo in vendita anche on line (sito di zarahome) al prezzo di €. 59,00; ritenuto che il sandalo offerto in vendita da Zara Home appare riprodurre le medesime caratteristiche del sandalo Marni (motivo ad incrocio delle fasce sul collo del piede, stesse materiale in feltro di colore grigio della stessa tonalità, utilizzo della suola in gomma nera, identità della sagoma complessiva); ritenuto che il modello non registrato è comunque tutelabile per un triennio a partire dalla sua prima divulgazione (art. 11 Reg. CE 6/2002), onde detto triennio risulta comunque in corso sia per il sandalo di Marni sia per il pantalone di Diesel, ove si volesse considerare anche questo tutelabile come modello non registrato; ritenuto che parte ricorrente ha diritto di tutelare i propri modelli sia a norma dell’art. 19 del Reg. CE 6/2002, sia a norma dell’art. 41 del C.P.I. avverso atti di contraffazione, quali appaiono essere quelli sopra evidenziati imputabili alle resistenti; ritenuto che debba essere valutato anche il divario di prezzi esistente fra i prodotti dell’uno e dell’altro gruppo, cosicché Zara offre in vendita modelli identici o fortemente simili ad un prezzo significativamente più basso, così svilendo l’immagine dei prodotti delle ricorrenti e vanificandone gli sforzi economici, tesi a garantire la qualità dei loro prodotti; ritenuto che, seppure non si volesse prendere in considerazione la normativa specializzata sopra richiamata, si potrebbe ritenere sussistente il fumus boni iuris in termini di imitazione servile ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c. per entrambi i prodotti in discussione, ovvero in termini di attività professionalmente scorretta per ripresa abusiva del lavoro altrui ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c.; rilevato che la difesa delle società ricorrenti dà atto che il presente ricorso interviene dopo che un’altra simile controversia era stata definita in Francia, per un modello di jeans messo in vendita da Zara France-Inditex, accusato di interferire con le privative di Diesel, e che tale controversia era stata transata proprio a seguito (oltre che del risarcimento danni) dell’impegno di Zara FranceInditex (doc. 15, transazione 16.3.2006, art. 1) di cessare qualsiasi attività di imitazione dei jeans di Diesel (in quel caso denominati “Hipper”); Pagina 3 http://bit.ly/1S2k6Uy Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee dimensioni e proporzioni delle fasce, collocazione e sagoma della fibbia sul cinturino, stesso Decreto di fissazione udienza n. cronol. 2130/2015 del 27/11/2015 RG n. 67269/2015 ritenuto, in considerazione di quanto sopra rilevato, di poter disporre la richiesta misura di istruttoria anticipata della descrizione, disponendola inaudita altera parte nelle sole sedi italiane, quale misura sufficiente allo stato a comprendere l’estensione del denunciato fenomeno contraffattivo, riservando gli altri provvedimenti richiesti con il ricorso introduttivo all’esito dell’instaurazione del contraddittorio; ritenuto che la presenza sul mercato di prodotti sopra indicati come contraffattivi possa ingenerare un pericolo di confusione nel consumatore e possa determinare discredito all’immagine dei prodotti originali e sottrazione di potenziale clientela ai danni delle ricorrenti, con un pregiudizio difficilmente ristorabile ex post; della formazione della prova dei comportamenti sopra descritti e della entità degli stessi, in vista del futuro giudizio di merito a fini inibitori e risarcitiori; ritenuto, quanto al periculum in mora, che debba considerarsi sussistente la “speciale” urgenza a provvedere in vista del protrarsi delle vendite sopra indicate, anche in vista del prossimo periodo natalizio, mediante una diffusa offerta al pubblico, quale possibile anche tramite le vendite on line, con pericolo di un danno irreparabile per le ricorrenti; ritenuto sussistente il rischio di un possibile facile occultamento o dispersione dell’attività denunciata, dei beni che ne costituiscono oggetto e delle scritture contabili inerenti la predetta attività, onde non solo sussiste il periculum in mora, ma appare opportuno disporre almeno parte delle misure cautelari richieste inaudita altera parte, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 129 e 130 C.P.I. (come modificati dagli artt. 55 e 56 del D.lgs. n. 131 del 13.8.2010); ritenuto allo stato che rappresenti sufficiente immediata tutela degli interessi delle ricorrenti il provvedimento di descrizione in Italia, riservandosi all’esito l’eventuale estensione in tutta Europa come richiesto; ritenuto necessario nominare un consulente in grado di operare al fine di fornire all’Ufficiale giudiziario procedente il necessario supporto tecnico, nonché di autorizzare lo stesso ad avvalersi di ausiliari di sua fiducia (fino a due); rilevato che l'art. 129 4° c. C.P.I. prevede l'applicazione delle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari "in quanto compatibili" e prescrive nella seconda parte della stessa norma che ogni decisione intervenga "tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato", onde la complessità delle operazioni da eseguire richiede un periodo di tempo superiore a quello previsto dall’art. 669 sexies c.p.c.; P.Q.M. visti gli artt. 129 e 130 C.P.I., Pagina 4 http://bit.ly/1S2k6Uy Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee ritenuto che la descrizione richiesta possa pertanto essere disposta, nei limiti sopra indicati, al fine Decreto di fissazione udienza n. cronol. 2130/2015 del 27/11/2015 RG n. 67269/2015 dispone la descrizione giudiziale, nei confronti delle società resistenti in epigrafe indicate, del modello di pantalone jeans “BIKER CERNIERE”, cod. 5899/167, o comunque denominato e/o contrassegnato, che rappresenti contraffazione del modello jeans di Diesel denominato “SKINZEESP” e/o del modello comunitario registrato n. 002649491-002, nonché del sandalo, comunque denominato o contrassegnato, in contraffazione del modello di sandalo “Fussbett” di Marni, e ciò presso le sedi legali in Italia delle resistenti, altre sedi secondarie, unità locali, sedi operative, anche se appartenenti a terzi non nominati nel presente ricorso, nonché presso gli esercizi commerciali ad insegna Zara e Zara Home, siti in Milano, e qualsiasi altro locale che sia comunque di pertinenza dispone la descrizione nei medesimi luoghi della documentazione contabile e doganale, e di ogni altro documento relativo alla produzione e/o commercializzazione e/o importazione-esportazione dei prodotti in contraffazione, nonché di cataloghi, materiale pubblicitario, dépliants, brochures, riguardanti i prodotti sopra indicati; autorizza l’Ufficiale giudiziario procedente (o gli Ufficiali giudiziari procedenti, ove fosse necessario il contemporaneo accesso in località diverse) ad avvalersi di tutti i mezzi tecnici, informatici, video e/o fotografici, necessari alla descrizione dei prodotti in questione, anche a mezzo del prelievo di campioni e redigendo un inventario sommario (riguardante il conteggio e la tipologia) dei prodotti, anche di colore diverso, individuati nei luoghi ove sarà attuato il provvedimento di descrizione; autorizza le società ricorrenti ad assistere alle operazioni tramite i propri rappresentanti, i propri legali e tecnici, vincolati al segreto professionale; invita l’Ufficiale giudiziario procedente (o gli Ufficiali giudiziari procedenti) ad adottare tutte le misure ritenute idonee a garantire la tutela delle eventuali informazioni riservate ed a procedere alle operazioni presso gli esercizi commerciali esclusivamente al di fuori degli orari di apertura al pubblico; nomina consulente tecnico, per coadiuvare l’Ufficiale giudiziario o gli Ufficiali giudiziari procedenti il dott. Marco Garegnani, con studio in Milano, via Petrarca 24, tel. 0286997702, autorizzando lo stesso ad avvalersi di ausiliari di sua fiducia (fino a due) per procedere alle operazioni; fissa per i provvedimenti di cui al 4° c. dell’art. 129 C.P.I., e per la comparizione delle parti per la discussione anche in ordine alle altre misure cautelari richieste, l’udienza del 22 dicembre 2015 ad ore 10,30; Pagina 5 http://bit.ly/1S2k6Uy Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee e/o nella disponibilità e/o in uso delle resistenti; Decreto di fissazione udienza n. cronol. 2130/2015 del 27/11/2015 RG n. 67269/2015 assegna termine a parte ricorrente per la notifica alle resistenti del ricorso e del presente provvedimento fino all’ 11 dicembre2015, autorizzando la notifica a mezzo fax/pec, con traduzione in lingua spagnola del ricorso e del presente provvedimento; assegna termine alle resistenti fino al 21 dicembre 2015 ad ore 12 per il deposito di memoria e documenti. Milano, 27 novembre 2015 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Il Presidente dott. Marina A. Tavassi Pagina 6 http://bit.ly/1S2k6Uy
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