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Decreto di fissazione udienza n. cronol. 649/2015 del 09/04/2015 RG n. 20116/2015 N. R.G. 20116/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE "A" CIVILE Il Giudice designato; -visto il ricorso cautelare depositato in data 2.4.2015 nell’interesse di Autodesk Inc titolare del AutoCAD LT e Maya (per l'elenco completo dei software di titolarità della ricorrente si veda doc. 3 del ricorso)- distribuiti sul mercato mediante apposite licenze d'uso, fondate sul principio generale che l'utilizzatore deve possedere tante regolari licenze d'uso quanti sono i programmi per elaboratore a sua disposizione; -osservato che alcuni di questi programmi sono stati oggetto di tutela -anche- di recenti pronunce cautelari e di merito da questo Tribunale (cfr. doc. 15 parte ricorrente); -osservato che nel ricorso sono invocate le misure cautelari della descrizione e dell’accertamento nei confronti di Studio Iorio s.r.l., Erica Maria Caterina Lombardo e Francesco Iorio, la prima avente sede in Bergamo (BG) Piazzale della Repubblica n. 1, la seconda quale suo amministratore unico ed il terzo quale socio della prima presso la quale i due ultimi hanno eletto domicilio professionale, i quali farebbero uso illegittimo di tali software; -ritenuta la competenza per territorio della Sezione Specializzata adita, tenuto conto che la ricorrente è società estera per la quale opera la modfica introdotta dall’art. 10 d.lg 145/2013 al d.lgs 168/2003,l essendo il Tribunale di Milano competente inderogabilmente anche per gli Uffici Giudiziari ricompresi nel distretto di Brescia; OSSERVA quanto al fumus Pagina 1 http://bit.ly/2955hPN Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 diritto d’autore su noti e diffusi programmi per elaboratore- denominati, tra gli altri, AutoCAD, Decreto di fissazione udienza n. cronol. 649/2015 del 09/04/2015 RG n. 20116/2015 Allo stato, e salve diverse valutazioni all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, dalla documentazione versata agli atti sembrano sussistere sufficienti argomenti di prova che giustificano il sospetto della denunciata violazione dei diritti delle ricorrenti. E ciò tenuto conto: -della segnalazione prevenuta a BSA (Business Software Alliance, associazione antipirateria del settore doc. 6) in ordine all'utilizzo illegittimo da parte delle resistenti di circa 10 programmi per elaboratore di titolarità di parte ricorrente; -dall'attività svolta dai resistenti, che si occupano, tra l’altro, della “opere di edilizia residenziale (..) opere di ingegneria civile, geologica, e geotecnica” operre di ingegneria impiantistica, (..) opere di ingegneria idraulica e marittima (doc. 2); programmi per elaboratore per la progettazione e la grafica; -dall'impiego da parte della società resistente di uno staff di “collaboratori interni, italiani e stranieri” che “ a fianco dell’attività di progettazione strutturale (..) la società offre personale e competenze necessarie per il coordinamento dei progestisti (doc. 8); -dalla dichiarazione da parte della resistente sul proprio sito ha pubblicato 4 offerte di lavoro, nelle quali è richiesta la conoscenza dei software AutoCad, AutoCAd 2D, e 3D, Inventor e Revit”tutti di titolarità della ricorrente (doc. 10 di parte ricorrente); -dalla registrazione da parte dei resistenti di sole cinque licenze del programma AutoCad LT ( programma in versione “Light)” con funzionalità ridotte con capacità di progettazione a due sole dimensioni e motlo obsolete, risalenti infatti al 2005; -dalla dichiarazione di quattro attuali dipendenti e un ex collaboratore dello Studio Iorio s.r.l. nonché di uno dei soci della resistente della conoscenza dei programmi AutoCAD, 3DS Max e Revit di titolarità di Autodesh (doc. 11); Tali elementi costituiscono argomenti di prova, univoci, diretti a provare -allo stato e salve diverse valutazioni in sede di cognizione piena- che la resistente necessiti di postazioni progettuali che, secondo dati di comune esperienza, non potrebbero prescindere dall'utilizzo di sistemi software di quelli di titolarità della ricorrente. Pagina 2 http://bit.ly/2955hPN Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Si tratta di un settore che richiede l'utilizzo di strumenti informatici molto specifici, ed in particolare Decreto di fissazione udienza n. cronol. 649/2015 del 09/04/2015 RG n. 20116/2015 L'ipotizzata duplicazione illecita di programmi per elaboratore costituisce del resto violazione dell’artt. 1 e 64 BIS, 171 bis l.d.Autore, oltre che illecito penale amministrativo ex art. 25 novies del d.lgs. 231/2001. Solo tramite l’esame diretto dei programmi per elaboratore presso la resistente si rende possibile pertanto verificare la sussistenza o meno dell’illecito ipotizzato, e l’estensione del fenomeno. quanto al periculum -Sussiste altresì piena attualità e rilevanza del periculum in mora, consistente nell’effetto perturbatore della clientela e del mercato in dipendenza della -ritenuta- violazione dei diritti di privativa delle titolari ed in conseguenza dell’ illecita utilizzazione economica dei medesimi; giudiziario, unitamente al ctu qui nominato, ad accertare la situazione esistente; Occorre altresì provvedere inaudita altera parte, al fine di garantire la massima efficacia della tutela, elidendo possibili rischi di facile manipolazione, modifca e rimozione del programma per elaboratore oggetto della domanda cautelare. Infine: il provvedimento di descrizione in questa sede concesso inaudita altera parte deve essere confermato nel contraddittorio delle parti. E ciò tenuto conto che la descrizione concessa secondo la disciplina dettata dalla legge sul diritto d’autore non può che ritenersi ormai attratta da quella dei procedimenti d’urgenza, che strutturalmente richiedono l’instaurazione, ancorchè differita, del contraddittorio. Sul punto si osserva che: -l’invasività del provvedimento di descrizione ha indotto il legislatore a ritenere, in un ambito affine quello quello dei diritti di proprietà industriale, la necessaria instaurazione –ancorchè differita- del contraddittorio; e ciò ne accentua la natura cautelare; -il richiamo di cui all’art. 162, comma 2, allla disciplina dell’istruzione preventiva è espressamente subordinato ad una diversa regolamentazione da parte della medesima l.d.a. che all’art. 162 bis espressamente prevede che il giudizio di merito inizi decorsi trenta giorni dalla pronuncia dell’ordinanza cautelare ovvero dalla sua comunicazione; escludere da quest’ultima disciplina la descrizione a cagione della sua asserita natura non cautelare sembra ormai no piùà sostenibile; Pagina 3 http://bit.ly/2955hPN Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Simmetricamente, è irrilevante il possibile danno per la resistente, dovendosi limitare l’ufficiale Decreto di fissazione udienza n. cronol. 649/2015 del 09/04/2015 RG n. 20116/2015 -l’identità strutturale e funzionale di tale rimedio rispetto a quello previsto per dall’art. 161 l.d.a. non sembra -più- giustificare una difformità di disciplina; -la disposizione di cui all’art. 162 l.d.a. espressamente estende al rimedio della descrizione la disciplina dell’art. 669 octies c.p.c., con –evidentemente- tutte le conseguenti garanzie ivi previste per il rito cautelare uniforme (e precisamente l’instaurazione del giudizio di merito entro trenta successivamente alla pronuncia, si badi, dell’ordinanza di accoglimento, provvedimento che evidentemente presuppone il contraddittorio delle parti); -l’art. 669 octies, comma 6 c.p.c. –il quale prevede le ipotesi che derogano alla sua disciplina- non ricomprende anche la descrizione di cui art. 161 l.d.a., giacchè quest’ultima riguarda anticipatori della fase di merito, quale non è lo strumento qui esaminato; Con la conseguenza che nel caso in esame, instaurato il contraddittorio, si provvederà a confermare, revocare ovvero modificare la tutela qui concessa e a concedere i termini per l’istaurazione del giudizio di merito. p.q.m. visti gli artt. 129 e 130 C.P.I.; dispone 1)la descrizione giudiziale e l'accertamento, a mezzo Ufficiale Giudiziario o di Ufficiali Giudiziari qualora fosse necessario procedere in più sedi, nei confronti: -di Studio Iorio s.r.l. con sede in Bergamo (BG) Piazzale della Repubblica n. 1, -Erica Maria Caterina Lombardo amministratore unico di Studio Iorio s.r.l. con domicilio professionale presso lo Studio Iorio s.r.l., in Bergamo (BG) Piazzale della Repubblica n. 1, - Francesco Iorio, socio di Studio Iorio s.r.l. con domicilio professionale presso lo Studio Iorio s.r.l. in Bergamo (BG) Piazzale della Repubblica n. 1, dei programmi di esclusiva titolarità di ricorrenti che siano presenti sui server, sugli elaboratori elettronici, anche portatili e sugli altri supporti sui quali gli stessi possano essere rivenuti (a titolo di Pagina 4 http://bit.ly/2955hPN Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 esclusivamente i provvedimenti totalmente Decreto di fissazione udienza n. cronol. 649/2015 del 09/04/2015 RG n. 20116/2015 mero esempio CD, DVD, hard disk esterni, notebook chiavi elettroniche ecc..) rivenuti nella disponibilità dei resistenti; E ciò solo presso la sede legale di Studio Iorio s.r.l. sopra indicata ovvero presso sue sedi secondarie, unità locali e sedi operative o nei locali che siano comunque nei locali di sua pertinenza; 2) Dispone in particolare che la descrizione e l'accertamento abbiano in particolare ad oggetto dei programmi per elaboratori di cui al documento n. 3 di parte ricorrente, quali ad esempio: AutoCAD, AutoCAD LT e Maya; 3) e ciò al fine dell’accertamento dell’esistenza e, in caso positivo, del numero di copie di ogni singolo programma per elaboratore di titolarità delle ricorrenti caricato su supporti nella poter inferire l'eventuale numero di copie illecitamente duplicate ed utilizzate dalla resistente; 4) nomina in ausilio all’Ufficiale Giudiziario quale CTU ai fini dell’esecuzione della descrizione e per lo svolgimento della perizia l’ing. il dott. ing. Rok Premru, con studio in Monza, via de Amicis 4, autorizzando lo stesso ad avvalersi di uno o più ausiliari di sua fiducia laddove si ritenga di dover procedere contemporaneamente in più sedi; 6)autorizza l’ufficiale giudiziario procedente o gli ufficiali giudiziari procedenti nonché il C.T.U. nominato ad avvalersi di tutti i mezzi tecnici, ritenuti opportuni, per l’esecuzione di quanto sopra descritto- nel rispetto delle esigenze di riservatezza della società resistente- compreso l’uso di mezzi informatici per eseguire eventuali copie ed autorizzando la ricorrente ad assistere alle operazioni mediante propri rappresentanti; 7)dispone che il consulente descriva altresì eventuali dispositivi, codici di attivazione, file di “crack”, file che generano codici e chiavi di accesso ai programmi dei ricorrenti; 8) autorizza il consulente dell’Ufficio a verificare altresì eventuali rimozioni, cancellazioni o asportazioni, copiature e/o tracce di tali attività in relazione ai programmi indicati al punto suib. 1) nonché di oggett indicati al punto sub. 7); 9) dispone che i resistenti forniscano all’ufficiale giudiziario o agli ufficiali giudiziari procedenti (ove necessario procedere contemporaneamente in più sede) al CTU ed ai suoi ausiliari le informazioni e gli strumenti necessari per accedere a tutti i server e a tutti i computer e/o apparecchi analoghi nella disponibilità dei resistenti medesimi; Pagina 5 http://bit.ly/2955hPN Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 disponibilità della resistente, da confrontare con il numero delle eventuali licenze d'uso, al fine di Decreto di fissazione udienza n. cronol. 649/2015 del 09/04/2015 RG n. 20116/2015 10) autorizza la ricorrente ad assistere in ogni caso alle operazioni esclusivamente tramite i propri legali e tecnici, vincolati da segreto professionale; 11) invita l’Ufficiale giudiziario procedente ad adottare tutte le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, anche mediante consegna in Cancelleria delle copie tratte in busta chiusa, cui potranno accedere solo i consulenti di parte ed i difensori, previa autorizzazione del giudice, con il vincolo di mantenere il segreto professionale; 12) fissa avanti a sè all'udienza del 12.5.2015 ore 12.30 ai fini della conferma, modifica o revoca del provvedimento di descrizione e di accertamento ; 13) assegna termine al ricorrente per la notifica del presente decreto e del ricorso alla resistente fino Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 al 17.4.2015; Si comunichi al ricorrente a cura della Cancelleria. Milano, 9 aprile 2015 Il giudice Alima Zana Pagina 6 http://bit.ly/2955hPN
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Tale giudizio in questa sede va confermato.
Del resto, è noto che parte attrice è titolare dei marchi “DG” -depositato in sede nazionale, comunitaria
ed internazionale- e “Sicily” -depositato quest...