Comunichiamo alle ditte interessate che l`Agriservices Srl, società di

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Comunichiamo alle ditte interessate che l`Agriservices Srl, società di
Anno 21° - n. 31-34
23 agosto 2004
SOMMARIO
Periodico di informazione
dell’Associazione Nazionale
Industria e Commercio
Carni e Bestiame
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Pubblicazione registrata
presso il Tribunale di Roma
al numero 261/83 del
3 settembre 1983
Direttore Responsabile:
Gian Franco Masala
Direzione / Redazione:
00187 Roma
Piazza di Spagna 35
tel. 06 69190640
fax 06 69925101
e-mail:
[email protected]
web:
www.assocarni.it
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Ad Agriservices, Società di servizi Assocarni, la gestione del veterinario
russo presente in Italia a far data dal 9 agosto
Approvato alla Camera il decreto su etichettatura di origine prodotti
alimentari – Continua l’azione Assocarni per contrastare l’applicazione
della norma
In vigore dall’11 agosto la nuova definizione di vitello: grosse incertezze
su numerosi aspetti operativi
L’Olanda chiede l’intervento della Commissione contro la definizione
italiana di vitello
Posizione ufficiale dello Stato italiano sulla riforma della PAC e decreto
attuativo – Testi finali disponibili sul sito Assocarni
Opzioni degli Stati membri sull’applicazione della riforma della PAC
Legge comunitaria 2004: aggiornamento sull’iter di approvazione
Certificati per esportazione di carne verso la Russia: un passo avanti per la
definizione delle trattative
MERCOSUR: nessun progresso per i negoziati
WTO: raggiunto l’accordo quadro per i negoziati del Round di Doha
Commissione europea: nominati i nuovi Commissari. A Buttiglione
Giustizia e Vicepresidenza; Mariann Fischer Boel all’Agricoltura
Aiuti per favorire l’accesso ai mercati dei capitali alle imprese agricole ed
agroalimentari
Senato: è legge la manovra correttiva dei conti pubblici – Tagli ad
agricoltura e pesca per complessivi 168 milioni di euro
SETTORE BOVINO
!
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 30 LUGLIO 2004
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CONTINGENTE “GATT” CARNI BOVINE CONGELATE – REG.TO CE 1203/2004:
PERCENTUALE DI ASSEGNAZIONE
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CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE DI CARNE BOVINA PER TRASFORMAZIONE (REGIMI
“A” E “B”) – REG.TO CE 1206/2004: PERCENTUALI DI ASSEGNAZIONE
!
CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE “HAMPES” CONGELATI – REG.TO CE 996/97:
PERCENTUALE DI ASSEGNAZIONE
!
CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE BOVINI DA 80 A 300 KG – REG.TO CE 1204/2004:
PERCENTUALE DI ASSEGNAZIONE
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CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE BOVINI DA INGRASSO E VITELLINI: ASSEGNAZIONI
NELLA COMUNITA’
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RICONVERSIONE AZIENDE ZOOTECNICHE DA LATTE ED ABBANDONO TOTALE DELLA
PRODUZIONE LATTIERA: PROROGA DEI TERMINI PER PRESENTAZIONE DOMANDE DI
ADESIONE
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CORSO DI CLASSIFICATORI DELLE CARCASSE BOVINE
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PREZZI SETTIMANALI DELLE CARCASSE BOVINE NEI DIVERSI STATI MEMBRI
SETTORE SUINO
!
MODIFICA MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL REGIME DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE
SETTORE DOGANALI
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NUOVE DISPOSIZIONI PER LE SPEDIZIONI VIA AEREA VERSO GLI STATI UNITI
segue
SEGUE SOMMARIO
NOTIZIE SANITARIE
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ACCORDO STATO-REGIONI SU APPLICAZIONE DISPOSIZIONI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
!
BSE: DRASTICA RIDUZIONE DEI CASI RISPETTO AL 2003 – NUOVO INTERVENTO DI ASSOCARNI PRESSO LA
COMMISSIONE UE PER ALLEGGERIRE LE MISURE IN VIGORE
!
RISCHIO BSE NEI PAESI TERZI: L’AUTORITA’ EUROPEA PER LA SICUREZA ALIMENTARE DECLASSA STATI UNITI E
CANADA
!
BLUE TONGUE: A BREVE LE ORDINANZE PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
!
MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO: IL MINISTERO DELLA SALUTE RICHIAMA L’ABRUZZO AL RISPETTO DELLE
DISPOSIZIONI VIGENTI
!
MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI: MISURE PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DALLA REGIONE MOLISE
!
INFLUENZA AVIARIA IN MALAYSIA: DIVIETO IMPORT VOLATILI VIVI DIVERSI DAL POLLAME
!
ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO LA COREA DEL SUD: PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE NELLA
LISTA DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI
!
ESPORTAZIONE DI PASTE ALIMENTARI FARCITE VERSO GLI STATI UNITI: MODELLO DI CERTIFICATO
!
ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO GLI STATI UNITI: CHIARIMENTO RIGUARDO IL CONTROLLO DI
LISTERIA
!
ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA VERSO LA CINA: AGGIORNAMENTO IN MERITO
ALL’ISCRIZIONE NELLA LISTA DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI
!
PUBBLICATA LA DECISIONE CHE PROLUNGA FINO AL 15 DICEMBRE 2004 IL DIVIETO DI IMPORTAZIONE DI CARNI DI
POLLAME DAL SUD EST ASIATICO
!
ACCORDO STATO-REGIONI SU REQUISITI MINIMI E RICONOSCIMENTO LABORATORI DI ANALISI ESTERNI AI FINI
DELL’AUTOCONTROLLO
!
NUOVI CERTIFICATI SANITARI PER L’ESPORTAZIONE IN PERU’ DI PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA
!
AGGIORNAMENTO ELENCHI STABILIMENTI AUTORIZZATI AD ESPORTARE NELLA CE
AREA SINDACALE E LAVORO
!
AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
ASSOCARNI NOTIZIE N. 31/34 – 2004
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AD AGRISERVICES, SOCIETA’ DI SERVIZI DI ASSOCARNI, LA GESTIONE DEL VETERINARIO RUSSO
PRESENTE IN ITALIA A FAR DATA DAL 9 AGOSTO
Comunichiamo alle ditte interessate che l’Agriservices Srl, società di servizi di Assocarni, è stata incaricata in esclusiva dal “Servizio Federale di Veterinaria e Sorveglianza Fitosanitaria” della Federazione russa
della gestione operativa del rappresentante veterinario russo permanente in Italia abilitato a certificare il
prodotto esportato.
Si tratta di un incarico importante conferito dalle Autorità russe che hanno voluto attribuire la gestione del
loro veterinario ufficiale presente in Italia non più ad aziende private ma ad organizzazioni istituzionali, analogamente a quanto già fatto in numerosi altri Paesi della UE. L’incarico è stato concesso ad Assocarni in
quanto ritenuta l’Associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore. Anche tale compito,
come i numerosi altri già svolti, verrà assolto da Agriservices con la massima efficienza, professionalità e
trasparenza nei confronti di tutte le aziende italiane del settore.
L’incarico è attivato a partire dal 9 agosto; la prenotazione dell’intervento del veterinario, da effettuarsi
con qualche giorno di anticipo rispetto a quello di carico, dovrà essere inviata al seguente indirizzo
dell’Agriservices Srl: fax 06 6792203 – email [email protected].
Qualsiasi informazione o chiarimento potrà essere rivolta contattando Agriservices al numero 06
69190663.
APPROVATO ALLA CAMERA IL DECRETO SU ETICHETTATURA DI ORIGINE PRODOTTI ALIMENTARI
– CONTINUA L’AZIONE ASSOCARNI PER CONTRASTARE L’APPLICAZIONE DELLA NORMA
La Camera ha convertito in legge il decreto legge sull'etichettatura (157/2004), approvandone il testo
senza modifiche rispetto a quello licenziato dal Senato. Sono stati respinti dall'Assemblea tutti gli emendamenti presentati ed in particolare quelli sull'articolo 1-bis che contiene le norme sull'etichettatura di origine dei
prodotti alimentari. Per tentare di correggere tali inapplicabili norme avevano presentato proposte di modifica
sia l'opposizione sia la maggioranza, ma quest'ultima le aveva alla fine ritirate prima del voto.
Nonostante il respingimento degli emendamenti, su richiesta di Assocarni e delle altre Associazioni aderenti a Federalimentare sono stati tuttavia accolti dal Governo numerosi “ordini del giorno” volti ad attenuare
e restringere il campo di applicazione delle disposizioni del testo di conversione.
Tra i differenti ordine del giorno si segnalano:
1) l'ordine del giorno 9/5151/3, a firma di Misuraca (F.I.), con il quale si "impegna il Governo ad attuare la
disposizione di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, in modo che i decreti di cui
al comma 3 del citato articolo 1-bis individuino le modalità per l'indicazione nell'etichettatura del luogo di
origine o di provenienza in relazione alle materie prime prevalenti di determinati prodotti trasformati ed alla specificità di ciascuna filiera agroalimentare, nonché tenendo conto del contributo dei processi di fabbricazione nell'affermazione dell'immagine di tali prodotti nel mercato";
2) l'ordine del giorno 9/5151/7, a firma di Poliedri e Didonè (Lega Nord), con il quale s'impegna il Governo
ad approfondire, in sede di attuazione, la materia e il disposto dell'articolo 1-bis in un'ottica più complessiva e nell'interesse dell'intero settore alimentare italiano, anche alla luce del recente concetto di "made
in Italy" sul quale il Governo intende giustamente investire per dargli adeguata ed opportuna valorizzazione e della necessità di mantenere il processo trasformativo italiano, che rappresenta un valore
aggiunto, salvaguardando il settore agroalimentare che viene considerato un'eccellenza a livello
mondiale, tenendo conto, inoltre, della problematica della concorrenza portata da Paesi, anche europei,
che vantano legislazioni meno restrittive";
3) l'ordine del giorno 9/5151/9, a firma di Zama (F.I.), con il quale s'impegna il Governo nell'applicazione
delle norme di cui al comma 3, dell'articolo 1-bis, ad adottare le opportune iniziative volte ad escludere
dall'obbligatorietà dell'etichettatura dei prodotti alimentari le produzioni dell'industria di seconda trasformazione alimentare";
4) l'ordine del giorno 9/5151/18, a firma Rava (D.S. – Ulivo), con il quale s'impegna il Governo "a considerare nell'attuazione dell'articolo 1-bis del decreto legge n. 157/2004 e nell'emanazione dei decreti previsti,
di concerto tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle politiche agricole e forestali, la necessità di definire modalità per l'indicazione del luogo di origine o di provenienza delle materie prime e
dei prodotti trasformati, che tengano conto delle particolarità di filiera e della reputazione che caratterizza
l'agroindustria italiana".
ASSOCARNI NOTIZIE N. 31/34 - 2004
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Il 27 luglio Assocarni ha incontrato il responsabile dell’ufficio legale della DG AGRI - Dott. Klaus-Dieter
Borchardt - per anticipare alla Commissione i diversi elementi della disposizione italiana volta ad introdurre
l’obbligo di indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti alimentari ed avere un informale parere riguardo
la liceità della norma stessa, nonché concordare la più efficace via di ricorso nei confronti di questo assurdo
provvedimento.
Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte anche le Associazioni olandese (PVE) e danese
(Danske Slagterier), è emersa, come peraltro da subito sostenuto da Assocarni, la contrarietà di una siffatta
norma ai principi di base della normativa comunitaria.
Il Mercato dell’Unione Europea è infatti soggetto a precise regole - di carattere generale (articoli 28-30
del Trattato) e speciale (direttiva 2000/13/CE) - che presidiano la libera circolazione dei prodotti alimentari,
definendone gli inderogabili parametri.
Gli esiti di tale incontro sono stati riportati da Assocarni ad una riunione svoltasi il 29 luglio presso Federalimentare, alla quale hanno preso parte tutte le Associazioni di categoria aderenti alla Federazione, e nel
corso della quale si sono concordate le prossime azioni comuni per contrastare, sia a livello comunitario che
nazionale, la futura applicazione di tale obbligo.
Per quanto riguarda le azioni a livello nazionale, Federalimentare, a nome delle Associazioni di categoria
aderenti, ha inviato al Presidente Ciampi una lettera nella quale sono stati richiamati i principali elementi di
incostituzionalità del provvedimento, sottolineando inoltre il rischio di azzeramento della storia dell’industria
italiana che lo stesso rappresenta.
Difatti, come più volte ricordato, con tale disposizione si mette in discussione lo stesso concetto di Made
in Italy, identificandolo con la materia prima e ignorando che la qualità dei prodotti alimentari dipende anche
dalla straordinaria capacità dei nostri imprenditori di selezionare e miscelare sapientemente materie prime,
nazionali ed estere, lavorandole secondo ricette e tecnologie originali (che hanno fatto tesoro delle ricchissime tradizioni locali radicate nel territorio della nostra comunità nazionale) e garantendole con l'affidabilità del
proprio marchio.
Per quanto riguarda le azioni a livello comunitario, nella riunione del 29 luglio è stato concordato il testo
di un esposto che Federalimentare - in nome e per conto di tutte le Associazioni aderenti, Assocarni compresa, ha presentato il giorno successivo al Segretariato Generale della Commissione e, per conoscenza, alla
DG Agricoltura, direzione H, legislazione agricola (Burtscher Wolfang, direttore; Klaus-Dieter Borchardt,
Capo Unità; Fabio Gencarelli, Capo Unità controllo dell’applicazione della legislazione agricola, infrazioni e
denuncie), per la denuncia della violazione del diritto comunitario da parte dello Stato italiano ed al fine di
attivare una procedura d’infrazione comunitaria nei confronti del nostro Paese per la norma in questione.
Il testo dell’esposto formale è disponibile sul sito Assocarni.
Nel corso della riunione si è inoltre concordato di proseguire nella valutazione della possibilità di ricorrere
anche in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) contro la disposizione italiana.
Tutto ciò senza escludere un successivo ricorso al Tribunale Amministrativo dopo l’entrata in vigore del
provvedimento.
Ricordiamo ancora una volta alle aziende associate che, relativamente all’indicazione in etichetta
dell’origine dei prodotti alimentari, l’entrata in vigore della norma contenuta nella Legge 3 agosto 2004, n.
204 (pubblicata sulla GURI 186 del 10 agosto 2004 e disponibile sul nostro sito) non comporta tuttavia alcun
obbligo diretto per gli operatori del settore, essendo comunque necessario attendere l’emanazione dei decreti attuativi prevista entro un termine massimo di sei mesi dall’entrata in vigore della stessa.
Sarà nostra cura aggiornare le ditte associate di ogni ulteriore sviluppo in merito.
IN VIGORE DALL’11 AGOSTO LA NUOVA DEFINIZIONE DI VITELLO: GROSSE INCERTEZZE SU
NUMEROSI ASPETTI OPERATIVI
La Legge 3 agosto 2004, n. 204 che ha convertito il decreto legge 157/2004 sull'etichettatura di alcuni
prodotti alimentari (approvata il 31 luglio scorso) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n° 186 del 10 agosto 2004. L’articolo 1, comma 2 della legge prevede l’entrata in vigore del provvedimento a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione, quindi dall’11 agosto 2004. Sia la legge di
conversione che il testo coordinato con il decreto legge 157/2004 sono disponibili sul sito Assocarni.
Come più volte ricordato, in corso di conversione tale decreto è stato emendato in diverse parti e, tra le
novità introdotte rispetto al testo originario, sono state inserite disposizioni in merito all’obbligo di indicazione
in etichetta dell’origine per tutti i prodotti alimentari, nonché una nuova definizione merceologica di “vitello”
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definito come: “un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell’ottavo mese di vita, la cui
carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi.”.
Per quanto riguarda la definizione merceologica di vitello, essa risulta quindi direttamente applicabile a
partire dall’11 agosto 2004.
Pertanto, con l’entrata in vigore della nuova legge, chiunque venda, trasformi o somministri carne di vitello nel nostro Paese dovrebbe garantirsi con apposite dichiarazioni del proprio fornitore con le quali viene
attestato il rispetto di tale definizione per la merce acquistata.
ASSOCARNI sin dall’inizio ha giudicato non adeguato, per l’introduzione della nuova definizione, lo
strumento del decreto legge e della successiva legge di conversione in quanto in tal modo viene introdotto
con effetto immediato l’obbligo di rispetto di tale definizione merceologica, senza fornire agli operatori del
settore una serie di chiarimenti operativi che sarebbero stati invece necessari:
1. determinazione del peso della carcassa
La nuova definizione di vitello prevede, in aggiunta al requisito dell’età, che la carcassa non superi i 185 Kg
di peso, senza fornire alcuna indicazione sulle modalità di pesatura o sulla definizione di carcassa (con o
senza reni ecc). In assenza di tale indicazione, secondo ASSOCARNI, dovrebbe essere utilizzata la definizione di carcassa usata nell’accezione comune, e ripresa nel Decreto legislativo 286/94, secondo cui per
carcassa si intende: “il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento ed asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della
coda e delle mammelle, e inoltre, per i bovini, ovini, caprini e solipedi, dopo scuoiamento”. In altri termini il
peso della carcassa dovrebbe escludere qualsiasi viscere, compresi i reni. Per quegli impianti che dovessero
procedere con modalità di pesatura differenti delle carcasse (con rene ecc), a livello operativo ricordiamo che
il reg.to 2342/1999, all’art. 36 prevede, seppure per finalità diverse, i seguenti pesi standard: fegato 3,5 Kg,
rognoni 0,5 Kg, e grasso dei rognoni 3,5 Kg.
Sul requisito del peso Assocarni aveva chiesto un periodo di transizione di pochi mesi per evitare la penalizzazione di vitelli più pesanti presenti negli allevamenti italiani. Tale periodo non è stato tuttavia concesso, per
cui, sin da subito, per la definizione di vitello non sarà sufficiente il rispetto dell’età ma sarà indispensabile
non superare i 185 kg di peso carcassa.
2. classificazione delle carcasse di bovino adulto
Il regolamento 1208/81 prevede che siano sottoposti ad obbligo di classificazione (A, B, C, D, E) le sole
carcasse di bovini adulti definiti, all’articolo 1, comma 2, lettera b) del reg.to 1254/1999, come “bovini il cui
peso vivo è superiore ai 300 Kg”. Sono quindi esclusi dall’obbligo di classificazione tutti i bovini che hanno un
peso vivo inferiore ai 300 Kg. Ai fini dell’esclusione dell’obbligo di classificazione delle carcasse, è questa la
definizione che continua a rimanere in vigore applicandosi la nuova norma solo alla definizione merceologica
del vitello.
3. vigenza della norma e sanzioni applicabili
La legge di conversione del decreto legge sull'etichettatura di alcuni prodotti alimentari (DL 157/2004) introduce la nuova definizione di vitello sostituendo l’ultimo comma dell’articolo 2 della Legge 4 aprile 1964 n. 171
(che definiva vitelli:”i soggetti della specie bovina macellati al peso vivo massimo di chilogrammi 300, che al
controllo della macellazione risultino conservare caratteristiche anatomo-fisiologiche specifiche rappresentate dal mancato sviluppo funzionale del rumine e dal colorito rosa-lattescente o bianco rosato delle carni”).
Tale Legge risultava tuttavia in contrasto con il regolamento comunitario 1760/2000 sull’etichettatura delle
carni bovine, contrasto già evidenziato dallo stesso Ministero dell’Industria con circolare 12 marzo 2001,
n°166.
La nuova Legge di conversione sembra invece ribadire la vigenza della succitata Legge 171/1964 per la
quale, in caso di inosservanza, sono previste sanzioni amministrative da lire 1.500.000 a lire 30.000.000;
inoltre, pendendo procedimento penale (es. frode in commercio), può essere disposta la sospensione della
licenza. Un ulteriore aspetto mai chiarito sufficientemente, nonostante le ripetute sollecitazioni di Assocarni, è
se l’indicazione di “vitello” in etichetta debba essere considerata come parte integrante della denominazione
di vendita del prodotto (utilizzabile quindi senza alcuna autorizzazione) o se invece debba essere considerata come informazione facoltativa ai sensi del reg,to 1760/2000 e quindi utilizzabile solo previa approvazione
di apposito disciplinare.
4. Modalità di controllo
Come già più volte evidenziato, la verifica da parte delle Autorità di controllo, in fase di vendita, del rispetto
della nuova definizione di vitello non appare agevole. L’età dell’animale non è infatti un elemento che deve
obbligatoriamente comparire sulla documentazione di scorta delle carni. Pertanto, come ricordato sopra, al
fine di ridurre al minimo la propria responsabilità chiunque venda, trasformi o somministri carne di vitello nel
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nostro Paese dovrebbe garantirsi con apposite dichiarazioni del proprio fornitore con le quali viene attestato il
rispetto della nuova definizione per la merce acquistata.
5. Denominazione dell’animale non classificabile come vitello
Altre richieste di chiarimento riguardano la denominazione da utilizzare nei confronti degli animali che, avendo più di otto mesi di età e/o oltre 185 kg di peso carcassa, non possono più essere definiti vitello. Come già
chiarito nell’articolo precedente, tutti gli animali di peso vivo superiore a 300 Kg devono essere sottoposti alla
classificazione dei bovini adulti che distingue le categorie A, B, C, D, E ed F. Tuttavia per quanto riguarda la
denominazione di vendita, gli animali che non possono essere definiti vitelli, ma non rientrano neanche nelle
denominazioni comunemente usate di vitellone, scottona, ecc, non sono soggetti ad alcun obbligo di denominazione e possono quindi essere contraddistinti con una qualsiasi denominazione, purché diversa da
vitello.
Considerata pertanto la necessità di utilizzare una denominazione che comunque non penalizzi eccessivamente tale prodotto, una denominazione che appare particolarmente opportuna e condivisa da molte aziende
associate, è quella di “baby beef” (o termini simili), eventualmente associata ad ulteriori precisazioni qualitative ( es. baby beef bianco ecc). Pur ribadendo ancora una volta che tale denominazione non è in alcun modo
vincolante, sarebbe opportuno che sin da subito gli operatori del settore assumessero un orientamento il più
possibile condiviso per evitare confusione sul mercato e danni di immagine per il prodotto.
Anche in questo caso non è stato sufficientemente chiarito nel nostro Paese se una tale denominazione
possa essere considerata parte integrante della denominazione di vendita prevista dal decreto 109/92 o se
invece debba essere considerata informazione facoltativa ai sensi del regolamento 1760/2000
sull’etichettatura e, come tale, soggetta a preventiva autorizzazione mediante apposito disciplinare. Assocarni sta continuando a sollecitare da tempo le Amministrazioni competenti per ottenere una risposta in tal
senso.
L’OLANDA CHIEDE L’INTERVENTO DELLA COMMISSIONE CONTRO LA DEFINIZIONE ITALIANA DI
VITELLO
Negli scorsi giorni, il Presidente dell’Organizzazione olandese Productboards for Livestock, Meats and
Eggs, ha inviato al Commissario Fischler una lettera di protesta contro la definizione di vitello introdotta dalle
autorità italiane con la legge 3 agosto 2004, n. 204.
Nella lettera viene sottolineato che l’Olanda esporta settimanalmente verso l’Italia circa 1.400 tonnellate
di vitello, per un valore complessivo di 6,5 milioni di euro per settimana e che la definizione introdotta in Italia
comprometterebbe una parte significativa di tale esportazione.
Nella nota vengono inoltre fornite dagli Olandesi una serie di motivazioni giuridiche ai sensi delle quali
l’intervento italiano rappresenterebbe una violazione delle regole di libera circolazione nel Mercato unico e
viene chiesto un intervento della Commissione per far revocare tale definizione alle Autorità italiane e suggerire eventuali procedure di rimborso per le perdite subite.
Pur non condividendo le motivazioni giuridiche addotte dagli Olandesi, Assocarni ha sempre ritenuto importante arrivare quanto prima ad una definizione di vitello unica per tutta la Comunità. Per cercare di facilitare il raggiungimento di tale obiettivo, per ora lontano, Assocarni parteciperà ad un incontro informale con i
vari Paesi produttori di vitello che si terrà a Parigi il 26 agosto p.v. e, successivamente, alla consultazione
sulla materia convocata dalla Commissione europea per il prossimo 13 settembre.
POSIZIONE UFFICIALE DELLO STATO ITALIANO SULLA RIFORMA DELLA PAC E DECRETO
ATTUATIVO – TESTI FINALI DISPONIBILI SUL SITO ASSOCARNI
La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 29 luglio u.s., ha dato il via libera al decreto ministeriale di
attuazione della riforma della Politica Agricola Comune in Italia. Il testo approvato prevede la partenza del
regime di pagamento unico a partire dal 2005, ad eccezione del settore lattiero caseario, per il quale si
inizierà dal 2006.
E’ previsto che le risorse rese disponibili dalla modulazione degli aiuti siano ripartite fra i piani di sviluppo
rurale delle Regioni. Per la definizione delle norme di "buona pratica agricola" (ecocondizionalità), si rimanda
ad un decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Per quanto riguarda l'art. 69 del documento comunitario, che consente di operare una trattenuta sugli
aiuti da utilizzare per tipi specifici di agricoltura di qualità, è stato deciso che sarà prelevata una percentuale
dell'8% per i seminativi, del 7% per le carni bovine e del 5% per gli ovicaprini. Un comitato paritetico MIPAF-
ASSOCARNI NOTIZIE N. 31/34 – 2004
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Regioni, integrato da rappresentanti del Tavolo agroalimentare si occuperà del monitoraggio dell'utilizzo di
queste risorse.
Nel settore delle carni bovine tali risorse andranno agli allevatori di vacche nutrici di razze specializzate
da carne iscritte nei libri genealogici, ed agli allevatori di vacche nutrici a duplice attitudine e di bovini allevati
con metodi estensivi; nel settore degli ovicaprini agli allevatori, singoli o associati, con più di 50 capi.
Nel settore dei cereali, agli agricoltori che utilizzino sementi certificate per la coltivazione di particolari varietà o che adottino modalità di certificazione, tecniche di coltivazione, stoccaggio ed altre pratiche produttive
tali da corrispondere a caratteristiche qualitative richieste dal mercato e che favoriscano a commercializzazione.
In data 30 luglio u.s. lo Stato italiano ha trasmesso ufficialmente a Bruxelles una nota contenente la
Posizione sulla riforma PAC (disponibile sul sito Assocarni); tale decisione è stata poi resa attuativa con il
Decreto 5 agosto 2004 (pubblicato sulla GURI n. 191 del 16 agosto 2004), pure disponibile sul nostro sito.
OPZIONI DEGLI STATI MEMBRI SULL’APPLICAZIONE DELLA RIFORMA DELLA PAC
Forniamo di seguito un aggiornamento delle posizioni degli Stati membri in merito alla scelta di accoppiare
parzialmente o totalmente il pagamento degli aiuti diretti e all’eventuale regionalizzazione, nonché alla loro
preferenza per l’entrata in vigore della Riforma (2005 o 2006).
STATO
Belgio
Inizio
Riforma
2005
Danimarca
2005
Germania
2005
Grecia
2006
Spagna
2006
Francia
2006
Accoppiamento al
25%
NO
Irlanda
2005
NO
Italia
2005
Disaccoppiamento
100%
Disaccoppiamento
100%
Lussemburgo
2005
NO
Olanda
2006
Disaccoppiamento
100%
Disaccoppiamento
100%
Austria
2005
Disaccoppiamento
100%
NO
Portogallo
2005
Disaccoppiamento
100%
NO
Finlandia
2006
Disaccoppiamento
100%
NO
Svezia
2005
NO
Regno Unito
2005
Disaccoppiamento
100%
Disaccoppiamento
100%
COLTURE
Regionalizzazione
Disaccoppiamento
100%
NO
Disaccoppiamento
100%
Disaccoppiamento
100%
NO
Accoppiamento al
25%?
Disaccoppiamento
100%?
NO
SI
NO
NO
NO
SI (INGHILTERRA)
ALLEVAMENTO
BOVINO
OVINO
Regione Vallonia:
Disaccoppiamento
accoppiamento vacca nutrice
100%
(100%)
Regione Fiamminga:
accoppiamento vacca nutrice (100%)
+ premio macellazione vitelli (100%)
Altri premi: disaccoppiamento 100%
Accoppiamento per premio bovino maschio (75%).
Accoppiamento al
Altri premi: disaccoppiamento 100%
50%
Disaccoppiamento 100%
Disaccoppiamento
100%
Accoppiamento premio macellazione (100%)?
Altri premi: disaccoppiamento
Accoppiamento
premio
vacca
nutrice
(100%)+premio macellazione (40%)
Altri premi: disaccoppiamento 100%?
Accoppiamento premio vacca nutrice (100%)
+premio macellazione (40%) (salvo vitelli 100%)
Altri premi: disaccoppiamento 100%
Disaccoppiamento 100%
Disaccoppiamento 100%
Pagamento supplementare a favore del settore
bovino (7% vacca nutrice+vacca razza di montagna+ altri bovini nel caso di allevamento estensivo)
Disaccoppiamento 100%
Accoppiamento del premio alla macellazione (100%
vitelli e bovini adulti)
Altri premi: disaccoppiamento 100%
Accoppiamento
premio
vacca
nutrice
(100%)+premio macellazione (40%)
Altri premi: disaccoppiamento 100%
Accoppiamento del premio vacca nutrice (100%) e
del premio macellazione (bovini adulti 40%; vitelli
100%)?
Altri premi: disaccoppiamento
Accoppiamento del premio bovino maschio (75%)
Altri premi: disaccoppiamento 100%
Pagamento supplementare a favore del settore
bovino
Accoppiamento del premio bovino maschio (75%)
Altri premi: disaccoppiamento 100%
Disaccoppiamento 100%
Scozia: pagamento supplementare (10%) a favore
del settore bovino
Accoppiamento al
50%
Accoppiamento al
50% ?
Accoppiamento al
50% (per i soli
ovini)
Disaccoppiamento
100%
Disaccoppiamento
100%
Disaccoppiamento
100%
Disaccoppiamento
100%
Disaccoppiamento
100%
Accoppiamento al
50%
Accoppiamento al
50%
Disaccoppiamento
100%
Disaccoppiamento
100%
A parte qualche incertezza circa i dati di Spagna, Grecia e Portogallo in materia di pagamenti supplementari,
le opzioni sopra richiamate possono dirsi definitive. In ogni caso la Commissione europea emanerà un rego-
ASSOCARNI NOTIZIE N. 31/34 - 2004
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lamento di applicazione del regime dei premi che da un lato preciserà le diverse modalità di attuazione della
PAC sul territorio comunitario e dall’altro renderà noti quegli Stati membri che mantengono l’accoppiamento
parziale di alcuni premi. L’adattamento del capitolo relativo al settore bovino non dovrebbe porre problemi
particolari, tranne forse per il periodo di riferimento del calcolo del plafond dei premi alla macellazione dei
vitelli in Olanda. In Olanda infatti, a causa dell’afta epizootica del 2001 e delle conseguenti restrizioni alla
movimentazione degli animali, vi fu una sotto utilizzazione dei premi all’abbattimento dei vitelli (17% nel 2001
contro il 58% ed il 54% nel 2000 e 2002). Tra le possibili soluzioni prospettate vi è quella che esclude il 2001
dal periodo di riferimento ed elimina l’effetto distorsivo prodotto dall’epizoozia, aumentando il numero di capi
ammissibili al premio alla macellazione in quel Paese (media 2000/2001/2002= 516.326 capi; media 2000 e
2002: 675.003 capi).
Sul versante invece delle misure transitorie da adottare nel primo trimestre del 2005, al fine di evitare anticipazioni delle macellazioni alla fine del 2004 in quei Paesi che hanno scelto il pagamento unico a partire dal
1° gennaio 2005, la Commissione sta studiando diverse possibilità ed in particolare:
- non adottare misure transitorie, lasciando che sia il mercato a regolamentare il flusso di animali.
- regolamentare i flussi di animali attraverso il pagamento del premio speciale bovino maschio al momento
della macellazione a marzo anziché gennaio 2005, seguendo un criterio basato sull’età.
- regolamentare i flussi di animali attraverso il pagamento del premio speciale bovino maschio e del premio
alla macellazione (bovini adulti e vitelli) in tutti i Paesi interessati, da gennaio a marzo 2005 (in altri termini
riceverebbero un premio accoppiato all’abbattimento gli animali abbattuti da gennaio a marzo 2005 anche
in quei Paesi che hanno scelto da subito il disaccoppiamento totale, per evitare un’artificiosa concentrazione degli abbattimenti negli ultimi mesi del 2004, ipotesi quest’ultima sostenuta anche da Assocarni).
Su tale materia tra l’altro, durante l’ultimo Comitato di gestione “carni bovine” tenutosi a Bruxelles il 30 luglio
u.s. (vedere articolo nella sezione che segue), solo il nostro Paese ed il Belgio hanno chiesto alla Commissione un regime transitorio per evitare perturbazioni del mercato. Otto Paesi invece hanno ritenuto qualsiasi
misura transitoria limitativa del mercato.
LEGGE COMUNITARIA 2004: AGGIORNAMENTO SULL’ITER DI APPROVAZIONE
Approvato dal Senato il 20 luglio 2004, il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, “Legge comunitaria 2004", è stato trasmesso alla Camera il 22 dello stesso mese ed il giorno successivo assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, previ pareri di tutte le altre Commissioni permanenti, oltre che della
Commissione per le questioni regionali.
Alla chiusura dei lavori parlamentari (3 agosto u.s.) le predette Commissioni (ad eccezione delle Commissioni Bilancio, Cultura e bicamerale per le questioni regionali) hanno avviato l'esame in sede consultiva.
Due Commissioni (Affari costituzionali e Difesa) hanno già espresso parere favorevole.
Il disegno di legge, nel testo approvato dal Senato si compone di 15 articoli e di due allegati (A e B) con i
quali si prevede, con altrettanti decreti legislativi, il recepimento di 38 direttive comunitarie.
Analogamente alle precedenti leggi comunitarie, il provvedimento è strutturato in due parti: Disposizioni
generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari (articoli 1-5); Disposizioni particolari di
adempimento, criteri specifici di delega legislativa.
I settori principalmente interessati dalla comunitaria 2004 sono - tra gli altri - i seguenti:
1) Tutela dell'ambiente;
2) Sanità (zoonosi, afta epizootica);
3) Disciplina del lavoro (società cooperativa europea, informazione e consultazione dei lavoratori, orario di
lavoro, esposizione dei lavoratori a rischi derivanti da rumore, amianto, enti pensionistici);
4) Agricoltura (prodotti fitosanitari, fertilizzanti).
Tra le direttive inserite nell'allegato B (per le quali è previsto il parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi di recepimento) si segnalano in particolare le seguenti:
1) direttiva 2001/42/CE: valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
2) direttiva 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori nelle imprese (con almeno 50 addetti) o negli stabilimenti (con almeno 20 addetti) situati nell'Unione europea;
3) direttiva 2003/10/CE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore);
4) direttiva 2003/41/CE relativa all'attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
ASSOCARNI NOTIZIE N. 31/34 – 2004
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5) direttiva 2003/72/CE: completamento dello statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda
il coinvolgimento dei lavoratori;
6) direttiva 2003/74/CE che modifica per alcuni aspetti la disciplina sul divieto di utilizzazione di ormoni di
crescita nella produzione animale (di cui alla direttiva 96/22/CE);
7) direttiva 2003/85/CE che stabilisce le misure minime da attuare in caso di insorgenza dell'afta epizootica;
8) direttiva 2003/88/CE che codifica la direttiva 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro;
9) direttiva 2003/89/CE che modifica la direttiva 2000/13/CE sull'indicazione degli ingredienti contenuti nei
prodotti alimentari allo scopo di assicurare nell'ambito del territorio comunitario un più elevato livello di tutela della salute dei consumatori. La direttiva contiene un obbligo generalizzato di indicare in etichetta
tutti gli ingredienti;
10) direttiva 2003/99/CE volta a rafforzare i sistemi di sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e
della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata nonché a migliorare la qualità delle indagini epidemiologiche a livello comunitario per i casi di focolai di tossinfezione alimentare;
11) direttiva 2004/12/CE che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (cosiddetta direttiva packaging).
Tra le Direttive da attuare in via amministrativa, si segnalano le seguenti:
1) direttiva 2003/13/CE che modifica la disciplina sugli alimenti a base di cereali o di altri alimenti destinati a
lattanti e bambini, di cui alla direttiva 96/5/CE;
2) direttiva 2003/CE che modifica la direttiva 91/321/CE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.
CERTIFICATI PER ESPORTAZIONE DI CARNE VERSO LA RUSSIA: UN PASSO AVANTI PER LA
DEFINIZIONE DELLE TRATTATIVE
A seguito degli ultimi incontri svoltisi nel mese di agosto tra la Comunità e le autorità russe, sembra che
queste ultime abbiano finalmente compreso che il certificato unico “centralizzato” per le esportazioni di carni
da tutti i 25 Paesi della UE, vistato dalla Commissione, è una richiesta irrealizzabile sia sul piano giuridico
che su quello operativo; le discussioni verteranno ora sulle garanzie che la Commissione dovrà fornire in
merito alla totale tracciabilità per tutte le carni esportate prodotte in più di uno Stato membro. Anche gli
aspetti tecnici della proposta comunitaria per quanto riguarda i metodi adottati dalla Comunità in difesa delle
epizoozie sembrano aver riscosso una maggiore fiducia da parte delle autorità russe.
Le trattative continueranno anche durante questo stesso mese di agosto, questa volta con maggiore
probabilità di poter essere concluse positivamente entro la fine di settembre.
MERCOSUR: NESSUN PROGRESSO PER I NEGOZIATI
Nella prima metà di agosto si sono svolti ulteriori incontri tra i rappresentanti dell’Unione Europea e quelli
del Mercosur per la definizione dell’accordo; la situazione non è però migliorata nonostante la proposta
comunitaria di aumentare l’offerta iniziale per un contingente di 100.000 tonnellate di carne bovina di alta
qualità da importare dai Paesi sudamericani. I negoziatori per il Mercosur hanno infatti dichiarato che nonostante l’aumento della quota di carne bovina, non sono stati ancora chiariti gli aspetti dell’offerta agricola per
una serie di altri prodotti, tra cui principalmente lo zucchero.
Sembra quindi che le trattative siano in una posizione di stallo, con il Mercosur che non vuole assolutamente accordare altre concessioni prima di conoscere l’intera offerta comunitaria, e la Comunità che non
vuole cedere alle richieste dei sudamericani prima di constatarne una maggiore flessibilità su temi chiave
come il miglioramento delle concessioni di accesso al mercato per i prodotti agricoli e non.
Le discussioni riprenderanno il 13 settembre a Bruxelles.
WTO: RAGGIUNTO L’ACCORDO QUADRO PER I NEGOZIATI DEL ROUND DI DOHA
Un accordo quadro - incluso un impegno in politica agricola per eliminare qualsiasi forma di sostegno
all’esportazione, per ridurre i sostegni maggiormente distorsivi per il commercio ed aumentare l’accesso al
mercato per tutti i prodotti – è stato formalmente siglato a Ginevra dai 147 membri del WTO nel corso della
notte del 31 luglio u.s., mettendo fine ad una negoziazione durata cinque giorni ed arrivando a concludere la
maggior parte delle questioni lasciate irrisolte dall’incontro ministeriale dello scorso settembre a Cancun.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 31/34 - 2004
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Secondo le aspettative, l’accordo copre tutti gli elementi dell’agenda di Doha, in particolare l’Agricoltura,
l’accesso al mercato per i prodotti non agricoli – questi due punti si sono mostrati i più difficili per la definizione dell’accordo - i servizi, la facilitazione al commercio e lo sviluppo (inclusi trattamenti speciali e differenziati
per i Paesi in via di sviluppo).
Al riguardo, il Commissario all’Agricoltura dell’Unione Europea, Franz Fischler, si è detto fiducioso del fatto che l’accordo garantirà la riforma della PAC avviata lo scorso anno e richiederà a tutti gli altri partner di
assumersi impegni simili per quanto riguarda gli aiuti interni ed il progressivo smantellamento di tutte le forme
di sostegno all’esportazione. In ragione delle pressioni interne esercitate dal Ministro francese all’Agricoltura,
Hervé Gaymard, presente a Ginevra, il Commissario Fischler ha convenuto sulla necessità di riesaminare –
nell’ambito del Consiglio dei Ministri agricoli dell’UE – le misure di gestione della crisi (nell’ambito della
scatola verde).
Dopo la prima bozza di accordo fatta circolare due settimane fa (Circolare informativa Assocarni n. 166
del 20 luglio 2004), una serie di incontri succedutisi all’inizio della scorsa settimana tra Unione Europea,
USA, Australia, Brasile e India, unitamente alle azioni di mediazione portate avanti dal Presidente del Consiglio Generale, dal Presidente della Commissione Agricoltura e dal Direttore Generale del WTO hanno portato
alla redazione di un documento aggiornato, distribuito nella mattinata di venerdì 30 luglio u.s. quale base di
partenza per le ultime discussioni, con piccoli aggiustamenti rispetto all’originale versione (maggiore flessibilità per i Paesi in via di sviluppo su sostegno all’esportazione e clausola “de minimis” e la concessione al
gruppo dei Paesi importatori [Gruppo G-10] che, per quanto riguarda l’accesso al mercato, non vi sarebbe
stato alcun impegno di riduzione dei dazi fuori contingente)
I principali punti dell’accordo possono essere così riassunti:
1) Sussidi interni. Tutti i sussidi con un effetto distorsivo sul commercio verranno ridotti in maniera proporzionale all’entità dei sussidi stessi nei differenti Paesi; quindi Paesi con il più alto livello di sostegno interno saranno soggetti alle riduzioni maggiori. Tutto ciò con impegni di riduzione distinti per i pagamenti
compresi nella “scatola ambra”, nella clausola “de minimis” e nella “scatola blu”. La definizione di “scatola
blu” sarà rivista, ma con un tetto massimo globale (5% del valore della produzione). Non vi sarà alcun
tetto massimo per i pagamenti della “scatola verde”, ma la loro definizione verrà ugualmente rivista. I Paesi in via di sviluppo manterranno una maggiore flessibilità sui pagamenti della “scatola ambra” e della
clausola “de minimis”;
2) Competitività all’esportazione. Tutti i sussidi all’esportazione verranno eliminati nell’arco di un periodo
da definire e, parallelamente, verranno dettagliatamente disciplinate le restituzioni all’esportazione e gli
sussidi distorsivi rappresentati dai crediti all’esportazione, dalle pratiche commerciali effettuate dalle Aziende di Stato, nonché da alcune forniture effettuate come “aiuti alimentari”, ma utilizzate in realtà per
smaltire i surplus di produzione o per mantenere i mercati già acquisiti;
3) Accesso al mercato. Tutti i Paesi membri del WTO (ad eccezione dei Paesi meno sviluppati) ridurranno
le proprie tariffe con una formula “graduale” basata sostanzialmente su tagli maggiori dei dazi per le tariffe più alte. L’impegno sarà minore per i Paesi in via di sviluppo. I Paesi potranno indicare dei “prodotti
sensibili” per i quali vi potranno ancora essere “sostanziali miglioramenti” per l’accesso, ma da raggiungere attraverso contingenti tariffari e riduzioni dei dazi, nonché attraverso incrementi di volume per alcuni
contingenti già esistenti. I Paesi in via di sviluppo potranno inoltre indicare alcuni “prodotti speciali” che
beneficeranno di una ulteriore flessibilità. Viene inoltre stabilito un “meccanismo speciale di salvaguardia”
per i Paesi in via di sviluppo, mentre rimane ancora da definire una “salvaguardia agricola speciale” per i
Paesi avanzati. Questi ultimi, analogamente ai Paesi in via di sviluppo che sono nella posizione di poterlo
fare, potranno offrire ai prodotti provenienti dai Paesi meno sviluppati un accesso ai propri mercati senza
applicazione dei dazi e senza limitazioni quantitative.
COMMISSIONE EUROPEA: NOMINATI I NUOVI COMMISSARI. A BUTTIGLIONE GIUSTIZIA E
VICEPRESIDENZA. MARIANN FISCHER BOEL ALL'AGRICOLTURA
Il Presidente designato della Commissione europea Jose Manuel Barroso ha comunicato, nel corso di
una conferenza stampa tenutasi il 12 agosto, i nomi dei Commissari che lo affiancheranno nella nuova
squadra dell'esecutivo UE che inizierà a lavorare il 1° novembre 2004. Rocco Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie del Governo italiano, è stato nominato Commissario alla giustizia e agli affari interni.
Buttiglione sarà anche uno dei cinque Vicepresidenti. All'agricoltura è stata nominata la danese Mariann
Fischer Boel, mentre il cipriota Markos Kyprianou è stato nominato Commissario alla Salute e Tutela dei
Consumatori.
Di seguito la lista dei nuovi Commissari europei:
Portogallo: José Manuel Durão Barroso (Presidente); Danimarca: Mariann Fischer Boel (Agricoltura e
Sviluppo Rurale); Malta: Joe Borg (pesca e affari marittimi); Austria: Benita Ferrero-Waldner (relazione
esterne e politica di prossimità); Belgio: Louis Michel (sviluppo e aiuto umanitario); Cipro: Markos Kypria-
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nou (salute e tutela dei consumatori); Repubblica Ceca: Vladimir Spidla (occupazione, affari sociali e pari
opportunità); Estonia: Siim Kallas (vicepresidente, affari amministrativi, audit e antifrode); Finlandia: Olli Rehn
(allargamento); Francia: Jacques Barrot (Vicepresidente, trasporti); Germania: Günther Verheugen (vicepresidente, imprese e industria); Grecia: Stavros Dimas (ambiente); Ungheria: László Kovács (energia); Irlanda:
Charlie Mc Creevy (mercato interno e servizi); Italia: Rocco Buttiglione (Vicepresidente, libertà, sicurezza e giustizia); Lettonia: Ingrida Udre (fiscalità e unione doganale); Lituania: Dalia Grybauskaite (programmazione finanziaria e bilancio); Lussemburgo: Viviane Reding (società dell'informazione e media); Paesi
Bassi: Neelie Kroes (concorrenza); Polonia: Danuta Hübner (politica regionale); Slovacchia: Jan Figel (istruzione, formazione, cultura e multilinguismo); Slovenia: Janez Potocnik (scienza e ricerca); Spagna: Joaquín
Almunia (affari economici e monetari); Svezia: Margot Wallström (Vicepresidente, relazioni istituzionali e
strategia di comunicazione); Regno Unito: Peter Mandelson (Commercio).
AIUTI PER FAVORIRE L’ACCESSO AL MERCATO DEI CAPITALI ALLE IMPRESE AGRICOLE ED
AGROALIMENTARI
Sulla GU n. 170 del 22.7.2004 è stato pubblicato il Decreto 22 giugno 2004, n. 182 del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali recante “regime di aiuti per favorire l’accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari” (disponibile sul nostro sito).
Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, il
regime di aiuti di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attuato dall'ISMEA attraverso l'istituzione del
«Fondo di investimento nel capitale di rischio». Il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo ed agroalimentare, con l'obiettivo di
promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso operazioni finanziarie finalizzate all'espansione dei mercati di capitale di rischio.
Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di natura diretta ed indiretta:
- le operazioni finanziarie dirette sono rivolte agli imprenditori di cui all'articolo 2135 del codice civile,
nonché ai soggetti organizzati in forma societaria operanti nel settore agroalimentare, e consistono in assunzioni di partecipazione minoritarie e prestiti partecipativi;
- le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di altri
fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al precedente trattino.
Il limite delle operazioni finanziarie dirette del Fondo e le condizioni sono stabiliti nel decreto. Ricordiamo
che una guida completa agli investimenti per le imprese è disponibile sul sito Assocarni (v. box “Strumenti di
Assistenza alle Aziende” nel menu di destra).
SENATO: E’ LEGGE LA MANOVRA CORRETTIVA DEI CONTI PUBBLICI - TAGLI AD AGRICOLTURA E
PESCA PER COMPLESSIVI 168 MILIONI DI EURO
Nella seduta del 29 luglio u.s. il Senato ha approvato definitivamente la manovra correttiva dei conti pubblici (decreto legge 168/2004, “interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”). Per quanto
riguarda l’agricoltura, gli stanziamenti del Ministero delle Politiche Agricole subiscono un taglio di circa 108
milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori tagli effettuati nel paragrafo relativo al Ministero dell’Economia: 10
milioni di euro a carico dello stanziamento per l’AGEA e 50 milioni di euro di quello per il Fondo di Solidarietà
Nazionale per interventi compensativi operati dalle Regioni.
Per quanto riguarda gli stanziamenti specifici del MIPAF, rispetto a quanto era stato proposto alla Camera è stato recuperato un taglio di 50 milioni al Fondo di solidarietà destinati agli incentivi assicurativi. Sono
invece rimaste le riduzioni relative al fondo per gli investimenti per 103,5 milioni di euro; per la ricerca,
l’informazione, la sperimentazione ed il controllo nel settore della pesca e per la ricerca in agricoltura rispettivamente per 1,21 milioni di euro e 500.000 euro; ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi per 230.000 euro.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 31/34 - 2004
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SETTORE BOVINO
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 30 LUGLIO 2004
Il Comitato di gestione delle carni bovine, riunitosi il 30 luglio scorso a Bruxelles, ha votato il seguente
provvedimento:
- abrogazione dei regolamenti 717/96, 1484/96, 1508/96, 164/97, 299/97 e 1112/97 concernenti le misure
di sostegno per l’eradicazione della BSE in Belgio, Germania, Francia, Irlanda, Olanda, Portogallo e
Regno Unito (abbattimento selettivo previsto dal piano di eradicazione della BSE). Il progetto di regolamento votato abroga i regolamenti di cui sopra a partire dal 1° gennaio 2005. Nel frattempo la Commissione adotterà, nel quadro delle disposizioni di lotta contro la BSE, dei provvedimenti che prorogheranno gli
abbattimenti selettivi oltre il 31 dicembre 2004 e saranno cofinanziati dalla Comunità al 50% (e non più al
70%). Le spese di tale cofinanziamento saranno imputate al bilancio previsto per le azioni veterinarie e non
più per le misure di sostegno nel settore agricolo.
Per quanto riguarda il problema delle assegnazioni dei contingenti di importazione di bovini vivi (v.
circolare informativa n. 174 del 28 luglio), sospese in attesa di chiarimenti circa l’eventuale accoglimento
delle domande presentate in Grecia in maniera irregolare (sprovviste di cauzione), la Commissione ha confermato di aver accettato le domande degli operatori greci relative ai primi due contingenti di vitellini (reg.to
1201/2004) e bovini da ingrasso (reg.to 1202/2004) includendole nel conteggio per la determinazione delle
rispettive percentuali di accettazione (evidentemente perché calcolate prima di venire a conoscenza
dell’errore), mentre ha escluso quelle presentate, sempre con la stessa irregolarità, per il contingente di
bovini da 80 a 300 kg (reg.to 1204/2004). La Commissione è stata irremovibile nella sua incoerente posizione, respingendo sia le richieste della delegazione italiana, che voleva l’esclusione delle domande da tutti i
contingenti, sia quelle della delegazione greca che – ritenendo di aver male interpretato i regolamenti in
buona fede – chiedeva di essere inclusa anche nel terzo contingente. Rimangono pertanto valide le tre
percentuali di assegnazione già pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (i sorteggi verranno effettuati nella
prossima settimana).
*****
Nel corso della riunione la Commissione ha sollevato la questione della definizione commerciale di vitello
a livello comunitario, sottolineando come il punto di partenza di qualsiasi discussione in merito dovesse
essere la definizione di vitello prevista dall’articolo 130 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (Riforma della
PAC), ovvero: “animali di età superiore ad un mese ed inferiore ad otto mesi la cui carcassa abbia un peso
fino a 185 kg.”.
Partendo da tale definizione, la Commissione si è resa quindi disponibile a cercare un possibile accordo tra
le posizioni dei differenti Stati membri. La discussione ha però evidenziato da subito pareri contrastanti tra le
varie delegazioni.
L’Italia ha riferito di convenire su tale definizione e di non vederne di alternative, raccogliendo il consenso
anche dell’Austria, mentre Olanda e Spagna si sono espressi in maniera contraria in quanto hanno sostenuto
che per la loro produzione di vitello vengono utilizzati animali di età e peso decisamente superiore. Gli altri
Stati membri hanno richiesto maggior tempo per valutare la situazione.
La Commissione ha quindi rinviato la discussione al Comitato di gestione di settembre, nell’ulteriore tentativo
di giungere ad un compromesso, ricordando che qualora ciò non fosse possibile a livello tecnico, la discussione verrà portata al Consiglio con un inevitabile allungamento dei tempi.
(sullo stesso argomento vedere anche articoli nella sezione precedente)
*****
Come annunciato nel precedente Comitato di gestione del 16 luglio, si è tenuto lo stesso 30 luglio anche un
“Comitato di gestione pagamenti diretti”, istituito con la nuova PAC in previsione della necessità di eventuali provvedimenti transitori da attuare nel settore bovino per la migliore applicazione delle modalità di
pagamento dei premi dal 1° gennaio 2005.
Nel mese di giugno, i Servizi della Commissione avevano presentato un progetto di regolamento che autorizzava il pagamento del premio speciale ai bovini maschi da gennaio a marzo 2005 per gli Stati membri che
avevano deciso di erogare tale premio al momento dell’abbattimento dei bovini e che avevano optato per il
suo disaccoppiamento (totale o parziale) a partire dal 1° gennaio 2005, e cioè per Germania, Danimarca e
Svezia.
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In seguito, alcuni Stati membri hanno chiesto l’estensione delle misure transitorie per il premio alla macellazione, a causa del timore di una massiccia concentrazione di prodotto sul mercato entro il prossimo dicembre, causata dalle macellazioni anticipate dei bovini per poter usufruire del premio entro la fine di quest’anno
(in Italia è stato previsto che verrà anticipato il 35% delle macellazioni del primo trimestre del 2005).
I Servizi della Commissione non possono ancora esprimere un orientamento definitivo perché la richiesta
pone due problemi fondamentali: il primo è di natura economica, perché il pagamento effettuato nel 2005
dovrebbe essere imputato al plafond del 2004, con il rischio di superare il tetto già stabilito e di dover ridurre
l’entità del premio pagato per ogni animale. Il secondo problema riguarda i controlli, poiché gli animali beneficiari del premio nel 2005 devono rispondere ai criteri di eligibilità alla data del 31 dicembre 2004. Per il momento alcune delegazioni, come l’Irlanda, si sono dichiarate contrarie a queste misure transitorie qualora
fossero obbligatorie; altri Stati membri si sono invece espressi favorevolmente, temendo il superamento del
plafond di quest’anno e quindi la riduzione del premio per capo. La discussione sarà ripresa in un prossimo
Comitato di settembre.
CONTINGENTE “GATT” CARNI BOVINE CONGELATE – REG.TO 1203/2004: PERCENTUALE DI
ASSEGNAZIONE
Comunichiamo agli operatori interessati che sulla GUUE n. L 258 del 5.8.2004 è stato pubblicato il
regolamento 1420/2004, del 4 agosto (disponibile sul sito Assocarni), con il quale è stata fissata a
14,95821% la percentuale di accoglimento delle domande di diritti d’importazione a valere sul contingente
Gatt-carne bovina congelata (regolamento (CE) n. 1203/2004).
Le domande di titolo, immediatamente richiedibili, devono essere scortate dalla cauzione di 12 euro/q.le.
Ricordiamo infine che i titoli sono cedibili e valgono 90 giorni dalla data della domanda; nella domanda di
titolo dovrà essere indicato uno solo dei seguenti gruppi di codici NC:
- 0202 1000, 0202 20 (carni con osso) oppure
- 0202 30, 0206 2991 (carni disossate e pezzi detti “onglets” o “hampes”)
Sul nostro sito sono disponibili il prospetto riepilogativo della distribuzione del contingente nei Paesi UE
per l’anno Gatt 2004-2005 nonché il prospetto riepilogativo delle assegnazioni nella Comunità dal 1996.
CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE DI CARNE BOVINA PER TRASFORMAZIONE (REGIMI “A” E “B”) REG.TO 1206/2004: PERCENTUALI DI ASSEGNAZIONE
Con regolamento 1372/2004 della Commissione, del 29 luglio 2003 (GUCE L 254 del 30.07.2003), disponibile sul nostro sito, sono state pubblicate le percentuali di assegnazione del contingente di importazione
di carne bovina destinata alla trasformazione industriale (regolamento 1206/2004)
regime “A”:
regime “B”:
8,41733 % (contro il 38,9831% dell’anno precedente)
46,21032 % (contro l’ 86,5494% dell’anno precedente)
Le domande di titoli di importazione potranno essere presentate fino al 18 febbraio 2005.
Nella domanda di titolo deve essere riportata l'esatta designazione dello stabilimento ove l'importatore effettuerà, sotto la propria responsabilità, le operazioni di trasformazione dei prodotti importati.
I titoli potranno essere richiesti soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti di
importazione, previa costituzione di una cauzione pari a 12 €/100 kg, a garanzia del titolo.
La cauzione è sempre obbligatoria.
Per la domanda di titolo, va tenuto presente 100 kg di carne con osso equivalgono a 77 kg di carne disossata.
CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE “HAMPES” CONGELATI – REG.TO 996/97: PERCENTUALE DI
ASSEGNAZIONE
Sulla GUCE L 254 del 30.07.2003 è stato pubblicato il regolamento 1371/2004, del 29 luglio, che stabilisce la percentuale di accoglimento delle domande di titolo presentate a valere sul contingente di importazione di “hampes” congelati della specie bovina, di cui al reg.to 996/1997. Tale percentuale è pari a 0,48756%
(lo scorso anno: 0,4697%).
ASSOCARNI NOTIZIE N. 31/34 - 2004
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CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE BOVINI DA 80 A 300 KG – REG. CE 1204/2004: PERCENTUALE DI
ASSEGNAZIONE
Nella GUUE L 251 del 27.7.2004 è stato pubblicato il regolamento 1355/2004 del 26 luglio 2004 (disponibile sul nostro sito), che fissa a 3,1833% la percentuale di accoglimento delle domande di diritti di importazione di bovini di peso da 80 a 300 kg. provenienti da Bulgaria e Romania, presentate ai sensi del regolamento CE 1204/2004.
In base a tale percentuale, in Italia devono essere assegnati 31.473 capi, in quanto il totale dei capi richiesti era 988.680 (691 domande). Dato che la percentuale di cui sopra non consente di ottenere assegnazioni di almeno 100 capi a domanda, l’attribuzione di diritti dovrà essere effettuata esclusivamente mediante
estrazione a sorte di 315 operatori, di cui 314 riceveranno 100 capi ed uno 73 capi.
In proporzione ai quantitativi disponibili per questa prima tranche del contingente (33.000 capi in tutta la
Comunità), l’Italia verrà assegnato il 95,37% dei bovini.
Sul nostro sito è disponibile il prospetto riepilogativo della distribuzione del contingente nei Paesi UE.
CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE BOVINI DA INGRASSO E VITELLINI: ASSEGNAZIONI NELLA
COMUNITA’
Sono disponibili sul nostro sito i prospetti riepilogativi della distribuzione nei Paesi comunitari dei contingenti di importazione di bovini da ingrasso (reg.to 1202/2004) e di vitellini da Bulgaria e Romania (reg.to
1204/2004).
RICONVERSIONE AZIENDE ZOOTECNICHE DA LATTE ED ABBANDONO TOTALE DELLA
PRODUZIONE LATTIERA: PROROGA TERMINI PER PRESENTAZIONE DOMANDE DI ADESIONE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2004 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali 23 giugno 2004 (sul nostro sito), con il quale – relativamente al decreto ministeriale 26
febbraio 2004, recante modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte e per l’attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera - è stato disposto
quanto segue:
1. il termine di sessanta giorni entro cui le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono
determinare le proprie linee di indirizzo per la formulazione della graduatoria regionale dei produttori, che
intendono procedere alla riconversione dell'azienda di cui sono titolari in aziende estensive ad indirizzo
carne o ad indirizzo latte non bovino, è sostituito dal termine di centottanta giorni.
2. Il termine di centoventi giorni entro cui i produttori possono presentare la richiesta di adesione al programma di abbandono totale della produzione lattiera, è sostituito dal termine di duecentoquaranta giorni.
CORSO DI CLASSIFICATORI DELLE CARCASSE BOVINE
Facciamo seguito alla nostra circolare informativa n. 162 del 16 luglio, per comunicare che, stanti le ultime informazioni da parte del Ministero delle Politiche agricole, il corso di classificatori di carcasse bovine che
era stato inizialmente previsto per settembre con ogni probabilità slitterà a data da destinarsi, in quanto al
momento manca ancora la conferma della disponibilità dello stabilimento che si era a suo tempo offerto
come sede del corso stesso (si trattava di un impianto in Calabria).
Con l’occasione segnaliamo che i macelli eventualmente intenzionati a mettere a disposizione le proprie
strutture per i corsi possono rivolgersi ai nostri uffici per avere informazioni riguardo i contatti da prendere.
PREZZI SETTIMANALI DELLE CARCASSE BOVINE NEI DIVERSI STATI MEMBRI
Riportiamo di seguito i prezzi delle carcasse bovine registrati nei diversi Stati membri della UE relativi alla settimana n° 33 (dal 9 al 15 agosto 2004).
Ricordiamo che ulteriori approfondimenti di tali dati sono disponibili sul sito ASSOCARNI, cliccando su
“Prezzi mercato Stati membri” (menu a sinistra).
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BE
Vitelloni R3
CZ
DK
DE
EE
207,010 220,640 258,320 263,170
GR
ES
FR
IE
IT
CY
358,350 263,120 270,000 263,540 298,370
Tori R3
214,220 201,310 233,340
204,000 187,720
Manzi R3
209,170 312,110 248,900
306,000 255,290
LV
LT
153,070
162,160
Vacche O3
179,540 146,890 197,140 211,540 126,600 160,410 131,320 267,000 188,590 170,680
123,820
Giovenche R3
224,000 180,940 274,330 252,360
158,810
LU
Vitelloni R3
HU
MT
NL
376,000 288,070 318,000 255,650 353,790
AT
PL
PT
SI
SK
FI
SE
UK
EU
259,010 225,300 325,290 249,040 271,740 188,830 274,500 248,360 211,410 284,290 242,490 287,270 264,940
245,380 184,480
Tori R3
Manzi R3
286,070
Vacche O3
232,160 172,380
Giovenche R3
287,630 243,780
245,860 208,870
264,710
228,360
215,500
243,790 294,910 286,440
216,870 185,360 147,340 155,000 120,040 143,420 163,930 195,210
249,540 158,560
216,150
239,310 186,820 257,600 245,420 295,060 276,480
SETTORE SUINO
MODIFICA MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL REGIME DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE
E’ stato pubblicato sulla GUUE L 253 del 29 luglio 2004 il regolamento CE 1361/2004, del 28 luglio, recante “modifica del regolamento 1518/2003 relativo alle modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine”.
La modifica in questione (votata la prima volta dal Comitato di gestione del 21 aprile e una seconda il 19
maggio, a causa di un problema di natura procedurale legato alla mancata adozione del regolamento di
modifica prima dell’accesso dei nuovi Stati membri) prevede, analogamente a quanto già votato per il settore
bovino, che la Commissione possa intervenire nella fase di rilascio dei titoli di esportazione (fissando una
percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti, oppure respingendo le domande per le quali non
sono stati ancora concessi titoli d’esportazione oppure ancora sospendendo la presentazione delle domande
di titoli di esportazione per un periodo massimo di 5 giorni lavorativi) non più solo nel caso in cui le domande
di titoli riguardino quantitativi e/o spese che potrebbero superare i quantitativi richiesti normalmente, ma
anche, a sua discrezione, “qualora le domande di titoli di esportazione vertano su quantitativi che superano o
rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente per una determinata destinazione e qualora il rilascio
di titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di turbative degli scambi in questione o del mercato comunitario”.
Tali misure possono essere adottate o “modulate” dalla Commissione secondo la categoria di prodotto o
la destinazione.
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NOTIZIE DOGANALI
NUOVE DISPOSIZIONI PER LE SPEDIZIONI VIA AEREA VERSO GLI STATI UNITI
A seguito degli avvenimenti dell’11 settembre 2001, gli Stati Uniti hanno approntato tutta una serie di misure atte a garantire la protezione del suolo americano. Dopo vari studi condotti a più livelli, le autorità statunitensi hanno ritenuto indispensabile controllare che tutto quanto entra nel loro territorio sia sottoposto a
controllo preventivo.
Per fare ciò le dogane USA hanno emesso una normativa con cui si richiede la trasmissione in formato
elettronico dei dati relativi alle merci spedite via aerea (analogamente a quanto già avviene da marzo 2003
per le spedizioni via mare) prima che queste siano inoltrate negli Stati Uniti.
È quindi fondamentale per le aziende esportatrici di merci verso gli Stati Uniti la precisa collaborazione
nella trasmissione dei dati corretti per far sì che agenti e vettori adempiano puntualmente ai dettami della
normativa americana.
Ciò vale ancora di più considerando che la nuova normativa per il trasporto merci via aerea prevede un
sistema sanzionatorio particolarmente gravoso che può arrivare fino al punto di non consentire all’aeromobile
di atterrare sul suolo americano.
I dati che occorre trasmettere alle dogane americane sono i seguenti:
1) Numero della Master Air waybill e le HAWB associate;
2) Aeroporto straniero di partenza identificato dal codice ICAO (nota che l’aeroporto di partenza va considerato l’ultimo aeroporto toccato prima di giungere negli Stati Uniti);
3) Aeroporto di arrivo;
4) Descrizione precisa della merce;
5) Quantità totale basata sulla più piccola unità esterna di imballo;
6) Peso della merce (in chilogrammi o in pound);
7) Nome ed indirizzo del caricatore (non è accettabile il nome dell’agente o del consolidatore);
8) Nome ed indirizzo del ricevitore.
Riguardo al numero dei colli è importante che l’esportatore comunichi all’agente merci aeree il numero
totale degli stessi ed il numero della più piccola unità di carico contenuta nella spedizione. Un esempio
risulterà chiarificatore: nel caso di una spedizione di due pallet contenenti 50 colli occorrerà indicare
all’agente 2 pallet contenenti 50 colli.
Si sottolinea inoltre che, riguardo la descrizione della merce, le dogane americane hanno comunicato alcuni esempi di descrizione merce che possono essere accettati ed altri che al contrario non possono venir
riconosciuti. In linea di massima l’indicazione è quella di non utilizzare mai denominazioni di tipo generico,
ma per contro il più descrittive possibili.
L’entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione dei dati per le spedizioni merci è stato fissato dalla nuova
normativa a partire dal 13 Agosto 2004.
NOTIZIE SANITARIE
ACCORDO STATO-REGIONI SU APPLICAZIONE DISPOSIZIONI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE
ANIMALE
Facendo seguito a quanto da ultimo comunicato con la Circolare n. 99 del 04/05/2004, si informa che è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GURI, 172 del 24/07/2004) l’Accordo Stato Regioni sull’applicazione
a livello nazionale delle disposizioni relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo
umano, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1774/2002.
L’Accordo si basa sui contenuti delle linee guida a suo tempo predisposte dal Ministero della Salute e
successivamente adottate - in ragione del notevole ritardo con il quale si è arrivati alla definizione di tale
Accordo - con atti propri dalle differenti Regioni (si veda da ultimo quanto riportato con Circolare informativa
n. 252 del 30/12/2003 in occasione dell’emanazione da parte della Regione Lombardia).
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L’Accordo ripercorre nei differenti articoli i principali punti già riportati nelle linee guida regionali sopra ricordate con particolare riferimento al riconoscimento degli stabilimenti (per il quale rimangono valide le
disposizioni impartite dalle differenti Regioni), la modalità di gestione del materiale specifico a rischio, le
modalità di autorizzazione ed identificazione di veicoli e contenitori adibiti al trasporto dei sottoprodotti, i
documenti commerciali per il trasporto ed i registri, ecc.
Per quanto riguarda in particolare la gestione delle pelli, l’Accordo introduce alcuni requisiti specifici relativamente alle procedure di tracciabilità ai fini dell’esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine da tale
circuito produttivo.
In particolare viene indicato che il macello che non è in grado di dimostrare e garantire una corretta gestione separata delle pelli giudicate non idonee alla produzione di gelatine, deve classificare tutte le pelli
ottenute nell’impianto come sottoprodotti ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002, con la conseguente
esclusione dalla possibilità di utilizzarle per la produzione di alimenti destinati all’uomo e che solo i macelli
che sono dotati di procedure specifiche per l’esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine, potranno
rilasciare le certificazioni previste dalle decisioni 1999/724 e 2003/42 per l’utilizzo delle pelli ai fini della
produzione di collagene e gelatine destinate al consumo umano.
Sull’intero documento torneremo quanto prima con un ulteriori circolari di approfondimento.
BSE: DRASTICA RIDUZIONE DEI CASI RISPETTO AL 2003: NUOVO INTERVENTO DI ASSOCARNI
PRESSO LA COMMISSIONE UE PER ALLEGGERIRE LE MISURE IN VIGORE
Il Ministero della Salute ha recentemente fornito, come di consueto, un aggiornamento in merito alla situazione BSE nel nostro Paese. Nella suddetta comunicazione ufficiale viene indicato che nel corso del 2004
sono fino ad ora stati circa 450.000 i test BSE effettuati e, complessivamente dal 1° gennaio 2001 (quando il
controllo è diventato obbligatorio), sono stati circa 2.500.000 i bovini sottoposti ad analisi..
Il numero totale di casi di BSE registrati nel nostro Paese è pari a 122, dei quali 50 individuati nel 2001,
36 nel 2002, 31 nel 2003 e solamente 5 nel corso di tutta la prima metà del 2004.
In ragione di ciò Assocarni è nuovamente intervenuta presso la Commissione Europea per richiedere, alla
luce della costante e significativa riduzione dei casi di BSE registrati - non solo in Italia, ma in tutta l’Unione
Europea –, che si giunga nel più breve tempo possibile ad un primo alleggerimento delle misure sanitarie
contro tale malattia, segnatamente per quanto riguarda il limite di età per la rimozione della colonna vertebrale e l’esecuzione dei test rapidi.
RISCHIO BSE NEI PAESI TERZI: L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
DECLASSA STATI UNITI E CANADA
L’Autorità europea sulla sicurezza degli alimenti (EFSA), su incarico della Commissione europea, ha
pubblicato il 20 agosto u.s. sette pareri scientifici (disponibili integralmente in lingua inglese) sulla valutazione
geografica del rischio BSE (GBR) in Australia, Canada, Messico, Norvegia, Africa del Sud, Svezia e Stati
Uniti d’America. Dalla valutazione dei dati epidemiologici più recenti, gli scienziati europei hanno concluso
quanto segue.
L’Australia rimane in GBR I (ovvero, la presenza della BSE nel patrimonio bovino nazionale è altamente
improbabile), mentre quello della Norvegia è cambiato in GBR II (presenza di BSE poco probabile ma non
esclusa) invariato il livello di rischio per la Svezia (GBR II). Canada e Stati Uniti d’America invece sono stati
declassati in GBR III (presenza di BSE probabile ma non confermata o confermata ad un livello debole). Gli
esperti dell’EFSA hanno inoltre effettuato una valutazione del rischio BSE in Messico e Africa del Sud collocando entrambi i Paesi in GBR III.
Per finire, sono in corso di pubblicazione anche la valutazione del rischio BSE di: Botswana, Costa Rica,
El Salvador, Nicaragua, Namibia, Panama e Swaziland.
GBR
Presenza di uno o più bovini infetti allo stadio clinico o
preclinico dalla BSE in una regione geografica o paese
Situazione attuale del rischio GBR del Paese/Regione (tra parentesi il livello precedente)
I
Altamente improbabile
Australia (I)
II
Improbabile ma non esclusa
Norvegia (II), Svezia (II)
III
presenza di BSE probabile ma non confermata o confermata
ad un livello debole
Canada (II), Messico (N/A), Africa del Sud (N/A),
USA (II)
IV
Confermata al livello più elevato
N/A= non applicabile, ovvero mai effettuata prima d’ora
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BLUE TONGUE: A BREVE LE ORDINANZE PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni riguardo le misure sanitarie per la blue tongue (da ultimo
Circolare informativa Assocarni n. 163 del 16/07/2004), si informa che le due ordinanze interministeriali
(Ordinanza 2 aprile 2004 ed Ordinanza 10 giugno 2004), concernenti lo spostamento degli animali dalle zone
sottoposte a misure di restrizione per tale malattia, sono state finalmente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (GURI, Serie generale n. 178 del 31/07/2004) e sono quindi da subito applicabili.
Con l’entrata in applicazione delle disposizioni delle due ordinanze è dunque possibile:
- la movimentazione di animali vaccinati, sia da vita che da macello, provenienti sia da zone di protezione
(comuni con infezione in atto) che da zone di sorveglianza a condizione che gli animali siano stati vaccinati
da almeno 30 giorni contro tutti i sierotipi presenti nel territorio di origine (Ordinanza 2 aprile 2004);
- la movimentazione degli animali da macello non vaccinati provenienti da zone di sorveglianza (esclusi
quindi quelli provenienti da comuni con infezione in atto) verso tutto il territorio nazionale (Ordinanza 10
giugno 2004).
E’ ovviamente già decaduta la deroga prevista dall’Ordinanza 10 giugno 2004, che consentiva, fino al 31
luglio 2004, la movimentazione degli animali da macello non vaccinati provenienti da zone di protezione
esclusivamente verso il macello più vicino situato nella stessa AUSL o, in mancanza di questo, verso il
macello più vicino situato nella stessa provincia o regione,
Per la movimentazione di tali animali, ovvero: animali da macello non vaccinati provenienti da zone di
protezione (comuni con infezione in atto), si ricorda che Assocarni ha richiesto al Ministero della Salute di
predisporre una specifica nota che, nel rendere definitiva la possibilità di movimentazione per tali animali
(non più limitata al 31 luglio 2004), ne permetta la movimentazione verso strutture di macellazione situate in
tutte le regioni sottoposte a misure di restrizione per blue tongue e quindi non più limitatamente alla AUSL o
provincia/regione di provenienza.
La Segreteria Assocarni è in ogni caso a disposizione delle ditte associate per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.
MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO: IL MINISTERO DELLA SALUTE RICHIAMA L’ABRUZZO AL
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI
Si informa che il Ministero della Salute, con nota prot. n. DGVA.VIII/23683/P-I.8.d/38 del 29 luglio 2004,
ha richiamato la Regione Abruzzo al rispetto delle misure di restrizione vigenti sul territorio nazionale per
quanto riguarda la malattia vescicolare del suino (MVS).
Difatti, la Regione Abruzzo in ragione di un vizio formale (un errato riferimento ad una nota del Ministero
della Salute non più in vigore) presente nella nota prot. DGVA.VIII/22089/P-I.8.d/38 diramata dal Ministero
della Salute il 15 luglio u.s. (si veda Circolare Assocarni n. 161 del 16/07/2004), aveva con propria delibera
regionale deciso di disapplicare le misure di restrizione stabilite dal Ministero della Salute su esplicita richiesta della Commissione europea.
Il Ministero della Salute ha quindi chiarito che, fino a quando la Regione Abruzzo non presenterà i dati
aggiornati relativi alla sorveglianza per la malattia vescicolare nel 2004 e comunque fino alla prossima riunione del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute Animale che si terrà a Bruxelles il 14 e
15 settembre 2004:
- è vietato l’invio di suini dalla Regione Abruzzo verso gli altri Stati membri ed i Paesi terzi e
- l’invio di suini da tale Regione verso il restante territorio nazionale è possibile unicamente da aziende
accreditate per MVS i cui animali oggetto di spostamento dovranno essere testati singolarmente.
MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI: MISURE PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DALLA
REGIONE MOLISE
Si informa che il Ministero della Salute, con nota prot. DGVA.VIII/24500/P-I.8.d/38 del 6 agosto 2004, ha
comunicato che, a seguito del recente focolaio di malattia vescicolare dei suini registrato in Molise, lo spostamento di suini da tale Regione verso altri Stati membri o Paesi terzi è vietata fino a nuove disposizioni.
Per quanto riguarda lo spostamento dei suini dalla Regione Molise verso la restante parte del territorio
nazionale, questo è possibile nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) per gli animali provenienti da aziende accreditate e sottoposte a controllo nel corso del 2004, il veterinario ufficiale deve indicare, nell’attestazione sanitaria a tergo del modello 4, anche l’ultima data di controllo
dell’azienda di origine;
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2) gli animali provenienti da aziende non sottoposte a controllo nel corso del 2004 possono spostarsi a
condizione che tutti gli animali oggetto di spostamento siano stati testati sierologicamente prima dello
spostamento.
INFLUENZA AVIARIA IN MALAYSIA: DIVIETO IMPORT VOLATILI VIVI DIVERSI DAL POLLAME
Facendo seguito a quanto da ultimo riportato con la Circolare informativa Assocarni n. 177 del
30/07/2004 relativa alla proroga fino al 15 dicembre 2004 del divieto di importazione di pollame, carni di
pollame, preparazione di carni di pollame e prodotti a base di carne di pollame provenienti da alcuni paesi
del Sud Est asiatico a causa dell’influenza aviaria (vedasi decisione 2004/122/CE), informiamo che con
decisione 2004/606/CE la Commissione europea, successivamente al rinvenimento di un focolaio di influenza aviaria in Malaysia, ha vietato l’importazione dalla Malaysia nell’Unione europea di volatili vivi diversi dal
pollame, nonché di piume e parti di piume non trasformate (le carni sono pertanto escluse dal provvedimento
restrittivo).
ESPORTAZIONE PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO LA COREA DEL SUD: PROCEDURA PER
L’ISCRIZIONE NELLA LISTA DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI
Facendo seguito a quanto riportato con Circolare Assocarni n. 155 dell’8 luglio 2004, si informa che il Ministero della Salute, con nota prot. n. DGVA/IX/23450/P-I.6.a.s del 28 luglio 2004, ha indicato la procedura
da seguire per gli stabilimenti italiani che desiderano essere inseriti nella lista degli stabilimenti abilitati ad
esportare prodotti a base di carne suina (prodotti con periodo di stagionatura superiore a 400 giorni e prodotti
cotti – 69°C per 30 minuti) verso la Corea del Sud.
Possono presentare richiesta di iscrizione nella lista i macelli ed i laboratori di sezionamento (che forniranno le carni agli stabilimenti di trasformazione) con bollo CEE ed i laboratori di trasformazione (Bollo L)
aventi capacità industriale ai sensi del Decreto Legislativo 537/92, per i quali il Servizio veterinario della
AUSL attesti che l’impianto ha implementato una procedura di controllo delle produzioni in base al sistema
HACCP ed alla procedure SSOP.
La domanda deve essere redatta in carta legale ed essere corredata da:
1) attestazione della AUSL;
2) ricevuta di versamento di Euro 1.304,47 versati sul c/c 1128101 intestato alla Tesoreria dello Stato di
Viterbo;
3) questionario allegato alla nota del Ministero della Salute e disponibile sul sito Assocarni, compilato e
firmato dal veterinario ufficiale dello stabilimento.
Le domande dovranno essere fatte pervenire al Ministero della Salute, per il tramite del Servizio veterinario regionale, entro e non oltre il 30 settembre 2004.
ESPORTAZIONE DI PASTE ALIMENTARI FARCITE VERSO GLI STATI UNITI: MODELLO DI
CERTIFICATO
Si informa che il Ministero della Salute, con nota prot. DGVA-III/23389/P-4.c.b./12 del 27 luglio 2004, ha
diramato il modello di certificato sanitario per l’esportazione dall’Italia verso gli Stati Uniti d’America di paste
alimentari farcite con carni suine (cotte) e prodotti a base di carne suina (prosciutto crudo stagionato), nonché i modelli di certificato che dovranno essere utilizzati sul territorio nazionale per la tracciabilità delle carni
e dei prodotti a base di carne utilizzati nella preparazione di tali prodotti.
Per quanto riguarda il certificato sanitario per l’esportazione, questo è composto, oltre che dal modello allegato alla nota del Ministero della Salute DGVA-III/23389/P-4.c.b./12 del 27 luglio 2004 sopra ricordata,
anche dalla parte generica per tutti i prodotti a base di carne riportata in allegato alla nota del Ministero della
Salute prot. 600.3/SP.31/932 del 21/02/2003 con la quale furono trasmessi i certificati per i differenti prodotti
a base di carne.
ESPORTAZIONE PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO GLI STATI UNITI: CHIARIMENTI RIGUARDO
IL CONTROLLO DI LISTERIA
Si informa che il Ministero della Salute, con nota prot. DGVA/IX/23445/P-I.i.6.a.s del 28 luglio 2004, ha
fornito alcuni chiarimenti in merito al piano nazionale di campionamento per la ricerca di Listeria monocyto-
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genes nei prosciutti crudi stagionati destinati all’esportazione verso gli Stati Uniti d’America, nonché
all’applicazione delle disposizioni statunitensi relative al controllo di Listeria monocytogenes in prodotti pronti
al consumo (RTE).
I chiarimenti riguardano in particolare:
A) campionamento per Salmonella da parte del veterinario ufficiale. Ogni qual volta il veterinario ufficiale
procede al campionamento per Listeria (1 volta al mese per stabilimenti in categoria 3) procede anche al
campionamento per Salmonella. Le procedure di campionamento sono riportate al punto 1 della nota
ministeriale DGVA/IX/23445/P-I.i.6.a.s del 28 luglio 2004;
B) scelta linea produttiva da campionare da parte del veterinario ufficiale. Viene confermato quanto riportato
nella nota del Ministero della Salute prot. DGVA/IX/16141/P del 24 maggio 2004, ovvero, nel caso di stabilimenti con più linee produttive dovrà essere campionato il prodotto più a rischio secondo la seguente
classificazione:
1) prodotti non trattati termicamente e stabili;
2) prodotti trattati termicamente e stabili;
3) prodotti cotti a cuore e non stabili;
4) prodotti che contengono inibitori secondari;
C) campionamento da parte del veterinario ufficiale su prodotti non RTE o che non rientrano nel campo di
applicazione della normativa statunitense (prodotti pronti al consumo, non esposti all’ambiente dopo il
trattamento listericida – cotechino e mortadelle). Vengono confermate le indicazioni fornite con la nota
del Ministero della Salute prot. DGVA/IX/16141/P del 24 maggio 2004;
D) campionamento in autocontrollo mediante spugnatura dei prosciutti crudi con osso. Il Ministero della
Salute ha chiarito che tale modalità di campionamento non può essere utilizzata;
E) Campionamento ufficiale a seguito di positività in autocontrollo. I lotti dei prodotti sottoposti a campionamento devono essere trattenuti fino all’acquisizione degli esiti di laboratorio. In caso di positività
l’azienda, nel caso decida di destinare il prodotto alla commercializzazione sul territorio nazionale e comunitario, adotta le misure di gestione del caso (trattamenti di risanamento quale ad esempio il prolungamento della stagionatura per un periodo sufficiente) documentandole. Il prodotto per il quale era stata
riscontrata la positività, se immesso in commercio, verrà sottoposto e a campionamento ufficiale per la
ricerca di Listeria e Salmonella su 25 grammi di prodotto;
F) Campionamento in autocontrollo. Le aziende che hanno partecipato al piano nazionale di sorveglianza
riprendono, dopo il 20 luglio 2004 a gestire il pericolo Listeria nel proprio piano di autocontrollo secondo
le normali disposizioni (nota DGVA/IX/10291/P del 7 aprile 2004 e DGVA/IX/16141/P del 24 maggio
2004).
Si rimanda in ogni caso alla lettura integrale della nota prot. DGVA/IX/23445/P-I.i.6.a.s del 28 luglio 2004.
ESPORTAZIONE PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA VERSO LA CINA: AGGIORNAMENTO IN
MERITO ALL’ISCRIZIONE NELLA LISTA DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI
Si informa che il Ministero della Salute, con nota prot. DGVA/III/23812/P diramata il 3 agosto u.s., ha trasmesso copia del questionario redatto dalle Autorità sanitarie cinesi che le aziende italiane interessate ad
essere inserite nella lista degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso tale Paese - e che hanno in tal
senso presentato apposita domanda al Ministero della Salute - dovranno compilare e trasmettere, per il
tramite dell’Assessorato regionale competente, al Ministero della Salute entro il 20 settembre 2004.
Il questionario dovrà essere siglato dal veterinario ufficiale dello stabilimento ed essere accompagnato
dall’indicazione dell’eventuale appartenenza, o meno, della ditta a consorzi di tutela.
Si ricorda al riguardo che le ditte interessate ad essere inserite nella lista degli stabilimenti autorizzati ad
esportare prodotti a base di carne verso la Cina devono presentare apposita richiesta al Ministero della
Salute secondo la procedura riportata con le note prot. 600.9/80.83/AG/1535 del 31 luglio 2003, prot.
609/80.83/AG/1921 del 12 settembre 2003 e prot. 609/80.83/AG/2157 del 30 ottobre 2003 e che l’unico
prodotto per il quale al momento è attualmente in via di definizione un certificato sanitario per l’esportazione
verso la Cina è il prosciutto crudo stagionato. Trattative sono in ogni caso state recentemente avviate anche
per i prodotti suini cotti.
Copia del questionario e delle note ministeriali citate è disponibile presso la Segreteria Assocarni.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 31/34 – 2004
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PUBBLICATA LA DECISIONE CHE PROLUNGA FINO AL 15 DICEMBRE 2004 IL DIVIETO
D’IMPORTAZIONE DI CARNI DI POLLAME DAL SUD EST ASIATICO
Facendo seguito a quanto da ultimo riportato con la Circolare informativa Assocarni n. 131 del
10/06/2004, si informa che è stata pubblicata la decisione 2004/572/CE (GU L 253 del 29/07/2004) con la
quale è stato prorogato fino al 15 dicembre 2004 il divieto di importazione di pollame, carni di pollame, preparazione di carni di pollame e prodotti a base di carne di pollame provenienti da differenti paesi del Sud Est
asiatico tra i quali la Tailandia.
Il divieto venne inizialmente disposto, quale misura cautelativa a seguito dei numerosi focolai di influenza
aviare in Tailandia ed in altri paesi asiatici.
Si ricorda che il divieto di importazione non si applica alle carni di pollame, alle preparazione di carni di
pollame e prodotti a base di carne di pollame ottenuti da animali macellati prima del 1° gennaio 2004 ed ai
prodotti a base di carne sottoposti ad un trattamento termico minimo di 70°C.
La decisione potrà essere eventualmente rivista alla luce dello sviluppo della situazione.
ACCORDO STATO-REGIONI SU REQUISITI MINIMI E RICONOSCIMENTO LABORATORI DI ANALISI
ESTERNI AI FINI DELL’AUTOCONTROLLO
Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana del 26 luglio u.s. l’accordo Stato-Regioni
del 17 giugno 2004 relativo ai requisiti minimi ed ai criteri di riconoscimento dei laboratori di analisi non
annessi alle industrie alimentari ai fini dell’autocontrollo.
Sono tenuti all’iscrizione in tali elenchi unicamente i laboratori non annessi alle industrie alimentari
che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le industrie alimentari ed i laboratori
annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre industrie
alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi. Sono pertanto esclusi i laboratori interni alle industrie
alimentari.
In sostanza l’accordo prevede quale unica novità la tenuta da parte delle singole Regioni di liste dei laboratori presenti sul loro territorio, in luogo della lista nazionale finora tenuta dal Ministero della Salute.
L’iscrizione nelle liste regionali prevede in ogni caso la possibilità di esercitare l’attività su tutto il territorio
nazionale. Le Regioni provvederanno alla pubblicazione degli elenchi con aggiornamento annuale. La procedura per l’iscrizione nelle liste regionali è riportata all’articolo 4 dell’Accordo 17 giugno 2004 e prevede che la
richiesta può essere presentata, documentando il rispetto dei requisiti richiesti:
a) dai laboratori già inseriti in via provvisoria nell’elenco predisposto dal Ministero della salute ai fini
dell’autocontrollo alimentare, facendo riferimento alla documentazione ed agli atti già presentati al Ministero della salute, che saranno trasmessi alle regioni e province autonome entro centoventi giorni dalla
data in cui è sancito il presente accordo
b) dai titolari di laboratori già inseriti in via provvisoria negli elenchi eventualmente predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, facendo riferimento alla documentazione ed agli atti
già presentati ai fini dell'inserimento in detti elenchi provvisori;
c) dai titolari di laboratori che intendono effettuare l’attività di cui trattasi e non risultano iscritti in nessuno
degli elenchi di cui ai precedenti punti a) e b).
Per i dettagli si rimanda al testo dell’Accordo 17 giugno 2004.
NUOVI CERTIFICATI SANITARI PER ESPORTAZIONE IN PERU’ DI PRODOTTI A BASE DI CARNE
SUINA
Informiamo le ditte associate che il 10 agosto il Ministero della Salute ha diramato la circolare protocollo
DGVA III /2470/P relativa ai nuovi certificati sanitari per l’esportazione dall’Italia in Perù dei prodotti a base di
carne suina, come disposto dal SENESA. Tale certificati dovranno scortare le partite di merci a decorrere dal
15 agosto 2004.
AGGIORNAMENTO ELENCHI STABILIMENTI AUTORIZZATI AD ESPORTARE NELLA CE
Il Ministero della Salute ha comunicato le seguenti modifiche agli elenchi di stabilimenti di Paesi terzi autorizzati ad esportare nella CE:
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Prot. DGVA-III/23421/P del 27 luglio 2004 - F.7.c/3
Brasile: carni fresche e carne fresca di pollame
Egitto ed Iran: involucri
Nuova Zelanda: carni fresche e prodotti a base di carne di selvaggina allevata
Romania: carni fresche
Sudafrica: carne di ratiti
Svizzera: prodotti a base di carne
AREA SINDACALE E LAVORO
AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Si segnalano, per opportuna conoscenza e documentazione, alcuni argomenti di interesse in materia di
lavoro e previdenza.
NORMATIVA/CONTRATTAZIONE
Credito d’imposta nuovi assunti – Verifica annuale – Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – S.O. n. 122 alla G.U.
12.7.2004 n. 161)
Alla data del 31 luglio 2004 i datori di lavoro devono procedere a verificare l’effettivo incremento occupazionale al
fine di mantenere il diritto all’applicazione del bonus ex articolo 7 della legge n. 388/2000. In merito, si segnala il
decreto legge 12 luglio 2004 n. 168, recante interventi per il contenimento della spesa pubblica, che ha ridotto, per
l’anno 2004, di 150 milioni di euro le disponibilità finanziarie per il fondo bonus assunzioni al sud. Si ricorda che il
Ministero del Lavoro, con circolare n. 9/2004, ha precisato che i part-time, ai fini delle disposizioni di legge e di
contratto collettivo, devono essere computati nell’organico aziendale in proporzione al tempo effettivo di lavoro,
conteggiando (per il calcolo della proporzione) anche l’eventuale lavoro supplementare o quello prestato in virtù di
clausole elastiche, con arrotondamento finale all’unità (dopo aver sommato le frazioni da lavoro a tempo parziale) per
eccesso se la frazione ottenuta risulti superiore alla metà dell’orario a tempo pieno (in caso contrario
l’arrotondamento opera per difetto).
Certificazione dei contratti di lavoro – Decreto ministeriale
Con decreto del Ministero del Lavoro del 21 luglio 2004 (in attesa di pubblicazione in G.U.) viene definito un primo
regime di operatività della disciplina delle certificazioni dei rapporti negoziali in materia di lavoro ex Dlgs. 276/2003.
Alla stregua della normativa ministeriale si dà attuazione alla disposizione dell’art. 76, comma 1, lett. b, Dlgs
276/2003 relativamente all’istituzione delle commissioni di certificazione presso le Direzioni provinciali del lavoro e le
province, le quali sono chiamate ad operare, nella peculiare e differente composizione descritta dal decreto (art. 1),
secondo i regolamenti interni di funzionamento di cui le medesime si dovranno tempestivamente dotare (art. 2).
Va segnalato come il Ministero abbia inteso garantire, data la rilevanza e ampiezza degli effetti confirmatori per le
parti, la massima partecipazione personale dei contraenti al procedimento certificatorio (art. 5). In tale senso, non
solo i datori di lavoro e i prestatori dovranno, a pena di improcedibilità, comparire all’audizione di fronte alla commissione alla data e nell’ora stabilite, ma altresì si è ritenuto opportuno statuire l’obbligo di valersi dell’assistenza di
organizzazioni di categoria e professionisti, ove le parti non possano o intendano presenziare di persona. Rispettando
la previsione del Dlgs 276/2003, il procedimento certificatorio dovrà trovare conclusione nel rigoroso termine di 30
giorni dall’istanza.
Tale termine potrà, nell’eventualità, nuovamente decorrere dalla richiesta di integrazioni istruttorie (art. 3). Di
particolare rilevanza appare il chiarimento sostanziale fornito dal Ministero circa l’effettivo oggetto della procedura di
validazione, identificabile nel contratto così come formalizzato dalle parti.
Queste ultime, ad ogni modo - anche fermo il generale principio di libertà delle forme negoziali – potranno avvalersi
della prevista attività di consulenza e assistenza fornita dalla medesima commissione adita. Ciò sia in riferimento alla
stipulazione o modificazione del contratto, sia con riguardo alla realizzazione del relativo programma negoziale (art.
4).
L’atto di certificazione in sé – espressamente definito provvedimento amministrativo dal decreto (art. 6) – sarà ricorribile al TAR per i vizi complessivi del procedimento certificatorio. Infine, con la finalità di evitare condotte elusive ed
effetti distorsivi e contrastanti nelle decisioni tra i diversi organi procedenti, è stato previsto (art. 12) l’obbligo per le
parti di dichiarare la pendenza di procedure di certificazione relative allo stesso contratto presso organi ulteriori e
diversi. Configurandosi tale ipotesi, l’istanza proposta successivamente risulterà improcedibile. Diversamente, anche
ove vi sia stato un primo diniego alla certificazione, viene ritenuta ammissibile una nuova istanza in relazione al
medesimo rapporto contrattuale dedotto, purché in presenza di presupposti e motivi che superino le ragioni del
precedente rifiuto di certificazione.
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CIRCOLARI
Denuncia di infortunio sul lavoro e malattia professionale: sede Inail competente
Argomento – L’Inail, con la delibera n. 446 del 17 giugno 2004, ha stabilito che la sede competente a trattare le
pratiche di infortunio e malattia professionale sia quella nel cui ambito territoriale è situato il domicilio
dell’assicurato. L’Inail, in base ai poteri previsti dall’art. 13 del DPR n. 1124/1965, ha derogato al criterio stabilito in
via principale, ossia quello della sede in cui si svolgono i lavori oggetto di assicurazione al fine di rendere più semplice
e diretto il rapporto con i soggetti assistiti.
Novità – L’Inail, in attesa dell’emanazione di una circolare illustrativa e in applicazione della citata delibera n.
446/2004, con due note del 1° e 8 luglio 2004 (reperibili sul sito dell’Istituto assicuratore: www.inail.it), fornisce
alcuni chiarimenti sulla base della premessa generale che le nuove regole non riguardano la competenza a ricevere la
denuncia, bensì la competenza alla trattazione della pratica.
La deroga introdotta dalla citata delibera n. 446/2004 costituisce ora una regola generale, valida su tutto il territorio
nazionale. Si ricorda che precedentemente tale deroga costituiva un criterio eccezionale di attribuzione della competenza per la trattazione delle pratiche di infortunio e malattia professionale limitato alle sole aree metropolitane.
L’Inail, con le predette note in oggetto, precisa che:
- la nuova regola si applica agli infortuni denunciati dal 12 luglio 2004;
- le denunce di infortunio o di malattia professionale che perverranno alle sedi non competenti dovranno essere
gestite dalla sede ricevente, che provvederà a protocollarle “per conto” di quella effettivamente competente;
- in nessun caso le denunce presentate o pervenute a sedi non competenti dovranno essere non accettate o restituite
ai datori di lavoro e ai consulenti del lavoro;
- il datore di lavoro potrà ancora inviare la denuncia presso la sede dove si svolgono i lavori che a sua volta provvederà ad indirizzare d’ufficio la pratica alla sede competente;
- la denuncia di infortunio o di malattia professionale effettuata on-line verrà indirizzata alla sede competente
automaticamente dal sistema.
Lavoro intermittente nei week-end, durante le ferie estive e natalizie – Nota del Ministero del Lavoro
Il Ministero del lavoro - con Nota del 12 luglio 2004 – ha riscontrato uno specifico quesito posto dalla FIPE in ordine alla
possibilità di riconoscere immediata applicabilità alle previsioni dell’articolo 37 comma 1 del Dlgs 276/2003 in materia
di lavoro intermittente (per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno), a prescindere
dalla contrattazione collettiva ovvero dall’eventuale decreto ministeriale.
Secondo il Ministero del lavoro possono essere avviati contratti di lavoro intermittente per le prestazioni da rendere
durante i week-end, le ferie estive o le vacanze natalizie, prevedendo che in questi casi l’indennità di disponibilità sia
corrisposta al lavoratore solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
La lettura, in tal senso, della disposizione in esame non è, peraltro, del tutto pacifica. L’articolo 34 del Dlgs 276/03
demanda, infatti, alla contrattazione collettiva e solo in subordine e in carenza di questa, l’individuazione delle
esigenze aziendali che consentono la conclusione dei contratti di lavoro intermittente. In via del tutto sperimentale,
lo stesso articolo 34 consente l’avvio immediato del lavoro intermittente qualora il contratto sia stipulato con disoccupati di età inferiore a 25 anni o lavoratori con più di 45 anni d’età, espulsi dal ciclo produttivo o iscritti alle liste di
mobilità e di collocamento. Di contro, l’articolo 37, comma 1, stabilisce una particolare modalità di erogazione
dell’indennità di disponibilità in caso di prestazioni di lavoro intermittente rese nel fine settimana, nei periodi delle
ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali.
Secondo il Ministero del Lavoro, questa particolare previsione deve essere letta come ulteriore deroga alla disposizione dell’articolo 34 del citato Dlgs 276, in quanto è il legislatore stesso che ha identificato le particolari ragioni intermittenti o stagionali che consentono la stipula di tali contratti, tipici di determinati settori come,ad esempio, quello
turistico. Il rinvio alla contrattazione collettiva varrebbe, pertanto, solo per il comma 2 dell’articolo 37 che consente
l’identificazione di ulteriori periodi predeterminati, in aggiunta a quelli già identificati dal legislatore, durante i quali
l’indennità di disponibilità è erogata solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
GIURISPRUDENZA
Lavoro straordinario – Perdita del carattere di straordinarietà e conseguente computabilità nella base di calcolo di
altri istituti retributivi
Per dimostrare che il lavoro straordinario ha mutato la propria natura perché prestato in modo costante e sistematico,
con conseguente diritto del lavoratore all’inclusione del relativo compenso nella base di calcolo di altri istituti retributivi, non basta provare la mera continuità delle prestazioni, anche se rese con intervalli più o meno lunghi di lavoro
normale, ma occorre verificare che il ricorso allo straordinario sia da porre in relazione con le normali esigenze
dell’azienda, programmate e ricorrenti nel tempo. La prova dell’esistenza di questa relazione può anche desumersi
dalla circostanza che lo straordinario sia stato prestato per un apprezzabile intervallo di tempo, con esclusione dei
caratteri di occasionalità o transitorietà, rientrando così nella normale organizzazione del lavoro, perché funzionale
all’ordinario fabbisogno dell’impresa (Cass. Sez. Lav., sentenza 26 maggio 2004 n. 10167)
Licenziamento individuale – Previa contestazione degli addebiti – Funzione e specificità
La previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo
scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità,
che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il
fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazio-
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ne dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza con cui il
giudice di merito aveva ritenuto sufficientemente specifica la contestazione relativa alla mancata effettuazione da
parte di un dipendente di una società di ricerca, delle operazioni di pretrattamento della vetreria utilizzata per gli
esperimenti, contestazione in cui si richiamava una precedente missiva nella quale lo stesso dipendente manifesta la
volontà di non osservare le disposizioni relative alle predette operazioni di pretrattamento)(Cass. Sez. Lav., sentenza
10 giugno 2004 n. 11045)
Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro – Mansioni – Lavoratore addetto a mansioni corrispondenti alla qualifica –
Attività corrispondenti a qualifica inferiore accessorie a dette mansioni e funzionali alla tutela della sicurezza e della
salubrità dell’ambiente di lavoro
Una volta che l’attività prevalente e assorbente del lavoratore rientri fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di
appartenenza, non viola i limiti esterni dello ius variandi del datore di lavoro (né frustra la funzione di tutela della
professionalità) l’adibizione del lavoratore stesso a mansioni inferiori, accessorie rispetto alle prime, massimamente
quando esse risultino funzionali alla tutela della sicurezza e della salubrità dell’ambiente di lavoro (nella specie la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificato il rifiuto di un dipendente di una società di
ricerca, adibito in maniera prevalente e assorbente a mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, concernenti l’effettuazione di esperimenti, di svolgere in via del tutto accessoria l’inferiore mansione di pretrattamento
della vetreria utilizzata per gli esperimenti medesimi) (Cass. Sez. Lav., sentenza 10 giugno 2004 n. 11045)
Licenziamento individuale – Risarcimento del danno – Importo minimo inderogabile di cinque mensilità di retribuzione
In tema di conseguenze patrimoniali del licenziamento, l’importo pari a cinque mensilità della retribuzione, previsto
dall’articolo 18, comma 5, della legge 20 maggio 1970 n. 300, rappresenta una parte irriducibile dell’obbligazione
risarcitoria complessiva conseguente all’illegittimo licenziamento; tale importo non può pertanto cumularsi con
l’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione (Cass. Sez. lav., sentenza 11 giugno 2004 n. 11152).
Sanzioni disciplinari – Procedimento – Manca audizione del lavoratore Impugnazione del provvedimento disciplinare
Il lavoratore che intenda dedurre, quale motivo di nullità della sanzione disciplinare irrogatagli dal datore di lavoro, la
sua mancata audizione in sede di contestazione dell’addebito, non può limitarsi a indicare nel ricorso introduttivo la
violazione dell’articolo 7 della legge 300/1970, ma ha l’onere di descrivere le modalità del fatto, giacché altro è il
riferimento normativo, il quale, anche quando ne contenga l’esemplificazione, ha la mera funzione di attribuire
giuridica rilevanza al fatto, altro è il fatto che, per sua natura, è irripetibile, nelle modalità e circostanze che lo
caratterizzano, sicché la sua descrizione non può esaurirsi in un mero riferimento normativo (Cass. Sez. Lav. 11 giugno
2004 n. 11133).
Rimborso del canone telefonico e assoggettabilità a contribuzione
I lavoratori in reperibilità, per poter adempiere all’obbligazione contrattuale, devono intestarsi un telefono e, quindi,
la spesa per il canone telefonico è necessaria per poter disporre del telefono e rientra necessariamente in quelle spese
effettuate per ragioni di servizio e non assoggettate dall’art. 12, legge 153/69 all’obbligo di contribuzione (Cass. Sez.
Lav., 28 maggio 2004 n. 10367)
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