Definizione di vitello

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Definizione di vitello
Anno 21° - n. 35-38
20 settembre 2004
SOMMARIO
Periodico di informazione
dell’Associazione Nazionale
Industria e Commercio
Carni e Bestiame
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Pubblicazione registrata
presso il Tribunale di Roma
al numero 261/83 del
3 settembre 1983
Direttore Responsabile:
Gian Franco Masala
Direzione / Redazione:
00187 Roma
Piazza di Spagna 35
tel. 06 69190640
fax 06 69925101
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Riunione tecnica con la Commissione Europea su semplificazione
etichettatura e definizione di vitello: le richieste di Assocarni
Riunione europea sulla definizione di vitello: d’accordo la maggioranza
delle delegazioni con l’eccezione degli Olandesi
Aggiornamento in merito all’esportazione di carni e prodotti verso la
Federazione Russa
Convegno degli IZS sulla gestione della crisi BSE: confermata come da
tempo sostenuto da Assocarni la drastica riduzione dei casi in Italia
Ricognizione preventiva di AGEA per identificazione agricoltori aventi
diritto al premio disaccoppiato. Nessuna indicazione sui premi oggetto di
contenzioso e sull’accesso alla riserva nazionale
Riforma
della
PAC:
aggiornamento
sul
disaccoppiamento
e
sull’applicazione del premio unico per azienda nei diversi Stati membri
Previsioni per i mercati agricoli nella Comunità allargata – Periodo
2004/2011
SETTORE BOVINO
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DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 17 SETTEMBRE 2004
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INTERVENTO DI ASSOCARNI PER RENDERE OBBLIGATORIO IL CODICE A BARRE
SULLE MARCHE AURICOLARI DEI BOVINI
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CONTINGENTE BOVINI DA INGRASSO: DOMANDE PER IL SECONDO SEMESTRE
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LA RUSSIA RIMANE IL PRIMO DESTINATARIO DELL’EXPORT UE
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ARGENTINA: AUMENTA LA COMPETITIVITA’ DELLE ESPORTAZIONI DI CARNE BOVINA
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PREZZI SETTIMANALI CARCASSE BOVINE NEI DIVERSI STATI MEMBRI
SETTORE SUINO
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DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 14 SETTEMBRE 2004
SETTORE POLLAME
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DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 14 SETTEMBRE 2004
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MODIFICA MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL REGIME DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE
NOTIZIE COMMERCIALI
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VALUTAZIONI SUI PREZZI ALIMENTARI ALLA “RIAPERTURA” DELL’AUTUNNO 2004: LA
CARNE CRESCE MENO DI TUTTI
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MERCOSUR: RINVIATO LO SCAMBIO DELLE NUOVE OFFERTE NEGOZIALI
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RUSSIA: BERS FINANZIA L’INDUSTRIA DI LAVORAZIONE DELLA CARNE
e-mail:
[email protected]
web:
www.assocarni.it
NOTIZIE SANITARIE
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BSE: DAL 13 SETTEMBRE LIEVE ALLEGGERIMENTO DEL MATERIALE SPECIFICO A
RISCHIO – ISTRUZIONI APPLICATIVE PER ASPORTAZIONE COLONNA VERTEBRALE
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PUBBLICATE LE MODIFICHE DEI CERTIFICATI SANITARI PER L’IMPORTAZIONE DI
BOIVNI DA MACELLO E DI CARNI FRESCHE RICHIESTE DA ASSOCARNI
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RISULTATI COMITATO PERMANENTE CATENA ALIMENTARE E SANITA’ ANIMALE DEL 14
E 15 SETTEMBRE 2004
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PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2002/72/CE RELATIVA AI MATERIALI ED
AGLI ARTICOLI PLASTICI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI
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segue
Segue SOMMARIO
segue NOTIZIE SANITARIE
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IMPIANTI FISSI DI CAPTAZIONE, TRATTAMENTO, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL
CONSUMO UMANO
ESPORTAZIONE PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO IL CANADA: AGGIORNAMENTO E RICHIESTE DI CHIARIMENTO DI
ASSOCARNI
ESPORTAZIONE CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE BOVINA, OVINA E CAPRINA VERSO LA SVIZZERA: NUOVO
CERTIFICATO SUPPLEMENTARE IN VIGORE DAL 1 NOVEMBRE 2004
LA BULGARIA BLOCCA LE IMPORTAZIONI DI CARNI SUINE E RELATIVI PRODOTTI PROVENIENTI DALL’ITALIA
IMPORTAZIONE CARNI DI POLLAME DAL BRASILE: REVOCATI A PARTIRE DAL 10 SETTEMBRE 2004 I CONTROLLI PER
NITROFURANI
FOCOLAIO DI AFTA EPIZOOTICA IN BRASILE: NON INTERESSATA LA PARTE DEL PAESE AUTORIZZATA AD
ESPORTARE VERSO LA CE
LA RUSSIA CHIUDE TEMPORANEAMENTE LE IMPORTAZIONI DI CARNI DAL BRASILE PER AFTA
PESTE SUINA CLASSICA: ZONE SOTTOPOSTE A MISURE DI RESTRIZIONE RIDOTTE IN GERMANIA ED ESTESE IN
SLOVACCHIA
IN VIGORE DAL 31 AGOSTO L’ALLEGGERIMENTO DELLE RESTRIZIONI ALL’IMPORTAZIONE DI ALCUNI PRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE DALLA CINA
MISSIONE DI SIRCHIA IN CINA: BUONE POSSIBILITA’ DI APERTURA PER I COTTI SUINI E PER LE PELLI BOVINE
SOSPESE SINO AL 1° GENNAIO 2005 LE IMPORTAZIONI DI RATITI DAL SUD AFRICA
AGGIORNAMENTO ELENCHI STABILIMENTI AUTORIZZATI AD ESPORTARE NELLA CE
AREA SINDACALE E LAVORO
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AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
ASSOCARNI NOTIZIE N. 35/38 – 2004
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RIUNIONE TECNICA CON LA COMMISSIONE EUROPEA SU SEMPLIFICAZIONE ETICHETTATURA E
DEFINIZIONE VITELLO: LE RICHIESTE DI ASSOCARNI
Il 13 settembre u.s. Assocarni ha partecipato a Bruxelles ad una riunione tecnica convocata dalla Commissione Europea nel corso della quale esperti dei diversi paesi hanno analizzato e discusso insieme a
funzionari comunitari gli argomenti di seguito riportati.
Definizione di vitello
Come noto la Commissione, dopo i recenti accordi raggiunti sull’argomento dalle organizzazione dei produttori di alcuni Paesi e le numerose misure nazionali adottate in materia dai differenti Stati membri - misure
spesso tra loro divergenti (si veda articolo successivo) -, sta cercando di arrivare ad una regola comunitaria
unica che stabilisca una volta per tutte una definizione di vitello valida per tutto il mercato comunitario.
Il punto di partenza proposto dalla Commissione su tale argomento è stato quello previsto dal regolamento
(CE) n. 1782/2003 (nuova PAC) che prevede che per vitello debbano intendersi gli animali di età superiore
ad un mese ed inferiore ad otto mesi, la cui carcassa abbia un peso fino a 185 Kg. Tale definizione, che è
stata d’altronde condivisa con un recente accordo sottoscritto dalle organizzazioni francesi, italiane, tedesche
e belghe, ha visto invece contraria la delegazione olandese. Ed è stata sempre la delegazione olandese ad
esprimere la propria contrarietà su tale definizione anche nel corso della riunione con la Commissione,
sostenendo che in Olanda, così come in Danimarca, Spagna e Regno Unito, esiste una seconda categoria di
vitello di età compresa tra gli 8 ed i 12 mesi e dal colore rosato delle carni.
Assocarni è intervenuta sulla questione, insieme alla controparte francese, evidenziando come i due principali Paesi consumatori di vitello in Europa siano proprio Italia e Francia e come per questi stessi consumatori il vitello si identifichi con un animale giovane, dalla carne bianca ed alimentato quasi esclusivamente con
latte. Per tale motivo, la categoria dell’animale di età compresa tra gli 8 ed i 12 mesi è giusto che sia valorizzata e differenziata dall’adulto, ma senza il ricorso al termine “vitello” che costituirebbe un’informazione
fuorviante per il consumatore. La categoria del vitello, una volta definita, dovrebbe inoltre essere appositamente classificata come tale al macello mediante l’aggiunta di una nuova categoria (V) alle 5 già previste
(A,B,C,D,E) dal regolamento (CE) n. 1208/81 sulla classificazione delle carcasse di bovine. Tale classificazione obbligatoria semplificherebbe enormemente le procedure di controllo anche negli scambi comunitari.
La Commissione ha preso atto degli elementi emersi nel corso della discussione sottolineando come reali
divergenze e possibili problemi esistono solo sul nome da attribuire alla categoria di animali da 8 a 12 mesi.
È su questo punto in particolare che sarà quindi necessario concentrare gli sforzi per raggiungere un compromesso tra le differenti parti.
La discussione è quindi continuata con una serie di punti tecnici del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura delle carni bovine.
Trimming
Le richieste di tutte le organizzazioni presenti, Assocarni compresa, sono state finalizzate ad escludere
completamente dal campo di applicazione del regolamento il trimming, in quanto materia prima da usare
esclusivamente per la produzione di prodotti trasformati esclusi dal campo di applicazione del regolamento
sull’etichettatura delle carni bovine.
La Commissione però, rifacendosi al regolamento 1760/2000, ha ricordato che la norma dà mandato a
semplificare le regole per il trimming, ma solo prevedendo regole simili a quelle previste per le carni macinate. La base giuridica attuale non consente pertanto di andare oltre rispetto alla semplificazione prevista
all’articolo 14 del regolamento 1760/2000 . Va sottolineato che anche una scelta di semplificazione parziale
in tal senso semplificherebbe comunque di molto le attuali regole. Non sarebbe infatti più necessario comporre i singoli lotti di trimming sulla base di informazioni omogenee per Paese di nascita e di allevamento degli
animali, provenienza da un unico macello e/o laboratorio di sezionamento; ma sarebbe possibile costituire i
lotti anche a partire da carni provenienti da macelli e/o laboratori di sezionamento diversi (mantenendo
comunque l’omogeneità per quanto riguarda il Paese di macellazione e sezionamento, così come previsto
per le carni macinate). Più in generale sulla questione del trimming e dei suoi possibili utilizzi Assocarni ha
richiamato l’attenzione della Commissione sulla necessità di arrivare ad un’armonizzazione nella definizione
di tale prodotto, definizione che al momento risulta essere piuttosto variegata nei differenti Stati membri.
Difatti la legislazione vigente ne consente l’uso solo per la produzione di prodotti a base di carne e non per le
carni macinate e le preparazioni di carni macinate. Nonostante ciò, l’uso del trimming nella produzione di
carni macinate e preparazioni di carni macinate è di fatto consentito in alcuni Stati membri (es regno Unito ed
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Olanda) proprio attraverso un’interpretazione forzata della definizione di tale prodotto. Ciò è ovviamente
fonte di una notevole distorsione della concorrenza tra i produttori dei differenti Stati membri che deve
essere eliminata. La Commissione al riguardo dichiarato che sottoporrà la questione agli uffici competenti
della DG Sanco.
Semplificazione secondo sezionamento
Una delle proposte di semplificazione presentate dalla Commissione riguarda la formazione dei lotti al secondo sezionamento, al fine di permettere di riunire in un unico lotto carni provenienti da più stabilimenti di
primo sezionamento.
Assocarni ha sottolineato la positività di una semplificazione in tal senso, evidenziando in ogni caso come
tale semplificazione sia assolutamente inutile se limitata al sezionamento e non estesa anche al macello
(possibilità di costituire lotti di primo sezionamento con carni di animali macellati in macelli differenti), limitazione che invece la Commissione intenderebbe mantenere. Peraltro una semplificazione in tal senso, ma
limitata solamente al secondo sezionamento è anche contraria alla logica ed ai risultati dei controlli effettuati
in questi quattro anni di applicazione sia dai singoli Stati membri che dalla stessa Commissione.
Semplificazione carni non confezionate
Anche sulla semplificazione delle regole per le carni destinate ad essere commercializzate non confezionate,
che la Commissione ha accennato senza tuttavia precisare, Assocarni ha espresso il proprio parere positivo,
portando però l’attenzione della Commissione sulla necessità di non creare distorsioni di concorrenza tra ciò
che viene venduto sfuso e ciò che è preconfezionato dall'industria.
Le regole di base devono essere mantenute uguali per tutti. Tali regole semplificate dovranno entrare esclusivamente nel merito delle modalità di informazione, ma devono allo stesso tempo assicurare la veicolazione di tutte le informazioni in etichetta al consumatore finale, pena il vanificarsi degli sforzi organizzativi e
conseguentemente economici dei settori a monte.
Disciplinari facoltativi
Sulla necessità di armonizzare le indicazioni in etichetta che necessitano o meno di disciplinare, Assocarni
ha espresso il proprio pieno consenso.
Tale traguardo è da raggiungere quanto prima per porre un fine alle condizioni di alcuni Paesi, Italia in primis, che pretendono l’approvazione di un apposito disciplinare per qualsiasi informazione non obbligatoria ai
sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000, ma che sono allo stesso tempo informazioni obbligatorie per altre
norme (data di scadenza, modalità di conservazione, denominazione del macello, ecc.). In alcuni Paesi come
l’Italia tale rigidità eccessiva impedisce alle aziende di comunicare al consumatore il reale valore aggiunto
aziendale appiattendo tutti i produttori al livello più basso. Anche sulla necessità di armonizzazione i livelli di
controlli da parte degli organismi terzi proposta dalla Commissione, Assocarni ha espresso il proprio assenso.
La Commissione ha quindi preso atto degli esiti dell'incontro e ne terrà conto nelle proposte operative che
presenterà agli Stati membri nell'ambito del Comitato di gestione.
Ad ogni modo, i tempi necessari per attuare la semplificazione prevista non saranno brevissimi dal momento che la Commissione dovrà acquisire sull'argomento il parere del Parlamento europeo.
Sarà nostra cura aggiornare le ditte associate di ogni ulteriore sviluppo in merito.
RIUNIONE EUROPEA SULLA DEFINIZIONE DI VITELLO: D’ACCORDO LA MAGGIORANZA DELLE
DELEGAZIONI CON L’ECCEZIONE DEGLI OLANDESI
In data 26 agosto 2004 si è tenuto a Parigi, organizzato dall’Interbev, un incontro sulla definizione di vitello in vista della riunione con le organizzazioni professionali convocata dalla Commissione europea per il 13
settembre p.v. e dedicata all’analisi dei diversi aspetti in discussione sull’etichettatura delle carni bovine.
All’incontro hanno partecipato la delegazione francese, belga, olandese e italiana (di cui faceva parte
Assocarni), con l’obiettivo di provare a raggiungere una posizione comune sulla materia, da sottoporre alla
Commissione prima della riunione del 13 settembre. Dopo una prolungata discussione, i partecipanti
all’incontro hanno redatto un documento riportante i seguenti contenuti:
1/ Una definizione e denominazione di vendita unica per il vitello:
- Vitello: bovino di massimo 8 mesi di età la cui carcassa non superi i 185 kg, con l’eccezione delle carcasse
ottenute da animali della razza “Blanc Bleu Belge”
Al di là di questo limite di età, il termine “vitello” non può essere utilizzato come denominazione di vendita
anche se accompagnato da un qualificativo.
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2/ Campo di applicazione:
- Sono interessati da questa definizione, a tutti gli stadi di commercializzazione e nei differenti circuiti di
distribuzione e ristorazione, i bovini vivi, carcasse di bovini e l'insieme dei prodotti freschi e surgelati ottenuti
dalla macellazione o dalla lavorazione della carcassa (sezionamento della carne, carne macinata, preparazione a base di carne, frattaglie …).
3/ Classificazione europea delle carcasse al macello
Per applicare la definizione sopra richiamata sin dal macello, è richiesto di completare la classificazione
comunitaria delle carcasse di bovini al macello (regolamento 1026/1991) creando una categoria “V” per i
bovini di meno di 8 mesi e di meno di 300 kg peso vivo:
A: carcasse di giovani animali maschi non castrati di meno di due anni (regolamento CEE 1026/1991)
B: carcasse di altri animali maschi non castrati (regolamento 1026/1991)
C: carcasse di animali maschi castrati (regolamento 1026/1991)
D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato (regolamento 1026/1991)
E: carcasse di altri animali femmine (regolamento 1026/1991)
V: carcasse di animali di meno di 8 mesi di età la cui carcassa non superi i 185 kg, con l’eccezione
delle carcasse ottenute da animali della razza “Blanc Bleu Belge”
Le carcasse marchiate con la lettera V corrispondono alla denominazione “vitello” di cui al punto 1.
Gli operatori auspicano che la Commissione europea proponga una armonizzazione comunitaria delle condizioni circa la pesata della classifica e la marchiatura delle carcasse di vitello, sulla base della conformazione
(classificazione EUROP) e del colore.
4/ Gli operatori auspicano che per quanto concerne la categoria “A” e per gli animali da 8 a 12 mesi, il termine “giovane bovino rosato” sia adottato al fine di caratterizzare la carne ottenuta da questi animali.
5/ E’ creata una piattaforma europea di concertazione che riunisce i rappresentanti degli operatori dei
Paesi maggiormente coinvolti dal settore del vitello da macello. In quest’ottica, gli operatori auspicano ottenere dall’Unione europea l’attuazione di una Campagna di promozione ambiziosa per sostenere quest’accordo
che definisce la carne di vitello europea.
Il suddetto documento è stato sottoscritto dalle delegazioni francese, italiana e belga mentre la delegazione
olandese, pur dichiarandone una condivisione di massima, si è riservata di esprimere un parere solo dopo un
incontro interno con i produttori olandesi. Da successive comunicazioni informali pervenute il 30 agosto
scorso, la delegazione olandese ha dichiarato di non poter condividere i principi dell’accordo in quanto deve
preservare la tradizione del proprio Paese nel quale viene prodotta carne di vitello con animali di più di 8
mesi.
Tra le diverse delegazioni continueranno contatti informali per cercare di raggiungere una soluzione di compromesso che eviti di delegare completamente alla Commissione la decisione su tale importante materia.
AGGIORNAMENTO IN
FEDERAZIONE RUSSA
MERITO
ALL’ESPORTAZIONE
DI
CARNI
E
PRODOTTI
VERSO
LA
Nonostante le trattative tra la Commissione europea e le Autorità veterinarie russe per la definizione dei
nuovi modelli certificati sanitari per l’esportazione di carni verso la Federazione russa siano continuate per
tutto il mese di agosto - dopo la proroga, fino al 1° ottobre 2004, inizialmente concessa dalla Russia - è stato
necessario estendere tale proroga fino al 1° gennaio 2005 in ragione soprattutto del mancato accordo riguardo alcuni dettagli tecnici dei nuovi certificati richiesti dalla Russia.
Difatti, le bozze di certificati sanitari proposte dalle Autorità russe che sarebbero dovute essere definitivamente approvate il 2 settembre u.s. per entrare in vigore il 1° ottobre 2004, presentavano richieste di
garanzie in molti casi difficilmente dichiarabili dai veterinari ufficiali soprattutto in materia di sanità animale
(es. indennità da malattia vescicolare di tutto il Paese negli ultimi 12 mesi), ma anche per quanto riguarda
alcuni aspetti di sanità pubblica (ricerca di Salmonella su tutte le partite e non più a campione).
Pertanto la Commissione Europea, recependo le osservazioni avanzate da diversi Stati membri, tra cui
l’Italia, ha presentato alle Autorità russe il 2 settembre u.s. un accordo che prevede una serie di principi
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generali sulla certificazione, chiedendo tuttavia il rinvio al 1° gennaio 2005 dell’entrata in vigore dei nuovi
certificati, per i quali era necessario più tempo per discuterne i dettagli tecnici.
L’accordo, siglato lo stesso 2 settembre, prevede - oltre al periodo transitorio sopra ricordato - quanto di
seguito riportato:
- il riconoscimento di massima del principio della regionalizzazione (per cui un caso di malattia in un determinato Paese non comprometterebbe le esportazioni da tutto il territorio del Paese) da discutere tuttavia
nei dettagli in appositi gruppi di lavoro;
- la possibilità di triangolazione di animali e carni da esportare verso la Russia; il trasferimento da un Paese
ad un altro della UE di animali o prodotti da esportare successivamente verso la Federazione russa dovrà
avvenire con un sistema di certificazione pre-export che dovrà mettere in condizione il veterinario ufficiale
dello Stato membro speditore di garantire i requisiti richiesti dalla normativa russa lungo tutta la filiera produttiva. I veterinari del Paese esportatore potranno fornire le necessarie garanzie anche sulla base delle
informazioni disponibili nella banca dati ufficiale comunitaria (ADNS – Animal Disease Notification System,
ovvero il sistema di notifica delle malattie animali attraverso il quale i differenti Stati membri notificano alla
Commissione e rendono disponibili agli Stati membri informazioni sui focolai di malattie animali registratisi
sul loro territorio) e sulla base delle istruzioni ricevute dal Comitato per la catena alimentare e della sanità
animale;
- per quanto riguarda gli stabilimenti, non è chiaro fino a quando dovranno rimanere le liste degli stabilimenti
autorizzati dai Russi nei singoli Paesi e quando invece verrà finalmente consentita l’esportazione verso la
Russia da tutti gli stabilimenti in possesso di riconoscimento comunitario (bollo CE);
- nonostante le numerose richieste di eliminazione, viene confermata la necessità di verifica e certificazione
delle partite spedite verso la Russia da parte del rappresentante ufficiale dei servizi veterinari russi presente nei diversi Paesi della UE.
Riportiamo di seguito la traduzione del testo integrale dell’accordo:
“MEMORANDUM” TRA LA COMMISSIONE EUROPEA E LA FEDERAZIONE RUSSA SULLE CERTIFICAZIONI
VETERINARIE PER ANIMALI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI ALL’ESPORTAZIONE
DALL’UNIONE EUROPEA VERSO LA RUSSIA.
1. Al fine di superare la principale preoccupazione della Russia, l’Unione Europea stabilirà un sistema per
garantire l’applicazione dei requisiti veterinari e sanitari russi lungo tutta la catena produttiva dagli animali
vivi, alle materie prime, ai prodotti di origine animale spediti verso la Federazione Russa.
Le partite destinate all’esportazione verso la Russia potranno provenire esclusivamente da allevamenti,
regioni e stabilimenti in grado di soddisfare e certificare il rispetto dei requisiti sanitari russi per quanto riguarda gli animali ed i prodotti.
2. Il sistema sarà basato su una catena di certificazione ufficiale pre-esportazione per le fasi svolte in ciascuno Stato membro, attraverso l’utilizzo di certificati ufficiali rilasciati dalle autorità competenti.
Un certificato di pre-esportazione accompagnerà le partite in ciascuna fase fino al punto nel quale avverrà la
certificazione finale per l’export.
Soltanto il certificato sanitario finale scorterà la partita verso la Russia, ma tale certificato verrà firmato sulla
base della catena di certificazioni a monte. I certificati di supporto pre-export rimarranno in archivio per un
periodo di non meno di 12 mesi per ispezioni sotto il controllo del veterinario ai punti di certificazione.
3. Il certificato finale verrà rilasciato dal veterinario ufficiale dello Stato membro nell’ultimo stabilimento prima
che la partita lasci l’Unione Europea per la Federazione Russa.
Il certificato finale deve includere i dati dei certificati di supporto pre-esportazione quali il paese di origine, lo
stabilimento, il tipo e la quantità di prodotto ed il numero di certificato quando appropriato.
Nel caso in cui le partite certificate dall’ultimo stabilimento debbano viaggiare attraverso porti dell’Unione
europea nei quali il prodotto è scaricato dal container sigillato riportato sul certificato sanitario per uno stoccaggio temporaneo in un deposito, ciò costituirà una fase separata nella catena e richiederà un’ulteriore
certificazione ufficiale per garantire che lo status e le condizioni del prodotto non siano state compromesse.
Nel caso in cui un container ed il sigillo dovessero essere danneggiati, la nuova chiusura del container dovrà
essere effettuata sotto controllo ufficiale e debitamente certificata.
Il periodo di validità dei certificati sarà determinato dal paese importatore.
4. Il veterinario ufficiale che certifica lo status sanitario riguardo malattie animali della lista A dell’OIE in una
determinate fase avrà l’autorità di farlo per una regione più ampia della propria o, laddove necessario, per
l’intera Unione Europea. Questa dichiarazione sarà basata sulle informazioni (Animal Disease Notification
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System) e le istruzioni del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Sanità Animale. In ciascuna
riunione del Comitato Permanente sarà incluso in agenda un punto concernente i requisiti per l’esportazione
verso la Russia.
Qualora vi sia un focolaio di una malattia della lista A dell’OIE che compromette la catena di certificazione in
uno Stato membro, i prodotti in questione verranno esclusi dal sistema di pre-certificazione per la Russia in
conformità ai requisiti russi e rispettando I tempi limiti stabiliti dalla Russia per revocare le restrizioni.
Nel caso di un prodotto originariamente proveniente da una regione in un periodo in cui una malattia della
lista A dell’OIE era probabilmente in incubazione, il processo di salvaguardia e di emergenza che include
riunioni del Comitato Permanente ed il sistema di notifica (ADNS) consente il blocco ed il richiamo di tutto il
prodotto che non rispetta le prescrizioni russe.
5. L’Ufficio Alimenti e Veterinaria sarà coinvolto nella verifica della corretta applicazione della catena di
certificazione connessa all’ispezione ed alla supervisione degli stabilimenti esportatori verso la Federazione
Russa.
6. In risposta alle preoccupazione russe riguardo problemi per le partite, la Commissione Europea ha suggerito che venga sviluppato un protocollo per la restituzione delle partite che sono rifiutate per qualsiasi ragione, ma che tale protocollo dovrebbe rispettare i principi di proporzionalità.
7. Nel corso della discussione sui dettagli dei certificati veterinari sono stati fatti alcuni emendamenti sulla
redazione degli aspetti concernenti l’indennità da malattie della lista A dell’OIE. L’argomento della regionalizzazione sarà successivamente discusso in appositi gruppi di lavoro ed i dettagli dovranno essere concordati
nell’ambito di un contesto più ampio sulla base di equivalenza. La carne ed i prodotti carnei che devono
essere esportati verso la Federazione Russa possono provenire da macelli, laboratori di sezionamento e
depositi frigorifero approvati per gli scambi intracomunitari. La Russia ha indicato che manterrà l’attuale
sistema di controllo sulle partite di prodotti particolari dagli Stati membri dell’UE verso la Federazione Russa
svolto da specialisti veterinari Russi ed ha sottolineato che potranno essere condotti controlli a campione. La
decisione di utilizzare certificati veterinari uniformi che rispettino le condizioni richieste dalla Russia è presa
dallo Stato membro che intende esportare determinati tipi di prodotti di origine animale verso la Federazione
Russa.
8. Quattordici nuovi certificati veterinari per animali vivi e prodotti di origine animale da esportare dall’Unione
Europea verso la Federazione Russa entreranno in vigore il 1° ottobre 2004. I certificati saranno in inglese,
russo ed in una terza lingua scelta dallo Stato membro esportatore. Verifiche linguistiche e chiarimenti riguardo i nuovi certificati saranno effettuati nel corso delle prossime settimane. Al fine di prevenire frodi, tutti
gli Stati membri rilasceranno i certificati sulla base di modelli unici. Per la produzione dei certificati verranno
utilizzati filigrane, carta impressa, timbri, un sistema armonizzato di numerazione dei certificati, inchiostro
colorato per la firma, ecc. Le parti hanno concordato che per il futuro è auspicabile stabilire un sistema di
certificazione elettronica. Entrambe le parti hanno concordato per l’introduzione di un periodo di transizione
fino al 1° gennaio 2005. Nel corso di tale periodo, gli attuali certificati sanitari concordati a livello bilaterale
per l’esportazione di animali e prodotti di origine animale potranno continuare ad essere utilizzati.
L’esportazione di prodotti non coperti dai 14 certificati continuerà utilizzando gli attuali modelli di certificato.
9. la discussione di argomenti importanti che riguardano entrambe le parti, quali la prevenzione delle frodi e
le regole di transito procederà successivamente a livelli gruppi di lavoro.
10. E’ stato concordato tra le parti di condurre una revisione annuale del sistema di certificazione.
11. I Requisiti dei certificati veterinari uniformi per specifiche malattie infettive, indicatori di sicurezza e qualità
potranno essere rivisti con l’accordo di entrambe le parti in rapporto alla situazione epizootica ed ai nuovi dati
scientifici.
Mosca, 2 Settembre 2004
S Dankvert - Capo del Servizio Federale per la Sorveglianza Veterinaria e Fitosanitaria della Federazione
Russa.
J Husu-Kallio - Direttore Generale Aggiunto, Direttorato Generale per la Salute e Protezione del Consumatore della Commissione Europea
P.W. de Leeuw - Capo dei Servizi Veterinari, Dipartimento degli Affari Alimentari e Veterinari, Ministero
dell’Agricoltura, Natura e Qualità degli Alimenti dei Paesi Bassi (Presidenza in carica del Consiglio
dell’Unione Europea)
ASSOCARNI NOTIZIE N. 35/38 - 2004
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Per quanto riguarda l’elenco degli stabilimenti europei autorizzati ad esportare carni bovine verso la
Russia, sebbene l’obiettivo ultimo sia quello di avere un elenco unico comunitario, sembra che rimarranno
per ora in vigore gli elenchi concordati tra i singoli Paesi e le autorità russe. Allo stesso tempo ed in particolare per l’Italia, la nuova possibilità di triangolazione dovrebbe consentire di superare definitivamente la restrizione imposta al nostro Paese secondo cui le esportazioni possono avvenire solo da macelli e laboratori di
sezionamento integrati. Con l’entrata in vigore delle nuove regole, tale limitazione cessa di avere valore ed
anche i laboratori di sezionamento autonomi potranno, secondo Assocarni, richiedere lo specifico riconoscimento per l’esportazione verso la Russia. Permane, almeno per ora, l’obbligo che siano direttamente le
Autorità russe a concedere, previa apposita visita ispettiva, il riconoscimento ai singoli impianti.
In ragione di ciò il Ministero della Salute dovrebbe diramare nelle prossime settimane una nota ufficiale
con la quale si richiederà alle ditte interessate ad essere inserite nella lista degli stabilimenti autorizzati ad
esportare verso la Federazione Russa di darne comunicazione al Ministero al fine di poter ufficializzare la
richiesta per l’ispezione ufficiale degli stabilimenti da parte delle autorità russe.
CONVEGNO DEGLI IZS SULLA GESTIONE DELLA CRISI BSE: CONFERMATA COME DA TEMPO
SOSTENUTO DA ASSOCARNI LA DRASTICA RIDUZIONE DEI CASI IN ITALIA
Cala in maniera decisiva il numero di casi di BSE in Italia, tanto che nel nostro Paese l’emergenza “mucca pazza” può dirsi superata, ma l’attenzione si sposta verso nuovi Paesi, a partire da Stati Uniti e Giappone.
A sottolineare il trend positivo dell’andamento della malattia in Italia, sulla base dei risultati di oltre due milioni
e mezzo di test effettuati negli ultimi due anni, sono stati gli esperti del settore riuniti in occasione del convegno “La gestione della crisi BSE e delle altre emergenze alimentari per una strategia della prevenzione”,
organizzato il 15 settembre a Roma dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali in collaborazione con il Ministero
della Salute.
La malattia, ha sottolineato il responsabile del Centro di referenza nazionale per la BSE, ha registrato un
calo del 40% in tutta Europa ed in Italia in modo particolare. Ciò è la prova dell’efficacia dei sistemi di sorveglianza messi in atto nel nostro Paese e di due misure fondamentali: l’abolizione dei materiali a rischio sia
dall’alimentazione umana sia da quella animale e la loro distruzione ed il divieto di utilizzazione delle farine di
carne nei mangimi. I numeri lo confermano: se nel 2001 si registravano infatti 50 casi positivi per BSE (su
465.589 test effettuati), il numero di casi è sceso a 36 nel 2002 (su 746.678 test eseguiti), a 31 nel 2003 (su
787.567 test) ed a 6 nel 2004 (su 516.619 test eseguiti al 6 settembre). Il numero di casi di BSE complessivi
in Italia, dal 2001, è quindi pari a 123, su 2.516.453 test effettuati.
Se l’emergenza, ammesso che si sia mai stata, appare superata in Italia così come in altri Paesi europei,
nuovi focolai di BSE si sono però rilevati in Paesi dove fino ad oggi la malattia non era mai stata registrata,
ovvero, aggiungiamo noi, non si era mai cercata con l’accuratezza dovuta. È il caso degli Usa dove i controlli
sono ancora limitati nonostante il riscontro della malattia alla fine dello scorso anno. Per quanto riguarda i
controlli per la BSE, ha spiegato Pierluigi Gambetti del Centro di sorveglianza nazionale per le patologie da
prioni della Case University di Cleveland, “è stato raggiunto un accordo che prevede la sorveglianza di
270.000 capi di bestiame ad alto rischio ed altri 20.000 presi a caso tra quelli con più di 30 mesi”. Un numero
irrisorio se confrontato con quello dei controlli eseguiti in Italia e più in generale in Europa.
RICOGNIZIONE PREVENTIVA DI AGEA PER IDENTIFICAZIONE AGRICOLTORI AVENTI DIRITTO AL
PREMIO DISACCOPPIATO. NESSUNA INDICAZIONE SUI PREMI OGGETTO DI CONTENZIOSO E
SULL’ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE
Come a suo tempo preannunciato, Agea ha avviato alla fine dello scorso mese di agosto l’invio delle oltre 850.000 lettere finalizzate ad individuare con precisione i soggetti e le imprese ai quali dovranno essere
successivamente attribuiti i diritti all’aiuto disaccoppiato in vigore dal 2005. Nella lettera in questione (disponibile sul sito Assocarni), Agea comunica al singolo agricoltore i dati del triennio di riferimento risultanti
all’Amministrazione per il calcolo dei titoli e la denominazione dell’agricoltore o dell’azienda agricola alla
quale i titoli sono ricondotti.
Viene quindi richiesto all’agricoltore l’eventuale comunicazione ad Agea di situazioni eccezionali, indipendenti dalla sua volontà, che, verificatesi nel periodo di riferimento, hanno avuto una incidenza negativa
sulla produzione e quindi sui contributi erogati; il riconoscimento di tali situazioni comporterà, da parte di
Agea, il ricalcolo dei titoli all’aiuto escludendo dalla media l’anno o le annate nelle quali si è verificato l’evento
eccezionale. Nella comunicazione viene inoltre chiesto all’agricoltore di segnalare eventuali trasformazioni
aziendali che si sono verificate dal 2000 in poi ed hanno comportato un cambio di titolarità, conduzione o
ASSOCARNI NOTIZIE N. 35/38 – 2004
8
denominazione. Agli agricoltori viene quindi richiesto di confermare entro il 10 dicembre p.v. le informazioni
contenute nella comunicazione di Agea o di richiederne la variazione adducendo la documentazione giustificativa richiesta, attraverso i Caa o direttamente per posta o per il tramite dello sportello Agea. In caso di
mancato riscontro, Agea confermerà le informazioni comunicate.
Nella comunicazione di Agea non viene affrontato in alcun modo il problema dei premi richiesti nel periodo di riferimento ma non ammessi a contributo, situazione questa di particolare importanza per i premi zootecnici per i quali esiste ancora un ampio contenzioso relativo soprattutto al 2000 e 2001. In altri termini, i dati
oggetto di contenzioso dovranno essere corretti per i consueti canali e non nell’ambito della nuova procedura
di comunicazione.
Altro aspetto di particolare rilievo che non viene considerato nella comunicazione ma dovrà essere al più
presto affrontato separatamente è quello dell’accesso alla riserva nazionale per chi ha avviato una nuova
attività agricola dopo il 2002 o ha effettuato investimenti per incrementare la capacità produttiva.
Su entrambi i punti Assocarni è intervenuta chiedendo appositi chiarimenti.
RIFORMA DELLA PAC: AGGIORNAMENTO SUL DISACCOPPIAMENTO E SULL’APPLICAZIONE DEL
PREMIO UNICO PER AZIENDA NEI DIVERSI STATI MEMBRI
Nonostante tutti gli Stati membri avessero il 1° agosto 2004 come data limite per comunicare alla Commissione le proprie scelte sull’applicazione della Riforma, al momento non è ancora disponibile il quadro definitivo
di tutti gli schemi, quindi il prospetto che segue (vedere anche quanto riportato nel nostro circolare n. 187 del 12
agosto scorso) è un riepilogo ufficioso e provvisorio sulla base delle informazioni finora disponibili.
Austria
Inizio
Riforma
2005
Belgio
2005
Stato
no
Modello di premio
unico per azienda
base storica
Fiandre
base storica
Vallonia
base storica
Regionalizzazione
Danimarca
2005
la Danimarca è
definita come
“Regione unica”
“statico” ibrido
Finlandia
2006
3 Regioni
“dinamico” ibrido
Francia
2006
no
base storica
Germania
2005
Sì, in tutti i Lander
(Berlino, Amburgo
e Brema comprese
nel Land rurale più
vicino)
“transitorio” ibrido,
orientato verso il
pagamento unico
per ettaro su base
regionale dal 2013
Grecia
2006
improbabile
base storica
Irlanda
2005
no
base storica
ASSOCARNI NOTIZIE N. 35/38 - 2004
Riassunto
Accoppiamento premio vacca nutrice (100%), premio macellazione
bovini adulti (40%)+vitelli (100%), luppolo (25%). Disaccoppiamento
nel settore lattiero-caseario dal 2007. Altri premi: disaccoppiamento
100%
Accoppiamento vacca nutrice (100%), premio macellazione vitelli
(100%), semi di lino (100%). Disaccoppiamento nel settore lattierocaseario dal 2006. Altri premi: disaccoppiamento 100%
Accoppiamento vacca nutrice (100%), semi di lino (100%). Disaccoppiamento nel settore lattiero-caseario dal 2006. Altri premi: disaccoppiamento 100%
Pagamento unico per ettaro sia per area coltivabile e pascoli a rotazione
(310 €/ha) sia per pascoli permanenti (67 €/ha), con tetti massimi su
base storica per allevatori (distribuiti per ettaro).
Accoppiamento per premio bovino maschio (75%) e pecora (50%)
Altri premi: disaccoppiamento 100%
Pagamento unico per ettaro per tutte le superfici nelle 3 Regioni a
partire dall’85% circa dell’attuale aiuto nazionale, con tetti massimi su
base storica per il settore lattiero-caseario (circa il 70% del premio
2006) e per il premio al bovino maschio (25% su base 2000/2002).
Questi tetti massimi saranno successivamente diminuiti a favore delle
envelope regionali.
Accoppiamento per premio bovino maschio (75%), pecora (50%),
amido di patate (60%), oleaginose – ancora da definire – (100%).
Utilizzo dell’envelope nazionale (10%) per sostentamento produzione
estensiva di carne bovina di qualità (e per alcune coltivazioni non
ancora definite).
Accoppiamento premio vacca nutrice (100%) +premio macellazione
vitelli (100%); premio macellazione bovini adulti (40%); premio alla
pecora (50%), seminativi (25%). Altri premi: disaccoppiamento 100%
Nelle Regioni Ultraperiferiche tutti i premi rimangono accoppiati (100%)
Disaccoppiamento totale eccetto luppolo (25%) e tabacco (60% fino al
2009), incluso il disaccoppiamento anticipato per il settore lattierocaseario; introduzione pagamento unico per ettaro su base regionale
per i seminativi e un distinto pagamento unico per ettaro per i premi nel
settore zootecnico (premio macellazione bovino adulto, envelope
nazionale per la carne bovina e 50% del premio all’estensivizzazione),
integrati da pagamenti su base storica per tutti gli altri (premi per il
bestiame e per il settore lattiero-caseario). Dal 2010-2013 graduale
allineamento verso pagamento unico per ettaro predominante su base
regionale (Land), con possibilità di redistribuzione tra i Lander.
Calcoli provvisori indicano che i livelli finali varieranno da 250 €/ha in
Turingia a 349 €/ha nello Schleswig-Holstein (media di 299 €/ha)
Accoppiamento premio alla pecora (50%), grano duro (40%), olio di
oliva (<40%, da definire), tabacco (da definire)
Altri premi: disaccoppiamento totale
Disaccoppiamento 100%, incluso il disaccoppiamento anticipato nel
settore lattiero-caseario
9
Italia
Inizio
Riforma
2005
no
Modello di premio
unico per azienda
base storica
Lussemburgo
2005
no
“statico” ibrido
Olanda
2006
no
base storica
Portogallo
2005
no
base storica
Spagna
2006
non definito
base storica
Svezia
2005
5 Regioni
“statico” ibrido
Regno Unito
2005
Inghilterra
“transitorio” ibrido,
orientato verso il
pagamento unico
per ettaro su base
regionale dal 2012
Scozia
base storica con
envelope nazionale
Galles
base storica
Irlanda del Nord
“statico” ibrido
regionale per nuovi
Stati membri
regionale per nuovi
Stati membri
Stato
Regionalizzazione
Malta
2007
improbabile
Slovenia
2007
no
Riassunto
Disaccoppiamento 100% tranne che per le sementi; envelope nazionali
(8% seminativi, 7% bovini e 5% pecore) per finanziare gli aiuti per
vacche nutrici e sementi di qualità
Disaccoppiamento totale per il settore lattiero-caseario dal 2005; Premi
alla vacca nutrice e da latte all’85% dei livelli storici, tutti gli altri premi
al 65% dei livelli storici. Fondi pari al 15-35% a favore del pagamento
per ettaro (circa 90 €/ha nel 2005).
Accoppiamento del premio alla macellazione (100% vitelli e 40% bovini
adulti), semi di lino (100%). Disaccoppiamento nel settore lattierocaseario dal 2007. Altri premi: disaccoppiamento 100%
Disaccoppiamento totale eccetto premio vacca nutrice (100%) e premio
macellazione (bovini adulti 40%; vitelli 100%), premio alla pecora
(50%) ed oleaginose (100%). Utilizzo dell’envelope nazionale (1%) a
favore delle misure ambientali.
Azzorre e Madera: tutti i pagamenti rimangono accoppiati (100%).
Ancora in corso definizione accoppiamento per vacca nutrice (100%),
pecora (50%), grano duro (40%), olio di oliva (<40%).
Altri premi: disaccoppiamento 100%. Canarie: accoppiamento 100%
Disaccoppiamento totale tranne premio bovino maschio (75%). Attribuzione di aiuti su base storica per vacche nutrici (50%), estensivizzazione
(50%) , premio alla macellazione (40%), lattiero-caseario (67,5%, dopo
due anni di “accoppiamento”), tutto il resto sarà soggetto a pagamenti
per superficie su base regionale: 125 €/ha per pascoli permanenti su
tutto il territorio, tra 125 (nel nord) e 255 €/ha (nel sud) per aree
diverse dai pascoli su base regionale. Envelope nazionale pari a 0,45%
a favore di misure di marketing e promozione
Disaccoppiamento totale, incluso il settore lattiero-caseario dal 2005. Il
modello applicato sarà per il 10% su base regionale e per il 90% su
base storica dal 2005, con un graduale spostamento verso il pagamento
unico per ettaro su base regionale al 100% nel 2012 (applicazione in 3
zone: molto svantaggiate Moorland, altre zone svantaggiate, zone non
svantaggiate, per le quali gli importi finali saranno rispettivamente 30 £,
135 £ e 220 £).
Verrà inoltre applicato un tasso di modulazione del 2% nel 2005 e del
6% nel 2006, in aggiunta al prelievo comunitario (3% e 4%), ed un
tasso ridotto di set-aside obbligatorio (8% invece di 10%).
Disaccoppiamento totale, incluso il settore lattiero-caseario dal 2005,
aiuti erogati su base storica. Tuttavia verrà applicata un’envelope
nazionale che ridurrà tutti i pagamenti del 10% per creare fondi a
favore di un premio supplementare per vitelli di razza (35-70 £/capo)
Disaccoppiamento totale, incluso il settore lattiero-caseario dal 2005,
aiuti erogati su base storica.
Pagamento unico per ettaro di 48 £/ha basato sugli aiuti al bovino
maschio (50%), alla macellazione (50%), alla pecora (35%), per gli
ovini legati all’ambiente rurale (80%) e ai seminativi (20%). Tutti gli
altri premi (circa l’80% dei fondi) verranno erogati su base storica.
Dettagli non forniti
Probabile mantenimento di forme di accoppiamento per carne bovina e
luppolo. Differenze per il pagamento unico per ettaro tra superfici
coltivate e pascoli; premi supplementari per le superfici a pascolo
(finanziati da envelope nazionale) verranno gradualmente ridotti dal
2007 al 2013.
Per i nuovi Stati membri l’opzione di utilizzare il regime unico di pagamento per ettaro per i primi 3 anni di
adesione alla Comunità europea è stata scelta da Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia. Per Malta e Slovenia (e per gli altri nuovi Paesi membri, quando il regime unico di
pagamento volgerà verso l’applicazione completa della PAC) le opzioni sono più limitate rispetto ai 15 vecchi
Stati membri, a causa della mancanza del periodo storico di riferimento per la determinazione degli aiuti da
erogare. In breve, il modello di pagamento unico per ettaro su base storica è il solo possibile, sebbene con una
certa flessibilità per la concessione di trattamenti diversi tra superfici a pascolo e seminativi.
PREVISIONI PER I MERCATI AGRICOLI NELLA COMUNITA’ ALLARGATA - PERIODO 2004/2011
Nel nostro circolare n. 69 del 23 marzo scorso avevamo segnalato uno studio della Commissione relativo
alle previsioni per i mercati agricoli ed il reddito nella Comunità Europea nel periodo 2003-2010, pubblicandolo sul nostro sito (in lingua inglese).
Nello scorso mese di luglio la Commissione ha rilasciato un aggiornamento dello studio per il periodo
2004/2011, con un nuovo dossier che riproponiamo sul sito Assocarni sia nella versione originale, sempre in
lingua inglese, sia in una nostra sintesi per quanto riguarda il quadro generale dei mercati agricoli e quello
relativo ai settori zootecnici.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 35/38 – 2004
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SETTORE BOVINO
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 17 SETTEMBRE 2004
Il Comitato di gestione delle carni bovine, riunitosi il 17 settembre a Bruxelles, ha adottato il seguente unico provvedimento:
1) Contingente di importazione di carni bovine secche dalla Svizzera
Come già anticipato (v. nostra circolare informativa n. 140 del 22 giugno scorso), la Commissione ha votato il regolamento che, in base al nuovo accordo con la Svizzera, apre dal 1° gennaio 2005 un contingente pluriennale (gennaio-dicembre di ogni anno) di importazione a dazio azzerato di 1.200 tonnellate annuali di carne bovina secca disossata del codice NC ex 0210 2090 originaria della Svizzera,
abrogando il regolamento 2424/99. L’importazione del quantitativo disponibile annualmente continuerà ad
essere effettuata tramite titolo di importazione rilasciato dietro presentazione al Ministero delle Attività
Produttive di un certificato di origine rilasciato dall’Ufficio Federale di Veterinaria svizzero.
La carne in questione dovrà avere i seguenti requisiti: “tagli di carne ottenuti da cosce di bovini di almeno
18 mesi, privi di grasso intramuscolare visibile (dal 3 al 7%), con valore pH delle carni fresche compreso
tra 5,4 e 5,6; salati, stagionati, pressati, essiccati esclusivamente all’aria fresca e secca e che sviluppano
muffe nobili (fioritura di funghi microscopici). Il peso del prodotto finito è compreso tra il 41% ed il 51%
della materia prima della salagione”.
Il Comitato ha inoltre esaminato una bozza di regolamento che riguarda l’apertura di un contingente di
importazione a dazio azzerato di 4.600 bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera
(codici NC 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 e 0102 90
79). In seguito all’allargamento della Comunità, nello scorso mese di agosto la Commissione aveva consultato il Consiglio in merito al provvedimento in questione, che – se adottato – rimarrebbe comunque in vigore
solo fino al 30 giugno 2005 per essere successivamente integrato nell’ambito dell’accordo UE/Svizzera a
partire dal 1° luglio prossimo.
Secondo la bozza di regolamento presentata a questo Comitato, è previsto che possano accedere al contingente gli operatori che abbiano effettuato l’importazione di almeno 50 bovini nel 2003; i richiedenti dovranno
presentare domanda di diritti di importazione (non di titolo) cauzionando la domanda stessa con 3 €/capo. La
Commissione determinerà la percentuale di accoglimento delle domande che dovrà dar luogo comunque ad
assegnazioni di almeno 100 capi per ogni richiedente (in caso contrario si procederebbe con l’attribuzione
mediante sorteggio). L’operatore potrebbe quindi chiedere uno o più titoli di importazione ad esaurimento
della quota assegnatagli (cauzione di 20 €/capo).
L’adozione del regolamento è prevista nel prossimo mese di ottobre, dopo il parere espresso dal Consiglio.
INTERVENTO DI ASSOCARNI PER RENDERE OBBLIGATORIO IL CODICE A BARRE SULLE MARCHE
AURICOLARI DEI BOVINI
Considerato che è attualmente in fase di definitiva adozione una modifica del DM 31 gennaio 2002 recante disposizioni in materia di funzionamento dell'Anagrafe Bovina, Assocarni è intervenuta con una specifica istanza presso il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per chiedere di
rendere obbligatoria su tutto il territorio nazionale la riproduzione, sulle marche auricolari identificative dei
bovini, di un codice a barre che racchiuda le informazioni relative al codice identificativo dell’animale e ne
permetta una lettura elettronica; sistema già previsto ed obbligatorio sui documenti identificativi dei bovini.
La riproduzione di un codice a barre contenente le informazioni del codice identificativo dei bovini - peraltro già adottata e sperimentata in alcune Regioni e Province autonome italiane ed obbligatoria in altri Stati
membri - avrebbe il vantaggio di migliorare la gestione operativa sia a livello di allevamento che di macello
per gli operatori che volessero avvalersene ed essendo in aggiunta e non in sostituzione dell’informazione in
chiaro del codice identificativo riportato sulla marca auricolare, non determinerebbe alcun costo aggiuntivo o
necessità di aggiornamento organizzativo per quegli operatori che non volessero avvalersene.
Allo stesso tempo, tale sistema offrirebbe notevoli vantaggi sia in termini di semplicità gestionale che di
correttezza del dato, con l’eliminazione dell’errore umano legato alla lettura visiva ed alla successiva digitazione del dato in caso di trasferimento su supporto informatico.
Per opportuna conoscenza di riporta di seguito il testo integrale dell’istanza presentata da Assocarni ai
due ministri responsabili:
ASSOCARNI NOTIZIE N. 35/38 - 2004
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“” Oggetto: Modifica DM 31 gennaio 2002 anagrafe bovina – richiesta di introduzione obbligatoria codice a barre su
marca auricolare
Preg.mo sig. Ministro,
il suo Dicastero, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sta ultimando la revisione del D.M. 31
gennaio 2002 che disciplina il funzionamento dell’anagrafe bovina sul territorio nazionale, strumento questo di fondamentale importanza per la filiera bovina italiana, il cui pieno ed efficace funzionamento è stato finalmente raggiunto grazie
agli sforzi congiunti degli operatori e delle Amministrazioni competenti.
A giudizio della scrivente Associazione il funzionamento del sistema potrebbe essere ulteriormente migliorato rendendo
obbligatoria la riproduzione sulle marche auricolari identificative degli animali, del codice a barre che racchiude le informazioni relative al codice identificativo dell’animale.
Tale dispositivo, già riportato obbligatoriamente sui documenti di identificazione degli animali della specie bovina, avrebbe l’indubbio vantaggio di migliorare la gestione operativa del sistema identificativo sia in fase di allevamento che in fase
di macellazione; inoltre, essendo in aggiunta e non in alternativa all’informazione in chiaro del codice identificativo riportato sulla marca auricolare, non determinerebbe alcun problema o costo aggiuntivo per quegli operatori che non intendessero avvalersi della lettura ottica, né, parimenti, per gli organi deputati al controllo.
Per contro, la possibilità di lettura elettronica del codice identificativo riprodotto sulla marca auricolare - peraltro già
adottata e sperimentata in alcune Regioni e Province autonome italiane ed obbligatoria in altri Stati membri - comporterebbe numerosi vantaggi sia in termini di semplicità gestionale che di correttezza del dato, con l’eliminazione dell’errore
umano legato alla lettura visiva ed alla successiva digitazione del dato sul supporto informatico. Basti pensare agli
enormi vantaggi che la lettura ottica della marca auricolare offrirebbe per la registrazioni delle movimentazioni animali
nelle entrate ed uscite dagli allevamenti o alla maggiore sicurezza che tale sistema offrirebbe nel mantenimento della
tracciabilità del capo al macello.
A tal fine, le chiediamo di voler modificare l’allegato della bozza del decreto in fase di approvazione introducendo
l’obbligo di riportare sulla marca auricolare anche il codice a barre del singolo codice identificativo.””.
Sarà nostra cura aggiornare le ditte associate in merito ai futuri sviluppi della questione.
CONTINGENTE BOVINI DA INGRASSO: DOMANDE PER IL SECONDO TRIMESTRE
Nel Comitato di gestione delle carni bovine del 28 maggio scorso la Commissione aveva approvato i regolamenti relativi ai tre contingenti di importazione di bovini vivi (bovini da ingrasso, vitellini e bovini da 80 a
300 kg da Bulgaria e Romania) per l’anno Gatt 1° luglio 2004-30 giugno 2005 suddividendo i quantitativi
disponibili in più tranche per aver modo successivamente di ridurli (tenuto conto che i principali Paesi fornitori
sono ormai parte della UE) in base all’art. XXIV.6 del WTO (per quanto riguarda i bovini da ingrasso) e agli
esiti della nuova negoziazione degli accordi di associazione con Bulgaria e Romania per quanto riguarda gli
altri due contingenti.
Per quanto riguarda il contingente di bovini da ingrasso, essendo ancora sospese le trattative per il rinnovo del Round del WTO, ricordiamo che dal 1° al 10 ottobre è possibile quindi presentare domanda per il
secondo trimestre (per un totale di 42.250 capi), ai sensi del regolamento 1202/2004.
Chi ha già partecipato alla prima tranche di questo stesso contingente o di uno di quelli riservati a Bulgaria e Romania (vitellini e bovini da 80 a 300 kg) può allegare alla domanda, in luogo delle bolle, la fotocopia
del certificato di importazione ottenuto per i capi assegnati; chi invece avesse partecipato alla prima tranche
senza ricevere assegnazione può comunque non ripresentare gli originali delle bolle, specificando però in
quale contingente gli stessi erano stati allegati (v. facsimile della domanda ed istruzioni per la partecipazione
al contingente sul nostro sito).
LA RUSSIA RIMANE IL PRIMO DESTINATARIO DELL’ EXPORT UE
Durante l’anno GATT 1° luglio 2003 – 30 giugno 2004 l’Unione europea ha esportato in Russia 286.500
tonnellate di carne bovina, equivalente al 66% delle esportazioni europee. La Russia rimane pertanto il
primo destinatario dell’Unione europea per quanto riguarda le carni bovine, seguono Libano (12,5%) e Congo (3,2%). Tra i Paesi comunitari che hanno esportato maggiormente verso la Russia segnaliamo:_ la Germania (con un numero di certificati di esportazione richiesti pari a 102.500 tonnellate) che rappresenta il
26,6%, l’Irlanda (19%), l’Italia (18,7%), la Francia (11,5%), e la Spagna (10,6%).
ASSOCARNI NOTIZIE N. 35/38 – 2004
12
ARGENTINA: AUMENTA LA COMPETITIVITA’ DELLE ESPORTAZIONI DI CARNE BOVINA
Il Governo argentino, consapevole che l’espansione delle coltivazioni di soia sta minacciando l’industria
nazionale delle carni bovine, ha deciso ridar vita al settore attuando una serie di iniziative tra le quali
l’aumento della produzione di vitelli per un milione di capi l’anno e di carne bovina in generale fino ad arrivare
ad 3,25 milioni di tonnellate entro i prossimi 10 anni, per un incremento pari al 25%. Inclusi nel piano del
Governo argentino anche nuovi programmi per l’eradicazione dell’afta epizootica e per mantenere lo stato di
indennità da BSE.
Solo durante il mese di luglio 2004 l’Argentina ha esportato circa 33.000 tonnellate di carne bovina non
trasformata, pari al 75% in più rispetto allo stesso mese del 2003. Questa crescita significativa delle esportazioni dimostra che l’Argentina ha completamente superato la crisi delle esportazioni dovuta all’afta epizootica.
Nei primi 7 mesi del 2004, l’Argentina ha esportato circa 155.000 tonnellate di carne bovina non trasformata (+62% rispetto allo stesso periodo del 2003), principalmente in Russia (24%), nell’Unione Europea
(18%), in Israele (13%) ed in Algeria (8%), per un valore di oltre 411 milioni di dollari (+72% rispetto all’anno
precedente).
PREZZI SETTIMANALI CARCASSE BOVINE NEI DIVERSI STATI MEMBRI
Riportiamo di seguito i prezzi delle carcasse bovine registrati nei diversi Stati membri della UE relativi alla settimana n° 37 (dal 6 al 12 settembre 2004).
Ricordiamo che ulteriori approfondimenti di tali dati sono disponibili sul sito ASSOCARNI, cliccando su
“Prezzi mercato Stati membri” (menu a sinistra).
SETTORE SUINO
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 14 SETTEMBRE 2004
Durante il Comitato di gestione che si è tenuto il 14 settembre a Bruxelles sono stati votati unicamente i
regolamenti che confermano i valori attuali delle restituzioni all’esportazione nei settori suino e bovino
(ricordiamo che in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria la Commissione europea deve
richiedere trimestralmente il parere del Comitato di gestione prima di adottare il regolamento che fissa le
restituzioni, e ciò anche qualora tali valori vengano confermati).
ASSOCARNI NOTIZIE N. 35/38 - 2004
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Le delegazioni hanno poi avuto uno scambio di vista sui metodi di classificazione delle carcasse suine a
Cipro, in Polonia ed in Repubblica Ceca.
SETTORE POLLAME
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 14 SETTEMBRE 2004
Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta il 14 settembre a Bruxelles, ha votato i seguenti regolamenti:
1) Restituzioni all’esportazione a partire dal 15 settembre 2004: sono state diminuite da 50 a 45 €/100
kg le restituzioni per le carni esportate verso i Paesi CSI, Medio Oriente, Angola. I codici doganali interessati sono: 020712109900 (V01, A24); 020712909190 (V01, A24); 020712909990 (V01, A24). Gli importi definitivi sono riportati nella tabella aggiornata sul nostro sito.
2) Prezzi rappresentativi in vigore dal 15.09.04 (gli importi definitivi sono riportati nella tabella aggiornata
sul nostro sito):
PRODOTTO
Polli congelati 65% (NC 0207 12 90)
Polli disossati congelati
(NC 0207 14 10)
Petti di pollo congelati
(NC 0207 14 50)
Tacchini congelati disossati
(NC 0207 27 10)
PAESE
PREZZO RAPPRESENTATIVO
kg
kg
kg
kg
kg
kg
RELATIVA CAUZIONE
BRASILE
ARGENTINA
BRASILE
TAILANDIA
ARGENTINA
CILE
84,2
82,2
151,1
193,9
186,9
270,4
€/100
€/100
€/100
€/100
€/100
€/100
10
11
55
33
37
9
TAILANDIA
ARGENTINA
134,1
€/100 kg
€/100 kg
- €/100 kg
25 €/100 kg
BRASILE
246,3
€/100 kg
15 €/100 kg
164,1 €/100 kg
42
BRASILE
189,4 €/100 kg
30
TAILANDIA
ARGENTINA
186,9 €/100 kg
31
(*) l’importo viene applicato come cauzione se il prezzo CIF è superiore al prezzo rappresentativo; in
deve essere considerato come dazio addizionale.
Preparazioni non cotte, di galli
e di galline (NC 1602 32 11)
€/100
€/100
€/100
€/100
€/100
€/100
kg
kg
kg
kg
kg
kg
(*)
€/100 kg
€/100 kg
€/100 kg ______
caso contrario, lo stesso
MODIFICA MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI TITOLI DI ESPORTAZIONE
E’ stato pubblicato sulla GUUE L 275 del 25.8.2004 il regolamento 1498/2004, del 24 agosto, recante
“modifica del regolamento 633/2004 relativo alle modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione
nel settore del pollame”.
Con tale modifica, votata nel Comitato di gestione dello scorso 19 maggio, viene previsto - analogamente
a quanto già disposto per i settori bovino e suino - che la Commissione possa intervenire nella fase di rilascio dei titoli di esportazione (fissando una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti,
oppure respingendo le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d’esportazione oppure
ancora sospendendo la presentazione delle domande di titoli di esportazione per un periodo massimo di 5
giorni lavorativi) non più solo nel caso in cui le domande di titoli riguardino quantitativi e/o spese che potrebbero superare i quantitativi richiesti normalmente, ma anche, a sua discrezione, “qualora le domande di titoli
d’esportazione vertano su quantitativi che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente
per una determinata destinazione e qualora il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di
distorsione della concorrenza tra operatori o di turbative degli scambi in questione o del mercato comunitario”.
Tali misure possono essere adottate o “modulate” dalla Commissione secondo la categoria di prodotto o
la destinazione.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 35/38 – 2004
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NOTIZIE COMMERCIALI
VALUTAZIONI SUI PREZZI ALIMENTARI ALLA “RIAPERTURA” DELL’AUTUNNO 2004: LA CARNE
CRESCE MENO DI TUTTI
Pubblichiamo sul nostro sito, elaborata insieme a Federalimentare, un’analisi dell’andamento dei prezzi
dell’industria alimentare, sia al consumo che alla produzione, secondo gli ultimi dati disponibili.
Evidenziamo, per quanto riguarda il nostro settore, come tra i diversi prodotti alimentari la carne è quello
che ha mostrato in assoluto la maggiore stabilità del prezzo sia alla produzione che al consumo.
MERCOSUR: RINVIATO LO SCAMBIO DELLE NUOVE OFFERTE NEGOZIALI
A causa delle divergenze che permangono su numerosi aspetti, le nuove offerte negoziali per il raggiungimento di un accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Mercosur, che avrebbero dovuto essere
pubblicate oggi 20 settembre, non saranno presentate.
Mentre la Commissione europea continua a manifestare il proprio convincimento circa la possibilità di
raggiungere un’intesa con la controparte entro la fine di ottobre, stando agli ultimi sviluppi del negoziato
sembra chiaro, come confermano numerose fonti degli Stati membri, che le possibilità di giungere ad un
accordo tra l’UE e i quattro Paesi del Mercato Comune del Sud America (ricordiamo: Argentina, Brasile,
Paraguay e Uruguay) sono ridotte al minimo. La questione del contingente Hilton Beef (carni congelate di
qualità) non ha trovato un’adeguata risposta dalla controparte sudamericana, mentre alcuni Stati membri
(Francia e Irlanda) ancora ritengono l’offerta comunitaria troppo generosa, ed altri (tra i quali l’Italia) chiedono
l’inserimento anche di carni non di alta qualità.
RUSSIA: BERS FINANZIA L’INDUSTRIA DI LAVORAZIONE DELLA CARNE
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) ha approvato un prestito di 62 milioni di
dollari americani alla Holding russa ZAO Ekotorg. Il progetto rafforza le attività della società Cherkizovsky,
specializzata nella lavorazione e trasformazione di carne, e rifinanzia linee di credito a breve termine presso
banche locali.
NOTIZIE SANITARIE
BSE: DAL 13 SETTEMBRE LIEVE ALLEGGERIMENTO PER MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO ISTRUZIONI APPLICATIVE PER ASPORTAZIONE COLONNA VERTEBRALE
Facendo seguito a quanto anticipato nella circolare 139 del 22 giugno u.s. circa le modifiche apportate al
regolamento 999/2001 dal Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute Animale, informiamo
che con il regolamento 1492/2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n° 274 del 24
agosto 2004 sono state introdotte le seguenti modifiche allo stesso regolamento 999/2001:
- a far data dal 13 settembre p.v. (data di entrata in vigore del regolamento 1492/2004) non saranno più
considerati materiale specifico a rischio le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali e la cresta sacrale mediana dei bovini di età superiore ai 12 mesi, che potranno pertanto essere lasciate in situ.
Nuovo elenco dei tessuti considerati materiale specifico a rischio:
il cranio, esclusa la mandibola e compresi encefalo e occhi, la colonna vertebrale escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e trasverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari e la cresta sacrale mediana e
le ali del sacro, ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi,
nonché le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età;
- cambiano le regole relative all'abbattimento degli animali negli allevamenti di provenienza dei bovini colpiti
da BSE. Diventa regola generale l'abbattimento selettivo, ovvero l'abbattimento limitato ai soli animali costi-
ASSOCARNI NOTIZIE N. 35/38 - 2004
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tuenti la "coorte" del capo risultato affetto dalla malattia. Il regolamento definisce la coorte come: l'insieme
di animali comprendente i bovini nati nello stesso gregge come gli animali bovini colpiti ed entro 12 mesi
precedenti e successivi alla nascita dell'animale colpito; o allevati in qualsiasi momento nel corso dei primi
12 mesi di vita con un bovino colpito e che abbiano potuto consumare l'alimento potenzialmente contaminato che il bovino colpito ha consumato nel corso dei primi 12 mesi di vita. (al riguardo si veda quanto anticipato con la Circolare informativa Assocarni n. 136 del 18/06/2004);
- mutano le regole relative all'abbattimento degli ovini nelle greggi colpite da scrapie. La modifica consiste
principalmente nella possibilità di destinare al consumo umano, in luogo della distruzione, gli agnelli e capretti dell'allevamento colpito di età inferiore ai 2 mesi. Di tali animali saranno comunque esclusi dal consumo umano e destinati alla distruzione la testa e le frattaglie.
Modalità per asportazione colonna vertebrale
Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2004, delle disposizioni di cui al regolamento 1492/2004 , per quanto
riguarda la colonna vertebrale la lista aggiornata delle parti non considerate materiale specifico a rischio è
dunque la seguente (in grassetto le modifiche rispetto alla precedente): le vertebre caudali, i processi traversi
ed i processi spinosi delle vertebre toraciche e lombari, i processi traversi ed i processi spinosi delle
vertebre cervicali, le ali e la cresta del sacro.
Per maggiore chiarezza riguardo le parti - nonché le relative linee di taglio per i differenti tratti di colonna
vertebrale - che non sono più considerate quale materiale a rischio specifico e che possono pertanto essere
lasciate sulla carcassa (e sue parti) e come tali rimesse al consumatore, si è provveduto a redigere un apposito documento con una serie di immagini fotografiche esplicative disponibile sul sito Assocarni.
La possibilità di lasciare in situ o procedere alla rimozione di alcune parti - in particolare la cresta sacrale
ed i processi delle vertebre cervicali - è ovviamente rimessa all’organizzazione lavorativa, all’utilità pratica,
nonché ad eventuali accordi commerciali che solo le singole aziende possono valutare, fermo restando che
dal punto di vista normativo le parti di colonna sopra ricordate non sono più considerate quale materiale a
rischio specifico e possono pertanto essere rimesse al consumatore. Si ricorda inoltre che nel caso di asportazione non sono più da considerare quale materiale di categoria 1 ai sensi del regolamento (CE) n.
1774/2002, ma materiale di categoria 3.
Assocarni è in ogni caso a disposizione delle ditte associate per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.
PUBBLICATE LE MODIFICHE DEI CERTIFICATI SANITARI PER L’IMPORTAZIONE DI BOVINI DA
MACELLO E DI CARNI FRESCHE RICHIESTE DA ASSOCARNI
Facendo seguito a quanto da ultimo anticipato con la Circolare informativa Assocarni n. 130 del
09/06/2004, si informa che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la decisione
2004/620/CE con la quale sono stati sostituiti il certificato sanitario per l’importazione da Paesi terzi di bovini
da macello, nonché i certificati sanitari per l’importazione rispettivamente di carni fresche bovine e carni
fresche ovine. Alcune modifiche sono state inoltre apportate ai certificati sanitari per l’importazione di carni
fresche di altre specie (carni equine, carni di suini selvatici, ecc.)
Per quanto riguarda il certificato sanitario per i bovini da macello la modifica consiste unicamente
nell’aggiunta dei requisiti sanitari relativi alla BSE che per un errore non erano riportati nel vecchio certificato.
Per quanto riguarda i certificati per le carni fresche bovine e per le carni fresche ovine, le modifiche consistono anche in questo caso in un chiarimento riguardo le attestazioni sanitarie per BSE e scrapie, nonché
un chiarimento riguardo l’indicazione del numero di registrazione dello stabilimento di destinazione delle
carni.
Tale ultima modifica (indicazione numero di registrazione dello stabilimento) è prevista anche per gli altri
certificati sanitari per carni fresche (carni equine, carni di suini selvatici, ecc.) entrati in vigore il 1 maggio
2004 e risolverà i problemi sollevati da alcuni paesi terzi circa l’attuale redazione di tali certificati.
Per chiarezza si ricorda che con la decisione 2004/212/CE del 6 gennaio 2004 (GU L 73 dell’11 marzo
2004), vennero modificati i certificati sanitari per l’importazione da Paesi terzi nell’Unione europea di animali
domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina e le carni fresche di dette specie, nonché delle carni di
equidi e di selvaggina da allevamento entrati in vigore il 1° maggio 2004.
Con riferimento ai modelli di certificato sanitario per le carni fresche - modelli BOV, OVI, EQU, ecc. - riportati nell’Allegato II, parte 2 della decisione 2004/212/CE – il riquadro 5 “ Luogo di destinazione delle carni”
riportava tra le indicazioni richieste (punto 5.2) “il numero di registrazione dello stabilimento”.
Tale indicazione (numero di registrazione dello stabilimento di destinazione) in realtà è richiesta dalla
normativa comunitaria solo in casi particolari, ovvero frattaglie vincolate alla fabbricazione di prodotti a base
di carne trattati termicamente, mentre non è richiesta per le altri carni (per le quali non esistono vincoli alla
trasformazione) e che non necessariamente sono destinate ad uno stabilimento riconosciuto.
La modifica della decisione sopra ricordata è volta a chiarire tale aspetto.
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RISULTATI COMITATO PERMANENTE CATENA ALIMENTARE E SANITÀ ANIMALE DEL 14 E 15
SETTEMBRE 2004
Il Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Sanità Animale, riunitosi a Bruxelles il 14 e 15 settembre u.s., ha votato una serie di proposte della Commissione tra le quali si ricordano:
1) una proposta di decisione che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l’importazione di
cavalli dalla Romania. La decisione segue all’evidenziazione di una serie di mancanze da parte delle
Autorità sanitarie romene per quanto riguarda in particolare l’identificazione degli animali inviati verso
l’Unione Europea e le certificazioni rilasciate; mancanze a seguito delle quali era stato paventato un
blocco completo delle importazioni al quale Assocarni si è opposta. Le misure di protezione previste dalla
nuova decisione prevedono che l’importazione di cavalli dalla Romania possa essere autorizzata dai singoli Stati membri sono nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) tutti i cavalli spediti dalla Romania verso uno Stato membro dell’Unione Europea devono essere identificati attraverso un microchip [requisito questo proposto dalle stesse Autorità romene];
b) ogni cavallo dovrà essere scortato da un documento di identificazione che riporti tra l’altro il sesso, il
colore, la razza ed il numero del microchip dell’animale;
c) le analisi di laboratorio richieste dal certificato sanitario devono essere eseguite in laboratori autorizzati dallo Stato membro di destinazione degli animali ed i risultati delle analisi devono essere allegate al certificato sanitario di importazione.
Queste misure si applicano sia ai cavalli da allevamento che ai cavalli da macello. Per questa ultima categoria di animali è inoltre imposto l’invio diretto (divieto di transito per mercati o centri di raccolta) agli
impianti di macellazione e la macellazione obbligatoria entro 5 giorni dall’entrata nell’UE. Viene inoltre
previsto che, sia nel caso di animali da macello che nel caso di animali da allevamento, le Autorità sanitarie dello Stato membro di destinazione procedano ad eseguire analisi di laboratorio di verifica sugli animali importati. In caso di discordanza tra i referti di analisi allegati ai certificati sanitari di importazione e
le analisi effettuate nello Stato membro di destino verranno disposte ulteriori indagini di approfondimento.
Tutti i costi delle misure sopra ricordate sono a carico degli importatori. La decisione entrerà in vigore alla
data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevista per i prossimi giorni;
2) una decisione volta ad estendere fino al 31 marzo 2005 le attuali misure di restrizione
all’importazione di pollame, carni di pollame, ecc. da alcuni paesi del Sud Est asiatico (Tailandia, Cambogia, Indonesia, Giappone, Laos, Pakistan, Cina, Sud Corea, Vietnam e Malesia) adottate a seguito di
focolai di influenza aviare verificatisi in tali paesi. Il Comitato ha inoltre discusso della situazione influenza
aviare in altri paesi terzi ed in particolare:
a) in Canada ed USA, dove il miglioramento della situazione non richiede l’adozione di nuove misure di
protezione. Per quanto riguarda gli Stati Uniti le misure sono scadute il 23 agosto u.s., mentre per il
Canada scadranno il 1 ottobre p.v.;
b) la conferma fino al 1 gennaio 2005 delle misure di restrizione all’importazione di carni di ratiti dal Sud
Africa (Circolare informativa Assocarni n. 192 del 25 agosto 2004);
3) una decisione che proroga le misure transitorie per la commercializzazione dei prodotti d’origine
animale ottenuti nei nuovi Stati membri prima del 1° maggio 2004 stabilite con la decisione
2004/280/CE ( Circolare informativa Assocarni n. 71 del 26/03/2004).
Nella sostanza con la nuova decisione viene stabilito che i prodotti in giacenza, ottenuti prima del 1 maggio 2004, potranno continuare ad essere commercializzati sul territorio dei rispettivi Stati fino al 30 aprile
2005 (la deroga iniziale scadeva il 31 dicembre 2004), ma non potranno in nessun caso essere destinati
al mercato comunitario. Lo stesso dicasi per i prodotti ottenuti, dopo il 1 maggio 2004, in stabilimenti dei
nuovi Stati membri già abilitati agli scambi intracomunitari, ma per quali continuino ad essere utilizzate le
scorte di materiale per il confezionamento, per l’imballaggio, le etichette, ecc., non a norma con le disposizioni comunitarie. Anche tali prodotti, potranno continuare ad essere commercializzati sul territorio dei
rispettivi Stati fino al 30 aprile 2005 (la deroga iniziale scadeva 31 dicembre 2004), ma non potranno in
nessun caso essere destinati al mercato comunitario.
Infine, i prodotti ottenuti prima del 1 maggio 2004 in stabilimenti dei nuovi Stati membri che erano già al
autorizzati (prima dell’allargamento) ad esportare verso l’Unione europea, potranno continuare ad essere
commercializzati sul mercato comunitario fino al 30 aprile 2005 (la deroga iniziale scadeva 31 dicembre
2004) a condizione che rechino la bollatura sanitaria prevista per l’esportazione verso l’Unione e siano
accompagnati da una certificazione dell’autorità competente dello Stato membro.
Sarà nostra cura comunicare alle Ditte associate l’avvenuta pubblicazione ed i dettagli delle disposizioni
sopra ricordate.
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PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2002/72/CE RELATIVA AI MATERIALI ED AGLI
ARTICOLI PLASTICI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI
La Commissione europea (DG SANCO) ha recentemente presentato una proposta di direttiva di modifica
della direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali ed agli articoli in plastica destinati ad entrare a contatto con gli
alimenti.
La direttiva 2002/72/CE, emanata in attuazione della direttiva 89/109/CEE recante i principi e le procedure da applicare alle diverse categorie di materiali a contatto con gli alimenti (plastiche, ceramica, carta,
metalli), stabiliva, con specifico riferimento alle sostanze impiegate nella produzione delle materie plastiche:
per i monomeri, un elenco positivo di sostanze diretto a vietare l’utilizzo, a livello nazionale, delle tipologie
non autorizzate a livello comunitario; per gli additivi, una lista “aperta” delle sostanze autorizzate, che non
impedisce agli Stati membri l’uso di tipologie non ancora autorizzate dalla Comunità.
Dopo l’entrata in vigore della direttiva 2002/72/CE, l’Autorità europea per la Sicurezza Alimentare ha
provveduto sia alla valutazione di nuove tipologie di monomeri e additivi che alla rivalutazione, sulla base di
dati più recenti ed aggiornati, di sostanze già autorizzate. Inoltre, l’Industria ha chiesto di sviluppare nuove
tecnologie - già diffuse in Paesi quali il Giappone, gli Stati Uniti e l’Australia - dirette a mantenere l’igiene di
alcune superfici plastiche (soprattutto con riferimento ai nastri trasportatori, utensili da cucina ecc…), attraverso il ricorso a biocidi in grado di inibire la crescita di batteri.
Tali fattori hanno indotto il legislatore europeo ad elaborare la proposta di direttiva in oggetto con
l’obiettivo di:
1) aggiornare la lista degli additivi e dei monomeri autorizzati alla luce delle valutazioni dell’EFSA (mediante
l’introduzione di nuove sostanze, la modifica delle condizioni di utilizzo di altre sostanze e l’autorizzazione
comunitaria definitiva di sostanze prima autorizzate provvisoriamente a livello nazionale);
2) introdurre nella lista degli additivi uno specifico elenco delle sostanze antimicrobiche da superficie consentite, subordinandone l’utilizzo ad una serie di condizioni aggiuntive volte ad assicurarne l’efficacia e
ad impedire un’informazione ingannevole dei consumatori.
Con particolare riferimento al riesame, sulla scorta di nuovi dati, dei livelli consentiti di talune sostanze, il
memorandum esplicativo che precede l’articolato fa esplicito riferimento all’ESBO (olio di soia epossidato)
per il quale si profila l’ipotesi di un abbassamento del limite di migrazione in relazione agli alimenti per
l’infanzia (l’argomento sarà oggetto di discussione tra Commissione e Stati membri alla fine del mese di
settembre).
Copia della proposta di direttiva è disponibile (per ora solamente in inglese) presso la Segreteria
dell’Associazione.
Sarà in ogni caso nostra cura aggiornare le ditte associate sull’evolversi della discussione.
IMPIANTI FISSI DI CAPTAZIONE, TRATTAMENTO, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE
DESTINATE AL CONSUMO UMANO
E’ stato recentemente pubblicato il decreto interministeriale 6 aprile 2004, n. 174 (in Gazzetta Ufficiale Italiana n. 166 del 17.7.04), concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti in
cui vengono trattate acque destinate al consumo umano. Il provvedimento precisa le modalità di attuazione
del decreto legislativo n. 31/2001 che, in attuazione della direttiva 83/98/CE, stabilisce i requisiti di sicurezza
e di qualità di tali acque.
Ricordiamo in proposito che - ai sensi della citata direttiva, all’articolo 2 (Definizioni), comma I, lettera B “per «acque destinate al consumo umano» si intendono […] tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare
per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle la cui qualità - secondo quanto determinato dalle autorità nazionali
competenti - non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale”.
Il decreto interministeriale definisce le “condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al
consumo umano”. Detti materiali e oggetti, “così come i loro prodotti di assemblaggio (gomiti, valvole di
intercettazione, guarnizioni ecc.), devono essere compatibili con le caratteristiche delle acque destinate al
consumo umano” e, pertanto, rispondere alle caratteristiche e alle eventuali procedure di autorizzazione
d’uso illustrate negli allegati del decreto stesso.
Le prescrizioni specifiche contenute nel decreto “si applicano ai materiali degli impianti nuovi e a quelli utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni, a partire da dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente
regolamento”, vale a dire a decorrere dal 18 luglio 2005.
Le prescrizioni sono destinate, a rigore, agli operatori che producono oggetti destinati a venire a contatto
con acque destinate al consumo umano, nonché ai responsabili degli interventi di realizzazione o di
ristrutturazione degli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque.
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Appare quindi necessario verificare – nei capitolati d’acquisto – la presenza di appropriate clausole atte a
specificare la destinazione delle acque al consumo umano ed esigere la rispondenza alle citate regole
dei materiali da utilizzarsi nella realizzazione degli impianti.
ESPORTAZIONE PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO IL CANADA: AGGIORNAMENTO E
RICHIESTE DI CHIARIMENTO DI ASSOCARNI
Facendo seguito a quanto riportato con la Circolare informativa Assocarni n. 155 dell’8 luglio 2004, si informa che il Ministero della Salute, con nota prot. DGVA-III/27830/P-I-4.c.b/12 del 14 settembre 2004, ha
trasmesso copia della lista degli stabilimenti autorizzati ad esportare prodotti a base di carne suina verso il
Canada, delle condizioni sanitarie richieste dalle Autorità canadesi, nonché del modello di certificato sanitario
per l’esportazione di prosciutto crudo stagionato. Secondo quanto riportato nella nota ministeriale sopra
ricordata, le possibilità di esportazione al momento attuale sarebbero limitate ai soli prosciutto di Parma e
Prosciutto di San Daniele.
La possibilità di esportazione di altri prosciutti crudi stagionati o altri prodotti a base di carne con periodo
di stagionatura superiore a 400 giorni, nonché dei prodotti cotti (70°C per 30 minuti) è subordinata alla definizione della certificazione sanitaria per la quale è ancora in corso la trattativa con le autorità sanitarie canadesi.
Su alcuni punti della nota ministeriale, così come dei requisiti sanitari canadesi alla stessa allegati (necessità o meno di previa autorizzazione da parte delle Autorità canadesi di tutte le etichette e non solo quelle
dei prodotti cotti, così come indicato nella nota ministeriale, limitazioni sanitarie difficilmente superabili ancora
presenti nelle indicazioni canadesi, ecc.), vi sono ancora dei dubbi che Assocarni ha provveduto a segnalare
al competente Ufficio del Ministero della Salute e sui quali torneremo a breve con un’ulteriore circolare informativa.
ESPORTAZIONE CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE BOVINA, OVINA E CAPRINA VERSO LA
SVIZZERA: NUOVO CERTIFICATO SUPPLEMENTARE IN VIGORE DAL 1 NOVEMBRE 2004
Si informa che il Ministero della Salute, con nota prot. DGVA-III/28308/P-I.2.a.c/6 del 20 settembre 2004,
ha informato che - così come richiesto dalle Autorità svizzere - a far data dal 1* novembre 2004, le partite di
carni e prodotti a base di carne bovina, ovina e caprina esportate verso la Svizzera dovranno essere scortate, oltre che dal certificato sanitario previsto, anche da un nuovo certificato supplementare che sostituisce
quello attualmente in vigore. La modifica rispetto alla precedente versione riguarda l’inserimento
dell’attestazione secondo cui i prodotti esportati verso la Svizzera non contengono carni separate meccanicamente ottenute da ossa di animali della specie bovina, ovina e caprina (la precedente versione
dell’attestazione era limitata alle sole ossa della testa e della colonna vertebrale). Tale attestazione non
comporta alcun problema dal momento che in tutta l’Unione europea l’uso di carni separate meccanicamente
ottenute da ossa di ruminanti è vietata dal regolamento (CE) n. 999/2001.
Copia del nuovo certificato supplementare e del relativo certificato sanitario sono allegate alla nota ministeriale.
Si ricorda che, come riportato nella comunicazione delle autorità svizzere allegata alla nota ministeriale, il
certificato supplementare non è richiesto per le carni ed i prodotti ottenuti da animali nati, allevati e macellati
in paesi considerati liberi da BSE (Argentina, Brasile, Cile, ecc.) e riportati in una lista redatta dalle autorità
svizzere e disponibile presso la Segreteria Assocarni.
LA BULGARIA BLOCCA LE IMPORTAZIONI DI CARNI SUINE E RELATIVI PRODOTTI PROVENIENTI
DALL’ITALIA
Si informa che le Autorità bulgare hanno deciso di vietare le importazioni sul loro territorio di carni suine e
relativi prodotti a causa dei focolai di malattia vescicolare del suino che si sono registrati negli ultimi tempi nel
nostro Paese.
Il Ministero della Salute italiano (su richiesta di Assocarni), sta al momento predisponendo una lettera ufficiale di risposta alle misure adottate dalle autorità bulgare che non trovano alcun fondamento tenuto conto
delle misure di controllo adottate dal nostro Paese e dalle garanzie offerte dalla certificazione sanitaria.
Sarà nostra cura aggiornare le ditte associate degli ulteriori sviluppi della situazione.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 35/38 - 2004
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IMPORTAZIONE CARNI DI POLLAME DAL BRASILE: REVOCATI A PARTIRE DAL 10 SETTEMBE 2004
I CONTROLLI PER NITROFURANI
Facendo seguito a quanto da ultimo riportato con Circolare informativa n. 195 del 01/09/2004, si informa
che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GU L 284 del 03/09/2004) la decisione
2004/629/CE che revoca completamente, a far data dal 10 settembre 2004, l’obbligo di controlli per la
ricerca di nitrofurani e loro metaboliti sulle partite di carni di pollame, preparazioni di carne di pollame e
prodotti a base di carne di pollame provenienti dal Brasile.
Si ricorda al riguardo che nell’ottobre 2002, con decisione 2002/794/CE, la Commissione europea impose controlli sistematici (100% delle partite importate nell’Unione europea) per la ricerca di nitrofurani e loro
metaboliti sulle partite di carni di pollame, preparazioni di carne di pollame e prodotti a base di carne di
pollame provenienti dal Brasile.
La percentuale dei controlli venne quindi ridotta, grazie anche ai ripetuti interventi di Assocarni (20% delle partite importate nell’Unione europea) a far data dal 9 marzo u.s. con la decisione 2004/198/CE.
Allo stesso tempo il Ministero della Salute italiano, in concomitanza con la riduzione percentuale dei controlli, aveva disposto la ricerca, non solo di nitrofurani e loro metaboliti, ma anche di altre sostanze sulle
partite di carni di pollame preparazioni di carne di pollame e prodotti a base di carne di pollame provenienti
dal Brasile ed importate nel nostro Paese.
Tali misure nazionali decadranno ovviamente con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni comunitarie
ed Assocarni è già intervenuta presso il Ministero della Salute per chiedere di revocare in tal senso le disposizioni nazionali a suo tempo impartite.
Sarà in ogni caso nostra cura aggiornare al riguardo le ditte associate.
FOCOLAIO DI AFTA EPIZOOTICA IN BRASILE: NON INTERESSATA LA PARTE DEL PAESE
AUTORIZZATA AD ESPORTARE VERSO LA UE
Si informa che le autorità brasiliane hanno comunicato il riscontro di un caso di afta epizootica nel Distretto di Careiro da Várzea, Stato del Amazonas (nord del Paese).
Considerata la localizzazione del focolaio, situato su un’isola ed a più di 500 Km a nord della zona del
Paese autorizzata ad esportare carni bovine verso l’Unione Europea (zona libera da afta), nessun problema
dovrebbe esserci sia per quanto riguarda le importazioni di carne dal resto del Paese, sia per quanto riguarda la diffusione dell’infezione alle zone brasiliane libere da afta.
Terremo in ogni caso informate le ditte associate interessate sugli ulteriori sviluppi della situazione.
LA RUSSIA CHIUDE TEMPORANEAMENTE LE IMPORTAZIONI DI CARNI DAL BRASILE PER AFTA
Ad una settimana dal riscontro – da parte delle Autorità brasiliane – di un caso di afta epizootica nel Distretto di Careiro da Várzea, Stato del Amazonas (v. articolo precedente), la Russia ha chiuso le importazioni
di carni delle diverse specie dal Brasile. Non è ancora chiaro fino a quando tale chiusura verrà mantenuta.
Ad ogni modo una delegazione del Ministero dell’Agricoltura brasiliano si sarebbe immediatamente recata in
Russia per chiarire alle autorità di tale Paese le misure già intraprese per contenere il focolaio e tentare di
rimuovere quanto prima il blocco delle esportazioni.
PESTE SUINA CLASSICA: ZONE SOTTOPOSTE A MISURE DI RESTRIZIONE RIDOTTE IN GERMANIA
ED ESTESE IN SLOVACCHIA
A seguito di focolai di peste suina classica manifestatasi in taluni Stati membri (Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Slovacchia), la Commissione adottò la decisione 2003/526/CE del 18 luglio 2003, recante misure protettive contro la peste suina classica e che istituisce misure supplementari di controllo riguardanti tale malattia (divieto di spedizione di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni verso altri Stati membri e
paesi terzi, restrizione alla movimentazione all’interno delle zone colpite, ecc.).
La decisione 2003/526/CE è stata quindi più volte modificata per tenere conto dell’evoluzione della situazione nei differenti Stati membri interessati e, da ultimo, con decisione 2004/625/CE del 26 agosto 2004 (GU
L 280 del 31/08/2004) la lista dei territori sottoposti a restrizione è stata nuovamente modificata con
l’eliminazione, per quanto riguarda la Germania, del Lander Saarland e l’aggiunta, per quanto riguarda la
Slovacchia, di territori del Distretto di Lučenec precedentemente non interessato dalla malattia
ASSOCARNI NOTIZIE N. 35/38 – 2004
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IN VIGORE DAL 31 AGOSTO L’ALLEGGERIMENTO DELLE RESTRIZIONI ALL’IMPORTAZIONE DI
ALCUNI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DALLA CINA
Come anticipato con la Circolare informativa Assocarni n. 162 del 16/07/2004), il Comitato Permanente
per la Catena Alimentare e la Sanità Animale, riunitosi a Bruxelles il 15 luglio u.s., aveva votato a favore di
una proposta di decisione volta ad alleggerire le misure di restrizione all’importazione di prodotti di origine
animale dalla Cina.
Si ricorda che a seguito di gravi non conformità rispetto alla normativa comunitaria (presenza di residui di
farmaci non consentiti) riscontrate in numerosi prodotti di origine animale provenienti dalla Cina, nel gennaio
2002 l’Unione europea aveva stabilito, con decisione 2002/69/CE, il divieto di importazione di tutti i prodotti di
origine animale dalla Cina, con deroga concessa esclusivamente agli involucri di origine animale ed ai prodotti della pesca, esclusi i crostacei, catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare e
sbarcati direttamente sul territorio comunitario.
A seguito del miglioramento del sistema di controlli cinesi e delle visite ispettive condotte da funzionari
comunitari in tale Paese, l’Unione europea ha ora deciso di alleggerire tali misure.
Da parte loro le autorità cinesi si sono però dovute impegnare a sottoporre ad analisi tutte le partite di
prodotti di origine animale per i quali è stato rimosso il divieto e che spediranno verso l’Unione europea e ad
emettere i certificati sanitari solo dopo l’esito favorevole dei controlli effettuati.
I certificati dovranno essere integrati da un’apposita attestazione del rispetto di quanto sopra ed essere
accompagnati da copia dei referti delle analisi di laboratorio effettuate.
In particolare il divieto di importazione verrà rimosso per i seguenti prodotti: 1) prodotti ittici da acquacoltura; gamberi sgusciati/trasformati; involucri di origine animale; carni di coniglio; miele.
Rimane invece in vigore - sia per mancanze ancora riscontrate nei controlli effettuati da parte delle Autorità cinesi nel settore del pollame, sia per i focolai di influenza aviare che si continuano a registrare nei Paesi
del Sud Est asiatico – il divieto di importazione di carni di pollame.
La nuova decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GU L 279 del
28/08/2004) quale decisione 2004/621/CE ed entrerà in vigore il 31 agosto 2004.
MISSIONE DI SIRCHIA IN CINA: BUONE POSSIBILITA’ DI APERTURA PER I COTTI SUINI E PER LE
PELLI BOVINE
Nel corso della missione in Cina del Ministro Sirchia, accanto alle problematiche di sanità umana, sono
state discusse ed approfondite le concrete possibilità di apertura del mercato cinese per una serie di prodotti
carnei italiani. Per il prosciutto crudo sono state confermate le attuali regole che prevedono per ora la
possibilità di esportazione del solo prosciutto crudo stagionato con periodo di stagionatura superiore ai 313
giorni ottenuto con cosce di suini nati ed allevati in Italia e prodotto in stabilimenti approvati dalle autorità
cinesi (per l’approvazione degli stabilimenti le autorità cinesi si sarebbero impegnate ad concludere quanto
prima l’iter autorizzativo), mentre sono state recepite tutte le ulteriori garanzie fornite, su sollecitazione anche
di Assocarni, dal Ministero della Salute italiano in merito ai prodotti cotti suini per i quali i cinesi si sono
dimostrati formalmente molto disponibili ed hanno annunciato che comunicheranno a breve i successivi
sviluppi.
Per quanto riguarda il settore bovino, il Ministero della Salute, come richiesto da Assocarni, ha fornito
una serie di garanzie in merito alla situazione BSE nel nostro Paese e richiesto l’avvio della discussione per
una futura apertura anche per i prodotti bovini. Per quanto riguarda l’esportazione delle pelli bovine verso la
Cina, i cinesi hanno riconosciuto l’irrazionalità del formale divieto oggi vigente per le pelli bovine provenienti
dall’Italia e ne hanno annunciato un’imminente revoca. Per i prodotti bovini in generale hanno dichiarato che
esamineranno con attenzione le garanzie fornite.
SOSPESE SINO AL 1° GENNAIO 2005 LE IMPORTAZIONI DI CARNI DI RATITI DAL SUD AFRICA
Successivamente alla conferma da parte della Repubblica sudafricana della presenza di due focolai
d’influenza aviaria in due branchi di ratiti nella Provincia del Capo Orientale, la Commissione europea con
decisione 2004/614/CE ha vietato l’importazione dal territorio della Repubblica sudafricana verso l’Unione
europea di ratiti vivi, volatili diversi dal pollame, carne fresca di ratiti nonché preparazioni di carne e prodotti a
base di carne costituiti da o contenenti carni di ratiti. Sono tuttavia ammesse le importazioni nell’Unione
europea di carni ottenute da volatili macellati anteriormente al 16 luglio 2004.
La decisione si applica sino al 1° gennaio 2005.
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AGGIORNAMENTO ELENCHI STABILIMENTI AUTORIZZATI AD ESPORTARE NELLA CE
Il Ministero della Salute ha comunicato le seguenti modifiche agli elenchi di stabilimenti di Paesi terzi autorizzati ad esportare nella CE:
PROT. DGVA-III/26963/P DEL 6 SETTEMBRE 2004 - F.7.C/3
ARGENTINA: carne fresca
AUSTRALIA: carne fresca, carne di selvaggina uccisa a caccia, carne di ratiti, carne di coniglio e selvaggina d’ allevamento
BRASILE: carne fresca, carne fresca di pollame, carne macinata e preparazioni di carne
BULGARIA: prodotti a base di carne, carne di coniglio e selvaggina d’ allevamento
CILE: carne fresca di pollame, carne macinata e preparazioni di carne, prodotti a base di carne di pollame
MONGOLIA: involucri
NUOVA ZELANDA: carne fresca, carne di coniglio e selvaggina d’ allevamento, carne di ratiti, carne di selvaggina uccisa
a caccia
ROMANIA: carne macinata e preparazioni di carne
TURCHIA: involucri
PROT. DGVA-III/27837/P DEL 14 SETTEMBRE 2004 F.7.C/3
ARGENTINA: carne fresca
STATI UNITI D’ AMERICA: gelatine
AREA SINDACALE E LAVORO
AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Si segnalano, per opportuna conoscenza e documentazione, alcuni argomenti di interesse in materia di
lavoro e previdenza.
NORMATIVA
Orario di lavoro: pubblicazione del decreto in Gazzetta
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2004 il decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213 recante
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di
lavoro.
Certificazione dei contratti di lavoro: pubblicazione del decreto in Gazzetta
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 24 agosto 2004 il decreto ministeriale 21 luglio 2004 recante istituzione
delle commissioni di certificazione presso le direzioni provinciali e presso le province, ai sensi del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, art. 76, comma 1, lettera b).
Rivalutazione del TFR – Coefficiente di agosto 2004
A norma dell’articolo 2120, commi 4 e 5, c.c. (legge 297/1982), il tasso al mese di agosto 2004 per la rivalutazione dei
trattamenti di fine rapporto accantonati al 31 dicembre 2003 (al netto di anticipazioni corrisposte e di imposta sostitutiva sulla rivalutazione 2003) è stato fissato dall’Istat nella misura pari a 1,02108374 per cento.
Il predetto coefficiente è utilizzato per:
# determinare il costo della rivalutazione al mese di agosto 2004 del Fondo per il Tfr al 31 dicembre 2003, da imputare nella contabilità industriale;
# rivalutare il Tfr al 31.12.2003 da corrispondere ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato nel periodo 15 agosto
2004-14 settembre 2004.
CIRCOLARI
Accertamenti ispettivi ed autonomia dei procedimenti
Con la lettera circolare del 2 agosto 2004 prot. 897, il Ministero del Lavoro è opportunamente intervenuto per fornire,
tra l’altro, chiarimenti sulla nozione di accertamento, nonché sulla reciproca relazione ed “influenza” corrente tra
l’attività di accertamento condotta dagli organi di vigilanza degli Istituti previdenziali,rispetto a quella operata dagli
ispettori del Ministero del Lavoro. Le precisazioni, concernenti i rapporti di autonomia tra le rispettive valutazioni di
competenza, assumono particolare rilievo in quanto successive all’entrata in vigore del DLgs 23 aprile 2004, n. 124
sulla razionalizzazione ed il coordinamento delle azioni ispettive.
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Precisazioni Inail sulla sede competente a ricevere la denuncia di infortunio
L’Inail, con la circolare 24 agosto 2004, n. 54, fa seguito alla precedente lettera del 1° luglio 2004, n. 3754-bis fornendo ulteriori precisazioni in merito alla sede competente a ricevere la denuncia d’infortunio o malattia professionale.
In particolare, ricorda l’Istituto, la sede competente è quella nel cui ambito territoriale l’assicurato ha stabilito il
proprio domicilio, ossia la sede principale dei suoi affari ed interessi.
La novità ha effetto per tutti gli infortuni occorsi e tutte le malattie professionali denunciate a partire dal 12 luglio
2004.
L’Inail ricorda inoltre che per i datori di lavoro resta fermo l’obbligo di inviare la denuncia all’autorità di pubblica
sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’infortunio.
Infine per quanto riguarda gli infortuni o le malattie professionali contratte dai lavoratori frontalieri, la competenza a
trattare le relative denunce rimane della sede nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.
Premi assicurativi nel part-time - Chiarimenti Inail
Nel riepilogare la nuova disciplina del part-time ex DLgs 276/2003, con decorrenza 24 ottobre 2003, l’Inail ricorda che
non sono intervenuti cambiamenti per la determinazione della base imponibile ai fini del pagamento dei premi.La base
imponibile si ottiene moltiplicando “la retribuzione oraria superiore”, risultante dal confronto fra la retribuzione
oraria minimale e quella tabellare prevista dal contratto collettivo, per le ore complessive da retribuire in base al
contratto.
Ai fini del calcolo dell’indennità temporanea assoluta, la predetta retribuzione convenzionale determinata per versare
i premi deve essere moltiplicata per il numero delle ore di lavoro settimanali complessive in base al contratto di
lavoro parziale e dividendo poi il prodotto per sei (Inail, circolare 24 agosto 2004 n. 57)
Tirocini estivi di orientamento: istruzioni del Ministero
Il Ministero del Lavoro, con circolare 2 agosto 2004 n. 32, ha fornito le istruzioni operative sulla nuova disciplina,
introdotta dalla legge Biagi, in materia di tirocini estivi di orientamento.
L’art. 60 del Dlgs 276/03, infatti, ha definito le regole per l’utilizzo dell’istituto, rinviando per le modalità di attuazione e per le relative tutele, alle disposizioni vigenti in materia di stage o tirocini ordinari (v. art. 18 della Legge n.
196/1997 e Decreto ministeriale attuativo n. 142 del 1998).
Dirigenti industria: prestazioni di maternità a carico dell’azienda - Precisazioni Inps
Argomento – Il Dlgs 151/2001 prevede, all’articolo 35, comma 3, che pe ri dipendenti di amministrazioni pubbliche e
per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Inps ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussista il
diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l’intera retribuzione mancante, alla contribuzione
figurativa.
Novità - L’Inps, con messaggio 2 agosto 2004 n. 24332, precisa che anche dopo il passaggio dei dirigenti di imprese
industriali dall’Inpdai all’Inps, quest’ultimo Istituto non è tenuto ad erogare alcuna indennità a favore dei dirigenti
industriali assenti per congedo parentale, per congedo di maternità o paternità, per riposi per allattamento, in quanto
gli stessi dirigenti non sono titolari di una specifica posizione assicurativa per maternità presso l’Inps.
Tale principio, sancito dal citato Testo unico sulla maternità e paternità (Dlgs 151/2001), comporta che le prestazioni
corrisposte ai dirigenti ex Inpdai durante i periodi di assenza per congedo di maternità o paternità, congedo parentale,
riposi per allattamento, siano poste a carico del datore di lavoro in base alle previsioni contrattuali.
Accredito figurativo - L’Inps precisa inoltre che, in base al disposto del predetto articolo 35 del Dlgs 151/2001, ai
dirigenti industria ex Inpdai spetta il diritto all’accredito figurativo dei periodi di congedo parentale durante i quali il
datore di lavoro eroga una retribuzione ridotta.
GIURISPRUDENZA
Irpef – Redditi di lavoro dipendente – Indennità di incentivazione all’esodo – Integrazione del trattamento di fine
rapporto
L’indennità di incentivazione all’esodo, rappresentante una somma corrisposta dal datore di lavoro al dipendente in
occasione della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, costituisce
una vera e propria controprestazione eseguita per ottenere il consenso del lavoratore a detta risoluzione anticipata e,
quindi, si risolve in una integrazione del trattamento di fine rapporto: come tale, deve essere fatta ricadere nel
novero delle indennità erogate a causa e in dipendenza del rapporto di lavoro ed è, pertanto, tassabile ai sensi degli
artt. 16, comma 1, lett. a), e 48, comma 1, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, rispettivamente artt. 17 e 50 del TUIR in
vigore dal 1° gennaio 2004) (Cass. Sez. V – Tributaria, 21 maggio 2004 n. 9718)
Cassa integrazione guadagni e revoca del licenziamento
Il lavoratore collocato in Cigs a zero ore, pur se non tenuto ad una prestazione d’opera, è egualmente alle dipendenze
del datore di lavoro, non può dedicarsi ad altra attività lavorativa, è vincolato al rispetto degli obblighi di fedeltà,
correttezza e buona fede, deve riprendere servizio se convocato anche prima della scadenza del periodo di integrazione salariale.
La percezione del contributo Cigs equivale, pertanto, ad accettazione della revoca del licenziamento. (Cass. Sez. Lav.,
3 giugno 2004 n. 10615)
Mediazione illecita nella fornitura di manodopera
La fattispecie di illecita mediazione nella fornitura di manodopera punita dall’art. 27, legge n. 264/1949, è solo
parzialmente abrogata dalla fattispecie di esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione di cui all’art. 18,
comma 1, secondo e terzo periodo, DLgs 276/2003, in quanto i fatti di intermediazione commessi da soggetti privati
non formalmente autorizzati, già puniti secondo la legge precedente, conservano rilevanza penale anche nella nuova
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legge, con la conseguenza che si applicherà ad essi il principio della legge più favorevole di cui al comma 3 dell’art. 2
c.p.. (Cass. Sez. III Pen., 9 giugno 2004 n. 25726)
La sentenza naturalmente non tiene conto delle disposizioni correttive del D.lgs. 276/03, in materia di appalti, introdotte dal Decreto legislativo approvato dal Consiglio del Ministri nella seduta del 4.9.2004 e in attesa di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale (v. in particolare artt. 4,5 e 6)
Inquadramento dei lavoratori ai fini previdenziali
L’inquadramento nella categoria dirigenziale, al fine dell’iscrizione all’Inpdai (si ricorda che l’Inpdai è stato soppresso
dal 1° gennaio 2003 a norma dell’art. 42 della legge n. 289/2002 e le sue competenze sono confluite all’Inps), non può
essere affidato all’autonomia privata (collettiva o individuale), ma dipende esclusivamente dalla sussumibilità delle
mansioni in concreto svolte dal lavoratore nella nozione legale (art. 2095 c.c.) di quella categoria. Ne consegue che
l’iscrizione all’Inpdai, mentre può essere imposta in dipendenza esclusiva delle mansioni dirigenziali concretamente
espletate dal lavoratore, anche in settori nei quali la disciplina collettiva non prevede la categoria dirigenziale,
nonché nei riguardi di lavoratori i quali ne svolgano in concreto le mansioni, ma siano inquadrati in una qualifica
inferiore, è invece elusa nelle ipotesi (cosiddetta categoria o qualifica convenzionale) in cui l’inquadramento in detta
categoria dirigenziale (nell’ambito del rapporto di lavoro) sia previsto dalla disciplina contrattuale (collettiva o individuale), oppure disposto unilateralmente dal datore di lavoro, in deroga “in melius” (per il lavoratore) alla disciplina
legale (Cass. Sez. Lav., 23 giugno 2004 n. 11679)
Part-time e obbligo contributivo – Nullità per difetto di forma – Esecuzione di fatto – Minimale retributivo ai fini
contributivi
Al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione per essendo nullo per difetto di forma, non può
applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dall’art. 5, comma 5, Dl n. 726/1984, convertito
in legge n. 863/1984, ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione prevedente anche i minimali
giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi, e così anche la disciplina di cui all’art. 1, Dl n. 726/1984 è
applicabile, giusta il tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai precedenti commi
ed è condizionato, in particolare, dall’osservanza dei prescritti requisiti formali, e considerato, dall’altro, che risulterebbe privo di razionalità un sistema che imponesse, per esigenze solidaristiche, a soggetti rispettosi della legge
l’osservanza del principio del minimale, con l’applicazione ad essi di criteri contributivi da parametrare su retribuzioni
anche superiori a quelle in concreto corrisposte al lavoratore, e nel contempo esentasse da tali vincoli quanti, nello
stipulare il contratto di lavoro “part-time”, mostrano, col sottrarsi alle prescrizioni di legge, di ricorrere a tale contratto particolare per il perseguimento di finalità non istituzionali, agevolando così di fatto forme di lavoro irregolare
(Cass. Sezioni Unite 5 luglio 2004 n. 12269)
Amministratore di società e lavoro subordinato
Per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una
società di capitali e la società stessa è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la
prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (ed in particolare della soggezione al potere direttivo, di
controllo e disciplinare del c.d.a. nel suo complesso) (Cass. Sez. Lav., 28 giugno 2004 n. 11978)
Licenziamento del dirigente e nozione di giustificatezza
Ai fini della giustificatezza del licenziamento del dirigente può rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano
del diritto; non sarà dunque necessario verificare analiticamente le specifiche condizioni, si dovrà invece effettuare
una valutazione globale, tale da escludere l’arbitrarietà del licenziamento (Cass. Sez. Lav., 1° luglio 2004 n. 12090)
Comitato aziendale europeo e obblighi di informazione del lavoratore
Gli Stati membri sono tenuti ad imporre all’impresa stabilita nel loro territorio che costituisca la direzione centrale,
effettiva o presunta, di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie l’obbligo di fornire a un’altra impresa dello
stesso gruppo stabilita in un diverso Stato membro le informazioni richieste a quest’ultima dai rappresentanti dei
lavoratori, quando tali informazioni non sono in possesso di detta impresa e sono indispensabili all’avvio delle trattative per l’istituzione di un comitato aziendale europeo (Corte di Giustizia, VI Sez., 15 luglio 2004, C-349/01)
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