n. 32-36 8 settembre 2003 Gruppo di lavoro tecnico sui
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Anno 20° - n. 32-36 8 settembre 2003 SOMMARIO Periodico di informazione dell’Associazione Nazionale Industria e Commercio Carni e Bestiame Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma al numero 261/83 del 3 settembre 1983 Direttore Responsabile: Gian Franco Masala Direzione / Redazione: 00187 Roma Piazza di Spagna 35 tel. 06 69190640 fax 06 69925101 e-mail: [email protected] web: www.assocarni.it ! ! ! ! ! Gruppo di lavoro tecnico sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali WTO - Entra nel vivo la discussione sui negoziati agricoli: 1) Iniziativa congiunta UE-Stati Uniti per rilanciare i negoziati; 2) Dossier della Commissione Europea sull’agricoltura per Cancun; 3) Documento provvisorio della Presidenza del WTO; 4) La controproposta al documento UE-USA L’UE contesta al WTO le misure australiane di quarantena AGEA: nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto all’accesso ai documenti Il futuro patrimonio bovino e suino nella UE dopo l’allargamento SETTORE BOVINO ! DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 29 AGOSTO 2003 ! DIRAMATE LE ISTRUZIONI APPLICATIVE PER I PREMI PAC – CAMPAGNA 2003 SETTORE SUINO ! DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 29 AGOSTO 2003 ! REGIME DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE: RICODIFICA DEL REGOLAMENTO NOTIZIE ORIZZONTALI ! SETTORI BOVINO ED OVICAPRINO: COMITATO DI GESTIONE STRAORDINARIO DEL 14 AGOSTO 2003 – PAGAMENTO ANTICIPATO DEI PREMI ! ACCORDI DI ASSOCIAZIONE CON I PAESI DELL’EST: SUL SITO ASSOCARNI LE SITENSI DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO NOTIZIE SANITARIE ! REGISTRO AZIENDALE PER I BOVINI E GLI OVICAPRINI: ASSOCARNI CONTESTA LE PRECISAZIONI DEL MINISTERO SULLE SANZIONI PREVISTE ! IL MINISTERO DELLA SALUTE SOLLECITA IL COMPLETAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE CONSISTENZE DI STALLA NELLA BANCA DATI NAZIONALE ! MARCHI AURICOLARI: IL MINISTERO DELLA SALUTE ACCORDA UNA PROROGA ALLA REGIONE PIEMONTE ! PUBBLICATO IL DECRETO SUI CONTROLLI UFFICIALI NELL’ALIMENTAZIONE ANIMALE ! BLUE TONGUE: PUBBLICATO IL DECRETO PER L’ERADICAZIONE DELLA MALATTIA ! BRUCELLOSI BOVINA: PUBBLICATO IL DECRETO SULL’INDENNITA’ DI ABBATTIMENTO PER LE PROVINCE DI PARMA E REGGIO EMILIA ! EXPORT USA: RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO USA PER LE ISPEZIONI SUPPLEMENTARI DELLE IMPORTAZIONI DI CARNI E PRODOTTI ! EXPORT PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO LA COREA DEL SUD: COMUNICAZIONE DELL’AMBASCIATA ITALIANA ! AGGIORNAMENTO ELENCHI STABILIMENTI AUTORIZZATI AD ESPORTARE NELLA CE Segue Segue SOMMARIO NOTIZIE COMMERCIALI ! PREVISIONI SUL FUTURO DELLA PRODUZIONE E DEL CONSUMO DI CARNE BOVINA IN CINA ! FORO ITALO-EGIZIANO PER GLI INVESTIMENTI ! REPUBBLICA EX-JUGOSLAVA DI MACEDONIA: PROGETTI DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE ED INDUSTRIALE ! LIBIA: PARTECIPAZIONE ALLA FIERA INTERNAZIONALE DI TRIPOLI DAL 2 AL 12 APRILE 2004 NOTIZIE DOGANALI ! DAL 1° SETTEMBRE 2003 IN VIGORE LE MODIFICHE AL REGIME SUL TRANSITO COMUNITARIO NORMATIVA REGIONALE ! EMILIA ROMAGNA: ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA’ SANITARIA TABELLA A 35 PREZZI DI MERCATO ITALIA I caratteri di colore diverso indicano la possibilità di richiamare direttamente il testo cliccandovi sopra GRUPPO DI LAVORO TECNICO SUI RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI Come preannunciato (vedasi Circolare 165 del 27 agosto u.s) il 5 settembre Assocarni, unitamente ai responsabili amministrativi di alcune aziende associate, ha partecipato ad una riunione presso la Federalimentare sull’applicazione nella prassi commerciale del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n° 231, relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Durante la riunione sono state affrontate le questioni più spinose riguardanti l’applicazione del decreto 231/2002, anche al fine di concordare successivamente con la FAID (Federdistribuzione, federazione rappresentante la distribuzione moderna) un’ipotesi di accordo per risolvere alcuni problemi di natura prevalentemente amministrativa. Per quanto riguarda l’obbligo che grava sulle aziende di contabilizzare all’attivo gli interessi di mora (vedasi circolare 134 del 7 luglio 2003) e successivamente svalutare integralmente gli stessi crediti per evitare la tassazione degli interessi (in realtà di difficile esazione), informiamo le Ditte associate che, dopo i rilievi formulati da Assocarni ed altre associazioni aderenti alla Confindustria, nel disegno di legge di adeguamento del sistema fiscale alla riforma del diritto societario è stato inserito un emendamento che recita: “in deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o riscossi”. Tale disposizione, se ritenuta compatibile con la delega fiscale (nel caso contrario sarà inserita nella legge finanziaria 2004), dovrebbe essere approvata entro la fine dell’anno. Inoltre per quanto concerne gli aspetti legati alla fatturazione ed al fatto che il decreto legislativo 231/2002 prevede la decorrenza del termine di pagamento dalla data di consegna delle merci, si è concordato sulla necessità di trovare soluzioni alternative conformi al dettato normativo, quali ad esempio il riferimento alle bolle di consegna riepilogative, e ciò per tener conto delle esigenze contabili delle aziende che, prima dell’emanazione del decreto 231/2002, si riferivano alla data della fattura come data contabilizzata amministrativamente. Sarà nostra premura informare le Ditte associate sull’evoluzione della situazione. WTO : ENTRA NEL VIVO LA DISCUSSIONE SUI NEGOZIATI AGRICOLI 1) Iniziativa congiunta UE e Stati Uniti per rilanciare i negoziati Dopo i vari incontri di luglio in preparazione per i negoziati ministeriali WTO che si terranno a Cancun dal 10 al 14 settembre prossimo (riassunti in “Assocarni Notizie” n. 29-31 del 4 agosto), l'UE e gli Stati Uniti hanno presentato, lo scorso 13 agosto, un’iniziativa congiunta per rilanciare i negoziati agricoli nel WTO, accordandosi sulla necessità di definire un approccio comune alle principali questioni che, come noto, dividono i membri della stessa Organizzazione del Commercio Mondiale, e cioè: il sostegno interno, l’accesso al mercato e la concorrenza nelle esportazioni. Va sottolineato che il documento che ne è scaturito non fornisce dettagli in merito ad importi o ai gruppi di prodotti interessati nelle riduzioni dei dazi o delle restituzioni. Per quanto riguarda il sostegno interno, viene proposta una nuova “scatola blu” che prevede un tetto massimo di sovvenzioni che possono essere concesse pari al 5% del valore totale della produzione agricola. Questo significa che l’UE dovrà ridurre gli aiuti previsti attualmente nella scatola blu da 20 a 13-14 miliardi di euro, anche considerando l’accesso dei 10 Paesi candidati (una riduzione drastica ma possibile, secondo alcuni funzionari della Commissione, grazie alla recente riforma della PAC). Gli aiuti interni potranno rientrare nella scatola blu anche nei seguenti casi: - quando i pagamenti sono determinati in base ad aree e produzioni circoscritte; - quando i pagamenti sono effettuati per non più dell’85% in base al livello di produzione; - nel settore zootecnico, quando i pagamenti sono effettuati per un numero di capi predeterminato. ASSOCARNI NOTIZIE N. 32/36 - 2003 3 Le misure di sostegno interno considerate più distorsive del mercato (“scatola ambra”) dovrebbero essere ridotte con una percentuale minima non ancora fissata. Il documento prevede che tutti i membri del WTO che applicano delle sovvenzioni considerate distorsive per gli scambi riducano notevolmente tali aiuti; naturalmente gli Stati che versano un maggior numero di sovvenzioni saranno anche quelli che dovranno applicare le riduzioni più consistenti, ma nel complesso dovrà essere assicurato che tutti i Paesi compiano lo stesso sforzo. L’opzione proposta per l’accesso al mercato tiene conto delle due formule finora esaminate, quindi sia di quella già utilizzata nell’Uruguay Round che di quella “svizzera”. La formula più flessibile prevista nel documento vedrebbe quindi l’applicazione del metodo lineare dell’Uruguay Round per i prodotti “sensibili” (stessa percentuale di riduzione per tutti i prodotti), mentre il metodo svizzero (che tiene conto degli attuali differenti livelli di dazi), verrebbe utilizzato, in percentuali ancora non definite, per categorie di prodotti non “sensibili” e per categorie di prodotti destinati a diventare esenti da dazio. Il documento UE-USA riconosce l’importanza dei prodotti sensibili per i Paesi in via di sviluppo ed il principio di flessibilità, e pone l’accento sulla nozione di prodotto sensibile determinabile in base motivi legati allo sviluppo ed alla sicurezza alimentare. Inoltre, prevede una misura di salvaguardia speciale che permetta a questi Paesi di proteggere tali prodotti sensibili contro le importazioni eccessive. Di conseguenza è prevista per i Paesi in via di sviluppo una riduzione meno accentuata dei dazi e tempi più dilazionati per la sua attuazione, nonché l’impegno a concedere l’esonero dall’applicazione di dazi per una certa percentuale di importazioni provenienti da tali Paesi. Nel documento è stata prevista anche una nuova definizione di “Paesi in via di sviluppo”, in modo che si possano differenziare dagli altri quei Paesi (per esempio, Brasile ed India verrebbero esclusi) che in realtà sono esportatori netti di prodotti alimentari. I “Paesi meno sviluppati” continuerebbe a rientrare in una categoria a parte. Per quanto riguarda la concorrenza nelle esportazioni, il documento comune prevede più elementi: - la definizione chiara delle modalità di abbattimento delle restituzioni all’esportazione e dei crediti all’esportazione, modalità che dovranno essere applicate con lo stesso criterio in tutti e due i casi; - l’eliminazione parziale delle restituzioni all’esportazione per una lista comune di prodotti di interesse de Paesi in via di sviluppo; - uno schema di riduzione parallela delle restituzioni all’esportazione per quei prodotti per i quali non siano state già eliminate. Inoltre, sono state proposte delle disposizioni chiare per prevenire l’abuso dei programmi di aiuti alimentari e per evitare speculazioni nelle transazioni effettuate con imprese commerciali di Stato. Sia a causa dei tempi ristretti che per l’impossibilità di conciliare le posizioni, tra UE e Stati Uniti non è stato invece ancora raggiunto un accordo su un certo numero di punti, tra cui le questioni non-commerciali (fattori connessi al benessere animale, alla tutela dell’ambiente, ecc), la clausola di pace, i periodi di applicazione e le indicazioni geografiche. Dure sono state le reazioni al documento UE-USA da parte di quasi tutti gli altri membri del WTO: in particolare, tutti i componenti del Gruppo di Cairns l’hanno giudicato assolutamente insufficiente proprio per l’assenza di elementi precisi che quantifichino gli impegni di riduzione dei dazi, delle restituzioni e degli aiuti interni, impegni ritenuti peraltro troppo blandi rispetto alle aspettative (stessa opinione è stata ribadita dal Brasile). Tra i Paesi in via di sviluppo, l’India ha dichiarato di considerare le posizioni espresse nel documento “inapplicabili”, accusando UE ed USA di non tener conto degli interessi degli agricoltori nelle economie emergenti; proteste anche per la mancanza di progressi nel capitolo riguardante le indicazioni geografiche (anche in questo caso, l’India è molto coinvolta e preme presso l’UE per il riconoscimento di alcune produzioni nazionali, come il “Riso basmati” ed il “Jasmine tea”). Leggermente più ottimistiche sono state le reazioni del Giappone, che tuttavia ha manifestato preoccupazione per la fissazione dei tetti tariffari e quantitativi per i prodotti sensibili, e della Corea del Sud che considera il documento UE-USA una buona base per gli incontri ministeriali di Cancun ASSOCARNI NOTIZIE N. 32/36 – 2003 4 ed accetta di rimandare la definizione di tutti i dettagli agli incontri addizionali che seguiranno il meeting. 2) Dossier della Commissione Europea sull'agricoltura per Cancun La Commissione europea ha presentato, il 28 agosto scorso, un dossier sull'agricoltura. La documentazione - spiega una nota del portavoce della commissione europea - contiene fatti e cifre sulla politica agricola comune (PAC), la storia delle varie riforme, la posizione dell'UE a Cancun, soprattutto con riferimento ai paesi in via di sviluppo e agli aspetti non commerciali, e un glossario dei termini abitualmente usati in seno al WTO e all'UE. Commentando il dossier informativo, il Commissario europeo all'agricoltura Fischler ha detto che: "questa documentazione definisce la posizione negoziale dell'UE a Cancun, spiega le motivazioni della politica agricola comune ed il modo in cui è stata costantemente riformata per renderla più favorevole agli scambi commerciali e, fattore particolarmente importante, sfata certi miti sulla PAC. Siamo pronti a fare le concessioni e i sacrifici necessari per contribuire al successo dell'agenda di Doha per lo sviluppo. Tuttavia, ciò sarà possibile soltanto se anche i nostri partner commerciali dimostreranno la loro disponibilità. Bloccarsi su posizioni estreme, chiedere tutto e non offrire nulla non porterà lontano, l'Europa da parte sua ha già preso importanti iniziative”. Il testo integrale del dossier è disponibile in lingua francese sul sito Assocarni. La Commissione ha inoltre reso noto l’elenco dei prodotti agricoli (vini, liquori ed altri prodotti) che sarà presentato a Cancun per ottenere una protezione estesa a livello mondiale, evidenziando che l’elenco stesso contiene prodotti europei di comprovata qualità, delle cui denominazioni è stato fatto abuso, come il formaggio Roquefort, il Prosciutto di Parma o i vini della regione spagnola Rioja. La lista completa, presentata dalla Commissione, comprende in totale 41 prodotti, dopo le aggiunte dell’ultima ora dell’Ouzo (liquore greco), dell’Azafran de la Mancha (tipo di zafferano spagnolo), del Saint Emillon (vino francese) e del Liebfrau(en)milch (vino tedesco): Vini e liquori Bordeaux, Beaujolais, Bourgogne, Chablis, Champagne, Chianti, Cognac, Grappa, Graves, Jerez, Liebfrau(en)milch, Malaga, Marsala, Madeira, Médoc, Moselle, Ouzo, Porto, Rhin, Riolja, Saint Emillon, Sauternes Altri prodotti Asiago, Azafran de la Mancha, Fontina, Feta, Comté, Gorgonzola, Grana Padano, Manchego, Mortadella di Bologna, Mozzarella di Bufala Campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Prosciutto di Parma, Prosciutto toscano, Prosciutto di San Daniele, Queijo Sao Jorge, Reblochon, Roquefort, Turron de Alicante In questo contesto, ricordiamo che i negoziati del WTO sulle indicazioni geografiche si concentrano su tre aspetti principali: • istituzione di un registro multilaterale delle indicazioni geografiche (Trade Related International Property - TRIP); • estensione della protezione prevista per i vini e gli alcolici a prodotti diversi (TRIP); • recupero di alcune indicazioni geografiche dell'UE le cui denominazioni sono usurpate in tutto il mondo (Agricoltura). Accanto all'UE anche paesi come India, Tailandia, Kenya, Svizzera, Turchia e diversi paesi dell'Europa orientale come Polonia e Ungheria, sostengono un rafforzamento della protezione delle indicazioni geografiche ai negoziati. Secondo la Commissione risponde all'interesse generale garantire che la denominazione di prodotti di esportazione, la cui reputazione o le cui caratteristiche e qualità sono legate alla loro specifica origine geografica, a causa del particolare ambiente in cui vengono prodotti, non sia indebitamente usata da altri produttori in altre parti del mondo. Per questo motivo, l'UE mira ad ottenere regole più severe che proteggano i prodotti di alta qualità e regionali. Estendendo gli esempi a prodotti anche provenienti da altre parti del mondo, si ASSOCARNI NOTIZIE N. 32/36 - 2003 5 possono citare il Prosciutto di Parma italiano, il formaggio Roquefort francese, il tè Darjeeling dell'India, il tè di Ceylon dello Sri Lanka, il caffè Antigua del Guatemala, l'olio Argan del Marocco o il formaggio svizzero Etivaz, per i quali lo stretto legame con il territorio di produzione costituisce elemento essenziale per determinarne il valore. In realtà la Commissione precisa che le indicazioni geografiche rafforzano la competitività. In Europa costituiscono uno strumento strategico per lo sviluppo dell'agricoltura e ciò può valere anche a livello internazionale, laddove esse contribuiscono allo sviluppo economico, soprattutto per le materie prime scambiate a livello mondiale. 3) Documento provvisorio della Presidenza del WTO Il Presidente del Consiglio generale del WTO (nonché ambasciatore dell’Uruguay presso la stessa Organizzazione), Carlos Pérez del Castillo, in cooperazione con il Direttore generale del WTO Supachai Panitchpakdi, ha presentato una nuova bozza di documento che costituisce un fondamentale contributo nell’ambito della preparazione dei negoziati agricoli. La parte relativa all’agricoltura si basa sui concetti principali del documento redatto da Stati Uniti ed Unione europea, ma include anche certi aspetti sottolineati dagli altri documenti presentati recentemente a Ginevra, riguardanti in particolare trattamenti speciali e differenziati per i paesi in via di sviluppo. Nonostante le reazioni tra gli ambasciatori del WTO siano state critiche, molti hanno dichiarato che questo approccio, sicuramente meno ambizioso, avrà maggiori possibilità di ottenere un ampio consenso a Cancun rispetto al testo di Harbison, e che le questioni ancora in sospeso potranno essere risolte solo se saranno risolti tutti gli aspetti contenuti nell'Agenda sullo sviluppo di Doha. I funzionari comunitari hanno affermato che il maggior problema riguardante il nuovo testo è che esso risulterebbe squilibrato, in quanto richiederebbe all'UE e agli Stati Uniti di assumere impegni in tutti gli ambiti, mentre i maggiori esportatori agricoli (come per esempio Argentina e Brasile) dovrebbero far fronte a richieste meno importanti (in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato). Concretamente, l'UE critica le soluzioni proposte per diminuire il sostegno interno, poiché il documento, non ritenendo sufficienti le grandi concessioni previste dall'UE all’interno della recente riforma della PAC, richiede tagli ulteriori, anche rispetto al recente testo presentato dall'UE e dagli Stati Uniti. Un altro problema politico di difficile soluzione a livello europeo è rappresentato dall’intenzione, ribadita anche in questo caso, di stabilire l’eliminazione progressiva delle restituzioni all'esportazione, già all'ordine del giorno dell’Agenda di Doha. Contenuto del nuovo documento Relativamente al sostegno interno, il documento riprende una parte considerevole del testo redatto dall'UE e dagli Stati Uniti, ad esempio l’idea di ridurre di una percentuale da stabilire i pagamenti del regime de minimis, pur presentando proposte diverse in molti altri punti. La differenza più significativa riguarda, tuttavia, gli aiuti diretti per i quali Perez accetta i concetti espressi dall’UE (tra i quali un aiuto accoppiato al massimo al 85% della produzione e pagamenti legati alle terre, ai raccolti e ai capi di bestiame) e la proposta di limitare i pagamenti al 5% del valore della produzione agricola prendendo come riferimento il periodo 2000-2002, aggiungendo però la richiesta di un'ulteriore riduzione annuale per un numero di anni da stabilire. Il documento indica inoltre che i criteri del Green Box sono ancora in fase negoziale. In riferimento ai trattamenti speciali e differenziati, il documento stabilisce che i paesi in via di sviluppo dovrebbero essere dispensati dalla riduzione del sostegno de minimis. Relativamente all'accesso ai mercati, Perez adotta alla lettera la formula mista UE-USA, che prevede, limitatamente ai paesi sviluppati, che una certa percentuale delle linee tariffarie venga tagliata sulla base della formula dell'Uruguay round, un’altra utilizzando la cosiddetta formula svizzera e che ne venga prevista una parte a dazio zero. Per i paesi in via di sviluppo, invece, gli obblighi dovrebbero essere minori e adottabili a lungo termine, non dovrebbero includere provvedimenti esenti da dazi e dovrebbero prevedere la possibi- ASSOCARNI NOTIZIE N. 32/36 – 2003 6 lità di designare un certo numero di prodotti speciali ai quali verrebbe applicata una maggior flessibilità. Per quanto riguarda la concorrenza nelle esportazioni, il nuovo documento adotta l'idea UEUSA, secondo la quale si dovrebbero eliminare, per un dato periodo, le restituzioni alle esportazioni per i prodotti che rivestono un interesse particolare per i paesi in via di sviluppo. Mentre all'idea UE-USA di prevedere ulteriori riduzioni delle restituzioni alle esportazioni su altri prodotti (sia in termini di quantitativi sia di valore), il nuovo documento aggiunge ora la possibilità di un'eliminazione graduale, lasciando aperta ai negoziati la decisione sulla data limite. I paesi in via di sviluppo dovrebbero avere anche in questo caso un periodo più lungo per la riduzione progressiva di tutte le forme di sussidio alle esportazioni. Infine, il documento sottolinea le seguenti questioni di interesse comune sulle quali non si è ancora pervenuti ad un accordo: impegni per il sostegno interno ad alcuni prodotti specifici; condizioni per l’aumento o l’apertura dei contingenti tariffari, iniziative settoriali, clausola di pace, le questioni non commerciali e le indicazioni geografiche. 4) La controproposta al documento UE-USA In risposta al documento comune "Joint Framework paper" realizzato dall'UE e dagli Stati Uniti è stato realizzato un nuovo documento contenente una "controproposta” firmata da un gruppo di paesi in via di sviluppo e dai maggiori esportatori, compresi Brasile, India e Argentina. Tali documenti sono stati creati con lo specifico intento di trovare una base comune per i negoziati sulle questioni agricole, per permettere che si giunga ad una posizione comune in occasione della conferenza ministeriale che si terrà a Cancun il prossimo settembre. Nonostante il dibattito abbia certamente fatto notevoli passi avanti nelle ultime settimane, alcune posizioni su questioni chiave (quali l'accesso al mercato, misure di sostegno all'esportazione e al mercato interno) rimangono ancora divergenti. Considerate le distanze tra le parti, fonti di informazione interne al WTO hanno affermato che alla conferenza di Cancun non è prevista la divulgazione di alcun documento formale, a causa delle numerose posizioni dei diversi paesi; questo dovrebbe quindi rendere necessaria la preparazione di un'altra conferenza ministeriale, che si terrà nel 2004, per ottenere un accordo finale specifico prima della scadenza del ciclo di Doha. In ogni caso è previsto che le delegazioni continuino a lavorare durante il week-end nella speranza di trovare un consenso su un documento di compromesso da presentare a Cancun, documento che il presidente in carica del Consiglio generale, Carlos Pérez del Castillo intende presentare la prossima settimana. Nuove proposte emerse riguardo alle questioni agricole Recentemente sono stati presentati al WTO cinque documenti su questioni di interesse agricolo. Diciassette paesi in via di sviluppo - Argentina, Brasile, India, Messico, Sud Africa, Cina, Cile, Colombia, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perù, Bolivia, Filippine, Tailandia e Venezuela - hanno affermato che tali documenti sono molto dettagliati ma anche molto controversi. Tenendo chiaramente distinte le richieste che dovrebbero essere fatte ai paesi in via di sviluppo da quelle fatte ai paesi sviluppati, il gruppo ha richiesto tagli più marcati per quanto riguarda il sostegno interno, rispetto a quelli proposti sulla base del documento presentato congiuntamente da Stati Uniti ed Unione Europea. Questi tagli includono: - riduzioni legate alla produzione, per quanto riguarda la “scatola gialla”, in un'ottica dell'eliminazione degli aiuti erogati ai prodotti esportati; - l'eliminazione della “scatola blu” - un limite al sostegno previsto a livello di “scatola verde”, che potrebbe entrare in contraddizione con il recente accordo sulla PAC che permetterebbe all'UE di mantenere il sistema dei sostegni attraverso il disaccoppiamento degli aiuti stessi). Per quanto riguarda l’accesso al mercato, i paesi in via di sviluppo sostengono un approccio misto per la riduzione dei dazi proposta da Stati Uniti e UE, approccio che dovrebbe però essere applicato solo ai paesi sviluppati. Inoltre, ai paesi più ricchi potrà essere richiesta l'estensione o l'introduzione di nuovi contingenti tariffari. Tuttavia, nessuna di queste misure sarà applicata ai paesi in via di sviluppo e le loro ridu- ASSOCARNI NOTIZIE N. 32/36 - 2003 7 zioni doganali seguiranno l'approccio, più morbido, previsto dall'Uruguay Round. E' stato inoltre proposto l'accesso esente da dazi per tutti i prodotti tropicali e per altri prodotti di interesse speciale per i paesi in via di sviluppo. Per quanto riguarda i sussidi all'esportazione, i paesi in via di sviluppo hanno richiesto un'eliminazione di tali aiuti in due diversi momenti – in una prima fase per i beni di interesse speciale per i paesi in via di sviluppo e successivamente per tutti i prodotti restanti. La Commissione europea ha fortemente criticato il documento realizzato dai paesi in via di sviluppo poiché troppo pretenzioso. La Repubblica Dominicana, il Kenya, lo Sri Lanka, l'Honduras, il Nicaragua e Panama hanno anch'essi presentato un documento, in linea di massima concorde con il documento presentato da Stati Uniti ed Unione Europea. Tale documento propone che, mentre ai paesi sviluppati si dovrebbe applicare la formula mista per le riduzioni dei dazi, ai paesi in via di sviluppo si dovrebbe permettere una riduzione dei dazi usando il metodo più attenuato dell’Uruguay Round. Il documento include anche una clausola che permette agli agricoltori che coltivano prodotti illegali (narcotici) di passare a colture di tipo legale. La Cina ha presentato un documento indipendente, che afferma che ai nuovi membri dovrebbe essere consentito un approccio più flessibile ad ogni tipo di impegno, sostenendo che tali membri hanno già rispettato gli impegni assunti prima dell’adesione. La Svizzera, la Bulgaria, Taipei, l’Islanda, la Corea ed il Liechtenstein si sono mantenuti sulle loro precedenti posizioni, nonostante abbiano manifestato la loro volontà di accettare la formula mista degli Stati Uniti e dell’UE ad alcune condizioni. L'UE CONTESTA AL WTO LE MISURE AUSTRALIANE DI QUARANTENA L'Unione europea ha richiesto al WTO di indagare sulla legittimità del regime di quarantena applicato dall'Australia alle importazioni di una serie di prodotti alimentari di particolare interesse per l'UE. Le consultazioni tra l'Australia e l'UE, che si sono tenute nel maggio 2003, non hanno permesso di regolare i problemi di accesso al mercato australiano. L'Unione europea, di conseguenza, non ha avuto altra scelta che quella di contestare queste pratiche commerciali restrittive ricorrendo al sistema interno al WTO di composizione delle liti. Questa domanda dell'UE fa seguito alle consultazioni ufficiali che il WTO (prima tappa del processo di composizione di una vertenza nel suo ambito) ha svolto con l'Australia nel maggio 2003, senza pervenire ad una risoluzione della lite. L'UE aveva dunque deciso di richiedere la costituzione di un gruppo speciale incaricato di pronunciarsi sulla legalità delle misure australiane. Questo gruppo speciale del WTO delibererà quindi sulla legalità del trattamento che l'Australia ha accordato, all'interno del suo regime di quarantena, ad alcuni prodotti agricoli di particolare interesse per l'Europa. L'UE considera che le restrizioni applicate a questi prodotti agricoli vadano contro le norme del WTO fissate nell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (ASPS), il quale si basa sui regimi applicabili alla salute umana, animale e vegetale. L'Australia giustifica l’approccio adottato in materia di quarantena portando a supporto il dato di fatto che tale Paese non è stato colpito da nessuna delle numerose malattie animali o vegetali che hanno invece interessato il resto del pianeta. L'UE non contesta il diritto dell'Australia di fissare un livello di protezione appropriato; ritiene però che tale Paese non dovrebbe proteggere in maniera non legale il proprio mercato e i propri produttori, imponendo delle norme in materia di quarantena che bloccano le importazioni senza giustificazioni scientifiche. Tra i problemi d'accesso al mercato ai quali gli esportatori europei devono far fronte troviamo: - un divieto assoluto che riguarda le importazioni di una serie di prodotti agricoli (come i prodotti ortofrutticoli, i prodotti animali e i prodotti a base di carne), che non si fonda su una valutazione scientifica dei rischi; i prodotti interessati sono: pomodori, agrumi freschi, mele, pesche, pesche noci, angurie, lattuga, carote, albicocche, carne suina e pollame; - l'applicazione delle condizioni estremamente restrittive alle importazioni di carne suina. In particolare, l'Australia autorizza unicamente le importazioni di carne suina disossata dalla Danimarca, carne che deve essere oggetto di un trattamento termico in Australia. Senza la minima apparente giustificazione, l'Australia rifiuta di autorizzare sia il trattamento termico nel paese d'origine sia le importazioni di carne con osso. ASSOCARNI NOTIZIE N. 32/36 – 2003 8 L'Australia è uno dei principali membri del gruppo di "Cairns" (paesi esportatori di prodotti agricoli), che raccomandano il libero scambio di prodotti agricoli. Sfortunatamente, l'Australia sembra applicare questa libertà solo ai propri esportatori e non a quelli che vorrebbero importare sul mercato australiano dei prodotti perfettamente sicuri. L'Unione europea non è la sola ad aver manifestato preoccupazione per il regime australiano di quarantena. Le Filippine hanno recentemente domandato la creazione di un gruppo speciale del WTO, incaricato di pronunciarsi sulla legalità del regime australiano di quarantena applicato alle importazioni di prodotti ortofrutticoli freschi; l'organo di composizione della vertenza del WTO ha deciso la costituzione di tale gruppo speciale. AGEA: NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DI DIRITTO ALL’ACCESSO AI DOCUMENTI L’AGEA, dopo la Deliberazione 12 maggio 2003 (sul nostro sito) recante adozione del regolamento di attuazione della legge 241/1990 per la garanzia della massima trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa in ordine alle singole procedure amministrative che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell’Agenzia stessa (v. nostra circolare n. 143 del 18.7.2003), ha successivamente emanato una seconda Delibera 28 luglio 2003, n. 127 (pubblicata sulla GU 183 dell’8.8.03 e disponibile sul nostro sito) in attuazione dell’art. 24, comma 4, della stessa legge 7 agosto 1990, n. 241 e recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. La delibera individua l'ufficio dell'Agenzia preposto a provvedere sulle istanze di accesso, le categorie di documenti rientranti nella disponibilità di AGEA sottratti all'accesso ai sensi della citata legge n. 241 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, nonché i casi di differimento del diritto di accesso, che in alcuni casi è rimandato alla conclusione dei vari procedimenti (per esempio, in caso di procedure ispettive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, limitatamente alla parte riguardante il richiedente; nei procedimenti concorsuali e di selezione in materia di personale; nei procedimenti di scelta del contraente per acquisito di beni e servizi; procedimenti attivati sulla base di segnalazioni od esposti di privati. Sono del tutto sottratti all’accesso pubblico, oltre ai documenti in possesso di AGEA ma prodotti da altre Amministrazioni e già dichiarati inaccessibili, nonché quelli aventi natura giurisdizionale o relativi a procedure contenziose, tutti gli atti che rientrano nelle seguenti due categorie: a) documenti inaccessibili per la salvaguardia dell'ordine pubblico e per la prevenzione e la repressione della criminalità b) documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi associazioni ed imprese. Rientrano nella prima categoria quelli riguardanti l'attività istruttoria compiuta dalla polizia giudiziaria relativamente all'accertamento di indebite percezioni di erogazioni a danno del bilancio comunitario o nazionale; la documentazione attinente l'organizzazione e l'esercizio dell'attività ispettiva e di controllo finalizzata alla repressione delle frodi; i provvedimenti di sospensione dei procedimenti di erogazione degli aiuti comunitari adottati ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora la richiesta venga avanzata da terzi non interessati. Nella seconda categoria sono citati: documentazione ed informazioni relative alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone fisiche e giuridiche comunque utilizzate ai fini dell'attività amministrativa; provvedimenti di erogazione di premi/aiuti, nonché concernenti le operazioni di commercializzazione dei prodotti in ammasso pubblico e le altre provvidenze finanziarie, qualora la richiesta venga avanzata da terzi non interessati; elenchi di persone o imprese a carico delle quali siano stati assunti o siano pendenti procedimenti finalizzati all'applicazione di sanzioni penali o amministrative; processi verbali redatti dagli organismi competenti, qualora siano richiesti da persone diverse da quelle nei cui confronti siano stati redatti; atti e documenti sanitari che contengono diagnosi e/o anamnesi nonché atti e documenti che ne riferiscano risultanze e contenuti, quando siano richiesti da persona diversa dall'interessato; atti e documenti del fascicolo personale del dipendente attinenti alla sua sfera personale, ovvero documenti relativi alla condizioni patrimoniale, ASSOCARNI NOTIZIE N. 32/36 - 2003 9 finanziaria o economica del dipendente e dei suoi familiari; atti e documenti istruttori riferiti a procedimenti disciplinari in corso. IL FUTURO PATRIMONIO BOVINO E SUINO NELLA UE DOPO L’ALLARGAMENTO L’adesione dei 10 Paesi candidati dal 1° maggio 2004 comporterà un aumento del 12% del patrimonio bovino comunitario, che ammonterà quindi, complessivamente, a circa 87,6 milioni di capi. Forniamo di seguito un prospetto che riporta i dati (censiti a dicembre 2002 e rapportati all’anno precedente) relativi al patrimonio bovino nei 10 futuri Stati membri e nei tre Paesi (Bulgaria, Romania e Turchia) che stanno negoziando l’adesione: Cipro Rep. Ceca Estonia Ungheria Lettonia Lituania Malta 2001 (000 capi) 53 1.520 260 783 384 751 19 2002 (000 capi) 58 1.511 253 770 388 779 18 diff % +8.8 -0.6 -2.8 -1.6 +0.8 +3.6 -1.2 Polonia Slovacchia Slovenia Totale Bulgaria Romania Turchia 2001 (000 capi) 5.498 625 477 10.370 641 2.799 10.600 2002 (000 capi) 5.421 607 473 10.261 690 2.877 - diff % -1.4 -2.7 -0.8 -1.06 +7.7 +2.7 - Per quanto riguarda i suini, si andrà ad aggiungere all’attuale patrimonio comunitario di 121,7 milioni di capi un totale di quasi 39 milioni di capi, di cui 19 milioni della Polonia, 5,1 milioni dell’Ungheria e 5 milioni della Romania. ASSOCARNI NOTIZIE N. 32/36 – 2003 10 SETTORE BOVINO DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 29 AGOSTO 2003 Il Comitato di gestione, nella riunione del 29 agosto, ha votato i seguenti provvedimenti, che verranno adottati con regolamenti in corso di pubblicazione: 1) Restituzioni all’esportazione: Invariate 2) Vendita di carni di intervento per il libero mercato / reg.to CE 1033/2003 – aggiudicazione del 25 agosto: Sono state accettate le offerte riportate sul nostro sito con lo schema completo anche delle vendite precedenti. 3) Vendita di carni di intervento per trasformazione / reg.to CE 1032/2003 – aggiudicazione del 26 agosto: sono state presentate le offerte riportate sul nostro sito con lo schema completo anche delle vendite precedenti. Con questa vendita è stato azzerato il quantitativo iniziale. 4) Vendita di carni di intervento per il libero mercato (broutard) / reg.to CE 1034/2003. Il quantitativo messo a disposizione con questo regolamento è già stato esaurito con la prima vendita del 23 giugno. Lo schema completo anche delle vendite precedenti è pubblicato sul nostro sito. 5) Contingente Slovenia: E’ stato approvato un progetto di regolamento che stabilisce le modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine per la Repubblica di Slovenia, che prevede la possibilità di importare due gruppi di prodotti: il primo di 10.500 tonnellate annue di carni della specie bovina fresche o refrigerate (codici NC 0201 1000, 0201 2020, 0201 2030, 02012050 e 0201 3000), con dazio fissato al 20%; il secondo (introdotto con il nuovo protocollo di accordo) di 400 tonnellate di frattaglie di cui codice NC 1602 5039, a dazio zero, entrambi richiedibili in 2 tranche semestrali a partire dal 1/1/2004. Il progetto di regolamento votato prevede la possibilità di fare richiesta per il nuovo gruppo delle frattaglie nei primi 12 giorni successivi all’entrata in vigore del protocollo che ha stabilito il nuovo accordo (normalmente, i periodi in cui si possono presentare domande di importazione sono dal 1° al 12 gennaio e dal 1° al 12 luglio di ogni anno). Ricordiamo che l’accordo con la Slovenia è l’unico, tra quelli conclusi quest’anno con i Paesi dell’Est, a non essere ancora entrato in vigore in quanto manca la notifica reciproca delle firme del protocollo (vedere anche articolo in “Notizie orizzontali”). Le istruzioni sul contingente saranno disponibili non appena pubblicato il regolamento nella Gazzetta Ufficiale. 6) Misure di sostegno del mercato ai sensi del reg. 690/2001: Facendo seguito alla decisione del 28/12/2001 che autorizzava il Portogallo a produrre 300 tonnellate di anteriori per gli indigenti, la Commissione europea ha autorizzato il Portogallo a utilizzare anche i quarti posteriori per le stesse finalità. DIRAMATE LE ISTRUZIONI APPLICATIVE PER I PREMI PAC – CAMPAGNA 2003 Informiamo le Ditte associate che nella Gazzetta Ufficiale italiana n°197 del 26 agosto 2003 è stata pubblicata la Circolare Agea 1° agosto 2003, n°39 (la Circolare, disponibile sul sito Assocarni, in formato winzip contiene 26 allegati) relativa a Settore Pac Zootecnia –Istruzioni applicative generali campagna 2003 – settore bovino. La Circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle seguenti domande di premio nel settore bovino. ASSOCARNI NOTIZIE N. 32/36 - 2003 11 • premio speciale bovini maschi e di mantenimento alle vacche nutrici/giovenche o premio all’estensivizzazione o premio complementare nazionale alle vacche nutrici/giovenche o premio supplementare alle vacche nutrici/giovenche • premio alla macellazione o premio supplementare per aziende ricadenti in particolari categorie o premio supplementare alle giovenche Per quanto concerne i diversi adempimenti da effettuarsi per l’ottenimento dei premi, si rimanda al testo integrale della Circolare stessa. SETTORE SUINO DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 29 AGOSTO 2003 Il 29 agosto, a margine del Comitato di gestione carni bovine, si è svolto il Comitato di gestione carni suine che ha approvato un progetto di regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del nuovo accordo con la Slovenia. Il regolamento conferma le modifiche previste dall’accordo per i gruppi di prodotti importabili (riduzione o aumenti dei quantitativi annui ed azzeramento del dazio per il gruppo che comprende i prodotti delle voci ex 1601 00 91 ed ex 1601 00 99, prima fissato al 20%) ed entrerà in vigore contemporaneamente all’accordo stesso (anziché dal 1° settembre p.v. come era precedentemente previsto). Ricordiamo, come già accennato sopra nell’articolo che riguarda il Comitato bovino, che l’accordo con la Slovenia è l’unico, tra quelli conclusi quest’anno con i Paesi dell’Est, a non essere ancora entrato in vigore in quanto manca la notifica reciproca delle firme del protocollo (vedere anche articolo in “Notizie orizzontali”). Le istruzioni sul contingente saranno disponibili non appena pubblicato il regolamento nella Gazzetta Ufficiale. La sintesi della decisione del Consiglio che ha approvato il nuovo accordo è disponibile sul sito Assocarni (alla voce “Contingenti - Accordi con i Paesi terzi” nell’area riservata ai Soci), completa delle tabelle con i nuovi contingenti per tutti i settori. REGIME DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE – RICODIFICA DEL REGOLAMENTO La Commissione ha ricodificato il regolamento che detta le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine, pubblicando sulla GUUE L 217 del 29 agosto scorso il nuovo regolamento CE 1518/2003, del 28.8.2003 (che quindi abroga il precedente 1370/95). La ricodificazione del regolamento si è resa opportuna tenuto conto delle varie modifiche intercorse dal 1995, ma quest’ultima versione – disponibile sul nostro sito – non cambia nulla rispetto alle normativa attualmente in vigore (modalità di presentazione delle domande di titoli, rilascio degli stessi, cauzioni ecc.) Da tenere presente che nella casella 20 dei certificati di esportazione, a partire dal 5 settembre, data di entrata in vigore del nuovo provvedimento, verrà apposta l’indicazione del suddetto regolamento 1518/2003 e non più del 1370/95. ASSOCARNI NOTIZIE N. 32/36 – 2003 12 NOTIZIE ORIZZONTALI SETTORI BOVINO ED OVICAPRINO: COMITATO DI GESTIONE STRAORDINARIO DEL 14 AGOSTO 2003 – PAGAMENTO ANTICIPATO DEI PREMI In una seduta speciale del Comitato di gestione per le carni bovine ed ovicaprine che si è tenuta il 14 agosto è stato deciso di anticipare dal 16 ottobre 2003 al 1° settembre 2003 la data in cui potranno essere versati, per l’anno 2003, gli acconti dei premi agli allevatori danneggiati dalla siccità (premio speciale, premio alla vacca nutrice e premi per pecora e capra). La decisione segue quella adottata dal Comitato nella riunione del 25 luglio scorso (v. ns circolare n. 151 dello stesso giorno) con la quale era già stato disposto che l’acconto pagabile dal 16 ottobre fosse aumentato dal 60 all’80% dei premi. Con regolamento 1503/2003 (pubblicato nella G.U.UE L 216 del 28 agosto 2003) la Commissione europea ha successivamente autorizzato gli Stati membri ad effettuare l’anticipo dei pagamenti dopo aver valutato oggettivamente i produttori anormalmente colpiti dalla siccità. ACCORDI DI ASSOCIAZIONE CON I PAESI DELL’EST: SUL SITO ASSOCARNI LE SINTESI DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO Sul sito Assocarni (alla voce “Contingenti - Accordi con i Paesi terzi” nell’area riservata ai Soci) sono pubblicate le sintesi delle decisioni del Consiglio che hanno sancito i nuovi accordi di associazione con i seguenti Paesi dell’Est: BULGARIA ESTONIA POLONIA REP. CECA REP. SLOVACCA ROMANIA SLOVENIA UNGHERIA 2003/286/CE dell’8.4.2003 2003/463/CE del 25.6.2003 2003/263/CE del 27.3.2003 2003/298/CE del 14.4.2003 2003/299/CE del 14.4.2003 2003/18/CE del 19.12.2002 2003/452/CE del 26.5.2003 2003/285/CE del 18.3.2003 in vigore dal 1°.6.2003 in vigore dal 1°.7.2003 in vigore dal 1°.4.2003 in vigore dal 1°.5.2003 in vigore dal 1°.5.2003 in vigore dal 1°.4.2003 non ancora in vigore in vigore dal 1°.6.2003 L’accordo con la Slovenia non è ancora entrato in vigore in quanto mancante della notifica reciproca delle firme. Le modalità di accesso ai vari contingenti sono disponibili sul sito Assocarni (“Contingenti – vedere il settore di interesse”). Per ognuno dei Paesi è stata anche pubblicata la versione integrale delle relative decisioni complete di tutti i prodotti, anche diversi da quelli carnei, previsti dai singoli provvedimenti. Ricordiamo che le decisioni sono accessibili sul nostro sito, oltre che dai link nelle sintesi, anche sotto le “Normative di settore – Decisioni e Direttive CE”. NOTIZIE SANITARIE REGISTRO AZIENDALE PER I BOVINI E GLI OVICAPRINI: ASSOCARNI CONTESTA LE PRECISAZIONI DEL MINISTERO SULLE SANZIONI PREVISTE Il Ministero della Salute, con nota prot. 608/ID/3232 del 27 agosto 2003, riportata sul sito Assocarni, ha precisato quali sono le sanzioni provvisorie da applicarsi nel caso di violazione dell’articolo 3 del DPR 3 aprile 1996, n.317 relativo all’identificazione e alla registrazione degli animali. Ricordiamo che l’articolo 3 del provvedimento citato obbliga i detentori di animali delle ASSOCARNI NOTIZIE N. 32/36 - 2003 13 specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina alla tenuta di un registro aziendale nel quale riportare tutte le informazioni concernenti gli animali. In attesa dell’approvazione del Decreto Legislativo che determini le sanzioni previste più in generale in caso di violazione dei diversi obblighi di identificazione ed etichettatura, il Ministero ha chiarito che alla mancata corretta tenuta del registro di stalla si applicano le sanzioni previste dall’art. 358 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (modificato dal D.L.vo 196/99) che corrispondono al pagamento di una sanzione amministrativa” da lire tremilioni a lire diciottomilioni”. Assocarni, unitamente ad Uniceb, ha contestato tale arbitraria interpretazione, con la nota di seguito riportata, in quanto da un lato la materia è già normata dalla Circolare del Ministero della Sanità 14 agosto 1996, n°11 e dall’altro perché è in corso di emanazione da parte del Governo il decreto legislativo sulle sanzioni in materia di identificazione degli animali ed etichettatura delle carni bovine (il cui testo è disponibile sul sito Assocarni) Riportiamo, di seguito, la nota congiunta Assocarni – Uniceb inviata al Ministero della Salute. Oggetto: Violazione art. 3 DPR 30 aprile 1996, n. 317 – Nota di chiarimento prot. n. 608/ID/3232 del 27/08/2003 Codesta Spett.le Direzione generale, con nota prot. n. 608/ID/3232 del 27 agosto 2003, ha voluto chiarire che in caso di violazione dell’articolo 3 del DPR 317/96 debba essere applicata, nelle more dell’entrata in vigore di un apposito decreto legislativo in fase di approvazione, la sanzione di cui all’articolo 358 del R.D. 27/07/1934, n. 1265. Le scriventi organizzazioni ritengono tale indicazione non corretta per le motivazioni di seguito riportate. 1. L’indicazione fornita da codesta Direzione comporta l’applicazione di sanzioni chiaramente spropositate rispetto all’insieme delle violazioni che si vuole sanzionare, in particolare dal momento che nessuna distinzione viene prevista tra le sanzioni da applicarsi in caso di mancata istituzione del registro aziendale e quelle applicabili nel caso di minime irregolarità nella tenuta dello stesso. Pertanto, anche la semplice, involontaria, parziale omissione di aggiornamento del registro in questione, comporterebbe l’applicazione della smisurata sanzione “minima” di 1.549 Euro. 2. La ragione del chiarimento fornito che rimanda alle sanzioni previste dall’articolo 358 del RD 1265/1934 non appare comprensibile dal momento che sanzioni, più dettagliate e più congrue, sono già previste dalla vigente legislazione, come d’altronde espressamente richiamato nella circolare del Ministero della Sanità 14 agosto 1996 n. 11 (GURI, Serie generale n. 250 del 24/10/1996) con cui la soprarichiamata nota appare in evidente contrasto. 3. Ancora più incomprensibile e del tutto fuori tempo (visto che per sei anni non se ne è sentita alcuna necessità) appare il chiarimento fornito se si considera che è ormai in fase conclusiva di emanazione da parte del Consiglio dei Ministri un decreto legislativo che disciplinerà dettagliatamente l’intera materia, introducendo l’indispensabile gradualità sanzionatoria che manca invece completamente nelle norme richiamate nella recente nota. Posto quanto sopra, le scriventi Associazioni chiedono a codesta Direzione generale di rettificare il chiarimento in oggetto, rimandando alle differenti fonti normative vigenti – già richiamate nella Circolare 14 agosto 1996, n. 11 - per l’individuazione delle eventuali sanzioni da applicarsi in caso di violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 3 del DPR 317/96 e rinviare qualsiasi ulteriore chiarimento in materia all’emanazione del decreto legislativo in corso di approvazione. In attesa di un cortese ed urgente riscontro alla presente istanza, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano i più distinti saluti. IL MINISTERO DELLA SALUTE SOLLECITA IL COMPLETAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE CONSISTENZE DI STALLA NELLA BANCA DATI NAZIONALE Come già comunicato nella nostra circolare n. 122 del 19 giugno 2003, il Commissario Straordinario di Governo per l’Anagrafe Nazionale Bovina ha emesso, nella medesima data, l’ordinanza prot. SEG. I/AG. 5/594/03 al fine di pervenire all’allineamento tra i dati disponibili nella banca dati nazionale e le effettive consistenze in stalla, come riportate dagli allevatori nell’apposito registro in conformità all’art. 3 del DPR 317 del 30 aprile 1996, con l’Anagrafe Bovina Nazionale. Pertanto con inizio dal 15 luglio e fino al 15 novembre 2003 gli allevatori debbono riscontrare la situazione del proprio allevamento, collegandosi con la Banca Dati Nazionale, ed effettuare quegli aggiornamenti che risultino necessari per ottenere un allineamento effettivamente aggiornato. Si ricorda che alla fine del periodo deputato all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe Nazionale Bovina le AUSL attiveranno specifici controlli per accertare quanto stabilito dall’Ordinanza summenzionata, con la possi- ASSOCARNI NOTIZIE N. 32/36 – 2003 14 bilità di comminare sanzioni in accordo alla vigente normativa. I controlli riguarderanno anche le aziende per le quali non risulti notificata alla Banca Dati Nazionale l’avvenuta certificazione della reale consistenza di stalla. Il Ministero della Salute in data 2 settembre 2003 ha emesso la nota prot. 608/ID/3274 per sollecitare l’attività di certificazione visto il non confortante riscontro finora avuto. Il Ministero ha pertanto sollecitato i Servizi Veterinari Regionali ad attivarsi al fine di accelerare l’attività di certificazione della consistenza di stalla da parte dei detentori, in modo tale che essa possa concludersi entro il 15 novembre 2003, come già fissato dall’ordinanza prot. SEG. I/AG. 5/594/03. Ricordiamo infatti che in molte Regioni ancora mancano gli strumenti necessari (programmi informatici, smart card ecc) per effettuare tale certificazione. MARCHI AURICOLARI: IL MINISTERO DELLA SALUTE ACCORDA UNA PROROGA ALLA REGIONE PIEMONTE Il Ministero della Salute ha emanato la nota n. 3009 del 11.08.2003 con la quale viene accordata alla Regione Piemonte una proroga, sino e non oltre il 31.12.2003, in merito alle modalità di assegnazione dei marchi auricolari attualmente in vigore. La proroga è subordinata alla predisposizione di un sistema di controllo, da concordare con i tecnici del C.S.N. di Teramo, in modo da garantire l’univocità dei codici numerici così attribuiti. PUBBLICATO IL DECRETO SUI CONTROLLI UFFICIALI NELL’ALIMENTAZIONE ANIMALE Sulla Gazzetta Ufficiale Italiana 194 del 22 agosto 2003 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 17 giugno 2003 n. 223 riguardante l’attuazione delle direttive 2000/77/CE/CE e 2001/46/CE sui controlli ufficiali nell’alimentazione animale (vedasi circolare Assocarni n. 109 del 6 giugno 2003). Tale decreto ricodifica la materia dei controlli ufficiali sull’alimentazione animale abrogando il decreto legislativo 460/1998 ed individuando le Autorità deputate ai controlli (Autorità doganale, PIF, Ispettorato Centrale frodi ecc) sui prodotti di origine vegetale, minerale, additivi e premiscele di additivi importati, colmando così il vuoto normativo che finora ha comportato, in alcuni casi, controlli insufficienti su tali tipologie di prodotti. BLUE TONGUE: PUBBLICATO IL DECRETO PER L’ERADICAZIONE DELLA MALATTIA Sulla Gazzetta Ufficiale Italiana 194 del 22 agosto 2003 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, relativo all’attuazione della direttiva 2000/75/CE sulla febbre catarrale degli ovini (Allegato 1 – Allegato 2 – Allegato 3). Si tratta esclusivamente dell’aggiornamento della normativa quadro di riferimento per il controllo, la lotta e l’eradicazione della Blue Tongue su cui Assocarni era stata chiamata in audizione davanti alla Commissione Sanità del Senato(vedasi circolare 86 del 7 maggio 2003). Il provvedimento non apporta nessuna modifica alle misure transitorie attualmente in atto nel nostro Paese ed alle movimentazioni degli animali da vita e da macello delle specie sensibili. BRUCELLOSI BOVINA: PUBBLICATO IL DECRETO SULL’INDENNITA’ DI ABBATTIMENTO PER LE PROVINCE DI PARMA E REGGIO EMILIA Sulla GU n. 179 del 4 agosto 2003 è stato pubblicato il Decreto 23 maggio 2003 relativo all’indennità per l’abbattimento degli animali affetti da brucellosi. Tali misure riguardano soltanto gli allevamenti bovini delle province di Parma e Reggio Emilia nelle quali si sono verificati alcuni focolai di brucellosi successivamente all’acquisizione, da parte della Regione Emilia Romagna, della qualifica di ufficialmente indenne nei confronti della brucellosi bovina (vedasi circolare Assocarni n. 48 dell’11 marzo 2003). ASSOCARNI NOTIZIE N. 32/36 - 2003 15 EXPORT USA: RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO USA SUPPLEMENTARI DELLE IMPORTAZIONI DI CARNI E PRODOTTI PER LE ISPEZIONI Il Ministero della Salute, mediante la Circolare prot. 600.3/SP.31 - -ESP/3749 del 4 settembre 2003, ha trasmesso copia della comunicazione del Food Safety and Inspection Service/United States Department of Agricolture che contiene informazioni sulle nuove procedure per richiedere la sostituzione di certificati sanitari stranieri, l’apposizione di schipping marks mancante e l’assistenza tecnica all’importazione di prodotti a base di carne, pollame o uova. La nota si riferisce inoltre al trasferimento delle attività svolte in precedenza dai Servizi tecnici di Omaha (TSC) che verranno trasferite all’Ufficio per gli Affari Internazionali di Washington. EXPORT PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO LA COREA DEL SUD: COMUNICAZIONE DELL’AMBASCIATA ITALIANA Il Ministero della Salute, con nota prot. 600.3.9/SPP.31-ESP/3465 del 6 agosto 2003, ha trasmesso la comunicazione dell’Ambasciata italiana in merito all’esportazione di prodotti a base di carne cotti e stagionati verso la Corea del Sud. L’Ambasciata d’Italia a Seul ha precisato, infatti, che le Autorità coreane hanno manifestato l’intenzione di autorizzare al più presto l’importazione di prodotti a base di carne suina cotti mentre, per quanto concerne i prodotti a base di carne stagionati, ritengono necessarie ulteriori valutazioni delle condizioni di produzione. Terremo informate le Ditte associate sull’evolversi della situazione. AGGIORNAMENTO ELENCHI STABILIMENTI AUTORIZZATI AD ESPORTARE NELLA CE Il Ministero della Salute ha comunicato le seguenti modifiche agli elenchi di stabilimenti di Paesi terzi autorizzati ad esportare nella CE: Prot. 600.3/SP.31/588 dell' 8 settembre 2003 INDIA: involucri NUOVA ZELANDA: carne di coniglio e selvaggina d'allevamento UNGHERIA: carne fresca di pollame URUGUAY: prodotti a base di carne Prot. 600.3/SP.31/587 dell' 8 settembre 2003 ARGENTINA: carne fresca ISLANDA: carne fresca ROMANIA: carne fresca Prot. 600.3/SP.31.CZ/586 dell' 8 settembre 2003 REPUBBLICA CECA: carne fresca e prodotti a base di carne Prot. 600.3/SP.31.CH/585 dell' 8 settembre 2003 SVIZZERA: prodotti a base di carne, prodotti a base di carne di pollame e gelatine destinate al consumo umano Prot. 600.3/SP.31.BR/584 dell' 8 settembre 2003 BRASILE: carne fresca, carne macinata e preparazioni di carne Prot. 600.3/SP.31.PL/583 dell' 8 settembre 2003 POLONIA: carne fresca, carne fresca di pollame, prodotti a base di carne, carne macinata e preparazioni di carne, carne di selvaggina uccisa a caccia, involucri di origine animale. Gli elenchi sono a disposizione presso i nostri uffici su richiesta. ASSOCARNI NOTIZIE N. 32/36 – 2003 16 NOTIZIE COMMERCIALI PREVISIONI SUL FUTURO DELLA PRODUZIONE E DEL CONSUMO DI CARNE BOVINA IN CINA Nel corso di un recente convegno scientifico statunitense dedicato al mercato internazionale delle carni, è stato pubblicato un interessante studio relativo alle “proiezioni a lungo termine della produzione di carne bovina in Cina”. In tale studio, integralmente disponibile in inglese sul nostro sito, vengono analizzate la crescita della popolazione umana ed animale in Cina, la disponibilità di alimenti per animali ed il rapporto tra produzione interna e consumo di carne bovina. Tra i dati più significativi, la crescita in tale Paese della popolazione umana da 1.282.400.000 persone nel periodo 1999-2001 a 1.374.400.000 nel 2010 ed a 1.494.100.000 nel 2030; contemporaneamente si prevede che il consumo pro capite di carne bovina aumenti da 3,9 Kg nel periodo 1999-2001 (quando il consumo di carni di diverse specie e pesce è stato complessivamente pari a 92 Kg pro capite) a 5,5 Kg nel 2010 ed a 7,5 Kg nel 2030. L’autore dello studio prevede tuttavia che, grazie anche all’aumento dell’efficienza produttiva ed alle misure governative per incentivare l’utilizzo di sottoprodotti agricoli per l’alimentazione del bestiame, si verifichi un significativo aumento della produzione interna che passerebbe da 4,9 milioni di tonnellate nel periodo 1999-2001 a 11,2 milioni di tonnellate nel 2030. La popolazione bovina passerebbe da 104 milioni di capi circa nel periodo 1999-2001 (127 milioni considerando anche i bufali) a 123 nel 2010 (143 con i bufali) ed a 129 milioni (135 con i bufali) nel 2030. Le conclusioni dello studio prevedono quindi che la Cina dovrebbe essere in grado, da un punto di vista teorico, di far fronte al significativo incremento della richiesta interna di carne bovina (così come di altri prodotti animali) nelle prossime decadi; ciò in quanto anche se le importazioni di alimenti proteici per animali (soprattutto semi di soia) continueranno a crescere, la Cina dovrebbe poter assicurare l’autoapprovvigionamento della componente energetica (principalmente attraverso insilato e sottoprodotti del mais e del sorgo). Le esportazioni di carne bovina verso il mercato cinese saranno quindi essenzialmente orientate a specifiche necessità quali catering degli hotel internazionali e alcuni tagli specifici per consumo interno. FORO ITALO-EGIZIANO PER GLI INVESTIMENTI Informiamo che l’ ”Autorità egiziana per gli investimenti e le Zone Franche” (GAFI), in collaborazione con l’UNIDO (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale), ha organizzato il Foro italo-egiziano per gli Investimenti, che avrà luogo il 15-16 dicembre 2003. Scopo principale di questo evento è quello di incrementare i rapporti economici e finanziari tra l’Italia e l’Egitto, dando agli imprenditori di entrambi i Paesi una nuova occasione di confronto e di conoscenza. I settori industriali che saranno maggiormente coinvolti negli incontri bilaterali sono quelli che attualmente offrono il maggior numero di opportunità di investimenti, e cioè: industria alimentare, della pelle, del tessile, dei mobili, automobilistica e dell’ambiente. Chi fosse interessato può contattare l’Ufficio commerciale dell’Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto, al numero 06 8416387 (email [email protected]). REPUBBLICA EX-JUGOSLAVA DI COMMERCIALE ED INDUSTRIALE MACEDONIA: PROGETTI DI COLLABORAZIONE Informiamo che l’ICE, in occasione della visita in Italia del Ministro dell’Economia della Repubblica ex-Jugoslava di Macedonia, sta organizzando un partnership forum che si terrà giovedì 18 settembre 2003, dalle ore 09.00 alle 19.00, a Napoli, presso il Castel dell’Ovo. Il partnership forum sarà propedeutico alla missione con operatori al seguito che il Vice Ministro delle Attività Produttive, On.le Adolfo Urso, effettuerà a Skopje il 29 e 30 settembre 2003. ASSOCARNI NOTIZIE N. 32/36 - 2003 17 Il 4 aprile 2003, la Macedonia è entrata ufficialmente a far parte dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO). La Grecia e la Germania hanno fornito il 31,4% delle importazioni totali macedoni nel primo trimestre del 2003, mentre la Serbia-Montenegro ha fornito un ulteriore 9,5%. Nel periodo da gennaio ad aprile 2003, l’Italia ha esportato principalmente: calzature, tessuti, macchine per impieghi speciali, cuoio, autoveicoli. Oltre il 43% delle esportazione macedoni nel primo trimestre del 2003 sono andate in Germania, Grecia ed Italia, mentre la Serbia-Montenegro ha continuato a rappresentare il più vasto mercato di destinazione esterno all’Unione Europea, con il 15,8% del totale. Nel periodo da gennaio ad aprile 2003, l’Italia ha importato soprattutto: prodotti della siderurgia, calzature, metalli di base non ferrosi, carni e prodotti a base di carne, articoli di abbigliamento in tessuto e accessori. Nell’ambito del partnership forum, è prevista una presentazione dell’ambiente imprenditoriale in Macedonia, incluse le opportunità di affari nel settore pubblico e le fonti di finanziamento disponibili a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese italiane. Sono inoltre previsti incontri bilaterali con circa 70 imprese macedoni partecipanti all’evento, che operano in vari settori, tra i quali segnaliamo in particolare quello dell’agroindustria (trasformazione del latte, della frutta e della verdura, produzione di pane, dolci, prodotti da forno e maionese, allevamento e macellazione, lavorazione di funghi di bosco) con attività di produzione e commercializzazione. Sarà inoltre distribuito un CD-ROM contenente proposte di collaborazione commerciale ed industriale presentate da imprese macedoni aggiuntive a quelle partecipanti all’evento. La composizione della delegazione istituzionale macedone, l’elenco delle aziende macedoni partecipanti, corredato da schede aziendali, ed il programma dei lavori saranno disponibili sul sito dell’ICE (www.ice.it – cliccare sulla scritta “Aderisci” della striscia gialla). In alternativa, possono essere richiesti al Dott. Giovanni Dioguardi (tel. 06/5992.9484) oppure alla Dott.ssa Milena Del Grosso (tel. 06/5992.6886). Per informazioni aggiuntive sull’attività e sulle proposte delle aziende macedoni partecipanti, si suggerisce di contattare l’Ufficio ICE di Skopje (Dott.ssa Eva Rzarova – tel. 00389/23/296257 – fax 00389/23/296260 – e-mail [email protected] ). La partecipazione al partnership forum è libera e gratuita. Le aziende italiane interessate a parteciparvi sono pregate di trasmettere la scheda di adesione all’Ufficio ICE di Napoli (Dott.ssa Antonietta Criscuoli – tel. 081/7347029; 7347121; 7347012; 7347033 – fax 081/7347026; 7347314 – E-mail [email protected]) entro lunedì 15 settembre 2003, anche al fine di poter predisporre un programma di incontri mirati. LIBIA - PARTECIPAZIONE ALLA FIERA INTERNAZIONALE DI TRIPOLI DAL 2 AL 12 APRILE 2004 Il Programma promozionale 2003 dell’ICE prevede la partecipazione italiana alla Fiera Internazionale che si terrà a Tripoli dal 2 al 12 aprile 2004. La rassegna annuale, dedicata ai settori dei beni strumentali e di quelli durevoli e di largo consumo, occuperà un'area lorda di mq. 2.500 organizzata in padiglioni settoriali del quartiere fieristico. È considerata in assoluto la manifestazione più rappresentativa della vetrina del "Made Italy" nella grande Giamahiria Libica. Il governo libico, impegnato in un processo di rinnovamento quinquennale (2000-2005), sta dando un consistente sostegno allo sviluppo dei settori non oil (a cui lo Stato assegna il 20% delle risorse) e all'attribuzione di un maggiore potere decisionale alle 31 municipalità (Shaabie), nel quadro del processo di decentramento già avviato. Le opportunità per le piccole e medie aziende per acquisire commesse si preannunciano molto consistenti, in particolare per i settori del turismo, dell'agricoltura, della pesca, dell'agroalimentare, delle telecomunicazioni, del tessile ed in generale delle macchine utensili. Il 17 ottobre 2003 scade il termine per la prenotazione dell’area fieristica. Chi fosse interessato può consultare direttamente il sito dell’ICE al link: http://www.ice.it/allegati/agenda/02042004.htm, al quale rimandiamo anche per la verifica delle modalità di esportazione e vendita dei prodotti esposti (alcuni prodotti del settore carne non possono essere introdotti in Libia). ASSOCARNI NOTIZIE N. 32/36 – 2003 18 Ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando i seguenti funzionari dell’ICE: Priamo Bernardini - tel. 06-59926924 - Email [email protected] - Sonia Boggian tel. 06-59929518 - Email [email protected] - Andrea Scano - tel. 06-59926989 Email [email protected].. NOTIZIE DOGANALI DAL 1° SETTEMBRE 2003 IN VIGORE LE MODIFICHE AL REGIME SUL TRANSITO COMUNITARIO L’Agenzia delle Dogane, con la Circolare n. 48/D del 7 agosto 2003, dà istruzioni sulle modifiche ai regimi TIR (Transports Internationaux Routiers) e ATA (Admission Temporay/Temporaire Admission) che entreranno in vigore il 1° settembre p.v.. La Circolare, che evidenzia l’intendimento della Commissione di allineare quanto più possibile i suddetti regimi alla normativa sul transito comunitario/comune, precisa, tra l’altro, che: riguardo la Convenzione TIR - gli Uffici doganali di destinazione/uscita hanno l’obbligo di rinviare entro il termine massimo di un mese la pertinente sezione del foglio n. 2 del carnet TIR a quelli di entrata/partenza; - l’ammontare massimo della garanzia fornita dagli enti garanti comunitari (e, quindi, anche dall’Unioncamere) è di 60.000,00 Euro; - la procedura di ricerca dei carnets TIR deve osservare una tempistica più rapida con maggiore tutela degli interessi degli utenti; riguardo la Convenzione ATA - si è inteso disciplinare l’individuazione dello Stato competente al recupero dei diritti nel caso di irregolarità commesse in operazioni di transito con carnet ATA; - le Autorità doganali di uno Stato membro devono notificare, entro un anno dalla scadenza del carnet, eventuali irregolarità commesse sia al titolare dello stesso che all’associazione garante. Maggiori dettagli sono contenuti nel testo integrale della Circolare, disponibile sul nostro sito. NORMATIVA REGIONALE EMILIA ROMAGNA: ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA’ SANITARIA Informiamo le Ditte associate che la Regione Emilia Romagna, con la pubblicazione della Legge Regionale n° 11 del 2003 in materia di prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti, ha abolito l’obbligo di possesso e rinnovo del libretto di idoneità sanitaria da parte del personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di alimenti. Ai sensi della nuova normativa il personale alimentarista, non più obbligato al possesso e al rinnovo del libretto sanitario, dovrà frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e conseguire il relativo attestato di partecipazione. Entro quattro mesi una Direttiva regionale individuerà le mansioni a rischio per le quali sarà obbligatoria la formazione e le modalità di svolgimento delle iniziative formative. Fino all’emanazione della direttiva regionale che definirà i percorsi formativi, i libretti saranno comunque rilasciati a coloro che non ne sono in possesso. Per coloro che lavorano in regioni dove è ancora richiesto, il libretto continuerà comunque ad essere rilasciato o rinnovato. ASSOCARNI NOTIZIE N. 32/36 - 2003 19