A margine del Comitato di gestione delle carni bovine si

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A margine del Comitato di gestione delle carni bovine si
Anno 20° - n. 12-15
14 aprile 2003
SOMMARIO
Periodico di informazione
dell’Associazione Nazionale Industria e Commercio Carni e Bestiame
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Pubblicazione registrata
presso il Tribunale di
Roma al numero 261/83
del 3 settembre 1983
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Direttore Responsabile:
Gian Franco Masala
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Direzione / Redazione:
00187 Roma
Piazza di Spagna, 35
tel. 06 69190640
fax 06 69925101
e-mail:
[email protected]
web:
www.assocarni.it
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Il sito internet di Assocarni si rinnova: uno strumento sempre più utile
ed efficace per un’Associazione sempre più vicina alle Aziende
Incontro interprofessionale sull’utilizzo della denominazione “vitello”:
Assocarni ed Uniceb a difesa dei produttori italiani
Bozza di decreto sulla raccolta ed il trattamento degli oli e dei grassi
esausti: accolta la richiesta di Assocarni
Assocarni partecipa all’audizione sulla proposta di legge sul
benessere animale durante la macellazione
Proposte della Commissione per il trasporto degli animali vivi
Primo progetto comunitario per il disaccoppiamento parziale
Consiglio agricolo dell’8 aprile per l’agricoltura e la sicurezza
alimentare
Consiglio agricolo del 17-18 marzo 2003
Pubblicati nuovi studi sulle conseguenze della Riforma a medio
termine della PAC. Discussioni in Italia sulla posizione ufficiale del
nostro Paese
Ancora lontano un accordo sui negoziati agricoli WTO: minime le
modifiche del secondo documento Harbinson
La Commissione infligge un’ammenda ad organizzazioni di settore
che hanno ostacolato il libero scambio delle carni
Designazione della sede dell’Authority europea per la sicurezza
alimentare
Bozza di disegno di legge per la riforma del Titolo V della parte II
della Costituzione (devoluzione)
SETTORE BOVINO
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DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 10 APRILE 2003
!
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 28 MARZO 2003
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NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLE RESTITUZIONI ALLE
ESPORTAZIONI DI ANIMALI VIVI: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO
!
PREMI ZOOTECNICI CAMPAGNA 2002: PROCEDURA DI CORREZIONE IN
ANAGRAFE SANITARIA
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IMPORT DALLA ROMANIA: DAL 1° APRILE 2003 DAZI AL 10% PER I BOVINI VIVI
ED AUMENTO DEL PLAFOND IN CARNE
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CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE BOVINI DA INGRASSO: RIPARTIZIONE DEI
RESIDUI
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RESIDUI REGIMI A” E “B”: PERCENTUALE DI ASSEGNAZIONE E DOMANDE
PRESENTATE IN ITALIA
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CONTINGENTE IMPORT DI TORI, VACCHE EGIOVENCHE DI RAZZE ALPINE E
DI MONTAGNA: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO CHE FISSA I RESIDUI
!
DEROGHE SUL RILASCIO DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE NEL MESE DI APRILE
!
ORGANISMO ARGENTINO AUTORIZZATO A RILASCIARE I CERTIFICATI DI
ORIGINE PER LA CARNE BOVINA
SETTORE SUINO
! RIUNIONE DEL GRUPPO PREVISIONI CARNI SUINE DEL 3 APRILE 2003
! DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DELL’8 APRILE 2003
SEGUE
segue Sommario
segue SETTORE SUINO
! PERCENTUALI DI ASSEGNAZIONE CONTINGENTI 2° TRIMESTRE 2003
! DEROGHE SUL RILASCIO DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE NEL MESE DI APRILE
SETTORE POLLAME
! DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DELL’8 APRILE 2003
! PERCENTUALI DI ASSEGNAZIONE CONTINGENTI 2° TRIMESTRE 2003
! DEROGHE SUL RILASCIO DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE NEL MESE DI APRILE
SETTORE OVINO
! DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 28 MARZO 2003
NOTIZIE SANITARIE
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IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2003 LE NUOVE TECNICHE DI LAVORAZIONE DELLA TESTA DEI BOVINI.
MODIFICATO L’ELENCO DEGLI MRS DAL 1° OTTOBRE P.V.
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PARERI DEL COMITATO SCIENTIFICO DIRETTIVO SU ALCUNI ASPETTI BSE
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI IPPC: DIFFERITO AL 27 GIUGNO IL TERMINE PER L’INVIO
DEL MUD
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BLUE TONGUE: PUBBLICATA LA NUOVA DECISIONE CHE INTRODUCE IMPORTANTI DEROGHE SULLA
MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI SENSIBILI
!
BLUE TONGUE: MODIFICATO L’ELENCO DEI TERRITORI SOTTOPOSTI ALL’OBBLIGO DI VACCINAZIONE
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BLUE TONGUE: ADOTTATE MISURE URGENTI RIGUARDANTI LE PROVINCE DI CHIETI E CAMPOBASSO
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BLUE TONGUE: RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA. RIBADITA LA VALIDITA’
DELLA VACCINAZIONE
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BLUE TONGUE ED INFLUENZA AVIARIA: MODIFICATA LA GRIGLIA DELLE MISURE DI SOSTEGNO
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INFLUENZA AVIARIA NEI PAESI BASSI: PROROGATE LE MISURE DI RESTRIZIONE
!
INFLUENZA AVIARIA: ANCHE LA GERMANIA AVVIA GLI ABBATTIMENTI DI POLLAME
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BRUCELLOSI OVI-CAPRINA: DICHIARATE INDENNI LE PROVINCE DI CAGLIARI, NUORO, ORISTANO,
SASSARI ED AREZZO
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NUOVI
LIMITI
MINIMI
PER
IL
RILEVAMENTO
DI
CORAMFENICOLO,
ACETATO
DI
MEDROSSIPROGESTERONE E METABOLITI DI NITROFURANO
!
EXPORT IN ROMANIA: NUOVE DISPOSIZIONI PER ANIMALI VIVI E PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA
! EXPORT PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO GLI USA: SEGNALAZIONE DI BLOCCHI DI PARTITE DI
PROSCIUTTI IN DOGANA STATUNITENSE. MODIFICA DEL CERTIFICATO
! EXPORT CARNI DI POLLAME IN RUSSIA: NUOVO CERTIFICATO – NOVITA’ PER IL TRANSITO DELLE CARNI
SUL TERRITORIO POLACCO
! EXPORT CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA VERSO IL GIAPPONE: LA SPAGNA DICHIARATA
INDENNE DA PESTE SUINA
! IL BRASILE CHIUDE IMMOTIVATAMENTE AI PRODOTTI CARNEI ITALIANI: INTERVENTO DI ASSOCARNI
! EXPORT CARNI SUINE VERSO IL CANADA: STANDARD ADDIZIONALI PREVISTI PER L’AUTORIZZAZIONE
DEGLI STABILIMENTI
! EXPORT CARNI SUINE IN CANADA: NUOVA LISTA DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI
NOTIZIE DOGANALI
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LA CORTE DEI CONTI PROPONE L’ABOLIZIONE DEL PREFINANZIAMENTO DELLE RESTITUZIONI
ALL’ESPORTAZIONE
!
CABOTAGGIO MARITTIMO – TRASPORTI “FEEDER” E “TRANSHIPMENT” EFFETTUATI IN PORTI ITALIANI
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PROCEDURE DI DOMICILIAZIONE AI SENSI DEL REG. (CEE) N. 2913/92. MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE
DEI PREAVVISI
NORME REGIONALI
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U.V.A.C. VENETO – COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLA PRENOTIFICA AGLI UFFICI VETERINARI PER
GLI ADEMPIMENTI COMUNITARI
AREA SINDACALE E LAVORO
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AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
TABELLA
TABELLA
TABELLA
TABELLA
TABELLA
A 12-15
C2
E1
F4
G3
PREZZI DI MERCATO ITALIA
SETTORE BOVINO: RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE
SETTORE SUINO: RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE
SETTORE POLLAME: PREZZI RAPPRESENTATIVI
SETTORE POLLAME: RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE
I caratteri di colore diverso indicano la possibilità di richiamare direttamente il testo cliccandovi sopra
IL SITO INTERNET DI ASSOCARNI SI RINNOVA: UNO STRUMENTO SEMPRE PIU’ UTILE ED
EFFICACE PER UN’ASSOCIAZIONE SEMPRE PIU’ VICINA ALLE AZIENDE
L’Assocarni, prima Associazione del settore ad aver realizzato un sito internet associativo interattivo nel maggio 2001, rinnova questo importante mezzo di lavoro con un restyling grafico e,
sopratutto, tecnico.
Dal 1° aprile, infatti, le ditte associate potranno trovare nel nuovo sito web, oltre alle consuete
rubriche tematiche, una nuova pagina contenente le circolari informative dell’anno, una sezione
dedicata all’area sindacale, e soprattutto un motore di ricerca con due funzionalità: una diretta
(Tasto Vai), ed una avanzata (Tasto Ricerca Avanzata). Più in dettaglio, con la ricerca avanzata
sarà possibile impostare la ricerca con i seguenti criteri/filtri:
- termine/i da ricercare
- operatori logici (and/or)
- parole intere (ricerca la/e parola/e espressamente digitata/e)
- sezione/categoria in cui concentrare la ricerca
- intervallo temporale (agisce sulla data di pubblicazione del contenuto)
La nuova Home page si differenzia dalla precedente grazie alla creazione di due aree ben distinte: nella prima a sinistra (Area Tecnica) si concentrano tutte le rubriche contenenti documenti
riservati alle ditte associate, nella seconda a destra (Statistiche di settore, Legislazione, Comunicati
ed eventi, Informazione di settore), le rubriche il cui accesso è diretto a tutti i visitatori del sito; nello
spazio centrale, così come per il precedente, un rullo contenente le ultime notizie settoriali (Ultim’ora).
I soci potranno così consultare l’area riservata digitando le proprie “User ID” e password (entrambi invariate) nel box in alto a sinistra, ed accedere immediatamente nella/e rubrica/e di interesse.
Segnaliamo inoltre che le circolari informative quotidiane inviate per posta elettronica saranno
consultabili interamente, come per il passato, scaricando l’allegato documento, ma per una rapida
consultazione, già nell’anteprima della e.mail ricevuta si potranno vedere i titoli delle notizie contenute nella circolare allegata.
Nell’augurarci che gli strumenti presenti nella nuova edizione del sito associativo siano sempre
più di aiuto concreto alle ditte nella loro operatività quotidiana, invitiamo i nostri soci a segnalarci gli
eventuali inconvenienti tecnici che dovessero verificarsi in questa fase di avvio.
INCONTRO INTERPROFESSIONALE SULL’UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE “VITELLO”:
ASSOCARNI ED UNICEB A DIFESA DEI PRODUTTORI ITALIANI
Il 27 marzo si è tenuto a Bruxelles un incontro tra le delegazioni francese, olandese, italiana e
belga di rappresentanza del settore dei vitelli. La delegazione francese era costituita da rappresentanti dell’Interbev, organizzazione interprofessionale francese, dell’SDVF, associazione di produttori di vitelli e dell’FNICGV, associazione dei macelli. La delegazione olandese era composta da
rappresentanti del PVE, organizzazione interprofessionale olandese, del COV, associazione di
produttori di vitelli e, in qualità di osservatore, dall’addetto agricolo olandese presso l’Ambasciata di
Parigi. Per il Belgio erano presenti rappresentanti del BVK. La delegazione italiana invitata
all’incontro era composta dall’Assocarni (dott. Scordamaglia) e dall’Uniceb (dott. Fossato).
L’obiettivo di tale incontro era quello di cercare di raggiungere una posizione comune tra le diverse
delegazioni sulla definizione di vitello il più possibile unica ed uniforme a livello comunitario.
L’incontro faceva seguito ad una precedente riunione svoltasi a Parigi il 20 febbraio u.s. in cui le
delegazioni francese ed olandese avevano avviato un primo confronto sull’argomento a seguito
della recente iniziativa dell’Interprofessione francese e, successivamente delle stesse Autorità
nazionali francesi, di limitare sul territorio francese l’utilizzo del termine vitello in etichetta alle carni
provenienti da animali di non più di 195 giorni di età.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
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Dagli interventi introduttivi dell’incontro di ieri è subito apparso chiaro che le delegazioni francese ed olandese erano già precedentemente giunte ad una quasi intesa condividendo la necessità
di individuare, anche mediante un accordo volontario, due differenti categorie di vitello: un vitello
“bianco”, più giovane e con una alimentazione essenzialmente lattea ed un vitello rosè o pesante,
di età maggiore con una alimentazione diversa. Il punto principale che ancora separava le due
delegazioni era rappresentato dall’età limite tra le due categorie essendo disponibili i francesi a
prevedere per il vitello “bianco” un limite di età non superiore a 210 giorni; lo stesso limite, secondo
gli olandesi, avrebbe dovuto essere fissato invece a 250 giorni.
Rispetto a tali posizioni, ribadite nell’incontro di ieri, la posizione italiana espressa da
ASSOCARNI ed UNICEB è stata del tutto differente e basata sui seguenti principi:
- i produttori italiani di vitello ritengono assolutamente indispensabile l’introduzione di una definizione di vitello quanto più possibile unica ed obbligatoria per tutto il territorio della UE; una tale
definizione, possibilmente validata dalla Commissione, consentirebbe infatti di porre fine
all’attuale stato di confusione e disinformazione che danneggia i consumatori europei ed in particolar modo quelli italiani visto che l’Italia, con i suoi circa 100 milioni di consumatori (considerando tutte le presenze turistiche del nostro Paese) è al primo posto in Europa per il consumo di tale
prodotto;
- la denominazione vitello dovrebbe quindi essere limitata alle carni provenienti da animali di età
non superiore ad un limite massimo da fissare intorno ai 230 giorni.
- è assolutamente inaccettabile che le carni di animali di età superiore possano essere definite
“vitello”, trattandosi di un prodotto completamente diverso; altrettanto inaccettabile che si usino
termini simili quali vitello rosè o vitello pesante, in quanto comunque fuorvianti e fraudolenti nei
confronti del consumatore;
- una definizione univoca di vitello,d’altronde, non potrebbe che basarsi sulle numerose disposizioni legislative già esistenti che, per quanto diversificate, non contemplano mai in tale categoria
animali oltre il limite di età sopra richiamato.
Rispetto alle richieste italiane, la delegazione olandese, pur convenendo sull’opportunità di fissare un limite di età obbligatorio per l’utilizzo della denominazione, si è detta disponibile a fissare
tale limite a 12 mesi, per distinguere poi al di sotto di tale data, su base volontaria, le differenti
categorie di vitello “bianco” e vitello “rosè”.
A fronte di tale posizione, la delegazione italiana si è dichiarata indisponibile a qualsiasi tipo di
compromesso.
La riunione è terminata con l’impegno a riferire alla Commissione i risultati di tale incontro ed a
tenere una nuova riunione sull’argomento il giorno 6 maggio p.v.
Sull’argomento, Assocarni ha incontrato, lo scorso 1° aprile, il Ministro Alemanno al quale
ha chiesto un urgente intervento per limitare almeno sul territorio italiano l’utilizzo della denominazione “vitello” alle sole carni provenienti da animali di non oltre 230 giorni di età, a tutela non solo
dei produttori italiani, costretti a subire una concorrenza fraudolenta, ma anche dei consumatori del
nostro Paese inconsapevolmente frodati nell’acquisto di un prodotto diverso dalle loro legittime
aspettative. Il Ministro ha preso atto delle richieste, impegnandosi ad intervenire con decisione
sulla questione.
BOZZA DI DECRETO SULLA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEGLI OLI E DEI GRASSI
ESAUSTI: ACCOLTA LA RICHIESTA DI ASSOCARNI
L’8 aprile Assocarni ha partecipato ad una riunione presso il Ministero delle Attività Produttive
per discutere dell’emanando Decreto interministeriale (Ambiente – Attività Produttive) riguardante
la fissazione di un contributo per la raccolta e il trattamento degli oli e dei grassi esausti, contributo
fissato nella misura di euro 3,09 per tonnellata da versare al Consorzio Obbligatorio Nazionale di
Raccolta e Trattamento degli Oli e dei Grassi Vegetali ed Animali Esausti.
La versione precedente della bozza di decreto prevedeva un prelievo anche nei riguardi della
filiera delle carni, ma Assocarni, unitamente alle altre organizzazioni, aveva richiesto l’esclusione
del nostro settore da tale contributo in quanto i grassi animali non sono da equiparare agli oli o
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grassi esausti. Inoltre il trattamento dei grassi animali soggiace esclusivamente al Regolamento
1774/2002 di prossima applicazione (1° maggio 2003).
Nella nuova bozza di decreto sono state quindi accolte le richieste di Assocarni ed è stato per
ora scongiurato un illegittimo prelievo sul settore che sarebbe stato utilizzato soltanto per il finanziamento di un ulteriore inutile ed oneroso consorzio.
ASSOCARNI PARTECIPA ALL’AUDIZIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE SUL BENESSERE
ANIMALE DURANTE LA MACELLAZIONE
ASSOCARNI ha partecipato il 25 marzo all’audizione tenutasi presso la Commissione agricoltura della Camera dei Deputati dedicata all’esame della proposta di legge C. 656 Bianchi Clerici in
materia di “Protezione degli animali durante la macellazione”.
Tale proposta di legge mira ad introdurre alcune modifiche sostanziali al D.Lgs. 333/98 che ha
attuato nell’ordinamento italiano la direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante
la macellazione o l’abbattimento e precisamente, prevede, tra le principali novità i seguenti punti:
- divieto di esecuzione sull’intero territorio italiano della macellazione secondo riti religiosi (quale
quello ebraico o musulmano) che devono avvenire, proprio per specifiche motivazioni religiose,
senza il preventivo stordimento dell’animale;
- eliminazione dell’elettronarcosi (utilizzo di corrente elettrica) nello stordimento degli animali
prima della macellazione.
L’intervento di ASSOCARNI è stato improntato sui principi riassunti nella nota di seguito riportata lasciata ai membri della Commissione.
Oggetto: Audizione Assocarni – Proposta di legge C. 656 Bianchi Clerici in materia di “Protezione degli
animali durante la macellazione”
Il decreto Legislativo n. 333 del 01/09/1998 ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva 93/119
relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento. Direttiva, questa, con la
quale il Legislatore comunitario ha stabilito sin nel minimo dettaglio i requisiti da rispettare nel corso
dell’abbattimento e della macellazione degli animali destinati al consumo umano. La norma in questione
costituisce solo una delle numerose disposizioni comunitarie che tutelano il benessere animale nelle
diverse fasi dall’allevamento, al trasporto, all’abbattimento; una iperproduzione normativa estremamente dettagliata, necessaria a garantire due differenti obiettivi.
Il primo è ovviamente quello di impedire che gli animali subiscano qualsiasi tipo di sofferenza evitabile. Il
secondo obiettivo è quello di garantire che sull’intero territorio comunitario le norme vengano applicate
nello stesso identico modo e con la medesima severità, in quanto un’applicazione differenziata di aspetti
così importanti per la produzione provocherebbe gravi ed ingiustificate distorsioni di concorrenza tra i
diversi Paesi. Da qui la scelta su tale argomento di procedere sempre con direttive estremamente dettagliate che non consentano agli Stati membri difformità d’applicazione in fase di recepimento.
Proprio in quest’ottica, il progetto di legge in oggetto avrebbe conseguenze estremamente gravi e penalizzanti per tutto il settore zootecnico italiano, mettendone in grave pericolo il proseguimento stesso
dell’attività ad esclusivo vantaggio non tanto degli animali che si intende tutelare, bensì di tutti gli altri
Paesi produttori.
Le principali modifiche della proposta di legge su cui, come Associazione, intendiamo esprimere l’assoluta
contrarietà e tutte le nostre preoccupazioni sono le seguenti:
1. Eliminazioni deroghe per riti religiosi
La proposta in questione, con l’eliminazione delle deroghe previste dalla normativa comunitaria e nazionale per le macellazioni effettuate secondo riti religiosi, avrebbe come conseguenza l’assoluta impossibilità di esecuzione di tale tipo di macellazioni sul territorio italiano.
Il primo effetto sarebbe ovviamente quello di impedire ai produttori nazionali l’approvvigionamento di
carne per le diverse comunità religiose (prime tra tutte quella ebraica e musulmana) presenti sul territorio nazionale. Ovviamente tale divieto, in quanto introdotto in contrasto di una specifica norma comunitaria, non potrebbe essere applicato alle carni provenienti da altri Paesi che andrebbero quindi a sostituire quelle fornite dai nostri produttori per l’approvvigionamento di tali comunità presenti in Italia.
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La questione assume una maggiore gravità per le implicazioni che una tale scelta avrebbe a livello internazionale.
Come noto, l’Europa è tra i principali esportatori di carne. In quest’ambito un ruolo importante è svolto
anche dal nostro Paese che annualmente esporta (dati riferiti a situazione ante crisi BSE) circa 348.000
tonnellate di carne (bovina, suina, pollame), per un valore pari a 2.111 miliardi di vecchie lire. I principali Paesi terzi destinatari delle esportazioni europee di carne sono o direttamente Paesi di religione musulmana (Egitto, Libano, Arabia Saudita) o Paesi in cui la componente musulmana costituisce una parte
importante della popolazione (Federazione Russa ed ex Repubbliche sovietiche). E ciò varrà sempre più
nel prossimo futuro, quando l’innalzamento dei livelli di vita di molti Paesi africani ed asiatici oggi in via
di sviluppo creerà nuovi importanti mercati per la nostra produzione, contraddistinti da una quota sempre crescente di popolazione musulmana. Ed ovviamente, il divieto di procedere con macellazioni secondo
tali riti religiosi porterà i produttori italiani definitivamente fuori da tale importante competizione.
Tutto ciò risulta assolutamente inaccettabile se si considera che molte aziende italiane hanno investito
ingenti risorse per l’ottimizzazione di tale macellazioni su scala industriale, riuscendo a rendere compatibili tali esigenze religiose con processi industriali estremamente avanzati ed in grado di produrre, ad
esempio, milioni di scatolette di carne provenienti da animali macellati con tali modalità. Tutto ciò
grazie ad una paziente ed onerosa attività di formazione, svolta anche con i Servizi veterinari ufficiali,
finalizzata altresì ad evitare qualsiasi sofferenza dell’animale attraverso, ad esempio, un accorciamento
massimo del tempo di dissanguamento.
L’eliminazione di tali deroghe dalla legislazione nazionale vanificherebbe totalmente gli sforzi fatti e ci
vedrebbe costretti a cedere tale importante quota della nostra produzione ad altri Paesi molto meno
avanzati di noi.
2. Eliminazione della elettronarcosi quale strumento di stordimento
L’eliminazione di tale strumento dalle tecniche di stordimento consentite, previsto dalla proposta in
oggetto, risulta assolutamente incomprensibile e porterebbe all’immediata sospensione della macellazione di molte specie animali sul territorio italiano. L’elettronarcosi, per molte specie (ovini, caprini, suini,
pollame) costituisce infatti l’unico strumento realmente applicabile per lo stordimento, in quanto strumenti alternativi o comportano gravi problemi per gli operatori (es. biossido di carbonio) o sono di fatto
inapplicabili in queste specie animali (es. proiettile captivo). Di contro, l’utilizzo in condizioni ottimali
della tecnica di elettronarcosi non pone problemi particolari né di applicazione né di sofferenza per gli
animali. Come sempre, la questione più importante da tenere presente è la corretta ed accurata attività
di formazione per gli operatori addetti. Anche in questo caso la proibizione di tale tecnica, proibizione
inapplicabile alle produzioni degli altri paesi, non farebbe altro, quindi, che renderci completamente
dipendenti dalle produzioni estere.
Nel complesso, va sottolineato che l’industria italiana delle carni è sempre favorevole all’applicazione di
strumenti concreti ed efficaci a difesa del benessere animale, parametro questo la cui tutela è considerata essenziale per la stessa industria, non solo dal punto di vista etico ma anche economico. Qualsiasi
forma di stress o di sofferenza da parte dell’animale destinato all’abbattimento provocherebbe infatti
gravi ripercussioni sulla stessa qualità del prodotto finale che perderebbe qualsiasi valore economico
(carni DFD nel bovino o PSE nel suino). L’industria è però assolutamente contraria all’utilizzo strumentale
di tali parametri per finalità diverse, come sembrerebbe invece emergere dalla proposta di legge in
questione.
Alla fine dell’audizione, la maggioranza dei componenti la Commissione, sia rappresentanti della
coalizione di Governo che dell’opposizione, con l’eccezione della Lega, presentatrice della proposta di legge in discussione, si sono detti sostanzialmente d’accordo con le affermazioni di Assocarni ed hanno annunciato la loro opposizione alla proposta.
PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER IL TRASPORTO DEGLI ANIMALI VIVI
Il Commissario Byrne ha annunciato il contenuto della proposta per il miglioramento delle condizioni degli animali durante di trasporto che verrà pubblicata formalmente nel prossimo mese di
maggio. Sottolineando che lo scopo del nuovo regolamento sarà quello di individuare le lacune
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nell’attuale normativa per consentire una migliore applicazione della legislazione sul benessere
animale, Byrne ha elencato una serie di misure che verranno incluse nel regolamento stesso:
- periodi di viaggio più brevi per tutti gli animali (divieto di viaggi di 24 ore non-stop per i suini, e di
14-1-14 per i bovini);
- riduzione della densità durante il trasporto;
- intensificazione delle modalità di addestramento e della supervisione degli autisti e degli addetti
agli animali;
- registrazione delle compagnie di trasporto;
- limitazione delle stalle di sosta (che la Commissione ritiene causa della diffusione dell’afta nel
2001).
Byrne è consapevole che le sue proposte non verranno considerate favorevolmente dalle posizioni più estreme, ma la sua intenzione è proprio quella di proporre una regolamentazione che
tuteli effettivamente gli animali ma che nel contempo possa essere accettata da tutti gli Stati membri. Per quanto riguarda i costi che deriveranno dall’applicazione della nuova normativa, che dovrebbe entrare in vigore entro il 2005, Byrne ha affermato che la maggiore esposizione finanziaria
troverà la sua compensazione nel tempo in termini di qualità dei prodotti e di rispetto delle condizioni di sicurezza biologica.
Come prevedibile, pur di fronte al blocco dell’introduzione del limite di durata del trasporto animale a 500 km o 8 ore, ottenuto in extremis a livello comunitario grazie anche all’impegno di Assocarni, la Commissione torna sull’argomento cercando di introdurre ulteriori modifiche alla durata del
viaggio, andando così ancora una volta contro il mandato attribuitole dal Consiglio.
Assocarni continuerà a monitorare l’attività legislativa in atto sull’argomento, intervenendo a difesa della produzione italiana messa in grave pericolo da tali iniziative strumentali .
PRIMO PROGETTO COMUNITARIO PER IL DISACCOPPIAMENTO PARZIALE
Secondo la prima bozza di proposta presentata da un membro del Parlamento europeo (l’ex Ministro portoghese Arlindho Cunha, Presidente del Consiglio durante la Riforma MacSharry del
1992) in merito ad una eventuale adozione di disaccoppiamento parziale, la Riforma PAC potrebbe prevedere che nell’ambito di un settore si possano erogare aiuti in forma “accoppiata” ma
solo per una parte limitata degli aiuti previsti per il settore stesso (in pratica, non sarebbero ammessi settori totalmente “accoppiati”).
Per quanto riguarda i seminativi, per esempio, solo il 25% del principale aiuto erogato (63 €/t)
verrebbe disaccoppiato, mentre il rimanente 75% sarebbe pagato solo agli agricoltori che mantenessero la precedente produzione. La percentuale del 25% sarebbe però suscettibile di aumento,
considerate le esigenze del WTO (si comincia quindi a parlare di “disaccoppiamento orizzontale”
contrapposto al “disaccoppiamento verticale”)
Per quanto riguarda il settore della carne, la proposta è quella di escludere il disaccoppiamento per le produzioni zootecniche e di riformare invece il sistema dei premi ai bovini finora in vigore:
gli attuali 5 premi verrebbero quindi ricondotti ad uno solo, calcolato in base all’area foraggera.
Come già anticipato, la reiterazione da più parti di una proposta di premio zootecnico legato
all’ettaro foraggero è causa di crescenti preoccupazioni per il futuro della produzione italiana, che
sarebbe danneggiata da un tale sistema ancora più di quanto avverrebbe con il disaccoppiamento
totale. Assocarni è intervenuta ancora presso il Ministro Alemanno, e sta intervenendo presso i
parlamentari europei, per chiedere una netta opposizione a tale eventualità.
Le proposte per la modulazione prevedono:
- l’innalzamento da 5.000 a 10.000 Euro del limite al di sotto del quale non verrebbe applicato il
tasso di riduzione degli aiuti;
- un tasso di riduzione più basso per le aree svantaggiate;
- un tasso di riduzione più alto per le aziende che percepiscono più di 50.000 Euro di aiuti.
Praticamente le aziende che percepiscono tra i 10.000 ed i 50.000 Euro di aiuti vedrebbero
questi ultimi ridotti del 6%, contro il 9% per le aziende sopra i 50.000 Euro. Tali percentuali passano, rispettivamente, al 5% e 7% se le aziende si trovano in aree svantaggiate. Le zone ultraperiferiche dovrebbero, secondo la proposta di Cunha, essere del tutto escluse dalla modulazione.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
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Nessun commento, nella proposta, per quanto riguarda la degressività, la cui applicazione potrà essere definita solo dopo l’individuazione dei costi delle riforme dei mercati. La condizionalità
potrebbe essere applicata solo dal 2005, mentre i controlli aziendali potrebbero essere attuati su
base volontaria nel 2006 per diventare obbligatori nel 2007.
Per quanto riguarda le riforme dei mercati, Cunha sostiene le proposte avanzate per i settori
del riso, della frutta in guscio e per il Carbon-credit, ma respinge quelle per il grano duro e le patate
da fecola. Le coltivazioni energetiche potrebbero essere accettate in sostituzione delle leguminose.
La scadenza per presentare emendamenti alla proposta è fissata al 28 aprile, l’adozione del
rapporto in seno al Comitato è attualmente prevista per il 20 e 21 maggio, prima di essere approvata in sessione plenaria nell’appuntamento del 2-5 giugno (in tempo per il Consiglio agricolo che
inizierà l’11 giugno).
CONSIGLIO AGRICOLO DELL’8 APRILE PER L’AGRICOLTURA E LA SICUREZZA
ALIMENTARE
Come anticipato nel nostro circolare n. 68 del 7 marzo, si è riunito ieri a Lussemburgo il Consiglio dei Ministri agricoli per affrontare i temi di maggior rilievo riguardo la riforma PAC (soprattutto
in funzione del Consiglio di giugno, nel quale dovrebbe essere presa una decisione in tal senso) ed
i consueti argomenti che riguardano la sicurezza alimentare.
Riforma PAC.
Per il secondo mese consecutivo, le discussioni si sono concentrate sui temi più importanti, riassunti anche nel “questionario” distribuito dal Consiglio (disaccoppiamento, condizionalità, modulazione e degressività, controlli aziendali, patate da fecola e foraggi essiccati). Le posizioni degli
Stati membri non si sono molto discostate da quelle già dichiarate, ma vari “segnali” di maggiore
disponibilità dei 15 hanno indotto il Commissario Fischler a dichiararsi fiducioso che la scadenza di
giugno possa essere rispettata e l’accordo sulla Riforma finalmente raggiunto. Tuttavia c’è chi
considera questa posizione troppo ottimistica, tenuto conto che l’opposizione più grande è ancora
costituita dal disaccoppiamento nella forma “totale” proposta dalla Commissione, e che al fine di
mettere tutti d’accordo su questo punto la Commissione stessa deve ancora elaborare, entro il
prossimo Consiglio di maggio (che inizierà il 26), una “controproposta” per un disaccoppiamento
parziale – chiesto praticamente da tutti i Paesi membri tranne Regno Unito, Svezia, Danimarca ed
Olanda. Tra l’altro, la Commissione non dispone di suggerimenti adeguati da parte delle delegazioni in merito a come strutturare il disaccoppiamento parziale, a parte la prima ed unica proposta
avanzata ieri dal Ministro tedesco Renate Künast (vedere oltre).
La Presidenza greca ha sottolineato l’importanza dei gruppi di lavoro “esperti” fissati al 14 aprile e
all’8 maggio, così come del Comitato Speciale Agricoltura che si terrà il 28 aprile, nei quali dovranno essere trattati gli aspetti tecnici per arrivare ad un documento di compromesso da presentare al
Consiglio di fine maggio.
Da parte sua, Fischler ha dimostrato una maggiore flessibilità soprattutto sulle proposte relative al
set-aside, ma sulle questioni orizzontali, di carattere più politico, il Commissario non è apparso
disposto a grandi modifiche ribadendo che la sua proposta sul disaccoppiamento non è cambiata
rispetto alle precedenti discussioni e continuando a sostenere che la modulazione e la degressività
sono ancora parti essenziali della Riforma.
Per quanto riguarda il set-aside, Fischler ha ammesso che, a determinate condizioni, si può pensare ad una maggiore flessibilità sulla rotazione e sul divieto per le coltivazioni non alimentari (energetiche) sui terreni a riposo, nonché alla possibilità di escludere l’ortofrutta dalle coltivazioni che
beneficiano dei pagamenti per area. Fischler ha inoltre riconosciuto che le proposte sul disaccoppiamento possono forse essere troppo rigide per gli allevatori di bestiame che posseggono aree molto piccole soggette a premio ed affermato che la Commissione dovrebbe prevedere deroghe particolari come nel caso di agricoltori che nel 2002 hanno investito per espandere la
loro produzione, e far sì che le nuove regole per la concessione dei premi non vanifichino gli sforzi
economici già effettuati. Altri argomenti su cui la Commissione è disposta a rivedere le proposte
iniziali sono l’eventuale differenziazione dei pagamenti secondo le regioni ed una forma particolare
per i pagamenti alle regioni periferiche.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
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Come accennato sopra, la Germania ha proposto un sistema di disaccoppiamento parziale che è
rivolto esclusivamente agli allevatori di bestiame: il 50% degli aiuti rimarrebbe nella sua forma
attuale “accoppiata”, mentre l’altro 50% verrebbe convertito in un premio legato alla superficie
destinata a pascolo permanente. Nel complesso, gli Stati membri hanno contestato il disaccoppiamento totale molto più per il settore zootecnico piuttosto che per i seminativi, nonché per le aree
svantaggiate. Preoccupazione è stata espressa anche in merito all’entità delle riserve nazionali ed
ai problemi a cui possono andare incontro i giovani imprenditori agricoli.
Sulla modulazione gli Stati membri hanno sollevato obiezioni per quanto riguarda i criteri di redistribuzione dei fondi, argomento che sembra prestarsi facilmente a speculazioni politiche; c’è stata
comunque più richiesta di un aumento della percentuale di slittamento allo sviluppo rurale piuttosto
che di una diminuzione della percentuale del 6% proposta per il 2012.
Anche sulla degressività nel dibattito sono state sollevate questioni di natura politica sulle franchigie e sulla possibilità di esentare dalla riduzione degli aiuti le regioni periferiche. La richiesta del
Regno Unito di un’unica aliquota di riduzione, quindi senza franchigia, è stata accolta anche da
Germania, Danimarca, Svezia e Francia.
Fischler ha ammesso che la normativa proposta per la condizionalità è troppo complessa; tutti gli
Stati membri, tranne Regno Unito, Germania e Portogallo, hanno chiesto che gli audit aziendali
vengano stabiliti su base volontaria.
WTO. Fischler ha aggiornato il Consiglio sullo stato dei lavori per pervenire ad un accordo sulle
linee guida sulla base delle quali affrontare i negoziati secondo le indicazioni di Doha, con particolare riferimento ai tentativi in tal senso falliti nella settimana precedente. Gli interventi degli Stati
membri hanno rispecchiato le posizioni già assunte in passato, dalla Francia che ha auspicato un
maggior coinvolgimento dei partner comunitari nei negoziati, al Regno Unito che ha ribadito la
necessità che l’Unione europea non si isoli nel contesto globale del WTO.
IL COMMENTO DI ASSOCARNI
Gli esiti del Consiglio di ieri consentono di evidenziare elementi positivi ed elementi negativi.
L’elemento positivo è rappresentanto dal fatto che la maggioranza degli Stati membri ha sostenuto
che l’applicazione del disaccoppiamento totale nel settore zootecnico sarebbe fonte di conseguenze
estremamente negative per la produzione di carne bovina in Europa, tesi questa sin dall’inizio sostenuta da Assocarni. Positivo anche il fatto che tale principio venga riconosciuto, pur senza una formale controproposta, da parte del Commissario Fischler, che è arrivato a citare espressamente
l’eccessiva rigidità delle regole previste per gli allevamenti con poca superficie.
Gli aspetti negativi sono invece connessi alla presa di posizione del Ministro tedesco che, parlando
di disaccoppiamento parziale, reintroduce il principio del premio al pascolo, principio questo per la
produzione italiana ancora più penalizzate e pericoloso dello stesso disaccoppiamento totale.
Ancora una volta l’ulteriore evoluzione della politica zootecnica passa nelle mani della Franci,a che
potrebbe condividere la posizione italiana di mantenere accoppiato il premio alla macellazione ed
eventualmente quello delle vacche nutrici oppure, nel rispetto della più ampia alleanza politica con la
Germania, condividere la posizione tedesca sul premio al pascolo. Complessivamente la palla passa
ora comunque al Commissario Fischler che potrebbe scegliere di mantenere la rigidità dogmatica
finora dimostrata (che porterebbe ad un prolungamento della discussione per diversi ulteriori mesi)
oppure presentare al prossimo Consiglio di maggio una soluzione di compromesso essenzialmente
incentrata sul disaccoppiamento parziale. In quest’ultimo caso, una soluzione per avvicinare le visioni differenti che di tale disaccoppiamento parziale hanno i diversi Stati membri potrebbe essere
lasciare ai singoli Stati membri una certa flessibilità di manovra, situazione questa per l’Italia non del
tutto tranquillizzante considerate le posizioni esclusivamente demagogiche che alcune organizzazioni agricole del nostro Paese hanno finora assunto.
Altri elementi positivi emersi dalla discussione di ieri la richiesta di un unico tasso di riduzione senza
franchigia per la degressività (che nella proposta della Commissione penalizzava invece le aziende
più grandi e più orientate al mercato) ed il riconoscimento dell’eccessiva complessità del sistema
della condizionalità (principio della “cross compliance” secondo il quale il premio è erogato se
l’allevatore rispetta le diverse norme ambientali e sanitarie esistenti) e degli audit aziendali (utili solo
alle società di certificazione).
Siamo comunque entrati nel vivo del dibattito ed auspichiamo che l’Italia mantenga la sua posizione
a difesa anche della filiera bovina nazionale.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
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Afta epizootica. Le discussioni sulla proposta di direttiva sui controlli per l’afta epizootica si sono
concentrate sulla regionalizzazione, su questioni commerciali legate alla vaccinazione ed al finanziamento dei controlli stessi. Per quanto riguarda la regionalizzazione, Danimarca, Irlanda, Spezie
e Spagna hanno chiesto assicurazione che i Paesi terzi riconoscano le misure adottate dalla Comunità quando si manifestano malattie ed accettino di applicare le limitazioni degli scambi alle
zone effettivamente riconosciute infette. Il commissario alla Salute Byrne ha risposto confermando
che la Commissione ha più volte discusso questo problema con i Paesi terzi e che continuerà a
farlo anche in futuro, mentre il concetto di regionalizzazione è stato già riconosciuto da tutti i membri dell’OIE (l’Ufficio Internazionale delle Epizoozie). Alcune delegazioni hanno espresso preoccupazione riguardo la vaccinazione degli animali come misura di prima emergenza in caso di comparsa di focolai (alcuni partner commerciali potrebbero rifiutare di importare carne proveniente da
animali vaccinati) e la Commissione ha assicurato che nella prossima riunione di maggio con i
rappresentanti l’OIE farà presente la questione (sottolineando anche che la Comunità stessa importa normalmente carne ottenuta da animali vaccinati). Alcuni Stati membri, tra i quali Spagna,
Grecia e Portogallo, hanno chiesto che venga rivisto l’attuale Fondo Veterinario per il sostegno
nei casi di insorgenza di epidemie, con particolare riferimento all’esigenza di far fronte alle vaccinazioni di emergenza. Altre delegazioni (Regno Unito, Svezia e Danimarca) hanno sottolineato che
lo scopo principale del fondo dovrebbe essere quello di prevenire più che di compensare. Il Commissario Byrne ha tuttavia interrotto la discussione sul sistema di finanziamento, rimandandola ad
altra sede.
Igiene degli Alimenti. La Presidenza ha presentato ai Ministri un rapporto sui lavori in corso sulla
3^ proposta della normativa sull’Igiene degli alimenti di origine animale (in particolare carne fresca,
pesce e prodotti ittici).
La proposta stabilisce le responsabilità per le autorità veterinarie degli Stati membri (inclusa la
definizione degli organi addetti ai controlli e la loro frequenza), le modalità di esecuzione delle
ispezioni ante-mortem sugli animali, i controlli sulla rimozione degli MRS, e rafforza i requisiti per il
benessere animale.
Il Commissario Byrne ha sottolineato che anche se le discussioni a livello tecnico sono a buon
punto, devono essere ancora risolte questione come la relazione tra questa stessa proposta ed il
progetto di regolamento recentemente presentato sui controlli ufficiali sugli alimenti ed i mangimi
(devono essere cioè apportate alcune modifiche alla proposta sull’Igiene per far sì che le due
normative non si sovrappongano); la distinzione tra il ruolo dei veterinari ufficiali e quelli ausiliari; il
livello di responsabilità attribuito agli operatori del settore alimentare ed ai macellatori nel garantire
la corretta esecuzione dei controlli.
Questa proposta (chiamata “Igiene 3”) è l’ultima delle 5 che fanno parte del “pacchetto igiene” ad
essere discussa in Consiglio: la Presidenza greca spera di poter raggiungere un accordo politico
entro il prossimo Consiglio di maggio, in modo che l’intero pacchetto possa essere adottato a
giugno.
Nitrofurani nelle carni di pollame portoghesi. La delegazione portoghese ha aggiornato il Consiglio sui controlli per il riscontro di nitrofurani. Il Commissario Byrne ha suggerito che tutti gli Stati
membri dovrebbero già aver instaurato un sistema di controllo in tal senso: i risultati dei test trasmessi alla Commissione sono infatti maggiori che nel passato, anche se ancora non risultano
pervenuti quelli effettuati in Austria, Grecia, Italia, Irlanda e Lussemburgo.
Misure per favorire l’agricoltura nell’Africa Sub-sahariana. Proseguono i lavori da parte della
Commissione per l’esame della proposta francese di sostenere l’agricoltura nell’Africa subsahariana mediante il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato e l’abolizione delle
restituzioni all’esportazione. La posizione comune in merito dovrebbe essere concretizzata in tempo per essere presentata al G8 che si svolgerà ad Evian nel prossimo mese di giugno.
CONSIGLIO AGRICOLO DEL 17-18 MARZO 2003
Il Consiglio dei Ministri agricoli della Comunità si è riunito il 17 ed il 18 marzo per discutere della
Riforma della PAC e dei consueti temi di natura sanitaria.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
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Sebbene la Presidenza greca ancora ritiene ottimisticamente che l’accordo sulla revisione della
Pac possa essere raggiunto entro la fine di giugno, in realtà più di uno Stato membro suggerisce
che le possibilità che ciò avvenga diminuiscono, soprattutto in vista del Consiglio che avrà luogo a
maggio nel quale parteciperanno anche i 10 Paesi candidati (sebbene ancora senza diritto di voto).
Il Consiglio agricolo ha discusso cinque delle nove proposte della Commissione sulla riforma
della Politica Agricola Comune: si tratta di quelle relative a latte, riso, cereali, grano duro e sviluppo
rurale.
Secondo il comunicato diffuso al termine della riunione del primo giorno, è stato possibile identificare alcune tendenze di massima che devono però essere riviste dopo che sarà esaminato il
regolamento orizzontale proposto, specialmente per quanto riguarda il riso, il grano duro ed i
cereali. Riguardo al settore del latte ci sono posizioni diverse sulla proposta della Commissione
sia riguardo al pacchetto delle misure previste sia relativamente ai tempi per la loro applicazione.
Sul riso, il Consiglio ha unanimemente affermato che una riforma del settore è essenziale; tuttavia,
le proposte della Commissione sono fortemente osteggiate dagli Stati membri produttori di riso
secondo i quali le misure, nella loro forma attuale, non sono sufficienti ad assicurare la sostenibilità
economica del settore. Per i cereali, molte delegazioni ritengono che la situazione di mercato non
giustifica cambiamenti rispetto all’accordo raggiunto con Agenda 2000.
Riforma PAC. L’unica novità rispetto alle discussioni più recenti è data dalla dichiarata disponibilità
del Commissario all’Agricoltura Fischler di concedere delle modifiche alle sue proposte sullo Sviluppo rurale. Significativa, inoltre, la persistenza della Germania a non prendere posizione definitive, tanto da far pensare ad una qualche forma di intesa politica con il Presidente francese Chirac.
La Presidenza greca ha comunque annunciato che il prossimo Consiglio, che avrà inizio il 7 aprile,
tratterà dei temi più importanti della Riforma, tra i quali il disaccoppiamento, la modulazione e la
degressività. Complessivamente, su tale argomento essenziale, Fischler appare più disponibile a
negoziare.
Sviluppo Rurale. Fischler si è dichiarato d’accordo ad applicare il sistema obbligatorio degli audit
aziendali solo a partire dal 2007 (piuttosto che dal 2006), considerato che solo nel 2007 saranno
effettivamente disponibili per lo Sviluppo Rurale i fondi dirottati con la modulazione. Allo stesso
modo, per quanto riguarda la promozione dei prodotti agricoli Fischler ha confermato che la D.G.
Agricoltura si sta orientando verso una promozione sui mercati comunitari e non, che coesistono
fino alla fine del 2006.
La metà circa degli Stati membri ha appoggiato l’inserimento di un nuovo capitolo dedicato alla
qualità degli alimenti e l’approvazione di alcune forme più flessibili per compensare gli agricoltori
soggetti a restrizioni ambientali.
Se da una parte è stato manifestato un certo appoggio per la definizione di standard comuni a
vantaggio delle piccole industrie di trasformazione, la quasi totalità degli Stati membri che le hanno
chieste (Svezia, Portogallo, Finlandia, Regno Unito ed Olanda) hanno domandato che il finanziamento di questo capitolo fosse limitato ai nuovi standard piuttosto che a quelli esistenti.
Una maggioranza di delegazioni (Italia, Germania, Spagna, Regno Unito) considera che il valore
delle misure per lo Sviluppo rurale è sostanzialmente inficiato dalla mancanza di fondi aggiuntivi
prima del 2007 e dalla limitazione degli stessi per gli anni successivi; necessarie anche norme
genericamente più semplificate (Francia, Olanda, Regno Unito e Danimarca).
Ulteriori Discussioni
WTO. Riguardo il “documento Harbinson”, di cui abbiamo riferito nel nostro circolare n. 37 del 21
febbraio, Fischler ha confermato le impressioni ricevute dall’ultimo incontro di Ginevra, e cioè che
difficilmente il Presidente del gruppo incaricato dal WTO per i negoziati all’agricoltura modificherà
la propria posizione per avvicinarsi a quella della Comunità Europea. In una conferenza stampa
successiva al Consiglio, Fischler ha sottolineato che comunque la scadenza di settembre 2003,
quando avranno luogo i nuovi negoziati ministeriali a Cancun, è molto più importante di quella del
31 marzo, data entro la quale dovrebbero essere fissate le linee guida per le trattative in sede
WTO. Lo stesso Stuart Harbinson ha poi ammesso l’impossibilità di tener fede a quest’ultima scadenza, considerato che ancora devono essere discussi temi cruciali quali i crediti all’esportazione,
gli aiuti alimentari, i prodotti strategici, gli strumenti di gestione delle colture, le questioni non
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
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commerciali (multifunzionalità, benessere animale, ecc.) ed il trattamento preferenziale per alcuni
Paesi.
Varie. Il Ministro dell’Agricoltura francese Hervé Gaymard ha annunciato la recente proposta del
Presidente Chirac di abolire tutti i sussidi alle esportazioni verso l’Africa sub-sahariana per
facilitare l’accesso ai mercati da parte di questi Paesi africani e per proteggerne gli agricoltori dalla
fluttuazione dei prezzi mondiali. Fischler ha accolto favorevolmente la proposta, con l’invito a voler
definire quali siano esattamente i Paesi che beneficerebbero dell’iniziativa.
BSE. Il Commissario Byrne ha confermato la sua proposta di prorogare sino al 2005 alcune misure di prevenzione sulla BSE, previste dal regolamento 999/2001 sino giugno di quest’anno.
Come anticipato nel circolare n° 46 del 6 marzo scorso, la Commissione europea intende far
slittare per altri 2 anni le norme per la classificazione degli Stati sia comunitari sia Paesi terzi nelle
categorie di rischio ed il divieto di farine animali per l’alimentazione del bestiame. Ricordiamo che
con tale proposta rimarrebbero in vigore:
- la classificazione dei Paesi terzi oggi esistente, che verrebbe quindi aggiornata solo nel 2005
(allo stato attuale, sono esenti dalla rimozione del materiale a rischio specifico solo quei Paesi
terzi nei quali il rischio BSE è altamente improbabile, paesi indicati nel regolamento 1494/2002,
sul nostro sito);
- il divieto di utilizzo di carni separate meccanicamente;
- il prolungamento delle limitazioni imposte al Regno Unito ed al Portogallo.
Come preannunciato, Assocarni ha già chiesto al nostro Governo di opporsi alla proroga del
termine ultimo per la riclassificazione dei Paesi, affinché venga al più presto riconosciuta all’Italia
l’obiettiva situazione positiva in materia di BSE e rivista invece la posizione di Paesi terzi immeritatamente classificati come “non a rischio”.
Byrne ha ribadito la proposta di includere l’ileo degli ovini e caprini di tutte le età nella lista del
materiale specifico a rischio, sulla base del parere favorevole fornito lo scorso mese di febbraio dal
Comitato della Catena alimentare e del benessere animale. Ha inoltre informato il Consiglio
dell’entrata in vigore, nel prossimo mese di maggio, del nuovo regolamento sui sottoprodotti di
origine animale (reg.to 1774/2002, sul nostro sito) ed ha ringraziato per l’attività svolta il Comitato
Scientifico Direttore che sarà sostituito dall’EFSA (l’Authority europea per la sicurezza alimentare).
Infine, il Commissario ha fornito il consueto aggiornamento sui test BSE: nel corso del 2002 sono stati effettuati più di 10 milioni di test sui bovini (+10% rispetto al 2001) e che il numero dei casi
positivi in fase preclinica è sceso del 22%. I test sugli ovini, sempre nel 2002, sono stati 360.000.
Influenza aviaria. Le autorità olandesi hanno confermato l’applicazione delle misure di protezione
adottate contro l’influenza aviaria (prolungate dalla Commissione fino al 27 marzo). Sono 52 le
aziende olandesi nelle quali è stata confermata la presenza del virus, e 31 quelle sospette. Alla
richiesta del rappresentante del Belgio di rimuovere le misure preventive, adottate la settimana
scorsa dalla Commissione, nel caso i test (ancora in corso) continuassero ad essere negativi,
Byrne ha risposto che data l’alta virulenza della malattia le misure di prevenzione potranno essere
rimosse in maniera progressiva e solo dopo un attento esame della situazione (da notare tuttavia
che con decisione 493/2003 del 18 marzo 2003, pubblicata nella GU.UE del 19 marzo u.s., le
misure di protezione adottate nei riguardi del Belgio sono in realtà già state abrogate).
Nitrofurani nelle carni di pollame portoghesi. La delegazione portoghese ha informato il Consiglio e la Commissione sulle misure di protezione adottate a seguito del riscontro di nitrofurani negli
allevamenti di polli, tacchini e quaglie. Il Commissario Byrne ha sottolineato l’efficienza dei sistemi
di monitoraggio attuati dalla Comunità ed ha invitato gli Stati membri a rafforzare i controlli sulle
carni importate dai Paesi terzi.
PUBBLICATI NUOVI STUDI SULLE CONSEGUENZE DELLA RIFORMA A MEDIO TERMINE
DELLA PAC. DISCUSSIONI IN ITALIA SULLA POSIZIONE UFFICIALE DEL NOSTRO PAESE
La Commissione europea ha pubblicato a fine marzo altri due studi che analizzano le conseguenze economiche delle proposte legislative di riforma della Politica agraria comune (PAC). Secondo la Commissione, che cerca con questi studi di supportare la sua proposta di revisione a
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medio termine, se quest’ultima fosse adottata i redditi degli agricoltori nell'UE-15 aumenterebbero
dell'8,4% nel 2009 rispetto al 2001, il che corrisponderebbe ad una lieve diminuzione rispetto allo
scenario previsto se si riconfermasse la politica attuale ai sensi dell'Agenda 2000 (in questo caso, i
redditi aumenterebbero dell'8,5%). Nell'UE-25, l'ampliamento e la riforma della PAC determinerebbero un aumento dell'1,5% dei redditi rispetto al livello del 2002.
Le proposte di riforma dovrebbero avere, per gli Stati membri dell'UE attuale, effetti variabili a
seconda dei prodotti:
a) riduzione di circa il 2% della produzione totale di cereali (segale e grano duro sarebbero i cereali più colpiti, dato che le aree dedicate a queste colture potrebbero essere ridotte del 10%);
b) per il settore della carne bovina, secondo la Commissione la strategia mirante a separare
produzione e sovvenzioni (disaccoppiamento) permetterebbe di assicurare redditi più consistenti agli allevatori e di sviluppare la produzione estensiva; tuttavia, precisa la Commissione,
la produzione di carne bovina diminuirebbe del 2,7% a medio termine, il che dovrebbe
determinare per gli allevatori un aumento dei prezzi del 7% entro il 2009. Questa diminuzione della produzione provocherebbe anche un lieve calo delle esportazioni (circa il 5%)
e dei consumi. Un aumento del prezzo della carne bovina e ovina permetterebbe di migliorare la competitività dei settori suino e del pollame, che potrebbero segnare un lieve
aumento in termini di produzione e di consumo.
ANCORA LONTANO UN ACCORDO SUI NEGOZIATI AGRICOLI WTO: MINIME LE MODIFICHE
DEL SECONDO DOCUMENTO HARBINSON
La prospettiva di un accordo in merito alle procedure per gli impegni WTO in campo agricolo
entro la fine di marzo è sfumata con la pubblicazione (il 19 marzo) di un nuovo testo di compromesso elaborato dal responsabile del Comitato Agricoltura WTO Stuart Harbinson. Il nuovo testo,
infatti, come riconosciuto dallo stesso Harbinson, non conteneva alcuna modifica significativa
rispetto alla prima versione fortemente contestata dalla UE. Lo stesso Harbinson ha richiamato la
necessità di ulteriori consultazioni tecniche su numerose problematiche quali la gestione dei dazi
all’importazione, le clausole speciali di salvaguardia, le imprese commerciali pubbliche, gli aspetti
non commerciali (benessere animale, sicurezza etc), i crediti all’esportazione, gli aiuti alimentari e
le regole della “scatola verde” per gli aiuti interni. La persistenza di forti differenze tra le posizioni
su tali argomenti da parte dei diversi Paesi lascia prevedere che l’eventuale documento sottoscritto
entro fine marzo, al termine della sessione speciale del Comitato agricoltura, conterrà numerose
carenze (rimane altamente in dubbio, ad esempio, che la UE possa sottoscrivere un testo, quale
quello proposto, che prevede l’abolizione di tutte le restituzioni all’esportazione in 9 anni, senza un
impegno parallelo di riduzione di altre forme di supporto all’esportazione usate da altri Paesi, quali i
crediti all’esportazione e gli aiuti alimentari).
La variazione più significativa per la UE inserita nel testo è la chiara previsione che devono essere presi in considerazione gli aspetti non commerciali (posizione questa sino ad ora rigettata dai
Paesi diversi dalla UE) e la chiara incorporazione degli aspetti connessi al benessere animale
nell’ambito dei pagamenti della “scatola verde” (aiuti legittimi). Positiva per la UE, sebbene ancora
non definitiva, anche la previsione secondo la quale il limite degli aiuti rientranti nella “scatola blu”
(aiuti intermedi tra quelli consentiti e quelli non consentiti) verranno fissati al livello più elevato sino
ad ora notificato invece che sulla media degli anni 1999-2001, come inizialmente previsto. Per la
UE ciò vorrebbe dire che la maggioranza degli aumenti degli aiuti previsti da Agenda 2000 sarebbero coperti.
I Commissari Fischler e Lamy hanno presentato un breve rapporto al Collegio della Commissione sull’ultimo aggiornamento dei negoziati in cui viene sottolineato (come avevamo già anticipato nel nostro circolare n. 53 del 18 marzo) che il termine del 31 marzo non potrà probabilmente
essere rispettato e che il meeting ministeriale di Cancun a metà settembre rimane la data fondamentale (per la quale non è previsto per ora alcuno spostamento, nonostante l’evoluzione della
situazione in Iraq).
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
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LA COMMISSIONE INFLIGGE UN’AMMENDA AD ORGANIZZAZIONI DI SETTORE CHE
HANNO OSTACOLATO IL LIBERO SCAMBIO DELLE CARNI
La Commissione europea ha inflitto ammende per un importo totale di 16.7 milioni di euro a sei
Federazioni francesi del settore della carne bovina, sanzionate per aver partecipato ad un'intesa
volta alla fissazione di un prezzo minimo per talune categorie di carne bovina e alla sospensione o,
almeno, alla limitazione delle importazioni di qualsiasi tipo di carne bovina in Francia. Il commissario europeo responsabile della Concorrenza, Mario Monti, ha dichiarato: «Le regole della concorrenza si applicano anche al settore agricolo come ribadisce con forza la presente decisione. Ciononostante, la Commissione ha tenuto conto del difficile contesto in cui si è trovato il settore della
carne bovina, reso più fragile da crisi successive. Per quanto concerne le aziende di macellazione,
la Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che hanno agito sotto la minaccia e la violenza
esercitata dagli agricoltori».
In base a tale accordo le federazioni hanno stabilito un prezzo minimo in comune e si sono inoltre impegnate a sospendere o come minimo a limitare le importazioni di qualsiasi tipo di carne
bovina. Questo accordo è rimasto in vigore oltre la fine del novembre 2001, data in cui avrebbe
dovuto cessare e ciò malgrado l’avvertimento della Commissione alle federazioni del
25 novembre 2001 che ne segnalava l’illegalità.
Gli accordi sui prezzi e le restrizioni alle importazioni rientrano tra le violazioni più gravi del diritto della concorrenza.
È indubbio che le organizzazioni in questione fossero al corrente dell'illegalità del loro comportamento. In occasione delle ispezioni effettuate dalla Commissione nel dicembre 2001, sono stati
trovati documenti in cui si legge che l'accordo era «un po' al di fuori della legge, ma tanto peggio»
oppure «è possibile aiutarsi a vicenda senza essere colti in flagrante dai servizi della concorrenza
francese?».
Le ammende inflitte dalla Commissione alle organizzazioni professionali di cui sopra mostrano
chiaramente che il settore agricolo è tenuto a rispettare le regole della concorrenza. La normativa
europea in questo settore prevede infatti un certo numero di eccezioni a tali regole, ma l'accordo in
questione non rientra in nessuna di esse.
La Commissione ha inflitto le seguenti ammende:
Federazione nazionale dei sindacati delle aziende agricole (FNSEA): € 12 millioni
Giovani agricoltori (JA): € 600.000
Federazione nazionale bovina (FNB): € 1.440.000
Federazione nazionale dei produttori di latte: € 1.440.000
Federazione nazionale dell'industria e del commercio all'ingrosso delle carni: € 720.000
Federazione nazionale della cooperazione bestiame e carne (FNCBV): € 480.000
Il calcolo delle ammende tiene conto di un certo numero di circostanze aggravanti e attenuanti
che si applicano a tutte o solo a talune delle parti coinvolte.
Sono stati considerati come circostanze aggravanti il fatto che tre federazioni (FNSEA, FNB e
JA) erano state coinvolte in atti di violenza nei confronti delle aziende di macellazione al fine di
costringerle a concludere l'accordo e di controllare e garantire l'attuazione del medesimo. Inoltre,
tutte le parti hanno continuato ad applicare segretamente l'accordo controverso pur avendo ricevuto una lettera di avvertimento della Commissione e aver garantito per iscritto che l'accordo non
sarebbe stato rinnovato. Infine una delle federazioni agricole, la FNB (Associazione del settore
bovino) è stata l'iniziatrice dell'infrazione.
Tra le circostanze attenuanti la Commissione ritiene che il ruolo svolto dal Ministro dell'Agricoltura, che ha esercitato pressioni affinché le imprese di macellazione accettassero l'accordo del
24 ottobre 2001 e che in seguito ha definito l'accordo «un atto di civismo», giustifica il fatto che le
imprese di macellazione beneficino di una riduzione delle ammende. Ciò non vale per le federazioni agricole giacché le manifestazioni violente di alcuni dei loro membri sono state all'origine dell'intervento del ministro. Inoltre le imprese di macellazione hanno concluso l'accordo sotto la minaccia
delle azioni violente degli agricoltori e non di loro propria volontà. Peraltro, le imprese di macellazione non avevano alcun interesse a fissare un prezzo (di acquisto) minimo e a stabilire la sospensione delle importazioni. Esse erano essenzialmente interessate allo sblocco dei loro stabilimenti
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industriali da parte degli agricoltori, in cambio della firma dell'accordo. Infine una delle federazioni
agricole (FNPL) ha svolto un ruolo passivo nella vicenda.
È la prima volta che la Commissione infligge ammende ai sindacati agricoli. La Commissione riconosce l'importanza della libertà sindacale, ma i sindacati esulano dalla loro missione quando
concorrono alla conclusione e all'attuazione di intese che ignorano le regole di ordine pubblico,
come le regole di concorrenza.
A questo proposito va precisato che le intese sui prezzi in generale sono considerate come distorsioni molto gravi della concorrenza e che l'ammontare di base dell'ammenda si aggira, di norma, sui 20 milioni di euro maggiorabile in funzione della durata e di altri fattori.
Pur considerando che si tratta di un'infrazione molto grave, la Commissione ha tenuto conto dello specifico contesto economico che, dal 1996, ha scosso il mondo agricolo e ha comportato un
cambiamento di mentalità dei consumatori e ha messo in rilievo la questione della sicurezza alimentare. Questa situazione del tutto eccezionale ha indotto la Commissione a concedere una
riduzione supplementare dell'ammenda. Le federazioni dispongono di tre mesi per pagare l'ammenda.
Assocarni ritiene estremamente opportuna l’iniziativa della Commissione che finalmente
pone un limite a forme illegittime di difesa di mercati nazionali e di ostacolo al libero scambio. In merito, ricordiamo che ASSOCARNI (vedasi circolari n°229-230 del 26 e 29 ottobre
2001) inviò al Ministro Alemanno la nota che segue, per segnalare l’illegittimità dell’iniziativa
francese e per chiedere l’intervento del nostro Governo presso le Autorità francese e comunitarie al fine di evitare il blocco delle importazioni. Un apposito intervento è stato fatto da
Assocarni anche presso la Commissione CE.
Oggetto: Illegittime misure restrittive degli operatori francesi nei confronti della carne italiana
Preg.mo Sig. Ministro,
desideriamo porre alla Sua attenzione con estrema urgenza un fenomeno gravissimo di ostacolo alla
libera circolazione nel mercato unico.
La filiera bovina francese, rappresentata da allevatori, macellatori e distributori, per far fronte alla difficile situazione venutasi a creare nel Paese d’oltralpe, ha sottoscritto la settimana scorsa, con l’avallo del
Governo francese, un accordo basato sull’immediato e totale blocco delle vendite in Francia di carni bovine
provenienti da altri paesi della UE (vedasi allegato). La filiera francese ha per ora concordato di avviare tale
blocco dal 29 ottobre e mantenerlo, in prima istanza, per un mese, riservandosi di prolungarlo oltre a fronte di
un mancato superamento della crisi.
Gli effetti di tale accordo si sono fatti immediatamente sentire sulle imprese italiane che esportano
carni bovine verso la Francia, che stanno cominciando a ricevere dagli abituali clienti distributori francesi la
disdetta di tutti i contratti in essere.
La scrivente Associazione considera quanto sopra, oltre che in contrasto con gli stessi principi ispiratori del mercato unico europeo, indegno di un Paese civile quale la Francia dichiara d’essere. Tutto ciò è
ulteriormente aggravato dal fatto che l’Italia costituisce oggi il principale insostituibile mercato per i produttori
francesi che ogni anno spediscono nel nostro Paese oltre 80.000 tonnellate di carni bovine, e circa 1.200.000
bovini vivi destinati all’allevamento italiano.
In un momento così difficile anche per il settore bovino italiano, iniziative così arroganti ed ingiustificate potrebbero facilmente indurre reazioni incontenibili di risposta da parte degli operatori italiani, reazioni
che certamente non gioverebbero al rafforzamento ed alla crescita dell’Unione Europea.
Al fine di evitare tutto ciò, gli operatori italiani che Assocarni rappresenta Le chiedono di intervenire in
via ufficiale sia presso il Governo francese, che ha l’obbligo di evitare azioni intimidatorie e penalizzanti nei
confronti del prodotto italiano, sia presso la Commissione UE, alla quale va chiesta un’immediata e più
concreta azione contro le misure francesi.
In attesa di un Suo urgente intervento, rimaniamo a Sua disposizione per ulteriori informazioni e Le
inviamo distinti saluti.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
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DESIGNAZIONE
ALIMENTARE
DELLA
SEDE
DELL’AUTHORITY
EUROPEA
PER
LA
SICUREZZA
Al termine del Consiglio Agricolo, Byrne ha rilasciato una dichiarazione in merito al controverso
tentativo di compromesso tra Italia e Finlandia per la designazione della sede dell’EFSA, in bilico tra
Parma ed Helsinki.
Secondo il parere di Byrne, la scelta tra le due città deve essere presa dal Consiglio e non certo
dai due Paesi contendenti; inoltre, il Commissario non ha nascosto la sua netta propensione per
lasciare che la sede dell’Authority rimanga Bruxelles (dove è già situata temporaneamente), perché a
suo avviso l’Organizzazione ha bisogno di una localizzazione centrale, facilmente raggiungibile e
soprattutto vicina alla Commissione, che gestisce il controllo dei rischi.
BOZZA DI DISEGNO DI LEGGE PER LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE (DEVOLUZIONE)
Il Ministro degli Affari Regionali Enrico La Loggia ha predisposto un disegno di legge costituzionale che riforma il titolo V della parte II della Costituzione (che riguarda le Regioni, le Province ed i
Comuni) in materia di devoluzione di varie competenze agli Enti locali.
I punti essenziali del progetto sono:
- L’eliminazione della legislazione concorrente. La potestà legislativa è pertanto esclusiva dello
Stato o delle Regioni, le quali devono esercitarla nel rispetto dell’interesse nazionale. Attualmente
la potestà legislativa delle Regioni è residuale: spetta con riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
- L’emanazione, da parte dello Stato, di norme generali relative, tra l’altro, alla tutela della salute,
all’alimentazione, all’istruzione, alla ricerca scientifica ed all’innovazione.
- La competenza esclusiva delle Regioni (da esercitare nel rispetto dell’interesse nazionale) in
materia di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica a sostegno delle attività produttive
d’interesse regionale e locale, industria, agricoltura.
Nelle materie attribuite alla competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, le disposizioni legislative vigenti all’entrata in vigore della legge costituzionale continuano ad applicarsi fino
all’entrata in vigore delle leggi statali o regionali in materia.
L’attuale bozza, quindi, ipotizzando l’eliminazine della potestà concorrente e collocando la normativa generale dell’alimentazione tra le potestà esclusive dello Stato, sembrerebbe accogliere
almeno in parte le esigenze prospettate da Assocarni per il tramite di Federalimentare nelle diverse
sedi istituzionali e negli incontri con il Ministro degli Affari regionali e con Confindustria.
La bozza del disegno di legge è disponibile sul nostro sito.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
16
SETTORE BOVINO
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 10 APRILE 2003
Il Comitato di gestione, nella riunione del 10 aprile, ha votato i seguenti provvedimenti, che verranno adottati con regolamenti in corso di pubblicazione:
1) Restituzioni all’esportazione: Per effetto degli accordi “doppio profitto”, sono state abolite le
restituzioni per le esportazioni verso la Slovacchia. Per l’Egitto state eliminate le restituzioni
particolari concesse per l’esportazione verso tale Paese di carni fresche disossate di cui ai codici NC 0201 3000 9100 (posteriori) e 0201 3000 9120 (anteriori), che precedentemente erano
pari, rispettivamente, a 205 e 123 €/100 kg. L’Egitto è stato reinserito nella fascia B08 è ed eliminato dalla fascia B02.
Sul nostro sito è disponibile la tabella aggiornata.
2) Vendita di carni di intervento per il libero mercato / reg.to CE 596/2003 – aggiudicazione
della gara del 7 aprile:
Sono state accettate le offerte riportate nella tabella sul nostro sito (comprensiva anche delle
vendite effettuate ai sensi dei regolamenti 220/2003, 2042/2002 e 2249/2002).
La prossima gara è fissata al 22 aprile 2003. Per quanto riguarda i quantitativi ancora disponibili, riportati nella suddetta tabella, ricordiamo che gli stessi devono essere sempre verificati sui
relativi bandi di gara, in quanto suscettibili di variazioni minime legate ad eventuali mancati ritiri
di vendite precedenti.
3) Vendita di carni di intervento per trasformazione / reg.to CE 604/2003 – aggiudicazione
della gara dell’8 aprile:
Sono state accettate le offerte riportate nella tabella sul nostro sito (comprensiva anche delle
vendite effettuate ai sensi dei regolamenti 219/2003 e 2048/2002).
La prossima gara è fissata al 22 aprile 2003. Per quanto riguarda i quantitativi ancora disponibili, riportati nella suddetta tabella, ricordiamo che gli stessi devono essere sempre verificati sui
relativi bandi di gara, in quanto suscettibili di variazioni minime legate ad eventuali mancati ritiri
di vendite precedenti.
4) Vendita di carni di intervento per il libero mercato (broutard) / reg.to CE 598/2003 – aggiudicazione della gara del 7 aprile:
Sono state accettate le offerte riportate nella tabella sul nostro sito.
La prossima gara è fissata al 22 aprile 2003. Per quanto riguarda i quantitativi ancora disponibili, riportati nella suddetta tabella, ricordiamo che gli stessi devono essere sempre verificati sui
relativi bandi di gara, in quanto suscettibili di variazioni minime legate ad eventuali mancati ritiri
di vendite precedenti.
Il Comitato ha anche affrontato alcune brevi discussioni sui contingenti di importazione di carni
e bovini vivi per il prossimo anno GATT (1° luglio 2003-30 giugno 2004): per quanto riguarda il
contingente di importazione di carne bovina congelata, è stato proposto dalla Commissione sostanzialmente un mantenimento dello statu quo (con una possibile variazione delle percentuali tra
sub quota I e sub quota II) ed un miglioramento dei criteri e dei controlli per la definizione dei reali
importatori. La Commissione vorrebbe votare il provvedimento il prossimo 25 aprile. Per quanto
riguarda i contingenti di importazione di bovini vivi, la Commissione sembra orientata a lasciare
invariati i meccanismi di gestione, a parte eventuali adeguamenti in previsione dell’adesione dei 10
Paesi candidati nel prossimo anno.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
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DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 28 MARZO 2003
Il Comitato di gestione, nella riunione del 28 marzo, ha votato i seguenti provvedimenti, che
verranno adottati con regolamenti in corso di pubblicazione:
5) Restituzioni all’esportazione: invariate
6) Vendita di carni di intervento per il libero mercato / reg.to CE 220/2003 – aggiudicazione
della gara del 24 marzo: Nell’ultima gara effettuata ai sensi del regolamento 220/2003 sono
state accettate le offerte riportate nella tabella sul nostro sito.
3) Vendita di carni di intervento per trasformazione / reg.to CE 219/2003 – aggiudicazione
della gara del 25 marzo: Nell’ultima gara effettuata ai sensi del regolamento 219/2003 non
sono state presentate offerte (vedere lo schema nella tabella sul nostro sito).
4) Nuova vendita di carni di intervento per il libero mercato
E’ stata indetta una nuova vendita di carni di intervento destinate al libero mercato. Le gare
scadono nei giorni 7 e 22 aprile, 12 maggio e 10 giugno 2003.
I quantitativi disponibili sono indicati nella tabella sul nostro sito.
5) Nuova vendita di carni di intervento per la trasformazione industriale
E’ stata indetta una nuova vendita di carni di intervento destinate all’industria. Le gare scadono
nei giorni 8 e 22 aprile, 13 maggio e 10 giugno 2003.
I quantitativi disponibili sono indicati nella tabella sul nostro sito.
6) Nuova vendita di carni di intervento per il libero mercato (broutard)
E’ stata indetta una nuova vendita di carni di intervento (broutard) destinate al libero mercato.
Le gare scadono nei giorni 7 e 22 aprile, 12 maggio e 10 giugno 2003.
I quantitativi disponibili sono indicati nella tabella sul nostro sito.
7) Importazioni di bovini vivi dalla Polonia: azzeramento dei dazi a partire dal 1°.4.2003
E’ stato votato un regolamento che ha azzerato i dazi sui bovini vivi dalla Polonia importati ai
sensi dei regolamenti 1128/99 (vitellini), 1247/99 (bovini di peso da 80 a 300 kg) e 1143/98
(razze di montagna dai Paesi PECO). Tale provvedimento si applica a partire dal 1° aprile
2003.
Inoltre, per quanto riguarda il contingente di importazione di carne bovina, con lo stesso regolamento è stato specificato che i quantitativi compresi nel gruppo 09.4824 devono intendersi riferiti solo al codice doganale 1602 50 10 (e non più, genericamente, 1602 50) “altre preparazioni a base di carne o frattaglia: di animali della specie bovina: non cotti; miscugli di carne o di
frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte”.
8) Misure eccezionali di sostegno del mercato nel Regno Unito
E’ stato votato un regolamento che ha modificato il regolamento 716/96 con il quale viene
concesso un aiuto di 233 €/capo per le vacche e di 302 €/capo per gli altri animali.
NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLE RESTITUZIONI ALLE ESPORTAZIONI
DI ANIMALI VIVI: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO
Come anticipato nei nostri circolari n. 54 del 19 marzo e 68 del 7 aprile, la Commissione – con
il regolamento 639/2003 del 9 aprile, pubblicato sulla GUCE L 93 del 10.4.2003 e disponibile sul
nostro sito – ha adottato le modifiche alle modalità di concessione delle restituzioni all’esportazione
di animali vivi della specie bovina.
Il nuovo regolamento prevede che la restituzione non venga corrisposta per:
- gli animali che sono morti durante il trasporto (tranne i casi di forza maggiore)
- gli animali che hanno figliato o abortito durante il trasporto anteriormente al primo scarico nel
paese terzo di destinazione finale;
- gli animali per i quali l'autorità competente ritenga che non è stata rispettata la direttiva
91/628/CEE, in base ai documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e/o a qualsiasi altro elemento
di cui disponga in merito al rispetto del regolamento in questione.
Inoltre, tra le sanzioni, è previsto che le restituzioni non vengano pagate del tutto quando il
numero dei capi per i quali non viene riconosciuto il diritto al premio all’esportazione (per i motivi
sopra elencati), corrisponda:
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
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- a oltre il 5 % del numero indicato nella dichiarazione di esportazione che è stata accettata e
come minimo a tre animali, oppure
- a dieci animali, ma almeno al 2 % del numero indicato nella dichiarazione di esportazione che è
stata accettata.
Inaspriti, inoltre, i vari controlli al momento dell’uscita degli animali dal territorio comunitario e
sul luogo di scarico nei Paesi di destinazione. Il nuovo regolamento si applica alle dichiarazioni di
esportazione accettate a partire dal 1° ottobre 2003.
PREMI ZOOTECNICI CAMPAGNA 2002: PROCEDURA DI CORREZIONE IN ANAGRAFE
SANITARIA
Il Ministero della Salute ha diramato la nota prot. 608/PAC/1066 che, pur sostituendo la precedente nota 608/PAC/949, conferma quanto già riportato nella Ns. circolare n. 52 del 17.0.2003.
Nessuna modifica, quindi, per la procedura da seguire da parte dei macelli.
IMPORT DALLA ROMANIA: DAL 1° APRILE 2003 DAZI AL 10% PER I BOVINI VIVI ED
AUMENTO DEL PLAFOND IN CARNE
Come anticipato nel circolare n. 51 del 14 marzo (resoconto del Comitato di gestione delle carni
bovine), a partire dal 1° aprile 2003 le importazioni di bovini vivi dalla Romania, effettuate ai sensi
dei regolamenti CE 1128/99 e 1247/99 (vitellini con peso inferiore ad 80 kg e bovini da 80 a 300
kg) saranno soggette a dazio specifico e ad valorem pari al 10%, analogamente a quanto già in
vigore per Polonia e Ungheria.
La decisione di cui sopra è stata ufficializzata con regolamento CE n. 529/2003, pubblicato sulla
GUCE L 78 del 25.3.2003, con il quale è stato inoltre fissato un quantitativo supplementare di 50
tonnellate di carni bovine, sempre originarie della Romania, di cui ai codici NC 02061095, 0206
2991, 021020 e 02109951, importabili in esenzione del dazio già a partire dal prossimo trimestre.
CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE BOVINI DA INGRASSO: RIPARTIZIONE DEI RESIDUI
La Commissione ha pubblicato, con il numero 501/2003, il regolamento che fissa il numero dei
bovini da ingrasso (contingente di cui al reg.to 1126/2002) non richiesti in tutta la Comunità al 21
febbraio. Il quantitativo inizialmente comunicato, pari a 4.789 capi, è stato successivamente ridotto
per tener conto di un errore effettuato da uno Stato membro nella comunicazione dei capi residui
nazionali; il numero definitivo, pertanto, è pari a 4.595.
Sulla GUCE L 92 del 9 aprile è stato poi pubblicato il regolamento 633/2003 con il quale la
Commissione ha fissato a 0,2952% la percentuale di accoglimento delle domande presentate
nella Comunità per la ripartizione dei residui (lo scorso anno tale percentuale era del 16,198%).
Come previsto, l’assegnazione dei residui verrà pertanto effettuata tramite sorteggio di quote
da 50 capi ciascuna. Tale sorteggio sarà effettuato al Ministero delle Attività Produttive il 15 aprile.
RESIDUI REGIMI “A” E “B”: PERCENTUALE DI ASSEGNAZIONE E DOMANDE PRESENTATE
IN ITALIA
Sulla GUCE L 86 del 3.4.2003 è stato pubblicato il regolamento CE 602/2003 con il quale la
Commissione ha fissato le seguenti percentuali di accettazione delle domande presentate per la
ripartizione dei residui del contingente di importazione di carni bovine destinate alla trasformazione
industriale:
regime A: 49,3092% (100% lo scorso anno)
regime B: 91,5947% (100% lo scorso anno)
Le domande presentate in Italia sono state:
- 4 per il regime “A” (9 alla prima ripartizione di giugno 2002), per un totale di 345 tonnellate con
osso richieste su 5.200 disponibili.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
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- 14 per il regime “B” (16 alla prima ripartizione di giugno 2002), per un totale di 3626,44 tonnellate con osso richieste su 3.463,6 disponibili.
CONTINGENTE IMPORT DI TORI, VACCHE E GIOVENCHE DI RAZZE ALPINE E DI
MONTAGNA: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO CHE FISSA I RESIDUI
La Commissione ha notificato i quantitativi residui del contingente di importazione di tori, vacche
e giovenche di alcune razze alpine e di montagna (reg.to 1081/1999), pari a
- 383 capi per il numero d’ordine 09.0001 e
- 39 capi per il numero d’ordine 09.0003.
DEROGHE SUL RILASCIO DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE NEL MESE DI APRILE
Ricordiamo alle ditte interessate che, per tener conto delle varie festività nelle prossime settimane, il rilascio dei certificati di esportazione subirà le seguenti modifiche:
i titoli le cui domande sono depositate dal 14 al 16 aprile verranno rilasciati il 24 aprile
i titoli le cui domande sono depositate il 28 aprile verranno rilasciati il 6 maggio.
ORGANISMO ARGENTINO AUTORIZZATO A RILASCIARE I CERTIFICATI DI ORIGINE PER
LA CARNE BOVINA
Segnaliamo che l’organismo autorizzato al rilascio dei certificati di origine per l’esportazione nella Comunità di carne bovina ai sensi dei regolamenti 936/97 (Hilton Beef) e 996/97 (Hampes) è
cambiato da «Secretaría de Agricultura,Ganadería,Pesca y Alimentación (SAGPyA)» a
«Secretaría di Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SUOGPyA)»
Paseo Colòn 922, Officina 146
C 1063 ACW Buenos Aires
SETTORE SUINO
RIUNIONE DEL GRUPPO PREVISIONI CARNI SUINE DEL 3 APRILE 2003
Si è svolto il 2 aprile a Bruxelles il Gruppo previsioni carni suine nel quale si è discusso della situazione di mercato.
Il Presidente del Comitato ha iniziato con una analisi generale della situazione europea, definita
critica, nonostante le previsioni più recenti fossero piuttosto ottimistiche in seguito alla fine
dell’ammasso privato. In realtà, dopo tre/quattro settimane di ripresa si è registrato un nuovo calo
dei prezzi, che si attestano intorno ai 123 euro circa.
Presentando la situazione di mercato non si è potuto evitare il riferimento ai rapporti commerciali
con la Russia ed alla decisione di introdurre contingenti tariffari per le importazioni di carni suine e
bovine a partire dal 1° aprile di quest’anno. La situazione sarà ancora più critica quando, a maggio,
entreranno in vigore i contingenti per il settore del pollame. Ricordiamo che viene previsto, per la
carne suina, un contingente tariffario di 450.000 t con un dazio del 15%, mentre oltre tale quota il
dazio applicabile sarà dell’80%. Con il preoccupante aumento delle esportazioni dal Brasile, in una
situazione del genere il mantenimento delle esportazioni attuali dell’UE sarebbe già, a detta del
Presidente, un fatto positivo. La situazione non viene certo aiutata dalle voci, non confermate, a
proposito di un presunto accordo tra brasiliani e russi, con reciproche concessioni nei settori della
carne e dei cereali.
A queste premesse ha fatto seguito un giro di tavolo, durante il quale i rappresentanti dei singoli
Stati membri (assenti la rappresentanza italiana e lussemburghese; spiace dover constatare ormai
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
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da anno l’assenza del rappresentante italiano in questa importante riunione. In merito ricordiamo
che Assocarni rappresenta l’Italia nel Gruppo previsioni carni bovine) hanno fatto il punto sulla
situazione specifica del proprio paese.
- Belgio: la produzione è in calo dell’1,2%, anche in conseguenza dei problemi ambientali connessi
agli allevamenti; a questa situazione corrisponde anche una difficoltà nelle esportazioni ed un
ristagno dei consumi.
- Danimarca: a fronte di un prevedibile aumento della produzione nell’ordine di 2 punti percentuali,
il rappresentante danese ha registrato una forte diminuzione della redditività. I prezzi previsti sono i più bassi a livello europeo (1,15 euro/Kg).
- Germania: la situazione è molto positiva, con una popolazione suina di 26 milioni di capi; riscontri
così positivi non si registravano dal 1999 (la produzione è in aumento dell’1% nel 2003); tuttavia
la domanda si indebolisce come nel resto dell’UE, e di conseguenza si registra una forte diminuzione dei prezzi, nell’ordine del 5,2% per i suini classe E e di 6,3% per i suinetti di meno di 25Kg.
- Grecia: la produzione è segnalata in calo del 2,2% nel 2002, e la tendenza è indirizzata verso un
ulteriore calo nel 2003 (fino al 3.9% in meno). Anche i prezzi sono in netta diminuzione e si prevede che nel 2003, in media, si attesteranno sui 137 euro/100Kg, con una diminuzione
nell’ordine dei 15,9 punti percentuali: questo si deve soprattutto al fatto che il 55% della carne
suina viene importata, influenzando i prezzi.
- Spagna: in virtù della situazione molto positiva che si era verificata nel 2001, per il 2002 i prezzi
sono diminuiti del 22%; per il 2003 si attende un ulteriore diminuzione (-4,7%) che porterà il prezzo medio a 1,305 euro/kg.
- Francia: in Francia si segnala un lieve aumento della produzione (+0,7%), a fronte di una stabilità
dei prezzi (-0,7% per 1,29 euro/kg) nel 2003. La ripresa del settore bovino comporterà un leggero
calo a livello di consumi. Durante l’intervento del rappresentante francese è stato discusso della
possibilità che il Governo transalpino intervenga in aiuto degli allevatori francesi, attraverso una
campagna di promozione per il consumo della carne suina francese, come trapelato da alcune
fonti di stampa frnacesi. Si parla di promozione della “Viande Porcine Française”; sia la Commissione sia alcune delegazioni, hanno ritenuto tale iniziativa contraria al Trattato e oggetto di distorsione di mercato. Di questo argomento di discuterà ancora molto, a cominciare dal prossimo
comitato di gestione carne suina del prossimo 8 aprile, in cui verranno chieste spiegazioni ai rappresentanti del Ministero dell’Agricoltura francese.
- Irlanda: le nuove normative ambientali connesse agli allevamenti provocheranno una diminuzione degli allevatori nell’ordine dell’8%, mentre i prezzi sono previsti in aumento soprattutto nel secondo e terzo trimestre del 2003 (per raggiungere una media, nel 2003, di 132 euro/100kg, con
un aumento del 2,7%), grazie anche ad una campagna generica di promozione della carne suina
che si sta attualmente svolgendo a livello della ristorazione. La produzione è in leggero calo (1,4%).
- Olanda: la situazione nei Paesi Bassi segue le tendenze della media europea, registrano un calo
della produzione (-6,7%), mentre i prezzi diminuiranno del 3,7%, con una probabile evoluzione
positiva durante il quarto trimestre.
- Austria: il rappresentante austriaco ha definito critica la situazione nel suo paese, in cui si registra
un calo del 9% negli allevamenti, ed una prevedibile diminuzione della produzione nell’ordine
del,’1,5%. Anche i prezzi sono previsti in discesa del 2,5%. Concludendo il suo intervento il delegato ha chiesto alla Commissione se sono previsti interventi per cercare di far fronte ad una situazione globalmente negativa. La risposta è stata negativa: facendo riferimento ai costi sostenuti per l’ammasso, il Presidente ha escluso qualsiasi intervento attraverso restituzione per
l’esportazione della carne.
- Portogallo: nel caso del Portogallo, le statistiche di previsione sono subito state svuotate di valore
dall’intervento del rappresentante portoghese, che ha segnalato una situazione molto preoccupante in seguito alla scoperta di percentuali minime di nitrofurani nel pollame. Oltre ad influenzare negativamente anche il consumatore di carne suina, una notizia delle ultime ore riporta la notizia che controlli dello stesso tipo effettuati dalle associazioni di consumatori sui suini hanno portato ad individuare la presenza di nitrofurani nella carne di suino in 10 casi su 100. Dopo aver
precisato che secondo studi effettuati, tale presenza di nitrofurani è talmente ininfluente da non
comportare rischi per la salute umana (da uno studio specifico sembrerebbe che per rischiare di
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
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avere problemi fisici legati a tale sostanza bisognerebbe mangiare un pollo al giorno per 70 anni,
in quanto la quantità riscontrata è, al massimo, di 1 milligrammo per tonnellata), il rappresentante
portoghese ha precisato che se a questa scoperta seguirà un’altra campagna di informazione
simile a quella che la stampa ha effettuato per il pollame (i cui consumi sono calati dell’80-85%
nel giro di poche settimane), la situazione precipiterà, aprendo una pericolosa crisi per il settore.
- Finlandia: la produzione è in continuo aumento e si prevede che nel 2003 potrà raggiungere i
2.270.000 di capi, con un aumento medio del 5,9%. I prezzi sono, invece, in diminuzione anche
per il fatto che si prevede che molti piccoli produttori abbandoneranno la produzione (126,9 euro/100kg, con una diminuzione del 12,6%).
- Svezia: a livello di produzione si prevede, per il 2003, un aumento dell’1,4%, con una diminuzione conseguente dei prezzi, nell’ordine del 5,6%. I consumi di carne, in generale, continuano ad
aumentare.
- Regno Unito: il rappresentante britannico segnala un calo della produzione di circa il 7%, a fronte
di un forte aumento dei prezzi (+16,6% nel 2003). Infine ha registrato la tendenza che si sta manifestando di recente dell’abbandono della produzione da parte degli allevatori.
Per concludere riportiamo le previsioni di produzione e dei prezzi che sono stati trasmessi
dall’Italia:
- produzione: +6,30% nel 2003 rispetto al 2002 (3.576.000 capi).
- prezzi: -3,52% nel 2003 rispetto all’anno precedente (1,615 euro/kg).
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DELL’ 8 APRILE 2003
Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta l’8 aprile a Bruxelles, ha votato i seguenti
provvedimenti che verranno adottati con regolamenti in corso di pubblicazione:
1) Restituzioni all’esportazione: invariate. Pubblichiamo comunque sul nostro sito la tabella
come da consueto aggiornamento trimestrale della Commissione.
2) Approvvigionamento per le Regioni Ultraperiferiche: è stato aggiornato il bilancio di approvvigionamento con l’aumento del contingente di riproduttori femmine da 128 a 228 capi/anno.
E’ stata inoltre presentata dalla delegazione francese una notifica di costituzione di un fondo interprofessionale di solidarietà di 60 milioni di Euro a favore degli allevatori di suini, al quale questi
ultimi potranno attingere per ottenere dei prestiti quando il prezzo di mercato scende al di sotto di
una soglia stabilita. Non potendo trattarsi di un fondo gestito dallo Stato, il meccanismo si basa su
rapporti strettamente privati tra gli operatori e le banche, tra i quali lo Stato interviene solo come
mediatore. Lo schema prevede la concessione di un prestito pari ad un massimo di 9.000 € per
impresa, da restituire nell’arco di 3 anni.
PERCENTUALI D’ASSEGNAZIONE CONTINGENTI 2° TRIMESTRE 2003
Riportiamo di seguito le percentuali di accettazione per i contingenti di importazione di carni suine relative alle domande presentate entro il 7 marzo 2003 (periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2003):
Gatt oleaginose
reg.to 1432/94
Accordi associazione
reg.to 1898/97
- gruppo 1: 100,00 %
- gruppo 2:
55,00 %
- altri gruppi: 100,00 %
Accordi GATT
reg.to 1486/95
Accordi Slovenia
reg.to 571/97
- tutti i gruppi 100,00 % - tutti i gruppi 100,00%
DEROGHE SUL RILASCIO DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE NEL MESE DI APRILE
Ricordiamo alle ditte interessate che, per tener conto delle varie festività nelle prossime settimane, il rilascio dei certificati di esportazione subirà le seguenti modifiche:
i titoli le cui domande sono depositate dal 14 al 18 aprile verranno rilasciati il 24 aprile
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
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SETTORE POLLAME
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DELL’ 8 APRILE 2003
Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta l’8 aprile a Bruxelles, ha votato i seguenti
provvedimenti che verranno adottati con regolamenti in corso di pubblicazione:
1) Restituzioni all’esportazione. A partire dal 9.04.2003:
- sono state azzerate (erano 5 €/100 kg) le restituzioni per i pezzi di galli e galline congelati
con osso, per destinazioni comprese nella fascia V03 (tutti i Paesi eccetto Stati Uniti
d’America, Paesi CSI ed i Paesi terzi europei). I codici doganali interessati sono 02071420
9900, 0207 1460 9900, 0207 1470 9190 e 0207 1470 9290;
- sono state diminuite da 40 a 36 €/100 kg le restituzioni per i galli interi congelati di cui ai codici doganali 0207 1210 9900, 0207 1290 9190, 0207 1290 9900, per le fasce V01 (Angola e
Paesi del Medio Oriente) e V04 (tutte le destinazioni ad eccezione degli USA e dell’Estonia)
Le domande di titolo presentate dal 31 marzo all’8 aprile sono respinte.
Sul nostro sito è pubblicata la tabella aggiornata.
2) Prezzi rappresentativi in vigore dal 9.4.2003 (sul nostro sito è pubblicata la tabella aggiornata).
PRODOTTO
PAESE
Polli congelati 65%
(NC 0207 12 90)
Polli disossati congelati
(NC 0207 14 10)
BRASILE
BRASILE
TAILANDIA
ARGENTINA
CILE
PREZZO RAPPRESENTATIVO
78,7
194,9
197,3
196,2
196,2
RELATIVA CAUZIONE
€/100 kg
€/100
€/100
€/100
€/100
kg
kg
kg
kg
Cosce di pollo congelate
(NC 0207 14 60)
0 €/100 kg
Tacchini 80% congelati (NC 0207 25 10)
BRASILE
0 €/100 kg
148,0 €/100 kg
Tacchini congelati disossati
BRASILE
(NC 0207 27 10)
ISRAELE
- €/100 kg
- €/100 kg
Anatre, oche e faraone in pezzi
TAILANDIA
congelati disossati (NC 0207 36 15)
CINA_____________
- €/100 kg
Preparazioni non cotte, di galli
BRASILE
222,5 €/100 kg
219,1 €/100 kg
e di galline (NC 1602 32 11)
TAILANDIA
(*) l’importo viene applicato come cauzione se il prezzo CIF è superiore al prezzo rappresentativo;
deve essere considerato come dazio addizionale
(*)
12 €/100 kg
33
31
32
32
€/100
€/100
€/100
€/100
kg
kg
kg
kg
0 €/100 kg
0 €/100 kg
55 €/100 kg
- €/100 kg
- €/100 kg
- €/100 kg _______
19 €/100 kg
20 €/100 kg ______
in caso contrario, lo stesso
3) Accordi di associazione con i Paesi PECO - Modifica al regolamento 1899/97: E’ stato
votato un regolamento che, con effetto retroattivo dal 1° aprile 2003, istituisce il sistema di importazione diretta in dogana anche per i contingenti di uova dalla Polonia. Gli operatori in possesso di titoli di importazione, non ancora esauriti, richiesti nel dal 1° al 7 dicembre 2002 o dal
1° al 7 marzo 2003 relativi al gruppo 17 (n. d’ordine 09.4816) possono chiederne
l’annullamento entro il 15 maggio 2003.
4) Annullamento certificati di esportazione inutilizzati per influenza aviaria: Considerata
l’epidemia di peste aviaria in numerosi Paesi comunitari, il Comitato ha votato un regolamento
che consente agli operatori, su loro richiesta, di ottenere l’annullamento dei titoli di esportazione parzialmente o completamente inutilizzati, richiesti entro il 28 febbraio 2003 ed ancora in
corso di validità a tale data. Il regolamento in questione prevede, oltre allo svincolo delle cauzioni prestate a garanzia dell’utilizzo del titolo, una serie di deroghe agli obblighi prescritti dal
regolamento 800/1999 (regime delle restituzioni) che consentono di non incorrere in incameramenti per l’inosservanza dei termini fissati per l’esportazione. Potranno usufruire delle misure
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
23
adottate dal provvedimento solo gli operatori in grado di dimostrare di non avere potuto effettuare le esportazioni a causa di disposizioni adottate dai Paesi terzi di destinazione motivate
esplicitamente dall’epidemia di peste aviaria.
PERCENTUALI D’ASSEGNAZIONE CONTINGENTI 2° TRIMESTRE 2003
Riportiamo di seguito le percentuali di accettazione per i contingenti di importazione di carni di
pollame relative alle domande presentate entro il 7 marzo 2003 (periodo dal 1° aprile al 30 giugno
2003):
Gatt oleaginose - reg.to 1431/94
- gruppo 1
1,54 %
- gruppo 2
1,54 %
- gruppo 3
1,56 %
- gruppo 4
1,95 %
- gruppo 5
2,19 %
Accordi di associazione - reg.to 1899/97
- gruppi 17 e 25
100,00 %
Accordi GATT - reg.to 1251/96
- gruppi P1, P2, P4
100,00 %
- gruppo P3
2,34 %
DEROGHE SUL RILASCIO DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE NEL MESE DI APRILE
Ricordiamo alle ditte interessate che, per tener conto delle varie festività nelle prossime settimane, il rilascio dei certificati di esportazione subirà le seguenti modifiche:
i titoli le cui domande sono depositate dal 14 al 18 aprile verranno rilasciati il 24 aprile
SETTORE OVINO
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 28 MARZO 2003
A margine del Comitato di gestione delle carni bovine si è svolto il 28 marzo il Comitato ovino e
caprino nel quale è stato discusso ancora una volta un progetto di regolamento in base al quale:
- dal 1° aprile 2003 non sarà più necessario chiedere i titoli di importazione per gli animali vivi e le
carni originarie da Polonia e Romania;
- non sarà più necessario chiedere i titoli di importazione per gli animali vivi e le carni originarie
dalla Bulgaria dal momento dell’entrata in vigore dei nuovi Accordi europei;
- dal 1° luglio 2003 le importazioni di animali vivi e loro carni originarie da Repubblica ceca e
Slovacchia saranno gestite direttamente in dogana con il sistema “primo arrivato, primo servito”;
- dal 1° luglio 2003 saranno gestite direttamente in dogana anche le importazioni di carni originarie da Argentina, Australia, Cile, Nuova Zelanda, Uruguay, Islanda e Slovenia (nel caso del
Cile, la regola “primo arrivato, primo servito” si applica dal 1° febbraio 2003 su 1.833 tonnellate di
carni per effetto del regolamento 312/2003 che ha sancito l’accordo bilaterale).
Le quote che saranno gestite in dogana non potranno essere considerate “critiche” fino a che
non sia stato utilizzato almeno il 75% del loro volume iniziale; pertanto, fino al raggiungimento di
tale percentuale, le autorità doganali degli Stati membri non potranno esigere il pagamento della
cauzione a garanzia che il contingente non sia stato superato. Gli importatori potranno beneficiare delle riduzioni tariffarie previste solo se, al momento della presentazione in dogana dei
prodotti, questi saranno accompagnati dal certificato di origine rilasciato dal Paese terzo.
A partire dal 1° luglio 2003 non saranno più rilasciati titoli di importazione; tuttavia quelli rilasciati
anteriormente a tale data potranno essere utilizzati fino alla loro scadenza.
Si sottolinea che quanto sopra sintetizzato si riferisce ad un progetto di regolamento che
deve ancora essere votato.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
24
NOTIZIE SANITARIE
IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2003 LE NUOVE TECNICHE DI LAVORAZIONE DELLA
TESTA DEI BOVINI. MODIFICATO L’ELENCO DEGLI MRS DAL 1° OTTOBRE P.V.
Come anticipato nelle Circolari Assocarni n° 288 del 14.11.02 e 290 del 18.11.02, il Comitato
Scientifico Direttore nel suo parere del 7/8 novembre 2002 aveva concluso che le tonsille dei bovini
dovevano considerarsi materiale specifico a rischio indipendentemente dall’età (ricordiamo che
attualmente sono considerate MRS solo nei bovini di età superiore ai 12 mesi) e che andavano
modificate le modalità di raccolta della carne proveniente dalla testa e dalla lingua di bovini destinati al consumo umano per evitare la contaminazione con il tessuto nervoso centrale e tonsillare.
La Commissione europea ha pertanto deciso di modificare il regolamento CE 999/2001 in conformità al parere sopra richiamato e sopprimere alcune norme sulla rimozione ed eliminazione dei
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano in quanto la materia è ormai normata dal regolamento 1774/2002 sui sottoprodotti.
Forniamo di seguito una disamina delle nuove prescrizioni che entreranno in vigore il 1° settembre 2003 con l’eccezione della modifica dell’elenco del MRS che dovrebbe entrare in
vigore dal 1° ottobre 2003 (la bozza del regolamento è disponibile sul sito Assocarni, bozza non
ancora ufficiale).
- inserimento delle tonsille dei bovini di qualunque età nell’elenco del Materiale a Rischio Specifico
(l’elenco dovrebbe pertanto prevedere il cranio,esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli
occhi,la colonna vertebrale escluse le vertebre della coda e le apofisi traverse delle vertebre
lombari e toraciche e delle ali del sacro,ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi,nonché gli intestini dal duodeno al retto, il mesentere e le tonsille
dei bovini di qualunque età)
- inserimento dell’ileo degli ovini e caprini di tutte le età nell’elenco del Materiale a Rischio Specifico L’elenco dovrebbe pertanto prevedere: il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e
il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e il tratto distale di un metro dell’intestino tenue, compreso
l’ileo, di ovini e caprini di tutte le età.
- la lingua dei bovini di ogni età destinati al consumo umano o animale è prelevata presso il
macello tramite una resezione trasversale anteriore del processo linguale dello ioide.
- asportazione della testa dei bovini di età superiore ai 12 mesi: è raccolta presso i macelli in
conformità a un sistema riconosciuto dall’Autorità competente per prevenire la possibilità che la
carne della testa sia contaminata dal tessuto del sistema nervoso centrale; sarà comunque necessario prevedere che al macello:
a) la raccolta avvenga in un luogo apposito, fisicamente separato dalle altre parti della catena di
macellazione.
b) qualora le teste siano rimosse dalla guidovia o dai ganci prima della raccolta della carne della
testa, il foro frontale, risultante dall'abbattimento con pistola, e il foro occipitale siano sigillati
con un tappo impermeabile e inamovibile. Qualora il tronco cerebrale sia sottoposto al test di
accertamento della BSE, il foro occipitale è sigillato subito dopo il campionamento.
c) non si proceda alla raccolta della carne dalle teste che siano state danneggiate durante la
rimozione delle corna al macello o se gli occhi sono stati danneggiati o andati perduti prima o
dopo la macellazione.
d) non si proceda alla raccolta della carne dalle teste che non siano state debitamente sigillate.
e) fatte salve le norme generali in materia d'igiene, si fissano criteri di lavoro specifici per prevenire la contaminazione della carne della testa durante la raccolta, in particolare nel caso in cui
il sigillo sia andato perso o gli occhi danneggiati durante il processo.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
25
f)
si istituisce un programma di campionamento che si avvalga di adeguati test di laboratorio
per l'analisi del tessuto del sistema nervoso centrale, al fine di verificare la debita applicazione delle misure intese a ridurre la contaminazione.
Tali disposizioni non si applicano alla raccolta della lingua e della carne delle guance effettuata al macello, se tali operazioni vengono effettuate senza rimuovere la testa dalla guidovia o dai ganci.
Gli Stati membri possono decidere, comunicandolo alla Commissione, l’applicazione di un sistema alternativo per la raccolta della carne della testa purché offra garanzie equivalenti dimostrate
da un apposito programma di campionamento.
La bozza di modifica del regolamento 999/2001 prevede inoltre che la raccolta della carne della
testa dei bovini possa avvenire in laboratori di sezionamento specificamente autorizzati (al di
là delle nuove prescrizioni riguardanti le modalità di raccolta della carne proveniente dalla testa e
dalla lingua di bovini, ad oggi il Ministero della Salute italiano non ha autorizzato alcuno stabilimento di sezionamento per la lavorazione delle teste) e che il trasporto avvenga rispettando le seguenti disposizioni:
a) le teste siano collocate su una rastrelliera durante il periodo d'immagazzinamento e il trasporto
dal macello al laboratorio di sezionamento specificamente autorizzato.
b) il foro frontale risultante dall'abbattimento con pistola e il foro occipitale siano debitamente
sigillati con un tappo impermeabile e inamovibile prima del trasferimento dalla guidovia o dai
ganci alla rastrelliera.Qualora il tronco cerebrale sia sottoposto al test di accertamento della
BSE, il foro occipitale è sigillato subito dopo il campionamento;
c) le teste che siano state danneggiate durante la rimozione delle corna presso il macello, o in cui
gli occhi siano stati danneggiati o andati perduti prima o dopo la macellazione, o che non siano
state debitamente sigillate siano escluse dal trasporto al laboratorio di sezionamento autorizzato.
d) s'istituisce un programma di campionamento che si avvalga di adeguati test di laboratorio per
l'analisi del tessuto del sistema nervoso centrale, al fine di verificare la debita applicazione delle
misure intese a ridurre la contaminazione.
Nei laboratori di sezionamento specificamente autorizzati la raccolta della carne della testa dei
bovini dovrà avvenire rispettando le seguenti condizioni:
a) tutte le teste siano sottoposte a un'ispezione visiva per verificare che non vi siano segni di
contaminazione o di danneggiamento e per accertarsi che siano state debitamente sigillate
prima dell'inizio della procedura di raccolta della carne.
b) non si raccoglie la carne dalle teste che sono state danneggiate, o in cui gli occhi sono stati
danneggiati, o che non sono state debitamente sigillate; in questi casi, non si procede alla raccolta della carne da nessuna delle teste collocate vicino a quella danneggiata sulla stessa rastrelliera.
c) fatte salve le norme generali in materia d'igiene, si stabiliscono criteri di lavoro specifici per
prevenire la contaminazione della carne della testa durante il trasporto e la raccolta, in particolare nel caso in cui il sigillo sia perso o gli occhi vengano danneggiati durante il processo.
d) s'istituisce un programma di campionamento che si avvalga di adeguati test di laboratorio per
l'analisi del tessuto del sistema nervoso centrale, al fine di verificare la debita applicazione delle
misure intese a ridurre la contaminazione.
Tenuto conto delle difficoltà operative che potrebbero sorgere nell’applicazione delle nuove prescrizioni, Assocarni organizzerà nelle prossime settimane un incontro con le Ditte associate per
approfondire i contenuti della bozza in questione.
Tra le novità di rilievo vi è da segnalare anche la possibilità che negli scambi intracomunitari
possano essere scambiati anche quarti con colonna vertebrale ottenuti da bovini di età superiore ai 12 mesi e tagliati in non più di tre parti. Attualmente tali scambi, e la conseguente ulteriore commercializzazione, erano limitati alle carcasse, mezzene e quarti senza che questi ultimi
potessero essere ulteriormente tagliati.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
26
Misure di sorveglianza degli ovi-caprini: nel caso di conferma di BSE saranno applicate a partire dal 1° ottobre 2003 le seguenti misure (per quanto concerne le misure di cui ai primi due trattini
si tratta di misure introdotte con regolamento 260/2003 sempre in vigore dal 1.10.2003):
- la completa distruzione di tutti gli animali, degli embrioni e degli ovuli individuati in seguito
all’indagine condotta presso l’allevamento ad eccezione di quelli con genotipo resistente alla T
SE.
- l’applicazione di misure di eradicazione nell’azienda di origine oltre che nell’azienda in cui
l’infezione è stata confermata se l’animale infetto è stato introdotto da un’altra azienda.
tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente appartenenti alla medesimo gregge infetto saranno sottoposti a test sulla base di una selezione di un campione casuale.
Sempre a decorrere dal 1° ottobre 2003, il Regolamento 650/2003 prevede che gli ovi-caprini
importati nella Comunità debbano essere scortati da un certificato sanitario che attesti:
- la nascita e la provenienza da allevamenti in cui non siano mai stati diagnosticati casi di Scrapie,
oppure
- l’appartenenza al genotipo resistente alla malattia e la provenienza da aziende in cui negli ultimi
sei mesi non siano stati segnalati casi di Scrapie.
PARERI DEL COMITATO SCIENTIFICO DIRETTIVO SU ALCUNI ASPETTI DELLA BSE
Dopo la riunione del 6 e 7 marzo 2003 sono stati pubblicati nuovi pareri da parte del Comitato
Scientifico Direttivo riguardanti alcuni aspetti della BSE:
Malattia del dimagrimento cronico del cervo (CWD): il Comitato, riguardo a questa encefalopatia spongiforme trasmissibile propria di alcuni cervidi del Nord America e alla possibilità che possa
rappresentare un rischio per l’alimentazione animale ed umana in Europa, ha precisato che attualmente non sono disponibili dati che confermino la presenza di tale patologia nei cervidi del nostro
continente in quanto la sorveglianza su questi animali è cominciata da poco. Inoltre non esistono
conoscenze scientifiche che indichino la possibilità della trasmissione ad altre specie animali o
all’uomo e la necessità di stabilire anche per questi animali una lista di materiale specifico a rischio.
Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico ottenuti dalle ossa di ruminanti ed utilizzati
nell’alimentazione animale o come fertilizzanti: il Comitato ha dichiarato che l’utilizzazione di
queste sostanze, che non devono derivare da materiale specifico a rischio e che devono essere
ottenute rispettando gli standard di produzione, non rappresenta un pericolo significativo nella
trasmissione delle encefalopatie spongiformi.
Gelatina ottenuta dalle ossa e dalle pelli dei ruminanti: secondo il Comitato non esistono
particolari rischi derivanti dall’utilizzazione delle gelatine ottenute da questi materiali a condizione
che essi provengano da animali idonei al consumo umano, non derivino da materiale specifico a
rischio e siano stati sottoposti a trattamenti adeguati.
Materiale specifico a rischio della specie suina: il Comitato, alla luce delle attuali conoscenze
scientifiche che non indicano la possibilità di infezione attraverso i tessuti suini, non ritiene necessario provvedere alla definizione di una lista di Materiale specifico a rischio in questa specie.
Sistema nervoso autonomo dei bovini – rischio BSE: il Comitato, alla luce delle scarse indicazioni scientifiche sul ruolo del sistema nervoso autonomo nella patogenesi della malattia , non
ritiene necessario inserire nella lista del materiale specifico a rischio parti del sistema nervoso
autonomo.
Valutazione di nuovi test rapidi per la diagnosi post-mortem di BSE: il Comitato ha comunicato i risultati positivi delle prove di due nuovi test, LIA Test (ditta Prionics) e aCDI Test (ditta InPro),
per la diagnosi post-mortem di BSE. Entrambi saranno proposti alla Commissione per
l’approvazione e si dovrà attendere la modifica del Regolamento 999/2001/CE per il loro utilizzo.
Rischio geografico di BSE in Singapore e Nuova Caledonia: il Comitato comunica che entrambi i Paesi sono classificati in Classe I (paesi dove è altamente improbabile la presenza di BSE).
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
27
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI IPPC: DIFFERITO AL 27 GIUGNO IL
TERMINE PER L’INVIO DEL MUD
Con riferimento alla comunicazione delle emissioni che deve essere effettuata entro il 30 aprile
2003 dagli impianti IPPC (vedasi circolare Assocarni n°129 del 20.05.02), che ricordiamo sono i
macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno che superano i
valori soglia delle emissioni di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 del decreto Ministero Ambiente del
23.11.2001 (in merito invitiamo le aziende che non superano le soglie di emissione a predisporre
comunque la documentazione giustificativa da porre a disposizione delle Autorità di controllo) informiamo che, con nota gab/2003/2854/B09 del 14 marzo, il gabinetto del Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio, dopo aver ribadito che la dichiarazione IPPC ai sensi del DPCM 24.12.2002 è
entrata a far parte del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), ritiene che, essendo stato
sostituito con DPCM 24 febbraio 2003 il precedente modello di MUD introdotto dal DPCM del
24.12.02, il termine del 30 aprile 2003 subisce ex lege un differimento di 120 giorni a partire dalla
data di pubblicazione del secondo DPCM e cioè del 27 febbraio 2003; pertanto il termine da rispettare per l’invio del MUD, sia per le sezioni riferite ai rifiuti sia per quella riferita all’IPPC, non può che
essere quello del 27 giugno 2003.
BLUE TONGUE: PUBBLICATA LA NUOVA DECISIONE CHE INTRODUCE IMPORTANTI
DEROGHE SULLA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI SENSIBILI
E’ stata pubblicata, nella GU CE L 82, la Decisione della Commissione 2003/218/CE del 27
marzo 2003 che abroga la Decisione 2001/783/CE e istituisce zone di protezione e di sorveglianza
per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce le norme applicabili ai movimenti degli animali in
entrata e in uscita da tali zone.
Si tratta di una decisione fortemente attesa, come già anticipato nella circolare Assocarni 40 del
28 febbraio 2003, che, attraverso la successiva emanazione dell’ apposito provvedimento di recepimento da parte del Ministero della Salute, consentirà rilevanti deroghe alla movimentazione degli
animali sensibili a tale patologia. L’emanando provvedimento ministeriale dovrebbe contenere due
importanti novità, da tempo sollecitate da Assocarni:
- riduzione dell’estensione della zona di protezione (da cui la movimentazione è vietata) che attualmente comprende il territorio all’interno di un raggio di 20 km da un allevamento con infezione
in atto e che dovrebbe ora essere portato a soli 4 km;
- possibilità di movimentazione, anche verso zone indenni, degli animali destinati alla macellazione, anche in provenienza da territori che non hanno raggiunto l’80% del livello vaccinale minimo.
La Decisione Comunitaria si applicherà a decorrere dal 18 aprile 2003. Fino all’entrata in vigore
del nuovo provvedimento nazionale, che Assocarni sta ripetutamente sollecitando e che dovrebbe
essere emanato nei prossimi giorni, valgono le misure nazionali attualmente applicate (vedi circolare n. 29 del 12 febbraio 2003).
BLUE TONGUE: MODIFICATO L’ELENCO DEI TERRITORI SOTTOPOSTI ALL’OBBLIGO DI
VACCINAZIONE
Il Ministero della Salute, con nota prot. 608/BT/1241 dell’8 aprile 2003, ha trasmesso i nuovi elenchi dei territori sottoposti ad obbligo di vaccinazione nell’ambito della seconda campagna di
vaccinazione 2003.
In seguito alla scoperta della circolazione del virus della Febbre Catarrale degli ovini, sierotipo
4 e 16, e alla segnalazione della presenza del sierotipo 1 nell’area mediterranea, è stato disposto
l’obbligo della vaccinazione con il vaccino pentavalente (sierotipi 1, 2 , 4, 9, 16) per la Regione
Calabria e per le province di Siracusa, Ragusa, Lecce e Taranto.
L’obbligo della vaccinazione con sierotipo 2 e 9, invece, è stato esteso alle province di Chieti,
Pescara e Teramo.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
28
BLUE TONGUE: ADOTTATE MISURE URGENTI RIGUARDANTI LE PROVINCE DI CHIETI E
CAMPOBASSO
Il Ministero della Salute, con nota prot. 608/BT/1242 dell’8 aprile 2003, in seguito al riscontro
della circolazione virale nelle province di Chieti e Campobasso, ha adottato misure sanitarie
urgenti riguardanti il divieto di movimentazione di animali, ovuli ed embrioni delle specie sensibili
alla Febbre Catarrale degli ovini provenienti da tali territori.
In deroga a tale divieto le movimentazioni di animali sono consentite ai sensi delle disposizioni
di cui alle note ministeriali prot. 608/BT.505 (circolare 29 del 12 febbraio 2003) e prot.
608/BT.897 (circolare 47 del 10 marzo 2003)
BLUE TONGUE: RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA. RIBADITA
LA VALIDITA’ DELLA VACCINAZIONE
La Commissione d’inchiesta, che era stata istituita il 6 marzo 2003 dal Ministro della Salute per
verificare la sussistenza di problemi connessi alla vaccinazione nei confronti della Febbre Catarrale
degli ovini, ha concluso il proprio lavoro ed ha consegnato la relazione conclusiva.
Secondo la Commissione, le patologie recentemente lamentate dagli allevatori, trasmesse in
alcuni servizi televisivi, non risultano correlate alla vaccinazione nei confronti della Blue Tongue.
Inoltre viene sottolineato il risultato positivo derivante dalle campagne di vaccinazione che hanno
permesso la movimentazione degli animali anche verso i territori indenni dalla malattia.
BLUE TONGUE ED INFLUENZA AVIARIA: MODIFICATA LA GRIGLIA DELLE MISURE DI
SOSTEGNO
Informiamo le Ditte associate che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 64 del
18.3.2003 il Decreto 29 marzo 2002 relativo alle Disposizioni integrative sulle modalità di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l’eradicazione negli allevamenti zootecnici delle
infezioni di lingua blu e influenza aviaria che modifica l’entità dei contributi previsti dalla Legge
finanziaria 2001 (per il recepimento vedasi Decreto 9 aprile 2001) per gli interventi strutturali e di
prevenzione per l’eradicazione delle due malattie. Nella sostanza, il decreto adegua le aliquote
contributive in conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo
(2000/C28/02).
INFLUENZA AVIARIA NEI PAESI BASSI: PROROGATE LE MISURE DI RESTRIZIONE
Sulla GU CE L95 del 10 aprile 2003 è stata pubblicata la Decisione 2003/258/CE che prolunga fino
al 25 aprile le misure di restrizione della movimentazione degli animali, adottate in seguito al riscontro di focolai di influenza aviaria nei Paesi Bassi. La decisione si è resa necessaria in seguito
ad una nuova espansione della malattia nella provincia del Limbourg in prossimità del confine con
il Belgio e con la Germania. Sono state anche revocate le deroghe di cui alla Decisione
2003/214/CE (vedasi circolare n. 61 del 28 marzo 2003) che erano state concesse per i pulcini di
un giorno. Gli animali finora abbattuti sono circa 11 milioni.
INFLUENZA AVIARIA: ANCHE LA GERMANIA AVVIA GLI ABBATTIMENTI DI POLLAME
In seguito all’epidemia di influenza aviaria che ha colpito i Paesi Bassi, e in particolare le province in prossimità del confine con il Belgio e con la Germania (circolare Assocarni n. 71 del 10 aprile), anche le Autorità tedesche hanno iniziato, a scopo precauzionale, l’abbattimento di animali
nella regione del Nordrhein-Westfalen. Per quanto riguarda invece i Paesi Bassi, le misure di restrizione sulla movimentazione degli animali sono confermate fino al 25 aprile p.v. (vedasi circolare
73 dell’11 aprile).
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
29
BRUCELLOSI OVI-CAPRINA: DICHIARATE INDENNI LE PROVINCE DI CAGLIARI, NUORO,
ORISTANO, SASSARI E AREZZO.
Nella GU CE L 87 del 4 aprile 2003 è stata pubblicata la Decisione 2003/237/CE che aggiorna
gli elenchi delle province degli Stati membri che hanno raggiunto la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi ovi-caprina (B. Melitensis).
Le province italiane dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi ovi-caprina sono: Arezzo,
Bolzano, Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano.
NUOVI LIMITI MINIMI PER IL RILEVAMENTO DI CLORAMFENICOLO, ACETATO DI
MEDROSSIPROGESTERONE E METABOLITI DI NITROFURANO
Nella GU CE L 71 del 15 marzo 2003 è stata pubblicata la decisione 2001/81/CE del 13 marzo
2003 che modifica la decisione 2002/675/CE (circolare n° 39 del 26 febbraio u.s.) relativa alla
fissazione dei limiti minimi residuali (MRL) per la ricerca dei residui negli alimenti di origine animale. La fissazione di tali limiti ha l’obiettivo di armonizzare l’applicazione della direttiva 96/23/CE
relativa al controllo di alcune sostanze e dei loro residui negli alimenti e nei loro prodotti.
Nell’allegato alla Decisione sono riportati i nuovi limiti minimi di rendimento richiesti ai laboratori
d’analisi, sulle matrici alimentari di origine animale, per le seguenti sostanze: Cloramfenicolo,
Acetato di Medrossiprogesterone e Metaboliti di Nitrofurano (Furazolidone, Furaltadone,
Nitrofurantoina, Nitrofurazone).
EXPORT IN ROMANIA: NUOVE DISPOSIZIONI PER ANIMALI VIVI E PRODOTTI A BASE DI
CARNE SUINA
Il Ministero della Salute, con nota 600.3/SA.11-12/1563 del 28 marzo 2003, informa che la nostra Ambasciata a Bucarest ha comunicato le ultime disposizioni adottate dalle Autorità rumene in
merito all’esportazione di animali vivi e prodotti di origine animale dall’Italia verso la Romania. Alla
luce dei nuovi provvedimenti è consentito esportare:
- bovini vivi, sia da produzione che da riproduzione, che risultino:
- identificati con un sistema che permetta di risalire all’allevamento di origine e alla madre;
- provenienti da allevamenti in cui negli ultimi sette anni non siano stati rilevati casi di BSE;
- non alimentati con farine di origine animale;
- nati ed allevati dopo l’entrata in vigore del divieto di utilizzazione delle farine animali.
- suini vivi e prodotti a base di carne suina con esclusione di quelli provenienti dalla regione
Lazio a causa della Malattia Vescicolare. Di quest’ultimo incomprensibile divieto il nostro Ministero ha già richiesto la rimozione.
Per quanto riguarda invece le esportazioni di carni bovine ed ovine che sono attualmente vietate, Assocarni ha chiesto alle Autorità italiane di avviare le trattative bilaterali per rimuovere il blocco.
EXPORT PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO GLI USA: SEGNALAZIONE DI BLOCCHI DI
PARTITE DI PROSCIUTTI IN DOGANA STATUNITENSE. MODIFICA DEL CERTIFICATO
Il Ministero della Salute, con nota 600.3.8/SP.31/1410 del 21 marzo 2003, informa che la nostra
Ambasciata a Washington ha segnalato il blocco delle esportazioni di talune partite di prosciutto
crudo spedite dall’Italia verso gli USA a causa di shipping marks identici per spedizioni effettuate da
stabilimenti differenti.
Al riguardo il Ministero della Salute, per evitare duplicazioni, suggerisce agli stabilimenti di spedizione di comporre la numerazione degli shipping marks con le cifre del numero di riconoscimento
dello stabilimento seguite dal numero progressivo di spedizione e dalle ultime due cifre dell’anno.
Inoltre, il Servizio veterinario della ASL di Parma ha segnalato un ulteriore blocco di prosciutti in
dogana USA in relazione alla mancanza nella prima pagina del nuovo modello di certificato della
dicitura ORIGINAL/ORIGINALE che è stato omesso dal Ministero per motivi redazionali e, perché, il
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
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modello approvato dall’APHIS/USDA era privo della suddetta dicitura. Le Autorità statunitensi, hanno
accettato la proposta del Ministero della Salute di aggiungere nella prima pagina del nuovo modello
di certificato la dicitura ORIGINAL/ORIGINALE a mezzo di un timbro. Ai sensi della nota Ministeriale
prot. 600.3.8/sp.31/1605 del 2 aprile 2003 , il timbro dovrà essere ad inchiostro di colore blu e dovrà
essere apposto nell’angolo in alto a sinistra della prima pagina del modello di certificato lateralmente
alla scritta “REPUBLIC OF ITALY – Ministry of Health”. L’Ambasciata d’Italia a Washington ha garantito lo sblocco delle partite di prodotti a base di carne bloccate alla dogana statunitense assicurando
l’invio del certificato modificato da parte delle aziende italiane direttamente alle autorità statunitensi.
EXPORT CARNI DI POLLAME IN RUSSIA: NUOVO CERTIFICATO - NOVITA’ PER IL
TRANSITO DELLE CARNI SUL TERRITORIO POLACCO
Il Ministero della Salute, con nota prot.600.3/SP.31-ESP/1708 del 7 aprile 2003, ha diramato il
modello del nuovo certificato per l’esportazione di carni di pollame dall’Italia verso la Federazione
Russa.
Con la stessa nota il Ministero comunica che le Autorità polacche richiedono per le spedizioni di
carni e di animali vivi in transito sul proprio territorio e destinate ad un altro Paese:
- da subito la traduzione in lingua polacca del certificato sanitario di accompagnamento delle
carni o animali siglata dal veterinario italiano
- dal 1° agosto 2003 le spedizioni di carni e di animali vivi in transito sul territorio polacco dovranno essere accompagnate dal certificato sanitario tradotto in lingua polacca e siglato dal
veterinario italiano. Pertanto i certificati sanitari, solo nel caso di transito sul territorio polacco,
dovranno essere in tre lingue: italiano, polacco e lingua del Paese di destinazione finale.
EXPORT CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA VERSO IL GIAPPONE: LA SPAGNA
DICHIARATA INDENNE DA PESTE SUINA
Il Ministero della Salute, con nota n° 600.3/SP31/1381 del 19 marzo 2003, ha comunicato le variazioni del Regolamento giapponese relativo alle garanzie sanitarie richieste ai fini
dell’esportazione di carni suine e di prodotti a base di carne suina dall’Italia verso il Giappone. In
particolare, è stata reinserita la Spagna (solo per le carni suine prodotte da suini macellati
dopo il 6 novembre 2002) nell’elenco dei Paesi indenni da peste suina classica.
L’elenco aggiornato, pertanto, comprende i seguenti Paesi:
Finlandia, Svezia Norvegia, Ungheria, Danimarca, Italia (esclusa la Sardegna), Olanda, Francia
(esclusi i Dipartimenti Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle e Bas-rhin), Austria (esclusi
il Bungenland, il Niederosterreich e Vienna), Spagna, Irlanda, Islanda, Canada, USA(la parte
continentale e le isole Hawai e Guam), Messico (solo Sonora, Chihuahua e Yucatan)Belize, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana, Cuba, Northern Mariana Islands, Nuova Zelanda, Vanuatu, Nuova Caledonia, Australia.
IL BRASILE CHIUDE IMMOTIVATAMENTE AI PRODOTTI CARNEI ITALIANI: INTERVENTO DI
ASSOCARNI
Le autorità sanitarie brasiliane hanno disposto nelle scorse settimane il blocco dei prodotti di salumeria, anche cotti, provenienti dall’Italia per supposti focolai (in realtà mai verificatisi nel nostro
paese) di peste suina classica. A seguito delle segnalazioni fatte pervenire al Ministero della salute anche da Assocarni, lo stesso Ministero è intervenuto presso le Autorità brasiliane, per il tramite
della nostra Ambasciata in Brasile, per far revocare tale illegittimo provvedimento. L’infondatezza
delle notizie riguardanti tali focolai è d’altronde immediatamente accertabile mediante consultazione del sito OIE. Differente discorso se le decisioni brasiliane rappresentassero invece misure ritorsive nei confronti delle misure considerate vessatorie che l’Unione europea e l’Italia applicano sul
pollame importato dal Brasile. Terremo informate le ditte associate degli ulteriori sviluppi.
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EXPORT CARNI SUINE VERSO IL CANADA: STANDARD ADDIZIONALI PREVISTI PER
L’AUTORIZZAZIONE DEGLI STABILIMENTI
Con riferimento alla nota prot. 600.3.9/SP.31 - ESP/1129 (vedasi circolare Assocarni 47 del 10
Marzo 2003) sull’elaborazione di una nuova lista di stabilimenti autorizzati all’esportazione di prodotti a base di carne suina verso il Canada, informiamo le Ditte associate che il Ministero della
Salute, con nota prot. 609/80.83/ag/567 del 24 marzo 2003 disponibile sul sito Assocarni, ha
fornito ulteriori chiarimenti sugli standard igienico sanitari aggiuntivi richiesti dalle Autorità canadesi
per gli stabilimenti interessati ad esportare verso tale Paese.
EXPORT CARNI SUINE IN CANADA: NUOVA LISTA DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI
Come preannunciato nel nostro circolare n. 47 del 10 marzo scorso, il Ministero della Salute,
con la nota prot. 609/80.83/AG/761 del 7 aprile, ha elaborato la nuova lista di stabilimenti italiani autorizzati ad esportare prodotti a base di carne suina in Canada. La nota è disponibile sul nostro sito.
NOTIZIE DOGANALI
LA CORTE DEI CONTI PROPONE L’ABOLIZIONE DEL PREFINANZIAMENTO DELLE
RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE
La Corte dei Conti della Comunità Europea, con una propria Relazione Speciale n. 1/2003, ha
proposto alla Commissione di abolire il sistema di prefinanziamento delle restituzioni
all’esportazione in quanto “tale regime è complicato, richiede tempo e l’amministrazione ed il controllo relativi sono onerosi” ed inoltre non risponde più allo scopo per il quale era stato istituito.
Spiegando come il prefinanziamento fosse stato attuato nel 1969 per i prodotti trasformati (per
consentire ai produttori comunitari che usavano materie prime interne di poter competere con i
prodotti extracomunitari più economici che venivano importati per essere trasformati e poi riesportati), la Corte dei Conti ha precisato che nel 2001 il 73% delle restituzioni prefinanziate sono riferite
a carne bovina (soprattutto congelata) e che di questo 73% solo il 7% era trasformata. Inoltre,
l’incoerenza legislativa intorno a tale sistema ha permesso a molti Stati membri di adottare approcci divergenti, e spesso inefficaci, per controllare che i prodotti esportati fossero effettivamente quelli
che ricevevano il sussidio.
Dei 3,4 miliardi di Euro che la Comunità ha pagato in restituzioni all’esportazione nel 2001,
l’11% era in forma di prefinanziamento. Il prefinanziamento non comporta spese dirette aggiuntive
a carico del bilancio comunitario; tuttavia devono essere considerati alcuni “costi amministrativi
associati al sistema” che, se questo fosse abolito, secondo la Corte porterebbero ad un risparmio
di circa 100 milioni di Euro (nel rapporto della Corte viene però sottolineato che il maggior vantaggio sarebbe costituito dall’eliminazione di lungaggini burocratiche e dalla semplificazione dei pagamenti).
La Commissione ha prontamente risposto alla Corte riconoscendo la complessità e l’onerosità
del sistema ma sostenendo, nel contempo, che gli obiettivi iniziali sono tuttora validi e che il pagamento anticipato ha un effetto positivo sulla formazione dei costi dei prodotti che devono essere
esportati. Inoltre, per quanto riguarda la carne, la Commissione ha osservato che il prefinanziamento per il periodo di stoccaggio è legato al modo particolare in cui la maggior parte della carne
bovina viene prodotta e commerciata e che anzi, proprio grazie a questo sistema, si sono resi
possibili migliori sistemi di monitoraggio. La Commissione ha tuttavia accettato di verificare la
possibilità di semplificare la normativa sulla base delle indicazioni della Corte.
Ricordiamo che sin dallo scorso anno Assocarni è intervenuta presso la Commissione europea
per chiedere il mantenimento di uno strumento essenziale per la competitività della produzione
europea sul mercato mondiale.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
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CABOTAGGIO MARITTIMO – TRASPORTI “FEEDER” E “TRANSHIPMENT” EFFETTUATI IN
PORTI ITALIANI
L’Agenzia delle Dogane ha diramato la circolare n. 15/D, del 17.3.2003, con numero di protocollo 784/3817, per dirimere – previa intesa con il competente Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – alcune perplessità rappresentate da alcuni uffici doganali in merito ai trasporti “feeder” e
“transhipment”.
Ne riportiamo il testo:
““La Direzione Regionale per la Toscana ha chiesto di conoscere se i trasporti che hanno luogo a mezzo di navi con
bandiera extra comunitaria che trasportano merci estere scortate da una polizza di carico che indichi un porto italiano, come destinazione finale, possano – dopo aver sbarcato la merce in un porto italiano intermedio – far proseguire le
merci trasbordandole su altra nave della stessa compagnia di navigazione (FEEDER).
In proposito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’uopo sollecitato dallo scrivente, ha chiarito che “il
servizio di feederaggio è inteso come trasporto di merci containerizzate all’estero e scaricate in un porto nazionale
dal vettore principale (estero), che affida il compito della prosecuzione del viaggio, al successivo porto italiano di
destinazione, ad un sub vettore feeder (estero) che, con regolarità, assicura il collegamento tra due porti nazionali”.
Ciò posto, il trasporto in questione, purché scortato da titolo di trasporto unico (polizza di carico che indichi il porto
italiano di destinazione finale) “può essere assimilato al viaggio consecutivo e pertanto, in tale ambito, il viaggio tra i
due porti nazionali non rientra nel concetto di cabotaggio ma piuttosto in quello di navigazione internazionale”.
A seguito di successivo carteggio intercorso con il precitato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stati
ulteriormente approfonditi alcuni aspetti specifici della stessa questione il cui contenuto è ripreso integralmente nella
nota n. 230 del 21.1.2003 (indirizzata alla sola Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane per la Toscana) che qui
di seguito si trascrive:
“…si comunica che il caso prospettato da codesta Direzione Regionale relativo al trasporto di merci “non containerizzate” ma scortate da un’unica polizza di carico, ricoverate in temporanea custodia nel primo porto italiano e, successivamente, reimbarcate su navi della stessa compagnia estera battenti bandiera non comunitaria per la prosecuzione
del viaggio sino al porto di destinazione finale, può essere ricondotto nell’ambito del “trasporto internazionale.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’uopo sollecitato dallo scrivente, ha infatti evidenziato che:
“…l’applicazione del Regolamento CE 3577/92 sul cabotaggio marittimo, non” contiene “riferimenti espliciti a merce
containerizzata anche se l’utilizzo di containers è il caso più ricorrente nel trasporto di feederaggio; l’assimilazione a
viaggio internazionale scaturisce da esigenze tecnico-operative e presuppone che la merce possa essere reimbarcata
in tempi ragionevoli: il termine previsto dalla normativa doganale vigente (45 giorni) appare” …. “sufficientemente
congruo per venire incontro alle predette esigenze tecnico-operative. Ne consegue pertanto che l’assimilazione a
viaggio internazionale possa continuare a sussistere finché la merce” scortata da polizza di carico unica “continui ad
avere lo status di merce estera”.
Ciò posto, gli Uffici in indirizzo si uniformeranno a quanto sopra riportato nello svolgimento delle proprie funzioni ed,
inoltre, vorranno assicurare la più ampia diffusione della presente presso gli operatori del settore.””
PROCEDURE DI DOMICILIAZIONE AI SENSI DEL REG. (CEE) N. 2913/92. MODALITÀ DI
EFFETTUAZIONE DEI PREAVVISI
L’Agenzia delle Dogane ha diramato la seguente risoluzione n. 1/D, del 17.3.2003 (protocollo
6270):
“”E’ pervenuta a questa Area da parte del competente ufficio Antifrode di questa Agenzia la segnalazione che, a causa
della difformità di indicazione dei dati che i soggetti beneficiari delle procedure di domiciliazione sono tenuti a
trasmettere all’atto del preavviso, gli uffici doganali competenti troverebbero difficoltà nell’effettuare controlli fisici
mirati e sulle singole spedizioni o arrivi di merce presso i luoghi autorizzati.
Anche da parte degli stessi Uffici doganali competenti è stato evidenziato che la mancanza di criteri comuni relativi
alle indicazioni che il preavviso deve contenere comporta sovente che gli stessi contengano scarse indicazioni utili
affinchè i predetti uffici possano valutare – con la dovuta attenzione e sicurezza che il caso richiede – gli opportuni
interventi di controllo fisico anche in considerazione di quanto richiamato al punto B, punto 2, della circolare 11/D,
prot. 1176 del 14.2.2002.
Tutto ciò premesso, e considerato il delicato contesto internazionale si dispone che a decorrere dalla data di pubblicazione della presente gli elementi da indicare nel preavviso, indipendentemente dai soggetti beneficiari, siano i
seguenti sia per le importazioni (conformemente all’articolo 9, comma 3 del D.M. 548/92 e Capitolo II, comma 2, 3°
capoverso, della circolare n. 153/D prot. 756/VIII/SD del 7.5.1993) che per le esportazioni (conformemente
all’articolo 14 del DM 548/92 e Capitolo III, comma 3 della predetta circolare n. 153/D):
1) la descrizione delle merci;
2) estremi del documento di scorta;
3) targa del mezzo di trasporto;
Gli elementi relativi alla descrizione delle merci sono i seguenti:
a) codice tariffario della merce;
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
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b) peso lordo;
c) valore;
d) Paese di origine e provenienza/Paese di destinazione;
e) Indicazioni sul regime tariffario o preferenziale, se richiesto.
I soggetti intermediari dovranno altresì indicare, per entrambe le due tipologie di operazioni doganali:
4) il nome del/dei proprietario delle merci;
5) esposizione debitoria (conformemente all’articolo 9, comma 4 del D.M. 548/92, Capitolo II, comma 2, 6° capoverso
e Capitolo III, comma 3 della Circolare 153/D, prot. 756 del 7.5.1993.
Appare, infine, opportuno richiamare l’attenzione dei dipendenti uffici, per uniformità di trattazione, che il D.M. 548
dell’11 dicembre 1992, tuttora vigente nelle parti non implicitamente modificate dal Decreto 7.12.200, ha espressamente abrogato all’articolo 20, il Decreto del Ministro delle Finanze 26 giugno 1987, compreso, ovviamente, il disposto
di cui all’articolo 5 relativo al “preavviso sommario”.
A tal fine si precisa, infatti, quanto disposto dagli artt. 266, paragrafo 2, lett. b) e 285 paragrafo 2 del citato Reg.
(CEE) 2454/93 nonché dagli artt. 9, comma 2, lett. b) e 14, comma 2, lett. b) del citato D.M. 11 dicembre 1992, n.
548.
Nei richiamati articoli, infatti, è ammesso “che in circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci e dal
ritmo accelerato delle operazioni di importazione o esportazione, il titolare del beneficio, su motivata richiesta, possa
essere dispensato dall’obbligo di comunicare ogni arrivo o partenza delle merci all’ufficio doganale, purché il medesimo titolare fornisca all’autorità doganale ogni elemento ritenuto necessario per poter esercitare, all’occorrenza, il
suo diritto di visita delle merci”.
E’ pertanto ammesso, qualora ricorrano i casi particolari sopra richiamati, un preavviso unico e anticipato rispetto
all’effettivo momento di arrivo o partenza delle merci a condizione che il titolare sia comunque in grado di fornire in
anticipo all’ufficio doganale competente i dati, come definiti nella presente risoluzione, relativi ai singoli arrivi o
partenze giornalieri.
Gli uffici doganali competenti provvederanno, sulla base dell’attenta valutazione dei predetti elementi e dei dati
relativi all’analisi dei rischi a disporre le visite fisiche delle merci.
Gli Uffici in indirizzo provvederanno a dare la massima divulgazione delle disposizioni impartite nonché a vigilare sulla
corretta applicazione delle stesse.””
NORME REGIONALI
U.V.A.C. VENETO – COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLA PRENOTIFICA AGLI UFFICI
VETERINARI PER GLI ADEMPIMENTI COMUNITARI
L’Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (U.V.A.C.) del Veneto, con la nota
prot.633/03/412 del 26 marzo 2003 rivolta a tutti gli operatori registrati presso tale Ufficio, ha comunicato l’intenzione di avviare al più presto la procedura di prenotifica per via telematica degli
scambi di animali vivi e prodotti di origine animale. Tale decisione rientra nel più ampio progetto
informatico-gestionale messo a punto dal Ministero della Salute per permettere alle ASL, agli
U.V.A.C. e agli Istituti Zooprofilattici di scambiare informazioni utili alle attivita' di controllo delle
partite di animali e dei prodotti di origine animale oggetto di scambi intracomunitari o di importazioni.
L’avviso a mezzo fax effettuato all’U.V.A.C. del Veneto dovrà essere sostituito dall’avviso via internet, mentre per la prenotifica alla ASL resta in vigore la comunicazione per mezzo del fax. Limitatamente agli operatori registrati presso di esso, l’Ufficio U.V.A.C. del Veneto fornisce chiarimenti
al seguente numero telefonico:045.8082617.
Per utilizzare la nuova procedura occorre installare il programma di comunicazione telematica
collegandosi al sito del Ministero della Salute (www.sanita.it) e seguire il percorso indicato selezionando la voce “scambi e importazioni sistema sintesi” ed in seguito la voce “scambi intracomunitari”. Per chiarimenti sull’installazione del programma è possibile contattare il call center del Ministero
(06.4324393).
ASSOCARNI NOTIZIE N. 12/15 – 2003
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AREA SINDACALE E LAVORO
AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Si segnalano, per opportuna conoscenza e documentazione, alcuni argomenti di interesse in
materia di lavoro e previdenza.
CIRCOLARI
Ispezioni sul lavoro – Accertamento presso i consulenti del lavoro
Con la circolare del Ministero del lavoro del 12 marzo 2003 prot. n. 342 è di nuovo possibile per gli ispettori del
lavoro svolgere la propria attività di accertamento presso i consulenti del lavoro che tengono la documentazione
aziendale.
Con la suddetta circolare, infatti, viene fornito un importante chiarimento e dipanata la questione già oggetto di
interessamento da parte del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, nonché di interrogazione parlamentare, sul divieto di esperimento di attività ispettive presso gli studi professionali dei consulenti del lavoro. Si viene
così a determinare la rimozione dell’istruzione ministeriale introdotta dall’art. 12 del codice di comportamento
degli Ispettori del Lavoro (Circ. Min. lavoro 16 luglio 2001, n. 70), la quale, sebbene di rilevanza disciplinare e
deontologica meramente interna, produceva effetti preclusivi sull’intero procedimento ispettivo, almeno in
potenziale contrasto con al disciplina positiva, sia dell’ordinamento professionale dei consulenti del lavoro, sia
degli ampi poteri conferiti agli ispettori quali ufficiali di polizia giudiziaria. Peraltro, l’attuale intervento va
interpretato anche alla luce della ratio ispiratrice dell’intervento di delega al Governo (legge 14 febbraio 2003,
n. 30) che, tra l’altro, prevede un generale riordino della complessiva disciplina della vigilanza (Ministero del
Lavoro, Inps, Inail, ecc.) alla stregua di criteri di razionalizzazione, semplificazione e di valorizzazione
dell’attività di consulenza degli ispettori del lavoro rispetto ai soggetti “vigilati”.
Asili nido nei luoghi di lavoro
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/2003, ha fornito chiarimenti in merito all’art. 91 della Legge finanziaria per il 2003, relativo alle spese di gestione degli asili nido nei luoghi di lavoro e, in particolare, sulla
deducibilità dal reddito per i genitori e per i datori di lavoro e sull’imponibilità del servizio sul reddito del
dipendente fruitore.
Indennità di maternità e conguaglio con DM 10/2 – Precisazioni Inps
Argomento – La quota di finanziamento degli oneri di maternità a carico dello Stato può essere recuperata dal
datore di lavoro che ha erogato prestazioni economiche mediante denuncia contributiva. Il Testo unico sulla
maternità (Dlgs 151/2001) prevede che una parte dell’indennità di maternità obbligatoria spettante alla lavoratrice sia a carico dello Stato. La quota parte di tale indennità che eccede il tetto massimo rivalutabile ogni anno
(pari a: 1.548,58 euro, per il 2000; 1.589,65 euro, per il 2001; 1.632,58 euro, per il 2002; 1.671,76 euro, per il
2003) è a carico Inps.
Pertanto sul DM 10/2 l’importo a carico Stato deve essere contraddistinto dal codice M053, mentre l’indennità a
carico Inps va indicata nel rigo 53.
Novità – Se l’astensione obbligatoria è iniziata nel 2002 e si è protratta nel 2003 (cioè a cavallo d’anno), al fine
di stabilire quale tetto massimo applicare per porre la quota di indennità prevista a carico dello Stato, occorre
fare riferimento al periodo di paga in cui sorge il diritto all’indennità, indipendentemente da quando si verificherà l’evento (parto, adozione o affidamento). Pertanto:
1) nel caso di inizio di astensione obbligatoria nel 2002, si indicherà nel 2003 sul Dm 10/2 somme a carico dello
Stato (codice M053) solo se nel 2002 sono stati conguagliati importi inferiori al tetto di 1.632,58 euro, tenendo conto del tetto 2003;
2) se invece nel 2002 sono state conguagliate somme superiori al tetto di 1.632,58 euro, anche se inferiori a
1.671,76 euro (tetto 2003), non deve essere posto a carico dello Stato alcun importo e l’indennità di maternità sarà conguagliata al rigo 53.
Maternità anticipata – Si applicano anche in tale situazione le istruzioni relative alla maternità ordinaria; nello
operazioni di conguaglio il datore deve provvedere a restituire l’indennità di malattia erogata durante l’assenza
della lavoratrice, prima dell’autorizzazione alla astensione obbligatoria anticipata. (Inps, messaggio 24 marzo
2003, n. 38)
Attività connesse a quelle agricole: inquadramento previdenziale – Circolare Inps 14 marzo 2003, n. 53
Argomento – L’art. 2135 c.c., riformulato dal DLgs 228/2001, definisce l’attività dell’imprenditore agricolo e dà
una nuova nozione delle attività agricole connesse che rientrano nell’ambito dell’impresa agricola. Sono connesse le attività, esercitate dallo stesso imprenditore, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del
bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante
l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola
esercitata.
Novità – Alla luce delle recenti modifiche normative (Dlgs 228/2001) l’Inps puntualizza gli elementi essenziali
che contraddistinguono l’attività connessa: si deve trattare di un’attività facente capo allo stesso imprenditorie;
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l’attività deve avere come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dell’allevamento e, in caso di fornitura di beni e servizi, l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. Acquista quindi valenza determinante
stabilire il concetto di prevalenza: la valutazione deve verificare le risorse normalmente impiegate nell’attività
connessa ponendole a raffronto con quelle utilizzate per lo svolgimento dell’attività agricola in senso stretto
(principale).
più del 50% dei prodotti trasformati o commercializzati deve derivare Nel concetto di risorse bisogna farvi
rientrare l’intera realtà aziendale: attrezzature, impianti e strutture produttive, manodopera occupata, tipologia di prodotti, raccolta e lavorazione, modalità e tempi di conduzione, utilizzo di contoterzisti, ecc.. Così (ad
esempio) nel caso di attività di trasformazione e commercializzazione deve derivare dalla attività agricola
principale. Nel caso poi di attività di fornitura di beni e servizi è necessario, per qualificare l’attività come
connessa, che il tempo di impiego delle attrezzature e delle risorse aziendali nelle lavorazioni interne
all’azienda sia superiore (più del 50%) rispetto al tempo di impiego nell’attività diretta alla fornitura di servizi a
favore di terzi.
Azioni positive – Modalità di accesso al finanziamento dei progetti
Il Ministero del Lavoro fornisce ulteriori precisazioni (facendo seguito alla precedente circolare n. 14/2002) in merito
al finanziamento dei singoli progetti di azioni positive ex lege 53/2000 e alla compilazione del modulo di richiesta. In
sintesi: è fissata in un milione di euro la somma massima di finanziamento per ciascun progetto di flessibilità; possono
richiedere il finanziamento solo le imprese private o a capitale pubblico con esclusione degli enti pubblici e delle
pubbliche amministrazioni; il contributo riferito al costo del lavoro aggiuntivo sarà pari all’80% del costo del progetto
da sostenere; non sono ammesse le spese relative ad hardware e software che potrebbero essere noleggiati per il
tempo necessario all’espletamento del progetto; sono rimborsabili le ore prestate per la formazione effettuata dai
tutor interni; i soggetti fruitori dei contributi dovranno tenere una contabilità analitica separata da quella aziendale in
generale (Ministero del Lavoro, circolare 10 marzo 2003, n. 4)
Immigrati regolarizzati e sommerso: la denuncia all’Inail e alle Entrate
L’Inail, con istruzioni operative del 4 marzo 2003, dirama il modello (approvato con DM Ministero dell’economia e
delle finanze 11 febbraio 2003) da compilare e restituire all’Istituto assicuratore per la dichiarazione delle retribuzioni
dei lavoratori extracomunitari regolarizzati o da regolarizzare nonché dei lavoratori emersi, così come anticipato nelle
istruzioni operative del 6 dicembre 2002.
Rivalutazione del Tfr: coefficiente di febbraio 2003
A norma dell’art. 2120, commi 4 e 5, del c.c. (legge 297/1982), il tasso al mese di febbraio per la rivalutazione dei
trattamenti di fine rapporto accantonati al 31 dicembre 2002 (al netto delle anticipazioni corrisposte e dell’imposta
sostitutiva della rivalutazione 2002) è stato fissato dall’Istat nella misura pari a 1,00690806 (la tabella dei coefficienti
di rivalutazione del tfr è reperibile sul sito di Confindustria : www.confindustria.it/DBImg2002.nsf/HTMLPages/CSCTFR
Previndai – Retribuzione imponibile e massimali 2003
Il Previndai, con l’emanazione della circolare n. 23/2003, fornisce alcune puntualizzazioni sul calcolo della contribuzione che deve essere versata e aggiorna i limiti massimi ai fini del predetto calcolo.
Retribuzione imponibile – La contribuzione dovuta al Previndai è costituita da tutti gli elementi retributivi utili pe ril
calcolo del Tfr, con esclusione dei compensi erogati a titolo di dislocazione all’estero e, pe ri nuovi iscritti,
dell’indennità sostitutiva del preavviso
Massimali 2003 – Il Previndai, inoltre, rende noti i massimali contributivi per il 2003, suddivisi a seconda che si tratti di
vecchi oppure nuovi iscritti e le relative aliquote applicabili. La contribuzione comunque non può superare il limite di
deducibilità fiscale (art. 1, co. 1, decreto legislativo 47/2000), fissato in via generale in euro 5.164,57, ed elevato, per
i dirigenti “vecchi iscritti” e per un quinquennio, fino alla coincidenza con il totale contributivo versato nell’anno
1999, se superiore al predetto limite generale.
NORMATIVA
Distacco dei lavoratori in Paesi europei: nuovo attestato E101
Argomento – Il formulario E101 (approvato con la decisione 172/1998 della Commissione europea), che viene rilasciato
normalmente prima dell’inizio di un distacco in un paese membro UE, ha lo scopo di attestare che il lavoratore (subordinato o autonomo) distaccato per un periodo temporaneo in un paese UE e dello Spazio economico europeo (See)
adempie agli obblighi previdenziali nel paese di provenienza e non deve quindi essere assoggettato alla disciplina
assicurativa dello Stato in cui deve svolgere temporaneamente l’attività. Tale documento costituisce prova della
regolarità del distacco per il paese in cui si effettua, fino a che non venga revocato o invalidato. In ogni caso
l’organismo o istituzione del paese straniero può svolgere verifiche di sua iniziativa oppure chiedere approfondimenti
all’istituzione del paese di provenienza che ha rilasciato il formulario.
Novità – La Commissione UE, con decisione n. 186/2002, ha approvato il nuovo modello di certificazione E101 che,
tenendo conto di nuove necessità emerse in questi ultimi anni, persegue lo scopo dell’uniformazione degli attestati
nell’ambito dei paesi UE e dello Spazio economico europeo e la conseguente applicabilità dell’E101 anche a Islanda,
Liechtenstein e Norvegia.
Tasso ufficiale di riferimento (Tur): nuova misura
Il Governatore della Banca d’Italia (provvedimento 7 marzo 2003, pubblicato in G.U. 12 marzo 2003 n. 59) ha ridotto
dal 2,75% al 2,50% il Tasso ufficiale di riferimento (Tur) con decorrenza 12 marzo 2003
CONTRATTAZIONE
Tessili (Confapi)
In data 11 marzo 2003 l’Uniontessile/Confapi e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Filta-Cgil, Femca-Cisl, Uilta-
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Uil) hanno siglato un accordo che, in seguito al ripristino della celebrazione della festività del 2 giugno (Fondazione
della Repubblica italiana), prevede la modifica e l’integrazione dei contratti collettivi nazionali del settore tessile
(tessile-abbigliamento, calzature, pelli e cuoio, giocattoli, penne e spazzole rispettivamente del 19 maggio 2000, del
23 marzo 2000 e del17 novembre 2000) disponendo l’assorbimento del compenso derivante dalla coincidenza della
festività del 2 giugno con la domenica nella retribuzione relativa alla riduzione di orario.
GIURISPRUDENZA
Prescrizione dei crediti contributivi
L’art. 3, co. 9, legge 335/1995 ha ridotto il termine di prescrizione decennale delle contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie a cinque anni, con decorrenza
dal 1° gennaio 1996, senza comprendere le contribuzioni maturate prima di tale data. L’art. 3, co. 10, ha, invece,
eliminato la sospensione triennale del corso della prescrizione (introdotta dalla legge 638/83), salvo il caso di atti
interrottivi già validamente compiuti o di procedure in corso al momento dell’entrata in vigore della legge n. 335/95.
(Cass. Sez. Lav., 12 febbraio 2003, n. 2100)
Licenziamento orale e risarcimento del danno
Nei rapporti di lavoro subordinato sottratti al regime della tutela reale, il licenziamento affetto da uno dei vizi formali
di cui all’articolo 2 della legge n. 604 del 1966, non produce effetti sulla continuità del rapporto; tuttavia, vertendosi
in tema di contratto a prestazioni corrispettive, ciò non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle
retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, ma solo il diritto al risarcimento del danno, da determinarsi in base alle regole generali sull’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, senza che, per dare rilievo, ai fini
risarcitori, alla perdita delle retribuzioni conseguente al licenziamento, sia necessaria la costituzione in mora del
datore di lavoro, mediante l’offerta delle prestazioni, occorrendo tuttavia che il lavoratore non abbia tenuto una
condotta incompatibile con la reale volontà di proseguire il rapporto e di mettere a disposizione del datore le proprie
prestazioni lavorative (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto interrotto il nesso causale tra licenziamento e danno, in quanto risultava dimostrato che la lavoratrice – addetta alle pulizie
di alcuni edifici – aveva reiteratamente rifiutato di restituire le chiavi degli edifici, sino al punto da rendere necessario
l’intervento dei Carabinieri, dimostrando in tal modo una volontà contraria alla ripresa della collaborazione) (Cass.
Sez. Lav., 18 febbraio 2003 n. 2392)
Lavoro interinale e mansioni di esiguo contenuto professionale
In ipotesi in cui il contratto di fornitura di manodopera abbia ad oggetto mansioni caratterizzate da un esiguo contenuto professionale, lo stesso contratto dovrà considerarsi invalido ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n.
196/1997,con riferimento a quei rapporti giuridici sorti precedentemente alla sua abrogazione, disposta mediante
l’art. 64 della legge n. 488/1999 (cd. Finanziaria 2000).
Pur tuttavia, la sanzione che consegue all’accertamento di tale invalidità non può essere identificata sic et simpliciter
nell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’impresa utilizzatrice, quanto
piuttosto nell’applicazione dell’art. 1, comma 5, della legge 1369/1960.
La sanzione contemplata da tale norma è rappresentata dalla conversione del contratto formalmente stipulato con
l’interposto in un contratto producente obbligazioni a carico dell’interponente, atteso che “i prestatori di lavoro
occupati in violazione dei divieti posti” dall’articolo in questione “sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze
dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni”.
L’effetto legale che consegue alla violazione dell’art. 1, comma 4, della legge n. 196/1997 è, pertanto, solo quello
della sostituzione del datore di lavoro fittizio con il reale dominus del rapporto, fermi restando gli altri elementi
contrattuali, tra cui il termine apposto. (Tribunale di Prato, 16 gennaio 2003)
(La decisione ha riguardato il contenzioso sorto tra un’impresa alimentare e la Manpower; in estrema sintesi, il Giudice
di merito ha accolto la domanda di manleva formulata dall’azienda nei confronti della società di fornitura di lavoro
temporaneo, in quanto le violazioni di legge poste in essere dall’utilizzatrice sono state ritenute addebitabili alla
società fornitrice di lavoro temporaneo (Manpower), con conseguente obbligo a carico della stessa di risarcire il relativo danno)
Diritto alle ferie e risoluzione del rapporto
La norma del contratto collettivo che attribuisce al lavoratore, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il diritto al
periodo completo annuale di ferie alla condizione che nell’anno le stesse possano essere godute prima della data di
risoluzione, non esclude l’obbligo di corresponsione dell’indennità sostitutiva qualora la integrale fruizione sia risultata
impossibile. (Cass. Sez. Lav. 17 febbraio 2003, n. 2360)
Part-time verticale – Intervalli non lavorati – Spettanza dell’indennità di disoccupazione – Esclusione
Al lavoratore impiegato a tempo parziale secondo il tipo cosiddetto verticale a base annua non spetta l’indennità di
disoccupazione per i periodi di inattività (non essendo tali periodi inattivi equiparabili automaticamente a quelli
derivanti da attività di carattere stagionale, tassativamente individuate, la cui determinazione non è rimessa
all’autonomia dei privati) (Cass. Sez. Lav., Sez. Unite, 6 febbraio 2003 n. 1732).
L’Inps, con messaggio 25 marzo 2003, n. 253, tenuto conto di quanto disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza di cui trattasi, ha ribadito che ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale
verticale non spetta l’indennità ordinaria di disoccupazione per i periodi di inattività, e ha confermato, pertanto, le
istruzioni fornite con propria circolare n. 198 del 1995.
Risarcibilità del danno pensionistico
Il lavoratore indotto alle dimissioni da colpevole comportamento dell’Inps, che gli abbia erroneamente comunicato il
perfezionamento del requisito contributivo per il conseguimento della pensione di anzianità, ha diritto al risarcimento
del danno in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di
lavoro e quella dell’effettivo conseguimento della detta pensione, in forza del completamento del periodo di contribu-
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zione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari, da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati. (Cass. Sez. Lav., 24 gennaio 2003, n. 1104)
Retribuzioni - Cassa integrazione guadagni - Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 Scelta dei lavoratori da sospendere - Criterio della rotazione imposto dalla contrattazione collettiva - Condizioni
Per le fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, il potere del datore di lavoro di scegliere i lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni doveva essere esercitato nel rispetto di limiti interni (che imponevano una scelta da effettuare secondo criteri obiettivi, ragionevoli e coerenti con l'istituto della cassa integrazione)
e di limiti esterni (che imponevano l'osservanza dei doveri di correttezza e buona fede ed il divieto di realizzare le
discriminazioni di cui all'art. 15, legge n. 300 del 1970 ) e, conseguentemente, il criterio della rotazione, previsto sia
pure soltanto in forma programmatica da un accordo sindacale, era derogabile esclusivamente in presenza di giusti
motivi (Nella specie, la S.C., nell'enunciare siffatto principio ha escluso che la legittimità del provvedimento ministeriale di concessione della cassa integrazione guadagni fosse sufficiente, da sola, ad esonerare il datore di lavoro dall'onere di dimostrare l'esistenza di giusti motivi per la deroga del criterio di rotazione ed a rendere legittimo qualsiasi
successivo atto del datore di lavoro concernente il collocamento del lavoratore in Cig) (Cass., Sez. lav., 3 aprile 2003
n. 5220)
Trattamento di fine rapporto e premio aziendale di anzianità
Qualora l’originaria spontaneità di un premio aziendale si trasformi, per effetto dell’inequivoco comportamento delle
parti (consistente nell’attribuzione della erogazione da parte del datore di lavoro in occasione della maturazione di un
servizio pluriennale prestabilito e nella corrispettiva legittima attesa dei lavoratori a conseguirla) in un vincolo obbligatorio, il suddetto premio perde la natura di liberalità e diventa un corrispettivo per la prestazione resa per un certo
numero di anni (assumendo la natura di compenso riconosciuto dall’uso aziendale, inserito – come tale – nel contratto
di lavoro, di cui completa il contenuto in senso migliorativo e derogativo in melius della contrattazione collettiva)
(Cass. Sez. Lav., 5 febbraio 2003, n. 1693)
Accertamenti sanitari e risoluzione del rapporto
Il controllo dell’idoneità fisica del lavoratore può essere eseguito sia in fase di preassunzione che in corso di rapporto,
solo attraverso enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 5, legge 20
maggio 1970, n. 300; nondimeno, tale qualificato controllo stragiudiziale costituisce, per il datore di lavoro, una mera
facoltà, il cui mancato esercizio non gli preclude di far valere in sede giudiziale l’inidoneità fisica del lavoratore come
causa di risoluzione del rapporto e di chiederne l’accertamento attraverso gli opportuni mezzi istruttori, non meno
garantistici del controllo stragiudiziale anzidetto. (Cass. Sez. Lav., 12 febbraio 2003, n. 2104)
Licenziamento individuale – Onere di specificazione del motivo
Il datore di lavoro ha l’onere di specificare il motivo del recesso, ma non è tenuto ad esporre analiticamente tutti gli
elementi di fatto e di diritto posti a base del provvedimento, gravando su di lui l’onere di “provare” il motivo addotto
(producendo eventualmente la documentazione necessaria) solo nell’eventuale giudizio promosso dal lavoratore per
impugnare il licenziamento. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito secondo la quale la
lettera che comunicava il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni svolte in azienda doveva ritenersi valida anche se non corredata da certificato medico di inidoneità in essa richiamato) (Cass. Sez.
Lav., 5 marzo 2003 n. 3245)
Licenziamento individuale – Impedimento fisico del prestatore determinante solo una mera difficoltà nello svolgimento
delle mansioni – Sopravvenuta impossibilità totale o parziale della prestazione
L’ipotesi di sopravvenuta impossibilità totale o parziale della prestazione lavorativa, tale da giustificare il licenziamento del lavoratore ai senso dell’art. 3, legge n. 604 del 1966, non è ravvisabile ove l’impedimento fisico del prestatore
determini solo una mera difficoltà nello svolgimento delle mansioni precedentemente espletate superabile mediante
l’adozione di diverse modalità di esecuzione del lavoro compatibili con l’organizzazione aziendale, cui il datore di
lavoro è tenuto nell’ambito del suo dovere di cooperazione anche a norma dell’art. 2087 c.c.. (Cass. Sez. Lav., 5 marzo
2003 n. 3250)
Licenziamento individuale – Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) – Opzione per l’indennità sostitutiva della
reintegrazioneL
L’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, facente carico al datore di lavoro a norma dell’art. 18 della legge n.
300 del 1970, si estingue soltanto con il pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione (introdotta in sede di
novellazione dell’art. 18 da parte dell’art. 1 della L. n. 108 del 1990), prescelta dal lavoratore illegittimamente licenziato, e non già con la semplice dichiarazione, proveniente da quest’ultimo di scegliere tale indennità in luogo della
reintegrazione. Ne consegue che, anche nel caso in cui già con la domanda giudiziale il lavoratore abbia chiesto il
pagamento dell’indennità sostitutiva, il risarcimento del danno, il cui diritto è dalla legge fatto salvo anche nel caso di
opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, va commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino
al giorno del pagamento dell’indennità sostitutiva. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza
d’appello, impugnata dal datore di lavoro, con cui era stato riconosciuto un risarcimento del danno commisurato alle
retribuzioni computate fino al momento in cui era stata offerta l’indennità e non fino alla data della comunicazione
dell’opzione da parte del lavoratore) (Cass. Sez. Lav., 6 marzo 2003 n. 3380)
Contributi previdenziali – Sentenza di reintegrazione di lavoratore licenziato – Successiva transazione implicante
l’estinzione del rapporto lavorativo
Nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo ai sensi dell’art. 18 legge n. 300 del 1970, il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni lavorative, fino al momento della reintegra del lavoratore licenziato
ovvero fino alla transazione eventualmente intervenuta successivamente alla sentenza di reintegra che pone termine al
rapporto; ne consegue, in tale ultima ipotesi, che il datore di lavoro è obbligato a pagare i contributi previdenziali sulla
somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata nella sede transattiva, e fino ad un ammontare corrispondente
alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro. Resta invece esente da contribuzione previdenziale
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l’indennità sostitutiva della reintegrazione, che non ha natura retributiva perché il rapporto di lavoro si risolve con la
percezione della stessa. (Cass. Sez. Lav., 7 marzo 2003 n. 3487)
Retribuzione imponibile – « Minimale » contributivo commisurato alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore
all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi
stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”), secondo il
riferimento ad essi fatto, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dall’art. 1 D.L. n. 338/1989 (convertito in
legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 36 Costituzione
(c.d. “minimo retributivo costituzionale”), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre – con incidenza sul
distinto rapporto di lavoro – ai fini della determinazione della giusta retribuzione. (Cass. Sez. Lav., 7 marzo 2003 n.
3494)
Attività sindacale – Giudizio sull’ammissibilità di richiesta di referendum abrogativo – Inammissibilità della richiesta
E’ inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
così come modificato dall’art. 6, co. 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, in quanto il quesito referendario è privo del
necessario requisito dell’omogeneità (in pratica, la proposta referendaria concentra in un quesito unico disposizioni
disomogenee, riguardo alla cui abrogazione gli elettori devono essere liberi di orientarsi autonomamente ed eventualmente in modo difforme) (Corte Costituzionale, 6 febbraio 2003, n. 45)
Redditi di lavoro dipendente – Indennità per licenziamento ingiustificato prevista dal ccnl per i dirigenti d’azienda –
Tassazione separata e ritenuta d’acconto
In materia di Irpef, l’indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali per l’ipotesi di
licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa è assoggettata a tassazione separata e a ritenuta d’acconto,
atteso che, secondo la disciplina dettata dagli artt. 6 e 16 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – che ha profondamente
innovato rispetto a quanto stabilito, in proposito, dall’art. 12 del previgente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 – tutte
le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli
dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque
origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del
datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente. La nuova disciplina trova applicazione, a norma dell’art.
36 del DPR 4 febbraio 1988 n. 42, “anche per i periodi di imposta antecedenti al primo periodo di imposta successivo al
31 dicembre 1987, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad esse conformi”, riferendosi tale
disposizione non solo alle norme del T.u.i.r. del 1986 già per loro natura retroattive, ma anche a quelle, come appunto
gli art. 6 e 16, aventi carattere innovativo e dettate a sfavore del contribuente, senza che ciò integri alcun contrasto
con i principi e criteri direttivi della legge delega del testo unico, ovvero con quelli sanciti dagli artt. 3 e 53 Cost. (v.
sent. Corte Costituzionale n. 38 del 1994) (Cass. Sez. Lav., 11 marzo 2003 n. 3582)
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