(Autore: Lucia Vittorangeli) Karen Millen Fashions Ltd (KMF) contro
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(Autore: Lucia Vittorangeli) Karen Millen Fashions Ltd (KMF) contro
LA GUERRA DEI VESTITI (Autore: Lucia Vittorangeli) Karen Millen Fashions Ltd (KMF) contro Dunnes Stores. Stilisti contro catene di negozi. Riassumiamo i fatti. KMF disegna e commercializza in Irlanda una camicia a righe e un top di maglia nero. A seguire i Dunnes Stores iniziano a commercializzare due capi analoghi. Come conseguenza, la KMF cita vittoriosamente i Dunnes Stores di fronte al tribunale irlandese contestando la contraffazione dei suoi disegni/modelli comunitari non registrati. I Dunnes Stores non contestano di aver copiato i capi della KMF ma in appello ne contestano la validità come disegni/modelli comunitari non registrati negando la presenza di uno dei requisiti sostanziali: il carattere individuale. Che cosa è il carattere individuale? E’ una sorta di originalità del disegno/modello: per avere un diritto di esclusiva sulla forma esteriore di una propria creazione non è infatti sufficiente che tale forma esteriore differisca da quelle note. Occorre anche che le differenze siano percepite come tali e rendano la forma esteriore “riconoscibile” rispetto a quelle note. Di fatto in appello i Dunnes Stores hanno provato a sostenere: “Abbiamo copiato, si, ma a sua volta la KMF ha copiato parti di indumenti già noti assemblandoli fra loro. Inoltre la KMF non ha mai provato in cosa consiste “l’originalità” dei suoi capi di abbigliamento”. La questione ha raggiunto la Corte di giustizia dell'Unione Europea e si è conclusa in questi giorni con la vittoria degli stilisti! Non solo per contestare il carattere individuale di un disegno/modello comunitario non registrato occorre prendere in considerazione un singolo disegno/modello per volta (per cui sono di fatto possibili le combinazioni di elementi specifici e isolati, tratti da più disegni/modelli anteriori) ma esiste una presunzione di validità dei disegni/modelli comunitari anche non registrati per cui occorre solo indicare l’elemento o gli elementi del disegno/modello in questione che conferiscono tale carattere individuale. In generale, rimane ovviamente da provare la prima divulgazione del disegno/modello all'interno dell'UE da cui decorrono tre anni di tutela nei confronti della copiatura del disegno/modello stesso. In cosa consiste dunque la protezione offerta da un disegno/modello comunitario non registrato? Se da un lato si tratta di una protezione di breve durata e limitata alla “copiatura”, dall’altro potremmo dire che si tratta di una protezione “automatica” in quanto nasce “automaticamente” per effetto della prima divulgazione effettuata all'interno dell'UE. Può quindi esplicare la sua utilità nei settori caratterizzati dalla creazione cadenziata e periodica di un numero considerevole di disegni/modelli associati a prodotti aventi un ciclo di vita utile molto limitato. Tipicamente il settore della moda! Per una volta quindi (contrariamente per esempio ai brevetti per invenzione) la divulgazione non è solo fonte di problemi ma anche di opportunità purché frutto di una scelta consapevole che tenga conto delle modalità di tale divulgazione richieste per accedere alla tutela non registrata e del rapporto vantaggi/svantaggi rispetto alla tutela registrata, non solo più ampia ma anche più lunga e più sicura in un quadro normativo internazionale non armonizzato. Morale della storia: se scegliamo di divulgare un design “facciamolo bene” e organizziamoci per catalogare e poter quindi dimostrare il “chi”, “dove”, “come”, “quando” e “cosa” della divulgazione. © BUGNION S.p.A. - Luglio 2014
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