1 EASA EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY
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1 EASA EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY
EASA EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY L’EASA è l’organismo dell’ Unione Europea al quale sono stati affidati specifici compiti di regolazione e di sorveglianza sulla sicurezza aerea. Nell’ambito del più ampio progetto di integrazione dei vari stati membri della Comunità Europea non poteva mancare, per ragioni di uniformità di comportamenti, l’istituzione di un organismo dedicato al settore aeronautico avente anche specifiche competenze sopranazionali. L’ agenzia è un organo tecnico della Commissione Europea, ha personalità giuridica, è indipendente e dotata di autonomia amministrativa e finanziaria. Ad essa sono stati attribuiti i compiti di regolamentazione e di sorveglianza nonché alcune funzioni operative prima svolte dalle Autorità Nazionali, quali la certificazione di tipo dei prodotti aeronautici, la certificazione delle imprese di progettazione e l’emissione delle ‘prescrizioni di aeronavigabilità’. Le caratteristiche di istituzione e le funzioni attribuite consentono all’Agenzia una efficacia decisamente superiore rispetto al JAA (Joint Aviation Authoryties), oggi non più attiva, sia per l’immediata obbligatorietà delle norme emesse sia per la possibilità di sanzioni dei paesi non in conformità. Gli obiettivi e le funzioni della organizzazione JAA sono state inglobate nella nuova Agenzia EASA insieme a gran parte della normativa emessa. La ‘mission’ dell’Agenzia consiste nel promuovere e mantenere un elevato livello di sicurezza dell’aviazione civile in Europa. Le funzioni sono : • fornire il supporto tecnico all’Unione Europea nella stesura dei regolamenti e nella conclusione di accordi internazionali riguardanti la sicurezza aerea • verificare la corretta e continuativa applicazione degli standard da parte delle autorità nazionali • assicurare alcune funzioni operative prima svolte dalle Autorità Aeronautiche dei paesi membri: - certificazione dei prodotti aeronautici (aeromobili, motori, eliche e parti) - certificazione delle organizzazioni di progetto (D. O.) - emissione delle Prescrizioni di aeronavigabilità’ Le altre funzioni di certificazione e sorveglianza dei prodotti e delle imprese sono rimaste di competenza delle Autorità Nazionali; in particolare: - rilascio dei certificati di navigabilità - certificazione delle imprese di produzione e manutenzione - rilascio delle licenze al personale di manutenzione - certificazione delle organizzazioni di addestramento - sorveglianza sul mantenimento delle condizioni di certificazione delle imprese e del personale certificati L’ EASA viene istituita con il REGOLAMEMTO n° 1592/2002 relativo a “regole comuni nel settore dell’aviazione civile …” adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio in data 15-72002. Tale Regolamento, definito ‘basico’, stabilisce in particolare che: 1 - - - gli stati membri dell’Unione Europea sono tenuti ad adottare regole comuni nel settore dell’aviazione civile, aventi come scopo il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza e compatibilità ambientale ed il libero scambio di prodotti e servizi le relative modalità attuative sono definite in Regolamenti di secondo livello, adottati dalla Commissione Europea, definiti ‘Regole di Implementazione’ ( Implementation Rules ) gli stati membri riconoscono senza ulteriori requisiti o valutazioni di natura tecnica i certificati rilasciati a norma del regolamento comune la Commissione Europea, su richiesta dell’Agenzia, può imporre multe alle imprese ed alle persone nei casi di violazione delle disposizioni del Regolamento. Il Regolamento 1592 è stato successivamente aggiornato e superato dal regolamento CE 216/2008 del 20-2-2008. I Regolamenti Europei e le Implementation Rules di EASA hanno valore cogente in modo diretto in tutta la Comunità Europea senza bisogno di atti di recepimento da parte dei singoli stati membri. Anche i documenti emessi dal direttore esecutivo di EASA, definiti ‘Decision’, sono immediatamente applicabili in tutti i paesi della C.E.. In attesa dell’istituzione della Gazzetta Ufficiale EASA titti i documenti diventano applicabili non appena vengono pubblicati sul sito internet dell’ Agenzia www.easa.eu (come stabilito dalla Decision n. 2003/8/RM del 23/10/2003). Nel processo di regolamentazione, EASA ha sostanzialmente ripreso la normativa esistente ed in particolare i documenti tecnici del JAA, denominati ‘Requirements’ ( Joint Aviation Requirements), sono diventati Implementation Rules. Le Implementation Rules sono costituite da un articolato che stabilisce il campo di applicazione delle regole, le relative modalità attuative, le date di entrata in vigore ed i periodi di transizione rispetto alla normativa in vigore. All’articolato sono allegati dei documenti definiti ‘Parti’ divisi in due sezioni contenenti i requisiti che devono essere soddisfatti dai soggetti aeronautici (sezione A) e le procedure che devono essere seguite dalle Autorità nazionali (sezione B). Le Implementation Rules, al momento in vigore sono: Regolamento n° 748/2012 relativo a - processi di certificazione dei prodotti aeronautici ( ex JAR 21 ) Il nuovo regolamento ha superato e modificato quello precedente 1702/2003. Regolamento n° 2042/2003 relativo a - mantenimento dello stato di aeronavigabilità degli aeromobili da parte degli operatori aerei – CAMO - Part M - manutenzione – Part 145 - personale certificatore – Part 66 - scuole aeronautiche – Part 147 Regolamento n° 593/2012 che si aggiunge al regolamento 2042 modificandone alcune parti (Parte M e Part 145). Il nuovo regolamento UE n° 1321 /2014 sostituisce i regolamenti 2042 e 593. I metodi accettabili di rispondenza alle norme ed il materiale guida alla interpretazione delle stesse sono pubblicati separatamente sotto forma di ‘Decision’ del Direttore Esecutivo di EASA e disponibili in un’apposita sezione (Publications – Agency Measures) del sito www.easa.europa.eu. 2 Decision n° 2003/1/RM : “AMC and GM to PART 21” Decision n° 2003/19/RM : “AMC and GM to PART M, 145, 66, 147” Sono pubblicate come ‘Decision’ anche le norme di aeronavigabilità utilizzate come standard per la certificazione di tipo di aeromobili e parti denominate ‘Certification Specification’ – C.S 22, 23, 25, 27, 29, … , 36, … VLA, E, P, ecc. Le C.S. sono costituite da due sezioni: - airworthiness code – book 1 - AMC – book 2 La prima contiene le regole tecniche (norme di prodotto) mentre la seconda contiene i metodi ed i criteri di applicazione delle regole. I regolamenti succitati, 1702 e 2042 con le rispettive parti (21, M, 145, 66, 147) definiscono le regole per le organizzazioni; le Certification Specification definiscono i requisiti dei prodotti aeronautici. Operazioni di volo Il Regolamento UE 965/2012 stabilisce i requisiti e le procedure delle operazioni di trasporto pubblico commerciale – CAT effettuate con aeroplani ed elicotteri e sostituisce i precedenti di pari argomento EEC 3922/1991 (allegato III), CE 1899/2006 e CE 8/2008. I requisiti sono sostanzialmente quelli già definiti nella JAR OPS 1, già inglobata nell’allegato III del regolamento 3922/1991 per gli aeroplani e nella JAR OPS 3 per gli elicotteri. Altre attività Il Regolamento CE 1108/2009 del 21-10-2009, che modifica il Regolamento 216/2008, stabilisce l’estensione delle funzioni di EASA ad - aeroporti - gestione del traffico aereo - servizi di navigazione aerea La specifica regolamentazione di settore è tuttora in corso di emissione. Visite di standardizzazione Per assicurare l’uniformità di applicazione delle regole in vigore nei vari stati membri (che si traduce anche in principi di corretta concorrenza tra le imprese), il Regolamento CE 736/2006 del 16/05/2006 stabilisce modalità per l’esecuzione da parte di EASA delle ispezioni in materia di standardizzazione presso le Autorità Nazionali, secondo quanto disposto in generale dell’articolo 16 del regolamento 1592/2002. EASA ha sviluppato un programma di visite di standardizzazione attraverso le quali, mediante appositi team, verifica presso i vari paesi il livello di conformità mantenuto dalle autorità nazionali con visite ispettive ‘a campione’ sulla organizzazione delle Autorità stesse e sulla applicazione delle regole presso le imprese certificate. Le visite ispettive si svolgono ogni due anni e riguardano la totalità delle attività regolamentate(comprese le ispezioni SAFA). Gli eventuali rilievi emersi nel corso di tali visite vengono anche segnalati alla Commissione Europea e, se non corretti nei modi e nei tempi accettabili, possono dar luogo a sanzioni. SAFA - Safety Assessment of Foreign Aircraft Piano di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri. Sin dal 1996 sotto gli auspici della Conferenza Europea dell’Aviazione Civile - ECAC ed in associazione con la JAA (Joint Aviation Authorities) è stato avviato un programma di ispezioni a terra al fine di verificare le condizioni di sicurezza dei velivoli di paesi terzi in partenza /arrivo sugli aeroporti degli stati aderenti all’ ECAC, intendendosi per aeromobile di 3 paese ‘terzo’ un aeromobile la cui gestione ed impiego non sono effettuati sotto la sorveglianza dell’Autorità di uno stato membro dell’ECAC. Con la Direttiva 2004/36 la Comunità Europea, proseguendo il programma delle ispezioni avviato da ECAC e già previsto, in generale, dalla Convenzione di Chicago, ha introdotto l’obbligo giuridico per gli Stati della Comunità di effettuare le ispezioni sugli aeromobili di paesi terzi secondo un piano prestabilito e di partecipare alla raccolta e scambio di informazioni sui risultati delle ispezioni effettuate, al fine di mantenere elevato il livello di sicurezza dell’aviazione europea ed ha affidato ad EASA lo sviluppo del programma delle ispezioni (programma SAFA). Il programma prevede che le ispezioni vengano effettuate su aerei di paesi non appartenenti alla comunità ed anche di paesi dell’Unione. Il recepimento definitivo dell’obbligo delle ispezioni è stato fissato dalla Direttiva 2004/36 al 30 aprile 2006 con avvio delle attività operative dal 1 gennaio 2007. In Italia le disposizioni della Direttiva sono state recepite con il Decreto Legislativo 192/2007, integrato con il D.L. 118/2009 (si aggiunge al D.L. precedente l’allegato 1 – Manuale delle ispezioni) . La direttiva 2004/36 oltre alla obbligatorietà delle ispezioni ha previsto l’armonizzazione delle regole e procedure che disciplinano le ispezioni a terra (‘di rampa’) e dei criteri di formazione del personale addetto alle ispezioni. Gli aspetti sotto ispezione riguardano in particolare: - documenti e manuali dell’aeromobile - licenze di volo degli equipaggi - stato dell’aeromobile - equipaggiamenti di sicurezza secondo una check list definita nella Direttiva 2004/36 – allegato 1 (contenente 54 differenti elementi da ispezionare). Si tratta di oltre 10.000 ispezioni all’anno condotte da tutti i paesi aderenti al programma, effettuate in proporzione al traffico sviluppato annualmente nei singoli aeroporti. Circa la metà di queste ispezioni hanno riguardato velivoli di stati extra UE con oltre 2000 rilievi di categoria ‘maggiore’. Nel caso di rilievi emersi nel corso delle ispezioni a terra le non conformità vengono formalizzate in un rapporto che viene inviato all’operatore aereo e all’Autorità responsabile della sorveglianza sull’aeromobile (stato di appartenenza dell’operatore o di esercizio, tramite leasing). I dati rilevati vengono immessi in una banca dati creata e gestita da EASA nella sede di Colonia. Vengono poi analizzati ed elaborati in parametri indicativi di ‘prestazioni di sicurezza’. Alla Direttiva 2004/36 si affianca il Regolamento di attuazione 768/2006 che definisce anche i seguenti organi: - Comitato per la sicurezza - European SAFA Steering Group - ESSG Il primo ha compiti operativi rispetto al programma con lo scopo di migliorarne l’efficienza. Il secondo è costituito dai rappresentanti dei 42 Stati partecipanti al programma di ispezioni ed ha compiti consultivo e di collegamento con gli stati partecipanti. (gli Stati partecipanti al programma sono attualmente 42 perchè altri Stati dell’area europea, partecipanti anche ad ECAC si sono aggiunti ai 27 appartenenti alla Comunità). La Direttiva 2008/49 CE ed il relativo Regolamento di attuazione 351/2008 hanno rafforzato gli obiettivi e le modalità del programma SAFA definendo un ‘manuale delle procedure SAFA’ per la standardizzazione delle verifiche – Allegato II, una specifica check list – Appendice 1 per la pianificazione e conduzione delle ispezioni da parte delle Autorità Nazionali coinvolte. Il nuovo Regolamento europeo 216/2008, che sostituisce il 1592/2002 di istituzione dell’EASA, sostituisce anche la direttiva 2004/36, ricomprendendo compiti ed attribuzione del programma SAFA (art.10). 4 La Direttiva 2004/36 sarà abrogata definitivamente l’ 8 aprile 2012 e le disposizioni dell’art 10 del Regolamento 216 assumeranno valenza completa. Il nuovo Regolamento n° 965 /2012 contiene anche i moduli aggiornati per ‘Proof Ramp Inspection’ - Appendix III e ‘Ramp inspection Report’ - Appendix IV. Black list Il Regolamento CE 2111/2005 del Parlamento europeo ha stabilito l’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti ad un divieto operativo all’interno della Comunità. Il Regolamento CE 474/2006 della Commissione Europea contiene l’elenco dei vettori soggetti a divieti operativi, la cosiddetta black list. L’elenco è costituito da due Allegati. (Allegato A: divieto totale; Allegato B: divieti parziali/limitazioni). Il Regolamento 474/2006 contiene anche le motivazioni individuate a base dei divieti. La base per la raccolta dei dati è costituita dalle ispezioni che vengono condotte dalle singole Autorità nel corso delle operazioni di volo sugli aeroporti dei paesi aderenti all’ECAC. Tali ispezioni ‘dette SAFA’ (Safety Assessment of Foreign Aircraft) sono codificate e pianificate secondo criteri stabiliti dalla Direttiva Europea 2004/36. Gli operatori vengono classificati in base a parametri di sicurezza determinati in base ai rilievi scaturiti dalle ispezioni programmate ed eventualmente da ulteriori ispezioni straordinarie; la gravità e reiterazione dei rilievi fa scaturire l’inserimento dell’operatore nella ‘black list’. La cancellazione dalla lista può avvenire solo su decisione della Commissione Europea a fronte della favorevole valutazione da parte di EASA delle azioni correttive messe in atto dall’operatore. Per la rilevanza degli effetti economici sui vettori in relazione alla iscrizione/cancellazione dalla black list, le procedure per la conduzione delle ispezioni, la raccolta dei rilievi, la gestione degli stessi e delle relative azioni correttive sono state formalizzate con la massima cura nell’ Allegato alla direttiva 2004/36 CE. La black list comprende circa 228 compagnie di 15 paesi, soprattutto di Africa, Federazione russa, Asia. EASA svolge inoltre le seguenti significative attività: - cooperazione con Enti aeronautici internazionali (ICAO, …) - accordi con altri paesi extra europei (FAA – USA, …). - Certificazione di imprese in paesi extraeuropei -------------- Aggiornato al marzo 2015 5
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