Comunicazione legislativa – Nota di sintesi Proposta di legge n. 421

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Comunicazione legislativa – Nota di sintesi Proposta di legge n. 421
Comunicazione legislativa – Nota di sintesi
Proposta di legge n. 421 (Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e
solidale in Toscana)
Proposta di legge n. 434 (Disposizioni per lo sviluppo del commercio equo e solidale in
Toscana)
Contenuti essenziali
Con la presente legge si riconosce una funzione importante, in Toscana, nella promozione , nel
sostegno e nell’agevolazione del commercio equo e solidale, al fine di favorire un incontro tra
culture diverse ed un sostegno alla crescita economica e sociale dei Paesi in via di sviluppo.
A tal fine si prevede un disciplinare di prodotto equo e solidale e si individuano i soggetti del
commercio equo e solidale istituendo un registro regionale a cui devono essere iscritti coloro che
operano in Toscana.
Si prevedono incentivi ed anche agevolazioni alle imprese del commercio equo e solidale,
nell’acquisto di prodotti da parte della Regione
Si prevede inoltre l’introduzione del commercio equo e solidale nelle mense pubbliche e nei punti
di somministrazione interni.
Si istituisce la “Giornata regionale del commercio equo e solidale” per la cui organizzazione
annuale sono previste forme di collaborazione tra la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale.
Soggetti principali coinvolti nella legge
La Regione, enti locali, aziende sanitarie, altri soggetti e le imprese del commercio equo e solidale, i
consumatori utenti.
Funzioni della Regione
- Approva un regolamento regionale, ai sensi dell’articolo 10.
- Istituisce il registro regionale del commercio equo e solidale a cui sono iscritti coloro che
operano in forma stabile nel territorio regionale.
- Promuove nelle scuole, in collaborazione con le organizzazioni interessate e con gli enti
locali, specifiche azioni educative finalizzate al rafforzamento del diritto del consumatore ad
essere informato sul prodotto, dalla sua produzione alla sua commercializzazione.
- Dispone, nella deliberazione di approvazione del PRSE (Piano regionale di sviluppo
economico) di cui alla l.r.35/2000 , che alle imprese iscritte nel registro regionale del
commercio equo e solidale, sia riconosciuta la priorità nell’accesso agli aiuti e agli
investimenti.
- Dà indicazione agli enti locali ed alle aziende sanitarie di promuovere l’utilizzo dei prodotti
del commercio equo e solidale nei loro ambiti.
- Favorisce, in materia di acquisto di beni da terzi, l’utilizzo dei prodotti del commercio equo
e solidale, nelle procedure di asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso e trattativa
privata preceduta da gara; nelle forme di acquisto di beni da terzi secondo le procedure della
trattativa privata e delle spese in economia considera favorevolmente l’acquisto di prodotti
provenienti dal commercio equo e solidale.
- Inserisce un’azione, nel programma annuale della promozione economica (l.r.28/1997),
rivolta a favorire le relazioni commerciali ispirate ai principi del commercio equo e solidale.
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Promuove una manifestazione, nell’ambito della conferenza sulla cooperazione allo
sviluppo di cui alla l.r.17/1999, finalizzata all’esposizione e vendita dei prodotti del
commercio equo e solidale.
Individua, nell’ambito del piano regionale di cui alla l.r.17/1999, iniziative o programmi di
commercio equo e solidale.
Organizza, in collaborazione con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la
“Giornata regionale del commercio equo e solidale”.
Trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Risorse finanziarie
La legge non comporta oneri aggiuntivi nel bilancio regionale, le azioni indicate trovano copertura
nella vigente normativa regionale.
Rinvii ad atti successivi
E’ previsto un regolamento regionale , da approvare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
della legge, che contiene:
- l’istituzione ed il funzionamento del disciplinare di prodotto equo e solidale.
i criteri e le modalità per l’iscrizione, sospensione e revoca al registro regionale del
commercio equo e solidale.
- i contenuti della relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
- le modalità organizzative ed i contenuti della “Giornata del commercio equo e solidale”
Entrata in vigore della norma
Il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT , pubblicazione avvenuta in
data 4 marzo 2005.
Decorrenza degli effetti
Le disposizioni di cui alla presente legge i applicano a decorrere dall’entrata in vigore del
regolamento regionale di cui all’articolo 10.
Abrogazioni
Non previste
Estremi lavori preparatori
Proposta di legge n. 421 (Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale
in Toscana), pervenuta al Consiglio regionale in data 14 dicembre 2004 , di iniziativa consiglieri
D’Angelis, Parrini ed assegnata in tale data alla 3° Commissione in sede referente.
Proposta di legge n. 434 (Disposizioni per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Toscana)
pervenuta al Consiglio regionale in data 19 gennaio 2005 di iniziativa consiglieri Giovannini,
Annunziata, Cecchetti, Cocchi, Fossati, Fragai, Giorgi, Pasqui, Valentini. ed assegnata in tale data
alla 3° Commissione in sede referente.
Esaminate congiuntamente in commissione
A.C. 24 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 febbraio 2005
Divenuta l.r. 22 febbraio 2005, n. 37 (Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio
equo e solidale in Toscana), pubblicata sul BURT 4 marzo 2005, n. 18 , parte prima.