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Mensile di aggiornamento e approfondimento in materia di sicurezza sul lavoro Numero 4 – Aprile 2016 Sommario APPROFONDIMENTI Sicurezza e giurisprudenza – 1 L’AUTISTA DEL BUS DEVE PROVARE LO STRESS PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLE SOSTE L'autista dell'autobus di un'azienda di trasporto pubblico locale non può chiedere il risarcimento del danno da stress per non aver potuto usufruire del periodo di sosta obbligatorio tra una corsa e l'altra se non fornisce la prova concreta del danno non patrimoniale subito. (Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto online, 21 marzo 2016) 4 Sicurezza e giurisprudenza – 2 DATORE NON RESPONSABILE DELL’INFORTUNIO SE IL DIPENDENTE PRECIPITA PER PROPRIA COLPA Il lavoratore deve diventare sempre più autoresponsabile e il datore non è tenuto a rispondere sempre e comunque per gli infortuni avvenuti sul luogo del lavoro. Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 8883/16. (Giampaolo Piagnerelli, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto online, 3 marzo 2016) 6 Sicurezza e professioni - 1 PORTIERE, IL DATORE DI LAVORO DEVE EVITARE STRESS ECCESSIVI Il decesso del portiere ha una serie di rilievi importanti sotto il profilo della sicurezza sul lavoro e delle ricadute in ambito civile e penale. Rilievi che devono mettere in guardia l’amministratore a gestire in modo corretto il rapporto di lavoro, sino al suo esito anche luttuoso. (Vincenzo Di Domenico, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 29 marzo 2016) 8 Sicurezza e professioni - 2 IN VIGORE LE NUOVE DISPOSIZIONI SUL LAVORO MARITTIMO Il provvedimento istituisce un articolato sistema di attuazione e di controllo, comprensivo di ispezioni, allo scopo di assicurare che le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili battenti bandiera nazionale… (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 17 marzo 2016) 10 Sicurezza, controlli e organizzazione ISPETTORATO NAZIONALE SENZA ACCORPAMENTI Il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), che si articolerà su un massimo 80 sedi territoriali, non prevede alcun accorpamento organico tra ispettori del lavoro e quelli di Inps e Inail. (Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 10 marzo 2016) 21 Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 2 Sicurezza e rapporti di lavoro LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NON È TRASFERIBILE Il vertice della sicurezza può trasferire, attraverso un’idonea delega, molte attribuzioni di sicurezza sul lavoro, a cominciare da quelle previste dall’articolo 18 del Dlgs 81/2008. Tuttavia, non si libera del tutto da compiti e responsabilità in materia. (Aldo Monea, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 16 marzo 2016) 23 Sicurezza e finanziamenti SICUREZZA, BANDO ISI APERTO ANCHE AI LOCATARI Scadrà alle ore 18 del 5 maggio il termine entro cui le imprese in possesso delle credenziali dispositive per i servizi online dell’Inail potranno accedere alla procedura informatica per la compilazione della domanda di partecipazione al bando Isi 2015. (Mauro Pizzin, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 23 marzo 2016) 24 Sicurezza e Jobs Act - 1 INFORTUNI SUL LAVORO: LE NOVITÀ DEL JOBS ACT - INVIO DELLA DENUNCIA E DEL CERTIFICATO MEDICO: LE SEMPLIFICAZIONI Dopo l'eliminazione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, è importante considerare che ai fini della denuncia di infortunio nulla risulta variato rispetto alla logica di definizione e di presentazione in via telematica all'Istituto dei singoli eventi soggetti a denuncia. Il D.Lgs. n. 151/2015 ha tuttavia introdotto novità e semplificazioni riguardanti la trasmissione della certificazione medica, la denuncia all'autorità di P.S. e le inchieste della DTL in caso di infortunio mortale o superiore a 30 giorni. (Il Sole 24 ORE – Circolari24, 29 marzo 2016) 26 Sicurezza e Jobs Act - 2 INFORTUNI SUL LAVORO: LE NOVITÀ DEL JOBS ACT - NUOVO CRUSCOTTO INFORTUNI TELEMATICO In considerazione dell'abolizione del registro infortuni l'INAIL ha messo a disposizione degli organi preposti all'attività di vigilanza un nuovo strumento telematico denominato “Cruscotto infortuni” per la consultazione degli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015. (Il Sole 24 ORE – Circolari24, 29 marzo 2016) 29 Sicurezza e norme LE NUOVE NORME SULLE ATTREZZATURE A PRESSIONE Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 che attua la direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzatura a pressione. (Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 7 marzo 2016) 32 L’ESPERTO RISPONDE RASSEGNA DI NORMATIVA Chiusa in redazione il 31 marzo 2016 Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 33 38 3 Sicurezza e giurisprudenza – 1 4 L’autista del bus deve provare lo stress per la mancata fruizione delle soste (Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto online, 21 marzo 2016) L'autista dell'autobus di un'azienda di trasporto pubblico locale non può chiedere il risarcimento del danno da stress per non aver potuto usufruire del periodo di sosta obbligatorio tra una corsa e l'altra se non fornisce la prova concreta del danno non patrimoniale subito. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 21 marzo 2016 n. 5538, rigettando il ricorso di un ex conducente della (omissis) di (omissis). La Corte di appello, a sua volta, aveva bocciato la domanda di ristoro perché l'autista si era limitato ad addurre «genericamente» di aver patito un «danno esistenziale», ed uno «stress lavorativo» con ricadute «sull'integrità psicofisica», senza però «indicare con chiarezza la natura e gli elementi specifici del pregiudizio subito». Nel ricorso di legittimità il conducente ha insistito nel sostenere che «il danno non patrimoniale può liquidarsi sulla base della pura e semplice allegazione ogni qual volta la sua concreta esistenza sia agevolmente desumibile da massime di comune esperienza o da presunzioni semplici, senza necessità che il danneggiato indichi analiticamente in quale forma particolare di sofferenza si sia concretato il pregiudizio o adduca specifici riferimenti alla sua situazione personale per le ricadute del danno su aspetti extralavorativi e della vita di relazione». Una ricostruzione bocciata dalla Suprema corte che, in primis, ha chiarito come si debba distinguere «il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo peraltro quest'ultimo eventuale». «La violazione di un dovere – spiega la sentenza - non equivale a danno e questo non discende automaticamente dalla violazione del dovere», occorre infatti sempre «l'individuazione di un effetto della violazione su di un determinato bene perché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione». Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 Affrontando un caso simile, la Cassazione aveva stabilito (n. 11727/2013) che se la mancata concessione del riposo compensativo per la reperibilità nel giorno previsto come non lavorativo «è idoneo a integrare un danno non patrimoniale», tuttavia esso «è risarcibile solo in caso di pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della specifica deduzione e della prova». Tali principi, prosegue la sentenza, «non possono che trovare conferma con riferimento al c.d. danno da stress (o usura psicofisica) derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida». Anche in questo caso, dunque, «il diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del danno medesimo». 5 Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 Sicurezza e giurisprudenza – 2 Datore non responsabile dell’infortunio se il dipendente precipita per propria colpa (Giampaolo Piagnerelli, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto online, 3 marzo 2016) 6 Il lavoratore deve diventare sempre più autoresponsabile e il datore non è tenuto a rispondere sempre e comunque per gli infortuni avvenuti sul luogo del lavoro. Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 8883/16. I fatti - La Corte si è trovata alle prese con una vicenda in cui un lavoratore nel posizionare dei fari sull'esterno di un edificio era caduto da un'altezza di circa sei metri riportando lesioni personali clinicamente refertate in trauma cranico, toracico e degli arti dalle quali derivava una malattia della durata superiore a giorni quaranta. I fatti esposti in maniera così generica potrebbero far pensare anche a una corresponsabilità del datore, ma la Cassazione lo ha escluso nel modo più categorico analizzando la dinamica dell'incidente. Il dipendente-elettricista, infatti, doveva posizionare dei faretti e i relativi fili per portare la corrente utilizzando esclusivamente un elevatore guidato da apposita persona. Il prestatore, però invece, di seguire queste modalità concordate nei giorni precedenti con i superiori aveva deciso autonomamente di salire sul tetto di eternit dell'edificio che, non reggendo, aveva finito per far cadere rovinosamente l'uomo. Di qui i Supremi giudici hanno concluso che se il dipendente avesse agito con diligenza e prudenza senza avventurarsi in una situazione pericolosa probabilmente non sarebbe accaduto nulla. Il tutto - si legge nella decisione - deve essere letto come una sorta di revisione della responsabilità a 360 gradi del datore per andare verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (cosiddetto “principio di autoresponsabilità del lavoratore”). In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni per esaminare il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale. Responsabilità limitata del datore - Al datore di lavoro, pertanto, non deve essere chiesto l'obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come accadeva in passato, ma una volta che Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione e ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore. 7 Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 Sicurezza e professioni -1 Portiere, il datore di lavoro deve evitare stress eccessivi (Vincenzo Di Domenico, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 29 marzo 2016) Il decesso del portiere ha una serie di rilievi importanti sotto il profilo della sicurezza sul lavoro e delle ricadute in ambito civile e penale. Rilievi che devono mettere in guardia l’amministratore a gestire in modo corretto il rapporto di lavoro, sino al suo esito anche luttuoso. Alcuni esempi che possono essere significativi. È il caso della sentenza di Cassazione 9945 dell’8 maggio 2014, con cui la Suprema Corte ha confermato la condanna di un datore di lavoro a risarcire la famiglia di un dipendente, morto per un infarto attribuito, secondo la Ctu medico-legale, al troppo stress. In quella circostanza la famiglia del lavoratore aveva dimostrato il legame tra la morte e l’attività lavorativa, di 11 ore al giorno, e il datore non era riuscito a provare di aver preso tutte le precauzioni necessarie per impedire il verificarsi dell’evento: qualunque datore, amministratore di condominio compreso, ha il dovere di adoperarsi per garantire ai propri dipendenti di operare in una situazione che sia il quanto più possibile di benessere. Sta all’amministratore anche il garantire la sicurezza e il rispetto delle norme antinfortunistiche (Dlgs 81/2008): se così non fosse, potrebbe doverne rispondere penalmente. Sempre la Corte di cassazione ha chiamato in causa un amministratore di condominio per la morte di un portiere caduto dalle scale durante le operazioni di pulizia, osservando che il parapetto non fosse dell’altezza indispensabile per una tutela efficace (Sentenza 22239 del 01/06/2011). Ed è recente l’iscrizione al registro degli indagati per ipotesi di omicidio colposo, di un amministratore, per la morte del portiere caduto nella tromba dell’ascensore. L’amministratore dovrà evitare in modo tassativo di accettare qualsiasi prestazione di lavoro svolta all’interno del condominio a titolo gratuito o in nero: tali attività sono perseguite dalla legge e, qualora dovesse accidentalmente verificarsi un infortunio che fosse causa della morte della persona non pagata o pagata in nero, le conseguenze penali per il datore sarebbero gravi. Sia nel caso di infortunio grave, che abbia come conseguenza la morte immediata del lavoratore (o che si suppone possa avere come conseguenza la morte), sia in caso di decesso naturale durante l’orario di lavoro (non per infortunio) il datore di lavoro deve comunicare all’Inail entro 24 ore l’avvenuto decesso. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 8 La successiva incombenza consiste nell’accertarsi su chi siano gli aventi diritto a ricevere l’indennità di mancato preavviso e il Tfr (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo, a carico del prestatore di lavoro). Qualora manchino gli aventi diritto, le stesse indennità dovranno essere corrisposte nel rispetto della successione legittima o alle persone espressamente indicate dal defunto nel proprio testamento. Se tra gli aventi diritto vi sono dei minorenni è indispensabile l’intervento del giudice tutelare, anche in presenza del genitore superstite. Invece gli altri emolumenti, quali la retribuzione dell’ultimo periodo di paga non concluso, i ratei di mensilità aggiuntive, le indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, dovranno essere cumulati nell’asse ereditario ed essere conseguentemente corrisposti agli eredi testamentari nella misura a ciascuno spettante. 9 Infine, se il defunto aveva diritto all’ alloggio di servizio (portieri inquadrati- ad esempio - nel livello A2 o A4), va ricordato che i conviventi - inseriti da almeno sei mesi nello stesso stato di famiglia del lavoratore - hanno diritto al godimento dell’abitazione per i quattro mesi successivi alla morte (Ccnl Proprietari di Fabbricato, articolo 128). Poi, a fronte del rilascio dell’alloggio entro il termine, i conviventi riceveranno dal datore di lavoro un importo pari a 1.600 euro lordi, indipendentemente dalla causa del decesso. Da tener presente che per il periodo successivo ai quattro mesi l’amministratore, senza delibera dell’assemblea, può agire per il rilascio dell’immobile nei confronti del coniuge del portiere deceduto, che detenga l’unità immobiliare senza titolo (Cassazione, sentenza 7162/1991) Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 Sicurezza e professioni -2 In vigore le nuove disposizioni sul lavoro marittimo (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 24 marzo 2016) Il 24 marzo 2016 entrano in vigore le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 32 in tema di lavoro marittimo. Il provvedimento istituisce un articolato sistema di attuazione e di controllo, comprensivo di ispezioni, allo scopo di assicurare che le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili battenti bandiera nazionale soddisfino le prescrizioni delle pertinenti parti della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, ratificata e resa esecutiva con legge 23 settembre 2013, n. 113. Il decreto si applica a tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ed ai relativi lavoratori marittimi, di cui all'articolo II, paragrafo 4, della Convenzione. Si tratta, in sostanza, delle navi, appartenenti a soggetti pubblici o privati impiegate normalmente in attività commerciali, con l'eccezione delle navi dedicate alla pesca o attività analoga e delle navi tradizionali quali sambuchi e giunche. Specifiche funzioni di vigilanza e controllo vengono assegnate alle autorità a vario titolo competenti. In particolare, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono affidate le seguenti funzioni: a) attuare la normativa in materia di ispezione e certificazione relativa al lavoro marittimo, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per i profili attinenti la sicurezza della navigazione; b) esercitare l'attività di coordinamento e indirizzo in materia di lavoro marittimo; c) programmare, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e con l'Ispettorato nazionale del lavoro, specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, sulla base dei rapporti ispettivi, nonché sulla base di risultati statistici e di apposite ricerche relativamente agli infortuni dei lavoratori marittimi. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 10 Viene poi previsto che il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto assicuri il controllo ed il coordinamento dell'attività ispettiva, mentre gli uffici marittimi periferici retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, anche per le navi che scalano porti esteri, devono comunicare le attività svolte nei porti esteri all'autorità consolare, che può fornire assistenza nelle relazioni con lo Stato del porto. Il decreto stabilisce inoltre che ciascun ispettore sia autorizzato ad eseguire i controlli relativi all'applicazione delle prescrizioni della convenzione e della normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo ferma restando la verifica del percorso formativo da parte dell'autorità competente centrale, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di 11 porto, con frequenza triennale. Relativamente ai profili professionali e alle competenze degli ispettori, si prevede che essi debbano: a) avere adeguata conoscenza teorica ed esperienza pratica in materia di navi e del loro esercizio; b) essere competenti nell'applicazione delle convenzioni in materia di sicurezza della navigazione marittima e del lavoro marittimo e delle procedure relative al controllo; c) aver acquisito competenza nell'applicazione della normativa internazionale ed europea attraverso programmi di formazione predisposti dall'autorità competente centrale. Essi devono poi essere in possesso almeno di uno dei seguenti requisiti: - diploma di scuola secondaria di II grado ad indirizzo trasporti e logistico, ovvero laurea triennale in scienze nautiche; - laurea magistrale in ingegneria navale o meccanica, o altro titolo riconosciuto equipollente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, e aver esercitato la professione cui dà titolo la laurea per almeno cinque anni; - diploma di laurea in ingegneria conseguita ai sensi dell'ordinamento antecedente al decreto ministeriale 4 agosto 2000 del Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, oppure laurea di primo livello in ingegneria industriale o in scienze e tecnologie della navigazione marittima ed aerea, ovvero altro titolo riconosciuto equipollente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 - diploma di laurea quinquennale in scienze del governo e dell'amministrazione del mare, oppure laurea triennale in scienze organizzative e gestionali marittime e navali, ovvero scienze e gestione delle attività marittime con indirizzo «gestione dell'ambiente marino»; - diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, con competenze in materia di relazioni internazionali; - aver svolto il servizio di addetto alla sezione sicurezza della navigazione presso le Direzioni marittime o le Capitanerie di porto oppure il servizio di addetto alla sicurezza del lavoro del personale marittimo negli uffici centrali dell'autorità competente centrale o presso l'autorità competente locale per almeno due anni nell'ultimo quinquennio. Gli ispettori devono infine essere in grado di comunicare oralmente e per iscritto con i lavoratori marittimi nella lingua più comunemente usata in navigazione. Il decreto in commento disciplina il procedimento di ispezione che, si ricorda, è di competenza degli uffici marittimi periferici retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, anche per le navi che scalano porti esteri. Tali uffici sottopongono le navi ad ispezione secondo i seguenti criteri: 1. ispezione iniziale per le navi nuove; 2. ispezione intermedia per le navi esistenti di stazza lorda pari o superiore a 200 GT e per le navi che effettuano viaggi internazionali la cui stazza lorda è inferiore alle 200 GT; 3. ispezione di rinnovo per le navi nuove o esistenti; 4. ispezione addizionale per le navi nuove o esistenti. L'ispezione iniziale è effettuata alla prima visita o preventivamente alla messa in servizio della nave ed è propedeutica al rilascio da parte dell'autorità competente locale del certificato del lavoro marittimo e della dichiarazione di conformità del lavoro marittimo. Durante l'espletamento dell'ispezione iniziale, gli ispettori osservano le specifiche condizioni di lavoro a bordo, come indicate nella Tabella seguente. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 12 Età minima Strutture ricreative a bordo Certificato medico Alimentazione e servizio di ristorazione Qualifiche e abilitazioni della gente di mare Salute e sicurezza, prevenzione degli infortuni Contratti di arruolamento marittimo Assistenza medico-sanitaria a bordo Ricorso a ogni servizio di reclutamento e Procedure per i reclami a bordo collocamento privato autorizzato, certificato o regolamentato Durata dell'orario di lavoro e di riposo Pagamento dei salari Composizione dell'equipaggio Alloggi L'ispezione intermedia è effettuata tra il secondo e il terzo anno della data anniversaria del certificato di lavoro marittimo ed ha lo scopo di accertare che la nave mantiene i requisiti previsti dalla normativa nazionale e i requisiti minimi previsti dalla convenzione. Essa deve essere eseguita con le stesse modalità delle ispezioni effettuate per il rinnovo del certificato di lavoro marittimo. L'ispezione di rinnovo è effettuata alla scadenza del certificato e ha lo scopo di verificare che sono soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa nazionale, nonché i requisiti minimi previsti dalla convenzione. L'ispezione addizionale è effettuata a seguito di un reclamo presentato all'autorità competente locale per presunte infrazioni della normativa sulla base della quale sono stati rilasciati il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformità del lavoro marittimo. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 13 14 Durante l'ispezione, l'ispettore: - sale a bordo delle navi liberamente e senza preavviso. Soltanto all'inizio dell'ispezione informa il comandante o la persona responsabile e, secondo i casi, i lavoratori marittimi o i loro rappresentanti; - acquisisce informazioni dal comandante, dai lavoratori marittimi, dall'armatore o un suo rappresentante, su qualsiasi questione relativa all'applicazione delle prescrizioni della convenzione e della normativa in materia di condizioni di vita e di lavoro marittimo, in presenza di eventuali testimoni; - esige l'esibizione di tutti i libri, giornali di bordo, registri, certificati o altri documenti o informazioni direttamente connesse con l'oggetto dell'ispezione allo scopo di verificarne la conformità con la convenzione e con la normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo; Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 - controlla l'avvenuta affissione degli avvisi richiesti dalla normativa nazionale in applicazione della convenzione; - verifica la possibilità di consultazione da parte dei lavoratori marittimi della convenzione, che deve essere presente in copia a bordo delle navi. Al termine di un'ispezione, l'ispettore segnala immediatamente le deficienze al comandante della nave, stabilendo anche un termine per la correzione delle stesse, e redige un rapporto, in lingua italiana e in lingua inglese, notificandone immediatamente una copia al comandante della nave e all'armatore. Una seconda copia è affissa sulla bacheca avvisi della nave per informare i lavoratori marittimi e, su richiesta, è inviata ai loro rappresentanti. Nel caso in cui un ispettore ritiene che le 15 deficienze sono rilevanti o nel caso in cui esse riguardano un reclamo a bordo, le segnala anche alle pertinenti organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi. Il rapporto di ogni ispezione è consegnato dall'ispettore all'autorità competente locale, la quale provvede a trasmetterlo tempestivamente alle competenti aziende sanitarie locali e ai competenti uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e all'autorità competente centrale. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto tiene il registro delle ispezioni effettuate. L'autorità competente centrale, sulla base di apposita relazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, elabora un rapporto annuale sulle attività ispettive e sull'attuazione della normativa nazionale. Tale rapporto è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che lo inoltra al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro. Il rapporto annuale è portato a conoscenza delle organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli armatori tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'autorità competente centrale. Il certificato del lavoro marittimo ha validità di cinque anni. Quando l’ispezione effettuata ai fini di un rinnovo ha luogo tre mesi prima della scadenza del certificato in corso, il nuovo certificato di lavoro marittimo è valido a partire dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione in oggetto, per una durata non superiore ai cinque anni a partire dalla data di scadenza del certificato in corso. Quando l’ispezione effettuata ai fini del rinnovo ha luogo più di tre mesi prima della data di scadenza del certificato in corso, il nuovo certificato di lavoro marittimo è valido per una durata non superiore ai cinque anni a partire dalla data in cui ha avuto luogo l'ispezione per il rinnovo. L'autorità competente locale rilascia il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformità del lavoro marittimo. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 Nel caso in cui l'autorità competente locale riceva un reclamo concernente una violazione della convenzione, inclusa la violazione dei diritti dei lavoratori marittimi, l'ispettore in servizio presso il primo porto di scalo della nave effettua una prima indagine. A seconda della natura del reclamo, l'indagine iniziale include la valutazione del rispetto delle procedure per presentarlo previste ai sensi della regola 5.1.5 della convenzione. Tale regola prevede che ogni Stato Membro debba esigere che a bordo delle navi battenti la sua bandiera esistano procedure che consentono un regolamento giusto, efficace e rapido per ogni reclamo presentato da una marittima relativa a un’infrazione alle prescrizioni della Convenzione, ivi compresi i diritti della gente di mare. 16 Ogni Stato Membro deve poi proibire e sanzionare ogni forma di vittimizzazione di un marittimo che ha presentato un reclamo. L'ispettore può anche eseguire un'ispezione addizionale. L'ispettore cerca di favorire una soluzione in relazione al reclamo. Nel caso in cui non è stata trovata, a bordo della nave, una soluzione in relazione al reclamo, l'ispettore ne dà immediata notifica all'armatore, disponendo un termine per la formulazione di osservazioni e per la presentazione di un piano di azione correttivo. Nel caso in cui non è stata trovata una soluzione a seguito dell'azione intrapresa, l'autorità competente locale trasmette all'autorità competente centrale, una copia della relazione dell'ispettore, accompagnata dall'eventuale risposta ricevuta dall'armatore. Sono analogamente informate le pertinenti organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli armatori. L'identità della persona che presenta un reclamo non è rivelata al comandante, all'armatore e al proprietario della nave. L'ispettore assicura la riservatezza del contenuto dei reclami e dei colloqui con i lavoratori marittimi. L'autorità competente locale informa tempestivamente dei reclami l'autorità competente centrale, la quale trasmette copia dei reclami non infondati e del seguito che vi è stato dato all'Ispettorato nazionale del lavoro. L'ispettore che rileva deficienze nell'attività della nave che, singolarmente o nel complesso, rendono le operazioni svolte a bordo pericolose per la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi, informa l'autorità competente locale che deve disporre la sospensione delle operazioni. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 La sospensione delle operazioni si protrae fino all'eliminazione del pericolo o fino a che l'ispettore, sulla base di ulteriori accertamenti, determina le condizioni alle quali l'operazione può continuare senza rischi per la sicurezza della navigazione e per la salute dei lavoratori marittimi. L'ispettore, nel caso in cui ha riscontrato condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentano un evidente pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi, ovvero la presenza di altre carenze che costituiscono una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione, nel rispetto dei criteri da applicare per il fermo delle navi previsti dalla normativa vigente, notifica il provvedimento di fermo al comandante della nave e informa immediatamente l'autorità competente locale, ai fini del diniego delle spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione. Il provvedimento di fermo o l'atto di sospensione di un'operazione non è revocato fino a quando non si è posto rimedio alle carenze riscontrate oppure l'autorità competente locale non ha accettato un piano d'azione presentato da parte dell'armatore per correggere le carenze stesse e ha accertato che il piano può essere attuato in modo rapido. L'autorità competente locale informa immediatamente l'autorità competente centrale e le organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli armatori nel caso in cui è stato vietato a una nave di riprendere il mare a causa di una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione, oppure le condizioni di vita e di lavoro a bordo rappresentano un'evidente pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi. Avverso i provvedimenti di sospensione delle operazioni e di fermo sono esperibili i ricorsi amministrativi da presentarsi nelle forme e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia. Sempre con riferimento alla gente di mare deve segnalarsi, infine, che è stata prorogata al 26 dicembre 2016 la scadenza dei termini, originariamente fissata al 26 febbraio 2016, per il rinnovo dei certificati di addestramento dei lavoratori marittimi rilasciati da oltre 5 anni (ai sensi del d.m. 7 agosto 1982 e del d.m. 25 agosto 1997). A disporla è stato l’articolo 6, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21. L’obbligo di soddisfare a precisi requisiti formativi è stato imposto dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 71 recante "Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare", entrato in vigore il 26 giugno 2015 (Cfr. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 133 del 11 giugno 2015). Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 17 Il provvedimento, adottato in attuazione della legge 7 ottobre 2014, n. 154, si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima. Navi e imbarcazioni escluse dal campo di applicazione -Navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali; -Unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale; -Navi da pesca; 18 -Imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale. I lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave dovranno ricevere una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, riportata nell’Allegato I al provvedimento in commento, dovranno essere in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento e dovranno inoltre essere abilitati in conformità alla regola III/10.4 della Convenzione SOLAS. L'addestramento dei lavoratori marittimi è disciplinato ai sensi dell'articolo 123, primo comma, del codice della navigazione ed è oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti e società ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'autorità competente. Con uno o più decreti saranno poi disciplinati, in conformità con requisiti e le opzioni previste dalla Convenzione STCW: - i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali; - i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi. Tali decreti dovranno altresì stabilire: - i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del lavoro, e le modalità di svolgimento dei corsi, che includono i metodi di insegnamento, le procedure ed il materiale scolastico occorrente per conseguire i livelli di competenza prescritti secondo quanto previsto dall'annesso alla Convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW; - la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori che deve essere formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 specifici tipi e livelli dell'attività di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve conoscere il programma e gli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento ed aver ricevuto, se l'addestramento è effettuato con l'ausilio di simulatori, una formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed aver maturato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato; - la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni innanzi alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame teorico-pratico. In ogni caso, la commissione è composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche richieste. Prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve ricevere un'istruzione adeguata sui metodi e le pratiche di valutazione, e deve maturare, se l'attività di 19 valutazione è effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione. Per ogni corso e programma di addestramento, sono stabilite anche norme di qualità che identificano gli obiettivi dell'addestramento ed i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire. L’articolo 6 del decreto prevede poi che la gente di mare (nella specie, il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, l'ufficiale elettronico, i comuni di coperta e di macchina, i marittimi abilitati di coperta e di macchina, il comune elettrotecnico e, ove previsto, gli altri lavoratori marittimi contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW) sia in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento ovvero della convalida di riconoscimento di un certificato di competenza, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso. I radio operatori dovranno invece essere in possesso di un certificato di competenza separato. I certificati di competenza, i relativi rinnovi e le convalide di riconoscimento sono annotati, previa attribuzione di un numero progressivo, in apposito registro. Per il rilascio di uno dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento i lavoratori marittimi, ivi compresi quelli appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea, devono: Requisiti dei lavoratori marittimi necessari al rilascio di uno dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento -età non inferiore a quella prevista per ciascun certificato di competenza e dei certificati di addestramento nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW; -requisiti di idoneità fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito, ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244; Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 -aver effettuato servizio di navigazione e attività di formazione e addestramento prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW, come rese attuative ai sensi dell'art. 123 del codice della navigazione; -aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame atto a dimostrare il possesso delle competenze del livello prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW. Per il rilascio dei certificati di addestramento i lavoratori marittimi devono sostenere l'esame teorico-pratico, dopo la frequenza di corsi che dovranno essere definiti con decreto del Ministro della salute sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto dovrà disciplinare: 20 - i contenuti, i metodi ed i mezzi di insegnamento; - i requisiti di qualificazione dei docenti dei corsi; - le procedure di accreditamento delle strutture e le relative norme di qualità; - l'istituzione di appositi registri dei certificati, atti a prevenire pratiche fraudolente; - i contenuti dei corsi di aggiornamento da effettuare con cadenza quinquennale, prevedendo validità quinquennale per i certificati rilasciati. Nelle more dell'adozione di tale decreto, i certificati di addestramento rilasciati ai sensi del decreto del Ministro della sanità 7 agosto 1982 e del decreto del Ministro della sanità 25 agosto 1997, da oltre 5 anni, sono rinnovati entro il 31 dicembre 2016. I lavoratori marittimi, titolari di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento, rilasciato a norma delle disposizioni della Convenzione STCW, che prestano la propria attività a bordo di una nave, devono possedere un certificato redatto in conformità alla Regola A-I/9 del codice STCW. Gli altri lavoratori marittimi che prestano la propria attività a bordo di una nave devono possedere un certificato che ne attesti, tenendo conto delle prescrizioni di cui alla regola AI/9 del codice STCW l'idoneità ad esercitare l'attività lavorativa in mare. Tali certificati sono rilasciati dal Ministero della salute, ai sensi della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, e successive modificazioni. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 Sicurezza, controlli e organizzazione Ispettorato nazionale senza accorpamenti (Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 10 marzo 2016) Il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), che si articolerà su un massimo 80 sedi territoriali, non prevede alcun accorpamento organico tra ispettori del lavoro e quelli di Inps e Inail. Gli attuali 21 funzionari del ministero del Lavoro saranno trasferiti presso l’Inl, mentre quelli Inps e Inail restano presso i due Istituti, in un ruolo ad esaurimento. Tra gli obiettivi essenziali, che dovranno essere contenuti in una convenzione tra il ministro del lavoro e il direttore dell’Inl, si colloca, inoltre, l’attività di contrasto al lavoro nero e irregolare. Sono, questi, alcuni degli elementi più significativi contenuti, secondo quanto risulta al Sole 24 Ore, nello schema di regolamento contenente lo Statuto dell’Inl. È l’articolo 2, comma 1, del Dlgs 149/15 a demandare l’adozione dello Statuto Inl ad un regolamento, da emanare entro 45 dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo e che andrà approvato con decreto del presidente della Repubblica (Dpr). Lo stesso Dpr, che avrebbe dovuto essere emanato, dunque, entro l’8 novembre 2015, prevede altresì la definizione della convenzione a cui si è fatto cenno per un arco temporale non superiore a tre anni che fisserà gli obiettivi attribuiti all’Inl. Lo schema di Dpr - che probabilmente sarà emanato in contemporanea con il Dpcm contenente le disposizioni per l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato (si legga il Sole 24 Ore del 18 febbraio scorso) - entra nel merito delle funzioni ispettive del nuovo ente, in materia di lavoro e legislazione sociale, compresa la contribuzione ed assicurazione obbligatoria. Le competenze dell’Inl comprendono anche la vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro esclusivamente per gli ambiti per cui si riconosceva tale funzione agli ispettori del lavoro, oltre agli accertamenti sul riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, sull’esposizione al rischio nelle malattie professionali e sulle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini dell’applicazione della tariffa dei premi. Tra le materie per la sicurezza sul lavoro, già di competenza degli ispettori del lavoro, si ricordano la vigilanza in materia di: cantieri edili, radiazioni ionizzanti a protezione dei lavoratori addetti, impianti ferroviari, cantieri che utilizzino i cassoni ad aria compressa, lavori subacquei, verifica Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 periodica di ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali. Sempre in materia di sicurezza sul lavoro, il Dpr assegna ancora all’Inl, ferme restando le rispettive competenze, il coordinamento con i servizi ispettivi delle Asl e delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (Arpa) al fine di assicurare l’uniformità di comportamento e una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi. Si ritiene che altrettanto significativa sia l’attività relativa alla prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni. 22 Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 Sicurezza e rapporti di lavoro La valutazione dei rischi non è trasferibile (Aldo Monea, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 16 marzo 2016) Il vertice della sicurezza può trasferire, attraverso un’idonea delega, molte attribuzioni di sicurezza sul lavoro, a cominciare da quelle previste dall’articolo 18 del Dlgs 81/2008. Tuttavia, non si libera 23 del tutto da compiti e responsabilità in materia. In via generale, resta, in base all’articolo 2087 del Codice civile, il garante della sicurezza e, più specificatamente, a lui sono devoluti, indissolubilmente, gli obblighi di garanzia con natura strettamente personale, in parte fissati da norme. Alcune funzioni non sono delegabili. L’articolo 17 del Dlgs 81/2008 esclude, espressamente dal trasferimento due adempimenti: la valutazione dei rischi, che è la base progettuale della sicurezza aziendale, e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, cioè la nomina del soggetto principale nella struttura tecnica della sicurezza. Sul delegante, inoltre, permane (articolo 16, comma 3 del Dlgs 81) il dovere di vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite (un principio confermato dalla sentenza 15028/ 2014 della Cassazione, quarta sezione penale). A questo proposito i giudici (Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 28187/2013) hanno ricordato che, in base all’ultimo periodo del comma citato, la vigilanza può essere svolta, in aziende «di maggiori dimensioni», attraverso il modello organizzativo e gestionale previsto dall’articolo 30, comma 4 dello stesso Dlgs. Secondo la giurisprudenza, il vertice della sicurezza mantiene per sé l’obbligo di intervenire anche ove il rischio si riconnetta a scelte di carattere generale di politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato (così, da ultimo, Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 38100/2014) o quando venga a conoscenza di «pericolose prassi» (Cassazione, sezione quarta, sentenza 46769/2009). Secondo i giudici, poi, è necessario che il datore per la sicurezza agisca, esercitando un proprio intervento sostitutivo, nel caso in cui il delegante non eserciti la delega che gli è stata affidata (Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 4968 del 31 gennaio 2014). Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 Sicurezza e finanziamenti Sicurezza, bando Isi aperto anche ai locatari (Mauro Pizzin, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 23 marzo 2016) Scadrà alle ore 18 del 5 maggio il termine entro cui le imprese in possesso delle credenziali dispositive per i servizi online dell’Inail potranno accedere alla procedura informatica per la 24 compilazione della domanda di partecipazione al bando Isi 2015. Sul tavolo c’è una dote di oltre 276 milioni di contributi a fondo perduto, destinati a progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 2 marzo 2016). Il valore dei finanziamenti - erogati a imprese anche individuali con un contributo assegnato in conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per l’intervento compreso tra un minimo di 5mila e un massimo di 130mila euro - spiega le numerose richieste di chiarimenti procedurali giunti all’Istituto, a cui è stata data risposta con una serie di Faq redatte dai tecnici Inail. L’obiettivo è far capire alle aziende che in questa fase simulano il progetto quale sia la maniera più corretta di approcciare tecnicamente alcuni temi soprattutto sotto il profilo della valutazione del rischio, fra cui quelli connessi al sovraccarico biomeccanico, alla valutazione delle vibrazioni e quindi al rischio rumore. Si chiarisce, ancora, che gli interventi su ambienti di lavoro sono finanziabili anche se l’impresa richiedente non sia proprietaria dei locali, ma fermo il vincolo del mantenimento almeno biennale dei beni acquistati o realizzati. Un altro quesito proposto riguarda la possibilità di presentare un progetto di cui sia finanziabile una sola parte, ammessa dall’Istituto purché sia presente un’analisi dei costi tale da consentire la selezione degli interventi da finanziare e la differenziazione delle relative spese. Numerose sono state le domande che riguardano i progetti di bonifica dei materiali contenente amianto, una delle novità del bando 2015 che allo scopo ha introdotto uno specifico asse di finanziamento. Nel caso d’interventi di rimozione di coperture in cemento armato, in questo contesto, si evidenzia che gli eventuali costi relativi alla posa in opera del materiale sostitutivo sono fra quelli finanziabili ma entro la misura massima di 25 euro per metro quadro di copertura rimossa; nel caso, ancora, in cui la superficie della nuova copertura sia superiore a quella rimossa, si chiarisce che nel computo delle spese si terrà conto solo della porzione riferibile alla copertura rimossa. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 In materia di perizie giurate, infine, Inail sottolinea che la perizia può essere redatta anche dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), purché sia un professionista iscritto all’ordine o collegio professionale a cui sono riconducibili le competenze tecniche attinenti la materia collegata al progetto presentato. 25 Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 Sicurezza e Jobs Act - 1 Infortuni sul lavoro: le novità del Jobs Act - Invio della denuncia e del certificato medico: le semplificazioni (Il Sole 24 ORE – Circolari24, 29 marzo 2016) Abstract Dopo l'eliminazione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, è importante considerare che ai fini della denuncia di infortunio nulla risulta variato rispetto alla logica di definizione e di presentazione in via telematica all'Istituto dei singoli eventi soggetti a denuncia. Il D.Lgs. n. 151/2015 ha tuttavia introdotto novità e semplificazioni riguardanti la trasmissione della certificazione medica, la denuncia all'autorità di P.S. e le inchieste della DTL in caso di infortunio mortale o superiore a 30 giorni. Commento L'abolizione del registro infortuni dal 23 dicembre 2015 ad opera del D.Lgs. 151/2015 non ha alcun riflesso sugli adempimenti che i datori di lavoro sono vincolati ad osservare al verificarsi di un infortunio sul lavoro. Le novità in materia introdotte dal Jobs act, infatti, riguardano in primo luogo il certificato medico che, in base al novellato art. 53 del DPR 1124/1965, deve essere: • rilasciato ai fini degli obblighi di denuncia da qualunque medico che presti la prima assistenza al lavoratore infortunato; • trasmesso all'Inail esclusivamente per via telematica, ad opera del medico o della struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. A tal proposito il Ministero della Salute nella recente circolare n. 7348/2016 ha specificato che il riferimento a “qualunque medico” è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza” e che quest'ultima va intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base. Inoltre riguardo alla contestualità temporale della compilazione e della trasmissione telematica della certificazione da parte dei soggetti suddetti (medico o struttura di appartenenza), il termine massimo da rispettare per l’invio può essere “ragionevolmente individuato” entro le 24 ore del giorno successivo alla prestazione effettuata. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 26 Il datore di lavoro è quindi sollevato dall'obbligo di trasmettere il certificato (anche nei casi residuali previsti dalla previgente disciplina), ma rimane comunque tenuto a: • denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni, da cui siano colpiti i dipendenti, prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità; • indicare nella denuncia effettuata in modalità telematica, i riferimenti del certificato medico già trasmesso telematicamente all'Istituto assicuratore dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. 27 La trasmissione per via telematica del certificato viene effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Inail e i dati delle certificazioni, utili ai fini della denuncia, sono resi disponibili dall'Istituto, sul suo portale, ai datori di lavoro attraverso le credenziali di accesso. Nulla, pertanto, è mutato rispetto alla denuncia dell'infortunio che deve essere presentata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia (24 ore qualora l'evento lesivo abbia causato la morte o sia previsto il pericolo di morte del lavoratore). Laddove l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno. Denuncia di infortunio alla Pubblica Sicurezza Un'altra importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 151/2015 è l’esonero, per il datore di lavoro soggetto agli obblighi assicurativi del T.U. n. 1124/1965, dall’obbligo di invio all'Autorità di Pubblica Sicurezza della denuncia di infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a trenta giorni. Sarà l'Inail a rendere disponibile, mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), le denunce di infortunio all'autorità di Pubblica Sicurezza (art. 56 D.P.R. 1124/1965 - Inail, circolare 10/2016). Ne consegue che: • il datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a trenta giorni non è più tenuto a presentare una denuncia distinta da inviare all'autorità di PS; • tale obbligo permane esclusivamente per i datori di lavoro non soggetti alle norme del T.U. n. 1124/1965. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 Inchiesta sull'infortunio da parte della DTL In base a quanto disposto dal novellato art. 56 del D.P.R. 1124/1965 l'Inail mette a disposizione della DTL o dei corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, mediante la modalità di cooperazione applicativa, per consentirgli di procedere alle inchieste sugli infortuni. Si ricorda che Obbligo dell'invio telematico del certificato medico di infortunio in agricoltura (art. 238 D.P.R. 1124/1965): qualunque medico presti la prima assistenza ad un lavoratore agricolo infortunato è obbligato a rilasciare un certificato della visita quando, a suo giudizio, la lesione possa aver per 28 conseguenza un'inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni. Detto certificato vale anche come denuncia dell'infortunio e deve essere trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Il datore di lavoro deve fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie necessarie per l'istruttoria delle denunce. La trasmissione per via telematica del certificato è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Inail. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica. Adempimento Novità Decorrenza Tenuta del registro infortuni Abolizione 23 dicembre 2015 Trasmissione all'INAIL di certificazione medica di infortunio o malattia professionale 22 marzo 2016 Non più in carico al datore di lavoro, ma solo al medico o alla struttura sanitaria tenuta al rilascio Denuncia di infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni INAIL mette a disposizione dell’all'autorità di PS i dati relativi alle denunce di infortunio Ispezione su infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni INAIL mette a disposizione della 22 marzo 2016 DTL i dati i dati relativi alle denunce Trasmissione denuncia di Il datore di lavoro non è più infortunio al registro nazionale tenuto alla trasmissione delle malattie causate dal lavoro 22 marzo 2016 24 marzo 2016 Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 Sicurezza e Jobs Act - 2 Infortuni sul lavoro: le novità del Jobs Act - Nuovo cruscotto infortuni telematico (Il Sole 24 ORE – Circolari24, 29 marzo 2016) Abstract In considerazione dell'abolizione del registro infortuni l'INAIL ha messo a disposizione degli organi preposti all'attività di vigilanza un nuovo strumento telematico denominato “Cruscotto infortuni” per la consultazione degli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015. Commento L'abrogazione, con decorrenza 23 dicembre 2015, del Registro infortuni ha comportato la necessità per gli organi di controllo di disporre di un nuovo strumento in grado di fornite dati e informazioni utili in materia di infortuni sul lavoro. Il cruscotto infortuni telematico è uno strumento messo a disposizione di: • Ispettori delle ASL • Ispettori dell'INAIL • Ispettorato nazionale del lavoro c/o le DTL (Direzioni Territoriali del Lavoro) al fine di consultare gli infortuni occorsi dalla predetta data ai dipendenti prestatori d'opera e denunciati dal datore di lavoro all'Istituto assicurativo. L'accesso al cruscotto infortuni avviene in relazione alla competenza territoriale (regionale), che rappresenta l'elemento fondamentale per la ricerca delle informazioni legate agli eventi di infortunio che sono estratti con riferimento ad ogni singola: • Unità Produttiva, per il settore Aziende, • Struttura, per il settore delle Pubbliche Amministrazioni • Località (indirizzo), per il settore Agricoltura ovvero alla sede di lavoro della regione per la quale l'utente ha la competenza territoriale. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 29 Questa nuova funzionalità a disposizione degli organi di vigilanza è dunque accessibile nell'area dei servizi on line sul portale dell'Istituto, tramite l'inserimento delle credenziali già in possesso degli organi stessi. Il singolo infortunio all'interno del cruscotto è legato al codice fiscale del lavoratore infortunato permettendo un quadro complessivo di tutti gli infortuni occorsi ai singoli lavoratori, selezionati in relazione al territorio di competenza regionale dell'utente che ha richiesto l'accesso, in relazione all'Unità Produttiva o alla Sede lavorativa della Posizione Assicurativa Territoriale (in sigla PAT). La ricerca a disposizione dei soggetti che ne hanno accesso, può essere effettuata anche per tipologia di singolo settore avendo evidenza di infortuni occorsi: 1) nelle sedi lavorative comprese nella competenza territoriale regionale dell'utente; 2) nelle sedi lavorative da riferire all'Unità produttiva (in sigla UP) per il settore Aziende, alla Struttura per il settore delle Amministrazioni statali in gestione conto stato, alla Località (indirizzo) per il settore agricoltura. La struttura del cruscotto permette di produrre anche le conseguenze dell'infortunio per ogni singolo anno, nonché la relativa PAT e l'Unità produttiva per il settore aziende, la Struttura per il settore delle amministrazioni statali, la Località per il settore agricoltura. L'attenta compilazione di tutti i campi previsti dal modello telematico di denuncia di infortunio permettono all'Istituto assicuratore di trasferire tutte informazioni legate all'evento, nel nuovo cruscotto infortuni, strumento alternativo a disposizione degli organi di vigilanza per consultare tutti gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015. La denuncia telematica permette pertanto di alimentare con assoluta tempestività le informazioni che poi il cruscotto propone agli organismi di vigilanza e di controllo, al fine di garantire comunque un adeguato monitoraggio delle dinamiche e dei contesti in cui gli eventi infortunio si sviluppano. Le sanzioni previste a carico del datore di lavoro a seguito dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza da parte dei soggetti preposti prevedono: • il mancato o ritardato invio della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, quantificata in un importo variabile da un minimo di euro 1.290,00 ad un massimo di euro 7.745,00; Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 30 • nel caso in cui il personale amministrativo dell'Istituto accerti la suddetta violazione, il datore di lavoro viene diffidato a sanare l'inosservanza riscontrata ed al pagamento della sanzione amministrativa nella misura minima di euro 1.290,00; • decorso inutilmente il termine fissato nell'atto di diffida per l'invio della denuncia ed il pagamento della sanzione in misura minima, l'INAIL provvede alla contestazione della violazione e il datore di lavoro è ammesso, entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione, al pagamento della sanzione amministrativa in forma ridotta, pari a euro 2.580,00. Si ricorda che Il DM istitutivo del registro infortuni all'articolo 2 comma 4 dispone la conservazione per almeno 31 quattro anni dall'ultima registrazione. Pertanto, poiché la norma che ne ha previsto l'abolizione definitiva nulla ha disposto a tale proposito, si ritiene che i registri in uso fino al 23 dicembre 2015 debbano essere comunque conservati per 4 anni. Gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015, continuano ad essere consultabili nel registro infortuni abolito dal D.Lgs.151/2015. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 Sicurezza e norme Le nuove norme sulle attrezzature a pressione (Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 7 marzo 2016) Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 che attua la direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzatura a pressione. Ecco una breve mappa del provvedimento: - Articoli 1 e 2: modificano radicalmente la precedente normativa disciplinata dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93; - Articolo 3: definisce la decorrenza delle nuove regole, che dovranno essere applicate dal 19 luglio 2016; inoltre in tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla precedente direttiva (97/23/CE) sono sostituiti con la nuova (2014/68/UE); - Articolo 5: esclude oneri finanziari a carico dell'Amministrazione statale; - Allegato A: disciplina i requisiti essenziali di sicurezza (Allegato I), le tabelle di valutazione della conformità (Allegato II) e le procedure di valutazione di conformità (Allegato III); - Allegato B: definisce gli elementi essenziali della dichiarazione di conformità. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 32 Sicurezza LA SICUREZZA DEL SOGGETTO PAGATO CON I VOUCHER D. Per effettuare la potatura e la normale pulizia/manutenzione del mio giardino, vorrei pagare con i voucher il soggetto che interverrà. Ricorrono infatti, a mio parere, le condizioni del lavoro accessorio, trattandosi di prestazioni occasionali rese in maniera saltuaria per alcune ore mensili, solo nel periodo primavera/estate. Considerato che il comma 8 dell’articolo 3 del Dlgs 81/2008 estende, «nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio», l’applicazione di tutte le «norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute», in quale misura sono tenuto a osservare tali severe disposizioni, la cui inadempienza è sanzionata anche penalmente? ---R. Riguardo ai prestatori di lavoro occasionale accessorio, il Dlgs 151/2015, attuativo del “Jobs act”, ha chiarito che i lavoratori che effettuano questa tipologia di prestazione non rientrano nella definizione di “lavoratore” ex articolo 2, comma 1, lettera a, del Dlgs 81/2008 se la prestazione stessa è effettuata per un privato cittadino o per un’associazione, e non per un committente imprenditore o per un professionista. Nel primo caso, il prestatore di lavoro occasionale accessorio è equiparato, secondo il Dlgs 151/2015, al “lavoratore autonomo” e, pertanto, il privato cittadino o l’associazione non sono soggetti agli obblighi previsti in capo al classico “datore di lavoro”, quali la formazione e la sorveglianza sanitaria. Il prestatore di lavoro occasionale accessorio, però, è soggetto agli obblighi previsti dall’articolo 21, commi 1 e 2, del Dlgs 81/2008 e deve rispettare l’obbligo di: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del Dlgs 81/2008; b) munirsi dei dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni ex titolo III dello stesso Dlgs. Egli può poi beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte. Va ricordato che per i prestatori occasionali di lavoro accessorio non sussiste l’obbligo di munirsi di tesserino di riconoscimento, in quanto la loro prestazione non si configura come appalto o subappalto. (Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – L’Esperto Risponde, 21 marzo 2016) Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 33 LECITO IL RICORSO A DUE DITTE INDIVIDUALI D. Devo rifare gli intonaci nel mio appartamento. Posso affidare la realizzazione dell'opera a due diverse ditte individuali? Come si può fare il contratto per non incorrere nelle violazioni previste dal Dlgs 81/2008? ---R. La risposta al primo quesito è affermativa, sempre che si segua una serie di indicazioni di legge. Per “ditta individuale” si deve intendere l’impresa individuale senza dipendenti, e cioè colui che, nel Dlgs 81/2008, rientra nella definizione di “lavoratore autonomo”, persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione (articolo 89, 34 comma 1, lettera d, del Dlgs 81/2008). Si ha a che fare, quindi, con un “prestatore d’opera”, rispetto al quale il contenuto della prestazione si caratterizza per le condizioni di completa autonomia in cui esso viene reso. Infatti, l’articolo 2222 del Codice civile definisce quale lavoratore autonomo la persona che «si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente». Il lettore, quale committente, dovrà innanzitutto (ex articolo 90, comma 9, lettera a, del Dlgs 81/2008) procedere alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi mediante:1) l’acquisizione della loro iscrizione alla Camera di commercio, con oggetto sociale inerente alla tipologia dei lavori da eseguire;2) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni ex Dlgs 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali utilizzate per eseguire il lavoro (ove necessarie);3) l’elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;4) attestati inerenti alla propria formazione e alla relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal citato decreto; 5) il Durc, documento unico di regolarità contributiva. Successivamente, il lettore, quale committente, dovrà attuare gli obblighi previsti dall’articolo 90, comma 1, nei limiti derivanti dalla tipologia dei lavori di rifacimento intonaci. Viste la tipologia dei lavori e l’intenzione di affidare gli stessi a lavoratori autonomi, non ci sarà l'obbligo di nomina del coordinatore della sicurezza per la progettazione e, poi, del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione, in quanto non sussistono le condizioni per la nomina stessa, alla luce della presenza di soli lavoratori autonomi, e non di almeno due imprese esecutrici, anche non contemporaneamente. Il rifacimento degli intonaci andrà ripartito contrattualmente tra i due lavoratori autonomi in singole attività da assegnare a ciascuno dei due, identificandole chiaramente nel contratto in modo disgiunto l’una dall’altra, al fine di evitare di porre le basi per una situazione di possibile irregolarità (forme di lavoro organizzato tra lavoratori autonomi). (Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – L’Esperto Risponde, 21 marzo 2016) Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 SCONTO ARTIGIANI LEGATO ALLA SICUREZZA D. Uno dei requisiti previsti per chiedere lo sconto artigiani, ex legge 296/2006, è che l'azienda sia in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008 e successive modificazioni): cosa si intende precisamente? Quali adempimenti e quali documenti deve avere l'azienda per certificare di essere in possesso di tale requisito? Sono sufficienti la valutazione dei rischi, corsi antincendio ed emergenze, valutazione gestanti e rischio chimico oppure è necessario anche il protocollo Haccp (se l'azienda è soggetta)? Il protocollo Haccp non è invece necessario per chiedere la riduzione del tasso (modello OT24)? 35 ---R. L’Inail, in più occasioni, ha chiarito che la riduzione del premio per le imprese artigiane prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’articolo 1, comma 23, della legge 247 del 24 dicembre 2007 - spetta alle imprese iscritte alla gestione artigianato, in regola con tutti gli obblighi previsti dal Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio. Per la regolazione anno 2015 – Autoliquidazione 2015/2016, il biennio di osservazione è il 2013/2014. La riduzione si applica in sede di autoliquidazione del premio Inail, alla sola regolazione, ed è fissata nella misura dell’8,16% del premio dovuto, a condizione che la richiesta di applicazione sia stata trasmessa all’Inail con la dichiarazione salari dell’anno precedente. Se, per esempio, si effettua l’autocertificazione in sede di invio della dichiarazione salari dell’anno 2015 - Autoliquidazione 2015/2016, la riduzione del premio, verificata la sussistenza dei requisiti, avverrà sulla regolazione 2016 – Autoliquidazione 2016/2017. Trattandosi di autodichiarazione, l’Inail si riserva, in fase di controllo, di effettuare le necessarie verifiche per valutare la veridicità di quanto dichiarato. L’azienda può autonomamente valutare se, al proprio interno, sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, a norma del Dlgs 81/2008. A tal fine, l’azienda può fare riferimento al questionario, reperibile sul sito dell’Inail e valido per le imprese che intendono presentare la dichiarazione per il riconoscimento dell’oscillazione del tasso di premio nel primo biennio di attività (modello OT20). All’interno di tale questionario sono riportate le prescrizioni obbligatorie da attuare per garantire il rispetto delle condizioni necessarie di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, sempre a norma del Dlgs 81/2008. In pratica, il riscontro sul rispetto in azienda delle condizioni minime di sicurezza in materia di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro è dato dalla risposta affermativa alle domande del questionario, nel quale si chiede se: Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 a) la valutazione dei rischi è stata effettuata in conformità alla normativa vigente (articoli 17, 28 e 29 del Dlgs 81/2008); b) il datore di lavoro ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione in possesso dei requisiti professionali richiesti dal Dlgs 81/2008 o, nei casi consentiti dal Dlgs 81/2008, svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, previa frequentazione di un apposito corso (articoli 17, 32 e 34 dell'allegato II del Dlgs 81/2008); c) gli impianti, le macchine e le attrezzature sono conformi alla normativa vigente (titolo III, capo I del Dlgs 81/2008, e altre norme specifiche); 36 d) la segnaletica di sicurezza è regolarmente affissa (titolo V del Dlgs 81/2008); e) le uscite di emergenza sono perfettamente utilizzabili in caso di necessità (allegato IV del Dlgs 81/2008); f) i lavoratori sono stati informati, formati e, ove previsto, addestrati alle lavorazioni, per i rischi ai quali sono esposti (articoli 18, 36 e 37 del Dlgs 81/2008); g) si è provveduto alla formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), laddove eletto o designato (articolo 37 del Dlgs 81/2008); h) i preposti e i dirigenti hanno ricevuto un’adeguata formazione (articolo 37 del Dlgs 81/2008); i) sono stati designati i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza, e si è provveduto alla loro formazione (articoli 18, 37 e 43 del Dlgs 81/2008, articolo 45 del Dm 388/2003); l) sono state adottate le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato (articoli 18, 43 e 46 del Dlgs 81/2008); m) nelle aziende con 10 o più lavoratori è stato predisposto il piano di emergenza (Dm 10 marzo 1998); n) i lavoratori sono dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale evidenziati dalla valutazione dei rischi (articolo 18, titolo III, capo II, del Dlgs 81/2008); o) ove previsto, i lavoratori sono stati sottoposti a visita medica preventiva e periodica (articolo 41 Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 del Dlgs 81/2008); p) in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, di una singola unità produttiva della stessa, o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, viene elaborato, e allegato al contratto di appalto o di opera, un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, o almeno ridurre, i rischi da interferenze, Duvri (articolo 26 del Dlgs 81/2008). Ad alcune di tali domande è possibile rispondere anche negativamente; deve tuttavia trattarsi di ipotesi riferite ad adempimenti non espressamente previsti per legge per la specifica realtà aziendale di chi richiede il beneficio. La riduzione del tasso di premio per i periodi successivi al 37 primo biennio di attività, ex articolo 24 delle modalità di applicazione delle tariffe, richiede invece, da parte delle imprese, interventi di natura straordinaria, aggiuntivi rispetto alle prescrizioni minime fissate dal Dlgs 81/2008. Sul sito dell'Inail possono essere acquisite informazioni più dettagliate e si può scaricare la modulistica necessaria per richiedere l'ammissione a questo beneficio contributivo. (Antonio Trafficante, Il Sole 24 ORE – L’Esperto Risponde, 7 marzo 2016) Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 (G.U. 30 marzo 2016, n. 74) Sicurezza DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 26 Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione). (G.U. 4 marzo 2016, n. 53) ERRATA-CORRIGE Comunicato relativo al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, recante: «Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione).». (G.U. 11 marzo 2016, n. 59) DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39 Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. (G.U. 14 marzo 2016, n. 61) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 1 marzo 2016 Procedure di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi della Convenzione STCW. (G.U. 15 marzo 2016, n. 62) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 3 febbraio 2016 Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti, a seguito della Revisione generale disposta con decreto 14 novembre 2014. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 38 (G.U. 16 marzo 2016, n. 63) MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO Classificazione di alcuni manufatti esplosivi. (G.U. 17 marzo 2016, n. 64) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 9 marzo 2016 Modalità di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base. (Decreto n. 228/2016). (G.U. 19 marzo 2016, n. 66) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 26 gennaio 2016 Riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione, per la gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS. (G.U. 19 marzo 2016, n. 66) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO Adozione dell'elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. (G.U. 24 marzo 2016, n. 70) Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4 39 40 Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A. Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma © 2016 Il Sole 24 ORE S.p.a. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l’elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4