Mensile di aggiornamento e approfondimento in materia di

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Mensile di aggiornamento e approfondimento in materia di
Mensile di aggiornamento e approfondimento in
materia di sicurezza sul lavoro
Numero 4 – Aprile 2016
Sommario
APPROFONDIMENTI
Sicurezza e giurisprudenza – 1
L’AUTISTA DEL BUS DEVE PROVARE LO STRESS PER LA MANCATA FRUIZIONE DELLE SOSTE
L'autista dell'autobus di un'azienda di trasporto pubblico locale non può chiedere il
risarcimento del danno da stress per non aver potuto usufruire del periodo di sosta
obbligatorio tra una corsa e l'altra se non fornisce la prova concreta del danno non
patrimoniale subito.
(Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto online, 21 marzo 2016)
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Sicurezza e giurisprudenza – 2
DATORE NON RESPONSABILE DELL’INFORTUNIO SE IL DIPENDENTE PRECIPITA PER PROPRIA COLPA
Il lavoratore deve diventare sempre più autoresponsabile e il datore non è tenuto a
rispondere sempre e comunque per gli infortuni avvenuti sul luogo del lavoro. Questo il
principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 8883/16.
(Giampaolo Piagnerelli, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto online, 3 marzo 2016)
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Sicurezza e professioni - 1
PORTIERE, IL DATORE DI LAVORO DEVE EVITARE STRESS ECCESSIVI
Il decesso del portiere ha una serie di rilievi importanti sotto il profilo della sicurezza sul
lavoro e delle ricadute in ambito civile e penale. Rilievi che devono mettere in guardia
l’amministratore a gestire in modo corretto il rapporto di lavoro, sino al suo esito anche
luttuoso.
(Vincenzo Di Domenico, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 29 marzo 2016)
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Sicurezza e professioni - 2
IN VIGORE LE NUOVE DISPOSIZIONI SUL LAVORO MARITTIMO
Il provvedimento istituisce un articolato sistema di attuazione e di controllo, comprensivo
di ispezioni, allo scopo di assicurare che le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori
marittimi a bordo di navi mercantili battenti bandiera nazionale…
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 17 marzo 2016)
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Sicurezza, controlli e organizzazione
ISPETTORATO NAZIONALE SENZA ACCORPAMENTI
Il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), che si articolerà su un massimo 80 sedi
territoriali, non prevede alcun accorpamento organico tra ispettori del lavoro e quelli di
Inps e Inail.
(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 10 marzo 2016)
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Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
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Sicurezza e rapporti di lavoro
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NON È TRASFERIBILE
Il vertice della sicurezza può trasferire, attraverso un’idonea delega, molte attribuzioni di
sicurezza sul lavoro, a cominciare da quelle previste dall’articolo 18 del Dlgs 81/2008.
Tuttavia, non si libera del tutto da compiti e responsabilità in materia.
(Aldo Monea, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 16 marzo 2016)
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Sicurezza e finanziamenti
SICUREZZA, BANDO ISI APERTO ANCHE AI LOCATARI
Scadrà alle ore 18 del 5 maggio il termine entro cui le imprese in possesso delle credenziali
dispositive per i servizi online dell’Inail potranno accedere alla procedura informatica per la
compilazione della domanda di partecipazione al bando Isi 2015.
(Mauro Pizzin, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 23 marzo 2016)
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Sicurezza e Jobs Act - 1
INFORTUNI SUL LAVORO: LE NOVITÀ DEL JOBS ACT - INVIO DELLA DENUNCIA E DEL CERTIFICATO
MEDICO: LE SEMPLIFICAZIONI
Dopo l'eliminazione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, è importante considerare
che ai fini della denuncia di infortunio nulla risulta variato rispetto alla logica di definizione
e di presentazione in via telematica all'Istituto dei singoli eventi soggetti a denuncia. Il
D.Lgs. n. 151/2015 ha tuttavia introdotto novità e semplificazioni riguardanti la
trasmissione della certificazione medica, la denuncia all'autorità di P.S. e le inchieste della
DTL in caso di infortunio mortale o superiore a 30 giorni.
(Il Sole 24 ORE – Circolari24, 29 marzo 2016)
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Sicurezza e Jobs Act - 2
INFORTUNI SUL LAVORO: LE NOVITÀ DEL JOBS ACT - NUOVO CRUSCOTTO INFORTUNI TELEMATICO
In considerazione dell'abolizione del registro infortuni l'INAIL ha messo a disposizione degli
organi preposti all'attività di vigilanza un nuovo strumento telematico denominato
“Cruscotto infortuni” per la consultazione degli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre
2015.
(Il Sole 24 ORE – Circolari24, 29 marzo 2016)
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Sicurezza e norme
LE NUOVE NORME SULLE ATTREZZATURE A PRESSIONE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 15
febbraio 2016, n. 26 che attua la direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzatura
a pressione.
(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 7 marzo 2016)
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L’ESPERTO RISPONDE
RASSEGNA DI NORMATIVA
Chiusa in redazione il 31 marzo 2016
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Sicurezza e
giurisprudenza – 1
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L’autista del bus deve provare lo stress per la mancata
fruizione delle soste
(Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto online, 21 marzo 2016)
L'autista dell'autobus di un'azienda di trasporto pubblico locale non può chiedere il risarcimento del
danno da stress per non aver potuto usufruire del periodo di sosta obbligatorio tra una corsa e
l'altra se non fornisce la prova concreta del danno non patrimoniale subito. Lo ha stabilito la Corte
di cassazione, con la sentenza 21 marzo 2016 n. 5538, rigettando il ricorso di un ex conducente
della (omissis) di (omissis).
La Corte di appello, a sua volta, aveva bocciato la domanda di ristoro perché l'autista si era limitato
ad addurre «genericamente» di aver patito un «danno esistenziale», ed uno «stress lavorativo»
con ricadute «sull'integrità psicofisica», senza però «indicare con chiarezza la natura e gli elementi
specifici del pregiudizio subito». Nel ricorso di legittimità il conducente ha insistito nel sostenere
che «il danno non patrimoniale può liquidarsi sulla base della pura e semplice allegazione ogni qual
volta la sua concreta esistenza sia agevolmente desumibile da massime di comune esperienza o da
presunzioni semplici, senza necessità che il danneggiato indichi analiticamente in quale forma
particolare di sofferenza si sia concretato il pregiudizio o adduca specifici riferimenti alla sua
situazione personale per le ricadute del danno su aspetti extralavorativi e della vita di relazione».
Una ricostruzione bocciata dalla Suprema corte che, in primis, ha chiarito come si debba
distinguere «il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla
produzione del danno da inadempimento, essendo peraltro quest'ultimo eventuale». «La violazione
di un dovere – spiega la sentenza - non equivale a danno e questo non discende automaticamente
dalla violazione del dovere», occorre infatti sempre «l'individuazione di un effetto della violazione
su di un determinato bene perché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla
liquidazione».
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Affrontando un caso simile, la Cassazione aveva stabilito (n. 11727/2013) che se la mancata
concessione del riposo compensativo per la reperibilità nel giorno previsto come non lavorativo «è
idoneo a integrare un danno non patrimoniale», tuttavia esso «è risarcibile solo in caso di
pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della specifica
deduzione e della prova». Tali principi, prosegue la sentenza, «non possono che trovare conferma
con riferimento al c.d. danno da stress (o usura psicofisica) derivante dal mancato riconoscimento
delle soste obbligatorie nella guida». Anche in questo caso, dunque, «il diritto del lavoratore al
risarcimento del danno non patrimoniale non può prescindere da una specifica allegazione sulla
natura e sulle caratteristiche del danno medesimo».
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Sicurezza e
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Datore
non
responsabile
dell’infortunio
se
il
dipendente
precipita per propria colpa
(Giampaolo Piagnerelli, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto online, 3 marzo 2016)
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Il lavoratore deve diventare sempre più autoresponsabile e il datore non è tenuto a rispondere
sempre e comunque per gli infortuni avvenuti sul luogo del lavoro. Questo il principio espresso
dalla Cassazione con la sentenza n. 8883/16.
I fatti - La Corte si è trovata alle prese con una vicenda in cui un lavoratore nel posizionare dei fari
sull'esterno di un edificio era caduto da un'altezza di circa sei metri riportando lesioni personali
clinicamente refertate in trauma cranico, toracico e degli arti dalle quali derivava una malattia della
durata superiore a giorni quaranta.
I fatti esposti in maniera così generica potrebbero far pensare anche a una corresponsabilità del
datore, ma la Cassazione lo ha escluso nel modo più categorico analizzando la dinamica
dell'incidente.
Il dipendente-elettricista, infatti, doveva posizionare dei faretti e i relativi fili per portare la corrente
utilizzando esclusivamente un elevatore guidato da apposita persona. Il prestatore, però invece, di
seguire
queste
modalità
concordate
nei
giorni
precedenti
con
i
superiori
aveva
deciso
autonomamente di salire sul tetto di eternit dell'edificio che, non reggendo, aveva finito per far
cadere rovinosamente l'uomo. Di qui i Supremi giudici hanno concluso che se il dipendente avesse
agito con diligenza e prudenza senza avventurarsi in una situazione pericolosa probabilmente non
sarebbe accaduto nulla.
Il tutto - si legge nella decisione - deve essere letto come una sorta di revisione della
responsabilità a 360 gradi del datore per andare verso una maggiore considerazione della
responsabilità dei lavoratori (cosiddetto “principio di autoresponsabilità del lavoratore”). In buona
sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni per esaminare il parametro della
prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale.
Responsabilità limitata del datore - Al datore di lavoro, pertanto, non deve essere chiesto
l'obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come accadeva in passato, ma una volta che
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ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione e ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della
sua
posizione
di
garanzia,
egli
non
risponderà
dell'evento
derivante
da
una
condotta
imprevedibilmente colposa del lavoratore.
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Sicurezza e
professioni -1
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Portiere, il datore di lavoro deve evitare stress eccessivi
(Vincenzo Di Domenico, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 29 marzo 2016)
Il decesso del portiere ha una serie di rilievi importanti sotto il profilo della sicurezza sul lavoro e
delle ricadute in ambito civile e penale. Rilievi che devono mettere in guardia l’amministratore a
gestire in modo corretto il rapporto di lavoro, sino al suo esito anche luttuoso. Alcuni esempi che
possono essere significativi.
È il caso della sentenza di Cassazione 9945 dell’8 maggio 2014, con cui la Suprema Corte ha
confermato la condanna di un datore di lavoro a risarcire la famiglia di un dipendente, morto per
un infarto attribuito, secondo la Ctu medico-legale, al troppo stress. In quella circostanza la
famiglia del lavoratore aveva dimostrato il legame tra la morte e l’attività lavorativa, di 11 ore al
giorno, e il datore non era riuscito a provare di aver preso tutte le precauzioni necessarie per
impedire il verificarsi dell’evento: qualunque datore, amministratore di condominio compreso, ha il
dovere di adoperarsi per garantire ai propri dipendenti di operare in una situazione che sia il
quanto più possibile di benessere. Sta all’amministratore anche il garantire la sicurezza e il rispetto
delle norme antinfortunistiche (Dlgs 81/2008): se così non fosse, potrebbe doverne rispondere
penalmente.
Sempre la Corte di cassazione ha chiamato in causa un amministratore di condominio per la morte
di un portiere caduto dalle scale durante le operazioni di pulizia, osservando che il parapetto non
fosse dell’altezza indispensabile per una tutela efficace (Sentenza 22239 del 01/06/2011). Ed è
recente l’iscrizione al registro degli indagati per ipotesi di omicidio colposo, di un amministratore,
per la morte del portiere caduto nella tromba dell’ascensore.
L’amministratore dovrà evitare in modo tassativo di accettare qualsiasi prestazione di lavoro svolta
all’interno del condominio a titolo gratuito o in nero: tali attività sono perseguite dalla legge e,
qualora dovesse accidentalmente verificarsi un infortunio che fosse causa della morte della persona
non pagata o pagata in nero, le conseguenze penali per il datore sarebbero gravi. Sia nel caso di
infortunio grave, che abbia come conseguenza la morte immediata del lavoratore (o che si suppone
possa avere come conseguenza la morte), sia in caso di decesso naturale durante l’orario di lavoro
(non per infortunio) il datore di lavoro deve comunicare all’Inail entro 24 ore l’avvenuto decesso.
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La successiva incombenza consiste nell’accertarsi su chi siano gli aventi diritto a ricevere l’indennità
di mancato preavviso e il Tfr (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo, a
carico del prestatore di lavoro). Qualora manchino gli aventi diritto, le stesse indennità dovranno
essere corrisposte nel rispetto della successione legittima o alle persone espressamente indicate
dal defunto nel proprio testamento. Se tra gli aventi diritto vi sono dei minorenni è indispensabile
l’intervento del giudice tutelare, anche in presenza del genitore superstite. Invece gli altri
emolumenti, quali la retribuzione dell’ultimo periodo di paga non concluso, i ratei di mensilità
aggiuntive, le indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, dovranno essere cumulati
nell’asse ereditario ed essere conseguentemente corrisposti agli eredi testamentari nella misura a
ciascuno spettante.
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Infine, se il defunto aveva diritto all’ alloggio di servizio (portieri inquadrati- ad esempio - nel livello
A2 o A4), va ricordato che i conviventi - inseriti da almeno sei mesi nello stesso stato di famiglia
del lavoratore - hanno diritto al godimento dell’abitazione per i quattro mesi successivi alla morte
(Ccnl Proprietari di Fabbricato, articolo 128). Poi, a fronte del rilascio dell’alloggio entro il termine, i
conviventi riceveranno dal datore di lavoro un importo pari a 1.600 euro lordi, indipendentemente
dalla causa del decesso. Da tener presente che per il periodo successivo ai quattro mesi
l’amministratore, senza delibera dell’assemblea, può agire per il rilascio dell’immobile nei confronti
del coniuge del portiere deceduto, che detenga l’unità immobiliare senza titolo (Cassazione,
sentenza 7162/1991)
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Sicurezza e
professioni -2
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In vigore le nuove disposizioni sul lavoro marittimo
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 24 marzo 2016)
Il 24 marzo 2016 entrano in vigore le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 32 in
tema di lavoro marittimo.
Il provvedimento istituisce un articolato sistema di attuazione e di controllo, comprensivo di
ispezioni, allo scopo di assicurare che le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori marittimi a
bordo di navi mercantili battenti bandiera nazionale soddisfino le prescrizioni delle pertinenti parti
della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo
adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale
dell'OIL, ratificata e resa esecutiva con legge 23 settembre 2013, n. 113.
Il decreto si applica a tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana adibite alla navigazione
marittima ed ai relativi lavoratori marittimi, di cui all'articolo II, paragrafo 4, della Convenzione. Si
tratta, in sostanza, delle navi, appartenenti a soggetti pubblici o privati impiegate normalmente in
attività commerciali, con l'eccezione delle navi dedicate alla pesca o attività analoga e delle navi
tradizionali quali sambuchi e giunche.
Specifiche funzioni di vigilanza e controllo vengono assegnate alle autorità a vario titolo
competenti.
In particolare, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono affidate le seguenti funzioni:
a) attuare la normativa in materia di ispezione e certificazione relativa al lavoro marittimo, d'intesa
con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per i profili attinenti la sicurezza della
navigazione;
b) esercitare l'attività di coordinamento e indirizzo in materia di lavoro marittimo;
c) programmare, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e con
l'Ispettorato nazionale del lavoro, specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica delle
condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, sulla base dei rapporti ispettivi, nonché sulla base
di risultati statistici e di apposite ricerche relativamente agli infortuni dei lavoratori marittimi.
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Viene poi previsto che il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto assicuri il controllo
ed il coordinamento dell'attività ispettiva, mentre gli uffici marittimi periferici retti da ufficiali del
Corpo delle capitanerie di porto, anche per le navi che scalano porti esteri, devono comunicare le
attività svolte nei porti esteri all'autorità consolare, che può fornire assistenza nelle relazioni con lo
Stato del porto.
Il decreto stabilisce inoltre che ciascun ispettore sia autorizzato ad eseguire i controlli relativi
all'applicazione delle prescrizioni della convenzione e della normativa nazionale in materia di
condizioni di vita e di lavoro a bordo ferma restando la verifica del percorso formativo da parte
dell'autorità competente centrale, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di 11
porto, con frequenza triennale.
Relativamente ai profili professionali e alle competenze degli ispettori, si prevede che essi
debbano:
a) avere adeguata conoscenza teorica ed esperienza pratica in materia di navi e del loro esercizio;
b) essere competenti nell'applicazione delle convenzioni in materia di sicurezza della navigazione
marittima e del lavoro marittimo e delle procedure relative al controllo;
c) aver acquisito competenza nell'applicazione della normativa internazionale ed europea
attraverso programmi di formazione predisposti dall'autorità competente centrale.
Essi devono poi essere in possesso almeno di uno dei seguenti requisiti:
- diploma di scuola secondaria di II grado ad indirizzo trasporti e logistico, ovvero laurea triennale
in scienze nautiche;
- laurea magistrale in ingegneria navale o meccanica, o altro titolo riconosciuto equipollente dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, e aver esercitato la professione
cui dà titolo la laurea per almeno cinque anni;
- diploma di laurea in ingegneria conseguita ai sensi dell'ordinamento antecedente al decreto
ministeriale 4 agosto 2000 del Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, oppure
laurea di primo livello in ingegneria industriale o in scienze e tecnologie della navigazione marittima
ed aerea, ovvero altro titolo riconosciuto equipollente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
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- diploma di laurea quinquennale in scienze del governo e dell'amministrazione del mare, oppure
laurea triennale in scienze organizzative e gestionali marittime e navali, ovvero scienze e gestione
delle attività marittime con indirizzo «gestione dell'ambiente marino»;
- diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, con competenze in materia di relazioni
internazionali;
- aver svolto il servizio di addetto alla sezione sicurezza della navigazione presso le Direzioni
marittime o le Capitanerie di porto oppure il servizio di addetto alla sicurezza del lavoro del
personale marittimo negli uffici centrali dell'autorità competente centrale o presso l'autorità
competente locale per almeno due anni nell'ultimo quinquennio.
Gli ispettori devono infine essere in grado di comunicare oralmente e per iscritto con i lavoratori
marittimi nella lingua più comunemente usata in navigazione.
Il decreto in commento disciplina il procedimento di ispezione che, si ricorda, è di competenza degli
uffici marittimi periferici retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, anche per le navi che
scalano porti esteri.
Tali uffici sottopongono le navi ad ispezione secondo i seguenti criteri:
1. ispezione iniziale per le navi nuove;
2. ispezione intermedia per le navi esistenti di stazza lorda pari o superiore a 200 GT e per le navi
che effettuano viaggi internazionali la cui stazza lorda è inferiore alle 200 GT;
3. ispezione di rinnovo per le navi nuove o esistenti;
4. ispezione addizionale per le navi nuove o esistenti.
L'ispezione iniziale è effettuata alla prima visita o preventivamente alla messa in servizio della
nave ed è propedeutica al rilascio da parte dell'autorità competente locale del certificato del lavoro
marittimo e della dichiarazione di conformità del lavoro marittimo. Durante l'espletamento
dell'ispezione iniziale, gli ispettori osservano le specifiche condizioni di lavoro a bordo, come
indicate nella Tabella seguente.
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Età minima
Strutture ricreative a bordo
Certificato medico
Alimentazione e servizio di ristorazione
Qualifiche e abilitazioni della gente di mare
Salute e sicurezza, prevenzione degli infortuni
Contratti di arruolamento marittimo
Assistenza medico-sanitaria a bordo
Ricorso a ogni servizio di reclutamento e
Procedure per i reclami a bordo
collocamento privato autorizzato, certificato o
regolamentato
Durata dell'orario di lavoro e di riposo
Pagamento dei salari
Composizione dell'equipaggio
Alloggi
L'ispezione intermedia è effettuata tra il secondo e il terzo anno della data anniversaria del
certificato di lavoro marittimo ed ha lo scopo di accertare che la nave mantiene i requisiti previsti
dalla normativa nazionale e i requisiti minimi previsti dalla convenzione. Essa deve essere eseguita
con le stesse modalità delle ispezioni effettuate per il rinnovo del certificato di lavoro marittimo.
L'ispezione di rinnovo è effettuata alla scadenza del certificato e ha lo scopo di verificare che
sono soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa nazionale, nonché i requisiti minimi previsti dalla
convenzione.
L'ispezione addizionale è effettuata a seguito di un reclamo presentato all'autorità competente
locale per presunte infrazioni della normativa sulla base della quale sono stati rilasciati il certificato
di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformità del lavoro marittimo.
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Durante l'ispezione, l'ispettore:
- sale a bordo delle navi liberamente e senza preavviso. Soltanto all'inizio dell'ispezione informa il
comandante o la persona responsabile e, secondo i casi, i lavoratori marittimi o i loro
rappresentanti;
- acquisisce informazioni dal comandante, dai lavoratori marittimi, dall'armatore o un suo
rappresentante, su qualsiasi questione relativa all'applicazione delle prescrizioni della convenzione
e della normativa in materia di condizioni di vita e di lavoro marittimo, in presenza di eventuali
testimoni;
- esige l'esibizione di tutti i libri, giornali di bordo, registri, certificati o altri documenti o
informazioni direttamente connesse con l'oggetto dell'ispezione allo scopo di verificarne la
conformità con la convenzione e con la normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di
lavoro a bordo;
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- controlla l'avvenuta affissione degli avvisi richiesti dalla normativa nazionale in applicazione della
convenzione;
- verifica la possibilità di consultazione da parte dei lavoratori marittimi della convenzione, che
deve essere presente in copia a bordo delle navi.
Al termine di un'ispezione, l'ispettore segnala immediatamente le deficienze al comandante della
nave, stabilendo anche un termine per la correzione delle stesse, e redige un rapporto, in lingua
italiana e in lingua inglese, notificandone immediatamente una copia al comandante della nave e
all'armatore. Una seconda copia è affissa sulla bacheca avvisi della nave per informare i lavoratori
marittimi e, su richiesta, è inviata ai loro rappresentanti. Nel caso in cui un ispettore ritiene che le 15
deficienze sono rilevanti o nel caso in cui esse riguardano un reclamo a bordo, le segnala anche
alle pertinenti organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi.
Il rapporto di ogni ispezione è consegnato dall'ispettore all'autorità competente locale, la quale
provvede a trasmetterlo tempestivamente alle competenti aziende sanitarie locali e ai competenti
uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e all'autorità competente centrale.
Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto tiene il registro delle ispezioni effettuate.
L'autorità competente centrale, sulla base di apposita relazione del Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto, elabora un rapporto annuale sulle attività ispettive e sull'attuazione della
normativa nazionale. Tale rapporto è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che
lo inoltra al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.
Il rapporto annuale è portato a conoscenza delle organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli
armatori tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'autorità competente centrale.
Il certificato del lavoro marittimo ha validità di cinque anni. Quando l’ispezione effettuata ai fini di
un rinnovo ha luogo tre mesi prima della scadenza del certificato in corso, il nuovo certificato di
lavoro marittimo è valido a partire dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione in oggetto, per una
durata non superiore ai cinque anni a partire dalla data di scadenza del certificato in corso. Quando
l’ispezione effettuata ai fini del rinnovo ha luogo più di tre mesi prima della data di scadenza del
certificato in corso, il nuovo certificato di lavoro marittimo è valido per una durata non superiore ai
cinque anni a partire dalla data in cui ha avuto luogo l'ispezione per il rinnovo.
L'autorità competente locale rilascia il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di
conformità del lavoro marittimo.
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Nel caso in cui l'autorità competente locale riceva un reclamo concernente una violazione della
convenzione, inclusa la violazione dei diritti dei lavoratori marittimi, l'ispettore in servizio presso il
primo porto di scalo della nave effettua una prima indagine.
A seconda della natura del reclamo, l'indagine iniziale include la valutazione del rispetto delle
procedure per presentarlo previste ai sensi della regola 5.1.5 della convenzione. Tale regola
prevede che ogni Stato Membro debba esigere che a bordo delle navi battenti la sua bandiera
esistano procedure che consentono un regolamento giusto, efficace e rapido per ogni reclamo
presentato da una marittima relativa a un’infrazione alle prescrizioni della Convenzione, ivi
compresi i diritti della gente di mare.
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Ogni Stato Membro deve poi proibire e sanzionare ogni forma di vittimizzazione di un marittimo
che ha presentato un reclamo.
L'ispettore può anche eseguire un'ispezione addizionale.
L'ispettore cerca di favorire una soluzione in relazione al reclamo. Nel caso in cui non è stata
trovata, a bordo della nave, una soluzione in relazione al reclamo, l'ispettore ne dà immediata
notifica all'armatore, disponendo un termine per la formulazione di osservazioni e per la
presentazione di un piano di azione correttivo.
Nel caso in cui non è stata trovata una soluzione a seguito dell'azione intrapresa, l'autorità
competente
locale
trasmette
all'autorità
competente
centrale,
una
copia
della
relazione
dell'ispettore, accompagnata dall'eventuale risposta ricevuta dall'armatore. Sono analogamente
informate le pertinenti organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli armatori.
L'identità della persona che presenta un reclamo non è rivelata al comandante, all'armatore e al
proprietario della nave.
L'ispettore assicura la riservatezza del contenuto dei reclami e dei colloqui con i lavoratori
marittimi.
L'autorità competente locale informa tempestivamente dei reclami l'autorità competente centrale,
la quale trasmette copia dei reclami non infondati e del seguito che vi è stato dato all'Ispettorato
nazionale del lavoro.
L'ispettore che rileva deficienze nell'attività della nave che, singolarmente o nel complesso,
rendono le operazioni svolte a bordo pericolose per la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi,
informa l'autorità competente locale che deve disporre la sospensione delle operazioni.
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La sospensione delle operazioni si protrae fino all'eliminazione del pericolo o fino a che l'ispettore,
sulla base di ulteriori accertamenti, determina le condizioni alle quali l'operazione può continuare
senza rischi per la sicurezza della navigazione e per la salute dei lavoratori marittimi.
L'ispettore, nel caso in cui ha riscontrato condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentano
un evidente pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi, ovvero la
presenza di altre carenze che costituiscono una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della
convenzione, nel rispetto dei criteri da applicare per il fermo delle navi previsti dalla normativa
vigente, notifica il provvedimento di fermo al comandante della nave e informa immediatamente
l'autorità competente locale, ai fini del diniego delle spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice
della navigazione.
Il provvedimento di fermo o l'atto di sospensione di un'operazione non è revocato fino a quando
non si è posto rimedio alle carenze riscontrate oppure l'autorità competente locale non ha accettato
un piano d'azione presentato da parte dell'armatore per correggere le carenze stesse e ha
accertato che il piano può essere attuato in modo rapido.
L'autorità competente locale informa immediatamente l'autorità competente centrale e le
organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli armatori nel caso in cui è stato vietato a una nave di
riprendere il mare a causa di una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione,
oppure le condizioni di vita e di lavoro a bordo rappresentano un'evidente pericolo per l'incolumità,
la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi.
Avverso i provvedimenti di sospensione delle operazioni e di fermo sono esperibili i ricorsi
amministrativi da presentarsi nelle forme e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in
materia.
Sempre con riferimento alla gente di mare deve segnalarsi, infine, che è stata prorogata al 26
dicembre 2016 la scadenza dei termini, originariamente fissata al 26 febbraio 2016, per il rinnovo
dei certificati di addestramento dei lavoratori marittimi rilasciati da oltre 5 anni (ai sensi del d.m. 7
agosto 1982 e del d.m. 25 agosto 1997).
A disporla è stato l’articolo 6, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21.
L’obbligo di soddisfare a precisi requisiti formativi è stato imposto dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n.
71 recante "Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare", entrato in vigore il 26 giugno
2015 (Cfr. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 133 del 11 giugno 2015).
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
17
Il provvedimento, adottato in attuazione della legge 7 ottobre 2014, n. 154, si applica ai lavoratori
marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea ed a quelli di Paesi
terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea, che prestano
servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima.
Navi e imbarcazioni escluse dal campo di applicazione
-Navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano
utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
-Unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
-Navi da pesca;
18
-Imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
I lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave dovranno ricevere una
formazione
conforme
ai
requisiti
della
Convenzione
STCW,
riportata
nell’Allegato
I
al
provvedimento in commento, dovranno essere in possesso di un certificato di competenza o di un
certificato di addestramento e dovranno inoltre essere abilitati in conformità alla regola III/10.4
della Convenzione SOLAS.
L'addestramento dei lavoratori marittimi è disciplinato ai sensi dell'articolo 123, primo comma, del
codice della navigazione ed è oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a
istituti, enti e società ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'autorità competente.
Con uno o più decreti saranno poi disciplinati, in conformità con requisiti e le opzioni previste dalla
Convenzione STCW:
- i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento del certificato di
competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali;
- i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'addestramento dei lavoratori marittimi
che richieda appositi corsi.
Tali decreti dovranno altresì stabilire:
- i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del lavoro, e le modalità di
svolgimento dei corsi, che includono i metodi di insegnamento, le procedure ed il materiale
scolastico occorrente per conseguire i livelli di competenza prescritti secondo quanto previsto
dall'annesso alla Convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW;
- la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori che deve essere formato da persone
in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
specifici tipi e livelli dell'attività di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve conoscere il
programma e gli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento ed aver ricevuto, se
l'addestramento è effettuato con l'ausilio di simulatori, una formazione adeguata circa le tecniche
di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed aver maturato sufficiente esperienza pratica
nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
- la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni innanzi alle quali, al termine del
corso, l'allievo sostiene un esame teorico-pratico. In ogni caso, la commissione è composta da
persone in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle
abilità pratiche richieste. Prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve ricevere
un'istruzione adeguata sui metodi e le pratiche di valutazione, e deve maturare, se l'attività di 19
valutazione è effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del
simulatore medesimo, come strumento di valutazione.
Per ogni corso e programma di addestramento, sono stabilite anche norme di qualità che
identificano gli obiettivi dell'addestramento ed i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità
professionale da conseguire.
L’articolo 6 del decreto prevede poi che la gente di mare (nella specie, il comandante, il direttore di
macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, l'ufficiale elettronico, i comuni di coperta e di
macchina, i marittimi abilitati di coperta e di macchina, il comune elettrotecnico e, ove previsto, gli
altri lavoratori marittimi contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW) sia in
possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento ovvero della convalida
di riconoscimento di un certificato di competenza, che abilita il titolare a svolgere le competenze
menzionate nel certificato stesso.
I radio operatori dovranno invece essere in possesso di un certificato di competenza separato.
I certificati di competenza, i relativi rinnovi e le convalide di riconoscimento sono annotati, previa
attribuzione di un numero progressivo, in apposito registro.
Per il rilascio di uno dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento i lavoratori
marittimi, ivi compresi quelli appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea, devono:
Requisiti dei lavoratori marittimi necessari al rilascio di uno dei certificati di competenza
e dei certificati di addestramento
-età non inferiore a quella prevista per ciascun certificato di competenza e dei certificati di
addestramento nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW;
-requisiti di idoneità fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito, ai sensi del regio
decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244;
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
-aver effettuato servizio di navigazione e attività di formazione e addestramento prescritte dalle
regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW, come
rese attuative ai sensi dell'art. 123 del codice della navigazione;
-aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame atto a dimostrare il possesso delle competenze del
livello prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del
codice STCW.
Per il rilascio dei certificati di addestramento i lavoratori marittimi devono sostenere l'esame
teorico-pratico, dopo la frequenza di corsi che dovranno essere definiti con decreto del Ministro
della salute sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto dovrà disciplinare:
20
- i contenuti, i metodi ed i mezzi di insegnamento;
- i requisiti di qualificazione dei docenti dei corsi;
- le procedure di accreditamento delle strutture e le relative norme di qualità;
- l'istituzione di appositi registri dei certificati, atti a prevenire pratiche fraudolente;
- i contenuti dei corsi di aggiornamento da effettuare con cadenza quinquennale, prevedendo
validità quinquennale per i certificati rilasciati.
Nelle more dell'adozione di tale decreto, i certificati di addestramento rilasciati ai sensi del decreto
del Ministro della sanità 7 agosto 1982 e del decreto del Ministro della sanità 25 agosto 1997, da
oltre 5 anni, sono rinnovati entro il 31 dicembre 2016.
I lavoratori marittimi, titolari di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento,
rilasciato a norma delle disposizioni della Convenzione STCW, che prestano la propria attività a
bordo di una nave, devono possedere un certificato redatto in conformità alla Regola A-I/9 del
codice STCW. Gli altri lavoratori marittimi che prestano la propria attività a bordo di una nave
devono possedere un certificato che ne attesti, tenendo conto delle prescrizioni di cui alla regola AI/9 del codice STCW l'idoneità ad esercitare l'attività lavorativa in mare.
Tali certificati sono rilasciati dal Ministero della salute, ai sensi della legge 28 ottobre 1962, n.
1602, e successive modificazioni.
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
Sicurezza,
controlli e
organizzazione



Ispettorato nazionale senza accorpamenti
(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 10 marzo 2016)
Il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), che si articolerà su un massimo 80 sedi territoriali,
non prevede alcun accorpamento organico tra ispettori del lavoro e quelli di Inps e Inail. Gli attuali 21
funzionari del ministero del Lavoro saranno trasferiti presso l’Inl, mentre quelli Inps e Inail restano
presso i due Istituti, in un ruolo ad esaurimento.
Tra gli obiettivi essenziali, che dovranno essere contenuti in una convenzione tra il ministro del
lavoro e il direttore dell’Inl, si colloca, inoltre, l’attività di contrasto al lavoro nero e irregolare.
Sono, questi, alcuni degli elementi più significativi contenuti, secondo quanto risulta al Sole 24 Ore,
nello schema di regolamento contenente lo Statuto dell’Inl.
È l’articolo 2, comma 1, del Dlgs 149/15 a demandare l’adozione dello Statuto Inl ad un
regolamento, da emanare entro 45 dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo e
che andrà approvato con decreto del presidente della Repubblica (Dpr). Lo stesso Dpr, che avrebbe
dovuto essere emanato, dunque, entro l’8 novembre 2015, prevede altresì la definizione della
convenzione a cui si è fatto cenno per un arco temporale non superiore a tre anni che fisserà gli
obiettivi attribuiti all’Inl.
Lo schema di Dpr - che probabilmente sarà emanato in contemporanea con il Dpcm contenente le
disposizioni per l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento
dell’Ispettorato (si legga il Sole 24 Ore del 18 febbraio scorso) - entra nel merito delle funzioni
ispettive del nuovo ente, in materia di lavoro e legislazione sociale, compresa la contribuzione ed
assicurazione obbligatoria. Le competenze dell’Inl comprendono anche la vigilanza in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro esclusivamente per gli ambiti per cui si
riconosceva tale funzione agli ispettori del lavoro, oltre agli accertamenti sul riconoscimento del
diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, sull’esposizione al rischio nelle
malattie professionali e sulle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini dell’applicazione della
tariffa dei premi.
Tra le materie per la sicurezza sul lavoro, già di competenza degli ispettori del lavoro, si ricordano
la vigilanza in materia di: cantieri edili, radiazioni ionizzanti a protezione dei lavoratori addetti,
impianti ferroviari, cantieri che utilizzino i cassoni ad aria compressa, lavori subacquei, verifica
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
periodica di ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali. Sempre in materia di
sicurezza sul lavoro, il Dpr assegna ancora all’Inl, ferme restando le rispettive competenze, il
coordinamento con i servizi ispettivi delle Asl e delle Agenzie regionali per la protezione ambientale
(Arpa) al fine di assicurare l’uniformità di comportamento e una maggiore efficacia degli
accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi. Si ritiene che altrettanto
significativa sia l’attività relativa alla prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di
lavoro e associazioni.
22
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
Sicurezza e
rapporti di lavoro

La valutazione dei rischi non è trasferibile
(Aldo Monea, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 16 marzo 2016)
Il vertice della sicurezza può trasferire, attraverso un’idonea delega, molte attribuzioni di sicurezza
sul lavoro, a cominciare da quelle previste dall’articolo 18 del Dlgs 81/2008. Tuttavia, non si libera 23
del tutto da compiti e responsabilità in materia.
In via generale, resta, in base all’articolo 2087 del Codice civile, il garante della sicurezza e, più
specificatamente, a lui sono devoluti, indissolubilmente, gli obblighi di garanzia con natura
strettamente personale, in parte fissati da norme.
Alcune funzioni non sono delegabili. L’articolo 17 del Dlgs 81/2008 esclude, espressamente dal
trasferimento due adempimenti: la valutazione dei rischi, che è la base progettuale della sicurezza
aziendale, e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, cioè la
nomina del soggetto principale nella struttura tecnica della sicurezza.
Sul delegante, inoltre, permane (articolo 16, comma 3 del Dlgs 81) il dovere di vigilanza sul
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite (un principio confermato dalla
sentenza 15028/ 2014 della Cassazione, quarta sezione penale).
A questo proposito i giudici (Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 28187/2013) hanno
ricordato che, in base all’ultimo periodo del comma citato, la vigilanza può essere svolta, in aziende
«di maggiori dimensioni», attraverso il modello organizzativo e gestionale previsto dall’articolo 30,
comma 4 dello stesso Dlgs.
Secondo la giurisprudenza, il vertice della sicurezza mantiene per sé l’obbligo di intervenire anche
ove il rischio si riconnetta a scelte di carattere generale di politica aziendale ovvero a carenze
strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al
delegato (così, da ultimo, Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 38100/2014) o quando
venga a conoscenza di «pericolose prassi» (Cassazione, sezione quarta, sentenza 46769/2009).
Secondo i giudici, poi, è necessario che il datore per la sicurezza agisca, esercitando un proprio
intervento sostitutivo, nel caso in cui il delegante non eserciti la delega che gli è stata affidata
(Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 4968 del 31 gennaio 2014).
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
Sicurezza e
finanziamenti

Sicurezza, bando Isi aperto anche ai locatari
(Mauro Pizzin, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 23 marzo 2016)
Scadrà alle ore 18 del 5 maggio il termine entro cui le imprese in possesso delle credenziali
dispositive per i servizi online dell’Inail potranno accedere alla procedura informatica per la 24
compilazione della domanda di partecipazione al bando Isi 2015. Sul tavolo c’è una dote di oltre
276 milioni di contributi a fondo perduto, destinati a progetti di miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 2 marzo 2016).
Il valore dei finanziamenti - erogati a imprese anche individuali con un contributo assegnato in
conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per l’intervento compreso tra un minimo di 5mila e un
massimo di 130mila euro - spiega le numerose richieste di chiarimenti procedurali giunti
all’Istituto, a cui è stata data risposta con una serie di Faq redatte dai tecnici Inail.
L’obiettivo è far capire alle aziende che in questa fase simulano il progetto quale sia la maniera più
corretta di approcciare tecnicamente alcuni temi soprattutto sotto il profilo della valutazione del
rischio, fra cui quelli connessi al sovraccarico biomeccanico, alla valutazione delle vibrazioni e
quindi al rischio rumore. Si chiarisce, ancora, che gli interventi su ambienti di lavoro sono
finanziabili anche se l’impresa richiedente non sia proprietaria dei locali, ma fermo il vincolo del
mantenimento almeno biennale dei beni acquistati o realizzati.
Un altro quesito proposto riguarda la possibilità di presentare un progetto di cui sia finanziabile una
sola parte, ammessa dall’Istituto purché sia presente un’analisi dei costi tale da consentire la
selezione degli interventi da finanziare e la differenziazione delle relative spese.
Numerose sono state le domande che riguardano i progetti di bonifica dei materiali contenente
amianto, una delle novità del bando 2015 che allo scopo ha introdotto uno specifico asse di
finanziamento. Nel caso d’interventi di rimozione di coperture in cemento armato, in questo
contesto, si evidenzia che gli eventuali costi relativi alla posa in opera del materiale sostitutivo
sono fra quelli finanziabili ma entro la misura massima di 25 euro per metro quadro di copertura
rimossa; nel caso, ancora, in cui la superficie della nuova copertura sia superiore a quella rimossa,
si chiarisce che nel computo delle spese si terrà conto solo della porzione riferibile alla copertura
rimossa.
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
In materia di perizie giurate, infine, Inail sottolinea che la perizia può essere redatta anche dal
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), purché sia un professionista iscritto
all’ordine o collegio professionale a cui sono riconducibili le competenze tecniche attinenti la
materia collegata al progetto presentato.
25
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
Sicurezza e Jobs
Act - 1

Infortuni sul lavoro: le novità del Jobs Act - Invio della
denuncia e del certificato medico: le semplificazioni
(Il Sole 24 ORE – Circolari24, 29 marzo 2016)
Abstract
Dopo l'eliminazione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, è importante considerare che ai fini
della denuncia di infortunio nulla risulta variato rispetto alla logica di definizione e di presentazione
in via telematica all'Istituto dei singoli eventi soggetti a denuncia. Il D.Lgs. n. 151/2015 ha tuttavia
introdotto novità e semplificazioni riguardanti la trasmissione della certificazione medica, la
denuncia all'autorità di P.S. e le inchieste della DTL in caso di infortunio mortale o superiore a 30
giorni.
Commento
L'abolizione del registro infortuni dal 23 dicembre 2015 ad opera del D.Lgs. 151/2015 non ha alcun
riflesso sugli adempimenti che i datori di lavoro sono vincolati ad osservare al verificarsi di un
infortunio sul lavoro. Le novità in materia introdotte dal Jobs act, infatti, riguardano in primo luogo
il certificato medico che, in base al novellato art. 53 del DPR 1124/1965, deve essere:
• rilasciato ai fini degli obblighi di denuncia da qualunque medico che presti la prima assistenza al
lavoratore infortunato;
• trasmesso all'Inail esclusivamente per via telematica, ad opera del medico o della struttura
sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
A tal proposito il Ministero della Salute nella recente circolare n. 7348/2016 ha specificato che il
riferimento a “qualunque medico” è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di
richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima
assistenza” e che quest'ultima va intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante
nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente
di base. Inoltre riguardo alla contestualità temporale della compilazione e della trasmissione
telematica della certificazione da parte dei soggetti suddetti (medico o struttura di appartenenza),
il termine massimo da rispettare per l’invio può essere “ragionevolmente individuato” entro le 24
ore del giorno successivo alla prestazione effettuata.
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
26
Il datore di lavoro è quindi sollevato dall'obbligo di trasmettere il certificato (anche nei casi
residuali previsti dalla previgente disciplina), ma rimane comunque tenuto a:
• denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni, da cui siano colpiti i dipendenti, prognosticati non
guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di
legge per l'indennizzabilità;
• indicare nella denuncia effettuata in modalità telematica, i riferimenti del certificato medico già
trasmesso telematicamente all'Istituto assicuratore dal medico o dalla struttura sanitaria
competente al rilascio.
27
La trasmissione per via telematica del certificato viene effettuata utilizzando i servizi telematici
messi a disposizione dall'Inail e i dati delle certificazioni, utili ai fini della denuncia, sono resi
disponibili dall'Istituto, sul suo portale, ai datori di lavoro attraverso le credenziali di accesso.
Nulla, pertanto, è mutato rispetto alla denuncia dell'infortunio che deve essere presentata entro
due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia (24 ore qualora l'evento lesivo
abbia causato la morte o sia previsto il pericolo di morte del lavoratore). Laddove l'inabilità per un
infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia
decorre da quest'ultimo giorno.
Denuncia di infortunio alla Pubblica Sicurezza
Un'altra importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 151/2015 è l’esonero, per il datore di lavoro
soggetto agli obblighi assicurativi del T.U. n. 1124/1965, dall’obbligo di invio all'Autorità di Pubblica
Sicurezza della denuncia di infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a trenta giorni.
Sarà l'Inail a rendere disponibile, mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma
1, lettera e), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), le denunce di infortunio all'autorità di Pubblica Sicurezza
(art. 56 D.P.R. 1124/1965 - Inail, circolare 10/2016).
Ne consegue che:
• il datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a trenta giorni
non è più tenuto a presentare una denuncia distinta da inviare all'autorità di PS;
• tale obbligo permane esclusivamente per i datori di lavoro non soggetti alle norme del T.U.
n. 1124/1965.
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
Inchiesta sull'infortunio da parte della DTL
In base a quanto disposto dal novellato art. 56 del D.P.R. 1124/1965 l'Inail mette a disposizione
della DTL o dei corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni,
mediante la modalità di cooperazione applicativa, per consentirgli di procedere alle inchieste sugli
infortuni.
Si ricorda che
Obbligo dell'invio telematico del certificato medico di infortunio in agricoltura (art. 238 D.P.R.
1124/1965): qualunque medico presti la prima assistenza ad un lavoratore agricolo infortunato è
obbligato a rilasciare un certificato della visita quando, a suo giudizio, la lesione possa aver per 28
conseguenza un'inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni. Detto
certificato vale anche come denuncia dell'infortunio e deve essere trasmesso all'Istituto
assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al
rilascio. Il datore di lavoro deve fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie necessarie per
l'istruttoria delle denunce. La trasmissione per via telematica del certificato è effettuata utilizzando
i servizi telematici messi a disposizione dall'Inail. I dati delle certificazioni sono resi disponibili
telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità
telematica.
Adempimento
Novità
Decorrenza
Tenuta del registro infortuni
Abolizione
23 dicembre 2015
Trasmissione all'INAIL di
certificazione medica di
infortunio o malattia
professionale
22 marzo 2016
Non più in carico al datore di
lavoro, ma solo al medico o alla
struttura sanitaria tenuta al
rilascio
Denuncia di infortuni mortali o
con prognosi superiore a 30
giorni
INAIL mette a disposizione
dell’all'autorità di PS i dati
relativi
alle denunce di infortunio
Ispezione su infortuni mortali o
con prognosi superiore a 30
giorni
INAIL mette a disposizione della 22 marzo 2016
DTL i dati i dati relativi alle
denunce
Trasmissione denuncia di
Il datore di lavoro non è più
infortunio al registro nazionale
tenuto alla trasmissione
delle malattie causate dal lavoro
22 marzo 2016
24 marzo 2016
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
Sicurezza e Jobs
Act - 2

Infortuni sul lavoro: le novità del Jobs Act - Nuovo cruscotto
infortuni telematico
(Il Sole 24 ORE – Circolari24, 29 marzo 2016)
Abstract
In considerazione dell'abolizione del registro infortuni l'INAIL ha messo a disposizione degli organi
preposti all'attività di vigilanza un nuovo strumento telematico denominato “Cruscotto infortuni”
per la consultazione degli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015.
Commento
L'abrogazione, con decorrenza 23 dicembre 2015, del Registro infortuni ha comportato la necessità
per gli organi di controllo di disporre di un nuovo strumento in grado di fornite dati e informazioni
utili in materia di infortuni sul lavoro.
Il cruscotto infortuni telematico è uno strumento messo a disposizione di:
• Ispettori delle ASL
• Ispettori dell'INAIL
• Ispettorato nazionale del lavoro c/o le DTL (Direzioni Territoriali del Lavoro)
al fine di consultare gli infortuni occorsi dalla predetta data ai dipendenti prestatori d'opera e
denunciati dal datore di lavoro all'Istituto assicurativo.
L'accesso al cruscotto infortuni avviene in relazione alla competenza territoriale (regionale), che
rappresenta l'elemento fondamentale per la ricerca delle informazioni legate agli eventi di
infortunio che sono estratti con riferimento ad ogni singola:
• Unità Produttiva, per il settore Aziende,
• Struttura, per il settore delle Pubbliche Amministrazioni
• Località (indirizzo), per il settore Agricoltura
ovvero alla sede di lavoro della regione per la quale l'utente ha la competenza territoriale.
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
29
Questa nuova funzionalità a disposizione degli organi di vigilanza è dunque accessibile nell'area dei
servizi on line sul portale dell'Istituto, tramite l'inserimento delle credenziali già in possesso degli
organi stessi.
Il singolo infortunio all'interno del cruscotto è legato al codice fiscale del lavoratore infortunato
permettendo un quadro complessivo di tutti gli infortuni occorsi ai singoli lavoratori, selezionati in
relazione al territorio di competenza regionale dell'utente che ha richiesto l'accesso, in relazione
all'Unità Produttiva o alla Sede lavorativa della Posizione Assicurativa Territoriale (in sigla PAT).
La ricerca a disposizione dei soggetti che ne hanno accesso, può essere effettuata anche per
tipologia di singolo settore avendo evidenza di infortuni occorsi:
1) nelle sedi lavorative comprese nella competenza territoriale regionale dell'utente;
2) nelle sedi lavorative da riferire all'Unità produttiva (in sigla UP) per il settore Aziende, alla
Struttura per il settore delle Amministrazioni statali in gestione conto stato, alla Località (indirizzo)
per il settore agricoltura.
La struttura del cruscotto permette di produrre anche le conseguenze dell'infortunio per ogni
singolo anno, nonché la relativa PAT e l'Unità produttiva per il settore aziende, la Struttura per il
settore delle amministrazioni statali, la Località per il settore agricoltura.
L'attenta compilazione di tutti i campi previsti dal modello telematico di denuncia di infortunio
permettono all'Istituto assicuratore di trasferire tutte informazioni legate all'evento, nel nuovo
cruscotto infortuni, strumento alternativo a disposizione degli organi di vigilanza per consultare
tutti gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015.
La denuncia telematica permette pertanto di alimentare con assoluta tempestività le informazioni
che poi il cruscotto propone agli organismi di vigilanza e di controllo, al fine di garantire comunque
un adeguato monitoraggio delle dinamiche e dei contesti in cui gli eventi infortunio si sviluppano.
Le sanzioni previste a carico del datore di lavoro a seguito dello svolgimento delle attività di
controllo e vigilanza da parte dei soggetti preposti prevedono:
• il mancato o ritardato invio della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale è
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, quantificata in un
importo variabile da un minimo di euro 1.290,00 ad un massimo di euro 7.745,00;
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
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• nel caso in cui il personale amministrativo dell'Istituto accerti la suddetta violazione, il datore di
lavoro viene diffidato a sanare l'inosservanza riscontrata ed al pagamento della sanzione
amministrativa nella misura minima di euro 1.290,00;
• decorso inutilmente il termine fissato nell'atto di diffida per l'invio della denuncia ed il pagamento
della sanzione in misura minima, l'INAIL provvede alla contestazione della violazione e il datore di
lavoro è ammesso, entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione, al pagamento della
sanzione amministrativa in forma ridotta, pari a euro 2.580,00.
Si ricorda che
Il DM istitutivo del registro infortuni all'articolo 2 comma 4 dispone la conservazione per almeno 31
quattro anni dall'ultima registrazione. Pertanto, poiché la norma che ne ha previsto l'abolizione
definitiva nulla ha disposto a tale proposito, si ritiene che i registri in uso fino al 23 dicembre 2015
debbano essere comunque conservati per 4 anni.
Gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015, continuano ad essere
consultabili nel registro infortuni abolito dal D.Lgs.151/2015.
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
Sicurezza e norme

Le nuove norme sulle attrezzature a pressione
(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 7 marzo 2016)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 26 che attua la direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzatura a pressione.
Ecco una breve mappa del provvedimento:
- Articoli 1 e 2: modificano radicalmente la precedente normativa disciplinata dal D.Lgs. 25
febbraio 2000, n. 93;
- Articolo 3: definisce la decorrenza delle nuove regole, che dovranno essere applicate dal 19 luglio
2016; inoltre in tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i
riferimenti alla precedente direttiva (97/23/CE) sono sostituiti con la nuova (2014/68/UE);
- Articolo 5: esclude oneri finanziari a carico dell'Amministrazione statale;
- Allegato A: disciplina i requisiti essenziali di sicurezza (Allegato I), le tabelle di valutazione della
conformità (Allegato II) e le procedure di valutazione di conformità (Allegato III);
- Allegato B: definisce gli elementi essenziali della dichiarazione di conformità.
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
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 Sicurezza
 LA SICUREZZA DEL SOGGETTO PAGATO CON I VOUCHER
D. Per effettuare la potatura e la normale pulizia/manutenzione del mio giardino, vorrei pagare con
i voucher il soggetto che interverrà. Ricorrono infatti, a mio parere, le condizioni del lavoro
accessorio, trattandosi di prestazioni occasionali rese in maniera saltuaria per alcune ore mensili,
solo nel periodo primavera/estate. Considerato che il comma 8 dell’articolo 3 del Dlgs 81/2008
estende, «nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio»,
l’applicazione di tutte le «norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute», in
quale misura sono tenuto a osservare tali severe disposizioni, la cui inadempienza è sanzionata
anche penalmente?
---R. Riguardo ai prestatori di lavoro occasionale accessorio, il Dlgs 151/2015, attuativo del “Jobs
act”, ha chiarito che i lavoratori che effettuano questa tipologia di prestazione non rientrano nella
definizione di “lavoratore” ex articolo 2, comma 1, lettera a, del Dlgs 81/2008 se la prestazione
stessa è effettuata per un privato cittadino o per un’associazione, e non per un committente
imprenditore o per un professionista. Nel primo caso, il prestatore di lavoro occasionale accessorio
è equiparato, secondo il Dlgs 151/2015, al “lavoratore autonomo” e, pertanto, il privato cittadino o
l’associazione non sono soggetti agli obblighi previsti in capo al classico “datore di lavoro”, quali la
formazione e la sorveglianza sanitaria.
Il prestatore di lavoro occasionale accessorio, però, è soggetto agli obblighi previsti dall’articolo 21,
commi 1 e 2, del Dlgs 81/2008 e deve rispettare l’obbligo di: a) utilizzare attrezzature di lavoro in
conformità alle disposizioni del titolo III del Dlgs 81/2008; b) munirsi dei dispositivi di protezione
individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni ex titolo III dello stesso Dlgs. Egli può poi
beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi specifici in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte. Va ricordato che per i prestatori
occasionali di lavoro accessorio non sussiste l’obbligo di munirsi di tesserino di riconoscimento, in
quanto la loro prestazione non si configura come appalto o subappalto.
(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – L’Esperto Risponde, 21 marzo 2016)
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
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 LECITO IL RICORSO A DUE DITTE INDIVIDUALI
D. Devo rifare gli intonaci nel mio appartamento. Posso affidare la realizzazione dell'opera a due
diverse ditte individuali? Come si può fare il contratto per non incorrere nelle violazioni previste dal
Dlgs 81/2008?
---R. La risposta al primo quesito è affermativa, sempre che si segua una serie di indicazioni di legge.
Per “ditta individuale” si deve intendere l’impresa individuale senza dipendenti, e cioè colui che, nel
Dlgs 81/2008, rientra nella definizione di “lavoratore autonomo”, persona fisica la cui attività
professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione (articolo 89, 34
comma 1, lettera d, del Dlgs 81/2008). Si ha a che fare, quindi, con un “prestatore d’opera”,
rispetto al quale il contenuto della prestazione si caratterizza per le condizioni di completa
autonomia in cui esso viene reso. Infatti, l’articolo 2222 del Codice civile definisce quale lavoratore
autonomo la persona che «si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente».
Il lettore, quale committente, dovrà innanzitutto (ex articolo 90, comma 9, lettera a, del Dlgs
81/2008) procedere alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi
mediante:1) l’acquisizione della loro iscrizione alla Camera di commercio, con oggetto sociale
inerente alla tipologia dei lavori da eseguire;2) specifica documentazione attestante la conformità
alle disposizioni ex Dlgs 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali utilizzate per
eseguire il lavoro (ove necessarie);3) l’elenco dei dispositivi di protezione individuali in
dotazione;4) attestati inerenti alla propria formazione e alla relativa idoneità sanitaria, ove
espressamente previsti dal citato decreto; 5) il Durc, documento unico di regolarità contributiva.
Successivamente, il lettore, quale committente, dovrà attuare gli obblighi previsti dall’articolo 90,
comma 1, nei limiti derivanti dalla tipologia dei lavori di rifacimento intonaci. Viste la tipologia dei
lavori e l’intenzione di affidare gli stessi a lavoratori autonomi, non ci sarà l'obbligo di nomina del
coordinatore della sicurezza per la progettazione e, poi, del coordinatore della sicurezza per
l’esecuzione, in quanto non sussistono le condizioni per la nomina stessa, alla luce della presenza
di
soli
lavoratori
autonomi,
e
non
di
almeno
due
imprese
esecutrici,
anche
non
contemporaneamente. Il rifacimento degli intonaci andrà ripartito contrattualmente tra i due
lavoratori autonomi in singole attività da assegnare a ciascuno dei due, identificandole chiaramente
nel contratto in modo disgiunto l’una dall’altra, al fine di evitare di porre le basi per una situazione
di possibile irregolarità (forme di lavoro organizzato tra lavoratori autonomi).
(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – L’Esperto Risponde, 21 marzo 2016)
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
 SCONTO ARTIGIANI LEGATO ALLA SICUREZZA
D. Uno dei requisiti previsti per chiedere lo sconto artigiani, ex legge 296/2006, è che l'azienda sia
in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008 e successive
modificazioni): cosa si intende precisamente? Quali adempimenti e quali documenti deve avere
l'azienda per certificare di essere in possesso di tale requisito? Sono sufficienti la valutazione dei
rischi, corsi antincendio ed emergenze, valutazione gestanti e rischio chimico oppure è necessario
anche il protocollo Haccp (se l'azienda è soggetta)? Il protocollo Haccp non è invece necessario per
chiedere la riduzione del tasso (modello OT24)?
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---R. L’Inail, in più occasioni, ha chiarito che la riduzione del premio per le imprese artigiane prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’articolo 1,
comma 23, della legge 247 del 24 dicembre 2007 - spetta alle imprese iscritte alla gestione
artigianato, in regola con tutti gli obblighi previsti dal Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, e dalle specifiche
normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della
richiesta di ammissione al beneficio. Per la regolazione anno 2015 – Autoliquidazione 2015/2016, il
biennio di osservazione è il 2013/2014.
La riduzione si applica in sede di autoliquidazione del premio Inail, alla sola regolazione, ed è
fissata nella misura dell’8,16% del premio dovuto, a condizione che la richiesta di applicazione sia
stata trasmessa all’Inail con la dichiarazione salari dell’anno precedente. Se, per esempio, si
effettua
l’autocertificazione
in
sede
di
invio
della
dichiarazione
salari
dell’anno
2015
-
Autoliquidazione 2015/2016, la riduzione del premio, verificata la sussistenza dei requisiti, avverrà
sulla regolazione 2016 – Autoliquidazione 2016/2017.
Trattandosi di autodichiarazione, l’Inail si riserva, in fase di controllo, di effettuare le necessarie
verifiche per valutare la veridicità di quanto dichiarato. L’azienda può autonomamente valutare se,
al proprio interno, sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei
luoghi di lavoro, a norma del Dlgs 81/2008. A tal fine, l’azienda può fare riferimento al
questionario, reperibile sul sito dell’Inail e valido per le imprese che intendono presentare la
dichiarazione per il riconoscimento dell’oscillazione del tasso di premio nel primo biennio di attività
(modello OT20). All’interno di tale questionario sono riportate le prescrizioni obbligatorie da attuare
per garantire il rispetto delle condizioni necessarie di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza
sul lavoro, sempre a norma del Dlgs 81/2008.
In pratica, il riscontro sul rispetto in azienda delle condizioni minime di sicurezza in materia di
prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro è dato dalla risposta affermativa alle domande
del questionario, nel quale si chiede se:
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
a) la valutazione dei rischi è stata effettuata in conformità alla normativa vigente (articoli 17, 28 e
29 del Dlgs 81/2008);
b) il datore di lavoro ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione in possesso dei requisiti professionali richiesti dal Dlgs 81/2008 o, nei casi consentiti dal
Dlgs 81/2008, svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, previa
frequentazione di un apposito corso (articoli 17, 32 e 34 dell'allegato II del Dlgs 81/2008);
c) gli impianti, le macchine e le attrezzature sono conformi alla normativa vigente (titolo III, capo I
del Dlgs 81/2008, e altre norme specifiche);
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d) la segnaletica di sicurezza è regolarmente affissa (titolo V del Dlgs 81/2008);
e) le uscite di emergenza sono perfettamente utilizzabili in caso di necessità (allegato IV del Dlgs
81/2008);
f) i lavoratori sono stati informati, formati e, ove previsto, addestrati alle lavorazioni, per i rischi ai
quali sono esposti (articoli 18, 36 e 37 del Dlgs 81/2008);
g) si è provveduto alla formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), laddove
eletto o designato (articolo 37 del Dlgs 81/2008);
h) i preposti e i dirigenti hanno ricevuto un’adeguata formazione (articolo 37 del Dlgs 81/2008);
i) sono stati designati i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza, e si è provveduto alla loro
formazione (articoli 18, 37 e 43 del Dlgs 81/2008, articolo 45 del Dm 388/2003);
l) sono state adottate le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione dei
luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato (articoli 18, 43 e 46 del Dlgs
81/2008);
m) nelle aziende con 10 o più lavoratori è stato predisposto il piano di emergenza (Dm 10 marzo
1998);
n) i lavoratori sono dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale evidenziati dalla valutazione
dei rischi (articolo 18, titolo III, capo II, del Dlgs 81/2008);
o) ove previsto, i lavoratori sono stati sottoposti a visita medica preventiva e periodica (articolo 41
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
del Dlgs 81/2008);
p) in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi
all’interno della propria azienda, di una singola unità produttiva della stessa, o nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, viene elaborato, e allegato al contratto di
appalto o di opera, un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare, o almeno ridurre, i rischi da interferenze, Duvri (articolo 26 del Dlgs 81/2008).
Ad alcune di tali domande è possibile rispondere anche negativamente; deve tuttavia trattarsi di
ipotesi riferite ad adempimenti non espressamente previsti per legge per la specifica realtà
aziendale di chi richiede il beneficio. La riduzione del tasso di premio per i periodi successivi al 37
primo biennio di attività, ex articolo 24 delle modalità di applicazione delle tariffe, richiede invece,
da parte delle imprese, interventi di natura straordinaria, aggiuntivi rispetto alle prescrizioni
minime fissate dal Dlgs 81/2008. Sul sito dell'Inail possono essere acquisite informazioni più
dettagliate e si può scaricare la modulistica necessaria per richiedere l'ammissione a questo
beneficio contributivo.
(Antonio Trafficante, Il Sole 24 ORE – L’Esperto Risponde, 7 marzo 2016)
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
(G.U. 30 marzo 2016, n. 74)
 Sicurezza
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 26
Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione
sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione).
(G.U. 4 marzo 2016, n. 53)
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, recante: «Attuazione della
direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato
di attrezzature a pressione (rifusione).».
(G.U. 11 marzo 2016, n. 59)
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39
Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014,
che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n.
1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele.
(G.U. 14 marzo 2016, n. 61)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 marzo 2016
Procedure di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi della Convenzione STCW.
(G.U. 15 marzo 2016, n. 62)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 febbraio 2016
Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti, a seguito della Revisione
generale disposta con decreto 14 novembre 2014.
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
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(G.U. 16 marzo 2016, n. 63)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di alcuni manufatti esplosivi.
(G.U. 17 marzo 2016, n. 64)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 marzo 2016
Modalità di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base. (Decreto n. 228/2016).
(G.U. 19 marzo 2016, n. 66)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 gennaio 2016
Riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione, per la gente di mare come
radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a
conformarsi alle disposizioni del GMDSS.
(G.U. 19 marzo 2016, n. 66)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Adozione dell'elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro.
(G.U. 24 marzo 2016, n. 70)
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4
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Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Aprile 2016, n. 4