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F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI COMUNICATO UFFICIALE N. 306 DEL 26 marzo 2002 A) RISULTATI DI GARE Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte: 1) SERIE B TIM Gare del 15-17-18 marzo 2002 – Nona giornata ritorno Ancona-Ternana 3-1 Cagliari-Modena 0-0 Como-Siena 0-1 Cosenza-Salernitana 2-3 Empoli-Reggina 2-1 Genoa-Bari 2-0 Napoli-Cittadella Padova 1-1 Palermo-Messina 1-0 Pistoiese-Sampdoria 0-2 Vicenza-Crotone 4-0 B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 25-26 marzo 2002, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: 306/954 " " " N. 81 1) SERIE B TIM Gare del 15-17-18 marzo 2002 – Nona giornata ritorno Gara Soc. Palermo – Soc. Messina del 18 marzo 2002 Il Giudice Sportivo ricevuta segnalazione, tempestiva e rituale, del Procuratore Federale circa una condotta violenta, sfuggita agli ufficiali di gara, dei calciatori Corrado Grabbi (Soc. Messina) e Filippo Furiani (Soc. Palermo), verificatasi al 43° del secondo tempo della gara PalermoMessina; acquisita ed esaminata la ripresa televisiva integrale della gara; osserva: le immagini evidenziano che, al 43° del secondo tempo, veniva battuto un calcio di punizione in favore del Messina, nei pressi dell’area di rigore avversaria. Il pallone era lanciato alto verso l’area di rigore, all’interno della quale si trovavano numerosissimi calciatori di entrambe le squadre. In centro area si fronteggiavano, tra gli altri, i calciatori Grabbi e Furiani. Il primo tirava per la maglia il secondo, con l’evidente scopo di ostacolarne l’azione finalizzata ad un eventuale controllo del pallone. Per effetto di tale gesto sia il Grabbi che il Furiani cadevano a terra: il secondo addosso al primo. Il pallone nel frattempo aveva scavalcato il punto in cui erano i due calciatori e l’azione stava proseguendo verso il lato sinistro dell’area di rigore del Palermo. L’Arbitro, che seguiva attentamente lo svolgersi del gioco, si volgeva verso questa parte dell’area di rigore, sì che Grabbi e Furiani venivano a trovarsi alle spalle del Direttore di gara. Mentre il gioco proseguiva, Grabbi e Furiani si rialzavano da terra e in questo frangente Furiani appoggiava una mano aperta sul viso di Grabbi, facendogli perdere l’equilibrio. Grabbi, mentre stava cadendo per terra, allungava la gamba sinistra verso la gamba destra di Furiani. Questi rimaneva in piedi, poi muoveva un passo lateralmente, appoggiava una mano sulla gamba destra e cadeva a terra. L’azione di gioco, intanto, proseguiva senza alcuna interruzione, con il pallone allontanato fuori dell’area di rigore da un calciatore del Palermo. Furiani, praticamente senza soluzione di continuità, si rialzava da terra e correva in modo del tutto regolare verso l’esterno dell’area di rigore. Anche il Grabbi da parte sua proseguiva nel gioco in modo del tutto normale. Non si verificava nessuna interruzione della partita e né il Grabbi né il Furiani richiedevano un intervento dello staff medico. Così ricostruito il fatto, occorre verificare se sussistano i presupposti, indicati nell’art. 31 comma a3 CGS per l’utilizzazione della prova televisiva. 306/955 L’episodio è certamente sfuggito al controllo dell’Arbitro, in quanto avvenuto alle sue spalle, in un frangente nel quale il Direttore di gara stava opportunamente seguendo lo svolgimento dell’azione. Del pari, l’episodio può essere definito come estraneo all’azione stessa, poiché gli atti furono commessi dal Grabbi e dal Furiani quando ormai il pallone aveva superato il punto nel quale essi si trovavano, e la condotta dei due calciatori era certamente non funzionale all’azione di gioco in quel momento in corso. Peraltro né il gesto del Grabbi né quello del Furiani possono essere definiti come condotta violenta. Quanto al Furiani, risulta dalle immagini che egli effettivamente appoggiò una mano aperta sul viso dell’avversario. Ma il gesto appare non violento: si può definire, piuttosto, un atto di reazione istintiva, poiché Furiani era finito a terra a causa dell’iniziale scorrettezza di gioco dell’avversario, che lo aveva chiaramente tirato per la maglia. La manata data da Furiani non appare dai fotogrammi come idonea a cagionare un danno all’integrità fisica dell’avversario, che in effetti non ebbe alcun pregiudizio di sorta. Quanto al Grabbi, le immagini, esaminate anche al rallentatore, non forniscono una prova chiara che la gamba allungata del Grabbi abbia effettivamente raggiunto la gamba dell’avversario. Le modalità stesse con le quali il gesto fu commesso (Grabbi stava cadendo per terra, perso l’equilibrio a seguito della manata) furono tali da non consentire una particolare forza nell’allungamento della gamba verso l’avversario. Il comportamento del Furiani, quale manifestatosi negli istanti immediatamente successivi, non consente di superare l’incertezza sul fatto che egli venne o meno effettivamente colpito dal piede dell’avversario. Furiani, infatti, rimase in piedi e solo dopo si portò una mano sulla coscia cadendo per terra. Ma da terra immediatamente si rialzò e si mise a correre in modo del tutto regolare per partecipare all’ulteriore prosieguo del gioco. In tale contesto, quindi, non vi sono prove sufficienti per poter definire in termini di condotta violenta – così come elaborato il concetto ai fini dell’applicabilità dell’art. 31 comma a3 CGS – l’atto commesso dal Grabbi. P.Q.M. Delibera di non adottare provvedimenti disciplinari ai sensi dell’art.31 comma a3 CGS nei confronti dei calciatori Grabbi Corrado (Soc. Messina) e Furiani Filippo (Soc. Palermo). *********** In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: a) SOCIETA` Ammenda di € 45.000,00 con diffida : alla Soc. MESSINA per avere suoi sostenitori, all'ingresso delle squadre in campo, lanciato due fumogeni sul terreno; per avere, all'8°, al 19°, al 20° ed al 25° del secondo tempo, lanciato alcuni bengala in un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari, così provocando una reazione di panico e sbandamento da parte delle persone prossime al punto di arrivo dei bengala stessi; per avere, intorno alla 306/956 metà del primo tempo, scagliato pietre contro un settore della curva occupato da sostenitori avversari: due di essi venivano colpiti, rispettivamente, al capo e ad un orecchio, senza riportare lesioni significative; per avere ripetuto lancio di pietre contro lo stesso settore sia nell'intervallo, sia nei primi minuti del secondo tempo, nonchè lancio di fumogeni, che peraltro non raggiungevano il bersaglio; sanzione irrogata, nella misura di € 40.000,00 con diffida, per tutti gli episodi ad eccezione del primo, in applicazione dell'art. 11 commi 1 e 3 C.G.S., ed attenuata in considerazione delle documentate iniziative assunte dalla Società per la prevenzione di simili comportamenti; recidiva specifica reiterata. Ammenda di € 45.000,00 con diffida : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, in reazione ad analogo comportamento degli avversari, rilanciato bengala nel settore degli spalti occupato da questi ultimi, segnatamente all'8°, 19°, 20° e 25° del primo tempo; per avere divelto, all'inizio del secondo tempo, alcuni seggiolini ed averli lanciati contro sostenitori avversari, collocati in un settore di una curva; per avere, al 42° del primo tempo, lanciato due fumogeni contro il medesimo settore, così provocando una situazione di pericolo grave per l'incolumità dei sostenitori avversari là collocati; per avere, più volte durante l'incontro, intonato cori offensivi nei confronti della Società e dei sostenitori avversari; per avere, dopo la fine della gara, fatto indebito ingresso sul terreno di giuoco, raggiungendo la zona sottostante il settore di curva occupato da sostenitori avversari, verso i quali indirizzavano cori e gesti offensivi; per avere, più volte nel corso del secondo tempo, lanciato accendini, bottiglie in plastica piene d’acqua e monete verso calciatori avversari impegnati a battere calci d’angolo; una moneta, al 40° del secondo tempo, colpiva un Assistente alla nuca con conseguente dolore di breve durata; per avere al 16° del secondo tempo, lanciato contro un calciatore avversario un oggetto in plastica, che colpiva un Assistente ad un gomito, con conseguente dolore di breve durata; sanzione irrogata, nella misura di € 30.000,00 con diffida, ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 3 C.G.S per il lancio di bengala, fumogeni e pietre contro i sostenitori avversari, ed attenuata in considerazione delle documentate iniziative assunte dalla Società per la prevenzione di simili comportamenti; recidiva specifica reiterata. Ammenda di € 30.000,00 con diffida : alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, esposto, sia prima sia durante l'intero arco della gara, uno striscione di contenuto offensivo nei confronti dei sostenitori avversari; per avere acceso, prima dell'inizio della gara, numerosi bengala, uno dei quali veniva lanciato verso appartenenti alle Forze dell'ordine ed un altro all'interno del recinto di giuoco; per avere, durante il secondo tempo, acceso sugli spalti numerosi bengala, alcuni dei quali venivano lanciati all'interno del recinto di giuoco, altri verso un settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari, ed un altro, al 2° del secondo tempo, all'interno del recinto di giuoco, colpendo un raccattapalle ad una gamba con conseguente bruciatura della tuta; sanzione irrogata nella misura di € 20.000,00 più diffida - in applicazione dell'art. 11, commi 1 e 3 C.G.S., considerata il concreto pericolo per la pubblica incolumità del lancio di numerosi bengala contro persone presenti sugli spalti e nel recinto di giuoco: pericolo dimostrato dall’episodio citato da ultimo in motivazione; entità dell’ammenda determinata tenuto conto, altresì, della circostanze attenuante costituita dalle documentate iniziative assunte dalla Società per prevenire simili comportamenti; recidiva specifica reiterata. 306/957 Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della partita, esposto striscioni di contenuto offensivo nei confronti dei sostenitori e della Società avversaria; per aver più volte, sia prima dell'inizio che nel corso della gara, fatto esplodere e lanciato all'interno del recinto di giuoco e sul terreno petardi e bengala; a titolo di responsabilità oggettiva, per indebita presenza, accertata al 48° del secondo tempo, all'interno del recinto di giuoco, di una persona che, gridando parole di protesta, tentava di entrare sul terreno per avvicinarsi al Direttore di gara e doveva essere bloccato da appartenenti al servizio d'ordine; per avere alcuni giovani sostenitori fatto ingresso con modalità pacifiche sul terreno di giuoco, dopo la conclusione della gara; recidiva specifica reiterata. Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni nel recinto di giuoco; per avere, dopo la conclusione dell'incontro, divelto ed incendiato alcuni seggiolini e per aver fatto esplodere con notevole fragore un petardo; recidiva specifica reiterata. Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. ANCONA per avere suoi sostenitori lanciato numerosi fumogeni sul terreno di giuoco così determinando un ritardo di un minuto nell'inizio della gara; per aver ripetuto lancio di fumogeni all'inizio del secondo tempo ed in occasione della realizzazione delle reti; recidiva specifica reiterata. Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva per la non tempestiva presentazione della squadra, che determinava il ritardo di alcuni minuti nell'inizio della gara; per avere suoi sostenitori, al 37° del secondo tempo, lanciato un bengala sul terreno di giuoco; recidiva specifica reiterata quanto al secondo fatto. b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00 CEVOLI Roberto (Modena): perchè, al 41° del secondo tempo, a giuoco fermo, spingeva con forza un avversario con una manata su una spalla. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CARDINALE Roberto (Salernitana): per doppia ammonizione: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. LUCENTI Giorgio (Cagliari): perchè, al 41° del secondo tempo, in reazione ad analoga condotta, spingeva con forza un avversario con le mani all'altezza del torace. ROSSI Maurizio (Siena): per doppia ammonizione: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. SPORTILLO Pietro (Messina): perchè, al 47° del secondo tempo, rivolgeva all'Arbitro, in segno di irrisione, un applauso. 306/958 CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BAIANO Francesco (Pistoiese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione). BREVI Oscar (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione). FABBRINI Andrea (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). MORRONE Stefano (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). RICCIO Luigi (Ancona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione). VALOTI Aladino (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione). PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) ACCURSI Salvatore (Messina). AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE GRABBI Corrado (Messina). PRIMA SANZIONE GORGONE Giorgio (Cagliari). PER COMPORTAMENTO AVVERSARIO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DODICESIMA SANZIONE) CAVALLO Luca (Siena) SAKIC Nenad (Sampdoria). AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE) MIGNANI Michele (Siena). 306/959 AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) AMETRANO Raffaele (Napoli) BOISFER Rodrigue (Genoa) MIGLIORINI Gianni (Cittadella) MORABITO Giovanni (Reggina) VIDIGAL Jose' Luis (Napoli). AMMONIZIONE NONA SANZIONE SIMEONI Paolo (Cittadella). SESTA SANZIONE BELLAVISTA Antonio (Bari) CAMPOLO Sergio (Messina). QUINTA SANZIONE MUSSO Roberto (Cittadella) PALMIERI Francesco (Bari) ZANIOLO Igor (Cosenza). SECONDA SANZIONE BOUDOUMA Abdellah (Cittadella) FANTINI Enrico (Modena) INNOCENTI Duccio (Bari) LANZARO Maurizio (Palermo) MILANA Manuel (Messina) ROSSINI Stefano (Ternana). PRIMA SANZIONE ANDERSON Rodney Oliveira (Salernitana) LAMBERTINI Vincenzo (Pistoiese) MANIGHETTI Gian Paolo (Sampdoria). PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) BERTI Gianluca (Empoli). 306/960 AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE MALDONADO Ruben (Cosenza). Il Giudice Sportivo: dott. Maurizio Laudi """ _________________________________________ Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 5 aprile 2002. PUBBLICATO IN MILANO IL 26 MARZO 2002 IL SEGRETARIO dott. Giorgio Marchetti IL V. PRESIDENTE VICARIO Adriano Galliani 306/961
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