Scopri di più
Transcript
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI COMUNICATO UFFICIALE N. 182 DEL 21 dicembre 2004 A) RISULTATI DI GARE Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte: 1) SERIE B TIM Gare del 17-19-20 dicembre 2004 - Diciottesima giornata andata Albinoleffe-Piacenza 3-0 Arezzo-Perugia 1-2 Ascoli-Cesena 4-0 Bari-Modena 2-2 Catania-Salernitana 2-1 Crotone-Venezia vedi delibera Genoa-Empoli 3-2 Ternana-Pescara 0-0 Treviso-Catanzaro 2-0 Triestina-Torino 0-1 Verona-Vicenza 5-3 B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Elio Martina, nel corso della riunione del 21 dicembre 2004, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: 182/582 " " " N. 47 1) SERIE B TIM Gare del 17-19-20 dicembre 2004 - Diciottesima giornata andata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: Gara Soc. CROTONE – Soc. VENEZIA Il Giudice Sportivo ricevuto tempestivo e rituale preannuncio di reclamo in ordine alla regolarità della gara da parte della Soc. Venezia; riserva al deposito dei motivi del reclamo ogni decisioni relativa all’omologazione del risultato della gara e agli eventuali provvedimenti disciplinari a titolo di responsabilità oggettiva. ******* Gara Soc. GENOA – Soc. EMPOLI Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore Tavano Francesco (Soc. Empoli) in danno del calciatore Tedesco Giovanni (Soc. Genoa) all’11° del secondo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; osserva: le immagini evidenziano che, a seguito di un contrasto di giuoco con un avversario, il calciatore Tavano dell’Empoli rimaneva a terra nei pressi della linea laterale, all’11° del secondo tempo. A lui si avvicinava Tedesco che con univoci gesti della mano lo sollecitava a non simulare ed a risollevarsi. Nel frattempo il giuoco era interrotto poiché il pallone era stato calciato in fallo laterale. Rialzatosi da terra, Tavano, accostando alla propria bocca il dito indice con il pollice sollevato, pronunciava all’indirizzo dell’avversario la frase “ti sparo”, come é possibile ricavare dal movimento delle labbra. L’episodio avveniva al di fuori del campo visivo del Direttore di gara, che faceva riprendere il giuoco senza alcun intervento disciplinare. 182/583 Premesso che il fatto, verificatosi mentre il giuoco era fermo, non è stato rilevato dagli Ufficiali di gara, occorre determinare se esso rientri o meno nella nozione di atto violento: requisito indispensabile per l’utilizzabilità della prova televisiva. Per costante giurisprudenza degli Organi disciplinari, per atto violento si intende una qualunque condotta intenzionalmente diretta a ledere l’incolumità fisica di un avversario, ed idonea ad ottenere un tale scopo. Nel concetto di condotta violenta é ricompreso, alla luce delle Regole tecniche del giuoco, anche lo sputo in danno di altro tesserato o di un Ufficiale di gara. Il gesto di Tavano è stato senza dubbio di plateale minaccia: concetto, quest’ultimo, peraltro nettamente diverso da quello di violenza. La disposizione contenuta nell’art. 31 comma a3) CGS, per la sua natura di norma di incriminazione, non può essere ampliata in via di interpretazione analogica a casi diversi da quelli espressamente previsti. A ciò si aggiunga che le parole ed il gesto di Tavano non sono stati né accompagnati né seguiti da alcun atto che esprimesse, anche solo nella forma del tentativo, un’intenzione di aggressione fisica contro l’avversario. La rilevanza disciplinare del comportamento evidenziato dalle immagini non può, quindi, trovare ingresso attraverso la regolamentazione contenuta nel citato art. 31 CGS, fermi restando – ovviamente – i poteri di iniziativa propri di altri Organi disciplinari. P.Q.M. delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Tavano Francesco (Soc. Empoli). ******* a) SOCIETA' Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. AREZZO per avere suoi sostenitori lanciato, prima dell'inizio, bottiglie in plastica ed altri oggetti, così disturbando la terna arbitrale che effettuava il riscaldamento; per avere colpito con una bottiglia in plastica sulla schiena il collaboratore dell'Ufficio Indagini, nel corso del primo tempo; per aver lanciato bottiglie in plastica verso l'Arbitro ed un Assistente, quando stavano lasciando il terreno di giuoco al termine della gara; per aver lanciato fumogeni e bengala nel recinto e sul terreno di giuoco, sia nel primo che nel secondo tempo; per aver esposto uno striscione gravemente offensivo nei confronti della Società avversaria, al 7° del secondo tempo; recidiva. Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori fatto esplodere, durante tutto il corso della gara, numerosi petardi nel recinto di giuoco e in un settore occupato dai tifosi avversari, così realizzando una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica; per aver lanciato numerosi bengala e fumogeni nel recinto di giuoco, durante il primo e il secondo tempo; per aver lanciato un bengala acceso in un settore occupato da tifosi avversari, così provocando una concreta situazione di pericolo per l'incolumità pubblica; per aver lanciato bottiglie in plastica, agrumi ed altri oggetti nel recinto di giuoco, in più occasioni durante la gara; per aver lanciato dagli spalti oggetti contro le Forze dell'Ordine collocate all'esterno dello stadio; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. 182/584 Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. VERONA per avere suoi sostenitori esposto, durante il primo tempo, uno striscione di tenore offensivo nei confronti della Società avversaria; per aver fatto esplodere numerosi petardi nel recinto di giuoco, durante tutto il corso della gara; per aver lanciato bengala nel recinto di giuoco, al 20° e 25° del secondo tempo; per aver, al 30° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco tre bottiglie di vetro che si frantumavano con conseguente dispersione delle schegge nei pressi di una bandierina del calcio d'angolo: condotta gravemente pericolosa per il rischio di lesioni in danno delle persone presenti sul terreno di giuoco e nel campo per destinazione; recidiva. Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. VICENZA per avere suoi sostenitori fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco, prima dell'inizio della gara; per aver lanciato un bengala nel recinto di giuoco, al 30° del primo tempo; per aver cagionato rilevanti danni ai locali dei servizi igienici, nel settore riservato ai medesimi sostenitori; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori lanciato, al 25° del primo tempo, alcune bottigliette in plastica di piccole dimensioni contro un Assistente, senza colpirlo; recidiva. Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori fatto esplodere due petardi nel recinto di giuoco, durante la gara; per aver lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco, al 26° del primo tempo; recidiva. Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori lanciato, al 2° del primo tempo, due fumogeni sul terreno di giuoco, così provocando una breve interruzione della gara; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA MOSCARDI Damiano (Vicenza): perché, al 31° del secondo tempo, colpiva un avversario con una gomitata al volto. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 750,00 CIARCIA Gianpaolo (Crotone): doppia ammonizione per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento non regolamentare in campo. 182/585 SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BACIS Michele (Arezzo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete. BONOMI Mauro (Catanzaro): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. COMAZZI Alberto (Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. DI LISO Nicola (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. FANUCCI Stefano (Pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo. GRIECO Vito (Crotone): perché, al 17° del secondo tempo, dopo essersi posto di fronte ad un avversario, lo afferrava per la maglia. INACIO Joelson Jose (Albinoleffe): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. LANDAIDA Juan (Venezia): perché, al 17° del secondo tempo, in reazione, spintonava un avversario, dopo avergli messo le mani sul collo. RIGONI Luca (Vicenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. RINAUDO Leandro (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. SHALA Rijat (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 750,00 LAZETIC Nikola (Genoa): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione). SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BALLI Daniele (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 182/586 DE ASCENTIS Diego (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). DOSSENA Andrea (Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). FICINI Fabrizio (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione). PASQUAL Manuel (Arezzo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). PECORARI Marco (Triestina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 500,00 GALLO Fabio (Treviso): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione). AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) CAVALLO Luca (Pescara) GROPPI Simone (Cesena) AMMONIZIONE SESTA SANZIONE DE ZERBI Roberto (Arezzo) PEPE Simone (Piacenza) QUINTA SANZIONE GASPARETTO Mirko (Empoli) SECONDA SANZIONE PAGANA Giuseppe (Bari) PRIMA SANZIONE NARDI Gianfranco (Triestina) 182/587 PER COMPORTAMENTO AVVERSARIO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) BREVI Ezio Pietro (Genoa) GHELLER Mavillo (Treviso) GHOMSI Antonio (Salernitana) LUISI Carlo (Piacenza) MANTOVANI Andrea (Torino) MEZZANO Luca (Torino) PASSIGLIA Giovanni (Arezzo) PICCOLI Ivan (Cesena) RICCIO Luigi (Piacenza) ROSSETTI Lorenzo (Cesena) SALGADO Mario Antonio (Ternana) SARDO Gennaro (Piacenza) AMMONIZIONE SESTA SANZIONE CASERTA Fabio (Catania) QUINTA SANZIONE BEHRAMI Valon (Verona) CONFALONE Simone (Cesena) SOTTIL Andrea (Genoa) SECONDA SANZIONE MARTINELLI Daniele (Ternana) MILITO Diego Alberto (Genoa) PIEROTTI Luca (Catanzaro) TARANTINO Massimo (Triestina) UNGARI Luca (Modena) PRIMA SANZIONE ADAMI Cristian (Vicenza) ASCOLI Nicola (Catanzaro) DEDIC Zlatko (Empoli) FRARA Alessandro (Ternana) LOMBARDI Stefano (Catania) MAIETTA Domenico (Crotone) PERNA Armando (Modena) POSSANZINI Davide (Albinoleffe) TROIANO Michele (Modena) VANNUCCHI Ighli (Empoli) 182/588 PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 750,00 ABBRUSCATO Elvis (Arezzo): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione). AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) FERREIRA PINTO Adriano (Perugia) AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 250,00 SCHWOCH Stefan (Vicenza): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione). AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE ITALIANO Vincenzo (Verona) PRIMA SANZIONE CROVARI Federico (Vicenza) Il Giudice Sportivo: dott. Maurizio Laudi """ _________________________________________ Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 3 gennaio 2005. PUBBLICATO IN MILANO IL 21 DICEMBRE 2004 IL PRESIDENTE Adriano Galliani 182/589
Documenti analoghi
Scopri di più
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio
Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione ...
Scopri di più
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
BERTONI Alessandro (Messina): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario (Quinta sanzione); perchè, al 38° del secondo t...
Scopri di più
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 14 settembre 2004
Scopri di più
Napoli-Catania 1-0
Palermo-Cosenza 1-0
Triestina-Bari 1-2
Venezia-Cagliari 3-0
Verona-Ancona 0-1
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresent...
Scopri di più
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
acceso fuochi d'artificio; per avere, al 32° del secondo tempo, lanciato alcune bottigliette in
plastica pi...
Scopri di più
Catania-Venezia vedi delibera
Cosenza-Livorno 0-2
Napoli-Ascoli 2-0
Palermo-Messina 2-1
Sampdoria-Cagliari 3-1
Siena-Verona 0-0
Triestina-Salernitana 2-0
Vicenza-Lecce 1-1
B) DECISIONI DEL GIUDICE ...
Scopri di più
F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 306 DEL 26 marzo 2002