Scopri di più
Transcript
F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI COMUNICATO UFFICIALE N. 335 DEL 20 maggio 2003 A) RISULTATI DI GARE Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte: 1) SERIE B TIM Gare del 17 maggio 2003 – Sedicesima giornata andata Ancona-Genoa 1-0 Bari-Ternana 2-1 Catania-Venezia vedi delibera Cosenza-Livorno 0-2 Napoli-Ascoli 2-0 Palermo-Messina 2-1 Sampdoria-Cagliari 3-1 Siena-Verona 0-0 Triestina-Salernitana 2-0 Vicenza-Lecce 1-1 B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 19-20 maggio 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: " " " N. 94 1) SERIE B TIM Gare del 17 maggio 2003 – Sedicesima giornata andata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: 335/1110 Gara Soc. Catania – Soc. Venezia Il Giudice Sportivo, visto il preannuncio di reclamo presentato dalla Soc. Venezia in ordine a irregolare posizione del calciatore Grieco Vito, Soc. Catania; visto l’art. 24 comma 9 lett. b) CGS; sospende l’omologazione del risultato della gara sopra indicata, riservando la decisione in merito al deposito dei motivi di reclamo. ********* a) SOCIETA` Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. VICENZA per avere suoi sostenitori, alcune volte durante la gara, intonato cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro; per aver, al 26° del primo tempo, rilanciato un fumogeno verso il settore occupato dai sostenitori avversari; per avere, dal 20° al 25° del primo tempo, esposto due striscioni di rilevanti dimensioni, contenenti frase offensiva nei confronti dei sostenitori avversari; per aver, al 40° del secondo tempo, colpito con una moneta alla testa l'Arbitro, che avvertiva intenso dolore; recidiva. Ammenda di € 6.500,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, durante tutto il primo tempo, esposto uno striscione di tenore ingiurioso nei confronti di giornalisti; per aver, al 28° del secondo tempo, esposto uno striscione ingiurioso nei confronti di un calciatore di altra società della L.N.P.; per aver, in più occasioni nel primo tempo, in reazione a condotta provocatoria dei sostenitori avversari, lanciato verso gli stessi alcuni fuochi d'artificio; per aver, al 44° del primo tempo, in reazione a condotta provocatoria dei sostenitori avversari, lanciato verso gli stessi alcune bottiglie in plastica piene d'acqua ed accendini; recidiva. Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 26° del primo tempo, lanciato un fumogeno in un settore destinato ai sostenitori avversari; per aver ripetuto identico lancio di un fumogeno tra i sostenitori avversari, al 19° del secondo tempo; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta. Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. MESSINA per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, esposto uno striscione di tenore offensivo nei confronti di un calciatore avversario; per aver fatto esplodere più volte nel secondo tempo una bomba carta nello stesso settore dello stadio loro riservato; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta. Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, lanciato sul terreno alcuni fumogeni e bengala, provocando una ridotta visibilità che costringeva l'Arbitro ad interrompere il giuoco per un minuto; per aver ripetuto analogo lancio, al 12° del primo tempo; recidiva. 335/1111 Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, in più occasioni nel primo tempo, esposto striscioni di significato offensivo nei confronti dei sostenitori avversari; per aver al 44° del primo tempo intonato cori ingiuriosi nei confronti dei sostenitori avversari; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta. Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. VERONA per avere suoi sostenitori danneggiato intenzionalmente alcuni locali adibiti a servizi igienici dello stadio, rompendo porte, rubinetti ed impianti elettrici; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta. Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, in tre occasioni durante la gara, esposto striscioni di rilevanti dimensioni, contenenti frasi offensive nei confronti dei sostenitori avversari; recidiva. Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, in gran numero, invaso pacificamente il terreno di giuoco dopo il fischio finale. b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA € 2.000,00 BELLAVISTA Antonio (Bari): perché, al 19° del secondo tempo, colpiva un avversario con un calcio ad una gamba; ammenda irrogata per essere il calciatore recidivo. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA LUCENTI Giorgio (Cagliari): perché, al 43° del secondo tempo, colpiva un avversario ad un polpaccio. MAREGGINI Gianmatteo (Ternana): perché, al 19° del secondo tempo, in reazione ad un calcio ricevuto, afferrava un avversario per la testa, scuotendola due volte. ORFEI Giovanni (Venezia): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete. CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ANDERSON Luiz Schweitzer (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione). CALORI Alessandro (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione). 335/1112 INNOCENTI Duccio (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione). MEZZANOTTI Davide (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). MORRONE Stefano (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione). OSHADOGAN Joseph Dayo (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione). PEDONE Francesco (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Undicesima sanzione). PIVOTTO Matteo (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione). VICARI Salvatore (Messina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione). PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) CARACCIOLO Fabrizio (Ascoli). AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 500,00 FONTANA Gaetano (Ascoli); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Nona sanzione). AMMONIZIONE SESTA SANZIONE SCHWOCH Stefan (Vicenza). PER COMPORTAMENTO AVVERSARIO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE) GIACOMAZZI Guillermo (Lecce) MUTARELLI Massimo (Palermo) PIANGERELLI Luigi (Lecce). 335/1113 AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) CASSETTI Marco (Verona) GRAUSO Claudio (Livorno) LENTINI Gianluigi (Cosenza) RIVALTA Claudio (Vicenza) ZANIOLO Igor (Ternana). AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) ESPOSITO Massimiliano (Ternana) MUNDULA Stefano (Ancona). AMMONIZIONE NONA SANZIONE CARRUS Davide (Cagliari) MALAGO' Marco (Genoa) RUSSO Salvatore (Ancona) VIDIGAL Da Cruz Jose' Luis (Napoli). SESTA SANZIONE CRISTALLINI Paolo (Vicenza) FERRI Michele (Triestina) FUSCO Luca (Salernitana) TEDESCO Giacomo (Cosenza) ZANCHETTA Andrea (Vicenza). QUINTA SANZIONE CONTE Mirko (Sampdoria) FAISCA Vasco (Vicenza) GUIDONI Stefano (Cosenza) STENDARDO Guglielmo (Salernitana). SECONDA SANZIONE MACELLARI Fabio (Cagliari) MINELLI Mauro (Verona). PRIMA SANZIONE DE OLIVEIRA Anderson Babu (Salernitana) ROBBIATI Anselmo (Ancona). 335/1114 PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE QUINTA SANZIONE BRESSAN Mauro (Genoa) CONSONNI Luigi (Salernitana). SECONDA SANZIONE GUTIERREZ Julio (Messina) SPORTILLO Pietro (Messina) VUCINIC Mirko (Lecce). PRIMA SANZIONE ASTA Antonino (Palermo). Il Giudice Sportivo: dott. Maurizio Laudi """ _________________________________________ Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 30 maggio 2003. PUBBLICATO IN MILANO IL 20 MAGGIO 2003 IL SEGRETARIO Giorgio Marchetti IL PRESIDENTE Adriano Galliani 335/1115 335/1116
Documenti analoghi
Scopri di più
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 23 DICEMBRE 2002
PAGLIUSO Fabiano Luca (Cosen...
Scopri di più
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
BERTONI Alessandro (Messina): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario (Quinta sanzione); perchè, al 38° del secondo t...
Scopri di più
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio
Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione ...
Scopri di più
ANTONELLI AGOMERI Filippo (Cosenza)
BEDIN Maurizio (Cosenza)
BELLAVISTA Antonio (Bari)
PIEROTTI Luca (Salernitana)
SUPERBI Matteo (Salernitana)
SUSSI Andrea (Ternana).
Scopri di più
Ascoli-Cesena 4-0
Bari-Modena 2-2
Catania-Salernitana 2-1
Crotone-Venezia vedi delibera
Genoa-Empoli 3-2
Ternana-Pescara 0-0
Treviso-Catanzaro 2-0
Triestina-Torino 0-1
Verona-Vicenza 5-3
B) DECISIO...
Scopri di più
chiara che la gamba allungata del Grabbi abbia effettivamente raggiunto la gamba
dell’avversario. Le modalità stesse con le quali il gesto fu commesso (Grabbi stava
cadendo per terra, perso l’equil...