insegnamento di storia del diritto medievale e moderno
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INSEGNAMENTO DI STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO II LEZIONE I “UN NUOVO ORDINAMENTO GIURIDICO E POLITICO PER L’EUROPA MEDIEVALE” PROF.SSA MARIA NATALE Storia del Diritto Medievale e Moderno II Lezione I Indice 1 Il Sacrum Romanum Imperium ----------------------------------------------------------------------- 3 2 La funzione della Chiesa di Roma -------------------------------------------------------------------- 5 3 Unum imperium, unum ius ----------------------------------------------------------------------------- 7 4 Caratteri del diritto germanico ---------------------------------------------------------------------- 10 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 2 Storia del Diritto Medievale e Moderno II Lezione I 1 Il Sacrum Romanum Imperium La notte di Natale dell’anno 800 con l’incoronazione di Carlo Magno, avvenuta a Roma per mano del pontefice Leone III, prese vita il Sacrum Romanum Imperium, una formale ed unitaria struttura politica ricomprendente gran parte dell’Europa di oggi. Ma chiediamoci: quale significato storico e giuridico ebbe l’incoronazione romana di Carlo Magno? La risposta è nell’analisi delle tre parole cui abbiamo fatto riferimento: Sacrum Romanum Imperium. Prima di tutto nasceva un nuovo Imperium: sotto il dominio di un imperatore barbarico potentissimo prendeva vita una nuova struttura giuridica unitaria, un rinnovato Impero d’Occidente. Il nascente Impero era altresì Romanum, ossia ideale continuatore della gloriosa tradizione e del prestigioso ordinamento giuridico romano. L’immagine eroica della forte Roma imperiale suggestionava ed affascinava Carlo Magno: era il riferimento ad un superiore e mai oltrepassato modello di grandezza, di massimo potere, di mai offuscato splendore. Tuttavia, ciò che caratterizzava originalmente il nascente Impero era la sua sacralità. L’Imperium era infatti sacrum, cioè posto ufficialmente sotto il magistero unitario della Chiesa di Roma. Non a caso, Carlo Magno era incoronato a Roma per mano di un Pontefice. Sotto il dominio di un imperatore barbarico potentissimo e sotto il magistero unitario della Chiesa di Roma, prendeva vita un rinnovato Impero d’Occidente. Entro l’orbita di un territorio vastissimo, un legame unitario interveniva a vincolare popoli innumerevoli e diversi tra loro: latini e germanici. Per avere un’idea dell’estensione e dei confini geografici dell’Imperium, bisogna considerare che esso comprendeva gran parte dell’Europa di oggi: ne restavano fuori i regni anglossassoni (l’attuale Gran Bretagna), quasi tutta la penisola iberica e i paesi scandinavi, mentre ad oriente i confini erano segnati dall’Elba. Ma è significativo aggiungere che, anche laddove l’imperatore non esercitava un dominio diretto dal punto di vita politico, vi fu spesso un indiretto riconoscimento della sua egemonia: una sorta di protettorato svolto da parte dell’Imperatore anche su quei territori. Contribuiva a ciò la Chiesa che, con la sua presenza missionaria ed evangelizzatrice, continuava a spingersi e a farsi strada con una forza di penetrazione rilevantissima. Il nuovo Impero rappresentava, dunque, una nuova respublica christianorum: unità civile e religiosa di tutte le genti occidentali accomunate dalla comune conversione al Cristianesimo. La Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 3 Storia del Diritto Medievale e Moderno II Lezione I nuova entità giuridica e politica nasceva quale frutto di reciproca assimilazione di almeno tre tradizioni: la romana, la cristiana e la germanica. Al vertice di quella nuova struttura universale si collocavano l’Imperatore e la Chiesa, di lo stesso Imperatore era massimo difensore. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 4 Storia del Diritto Medievale e Moderno II Lezione I 2 La funzione della Chiesa di Roma E’ d’obbligo porsi un interrogativo: per quale ragione la Chiesa poté svolgere un ruolo così importante nella formazione della civiltà europea? Prima di tutto, ed andando indietro nel tempo, è necessario considerare che l’avvento del Cristianesimo aveva letteralmente sconvolto il mondo. La Chiesa predicava che tutti gli uomini erano fratelli in Cristo, il quale, figlio di Dio, era stato generato per salvare l’intero genere umano. Dunque, tutti gli uomini era accomunati da un unico ed universale progetto di salvezza. Questi concetti erano radicalmente innovativi e, dunque, tutt’altro che tradizionali e consueti nel mondo romano. Fu giocoforza che l’avvento del Cristianesimo minasse alla radice la cornice di valori e di principi propri del mondo romano con evidenti riflessi anche in campo giuridico. Inoltre, va detto che gli uomini di Chiesa riuscirono ad avere una progressiva e rilevante penetrazione nell’intera società: nel Medioevo, gli ecclesiastici rappresentarono, sia al centro che alla periferia dell’Impero, le élites delle file di governo. A questo risultato contribuì il fatto che i chierici, gli uomini di Chiesa, erano gli unici a parlare e scrivere la lingua latina. È questo fu un rilevante punto di forza che giocò a favore dell’accrescimento del loro potere. In primo luogo il latino era la lingua sopranazionale per eccellenza: la sua conoscenza consentiva di mantenere le comunicazioni attraverso immense distanze. Inoltre, in latino erano redatti gli atti ufficiali: il la tino era la lingua delle leggi, e di conseguenza, gli ecclesiastici erano gli unici capaci di maneggiare quel patrimonio. Nelle scuole episcopali ed in quelle monastiche, gli ecclesiastici inoltre avevano iniziato da tempo lo studio dei testi sacri e delle artes liberales (grammatica, dialettica, retorica, matematica, geometria, musica ed astronomia). Lo studio di queste artes, pur restando subordinato allo studio della teologia che rappresentava nel mondo medievale l’unica vera conoscenza, aveva fortemente arricchito ed ampliato l’orizzonte culturale ed accresciuto la posizione di potere degli uomini di Chiesa. Soprattutto, gli ecclesiastici avevano avviato un lento e faticoso processo di raccolta e di trascrizione di testi di ogni genere: e tra questi anche i testi giuridici canonistici e quelli romani. Alla luce di questa premessa, ben si può comprendere come sia stata di centrale importanza l’opera spirituale svolta dalla Chiesa non solo per la formazione di una coscienza europea unitaria, ma anche per l’unificazione delle genti dell’Occidente latino come comunità di fedeli. In tal senso, la Chiesa non esercitò una mera influenza dall’esterno della società altomedievale, ma, come ha Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 5 Storia del Diritto Medievale e Moderno II Lezione I osservato lo storico Vismara, la Chiesa, con la sua dottrina e le sue istituzioni divenne l’anima di quella società. Ed infatti, la coscienza di una comune convergenza culturale nel valori e nei principi della cristianità non si oscurò nella tradizione delle nazioni occidentali neppure successivamente all’anno 800 quando si realizzò il precoce crollo dell’Impero carolingio. Nell’anno 843 d. C., infatti, i figli di Ludovico il Pio, successore di Carlo, si spartirono con il trattato di Verdun i territori dell’Impero, determinando la divisione tra l’area tedesca e quella francese. A partire da questo momento, effettivamente, l’Europa fu destinata a non conoscere mai più alcuna forma di unità politica integrale. Anche il successivo Impero romano germanico degli Ottoni e degli Svevi, che pure ideologicamente si presentava come una renovatio di quello romano, limitò i suoi confini alla zona italo tedesca e per di più fu circondato dall’ostilità della Francia, della Spagna e dell’Inghilterra. Eppure, ben al di là di questi eventi, l’unitaria realtà culturale di tipo universalistico, fondata sui valori della cristianità, rimase intatta a costituire la vera e propria base dell’idea di Europa. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 6 Storia del Diritto Medievale e Moderno II Lezione I 3 Unum imperium, unum ius E’ naturale che la concezione universalistica del Sacrum Imperium tendesse a trovare espressione, oltre che in campo etico, religioso e politico, anche in campo giuridico. L’unicità dell’Impero doveva tradursi nell’adozione di un unico diritto, una lex communis a tutti i popoli dell’Impero. Fu così che, proprio nell’Alto medioevo barbarico e feudale, si consolidò il terreno preparatorio del ius commune. Per capire come si sia formato il terreno fertile utile per la successiva attività della Scuola di Bologna è necessario richiamare alla memoria quanto detto all’inizio a proposito dell’elemento della romanità. L’Impero carolingio aveva indicato nel mondo romano, e dunque nel mito dell’antica Roma, il proprio punto di riferimento. Roma era un modello di grandezza mai eguagliata, di superiore e mai offuscato splendore. Ebbene, Roma era stata certamente mater legum, madre di quel diritto romano che, a seguito delle invasioni barbariche, era stato costretto ad affiancarsi alle consuetudini germaniche, a fare i conti cioè con un diritto radicalmente diverso. Insomma, all’unicità del diritto romano, universale e valido per tutto l’Impero, si era sostituito nel tempo un sistema pluralistico di fonti in cui il diritto romano era stato per così dire ‘declassato’ ad affiancare gli altri diritti germanici secondo il principio della personalità del diritto. Una delle sostanziali differenze tra il diritto romano ed il diritto germanico risiedeva proprio in ciò: mentre l’antico ordinamento giuridico romano si fondava sul principio della territorialità del diritto, il principio della personalità del diritto caratterizzava gli ordinamenti delle genti germaniche. Per capire la rilevanza di questa differenza è opportuno chiarire che cosa indicano le due espressioni: personalità del diritto e territorialità del diritto. Il principio di personalità del diritto era quello secondo cui le varie genti germaniche che invasero l’Occidente ispirarono costantemente la disciplina della loro convivenza con i popoli che abitavano i territori da loro via via conquistati. In accordo con questo principio, in uno stesso ordinamento giuridico i vari soggetti che ne risultano membri vivono ciascuno secondo il diritto della propria natio. Pertanto, all’interno di uno stesso ordinamento convivono più diritti e ciascun soggetto regola i propri rapporti privati secondo il ‘proprio diritto’, il diritto della propria natio. Tale principio risulta perfettamente opposto a quello però di territorialità del diritto, per cui l’ordinamento giuridico ha un’applicazione territorialmente definita: tutti i soggetti che vivono su Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 7 Storia del Diritto Medievale e Moderno II Lezione I un determinato territorio sono soggetti ad un unico diritto, ossia alla legge territoriale comune a tutti. Ebbene, mentre l’ordinamento giuridico romano si fondava sul principio di territorialità del diritto, diversamente, le varie genti germaniche regolavano i loro rapporti sulla base del principio di personalità del diritto 1 . I germani, in altri termini, non imponevano alle nazioni conquistate il loro diritto; trovavano più utile addivenire ad un vero e proprio compromesso: ciascuno doveva regolarsi secondo il proprio diritto. Di conseguenza è chiaro che, allorquando le genti germaniche invasero i territori dell’Impero romano, non imposero ai romani il proprio diritto né utilizzarono essi stessi il diritto romano. Il diritto romano fu necessariamente considerato alla stregua di un diritto personale e ciò durò sino a quando intervennero alcune circostanze che riportarono in auge il diritto romano come lex generalis omnium, ossia come diritto valido a livello universale per tutti. I fattori che concorsero ad indicare proprio nel diritto romano il diritto idealmente concepito per tutti, la lex per eccellenza dell’Impero cristiano, furono diversi ed influenzarono il fenomeno ad una pluralità di livelli. Sul piano socio-economico, l’incipiente e progressiva rinascita di un’economia cittadina, monetaria, commerciale ed industriale, quale era quella che si avviava a superare l’economia curtense e feudale, favorì indubbiamente un rinnovato uso della lex romana, che era certamente il diritto più diffuso e più prestigioso. Sul piano politico è poi da tener presente che la fusione etnica e spirituale delle genti latine e germaniche aveva favorito la progressiva assimilazione delle etnie, che si era tradotta nella adozione ed emersione di un comune linguaggio ‘romanzo’. Sul piano poi strettamente giuridico, da un canto aveva agito la Chiesa, con il progressivo organizzarsi delle scuole episcopali e con la recezione delle norme romane nei testi canonistici, e dall’altro aveva contribuito la prassi notarile che aveva fatto un uso crescente e sempre più sistematico del diritto romano. Inoltre, ed in misura sempre crescente, al diritto romano si era cominciato a ricorrere quale criterio di interpretazione del diritto germanico, in particolare longobardo e franco. A Pavia, 1 La personalità del diritto non è però istituto esclusivo della cultura giuridica barbarica. Come ha osservato Calasso, esempi di applicazione del principio di personalità del diritto si trovano già nel mondo antico, per non parlare della sua moderna applicazione da parte dei Francesi in Algeria e da parte degli Inglesi in India. Spiega l’autorevole storico che: «quando si trovano a convivere nello stesso territorio popoli di stirpe e civiltà diverse, nessuno dei quali ha intenzione o Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 8 Storia del Diritto Medievale e Moderno II Lezione I capitale del Regnum Italiae, era nata una vera e propria scuola di elaborazione scientifica ed esegetica oltre che di insegnamento sistematico del diritto franco-longobardo. Ciò che interessa rilevare è che, a Pavia, il diritto era insegnato e commentato da giuristi che in gran parte conoscevano già bene i testi romani e i testi romano-canonici ed era proprio alla luce di quel diritto che essi integravano, correggevano ed interpretavano il diritto germanico. Fu capolavoro di quella scuola l’Expositio ad librum papiensem del secolo XI. A Pavia, dunque, per la prima volta il diritto romano veniva ufficialmente qualificato come lex omnium generalis, cioè come legge territoriale, con generale valore sussidiario in caso di lacunosità o di assenza della norma giuridica germanica. In altri termini, a Pavia, roccaforte del germanesimo, per la prima volta si indicava nel diritto romano quel diritto generale applicabile sempre ed a tutti: una lex unica e generale che poteva applicarsi al di là del riferimento alla natio. interesse di imporre all’altro la propria legge, si viene al compromesso che le leggi rispettive convivano e che ciascun soggetto si regoli con la legge della propria natio». Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 9 Storia del Diritto Medievale e Moderno II Lezione I 4 Caratteri del diritto germanico E’ chiaro che l’emersione del diritto romano al di sopra del diritto germanico e delle diverse e svariate consuetudini locali non poteva che essere un fenomeno lento e graduale. Lentezza e gradualità si spiegano ancor di più ove si consideri l’enorme distanza esistente tra la raffinata, colta, elaborata scienza giuridica romana ed i caratteri propri dell’ordinamento germanico. Ed è a questi ultimi, ossia ai caratteri dell’ordinamento giuridico germanico, che è necessario fare riferimento per capire quanto lungo e faticoso sia stato il processo di emersione del diritto romano. Qualche esempio può dare l’idea di quali fossero il livello ed il tono della giustizia nei secoli che precedettero il ritorno al diritto romano nei processi, negli atti notarili, nella cultura giuridica e nell’Università. In primo luogo si faceva giustizia attraverso il duello giudiziario. Chi tra i due litiganti fosse riuscito a vincere il duello, avrebbe dimostrato di avere il diritto dalla propria parte: il vincitore del duello avrebbe avuto giustizia. Era un modo di fare giustizia che si fondava su di una convinzione molto semplice: in realtà era il Dio Creatore ad intervenire nel duello e a consentire alla giustizia di realizzarsi nel duello con la vittoria di chi avesse ragione nella contesa e la sconfitta di chi avesse torto. Ma, naturalmente, l’aureola religiosa del rito mascherava e nascondeva una logica brutale: quella della prepotenza. Era chiaro che a vincere il duello sarebbe stato semplicemente il più forte ed è ovvio che, in questo quadro, la severità finisse per agire solo contro i deboli. Allo stesso modo, la possibilità di ricomporre in denaro le offese rendeva la giustizia fondamentalmente comoda per i soggetti economicamente privilegiati. Il guidrigildo era il bene o la somma di denaro che era data in compenso agli eredi della vittima per l’uccisione di un uomo libero. Essa variava fortemente a seconda della razza (germanica o romana) della vittima, a seconda del suo ceto, a seconda delle circostanze oggettive del reato. La storica Paola Arcari trae da una fonte di grande importanza, l’Historia Francorum di Gregorio, vescovo di Tours (538?-594), il maggiore degli storici e cronisti di età merovingia, una testimonianza di grande interesse. La storica Arcari riporta il giudizio di pungente sarcasmo con cui un pluriomicida si rivolgeva all’erede di una delle sue vittime: «mi devi molta gratitudine perché ho ucciso i tuoi parenti, di cui, ricevuta la composizione, l’oro e l’argento sovrabbondano nella tua casa». Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 10 Storia del Diritto Medievale e Moderno II Lezione I Ma la soluzione per i reati più gravi – esclusi quelli contro il re e contro l’intera comunità – era la faida, ossia la vendetta dei parenti da realizzare contro l’intera famiglia dell’offensore e da parte dell’intera famiglia dell’offeso. Inoltre l’ordinamento germanico fondava l’organizzazione della famiglia e dell’intera società sul mundio, ossia sulla signoria e protezione esclusiva del capofamiglia sulle persone e cose appartenenti al gruppo familiare. I valori del clan ed il vincolo feudale prevalevano sulla sfera dell’autonomia individuale. Furono le donne le ultime a liberarsi da quella condizione d’inferiorità e ciò appare molto significativo soprattutto ove si consideri che l’ordinamento giuridico romano consentiva alle donne di compiere atti giuridici autonomamente. Ma, l’eroismo titanico, che divinizzava la spada ed il braccio, capace di farsi giustizia da sé non era alla base soltanto dei riti giudiziari riservati agli arimanni. La volontà divina di stampo germanico si rivelava anche a chi non era un nobile guerriero, e chiedeva anche agli umili di dare prova eroica di forza d’animo. Era tipicamente plebeium il giudizio per aeneum, regolato alla fine del quinto secolo dalla legge salica e detto così dal vaso di bronzo in cui si concentrava la prodigiosa prova giudiziaria. L’imputato era fatto entrare in chiesa e doveva pregare in segno di sottomissione. Il sacerdote accendeva il fuoco sotto il vaso in cui era stato posto un anello e celebrava la messa. L’accusato doveva immergere il braccio nell’acqua bollente, cercare ed estrarre l’anello. Finita la prova, la mano veniva fasciata e la fasciatura era sub sigillo sudice signata affinché nessuno potesse intervenire sulle scottature. Le scottature sarebbero state prese in esame dopo tre giorni dagli esperti quale prova di innocenza o di colpevolezza. Anche in questo caso l’aureola di religiosità circondava un rito primitivo: Dio non avrebbe permesso al fuoco di bruciare la mano di un innocente, ma avrebbe certamente arso con ardore la mano del colpevole. Com’è evidente, in tutti i riti, religiosità pagana e spiritualità cristiana si fondevano con la magia, nella convinzione di poter rivelare attraverso di essi il supremo giudizio divino. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. 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