L`art. 7 – sexies individua tutta una serie di prestazioni che si

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L`art. 7 – sexies individua tutta una serie di prestazioni che si
ART. 7 - SEXIES - TERRITORIALITÀ -
DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE A TALUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A
COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI
L’art. 7 – sexies individua tutta una serie di prestazioni che si considerano effettuate nello Stato se rese a
committenti non soggetti passivi, indipendentemente da chi effettua la prestazione. Come si può notare la
deroga è di stretta applicazione poiché interessa soltanto i committenti che non siano soggetti passivi.
Pertanto per i committenti soggetti passivi d’imposta valgono sempre le regole generali sancite dall’art. 7 – ter.
Prestazioni di intermediazione
L’art. 7 – sexies, comma 1 lett. a stabilisce che le prestazioni di intermediazione rese nei confronti di
committenti non soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato se sono relative ad
operazioni ivi intermediate.
Sulla base di questa deroga e di quanto previsto come regola generale dell’art. 7 – ter, si può affermare che le
prestazioni di intermediazione sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente è un operatore
stabilito in Italia, mai quando è un operatore non stabilito in Italia, mentre nel caso in cui il committente non
fosse un soggetto passivo sono rilevanti ai fini IVA soltanto se le operazioni oggetto dell’intermediazione sono
realizzate nel territorio dello Stato.
RIFERIMENTO
NORMATIVO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
ART. 7 sexies, 1° c,.
PRESTAZIONI DI
lett. a) D.P.R. INTERMEDIAZIONE
633/72
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO O NON
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
COMMITTENTE DEL
SERVIZIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
SOGGETTO PASSIVO
NON STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
CRITERIO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
SEMPRE
SI esempio: 18
MAI
NO esempio 19
OPERAZIONE
INTERMEDIATA
REALIZZATA NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
OPERAZIONE
INTERMEDIATA NON
REALIZZATA NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
SI esempio: 20
NO esempio 21
ESEMPIO N.18 Prestazioni di intermediazione da parte di un agente italiano in favore di una società italiana
per vendite negli Stati Uniti di beni ivi esistenti l’operazione è territorialmente rilevante. Tuttavia l’operazione è
considerata non imponibile ai sensi della nuova formulazione dell’art. 9, comma 1, n. 7 del DPR n. 633 del
1972.
ESEMPIO N.19 Prestazioni di intermediazione rese da un agente sammarinese un favore di una società
tedesca per vendite promosse in Italia l’operazione è fuori campo IVA.
ESEMPIO N.20 Prestazioni di intermediazione da parte di un agente sammarinese in favore di un privato
italiano per la vendita della propria autovettura in Italia. L’operazione è territorialmente rilevante
ESEMPIO N.21 Prestazione di intermediazione realizzata da un intermediario italiano e commissionata da un
privato residente in Francia per la vendita della propria collezione di quadri conservati a Parigi. L’operazione è
fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale.
Prestazioni di trasporto beni diverse dal trasporto intracomunitario
L’art. 7 – sexies, comma 1 lett. b stabilisce che le prestazioni di trasporto di beni diversi da quelli
intracomunitari si considerano effettuate in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato,
quando il committente non è un soggetto passivo.
Sulla base di questa deroga e di quanto previsto come regola generale dell’art. 7 – ter, si può affermare che le
predette prestazioni di trasporto sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente è un operatore
economico stabilito in Italia, mai quando è un soggetto passivo non stabilito, mentre nel caso in cui il
committente non fosse un soggetto passivo i trasporti sono rilevanti ai fini IVA soltanto per quota parte del
trasporto effettuato in Italia.
RIFERIMENTO
NORMATIVO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
ART. 7 sexies, 1° c,.
TRASPORTO DI BENI DIVERSI DAI
lett. b) D.P.R. TRASPORTO INTRACOMUNITARI
633/72
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO O NON
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
COMMITTENTE DEL
SERVIZIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
SOGGETTO PASSIVO
NON STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
CRITERIO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
SEMPRE
SI esempio: 22
MAI
NO esempio 23
DISTANZA PERCORSA
NEL TERRITORIO DELLO
STATO
DISTANZA PERCORSA
FUORI DAL TERRITORIO
DELLO STATO
SI esempio: 24
NO esempio 24
ESEMPIO N. 22 Prestazioni di trasporto dall’Italia agli Stati Uniti realizzato da un vettore francese per conto di
una società italiana. L’operazione è territorialmente significativa.
ESEMPIO N. 23 Stessa operazione, ma il committente è una società francese. L’operazione è fuori campo
IVA.
ESEMPIO N. 24 Prestazioni di trasporto commissionate ad un vettore Svizzero da un privato italiano per
realizzare il traslocco da Zurigo a Milano. L’operazione è per una parte, pari al percorso effettuato nello
Stato, territorialmente rilevante.
Prestazioni di trasporto intracomunitario di beni
L’art. 7 – sexies, comma 1 lett. c stabilisce che quando il committente non è un soggetto passivo le prestazioni
di trasporto intracomunitario di beni si considerano rilevanti ai fini IVA, quando la relativa esecuzione ha inizio
nel territorio dello stato.
È il caso di ricordare che nei trasporti intracomunitari di beni sono ammesse soste in località al di fuori della
Comunità.
Sulla base di questa deroga e di quanto previsto come regola generale dell’art. 7 – ter, si può affermare che le
predette prestazioni di trasporto intracomunitario sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente
è un soggetto passivo stabilito in Italia, mai quando è un soggetto passivo non stabilito in Italia, mentre nel
caso in cui il committente non fosse un soggetto passivo i trasporti sono rilevanti ai fini IVA soltanto se il
trasporto parte dall’Italia.
RIFERIMENTO
NORMATIVO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
SOGGETTO PASSIVO
ART. 7 STABILITO O NON
sexies, 1° c,.
TRASPORTO INTRACOMUNITARIO
STABILITO NEL
lett. c) D.P.R. DI BENI
TERRITORIO DELLO
633/72
STATO
COMMITTENTE DEL
SERVIZIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
SOGGETTO PASSIVO
NON STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
CRITERIO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
SEMPRE
SI esempio: 25
MAI
NO esempio 26
LUOGO DI PARTENZA
NEL TERRITORIO DELLO
STATO
LUOGO DI PARTENZA
FUORI DAL TERRITORIO
DELLO STATO
SI esempio: 27
NO esempio 28
ESEMPIO N. 25 Prestazioni di trasporto di beni dalla Germania all’Italia per conto di un’azienda italiana.
L’operazione è territorialmente significativa.
ESEMPIO N. 26 Stessa operazione, ma il committente è una società tedesca. L’operazione è fuori campo
IVA.
ESEMPIO N. 27 Prestazioni di trasporto commissionate ad un vettore sammarinese da un privato italiano per
merci da trasferire dall’ Italia in Olanda. L’operazione è rilevante ai fini IVA.
ESEMPIO N. 28 Prestazioni di trasporto commissionate ad un vettore Svizzero da un privato italiano per merci
acquistate in Francia da trasferire in Italia. L’operazione fuori campo IVA.
Prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività
accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico movimentazioni e simili
L’art. 7 – sexies, comma 1 lett. d stabilisce che le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni
mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico
movimentazioni e simili sono rilevanti ai fini IVA quando il committente è un non soggetto passivo d’imposta e
sono realizzate nel territorio dello Stato.
Sulla base di questa deroga e di quanto previsto come regola generale dell’art. 7 – ter, si può affermare che le
predette prestazioni sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente è un soggetto passivo
stabilito in Italia, mai quando è un soggetto passivo non stabilito in Italia, mentre nel caso in cui il committente
non fosse un soggetto passivo le prestazioni in esame sono rilevanti ai fini IVA soltanto se sono realizzate in
Italia.
RIFERIMENTO
NORMATIVO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PRESTAZIONI DI LAVORAZIONE,
NONCHÉ LE PERIZIE, RELATIVE A
ART. 7 BENI MOBILI MATERIALI E LE
sexies, 1° c,.
OPERAZIONI RESE IN ATTIVITÀ
lett. d) D.P.R. ACCESSORIE AI TRASPORTI,
633/72
QUALI QUELLE DI CARICO,
SCARICO MOVIMENTAZIONI E
SIMILI
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO O NON
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
COMMITTENTE DEL
SERVIZIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
SOGGETTO PASSIVO
NON STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
CRITERIO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
SEMPRE
SI esempio: 29
MAI
NO esempio 30
ESECUZIONE NEL
TERRITORIO DELLO
SI esempio: 31
STATO
ESECUZIONE FUORI DAL
TERRITORIO DELLO
NO esempio 32
STATO
ESEMPIO N. 29 Riparazione in Germania di un’autovettura di proprietà di una società Italiana. L’operazione
è territorialmente rilevante e pertanto l’impresa italiana dovrà assolvere l’imposta mediante il meccanismo
dell’inversione contabile.
ESEMPIO N. 30 Stessa operazione, ma la riparazione viene eseguita in Italia da una società residente nello
Stato e il committente è una società tedesca. L’operazione è fuori campo IVA.
ESEMPIO N. 31 Riparazione in Italia di un’autovettura di proprietà di un privato sammarinese. L’operazione è
territorialmente rilevante.
ESEMPIO N. 32 Riparazione di un computer da parte di un impresa italiana direttamente a domicilio del
cliente, un privato sammarinese. L’operazione è fuori campo IVA.
Prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto
L’art. 7 – sexies, comma 1 lett. e stabilisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, le prestazioni
di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto in favore
di committenti non soggetti passivi rese da operatori stabiliti in Italia a condizione che i veicoli siano utilizzati
nel territorio dello Comunità. Nel caso in cui le predette prestazioni siano realizzate da soggetti passivi stabiliti
fuori dalla Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando i veicoli sono utilizzati in Italia
Sulla base di questa deroga e di quanto previsto come regola generale dell’art. 7 – ter, si può affermare che
indipendentemente dal luogo di impiego le predette prestazioni sono sempre territorialmente rilevanti quando il
committente è un operatore stabilito in Italia, mai quando è un soggetto passivo non stabilito in Italia, mentre
nel caso in cui il committente non fosse un soggetto passivo le prestazioni in esame sono rilevanti ai fini IVA
soltanto se i veicoli vengono utilizzati nel territorio della Comunità .
Parimenti sono considerate territorialmente rilevanti le prestazioni di locazione finanziaria, noleggio e simili
non a breve termine di mezzi di trasporto se realizzate da soggetti passivi stabiliti fuori dal territorio della
comunità e i veicoli sono utilizzati nel territorio dello Stato.
Per quanto riguarda la corretta individuazione dei mezzi di trasporto si rinvia a quanto già precisato
commentando l’art. 7 quater, comma 1, lett. e relativa ai servizi di locazione finanziaria, noleggio e simili a
breve termine di detti beni mobili.
IMBARCAZIONI DA DIPORTO A MOTORE
Lunghezza
Percentuale di utilizzo al di fuori
delle acque territoriali comunitarie
fino a 7,50 metri
10%
da 7,51 a 12 metri
40%
da 12,01 a 16 metri
50%
da 16,01 a 24 metri
60%
oltre 24 metri
70%
Per quel che concerne il noleggio o la
locazione di navi da diporto si segnala la
circolare n. 94/E del 7 giugno 2002, dove
l'amministrazione finanziaria, allo scopo di
rendere più semplice l'applicazione della
normativa, ha pensato di determinare in via
forfetaria l'utilizzo extracomunitario, sulla
base delle caratteristiche tipologiche di tali
imbarcazioni.
Il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, interessato al riguardo, ha
Lunghezza
Percentuale di utilizzo al di fuori
quindi individuato criteri presuntivi di utilizzo
delle acque territoriali comunitarie
delle imbarcazioni al di fuori del territorio
fino a 10 metri
40%
dell'U.E. con riferimento alle caratteristiche
da 10,01 a 20 metri
50%
tecniche proprie del mezzo a disposizione,
quali la categoria di appartenenza, il tipo di
da 20,01 a 24 metri
60%
propulsione (motore o vela) e la lunghezza,
oltre 24 metri
70%
stabilendo le percentuali di forfetizzazione
per determinare la parte territorialmente rilevante della prestazione di noleggio e di locazione.
IMBARCAZIONI DA DIPORTO A VELA
RIFERIMENTO
NORMATIVO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO O NON
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI
ART. 7 LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA,
sexies, 1° c,.
NOLEGGIO E SIMILI, NON A
lett. e) D.P.R.
BREVE TERMINE, DI MEZZI DI
633/72
TRASPORTO
COMMITTENTE DEL
SERVIZIO
CRITERIO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
SEMPRE
SI esempio: 33
SOGGETTO PASSIVO
NON STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
MAI
NO esempio 34
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO FUORI DAL
TERRITORIO DELLA UE
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
UTILIZZAZIONE DEL
MEZZO DI TRASPORTO
NEL TERRITORIO DELLA
UE
UTILIZZAZIONE DEL
MEZZO DI TRASPORTO
FUORI DAL TERRITORIO
DELLA UE
UTILIZZAZIONE DEL
MEZZO DI TRASPORTO
NEL TERRITORIO DELLO
STATO
UTILIZZAZIONE DEL
MEZZO DI TRASPORTO
FUORI DAL TERRITORIO
DELLO STATO
SI esempio: 35
NO esempio 36
SI esempio: 37
NO esempio 38
ESEMPIO N. 33 Locazione finanziaria di un’autovettura da parte di una società di leasing tedesca in favore di
una società Italiana. Indipendentemente da dove viene impiegato il mezzo, l’operazione è territorialmente
rilevante e, pertanto, l’impresa italiana dovrà assolvere l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione
contabile.
ESEMPIO N. 34 Locazione finanziaria di un veicolo da parte di una società di leasing italiana in favore di una
società sammarinese. L’operazione è sempre fuori campo IVA.
ESEMPIO N. 35 Noleggio a lungo termine di un’autovettura da parte di una società italiana in favore di un
privato sammarinese. L’operazione è territorialmente rilevante, attesa l’impossibilità di un impiego esclusivo
del mezzo nel territorio sammarinese
ESEMPIO N. 36 Locazione finanziaria da parte di una società di leasing italiana in favore di un ente statale
sammarinese di un veicolo utilizzato per fare servizio di linea unicamente all’interno della Repubblica di San
Marino. L’operazione è fuori campo IVA.
ESEMPIO N. 37 Noleggio da parte di una società sammarinese di un veicolo utilizzato in Italia in favore di un
ente non commerciale Italiano.
L’operazione è territorialmente rilevante.
ESEMPIO N. 38 Stessa operazione, ma l’impiego del veicolo avverrà in Austria. L’operazione è fuori campo
IVA.
Prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici
L’art. 7 – sexies, comma 1 lett. f stabilisce che le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici nei
confronti di committenti non soggetti passivi si considerano territorialmente rilevanti quando sono effettuate da
operatori economici stabiliti fuori dal territorio della Comunità e quando il committente non soggetto passivo
d’imposta è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero.
Sulla base di questa deroga e di quanto previsto come regola generale dell’art. 7 – ter, si può affermare che le
predette prestazioni sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente è un operatore stabilito in
Italia, mai quando è un soggetto passivo non stabilito in Italia, mentre nel caso in cui il committente non fosse
un soggetto passivo le prestazioni in esame sono rilevanti ai fini IVA nel caso in cui siano effettuate da
operatori economici stabiliti fuori dal territorio della Comunità e quando il committente è domiciliato nel
territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero.
In base al combinato disposto dell’art. 7 ter, comma 1, lett. b e art. 7 septies comma 1, lett. i sono ugualmente
territorialmente rilevanti le prestazioni rese tramite mezzi elettronici da operatori stabiliti nel territorio dello stato
a committenti non soggetti passivi con esclusione di quelli residenti fuori dal territorio della Comunità.
È bene ricordare per servizi prestati tramite mezzi elettronici s’intende soltanto il commercio elettronico diretto
con il quale è possibile ricevere i beni quali a titolo d’esempio: film, file musicali, libri in forma digitale, ecc.
Al riguardo si segnala come l’articolo 11 del regolamento n. 1777/2005 specifica, sia pure in modo non
tassativo, che i servizi prestati tramite mezzi elettronici, attraverso internet o rete elettronica individuati
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino e dall’allegato L della Direttiva 2002/38/CE sono i seguenti:
a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti; b) i servizi che
veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una
pagina web; c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in
risposta a dati specifici immessi dal destinatario; d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in
vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti
fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di
una vendita per posta elettronica automaticamente via computer; e) le offerte forfettarie di servizi Internet
(Internet service provider, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento
accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri
elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni
meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.); f) i servizi elencati
nell’allegato I del regolamento 1777/2005.
Il successivo articolo 12, invece, individua le operazioni che non rientrano nella disciplina del commercio
elettronico e cioè: 1) i servizi di radiodiffusione e di televisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e),
undicesimo trattino, della direttiva 77/388/CEE; 2) i servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 9,
paragrafo 2, lettera e), decimo trattino, della direttiva 77/388/CEE; 3) la cessione dei beni e le prestazioni dei
servizi seguenti: a) i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente; b) i CD-ROM,
dischetti e supporti fisici analoghi; c) il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste; d) i CD e le
audiocassette; e) le videocassette e i DVD; f) i giochi su CD-ROM; g) i servizi di professionisti, quali avvocati e
consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica; h) i servizi di
insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete
elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto; i) i servizi di riparazione materiale off line delle
apparecchiature informatiche; j) i servizi di conservazione dei dati off line; k) i servizi pubblicitari, ad esempio
in giornali, su manifesti e in televisione; l) i servizi di helpdesk telefonico; m) i servizi di insegnamento che
comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta; n) i servizi tradizionali di
vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta; o)
i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia; p) l’accesso a Internet
e al World Wide Web; q) i servizi telefonici forniti attraverso Internet.
È il caso di ricordare, altresì, come l'art. 74 quinquies del DPR n. 633 detta le regole per i prestatori
extracomunitari i quali, essendo obbligati ad identificarsi in un paese dell'Unione perché rendono servizi
tramite mezzi elettronici nei confronti dei privati consumatori stabiliti nella Comunità europea, decidono di
identificarsi in Italia.
È previsto l’obbligo di applicare sempre l’aliquota Iva ordinaria dello Stato membro d’appartenenza del cliente
In questo modo è impedita la localizzazione nei Paesi comunitari dove l’aliquota Iva ordinaria è meno elevata.
Ad esempio, se un prestatore svizzero si identifica in Germania e il cliente è un privato residente in Italia,
l’aliquota che deve applicare il prestatore svizzero è quella del 20 per cento, vigente nel nostro Paese e non
quella, più favorevole, vigente in Germania, Paese nel quale si è identificato (attualmente 19 per cento).
Opera in pratica la stessa aliquota del 20% nel caso in cui il cliente italiano fosse un soggetto di imposta che
assolve l'IVA emettendo autofattura.
La previsione dell’identificazione in un solo Paese comunitario evita, al prestatore extracomunitario,
l’identificazione in ciascuno Stato membro in cui è stabilito il cliente privato; infatti, in caso contrario, dal
momento che l'Iva è dovuta nello Stato del cliente consumatore finale, il prestatore avrebbe dovuto
identificarsi, ai fini del pagamento dell'imposta, nello Stato membro del cliente privato.
RIFERIMENTO
NORMATIVO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO O NON
STABILITO
NEL TERRITORIO DELLO
STATO
ART. 7 sexies, 1° c,.
lett. f) D.P.R.
633/72
PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI
TRAMITE MEZZI ELETTRONICI
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO
NEL TERRITORIO DELLO
STATO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO FUORI DAL
TERRITORIO DELLA UE
COMMITTENTE DEL
SERVIZIO
CRITERIO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
SEMPRE
SI esempio: 39
SOGGETTO PASSIVO
NON STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
MAI
NO esempio 40
SEMPRE
SI esempio: 41
MAI
NO esempio 42
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NELLA UE
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO FUORI
DELLA UE (ART. 7 septies, 1° c,. lett. i)
D.P.R. 633/72)
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
IL COMMITTENTE È
DOMICILIATO NEL
TERRITORIO DELLO
SI esempio: 43
STATO O IVI RESIDENTE
SENZA DOMICILIO
ALL’ESTERO
IL COMMITTENTE È
DOMICILIATO O
NO esempio 44
RESIDENTE ALL’ESTERO
ESEMPIO N. 39 Accesso a pagamento ad una banca dati di una società americana da parte di una azienda
italiana. L’operazione è territorialmente rilevante e pertanto l’impresa italiana dovrà assolvere l’imposta
mediante il meccanismo dell’inversione contabile.
ESEMPIO N. 40 Stessa operazione, ma l’accesso alla banca dati di una società italiana è effettuata da una
società tedesca L’operazione è fuori campo IVA.
ESEMPIO N. 41 Accesso a pagamento ad una banca dati di una società italiana da parte di privato residente
in Francia. L’operazione è territorialmente rilevante.
ESEMPIO N. 42 Accesso a pagamento ad una banca dati di una società italiana da parte di privato residente
in San Marino. L’operazione è sempre fuori campo IVA.
ESEMPIO N. 43 Accesso a pagamento ad una banca dati di una società sammarinese da parte di privato
residente in Italia. L’operazione è territorialmente rilevante e verrà assolta dall’operatore extracomunitario, che
deve identificarsi in uno dei Paesi dell’Unione. Nel caso scegliesse l’Italia dovrà adottare lo speciale regime
dettato dall’art. 74 quinquies del DPR n. 633 del 1972.
ESEMPIO N. 44 Stessa operazione, ma il privato che accede alla banca dati della società sammarinese è
residente in Svizzera. L’operazione è fuori campo IVA.
Prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione
L’art. 7 – sexies, comma 1 lett. g stabilisce che le prestazioni di telecomunicazione e teleradiffusione, sono
rilevanti ai fini IVA quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti non soggetti
passivi residenti o domiciliati nel territorio della Comunità e sempre che siano utilizzate nel territorio della
Comunità.
Parimenti le predette prestazioni di telecomunicazione e teleradiffusione se sono rese da soggetti stabiliti al di
fuori dal territorio della Comunità a committenti non soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello
Stato se sono ivi utilizzate.
Sulla base di questa deroga e di quanto previsto come regola generale dell’art. 7 – ter, si può affermare che le
predette prestazioni sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente è un operatore stabilito in
Italia, mai quando è un soggetto passivo non stabilito in Italia, mentre nel caso in cui il committente non fosse
un soggetto passivo le prestazioni in esame sono rilevanti ai fini IVA nel caso in cui siano effettuate da
operatori economici stabiliti nel territorio dello Stato, il committente sia residente o domiciliato nel territorio
della comunità e le prestazioni siano ivi utilizzate.
Allo stesso modo sono territorialmente rilevanti le prestazioni di telecomunicazione e tele radiodiffusione
quando sono rese a committenti non soggetti passivi d’imposta da soggetti passivi stabiliti al di fuori dal
territorio della Comunità e se utilizzate nel territorio dello Stato.
Peraltro è opportuno tenere in considerazione le disposizioni contenute nell’art. 7 – septies, comma 1 lett. h
del DPR n. 633 del 1972 dove è previsto che le prestazioni di servizi di telecomunicazione e di tele
radiodiffusione rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità si
considerano effettuati nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzati ancorché resi da soggetti che non
siano ivi stabiliti.
RIFERIMENTO
NORMATIVO
ART. 7 sexies, 1° c,.
lett. g) D.P.R.
633/72
ART. 7 septies, 1° c,.
lett. h) D.P.R.
633/72
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PRESTAZIONI DI
TELECOMUNICAZIONE E
TELERADIODIFFUSIONE
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
COMMITTENTE DEL
SERVIZIO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO O NON
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
SOGGETTO PASSIVO
NON STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLA
COMUNITÀ
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO FUORI DAL
TERRITORIO DELLA
COMUNITÀ
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO O NON
STABILITO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO FUORI DAL
TERRITORIO DELLA
COMUNITÀ
CRITERIO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
SEMPRE
SI esempio: 45
MAI
NO esempio 46
UTILIZZAZIONE NEL
TERRITORIO DELLA
COMUNITÀ
UTILIZZAZIONE FUORI
DAL TERRITORIO DELLA
COMUNITÀ
UTILIZZAZIONE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
UTILIZZAZIONE FUORI
DAL TERRITORIO DELLO
STATO
UTILIZZAZIONE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
UTILIZZAZIONE FUORI
DAL TERRITORIO DELLO
STATO
ESEMPIO N. 45 Servizio di telefonia reso tramite schede telefoniche a società Italiana.
sempre territorialmente rilevante
SI esempio: 47
NO esempio 48
SI esempio: 49
NO esempio 50
SI esempio: 51
NO esempio 52
L’operazione è
ESEMPIO N. 46 Stessa operazione resa da società italiana, ma la società committente è svizzera.
L’operazione è fuori campo IVA.
ESEMPIO N. 47 Società italiana che rende servizi telefonici a privato francese che utilizza il servizio in
Francia. L’operazione è soggetta ad IVA.
ESEMPIO N. 48 Società italiana che rende servizi telefonici a privato francese che utilizza il servizio in
Svizzera. L’operazione è fuori campo IVA.
ESEMPIO N. 49 Società sammarinese che rende servizi di telefonia a privato in Italia.
territorialmente rilevante
L’operazione è
ESEMPIO N. 50 Identica operazione, ma il privato è francese e utilizza il servizio di telefonia in Francia.
L’operazione non è territorialmente rilevante
ESEMPIO N. 51 Società italiana che rende servizi telefonici a privato sammarinese che utilizza il servizio in
Italia. L’operazione è in campo IVA.
ESEMPIO N. 52 Società italiana che rende servizi telefonici a privato svizzero che utilizza il servizio in
Svizzera. L’operazione è fuori campo IVA.