La nuova territorialità IVA dal 1 gennaio 2011
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La nuova territorialità IVA dal 1 gennaio 2011
17 febbraio 2011 IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE NELLA DISCIPLINA IVA di Giampaolo Giuliani Pag.1/45 17 febbraio 2011 PREMESSA .................................................................................................................................................. 3 LA TERRITORIALITÀ: CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE ....................................................................................... 3 ART. 7 – TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSTA - DEFINZIONI ...................................................................................... 9 ART. 7 – BIS TERRITORIALITÀ - CESSIONI DI BENI ...........................................................................................14 ART. 7 - TER - TERRITORIALITÀ - PRESTAZIONI DI SERVIZI ...............................................................................19 ART. 7 - QUATER - TERRITORIALITÀ - DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI PRESTAZIONI DI SERVIZI ................23 Prestazioni su beni immobili........................................................................................................................................................24 Prestazioni di trasporto passeggeri .............................................................................................................................................25 Prestazioni di ristorazione e catering ..........................................................................................................................................26 Prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto ..........................27 ART. 7 - QUINQUIES - TERRITORIALITÀ - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI CULTURALI, ARTISTICI, SPORTIVI, SCIENTIFICI, EDUCATIVI, RICREATIVI E SIMILI ....................................................................29 ART. 7 - SEXIES - TERRITORIALITÀ - DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE A TALUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI ...........................................................................................................31 Prestazioni di intermediazione ....................................................................................................................................................31 Prestazioni di trasporto beni diverse dal trasporto intracomunitario ...........................................................................................31 Prestazioni di trasporto intracomunitario di beni .........................................................................................................................32 Prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico movimentazioni e simili .................................................................................................33 Prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto ...................34 Prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici.....................................................................................................................35 Prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione ...........................................................................................................38 ART. 7 - SEPTIES - TERRITORIALITÀ - DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A NON SOGGETTI PASSIVI STABILITI FUORI DALLA COMUNITÀ ......................................................................................39 Prestazioni di cessione, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore, ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne; ..................................................................................................39 Prestazioni pubblicitarie; .............................................................................................................................................................39 Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché quelle di erborazione e fornitura di dati e simili; ...................39 Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti; ....................................................................................................................................................................................39 Prestazioni di messa a disposizione del personale;....................................................................................................................39 Prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; .....................................................................................................................................................................................39 Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati; ............................................................................................................39 Servizi di telecomunicazione e di tele radiodiffusione; ................................................................................................................40 Servizi prestati per via elettronica; ..............................................................................................................................................40 Prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti. ..................................................................................................................................................................................40 Pag.2/45 17 febbraio 2011 PREMESSA Il 1° gennaio 2011 sono entrate in vigore le disposizioni relative alla territorialità IVA previste dall’esecutivo all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo del 11 febbraio 2010 n. 18, pubblicato sulla G.U. del 19 febbraio 2010 n. 41. Si tratta di innovazioni meno rilevanti rispetto quelle introdotte dallo stesso decreto alcuni mesi fa, tuttavia si innestano in un contesto normativo per certi versi ancora incerto. L’ampiezza delle modifiche e la centralità del presupposto territoriale nella disciplina IVA, in effetti, avrebbero richiesto un supporto interpretativo da parte dell’amministrazione finanziaria più adeguato, atteso che ad oggi le pronunce emanate dall’Agenzia delle Entrate attengono soltanto specifici e circostanziati aspetti (si veda la tabella 1). TABELLA 1 1. Circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009; 2. Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2010; 3. Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010; 4. Circolare n. 14/E del 19 marzo 2010; 5. Risoluzione n. 37/E del 17 maggio 2010; 6. Risoluzione n. 48/E del 1° giugno 2010; 7. Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010; Per questo motivo si è ritenuto utile prendere spunto dalle modifiche 8. Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010; apportate all’art. 7 quinquies per 9. Risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010. riprendere l’argomento nella sua interezza, allargando la disamina anche ai regimi della non imponibilità che a tuttoggi fanno riferimento alla “vecchia” formulazione dell’art. 7 in vigore fino al 31 dicembre 2009 e, pertanto, mal si adattano alla normativa vigente ora composta da sette articoli • 7 - definizioni • 7 bis - cessione di beni • 7 ter – prestazioni di servizi • 7 quater – disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi • 7 quinquies – disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili • 7 sexies – disposizioni speciali relative a taluni prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi • 7 septies – disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori dalla Comunità LA TERRITORIALITÀ: CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE Una cessione di beni o una prestazione di servizi, se ed in quanto considerate tali rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del D.P.R del 26 ottobre 1972 n. 633 ed effettuate “nell’esercizio d’impresa” ovvero “nell’esercizio di arti o professioni” così come precisato agli artt. 4 e 5 del medesimo D.P.R. n. 633, non devono essere ritenute automaticamente rilevanti ai fini IVA quando vengono eseguite nel territorio dello Stato, ma si dovrà verificare di volta in volta il criterio dettato dall’articolo 7 e seguenti del D.P.R. n. 633 per quel tipo di cessione (ad esempio l’ubicazione del bene) ovvero di prestazione (luogo in cui il committente è stabilito, luogo di utilizzazione della prestazione, soggettività IVA, ecc.). Pag.3/45 17 febbraio 2011 A titolo d’esempio si ipotizzi, per quanto riguarda la cessione di beni, il caso di un’impresa che dopo avere acquistato degli arredamenti per l’allestimento del proprio stand in una fiera tenutasi in Russia decida al termine della stessa, di venderli all’ente organizzatore dell’esposizione. In quest’ipotesi, l’operazione è fuori campo IVA, poiché i beni oggetto della cessione, si trovano fuori del territorio dello Stato. A nulla influisce la circostanza che il cedente sia una società italiana e quindi l’operazione sia svolta nell’esercizio d’impresa e che la compravendita degli arredamenti sia considerata, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, una cessione. In ogni operazione, infatti, i presupposti soggettivo oggettivo e territoriale devono sussistere contemporaneamente. S’ipotizzi, ancora, un architetto italiano che predisponga un progetto nel proprio studio ubicato a Milano per la realizzazione di un palazzo in Giappone commissionatogli da un’impresa italiana che intende aprire in quel paese una propria filiale. Anche in questo caso l’operazione non è significativa ai fini IVA, in quanto, pur in presenza del presupposto soggettivo (operazione svolta nell’esercizio di arte o professione) e di quello oggettivo (la progettazione è considerata una prestazione di servizi), l’operazione è carente del presupposto territoriale, posto che per le prestazioni relative a beni immobili è necessario che il bene sia ubicato nel “territorio dello Stato” (art. 7 quater, comma 1, lett. a D.P.R. n. 633 del 1972. In alcune situazioni, ci si potrebbe trovare di fronte ad operazioni in cui il requisito della territorialità sussiste parzialmente: si pensi, a titolo d’esempio, alla costruzione di un metanodotto che attraversa il territorio italiano ed altri paesi. In quest’ipotesi l’art. 7 - quater, prevede che la territorialità per le attività per la realizzazione, siano legate alla loro effettuazione nel territorio dello Stato, per cui parte delle prestazioni sono, sicuramente fuori campo IVA. In questo caso risulta abbastanza semplice distinguere la quota parte rilevante ai fini IVA rispetto a quella carente del presupposto territoriale, tuttavia dove non sia possibile distinguere la quota di corrispettivo afferente le operazioni in cui non sussiste il requisito della territorialità, l’amministrazione ha affermato in più occasioni che l’intera operazione rientra nel campo d’applicazione dell’imposta (per tutte si veda la risoluzione del 15 dicembre 1990 n. 470170 avente ad oggetto la pubblicità radiotelevisiva). Altri tipi di operazioni che potrebbero generare delle incertezze sono le cosiddette “prestazioni plurime”. Su questo argomento, l’amministrazione finanziaria sostiene (tra le più recenti si veda le risoluzioni del 1° agosto 2008 n. 339/E del 3 ottobre 2008 n. 367/E) sostanzialmente che nei contratti dove sono pattuite prestazioni plurime: “per l’esatta qualificazione dell’operazione occorre avere riguardo al contenuto del contratto; in particolare occorre verificare se le diverse attività debbano essere considerate prestazioni autonome o piuttosto attività interne strumentali al risultato finale dell’operazione, rilevando in tale ultimo caso solo come elementi di cui è composto il costo della stessa” (risoluzione del 23 maggio 2002 n. 153/E). Infine, meritano un discorso a parte le cosiddette “cessioni intracomunitarie” di cui all’art. 41 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, relativo agli scambi intracomunitari, la cui territorialità è disciplinata non dall’art. 7 e seguenti del D.P.R. n. 633, ma dall’art. 40 del D.L. n. 331 del 1993. Data l’importanza si ritiene di dovere immediatamente sottolineare come dal 1° gennaio 2010, le cosiddette “prestazioni intracomunitarie” (lavorazioni su beni mobili, trasporti intracomunitari, prestazioni accessorie ai trasporti), non siano più disciplinate dall’art. 40 – territorialità delle operazioni comunitarie del D.L. n. 331 del 1993 che ha subito incisive modifiche, ma dall’art. 7 ter e seguenti del DPR n. 633 del 1972. Segnatamente, le prestazioni commissionate da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, diventano sempre operazioni fuori campo IVA. Pag.4/45 17 febbraio 2011 È importante rilevare come sul piano degli adempimenti a carico dei soggetti passivi stabiliti in Italia che rendono prestazioni di servizi a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, l’art. 21, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 è stato opportunamente modificato prevedendo che il soggetto prestatore emetta comunque una fattura con l’indicazione che trattasi di operazione non soggetta e della relativa norma. Si tratta di una deroga (ad esempio come quella prevista per le cessioni di beni in spazi soggetti a vigilanza doganale) poiché le operazioni fuori campo IVA non richiedono mai l’emissione della fattura. La finalità di questo adempimento è la possibilità da parte dell’amministrazione di effettuare controlli e soprattutto è propedeutica all’inserimento dell’operazione nell’elenco riepilogativo di rilevazione statistica, il cosiddetto Intrastat delle prestazioni di servizi rese in ambito comunitario, disciplinato nella nuova versione dell’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993. L’Agenzia delle Entrate con la circolare del 6 agosto 2010 n. 43/E ha osservato in proposito che trattasi di un obbligo generalizzato di fatturazione per tutte le prestazioni di servizi rese ad un committente comunitario e ciò anche quando l’operazione non debba essere inclusa negli elenchi riepilogativi qualora essa sia esente o non imponibile nel Paese di stabilimento del committente. Ad ogni modo le fatture non soggette relative alle prestazioni di servizi nei confronti di operatori non residenti nel territorio dello Stato non concorrono a formare il volume d’affari (come previsto da una specifica modifica dell’art. 20, comma 1, del DPR n. 633 del 1972), né lo status di esportatore abituale né il plafond. La presenza del presupposto territoriale insieme a quelli soggettivo e oggettivo, non comporta inevitabilmente l’assoggettamento ad imposta delle operazioni; alcune di esse, infatti, pur rientrando in campo IVA, con l’obbligo quindi di fatturazione, registrazione, dichiarazione annuale ecc., possono non scontare l’imposta nel caso siano operazioni “non imponibili” (artt. 8, 8 bis e 9 del D.P.R n. 633 per cessioni o prestazioni effettuate in ambito extraue, art 41 del D.L. 331 del 1993 per cessioni comunitarie) ovvero “esenti” (art. 10 del D.P.R n.633 del 1972). Da tenere presente che l’unica modifica ai criteri di non imponibilità IVA è stata apportata all’art. 9, comma 1, n. 7 relativamente alle prestazioni di intermediazione fuori del territorio della Comunità, pertanto con le nuove disposizioni che regolano la territorialità, per alcune prestazioni quali ad esempio i trasporti, le lavorazioni su beni mobili o nei porti di Stati esteri, si possono verificare delle situazioni di imponibilità IVA in stridente contrasto con i principi dell’imposta. Si pensi solo per fare un esempio al trasporto di merci commissionato da un operatore economico stabilito in Italia dalla Cina al Giappone che in base alle nuove regole è territorialmente rilevante ed è soggetto ad IVA del 20 per cento in quanto l’articolo 9, così come attualmente formulato, non consente di renderlo non imponibile. La territorialità di una cessione o di una prestazione, inoltre, non presuppone necessariamente che il cedente o il prestatore del servizio sia un soggetto passivo IVA dato che il nuovo art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633 del 1972, impone di trasferire all’operatore economico italiano (committente/cessionario) tutti gli obblighi formali e sostanziali connessi all’operazione effettuate da un soggetto estero (prestatore/cedente). Riprendendo l’esempio precedentemente proposto del progetto relativo alla realizzazione di un edificio, s’immagini che l’architetto sia giapponese ed il fabbricato sia realizzato in Italia per conto di una società italiana. L’operazione, in questo caso, è rilevante ai fini IVA e il committente dovrà emettere, ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633 1972 autofattura (in coincidenza o precedentemente al pagamento del corrispettivo del servizio) aumentando l’importo dell’imposta relativa. L’autofattura dovrà quindi essere annotata sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti con distinta numerazione, facendo riferimento al numero raggiunto nelle fatture di vendita e a quello delle annotazioni delle fatture d’acquisto registrate fino a quel momento (l’operazione è comunemente denominata “doppia registrazione” o “reverse charge” o ancora “inversione contabile”). Pag.5/45 17 febbraio 2011 Con circolare n. 12 del 12 marzo 2010 è stato consentito agli operatori nazionali che ricevono prestazioni di servizi generici di potere integrare la fattura del prestatore se operatore comunitario, invece di emettere autofattura. In sostanza è possibile assolvere l’imposta, in modo del tutto simile a quanto stabilito dalla disciplina dell’IVA intracomunitaria (art. 47 del D.L. n. 331 del 1993) la quale ha stabilito che l’obbligo da parte del cessionario di rilevare la cessione intracomunitaria si realizza mediante la semplice integrazione della fattura del soggetto passivo residente in altro Stato Ue con alcune annotazioni: controvalore in euro del corrispettivo e degli altri valori che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione espressi in valuta estera; ammontare dell’imposta calcolata secondo l’aliquota del bene. Nel caso in cui l’operazione sia non imponibile, esente o non soggetta, in sostituzione dell’imposta andrà indicato il titolo d’inapplicabilità con la relativa norma (cfr.art. 21, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972). Nelle cessioni intracomunitarie, pertanto, il soggetto IVA non deve produrre un nuovo documento, ma può limitarsi ad integrare quello emesso dall’operatore soggetto passivo residente in altro Stato Ue. Un'analoga procedura può essere utilizzata nel caso di cessioni o prestazioni di servizi effettuate da operatori sammarinesi (per le cessioni di beni opera il decreto ministeriale del 24 dicembre 1993 che regola con specifiche procedure del tutto simile alle cessioni intracomunitarie, i rapporti di scambio italo sammarinesi): anche in questa particolare fattispecie, infatti, non è necessario emettere autofattura, ma è possibile provvedere al calcolo dell’IVA utilizzando direttamente la fattura del cedente prestatore sammarinese, così come stabilito rispettivamente dal D.M. 24 dicembre 1993 e dalla circolare ministeriale n. 30 prot. 510542 del 20 aprile 1973. I sistemi di autofatturazione o di semplice integrazione appena descritti richiedono tuttavia che l'acquirente/committente agisca nell'esercizio d’imprese arti e professioni; in caso contrario, infatti, non è materialmente possibile assolvere l'imposta. Da segnalare che con la nuova formulazione del comma 2 dell’art. 17, del DPR n. 633 del 1972 sono parificati ai soggetti passivi d’imposta e, quindi, devono sostituirsi agli operatori non residenti per assolvere l’imposta, i soggetti individuati all’art. 7 ter comma 2, lettere b) e c) del DPR n. 633 del 1972. Più precisamente si tratta: • degli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’art. 4, 4° comma, del Dpr n. 633 del 1972, anche quando non agiscono nell’ambito delle proprie attività commerciali o agricole, ma in quelle istituzionali; • degli enti, le associazioni e le altre organizzazioni nel caso in cui svolgano solo attività istituzionali, ma risultino identificate ai fini dell’IVA avendo effettuato acquisti intracomunitari di beni al di sopra della nuova soglia fissata dalla legge 7 luglio 2009 n. 88 in 10.000 euro (prima fissata in 8.263,31 euro) dal’art. 38, comma 5, lett. c del D.L. n. 331 del 1993, oppure avendo effettuato acquisti presso operatori sammarinesi per la soglia di 8.263,31 euro dall’art. 21 del DM 24 dicembre 1993. Dal punto di vista delle procedure sono previste delle particolarità. Infatti quando gli enti agiscono nell’ambito delle proprie attività commerciali o agricole valgono le stesse regole previste per gli altri operatori economici per cui provvederanno ad assolvere l’imposta tramite il meccanismo dell’inversione contabile tramite autofatturazione e doppia registrazione. Qualora l’ente, pur svolgendo attività commerciale o agricola, effettui gli acquisti nell’ambito della propria attività istituzionale la procedura prevede l’annotazione dell’autofattura su apposito registro (in pratica come avviene già oggi per gli acquisti intracomunitari di beni e per quelli effettuati presso operatori sammarinesi) e il separato versamento risultante dell’IVA relativa. Inoltre, le operazioni effettuate in ambito istituzionale, saranno oggetto di specifica dichiarazione (ulteriore rispetto ai modelli Intrastat), da trasmettere mensilmente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando una specifica modulistica. Pag.6/45 17 febbraio 2011 Gli acquisti ad uso promiscuo afferenti sia l’attività commerciale che quella istituzionale devono essere obbligatoriamente imputati, all’atto dell’annotazione della relativa fattura nei registri IVA, a ciascuna delle dette attività per la parte di rispettiva competenza. Infine, per quanto concerne gli enti che non svolgono attività commerciale, ma che sono in possesso di una partita IVA per avere superato l’ammontare degli acquisti di beni effettuati in ambito comunitario o presso operatori sammarinesi, ovvero perché pur non avendo superato tali limiti hanno optato per aprirne una, devono provvedere ad auto fatturarsi e ad annotare la fattura in apposito registro, quindi effettuare ogni mese il versamento dell’imposta dovuta e presentare la specifica dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Nella sostanza, dal 1° gennaio 2010, anche alle prestazioni di servizi si applicano le stesse procedure che operano per gli enti e le associazioni e soggetti ad essi assimilati quando effettuano acquisti intracomunitari o presso operatori sammarinesi. Infatti, il nuovo articolo 30 bis – registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta relativa agli acquisiti effettuati dagli enti non commerciali del DPR n. 633 del 1972 impone ai predetti soggetti individuati all’art. 7 ter, comma 2 lett c e d, di assolvere l’imposta con gli stessi adempimenti previsti dagli art. 47, comma 3 e 49, del D.L. n. 331 del 1993. Al di fuori di queste ben individuate fattispecie, l’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633 impone agli operatori economici non residenti che realizzano operazioni rilevanti ai fini IVA a favore di privati o a soggetti ad essi assimilati o, ancora, a cessionari/committenti di operatori non residenti ovvero non stabiliti in Italia, la nomina di un proprio rappresentante fiscale, a meno che, detti operatori, non siano già identificati direttamente ai sensi dell’art. 35 ter del D.P.R. n. 633 (articolo introdotto nel DPR n. 633 dal D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191). Da tenere presente che nel caso in cui entrambi i soggetti siano non residenti e la prestazione risulti comunque territorialmente rilevante è necessario che sia il cedente o prestatore a nominare un proprio rappresentante fiscale o ad identificarsi direttamente posto che il comma 2 del citato art. 17 impone il meccanismo del reverse charge soltanto se la prestazione è stata realizzata nei confronti di soggetti passivi o soggetti ad essi assimilati stabiliti nel territorio dello Stato Possono chiedere l’identificazione diretta, tutti i soggetti che esercitano in forma abituale attività d’impresa arte o professione in uno Stato membro UE, mentre tale richiesta è attualmente preclusa ad operatori residenti in paesi terzi (cfr. ris. min. del 5 dicembre 2003 n. 220/E). È importante rilevare come l’operatore residente in altri paesi UE, deve acquisire il numero di partita IVA in data antecedente all’effettuazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto in Italia. Dal 1° gennaio 2006 competente nell’attribuire e gestire l’identificazione fiscale di soggetti non residenti, è il Centro Operativo di Pescara (sostituisce l’ufficio di Roma 6), il quale rilascia delle partite IVA contraddistinte dalla seriazione 999, nelle penultime tre cifre. Di tale numero il contribuente comunitario se ne deve servire in tutte le dichiarazioni presentate in Italia e in ogni altro atto come, ad esempio, le fatture. Relativamente alle scritture contabili si pone l’accento sul fatto che esse possono essere tenute indifferentemente in Italia e all’estero. Si è già anticipato come identificazione diretta e rappresentante fiscale sono tra loro alternativi, pertanto gli operatori in altro Stato UE non possono adottare il sistema d’identificazione diretta e avvalersi contemporaneamente di un rappresentante fiscale, il quale, secondo quanto stabilito nel terzo comma dell'articolo 17 del d.p.r. n. 633 deve essere un soggetto residente nel territorio dello Stato. L’amministrazione finanziaria, in varie occasioni, ha precisato che la qualifica di rappresentante può essere conferita a qualsiasi soggetto sia questo persona fisica o giuridica. Circa le formalità della nomina, sempre l'articolo 17, rinvia all’art. 1, comma 4, del DPR 10 novembre 1997 n. 441, in base al quale “la rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da Pag.7/45 17 febbraio 2011 lettera annotata in apposito registro presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante”. Si ricorda che la nomina del rappresentante fiscale in Italia, risultante da atto autenticato da un notaio di Stato estero aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, di cui alla l. 20 dicembre 1966 n. 1253 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione d’atti pubblici stranieri adottata all'Aja il 5 ottobre 1961, recante la legalizzazione del Consolato generale d'Italia presso lo Stato estero - deve essere considerata atto pubblico a tutti gli effetti e pertanto conforme alle disposizioni di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 633 del 1972. L’atto dovrà contenere la postilla "Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961", oppure, qualora lo Stato di residenza del rappresentato non abbia sottoscritto la citata convenzione, lo stesso dovrà essere autenticato dal competente consolato italiano. Il rappresentante dovrà adempiere tutti gli obblighi previsti dal citato D.P.R. n. 633 del 1972; in particolare dovrà presentare la dichiarazione d’inizio attività, emettere e registrare le fatture attive, registrare le fatture passive, conservare i registri e le fatture, effettuare le liquidazioni periodiche e gli eventuali versamenti e presentare la dichiarazione annuale. Nell’ambito delle “operazioni intracomunitarie” l’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993 prevede una particolare figura di rappresentante denominato “leggero” dato che gli competono un minore numero d’obblighi rispetto alla procedura appena esaminata. Il soggetto passivo in altro Stato UE non residente che effettua “operazioni comunitarie” può ricorrere a tale figura quando le operazioni svolte nel territorio dello Stato siano non imponibili o esenti o comunque senza obblighi di pagamento dell’IVA. Proprio perché destinato all’esecuzione di operazioni senza imposta dovuta, il rappresentante fiscale cosiddetto “leggero” si limita alla sola emissione delle fatture attive e alle rilevazioni statistiche senza eseguire ulteriori adempimenti normalmente dipendenti dalla qualifica di soggetto passivo (cioè possessore di partita IVA). Tale semplificazione, tuttavia, viene meno con l'effettuazione della prima operazione attiva o passiva che comporta il pagamento dell'imposta o il relativo recupero. Conseguentemente, a partire da tale momento, fermo restando la situazione pregressa, sorgono in capo al rappresentante tutti gli obblighi derivanti dalla normativa del tributo: fatturazione, registrazione, dichiarazione ecc. L’attività svolta dal rappresentante fiscale in Italia di un soggetto estero rientra nel concetto di consulenza e assistenza tecnica e legale (cfr risoluzione n. 36/E del 5 maggio 1998). Di enorme rilievo la nuova formulazione del comma 4, dell’art. 17 del DPR n. 633 del 1972, in vigore dal 26 settembre 2009 e introdotta dall’art. 10, D.L. 25 settembre 2009 n. 135 con la quale viene stabilito che le imprese estere con stabile organizzazione in Italia non devono più identificarsi o nominare un rappresentante fiscale. La norma è stata introdotta per adeguare la normativa IVA alla sentenza del 16 luglio 2009 resa nella causa C-244/08 nella quale la Corte di Giustizia ha condannato l’Italia per non avere recepito correttamente gli indirizzi e le direttive comunitarie Precedentemente, infatti, l’Italia riconosceva alle società estere la possibilità di nominare un proprio rappresentante fiscale pur in presenza di una stabile organizzazione sul territorio dello Stato. Detto ciò e al termine di questa parte introduttiva, si evidenzia come nell’analisi delle nuove singole disposizioni cui si sta per mettere mano si farà uso, dove è ancora possibile, di esemplificazioni mutuate da risoluzioni e circolari scelte tra le tante emanate dall’amministrazione finanziaria nel corso di questi anni, selezionate con l’obiettivo di chiarire il nuovo testo di legge. Pag.8/45 17 febbraio 2011 Al riguardo è importante ricordare che, con il Regolamento del 17 ottobre 2005 n. 1777/2005 (in vigore dal 1° luglio 2006), il Consiglio dell’Unione Europea ha emanato una serie di importanti interpretazioni autentiche in tema di territorialità. Si tratta di un primo intervento normativo con cui, di fatto, viene inaugurato l’art. 29 bis della VI direttiva, il quale attribuisce al legislatore comunitario, cioè il Consiglio Europeo, il potere di deliberare le misure necessarie “per garantire un’applicazione più uniforme dell’attuale sistema IVA” (cfr Direttiva CEE del 20 gennaio 2004 n. 7 che ha introdotto l’art. 29 bis). Attraverso questi poteri il Consiglio predispone dei regolamenti che contengono delle interpretazione autentiche relative alla corretta attuazione delle disposizioni contenute nella sesta direttiva, evitando così che gli Stati membri possano interpretarle in modo differenziato. Si sottolinea come queste disposizioni di applicazione sono giuridicamente vincolanti solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo regolamento in cui sono espresse il quale, è appena il caso di ricordare, è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. ART. 7 – TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSTA - DEFINZIONI Nella nuova versione l’art. 7, alla lett. a del D.P.R. n. 633 chiarisce che con la locuzione “territorio dello Stato” si intende fare riferimento al “territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano” (cioè nel tratto racchiuso tra Ponte Tresa e Porto Ceresio). In sostanza il territorio dello Stato corrisponde a quello soggetto alla sua sovranità con le sole esclusioni appena richiamate. Secondo i principi generali del diritto pubblico, nel concetto di territorio rientrano lo spazio terrestre compreso negli attuali confini, il soprassuolo ed il sottosuolo in corrispondenza al confine terrestre e delle cosiddette “acque territoriali”. Così come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare del 22 luglio 2009, n. 38/E per “acque territoriali” si devono intendere quelle comprese nel limite delle 12 miglia marine dalla costa, come si evince dall'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare e dall'art. 2, secondo comma, del codice della Navigazione. Da ricordare come alla predetta Convenzione si è recentemente richiamata anche la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 29 marzo 2007, in causa C-111/05, per precisare il confine geografico entro il quale gli Stati membri possono legittimamente esercitare il proprio potere impositivo (cfr punti 56 e 57 della sentenza). Ovviamente restano fuori dal concetto di Stato il territorio della Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano, in quanto territori esteri. Dunque il territorio dello Stato, così come individuato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto è, in quanto comprensivo anche di alcuni territori extradoganali ed assimilati, più ampio del territorio doganale. Ad esempio, i “punti franchi” (zone portuali disciplinate dall’art. 166 del D.P.R. n. 43 del 1973 che comprendono moli, banchine, capannoni, edifici e specchi d’acqua adiacenti che rimangono anch’essi, di regola, fuori dalla linea doganale) esistenti presso i porti di Brindisi, Genova, Messina, Napoli e Trieste, nonostante siano territori extradoganali ed in quanto tali assimilati per quel che concerne l’imposizione doganale ai territori esteri, ai fini IVA devono essere considerati a tutti gli effetti territorio dello Stato e, pertanto, del tutto equivalenti a qualsiasi altra località italiana (ris. min. 4 gennaio 1996 n. 3/E prot. 15-841, ris. min. 13 luglio 1995 n. 184/E prot. 15/613). Deve essere precisato, altresì, che esiste il cosiddetto “territorio mobile”, costituito dalle navi e aeromobili sia mercantili sia militari. Pag.9/45 17 febbraio 2011 Le navi e gli aerei mercantili sono equiparati al territorio dello Stato, ma non quando si trovano nello spazio aereo o marino che è soggetto alla sovranità di un altro Stato (ris. min. 28 febbraio 1997 n. 36/E). Diversamente, le navi e gli aerei militari conservano il carattere di territorio dello Stato anche quando sono all’estero (codice della navigazione regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, art 4 delle preleggi). Sempre in tema di sovranità è il caso di ricordare come le ambasciate godano dell’inviolabilità, nel senso che lo Stato territoriale non può compiervi alcun atto di coercizione materiale, se non su autorizzazione espressa dell’agente diplomatico accreditato. In ragione di tale inviolabilità, in passato, si parlava d’extraterritorialità delle ambasciate, come se facessero parte dello Stato accreditatario. In realtà, le ambasciate fanno parte del territorio dello Stato accreditante, il quale trova soltanto un limite all’esercizio della propria potestà coercitiva. Pertanto anche ai fini IVA, le ambasciate italiane site all’estero non sono considerate territorio dello Stato italiano (cfr ris. min. 26 luglio 1985, n. 355378), mentre le ambasciate straniere in Italia sono considerate territorio dello Stato italiano. Del resto è proprio perché le prestazioni sono territorialmente rilevanti che in questo secondo caso vige la non imponibilità a norma dell’art. 72 del D.P.R. n. 633. L’art. 7, comma 1, lett. b del D.P.R. n. 633 delimita, invece, il “territorio della Comunità” che corrisponde al campo d’applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea. Dal 1° gennaio 2007 la Comunità è composta da ventisette Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria. La citata lettera b dispone, inoltre, le seguenti esclusioni: per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen; per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare; per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; per la Repubblica di Finlandia, le isole Aland. La nuova lett. b, esclude esplicitamente anche le isole Anglo-Normanne: Jersey, Guernesey e le sue dipendenze Brechou, Great SarK, Hern, Jethou e Lihou Di contro, il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di Akrotiri e Dhekelia sono compresi nel territorio, rispettivamente, della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro. Per quanto attiene il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l’amministrazione finanziaria che non rientra nel territorio di questo paese Gibilterra - circolare del 10 giugno 1998 n. 145/E. Del pari, l'Agenzia delle Dogane con la circolare del 7 aprile 2004 n. 21/D, ha chiarito che per quanto riguarda il trattamento IVA delle merci provenienti o dirette verso le zone orientali dell’isola di Cipro sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, “devono essere trattate alla stregua di merci terze” (vale a dire extracomunitarie). I paesi e territori d'oltremare (cosiddetti PTOM) pur godendo di una relazione speciale con uno degli Stati membri, ai fini IVA non sono considerati territorio dell’Unione. Questo spiega perché nel testo dell’art. 7 non vi è una specifica esclusione Costituzionalmente i PTOM dipendono da quattro Stati membri (Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito) e non sono quindi Stati indipendenti. I venti paesi e territori d'oltremare sono i seguenti. Pag.10/45 17 febbraio 2011 Paesi e territori d'oltremare britannici: Anguilla, Isole Cayman; Isole Falkland; Georgia del Sud e Sandwich Australi; Montserrat; Pitcairn; Sant'Elena; Ascensione; Tristan da Cunha; Territorio Antartico Britannico; Territorio Britannico dell'Oceano Indiano; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini Britanniche. Paesi e territori d'oltremare francesi: Mayotte; Nuova Caledonia; Polinesia Francese; Saint-Pierre e Miquelon; Terre Australi e Antartiche Francesi; Isole Wallis e Futura. Paesi e territori d'oltremare olandesi: Aruba; Antille Olandesi (Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba). Paesi avente relazioni particolari con il Regno di Danimarca: Groenlandia. In base a queste disposizioni e chiarimenti, Monte Carlo, l’Isola di Madera, per fare un esempio, rientrano entrambi nel territorio della Comunità Europea, mentre lo Stato della Repubblica di San Marino, il territorio del comune di Livigno, lo Stato Di Andorra, il Lichtenstein o, ancora, Gibilterra, al pari della Svizzera o della Norvegia sono territori extracomunitari. In buona sostanza, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, è possibile ricondurre qualsiasi territorio ad una delle tre seguenti categorie: territorio dello Stato; territorio della comunità; territorio extracomunitario. Questa terza e ultima categoria, che ha natura residuale, accoglie tutti i territori o le nazioni che non sono specificamente richiamati nelle prime due. Nella successiva lettera d del nuovo articolo 7, invece, il legislatore dà le definizioni di “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” chiarendo come debba intendersi per le persone fisiche un soggetto passivo domiciliato in Italia, ovvero se ivi residente che non abbia stabilito il proprio domicilio all’estero. La circolare ministeriale n. 26/411138 del 3 agosto 1979 ha specificato che per quanto attiene il domicilio o la residenza delle persone fisiche, valgono i criteri dettati dal codice civile e, pertanto, la residenza si desume di regola dalle anagrafi della popolazione residente. In base agli artt 43 e 45 del codice civile, il domicilio e la residenza sono rispettivamente il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi e il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Con la risoluzione del 3 ottobre 2008 n. 369 è stato precisato come un soggetto residente in un paese terzo che intende aprire un’attività economica in Italia, senza esercitare nel proprio paese alcuna professione, “nel modello AA9/9, da presentarsi ai sensi dell'articolo 35 del decreto in materia Iva, dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l'attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita Iva ordinaria.” A tale conclusione l’amministrazione è pervenuta in quanto “la circostanza che nel territorio italiano venga costituito il domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un paese terzo (Repubblica di San Marino) non è di ostacolo a considerare l'istante quale soggetto passivo di imposta alla stregua di un soggetto residente.” Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva (in pratica la sede operativa). Ad ogni modo al di là delle indicazioni contenute nella citata lett. d nell’individuare la sede legale, per le persone giuridiche non si deve perdere di vista l’aspetto sostanziale che deve portare ad individuare il luogo dove l’operatore svolge la propria attività economica intesa come “il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la gestione generale di tale attività e ove sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale” (N.d.r in questo senso si esprime la proposta di regolamento di attuazione della Commissione UE COM 2009\1 672). Individuare il luogo di materiale svolgimento dell’attività potrebbe dunque non essere sufficiente per determinare dove è stabilita la sede di un’attività economica. In questo contesto appare comunque di tutta evidenza, come gli istituti dell’identificazione diretta o del rappresentante fiscale non abbiano alcuna influenza nella determinazione della territorialità. Pag.11/45 17 febbraio 2011 Questo significa che se venisse resa una consulenza o un trasporto o, ancora una lavorazione su di un bene mobile o più in generale una qualsiasi altra prestazione che rientra nell’art. 7 ter nei confronti di una azienda non residente, l’operazione sarebbe sempre fuori campo IVA, a nulla rilevando il fatto che il soggetto passivo committente abbia in Italia un proprio rappresentante o si sia qui identificato. Il possesso di una semplice partita IVA italiana, pertanto, non è significativa ai fini del presupposto territoriale, semmai potrà permettere al committente del servizio di detrarsi l’imposta da cui è rimasto inciso. Ad esempio ai sensi dell’art. 7 quater la territorialità è determinata dal luogo in cui si insiste l’immobile per cui se una società tedesca commissionasse un intervento su un proprio immobile ubicato in Italia, l’operazione sarebbe assoggettata ad IVA e la fattura sarebbe comunque emessa applicando l’imposta indipendentemente che nel corpo della stessa appaiano oltre ai dati dell’azienda il numero con cui si è identificato in Italia o quello del proprio rappresentante fiscale. Da tenere presente, infine, la figura delle stabili organizzazioni in Italia di operatori non residenti che si considerano sempre soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato limitatamente alle operazioni da esse rese o ricevute. Al riguardo una prima difficoltà è costituita dal definire con esattezza il concetto di stabile organizzazione, in ragione del fatto che oltre alla mancanza di una definizione nella normativa nazionale dell’imposta sul valore aggiunto, non è più possibile trovare dei riferimenti in direttive comunitarie dopo l’entrata in vigore il 1° febbraio del 2007 della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE. Infatti, rispetto alle indicazioni contenute nell’art. 9, paragrafo 1, del 17 maggio 1977, della direttiva 77/388/CEE (trasfusa nella direttiva 2006/112/CE), dove si faceva riferimento al "centro di attività stabile" e sul quale si è pronunciata in più occasioni la Corte di Giustizia UE (solo per citarne alcune: sentenza del 23 marzo 2006 C-210/04; 17 luglio 1997 C-190/95), la vigente direttiva 2006/112/CE all’art. 43 richiama il concetto di stabile organizzazione, senza definirla in alcun modo. In questo contesto sostanzialmente cambiato ci si deve interrogare se (e in caso affermativo in che modo) deve essere rivisitata la richiamata giurisprudenza ed inoltre ci si deve domandare qual è la valenza d’attribuire oggi alla nozione di stabile organizzazione ai fini della disciplina IVA. In generale, si può affermare che si configura una stabile organizzazione, quando l’entità presente sul territorio dello Stato abbia un’organizzazione di dimensioni minime permanentemente dotata di risorse umane e tecniche in misura sufficiente da consentirle di ricevere e utilizzare i servizi che le sono resi ovvero di fornire i servizi oggetto della propria attività. In proposito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 9580 del 19 settembre 1990, ha affermato che il concetto di stabile organizzazione ai fini IVA afferma che “ai fini tributari rilevano le situazioni di fatto che denotino lo scopo degli stessi soggetti ad esercitare nello Stato un’attività imprenditoriale e che siano caratterizzate, oltre che dal collegamento non occasionale con luoghi del territorio nazionale e con persone ivi operanti, dall’effettivo impiego di beni e di attività lavorative, coordinati per la produzione e/o lo scambio di beni e servizi e da un’effettiva, anche se limitata autonomia funzionale.” Si è già detto che le stabili organizzazioni in Italia di operatori non residenti sono considerate soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni in cui esse intervengono direttamente e, pertanto come si vedrà in prosieguo, sono in grado di determinare la territorialità delle prestazioni “generiche” di cui all’art. 7 ter del DPR n. 633 del 1972, quando le commissionano. Al riguardo, è bene avere presente che le funzioni di sostegno amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero debiti non determinano un coinvolgimento diretto di una stabile nelle attività svolte sul territorio italiano dalla casa madre. Essendo considerate soggetti passivi stabiliti in Italia a tutti gli effetti, per le stabili organizzazioni valgono le disposizioni di cui all’art. 17, comma 2, del DPR n. 633 del 1972, quindi nelle operazioni dove il cedente o il Pag.12/45 17 febbraio 2011 prestatore sono soggetti passivi non residenti sarà la stabile organizzazione in veste di cessionaria committente ad assolvere l’imposta mediante il meccanismo del reverse charge. Ad esempio, per l’attività di consulenza legale da parte di un avvocato non residente o non domiciliato nello stato in favore di una stabile organizzazione in Italia sarà quest’ultima ad assolvere l’imposta mediante il sistema dell’inversione contabile, indipendentemente che il legale abbia un proprio rappresentante fiscale o si sia identificato direttamente. In aggiunta agli adempimenti previsti per qualsiasi soggetto passivo nazionale, le stabili organizzazioni devono svolgere un’ulteriore funzione. Per esplicita previsione dell’art. 17, comma 4 del DPR n. 633 del 1972, infatti, le attività territorialmente rilevanti in Italia realizzate dalla casa madre non residente devono confluire nella posizione IVA della stabile organizzazione, dato che alla casa madre non è più concesso avere un proprio rappresentante fiscale o di identificarsi ai fini IVA. È evidente che questa doppia posizione può creare qualche dubbio o equivoco, ad esempio nel caso in cui la casa madre partecipi ad una fiera in Italia, la stabile organizzazione potrà farsi intestare la fattura per gli acquisti effettuati direttamente dalla casa madre e recuperare l’IVA con la detrazione dell’imposta, mentre per le operazioni attive realizzate dal soggetto non residente nei confronti di operatori nazionali, l’IVA sarebbe sempre assolta da questi ultimi mediante il meccanismo del reverse charge. Diversamente, nel caso i clienti siano dei privati sarà la stabile organizzazione che dovrà assolvere l’imposta emettendo la fattura per conto della casa madre. Altro aspetto da tenere presente è legato alla compilazione e alla presentazione dei modelli Intra. Si ritiene che la stabile organizzazione oltre a predisporre gli elenchi per le operazioni rese o ricevute direttamente deve compilare e presentare anche i modelli Intra facenti capo al soggetto passivo non residente per le operazioni effettuate direttamente senza il tramite della stabile organizzazione posto che la casa madre non può nominare un proprio rappresentante fiscale o si possa identificare direttamente. Nelle due successive lett. e ed f il legislatore si occupa rispettivamente dei trasporti passeggeri effettuati all’interno della Comunità e dei trasporti comunitari di beni. Per quanto i trasporti passeggeri viene chiarito che “per parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità” deve intendersi la parte di trasporto che non prevede uno scalo al di fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri. Il luogo di partenza di un trasporto passeggeri è il primo luogo d’imbarco di passeggeri previsto nella Comunità mentre per il luogo di arrivo di un trasporto passeggeri è l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità. Dunque un trasporto passeggeri via mare da Ancona a Portorose in Slovenia può essere considerato un trasporto passeggeri effettuato all’interno della comunità se non prevede, ad esempio, un precedente scalo a Pola in Croazia. È importante tenere presente che per i trasporti andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto. Quanto alla lettera f, il legislatore tratta del trasporto intracomunitario di beni e chiarisce come è tale il trasporto di beni il cui luogo di partenza e di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. Chiarisce altresì che luogo di partenza è il luogo inizia effettivamente, per cui non si deve tenere conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni e luogo di arrivo è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente. Pag.13/45 17 febbraio 2011 Pertanto a differenza di quanto stabilito per i trasporti passeggeri, i trasporti intracomunitari di beni ammettono scali intermedi anche in paesi non aderenti all’Unione Europea. Infine con la lettera g, il legislatore chiarisce che per “locazione anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto” deve intendersi il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti. Da tenere presente che i contratti hanno natura di presunzione semplice e, pertanto può essere confutata con qualsiasi mezzo atto a stabilire la durata effettiva del possesso o dell’uso ininterrotto. Ad ogni modo è evidente che sul termine della durata si potrebbero verificare situazioni di criticità ed è per questo che l’art. 42 della proposta di regolamento prevede che: “un superamento del periodo di noleggio fissato nel contratto dovuto a circostanze chiaramente definite che sfuggono al controllo delle parti non incide sulla durata stabilita del possesso e dell’uso del mezzo di trasporto. 2 Se il noleggio di un mezzo di trasporto è coperto da due o più contratti consecutivi conclusi fra le stesse parti oppure se l’intervallo fra i contratti è di non più di due giorni, la durata del possesso o dell’uso ininterrotto del mezzo di trasporto nell’ambito di un contratto tiene conto del possesso o dell’uso di tale mezzo di trasporto previsti da contratti precedenti. Purchè non esista abuso di diritto, la durata del possesso o dell’uso ininterrotto di un mezzo di trasporto nell’ambito di un contratto non tiene conto dell’eventuale possesso o uso di detto mezzo di trasporto previsti da contratti successivi. 3 Se il mezzo di trasporto oggetto dei contratti di noleggio non è lo stesso, la durata del possesso o dell’uso ininterrotto del mezzo di trasporto nell’ambito di ciascun contratto è determinata separatamente, purchè non esistano prove di abuso del diritto” ART. 7 – BIS TERRITORIALITÀ - CESSIONI DI BENI Il criterio fondamentale nella determinazione della territorialità relativamente alle cessioni di beni è il luogo d’esistenza fisica dei beni stessi, vale a dire il luogo dove questi si trovano al momento della cessione. Ad esempio, s’ipotizzino dei beni strumentali inviati in regime di temporanea esportazione in un paese extracomunitario che, una volta utilizzati per effettuare delle prestazioni, sono venduti a delle maestranze locali. La cessione, in questo caso, è carente del presupposto territoriale, posto che i beni nazionali al momento della cessione si trovano all’estero quindi l’operazione di vendita è fuori campo IVA (cfr. ris. min. n. 391613 del 22 dicembre 1982). La circostanza che i beni si trovano all’estero, tuttavia, non rileva nei casi in cui questi siano stati inviati sulla base di un contratto di consignment stock (cfr. ris. min. 5 maggio 2005 n. 58/E), il quale si basa sul trasferimento di beni di proprietà del fornitore presso un deposito del cliente, dove la merce rimarrà di proprietà del cedente fino al momento dell’eventuale prelievo, da parte del cessionario, secondo le proprie esigenze produttive e finanziarie. Si tratta di un contratto che non determina alcun trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento dal cedente al cessionario con il semplice invio della merce, questo perché il trasferimento è sottoposto alla condizione sospensiva del concreto utilizzo dei beni da parte dell’acquirente. Secondo l’Agenzia delle Entrate, in questa tipo di contratto, è determinante ai fini della sussistenza del presupposto territoriale che la merce già all’espletamento delle formalità doganali di esportazione è considerata una cessione a titolo oneroso la quale, in base a quanto previsto dal contratto di consignment stock, è “realizzata secondo un procedimento che si perfezionerà solo in un secondo tempo” con il prelievo delle merci da parte dell’acquirente. Sempre nella stessa risoluzione 58/E l’amministrazione ha precisato che “non è possibile formulare, invece, le stesse considerazioni in mancanza di un contratto di consignment stock, ovvero in una fattispecie in cui l’operatore nazionale invia merci verso un deposito situato in un paese terzo per la successiva rivendita; in tal caso infatti, all’atto dell’esportazioni delle merci non si verifica alcuna cessione a titolo oneroso e la rivendita effettuata nel paese terzo non rileverà agli effetti dell’IVA ai sensi dell’articolo 7, secondo comma (ndr ora art. 7 bis), del decreto del presidente della Repubblica n. 633 del 1972”. Pag.14/45 17 febbraio 2011 Al riguardo, inoltre, è importante tenere presente che la regola (territorialità = luogo d’esistenza fisica del bene), tuttavia, vale pienamente soltanto per gli immobili, poiché per i beni mobili, oltre all’esistenza fisica nel territorio dello Stato è necessario che il bene sia “nazionale, comunitario o vincolato al regime della temporanea importazione”. Pertanto, il regime doganale attribuito al bene è di fondamentale importanza per stabilire se una cessione è territorialmente rilevante oppure se non lo è (cfr, circolare n. 26/411138 del 3 agosto 1979). A questo riguardo occorre brevemente richiamare alcune basilari nozioni di diritto doganale che attengono l’introduzione di beni e merci nel territorio doganale. Con la sola esclusione dei beni nazionali cioè di beni prodotti o il cui perfezionamento sia avvenuto in Italia o dei beni comunitari, vale a dire di quelli originari d’altro Stato membro dell’Unione, i beni o le merci che esistono in territorio italiano introdotti da altri stati o territori non comunitari devono avere una propria destinazione doganale attribuita dagli uffici doganali. Tale attribuzione comporta la presentazione del bene all’ufficio doganale ed il deposito di una dichiarazione utilizzando il formulario ufficiale costituito dal documento amministrativo unico (DAU) e allegando ad essa la documentazione (commerciale o di trasporto) richiesta per ogni regime. Con la successiva accettazione della dichiarazione da parte dell’ufficio doganale è stabilito il vincolo doganale cui è soggetto il bene. Si deve ricordare altresì che in “vigenza di due normative” che disciplinano contemporaneamente la destinazione doganale: Testo Unico Doganale - DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e Codice Doganale Comunitario - Regolamenti Ce 2913/92 e 2454/93 (i regolamenti comunitari hanno carattere di norma sovranazionale per cui sono immediatamente operativi nei paesi dell’Unione a nulla influendo la circostanza che siano o meno recepiti dal legislatore nazionale) la locuzione bene “vincolato al regime della temporanea importazione” in realtà oggi deve essere considerato un termine atecnico con il quale si intende individuare tutti i regimi che sotto il controllo doganale consentono l’introduzione di beni nel territorio dello Stato. In linea di massima, fino a quando non interverranno le modifiche alla disciplina doganale, possono essere associate all’espressione “vincolato al regime della temporanea importazione” i regimi di perfezionamento attivo, di trasformazione sotto il controllo doganale, d’ammissione temporanea. Nel caso il bene sia vincolato ad altri regimi diversi dalla “temporanea importazione” pur esistendo fisicamente nel territorio dello Stato, la sua cessione sarà fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale. S’ipotizzi, ad esempio, la cessione di beni in luoghi soggetti a vigilanza doganale, quale può essere il punto franco di Trieste. In questo caso la cessione pur avvenendo nel territorio dello Stato, non può essere considerata territorialmente rilevante posto che la merce non ha ancora avuto una destinazione doganale (cfr. circolare n. 26 del 3 agosto 1979 e risoluzione n. 356159 del 17 febbraio 1987). È della massima importanza quindi che, se il bene è successivamente importato, la data di effettuazione del trasferimento della titolarità risulti anteriore a quella di accettazione della dichiarazione d’importazione. A questo riguardo si ricorda che, ai fini delle successive operazioni di controllo sul mancato assoggettamento ad IVA, le autorità doganali sono tenute ad apporre il “visto” convalidato dal timbro a calendario sulla fattura (che si rende obbligatoria nonostante l’operazione non sia rilevante ai fini dell’imposta – tant’è che non rileva nella determinazione del plafond - in base a quanto previsto dall’art. 21 comma 6 del D.P.R. n. 633) che deve essere emessa antecedentemente all’accettazione doganale. Altra ipotesi in cui sussiste la territorialità contemplata dall’art. 7 - bis comma 1, del D.P.R. n. 633 è la cessione di beni spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato da parte del fornitore o per suo conto. Pag.15/45 17 febbraio 2011 In pratica, la cessione previa installazione, montaggio o assiemaggio a cura del fornitore comunitario o per suo conto, rileva nella sua interezza come fornitura all’interno dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che ciò avvenga in esecuzione di un contratto d’appalto. L’operatore comunitario, pertanto, nel caso in cui l’acquirente italiano non sia un soggetto passivo d’imposta o un soggetto ad esso assimilato in grado di assolvere l’IVA emettendo autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633 è tenuto a nominare un proprio rappresentante fiscale o ad identificarsi direttamente. Estremamente chiara in questo senso la cir. min. n. 13 del 23 febbraio 1994 la quale afferma che il trasferimento da parte del fornitore comunitario dei beni dal proprio territorio in quello nazionale risulta irrilevante ai fini IVA, in quanto il momento impositivo è determinato all’atto della successiva consegna del bene installato, montato o assiemato. Il secondo comma dell’art. 7 – bis del D.P.R. n. 633 tratta delle cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di una parte di un trasporto passeggeri all’interno della comunità che si considerano effettuate nel territorio dello Stato laddove il luogo di partenza è ivi ubicato. A questo riguardo si ricorda le importanti precisazioni contenute all’art. 7, comma 1, lett. e dove viene chiarito che parte di un trasporto passeggeri all’interno della Comunità si intende la parte di un trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo. Pur con una nuova formulazione, mantiene una propria attualità la risoluzione 22 novembre del 2001, n. 188/E, dove l’Agenzia delle Entrate, in tema di trasporti passeggeri, ha precisato che: “Dalla lettura della norma citata si evince che il principio di territorialità adottato dal legislatore comunitario in tema di vendite a bordo di navi, treni o aeromobili nel corso di una traversata intracomunitaria, è determinato in funzione del paese di partenza. Per meglio comprendere la portata del predetto principio sono necessarie alcune precisazioni. In primo luogo, i concetti di "luogo di arrivo" e di "luogo di partenza" non vanno considerati in relazione alla diversa destinazione di ogni singolo passeggero imbarcato, ma riferiti alle tratte percorse dall'aeromobile. A tale conclusione si perviene non solo considerando che un diverso orientamento interpretativo renderebbe praticamente impossibile applicare la norma, ma anche in relazione alla lettura testuale della disposizione stessa. Infatti, il termine plurale "passeggeri" fa propendere per una identica soluzione per tutti coloro che sono imbarcati, anziché per una soluzione differenziata, in ragione del luogo in cui ogni singolo passeggero che si trova a bordo, deve salire o è destinato a scendere. Dalla lettura dell'art. 8 della VI Direttiva, inoltre, si ricava che, nel caso di traversata aerea che si compia in più tratte, ogni singola tratta è considerata come un viaggio a sé stante. Inoltre, se tra la partenza e l'arrivo, entrambi in territorio comunitario, viene percorso un spazio aereo al di fuori della Comunità, ciò non muta la natura di trasporto comunitario della tratta in questione. Peraltro, il concetto di "tratta" nel corso di un trasporto aereo, presuppone, evidentemente, una sosta dell'aeromobile. Al fine di meglio precisare tale concetto, è utile la lettura della Comunicazione della Commissione 1999/C-99/08, in cui si precisa che " qualora la sosta nel paese terzo sia puramente formale e non permetta, di fatto, ai passeggeri di effettuare acquisti nel paese" , non si applicano le disposizioni in materia di importazione di beni da Paesi terzi. Di conseguenza, la continuità giuridica del singolo viaggio non sarà interrotta da soste evidentemente troppo brevi. Rientrano, pertanto, nel campo di applicazione dell'IVA le cessioni effettuate a bordo nei confronti di passeggeri nel corso di: - un trasporto aereo intracomunitario con partenza dall'Italia; - una tratta intracomunitaria, con partenza dall'Italia, di un trasporto aereo con partenza o destinazione fuori della Comunità; - indipendentemente dal luogo in cui si trova l'aeromobile al momento della cessione e dalla destinazione del singolo passeggero. Dette cessioni hanno beneficiato fino al 30 giugno 1999 del regime di non imponibilità ad IVA. I descritti principi non sono applicabili nel caso, invece, in cui il volo abbia inizio in Italia e destinazione in un Paese terzo, senza che nell'ambito del medesimo sia rinvenibile una tratta intracomunitaria. In tale ipotesi (es: volo Roma-Cairo senza scalo) le cessioni effettuate a bordo non saranno soggette ad imposta, in quanto i beni sono destinati al consumo al di fuori della Comunità.” Pag.16/45 17 febbraio 2011 Il successivo comma dell’art. 7 bis in esame, tratta delle cessioni di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e le cessioni di energia elettrica riprendendo nella sostanza quanto previsto nella vecchia formulazione dell’art. 7 comma 2. La deroga al principio basilare di tassazione in funzione del luogo in cui fisicamente si trovano i beni, è stata determinata dal fatto che i flussi di gas e di energia elettrica sono difficilmente rintracciabili fisicamente. Per questo motivo, con la direttiva 2003/92/CE del 7 ottobre 2003, sono state fissate nuove regole in ambito comunitario, recepite dal legislatore nazionale dall'art. 1 D.Lgs. 15 dicembre 2005, n. 294, con decorrenza dal 28 gennaio 2006 e che di fatto spostano il luogo di cessione da quello del cedente a quello dell’acquirente. Questo consente di tassare tali operazioni nel luogo in cui l’acquirente effettivamente usa e consuma i beni, in modo da garantire che l’imposizione abbia luogo nel Paese in cui avviene il consumo reale. In termini pratici, le cessioni di energia elettrica, nonché del gas ceduto attraverso reti di distribuzione del gas naturale (le cessioni di gas in bombole non sono interessate da queste deroghe, ma seguono le regole valide per la generalità dei beni cfr. cir 23 dicembre 2004 n. 54/E) si considerano effettuate nel territorio dello Stato se sono rese nei confronti: a) di soggetti passivi-rivenditori (cioè di soggetti passivi la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas ed energia elettrica è rappresentata dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale dei prodotti è trascurabile), che abbiano il domicilio nel territorio dello Stato o siano ivi residenti senza avere stabilito il domicilio all'estero, ovvero di stabili organizzazioni in Italia dei suddetti soggetti domiciliati o residenti all'estero; b) di soggetti passivi, diversi dai rivenditori, qualora i beni vengano effettivamente usati o consumati nel territorio nazionale. In quest’ultimo caso, se il cessionario non utilizza in Italia, in tutto o in parte, il gas o l’energia elettrica acquistata, la cessione, per la parte non usata o non consumata, si considera comunque effettuata nello Stato, quando la medesima è posta in essere nei confronti di un soggetto che ha nello Stato il domicilio ovvero la residenza (non avendo stabilito il domicilio all’estero) ovvero di stabili organizzazioni per le quali siano stati effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati e residenti all’estero. Invece, non si considerano effettuate in Italia e pertanto sono considerate fuori campo IVA, le predette cessioni di energia elettrica e gas se effettuate nei confronti di stabili organizzazioni all’estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Da ultimo si ricorda che in caso di approvvigionamento di gas ed energia elettrica da Paesi non comunitari, l’operazione è considerata una importazione anche se il pagamento dell’imposta avviene attraverso il meccanismo del reverse charge. Passando alla disamina delle deroghe all’art. 7 - bis, del D.P.R. n. 633 fissate dal legislatore nei primi tre commi dell’art. 40 del d.l. n. 331 del 1993, si pone l’accento in primo luogo sulla circostanza che la disciplina comunitaria in vigore dal 1° gennaio 1993 ha operato una sorta di dilatazione del territorio dello Stato. Infatti, quando un operatore economico nazionale acquista presso un operatore di altro Stato Ue dei beni immessi in “libera pratica” nel territorio dell’Unione realizza comunque un acquisto comunitario, a nulla influendo il fatto che il bene, anziché in Italia, sia destinato ad altro Stato membro diverso da quello dove è venduto. Per evitare che l’operatore italiano nomini un proprio rappresentante fiscale in tutti gli Stati UE dove intende destinare la merce, è stato stabilito all’art. 40, comma 2. che tale nomina non sia necessaria, qualora l’italiano promotore della triangolazione, designi in sua vece il proprio cessionario, quale debitore dell’imposta nello Stato dove avviene la consegna del bene. Pag.17/45 17 febbraio 2011 Detta disposizione, di fatto, recepisce la direttiva comunitaria n. 111 del 14 dicembre 1992, con la quale è stato affrontato e risolto il problema della nomina del rappresentante fiscale in caso di triangolazioni interamente comunitarie (tre operatori diversi appartenenti a tre differenti Paesi). Sul punto, veramente chiara è stata la circolare ministeriale n. 13 del 23 febbraio 1994, di cui si riporta l’esempio indicato al paragrafo 16.2 che qui interessa: “la realizzazione del mercato unico interno rende possibile il ricorso all'operazione triangolare anche da parte di soggetti d'imposta appartenenti a tre diversi Stati comunitari. Gli obblighi formali a carico del contribuente residente cambiano a seconda del ruolo che egli svolge nell'ambito dell'operazione fermo restando l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento al periodo di registrazione delle relative fatture. Primo caso Operatore italiano (IT) acquista beni da soggetto d'imposta residente in Olanda (NL), con incarico a quest'ultimo di consegnarli direttamente al proprio cliente residente in Grecia (EL). IT nel rapporto con il fornitore olandese pone in essere un acquisto intracomunitario (art. 38) e nel rapporto con il cliente greco effettua una cessione intracomunitaria (art. 41). Egli pertanto: a) riceve una fattura senza imposta che deve integrare e registrare a norma degli artt. 46 e 47 del decreto legge, senza tuttavia esporre l'IVA a norma dell'art. 40, comma 2; b) emette fattura senza IVA, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), da annotare distintamente nel registro di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633 designando espressamente sul documento il cliente greco quale responsabile, in sua sostituzione, del pagamento dell'imposta all'atto dell'arrivo dei beni in Grecia. In entrambe le operazioni sorge l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (listings), dai quali deve risultare in modo specifico il ricorso all'operazione triangolare, ancorché i beni non transitano materialmente per il territorio dello Stato.” Infine, con il comma 3 dell’art. 40 del D.L. n. 331 del 1993, sempre in deroga alle disposizioni contenute nell’art. 7 – bis del DPR. n. 633, viene stabilito che sono territorialmente rilevanti le vendite in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, comunemente individuate come “cessioni a distanza” di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente, o per suo conto, da altro Stato membro, a favore di persone fisiche non soggetti d’imposta e di operatori economici che non essendo in grado di detrarsi l’imposta troverebbero conveniente acquistare in paesi dell’Unione dove vige un aliquota inferiore rispetto a quella applicata nel territorio dello Stato. Più in particolare si tratta delle persone fisiche non soggetti d’imposta ovvero di enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all’art. 4, 4° c., del DPR n. 633 non soggetti passivi d’imposta, dei soggetti passivi che effettuano operazioni esenti, dei produttori agricoli che fruiscono del regime d’imposta di cui all’art. 34 del DPR. n. 633 che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari così come previsto dall’art. 38 comma 6 del D.L. n. 331 del 1993. La deroga prevista per le vendite a distanza non opera sugli acquisti di mezzi di trasporto nuovi, così come individuati all’art. 38, comma 4, del D.L. n. 331 e di beni da installare montare e assiemare dal fornitore UE o per suo conto, di cui si è precedentemente detto. Allo stesso modo non sussiste il presupposto territoriale se il cedente comunitario effettua vendite a distanza in Italia di altri beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, al disotto del nuovo limite annuo di 35.000 euro (fino al 31 dicembre 2009 il limite era 27.888,67). In questa ipotesi il cedente versa l’imposta nello Stato membro di partenza dei beni stessi, a meno che non scelga per l’applicazione dell’imposta in Italia. Pag.18/45 17 febbraio 2011 PRESUPPOSTO TERRITORIALE NELLA CESSIONE DI BENI SUSSISTE IL PRESUPPOSTO NON SUSSISTE IL PRESUPPOSTO 1. BENI NAZIONALI ESISTENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO; 1. 2. BENI COMUNITARI ESISTENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO; 2. BENI ESISTENTI ALL’ESTERO; 3. BENI VINCOLATI AL REGIME DELLA TEMPORANEA IMPORTAZIONE 3. ESISTENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO; BENI IN TRANSITO; 4. BENI DI PROVENIENZA UE, INSTALLATI, MONTATI O ASSIEMATI 4. NEL TERRITORIO DELLO STATO; BENI DEPOSITATI IN LUOGHI SOGGETTI A VIGILANZA DOGANALI; 5. BENI CEDUTI DURANTE UN TRASPORTO COMUNITARIO CON 5. PARTENZA DALLO STATO; BENI COMUNITARI ACQUISTATI IN TRIANGOLAZIONE A CONDIZIONE CHE IL SECONDO CESSIONARIO SIA DESIGNATO QUALE DEBITORE D’IMPOSTA NELLO STATO UE DI DESTINAZIONE DEI BENI ACQUISTATI IN ALTRO STATO UE. BENI VIAGGIANTI ALL’ESTERO; LE CESSIONI DI ENERGIA ELETTRICA, NONCHÉ DEL GAS CEDUTO ATTRAVERSO RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE SE SONO RESE NEI CONFRONTI: A) DI SOGGETTI PASSIVI-RIVENDITORI (CIOÈ DI SOGGETTI PASSIVI LA CUI PRINCIPALE ATTIVITÀ IN RELAZIONE ALL’ACQUISTO DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA È RAPPRESENTATA DALLA RIVENDITA DI TALI PRODOTTI E IL CUI CONSUMO PERSONALE DEI PRODOTTI È TRASCURABILE), CHE ABBIANO IL DOMICILIO NEL TERRITORIO DELLO STATO O SIANO IVI RESIDENTI SENZA AVERE STABILITO IL DOMICILIO ALL'ESTERO, OVVERO DI STABILI ORGANIZZAZIONI IN ITALIA DEI SUDDETTI SOGGETTI DOMICILIATI O RESIDENTI ALL'ESTERO; B) DI SOGGETTI PASSIVI, DIVERSI DAI RIVENDITORI, QUALORA I BENI VENGANO EFFETTIVAMENTE USATI O CONSUMATI NEL TERRITORIO NAZIONALE. 6. MEZZI DI TRASPORTO NUOVI ACQUISTATI NELLA UE; 7. BENI UE ACQUISTATI IN BASE A CATALOGHI. ART. 7 - TER - TERRITORIALITÀ - PRESTAZIONI DI SERVIZI Trattando di prestazioni di servizi, prima di esaminare la regola generale, si ritiene opportuno richiamare due importanti orientamenti ministeriali (ris. dell’11 febbraio 1998 n. 6/E e del 27 settembre 1999 n. 146/E) i quali, nell’evidenziare che le prestazioni di servizi ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante ed il mandatario (cfr. art. 3, comma 3. ultima parte, D.P.R. n. 633 del 1972), hanno sottolineato come questa seconda prestazione assuma la stessa natura della prima. Questo significa che la prestazione tra il mandante e il mandatario e tra quest’ultimo e l’operatore terzo, segue esclusivamente la natura del servizio oggetto del mandato e ciò vale sia per la territorialità sia per la determinazione del regime d’imposta. A nulla influisce il fatto che sia previsto un qualsivoglia compenso o remunerazione del mandatario. Si ipotizzi al riguardo, una società italiana (mandataria senza rappresentanza) che abbia stipulato un contratto per effettuazione di un trasporto comunitario con un vettore svizzero in nome proprio ma per conto di una società francese (mandante) senza stabile organizzazione in Italia. L’operazione come si vedrà nei paragrafi successivi ai sensi dell’art. 7 – ter , comma 1, lett. a. è rilevante ai fini IVA in quanto sussiste il presupposto territoriale. Stante la natura del servizio e la sua “trasmigrazione” anche nei rapporti tra mandario e mandante, il riaddebito a quest’ultimo e la relativa “rifatturazione” da parte della società mandataria italiana è, invece, operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 7 ter. È ininfluente la circostanza che il “riaddebito” riguardi il puro costo o contenga oltre a questo, una maggiorazione per il mandatario. Un altro aspetto da tenere presente parlando di servizi, riguarda l’esigibilità atteso che non si considerano, in generale, effettuate alla loro ultimazione, ma quando avviene il pagamento. Pag.19/45 17 febbraio 2011 Tuttavia, se anteriormente a tale evento sia emessa fattura o pagato in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo pagato o fatturato. Questa peculiarità IVA delle prestazioni di servizi poteva essere utilizzata per evitare i problemi legati al cambiamento che dal 1° gennaio 2010 hanno interessato la territorialità di queste operazioni. È evidente, infatti, che se una prestazione di servizi si considera ultimata al momento del pagamento o alla fatturazione, la circostanza che i lavori siano stati terminati o addirittura non siano stati ancora iniziati, non ha alcuna rilevanza ai fini della individuazione del presupposto territoriale. Pertanto, l’operatore che non voleva portare le prestazioni di servizi già eseguite o ancora da eseguire al 2010, quando hanno iniziato ad operare le nuove regole, avrebbe potuto emettere le relative fatturate entro il 31 dicembre 2009. Parimenti, il committente avrebbe potuto raggiungere lo stesso scopo, se avesse effettuato entro la predetta data del 31 dicembre, il pagamento delle prestazioni commissionate, indipendente dal fatto che fossero state realizzate o meno. A questo proposito è bene tenere presente che nel caso in cui il pagamento sia effettuato tramite bonifico, l'impresa commissionaria deve emettere fattura nel giorno in cui viene materialmente a conoscenza dell'avvenuto accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale (RR. MM. n. 363519 del 25 gennaio 1978 e n. 551041 del 6 dicembre 1989). In questa ipotesi non si applica il regime vigente nel giorno in cui il cliente ha effettuato il pagamento, ma quello in cui viene emessa la fattura. Quindi, relativamente alle innovazioni in tema di territorialità vigore da quest’anno, un contribuente che abbia effettuato un bonifico il 31 dicembre 2010 per delle prestazioni di servizi di carattere culturale, artistico, sportivo, scientifico, educativo, ricreativo e non abbia provveduto a notificarlo all'impresa, ad esempio a mezzo fax, avrebbe potuto ricevere una fattura assoggettata ai nuovi criteri di territorialità in vigore per queste operazioni dal 1° gennaio 2011. Addirittura si potrebbe presentare per queste prestazioni, il caso in cui degli acconti siano stati fatti nel 2010 e gli altri versamenti o il saldo nel 2011. In questa ipotesi ci si troverebbe di fronte ad una prestazione che, per quanto riguarda la territorialità, dovrebbe essere considerata in parte effettuata nell’anno 2010 e in parte effettuata nel 2011. In sostanza una singola prestazione potrà essere assoggettata a due diversi criteri di territorialità. Premesso ciò si rileva come la regola generale valida dal 1° gennaio 2010 per le prestazioni di servizi stabilita dall’art. 7 – ter, considera territorialmente rilevanti al comma 1, lett. a, le prestazioni quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato e al comma 1, lett. b, le prestazioni che sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. È importante rilevare come il comma 2 dell’art. 17, del DPR n. 633 del 1972, imponga agli operatori nazionali che commissionano dei servizi a soggetti non residenti, di assolvere sempre l’imposta tramite il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge, indipendentemente dalla circostanza che i prestatori possiedano sul territorio nazionale un rappresentante fiscale ovvero si siano identificati direttamente. Tuttavia, la regola dell’inversione contabile sancita dall’art. 17, comma 2, del DPR n. 633 del 1972, non opera se il soggetto non residente fornisce beni e servizi ad un operatore economico facendo intervenire “attivamente” la propria stabile organizzazione in Italia. Chiaro in questo senso il dettato del successivo comma 4, dell’art 17 del DPR n. 633 del 1972. Da tenere presente che il secondo comma dell’art. 7 ter del DPR n. 633 del 1972 amplia notevolmente la platea dei soggetti passivi indicati al comma 1, lett. a, che ricevono servizi da operatori non residenti perché considera tali non solo i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni (le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’ambito di tali attività), Pag.20/45 17 febbraio 2011 ma anche gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma (enti pubblici e privati, compresi i consorzi le altre organizzazioni senza personalità giuridica nonché le società semplici) anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole e, infine gli enti le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, ma identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto con un’apposita partita IVA, perché hanno effettuato acquisti di beni presso operatori comunitari e sammarinesi superiori rispettivamente al limite di 10.000 euro e 8.263,31. Quanto alla seconda fattispecie, indicata al comma 1 lett. b, si sottolinea l’enorme difficoltà che possono incontrare gli operatori nazionali nel comprendere se il proprio committente estero sia nel proprio paese un operatore economico. Al riguardo, in assenza di chiarimenti, laddove possibile, si suggerisce di chiedere conferma ai clienti del proprio status attraverso l’acquisizione di opportuna documentazione. A questo proposito si riporta quanto indicato all’articolo 21 del regolamento di attuazione della Commissione UE COM (2009) n. 672 dove si afferma che al prestatore deve essere riconosciuto di avere agito in buona fede nell’individuare il proprio cliente come soggetto passivo qualora: “a) ha accertato che il destinatario è un soggetto tramite il numero di identificazione IVA comunicatagli dal destinatario stesso o mediante qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo identificata ai fini dell’IVA; b) ha ottenuto conferma della validità di detto numero di identificazione IVA o di altra prova fornita dal destinatario; c) ha effettuato una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le procedure di sicurezza esistenti”. Da tenere presente che dal 1 gennaio 2011 per le prestazioni di carattere culturale, artistico, sportivo, scientifico, educativo, ricreativo e simili comprese le fiere e le esposizioni commissionate da soggetti passivi d’imposta, la rilevanza territoriale non sono più collegate con il luogo in cui si verifica l’evento, ma con il luogo in cui è stabilito il committente e, pertanto, rientrano nella regola generale appena esaminata. Tra le prestazioni di servizi che maggiormente soffrono il mancato coordinamento tra il nuovo presupposto territoriale di cui all’art. 7 ter e il regime della non imponibilità IVA di cui all’art. 9 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, vi sono senza dubbio le lavorazioni su beni mobili. Fino al 31 dicembre 2009, la deroga prevista dal vecchio art. 7, comma 4, lett. b, riconosceva la territorialità quando la prestazione avveniva in Italia, diversamente essa era sempre fuori campo IVA. Oggi, invece, le lavorazioni sono considerate delle prestazione generiche, e pertanto – in base al 7-ter – l’operazione si considera effettuata nel Paese del committente soggetto passivo di imposta. Se esso è un operatore stabilito in Italia, l’operazione è sempre territorialmente rilevante, diversamente se l’operatore è stabilito all’estero la prestazione è fuori campo IVA e quindi non è soggetta all’imposta. Ad esempio, si ipotizzi un operatore italiano che manda delle merci in Croazia per essere lavorate. Prima la prestazione era fuori campo IVA in quanto effettuata fuori dallo Stato, oggi l’operazione è significativa ai fini del tributo poiché non rileva in alcun modo il luogo in cui essa viene realizzata. Questo significa che la prestazione realizzata in Croazia dovrebbe essere oggetto di autofatturazione applicando l’IVA in quanto l’articolo 9 non riconosce la non imponibilità di questa operazione. Tuttavia, in questo modo, l’operatore italiano quando reintrodurrà in Italia il bene lavorato, chiudendo la temporanea esportazione, dovrà pagare l’IVA in dogana sul maggiore valore attribuito al bene a seguito della lavorazione e, pertanto, l’operazione resterà incisa da imposta due volte. La prima volta attraverso l’autofattura emessa entro il giorno in cui viene pagata al prestatore la lavorazione; la seconda in dogana al momento della reintroduzione dei beni in Italia. Una soluzione al problema potrebbe essere individuata in un orientamento dell’amministrazione finanziaria (ris 18 febbraio 1998 n. 13/E) avente ad oggetto i container Pag.21/45 17 febbraio 2011 In sostanza se nell’ipotesi di insorgenza dell’obbligazione doganale, è concesso che l’IVA assolta per la cessione in Italia di un container precedentemente introdotto in temporanea importazione possa essere non richiesta dall’amministrazione finanziaria all’atto della riscossione dei diritti doganali, si può ragionevolmente sostenere che l’imposta sulla lavorazione non deve essere più richiesta se il committente nazionale all’atto della chiusura di una temporanea esportazione mostra in dogana di avere già assolto l’imposta attraverso il meccanismo della doppia registrazione. A diversa conclusione si deve pervenire, invece, nel caso in cui la merce lavorata non dovesse più rientrare in Italia, in simili ipotesi, infatti, la circostanza che il committente sia un soggetto passivo italiano, determina il presupposto della territorialità. In questo caso non è possibile in alcun modo applicare il regime della non imponibilità di cui all’art. 9 e, pertanto, la prestazione è soggetta ad IVA. Proseguendo nell’esempio della merce inviata in Croazia per essere lavorata, se questa anziché tornare in Italia venisse ceduta in loco o spedita ad altro cliente extracomunitario, l’operazione sarebbe paradossalmente imponibile ad IVA non essendo considerata dall’art. 9. Lo stesso problema si pone per le prestazioni di trasporto relativi a beni in importazione, poiché la non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 2 del DPR n. 633 opera soltanto per la tratta che va dal confine italiano al luogo di destinazione del carico così come risulta dai documenti che accompagnano le merci. C’è da chiedersi come considerare la tratta che va dal luogo di partenza fuori dalla UE al confine italiano, atteso che dal 1° di gennaio 2010 essa è territorialmente rilevante. Anche in questo caso, non è possibile individuare una soluzione per così dire immediata dalla lettura dell’art. 9, tuttavia, avendo presente come questa tratta concorra a formare il valore della merce in dogana al momento dell’importazione, è evidente che applicare l’imposta alla prestazione di trasporto merci della tratta: luogo di partenza estero confine italiano; creerebbe una doppia imposizione, sicché si deve concludere che anche in questo caso operi necessariamente il regime della non imponibilità. Altre prestazioni di servizi dove risulta difficile conciliare la territorialità e la non imponibilità sono le intermediazioni. L’art. 9, comma 1, n. 7, prevede che non sono imponibili i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni alle locazioni di navi aerei autoveicoli ecc, adibiti a trasporti internazionali, nonché, dal 1° gennaio 2010, quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità. Da tenere ben presente che il regime della non imponibilità sulle prestazioni di intermediazione di merci essendo riconosciuta soltanto su beni con un determinato status doganale, al momento dell’effettuazione della prestazione, i beni devono essere già stati dichiarati in dogana, come merci in importazione, in esportazione o in transito, ivi compreso, per quest’ultimo, il cosiddetto traffico indiretto, il quale consente la sosta di beni in depositi posti sotto vigilanza doganale e la loro successiva rispedizione all’estero. Evidentemente queste situazioni non si realizzano mai nelle transazioni comunitarie e pertanto le intermediazioni ad esse relative sono sempre imponibili ad IVA. Ciò vale anche per le intermediazioni relative ai trasporti intracomunitari di merci, nonché ai relativi servizi di spedizione attinenti a detti trasporti ivi compresi i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili. Tuttavia se queste operazioni di carico scarico magazzinaggio ecc. avvengono nei porti, autoporti, aeroporti l’art. 9 n. 6, prevede il regime della non imponibilità. Chiara in questo la circolare n. 13/E del 23 febbraio del 1994,dove al punto B.4.3, al penultimo periodo di commento alle prestazioni accessorie ai trasporti in ambito comunitario afferma: “si soggiunge, inoltre, che qualora le operazioni accessorie ai trasporti in rassegna sono eseguite nei luoghi indicati al n. 6 del primo Pag.22/45 17 febbraio 2011 comma dell'art. 9 del D.P.R. n. 633 del 1972 (porti, aeroporti, etc.), alle medesime continua ad applicarsi in senso oggettivo la non imponibilità all'IVA, disposta dal predetto articolo 9.” Ovviamente con la riformulazione della territorialità, questa interpretazione non può che essere allargata anche ai porti e agli aeroporti di stati extracomunitari. In pratica questo significa che lo scarico della merce da una nave nel porto di New York, commissionata da un operatore italiano è territorialmente rilevante, ma non sconta non l’imposta in quanto non imponibile a sensi del predetto art. 9, comma 1, n. 6. RIFERIMENTO NORMATIVO ART. 7 – ter D.P.R. 633/72 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRESTATORE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO TUTTI I SERVIZI NON SUCCESSIVAMENTE INDIVIDUATI NEGLI ARTICOLI SUCCESSIVI SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE DEL SERVIZIO CRITERIO PRESUPPOSTO TERRITORIALE SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO SEMPRE SI esempio: 1, SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO MAI NO esempi: 2 e 3 COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO SEMPRE SI esempio: 3. ESEMPIO N.1 Analisi per stabilire la corrispondenza di una partita di merci alle risultanze dei relativi documenti commerciali (di spedizione o di carico) da parte di una società americana. Trattandosi di una mera attestazione quantitativa di conformità e in assenza di qualsiasi accertamento di natura tecnico-scientifica l'operazione deve essere classificata come una generica prestazione di servizi. Fino al 31 dicembre 2009 l’operazione era considerata fuori campo IVA (ris. min. 23 maggio 2002 n. 153/E). Diversamente, dal 1° gennaio 2010 l’operazione è territorialmente rilevante ai sensi dell’art. 7 – ter, comma 1 lett. a del DPR n. 633 del 1972 ESEMPIO N.2 Lavorazione su bene mobile realizzata da società italiana e commissionata da un’azienda tedesca. L’operazione è fuori campo IVA. In ogni caso il soggetto passivo italiano dovrà emettere fattura indicando che trattasi di operazione non soggetta. ESEMPIO N. 3 Compensi per prestazioni rese da indossatrici, registi, assistenti, registi residenti nel territorio dello Stato. Le prestazioni fino al 31 dicembre 2009 erano sempre territorialmente significative (ris. min. del 3 giugno 1980 n. 421035). Dal 1° gennaio 2010 si deve verificare chi è il committente: se fosse un soggetto passivo non stabilito in Italia l’operazione sarebbe fuori campo, invece se il committente non fosse un soggetto passivo, come ad esempio un ente o un’associazione estera, l’operazione sarebbe territorialmente rilevante. ART. 7 - QUATER - TERRITORIALITÀ - DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI PRESTAZIONI DI SERVIZI A partire dell’art. 7 – quater il legislatore dispone le prime deroghe alla regola generale disciplinata dall’art. 7 ter. Le deroghe non risultano sempre d’immediata e semplice comprensione, soprattutto se si considera che, secondo l’orientamento dell’amministrazione finanziaria e la dottrina prevalente, esse assumono una valenza più ampia basata su una loro lettura cosiddetta a “contrariis”. Questa interpretazione comporta che l’operazione individuata dalla deroga determina esplicitamente il presupposto della territorialità ed implicitamente la mancanza dello stesso. Pag.23/45 17 febbraio 2011 Ad esempio, per determinate prestazioni relative a beni immobili, il presupposto territoriale è legato all’ubicazione dell’immobile: ora è di tutta evidenza che solo argomentando a “contrariis” si potrà affermare che le prestazioni effettuate su di un immobile situato al di fuori del territorio, sono escluse dall’imposta (ris. min. 26 luglio 1985 prot. 355378). In altre parole, nel caso rappresentato, la deroga posta dal legislatore non riguarda soltanto i beni immobili che insistono nel territorio dello Stato, ma l’intera categoria degli immobili per i quali l’ubicazione è stata usata come discriminante ai fini della sussistenza del presupposto territoriale. Prestazioni su beni immobili Il comma 1, lett. a dell’art. 7 quater stabilisce per le prestazioni di servizi relative a beni immobili è collegato al luogo in cui è situato l'immobile stesso. Rientrano in questa previsione le prestazioni inerenti alla costruzione, riparazione, modificazione, manutenzione, progettazione e direzione lavori; vi rientrano, inoltre, le perizie, le prestazioni d’agenzia e le prestazioni inerenti la preparazione e il coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari. Nella direttiva 2008/8 all’art. 47 viene chiarito a titolo esemplificativo che le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, rientrano tra le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l’esecuzione dei lavori edili. Relativamente alle perizie, si segnala che secondo l’amministrazione “le prestazioni di servizi che si concretano nelle perizie sono essenzialmente quelle dirette ad individuare oggettivamente concreti elementi di fatto concernenti beni mobili materiali ed immobili, in relazione al loro valore, quantità, qualità, etc., anche se assumono particolare rilevanza cognizioni o calcoli tecnico – scientifici” (ris. min. 14 gennaio 1981 prot. 422280 si veda anche la ris. min. 23 maggio 2002 n. 153/E e la ris. min. 12 agosto 2005 n. 122). Rispetto alla vecchia formulazione normativa dal 1° gennaio 2010, sono considerate territorialmente rilevanti anche la fornitura di alloggi nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato. Nella sostanza si è ampliata la portata della norma precedente ricomprendendo in modo esplicito tutte le prestazioni dirette, in qualsiasi forma, a fornire alloggio. Ad ogni modo la norma non ha portata del tutto innovativa poiché già le cosiddette “forniture di servizi alberghieri” erano inquadrabili tra le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni immobili (ris. min. 21.07.2008, n. 312/E). Da tenere presente che secondo la proposta di regolamento di attuazione COM (2009) 672, tra le intermediazioni rese nel settore immobiliare, non possono rientrare quelle relative alle prenotazioni alberghiere che ricadono nella regola generale dell’art. 7 ter. Data la particolarità si richiama, da ultimo, la risoluzione 1 giugno 2005 n. 67/E con la quale viene affrontato e risolto (in modo non del tutto conforme al dettato normativo), il problema dei pedaggi per l’attraversamento del traforo del Frejus dove corre il confine tra lo stato italiano e quello francese. “Infatti, il transito all'interno del traforo costituisce una prestazione di servizio relativa ad un bene immobile (art. 7, quarto comma, lett. a del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633) e come tale rilevante nel luogo in cui quest'ultimo è situato. Tenuto conto che il confine tra i due Stati corre all'interno del traforo, l'applicazione letterale di tale regola condurrebbe a rendere imponibile ad IVA italiana una parte del tragitto e la rimanente parte alla zona francese. Il citato art. 3 della decisione del Consiglio (n.d.r. si tratta della decisione del Consiglio 2004/853/CE del 7 dicembre 2004) consente che la prestazione sia assoggettata ad IVA per l'intero importo del corrispettivo, secondo l'aliquota dello Stato in cui inizia il transito e per l'intero importo del corrispettivo. In particolare, nel caso di biglietti di sola andata, il luogo in cui inizia il transito coincide con quello in cui è avvenuta la vendita del biglietto stesso. Allo stesso modo, anche con riguardo ai carnet e agli abbonamenti, che danno diritto ad effettuare più transiti all'interno del traforo, si può affermare, in analogia con il caso Pag.24/45 17 febbraio 2011 precedente, che l'intero importo corrisposto per l'acquisto degli stessi debba essere tassato con l'aliquota applicabile nello Stato in cui è avvenuta la cessione. Una diversa soluzione darebbe luogo a difficoltà pratiche difficilmente superabili e in chiara contraddizione con l'intento di semplificazione del provvedimento di deroga. Va peraltro sottolineato che l'interpretazione ritenuta corretta da parte della scrivente Agenzia è condivisa da tempo anche dalle autorità fiscali francesi, le quali, in data 6 febbraio 2002, hanno dettato disposizioni conformi alla società concessionaria francese del tratto di tunnel del Monte Bianco.” RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI, COMPRESE LE PERIZIE, LE PRESTAZIONI DI AGENZIA E LE PRESTAZIONI INERENTI ALLA PREPARAZIONE E AL CORDINAMENTO ART. 7 - quater DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 1° c,. lett. a) IMMOBILIARI, LA FORNITURA I DI D.P.R. 633/72 ALLOGGIO NEL SETTORE ALBERGHIERO O IN SETTORI CON FUNZIONI ANALOGHE, IVI INCLUSA QUELLA DI ALLOGGI IN CAMPI DI VACANZA O IN TERRENI ATTREZZATI PER IL CAMPEGGIO PRESTATORE DEL SERVIZIO COMMITTENTE DEL SERVIZIO CRITERIO IMMOBILE UBICATO NEL TERRITORIO DELLO STATO SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO PRESUPPOSTO TERRITORIALE SI esempio: 5; 6. QUALSIASI COMMITTENTE IMMOBILE UBICATO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO NO esempio: 4; 7 ESEMPIO N. 4 Attività di studio concernenti il bacino dell'Isonzo compreso in territorio sloveno. Tenuto conto che l'attività consiste in prestazioni di servizi relativi ad un bene immobile (bacino dell'Isonzo) situato in territorio estero, i relativi corrispettivi non assumono rilevanza ai fini dell'IVA (ris. min. 26 marzo 1993 prot. 450281) ESEMPIO N. 5 Parcella pagata ad un notaio sammarinese per un rogito di un immobile situato in Italia e acquistato da una azienda italiana. L'operazione è soggetta all'IVA del 20%. e deve essere regolarizzata dal cliente italiano tramite integrazione e doppia registrazione della parcella del notaio. ESEMPIO N. 6 Parcella pagata ad un notaio sammarinese per un rogito di un immobile situato in Italia e acquistato da un privato residente in Italia. L'operazione rientra nel campo di applicazione dell'imposta che deve essere assolta dal professionista sammarinese mediante un proprio rappresentante nello stato italiano nominato ai sensi dell' art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 ESEMPIO N. 7 Cessioni nel territorio dello Stato Italiano di contrassegni per il pedaggio su autostrade svizzere. Operazione fuori campo iva (ris. min. 21 aprile 1997 n 70/E). Prestazioni di trasporto passeggeri L’art. 7 – quater al comma 1, lett. b prevede che per le prestazioni di trasporto passeggeri la territorialità sussiste in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato. La nuova formulazione normativa non prevede differenze rispetto a quella passata per cui sono ancora valide le soluzioni indicate dall’amministrazione per determinare forfettariamente, la quota parte eseguita fuori dal territorio dello Stato nei trasporti aerei e marittimi (cfr. ris. min. del 7 marzo 1980 n. 11/420390 dove per i trasporti internazionali marittimi, la tratta effettuata nel mare territoriale è stabilita nella misura forfetaria del 5 per cento dell'intero trasporto mentre per i trasporti aerei la ris. min. del 26 ottobre 1983 n. 405778 ha riconosciuto per l’Alitalia una percentuale forfetaria del 19 per cento, successivamente con la ris. min. del 23 aprile 1997 n. 89/E ha riconosciuto alla Sabena, allora compagnia di bandiera belga, una percentuale del 38%). Ad ogni modo la quota territorialmente rilevante di trasporti internazionali e comunitari, beneficerà comunque del regime della non imponibilità così come previsto dall’art. 9, comma 1, n. 1, del DPR n. 633 del 1972. Come ha chiarito la risoluzione n. 162/E del 31 ottobre 2000 sono considerati servizi internazionali di trasporto di persone quelli eseguiti in parte in Italia e in parte all’estero (anche all’interno dell’Unione Europea) in dipendenza di un unico contratto. Pag.25/45 17 febbraio 2011 Un’ultima annotazione infine, sul problema del noleggi di autobus con conducente. La nostra amministrazione propende per il noleggio (cfr risoluzione n. 15-448 del 17 novembre 1994), mentre altre amministrazioni (ad esempio quella tedesca) sono convinte che si tratti di una prestazione trasporto e, conseguentemente, richiedono l’assolvimento dell’imposta sulla tratta d’attraversamento del proprio territorio. Nel prendere atto di questa diversità di posizioni, ci si limita a ricordare come la posizione della nostra amministrazione finanziaria appaia molto più vicina ai nostri principi civilistici che considerano la prestazione dedotta nel contratto di trasporto non come il viaggio in se considerato, bensì come il trasferimento della cosa o, come nel caso di specie, della persona da un luogo ad un altro. RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ART. 7, quater° c 1,. SERVIZI DI TRASPORTO lett. b) D.P.R. PASSEGGERI 633/72 PRESTATORE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE DEL SERVIZIO QUALSIASI COMMITTENTE CRITERIO PRESUPPOSTO TERRITORIALE DISTANZA PERCORSA NEL TERRITORIO DELLO STATO SI esempio:8. DISTANZA PERCORSA FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO NO esempio: 8 ESEMPIO N.8 Volo di linea da Milano a New York la prestazione realizzata dal vettore è parzialmente in campo IVA e la territorialità può essere determinata attraverso le percentuali forfettarie indicate dall’amministrazione finanziaria. Prestazioni di ristorazione e catering L’art. 7 – quater al comma 1, lett. c prevede che il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diversi da quelli materialmente effettuati a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità è il luogo in cui sono materialmente eseguite. Pertanto se vengono realizzate nel territorio dello Stato sono rilevanti ai fini IVA. A questo riguardo si ricorda che aeromobili e navi mercantili sono equiparati al territorio dello Stato, ma non quando si trovano nello spazio aereo o marino che è soggetto alla sovranità di un altro Stato (ris. min. 28 febbraio 1997 n. 36/E). Questo significa che fino a quel momento le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering rese a bordo di navi e aerei battenti bandiera italiana sono considerate territorialmente significative, il che potrebbe creare parecchi problemi nella corretta determinazione della territorialità Solo per fare un si pensi ad una prestazione di ristorazione a bordo di una nave dove se portata all’eccesso questo criterio richiederebbe di individuare nelle acque territoriali di quale paese vengono serviti i singoli piatti. Si tratta evidentemente di un’aberrazione che deve portare a concludere per una soluzione improntata a maggiore praticità, ad esempio considerando effettuata la prestazione nel luogo in cui essa inizia. Pag.26/45 17 febbraio 2011 RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SERVIZI DI RISTORAZIONE E ART. 7, CATERING CON ESCLUSIONE DI quater° c 1,. QUELLI EFFETTUATI NEL CORSO lett. c) D.P.R. DI UN TRASPORTO PASSEGGERI 633/72 ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ PRESTATORE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE DEL SERVIZIO QUALSIASI COMMITTENTE CRITERIO PRESUPPOSTO TERRITORIALE PRESTAZIONE REALIZZATA NEL TERRITORIO DELLO STATO SI esempi: 9. PRESTAZIONE REALIZZATA FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO NO esempio: 10 ESEMPIO N. 9 Servizio di ristorazione eseguito su di un traghetto mentre naviga in acque internazionali e effettua la linea da Ancona a Pola in Croazia. L’operazione è in campo IVA ESEMPIO N. 10 Servizio di catering eseguito nell’Ambasciata d’Italia di Parigi da parte di una società italiana L’operazione è fuori campo IVA Diverso è il caso disciplinato dalla successiva lett. d, dove le prestazioni di ristorazione e catering, quando sono realizzate nel corso di un trasporto passeggeri effettuato all’interno della Comunità, sono territorialmente significative se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato. È importante tenere presente che la lettera d, esamina le prestazioni di ristorazione e catering effettuate unicamente nell’ambito di un trasporto passeggeri effettuato all’interno della Comunità, dove la discriminante per stabilire il presupposto territoriale è dato dal luogo di partenza del trasporto che deve essere nello Stato. Pertanto se il luogo di partenza è altrove, l’operazione è sempre fuori campo IVA e non si dovrà mai fare riferimento, per questa seconda fattispecie, alle disposizioni della precedente lett. c. In sostanza e così come già visto per gli immobili, si applica la cosiddetta lettura “a contrariis”. RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SERVIZI DI RISTORAZIONE E ART. 7, CATERING EFFETTUATI NEL quarter c 1,. CORSO DI UN TRASPORTO lett. d) D.P.R. PASSEGGERI ALL’INTERNO 633/72 DELLA COMUNITÀ PRESTATORE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE DEL SERVIZIO QUALSIASI COMMITTENTE CRITERIO PRESUPPOSTO TERRITORIALE LUOGO DI PARTENZA NEL TERRITORIO DELLO STATO SI esempi: 11. LUOGO DI PARTENZA FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO NO esempio: 12 ESEMPIO N. 11 Volo di linea da Milano a Londra la prestazione di ristorazione eseguita durante il volo è in campo IVA. ESEMPIO N. 12 Volo di linea da Londra a Milano la prestazione di ristorazione eseguita durante il volo è fuori campo IVA Prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto L’art. 7 – quater al comma 1, lett. e prevede infine che per le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto (prestazioni di durata inferiore a 30 giorni o 90 se si tratta di natanti da diporto) quando sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e utilizzati nel territorio della Comunità. Parimenti sono considerate territorialmente rilevanti le predette prestazioni anche quando i mezzi sono messi a disposizione fuori dal territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato. È bene ricordare come per breve termine si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti. Pag.27/45 17 febbraio 2011 È della massima importanza inoltre rammentare una recente presa di posizione da parte dell’amministrazione finanziaria sulla corretta individuazione dei mezzi di trasporto dagli altri beni mobili. Con la risoluzione del 20 luglio 2009 n. 187/E parlando di piattaforme aeree autocarrate l’Agenzia ha chiarito come queste debbano essere considerate mezzi di trasporto sulla base di quanto affermato dalla “Corte di Giustizia nella sentenza del 15 marzo 1989, in causa C-51/88, la quale ha ritenuto che tale espressione debba essere interpretata in senso lato, comprendendo qualsiasi strumento che possa essere usato per spostarsi da un luogo all’altro, anche se utilizzato per finalità diverse (nel caso sottoposto all’esame della Corte si trattava di panfili a vela destinati alla pratica sportiva). Sullo specifico argomento, appare, inoltre, rilevante l’orientamento espresso dal Comitato Iva nel corso della 86a e 87a riunione ove, tra l’altro, sono stati considerati rientranti tra i mezzi di trasporto, ai fini degli articoli 56 e 59 della direttiva 2006/112/CE, anche i carrelli elevatori a forcale. Ne consegue che vanno ricompresi tra i mezzi di trasporto tutti i mezzi suscettibili di essere utilizzati per la movimentazione di persone o cose, anche se non usati principalmente ed effettivamente in quanto tali. Nel caso di specie, la piattaforma aerea autocarrata, qualificabile quale attrezzatura destinata al sollevamento e allo spostamento aereo di merci, assolve ad una funzione specifica di movimentazione di beni e, quindi, rientra nella definizione di “mezzo di trasporto” quale precisata dal Comitato Iva.” Tale posizione, tuttavia deve essere in parte rivisitata alla luce di quanto indicato nella proposta di Regolamento di attuazione COM (2009) 672 che individua una serie di veicoli da considerare come mezzi di trasporto. Precisamente si tratta di: • Veicoli terrestri, quali automobili, motociclette biciclette tricicli roulotte (con esclusione di quelle fissate al suolo e che svolgono una mera funzione di alloggio); • Rimorchi e semirimorchi; • Vagoni ferroviari; • Navi; • Aeromobili; • Veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite; • Trattori e altri veicoli agricoli; • Veicoli militari diversi da quelli destinati al combattimento e veicoli di sorveglianza o di protezione civile; • Veicoli a propulsione meccanica o elettronica per il trasporto di invalidi; Dalla elencazione è possibile individuare come la funzione precipua di tali beni sia il trasporto, perciò vanno esclusi da questa categoria i beni la cui funzione è di natura strumentale ad attività agricola, industriale e commerciale, dove la funzione di trasporto è meramente accidentale. Una mototrebbiatrice, dunque non può essere considerata un mezzo di trasporto. Per memoria è il caso di aggiungere che, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del già citato regolamento del 17 ottobre 2005 n. 1777/2005, ai fini della territorialità erano già considerati dei mezzi di trasporto i rimorchi, i semirimorchi nonché i vagoni ferroviari. Pag.28/45 17 febbraio 2011 RIFERIMENTO NORMATIVO ART. 7, quarter c 1,. lett. e) D.P.R. 633/72 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SERVIZI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, A BREVE TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO PRESTATORE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE DEL SERVIZIO QUALSIASI COMMITTENTE CRITERIO PRESUPPOSTO TERRITORIALE MESSI A DISPOSIZIONE DEL DESTINATARIO NEL TERRITORIO DELLO STATO E UTILIZZATI NELLA COMUNITÀ OVVERO MESSI A SI esempio: 13. DISPOSIZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ E UTILIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO MESSI A DISPOSIZIONE DEL DESTINATARIO NEL TERRITORIO DELLO STATO E UTILIZZATI FUORI DALLA COMUNITÀ OVVERO MESSI A DISPOSIZIONE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ CON ESCLUSIONE DEL NO esempio: 14 TERRITORIO DELLO STATO E UTILIZZATI NELLA COMUNITÀ. MESSI A DISPOSIZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ E UTILIZZATI FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO ESEMPIO N. 13 Noleggio di autovettura presso un operatore sammarinese che verrà utilizzata in territorio italiano. L’operazione è territorialmente rilevante. ESEMPIO N. 14 Noleggio di imbarcazione da diporto a Rimini per una crociera in Croazia. L’operazione è fuori campo IVA. ART. 7 - QUINQUIES - TERRITORIALITÀ - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI CULTURALI, ARTISTICI, SPORTIVI, SCIENTIFICI, EDUCATIVI, RICREATIVI E SIMILI L’art. 7 – quinquies nella sua formulazione in vigore al 1° di gennaio 2010 considera rilevanti ai fini IVA le prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative ricreative e simili e alle relative prestazioni accessorie se l’evento è eseguito nel territorio dello Stato. Diversamente, per stabilire la territorialità delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese le fiere e le esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi ad esse accessorie, si devono distinguere i committenti privati dagli operatori economici. Se i committenti sono dei privati dette prestazioni sono territorialmente rilevanti, quando sono materialmente effettuate nel territorio dello Stato mentre, come già anticipato, nel caso in cui i committenti siano degli operatori economici la territorialità viene determinata in base alla regola generale di cui all’art. 7 ter, vale a dire in base al luogo in cui l’operatore è stabilito. La nuova formulazione, peraltro, pone numerosi interrogativi in ordine all’esatta demarcazione tra le diverse tipologie di prestazioni soprattutto per quanto attiene la distinzione tra la partecipazione ad un evento artistico o sportivo o, il diritto di accesso agli stessi che, in linea di principio dovrebbe configurarsi come la possibilità di assistere ad un evento generalmente aperto al pubblico e per il quale occorre acquistare un biglietto d’ingresso. Non solo, anche la definizione di accessorietà non è di agevole interpretazione. Sul punto tuttavia si è espressa la Corte di Giustizia UE nella Causa C-572/07 dove è stato precisato che: “una prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non Pag.29/45 17 febbraio 2011 costituisce per la clientela un fine a se stante, bensì il mezzo per fruire delle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore” Il concetto di accessorietà indicato dai giudici della Corte di Giustizia UE è quindi ben più ampio da quanto previsto dal legislatore italiano all’articolo 12 del DPR n. 633 del 1972 che ritiene accessorie soltanto le prestazioni realizzate direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese. Sulla base di queste riflessione, merita una particolare attenzione la individuazione della territorialità nelle prestazioni relative alle fiere e in particolare modo per quanto attiene gli stand fieristici, atteso che, l’amministrazione finanziaria con risoluzione del 21 aprile 1997 n. 70/E aveva considerato gli stand assimilabili agli immobili. Si tratta di una posizione che non è più stata ribadita e alla luce dei cambiamenti in vigore dal 1° gennaio di quest’anno deve essere rivisitata avendo presente che se i lavori di adattamento siano realizzati dall’organizzatore dell’evento in favore dell’espositore l’operazione dovrebbe considerata come una prestazione relativa all’attività propria culturale, artistica, ecc. La territorialità, pertanto, verrà stabilita in base alla regola generale dell’art. 7 ter laddove il committente fosse un operatore economico, mentre se fosse un privato o un soggetto ad esso assimilato, varrebbe quanto previsto dall’art. 7 quinquies cioè il luogo in cui si svolge l’evento. Nel caso in cui la messa a disposizione dello stand e i relativi lavori di adattamento fossero realizzati da soggetti terzi rispetto all’organizzatore dell’evento si ritiene decisivo quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE con la predetta sentenza C-572/07 in tema di prestazioni accessorie e pertanto per stabilire la territorialità valgono gli stessi principi di cui all’art. 7 ter e 7 quinquies precedentemente enunciati nel caso in cui i lavori siano eseguiti dal soggetto organizzatore dell’evento. RIFERIMENTO NORMATIVO ART. 7 quinquies, D.P.R. 633/72 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO LE PRESTAZIONI DI SERVIZI CULTURALI SCIENTIFICI, ARTISTICI, DIDATTICI, SPORTIVI, RICREATIVI E SIMILI IVI COMPRESE LE FIERE ED ESPOSIZIONI NONCHÉ LE PRESTAZIONI DI SERVIZI AD ESSE ACCESSORIE. LE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L’ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI, ARTISTICHE, SPORTIVE, SCIENTIFICHE, EDUCATIVE RICREATIVE E SIMILI E ALLE RELATIVE PRESTAZIONI ACCESSORIE PRESTATORE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE DEL SERVIZIO CRITERIO PRESUPPOSTO TERRITORIALE SI esempio: 15 COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL TERRITORIO DELLO STATO NO esempio: 16 SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO QUALSIASI COMMITTENTE ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL TERRITORIO DELLO STATO SI esempio: 16 NO esempio: 17 ESEMPIO N.15 Fotografo tedesco che effettua servizi fotografici in Italia commissionati da soggetti residenti nazionali. L'attività svolta dal professionista è da comprendere tra i servizi artistici pertanto: per le prestazioni rese a soggetto passivo di imposta nazionale, l’IVA è assolta mediante emissione da parte del committente di autofattura di cui all'art. 17, 2° comma del DPR n. 633 del 1972; per le prestazioni rese a privato consumatore il professionista, ai fini dell'assolvimento del tributo, deve nominare un rappresentante fiscale nello Stato ai sensi dell’art. 17, comma 3, del DPR n. 633 del 1972. ESEMPIO N.16 Organizzazione e accesso di convegni in Italia resa da operatore economico stabilito in Italia in favore di privati. L’operazione è territorialmente significativa ESEMPIO N.17. Vendita del biglietto d’ingresso per una fiera a Zurigo, in favore di un operatore economico tedesco. L’operazione è fuori campo IVA Pag.30/45 17 febbraio 2011 ART. 7 - SEXIES - TERRITORIALITÀ - DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE A TALUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI L’art. 7 – sexies individua tutta una serie di prestazioni che si considerano effettuate nello Stato se rese a committenti non soggetti passivi, indipendentemente da chi effettua la prestazione. Come si può notare la deroga è di stretta applicazione poiché interessa soltanto i committenti che non siano soggetti passivi. Pertanto per i committenti soggetti passivi d’imposta valgono sempre le regole generali sancite dall’art. 7 – ter. Prestazioni di intermediazione L’art. 7 – sexies, comma 1 lett. a stabilisce che le prestazioni di intermediazione rese nei confronti di committenti non soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato se sono relative ad operazioni ivi intermediate. Sulla base di questa deroga e di quanto previsto come regola generale dell’art. 7 – ter, si può affermare che le prestazioni di intermediazione sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente è un operatore stabilito in Italia, mai quando è un operatore non stabilito in Italia, mentre nel caso in cui il committente non fosse un soggetto passivo sono rilevanti ai fini IVA soltanto se le operazioni oggetto dell’intermediazione sono realizzate nel territorio dello Stato. RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ART. 7 sexies, 1° c,. PRESTAZIONI DI lett. a) D.P.R. INTERMEDIAZIONE 633/72 PRESTATORE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO CRITERIO PRESUPPOSTO TERRITORIALE SEMPRE SI esempio: 18 MAI NO esempio 19 OPERAZIONE INTERMEDIATA REALIZZATA NEL TERRITORIO DELLO STATO OPERAZIONE INTERMEDIATA NON REALIZZATA NEL TERRITORIO DELLO STATO SI esempio: 20 NO esempio 21 ESEMPIO N.18 Prestazioni di intermediazione da parte di un agente italiano in favore di una società italiana per vendite negli Stati Uniti di beni ivi esistenti l’operazione è territorialmente rilevante. Tuttavia l’operazione è considerata non imponibile ai sensi della nuova formulazione dell’art. 9, comma 1, n. 7 del DPR n. 633 del 1972. ESEMPIO N.19 Prestazioni di intermediazione rese da un agente sammarinese un favore di una società tedesca per vendite promosse in Italia l’operazione è fuori campo IVA. ESEMPIO N.20 Prestazioni di intermediazione da parte di un agente sammarinese in favore di un privato italiano per la vendita della propria autovettura in Italia. L’operazione è territorialmente rilevante ESEMPIO N.21 Prestazione di intermediazione realizzata da un intermediario italiano e commissionata da un privato residente in Francia per la vendita della propria collezione di quadri conservati a Parigi. L’operazione è fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale. Prestazioni di trasporto beni diverse dal trasporto intracomunitario L’art. 7 – sexies, comma 1 lett. b stabilisce che le prestazioni di trasporto di beni diversi da quelli intracomunitari si considerano effettuate in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato, quando il committente non è un soggetto passivo. Pag.31/45 17 febbraio 2011 Sulla base di questa deroga e di quanto previsto come regola generale dell’art. 7 – ter, si può affermare che le predette prestazioni di trasporto sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente è un operatore economico stabilito in Italia, mai quando è un soggetto passivo non stabilito, mentre nel caso in cui il committente non fosse un soggetto passivo i trasporti sono rilevanti ai fini IVA soltanto per quota parte del trasporto effettuato in Italia. RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ART. 7 sexies, 1° c,. TRASPORTO DI BENI DIVERSI DAI lett. b) D.P.R. TRASPORTO INTRACOMUNITARI 633/72 PRESTATORE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO CRITERIO PRESUPPOSTO TERRITORIALE SEMPRE SI esempio: 22 MAI NO esempio 23 DISTANZA PERCORSA NEL TERRITORIO DELLO STATO DISTANZA PERCORSA FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO SI esempio: 24 NO esempio 24 ESEMPIO N. 22 Prestazioni di trasporto dall’Italia agli Stati Uniti realizzato da un vettore francese per conto di una società italiana. L’operazione è territorialmente significativa. ESEMPIO N. 23 Stessa operazione, ma il committente è una società francese. L’operazione è fuori campo IVA. ESEMPIO N. 24 Prestazioni di trasporto commissionate ad un vettore Svizzero da un privato italiano per realizzare il traslocco da Zurigo a Milano. L’operazione è per una parte, pari al percorso effettuato nello Stato, territorialmente rilevante. Prestazioni di trasporto intracomunitario di beni L’art. 7 – sexies, comma 1 lett. c stabilisce che quando il committente non è un soggetto passivo le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni si considerano rilevanti ai fini IVA, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello stato. È il caso di ricordare che nei trasporti intracomunitari di beni sono ammesse soste in località al di fuori della Comunità. Sulla base di questa deroga e di quanto previsto come regola generale dell’art. 7 – ter, si può affermare che le predette prestazioni di trasporto intracomunitario sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente è un soggetto passivo stabilito in Italia, mai quando è un soggetto passivo non stabilito in Italia, mentre nel caso in cui il committente non fosse un soggetto passivo i trasporti sono rilevanti ai fini IVA soltanto se il trasporto parte dall’Italia. Pag.32/45 17 febbraio 2011 RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRESTATORE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO ART. 7 STABILITO O NON sexies, 1° c,. TRASPORTO INTRACOMUNITARIO STABILITO NEL lett. c) D.P.R. DI BENI TERRITORIO DELLO 633/72 STATO COMMITTENTE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO CRITERIO PRESUPPOSTO TERRITORIALE SEMPRE SI esempio: 25 MAI NO esempio 26 LUOGO DI PARTENZA NEL TERRITORIO DELLO STATO LUOGO DI PARTENZA FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO SI esempio: 27 NO esempio 28 ESEMPIO N. 25 Prestazioni di trasporto di beni dalla Germania all’Italia per conto di un’azienda italiana. L’operazione è territorialmente significativa. ESEMPIO N. 26 Stessa operazione, ma il committente è una società tedesca. L’operazione è fuori campo IVA. ESEMPIO N. 27 Prestazioni di trasporto commissionate ad un vettore sammarinese da un privato italiano per merci da trasferire dall’ Italia in Olanda. L’operazione è rilevante ai fini IVA. ESEMPIO N. 28 Prestazioni di trasporto commissionate ad un vettore Svizzero da un privato italiano per merci acquistate in Francia da trasferire in Italia. L’operazione fuori campo IVA. Prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico movimentazioni e simili L’art. 7 – sexies, comma 1 lett. d stabilisce che le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico movimentazioni e simili sono rilevanti ai fini IVA quando il committente è un non soggetto passivo d’imposta e sono realizzate nel territorio dello Stato. Sulla base di questa deroga e di quanto previsto come regola generale dell’art. 7 – ter, si può affermare che le predette prestazioni sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente è un soggetto passivo stabilito in Italia, mai quando è un soggetto passivo non stabilito in Italia, mentre nel caso in cui il committente non fosse un soggetto passivo le prestazioni in esame sono rilevanti ai fini IVA soltanto se sono realizzate in Italia. RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRESTAZIONI DI LAVORAZIONE, NONCHÉ LE PERIZIE, RELATIVE A ART. 7 BENI MOBILI MATERIALI E LE sexies, 1° c,. OPERAZIONI RESE IN ATTIVITÀ lett. d) D.P.R. ACCESSORIE AI TRASPORTI, 633/72 QUALI QUELLE DI CARICO, SCARICO MOVIMENTAZIONI E SIMILI PRESTATORE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO Pag.33/45 CRITERIO PRESUPPOSTO TERRITORIALE SEMPRE SI esempio: 29 MAI NO esempio 30 ESECUZIONE NEL TERRITORIO DELLO SI esempio: 31 STATO ESECUZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLO NO esempio 32 STATO 17 febbraio 2011 ESEMPIO N. 29 Riparazione in Germania di un’autovettura di proprietà di una società Italiana. L’operazione è territorialmente rilevante e pertanto l’impresa italiana dovrà assolvere l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile. ESEMPIO N. 30 Stessa operazione, ma la riparazione viene eseguita in Italia da una società residente nello Stato e il committente è una società tedesca. L’operazione è fuori campo IVA. ESEMPIO N. 31 Riparazione in Italia di un’autovettura di proprietà di un privato sammarinese. L’operazione è territorialmente rilevante. ESEMPIO N. 32 Riparazione di un computer da parte di un impresa italiana direttamente a domicilio del cliente, un privato sammarinese. L’operazione è fuori campo IVA. Prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto L’art. 7 – sexies, comma 1 lett. e stabilisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, le prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto in favore di committenti non soggetti passivi rese da operatori stabiliti in Italia a condizione che i veicoli siano utilizzati nel territorio dello Comunità. Nel caso in cui le predette prestazioni siano realizzate da soggetti passivi stabiliti fuori dalla Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando i veicoli sono utilizzati in Italia Sulla base di questa deroga e di quanto previsto come regola generale dell’art. 7 – ter, si può affermare che indipendentemente dal luogo di impiego le predette prestazioni sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente è un operatore stabilito in Italia, mai quando è un soggetto passivo non stabilito in Italia, mentre nel caso in cui il committente non fosse un soggetto passivo le prestazioni in esame sono rilevanti ai fini IVA soltanto se i veicoli vengono utilizzati nel territorio della Comunità . Parimenti sono considerate territorialmente rilevanti le prestazioni di locazione finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di mezzi di trasporto se realizzate da soggetti passivi stabiliti fuori dal territorio della comunità e i veicoli sono utilizzati nel territorio dello Stato. Per quanto riguarda la corretta individuazione dei mezzi di trasporto si rinvia a quanto già precisato commentando l’art. 7 quater, comma 1, lett. e relativa ai servizi di locazione finanziaria, noleggio e simili a breve termine di detti beni mobili. IMBARCAZIONI DA DIPORTO A MOTORE Lunghezza Percentuale di utilizzo al di fuori delle acque territoriali comunitarie fino a 7,50 metri 10% da 7,51 a 12 metri 40% da 12,01 a 16 metri 50% da 16,01 a 24 metri 60% oltre 24 metri 70% Per quel che concerne il noleggio o la locazione di navi da diporto si segnala la circolare n. 94/E del 7 giugno 2002, dove l'amministrazione finanziaria, allo scopo di rendere più semplice l'applicazione della normativa, ha pensato di determinare in via forfetaria l'utilizzo extracomunitario, sulla base delle caratteristiche tipologiche di tali imbarcazioni. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, interessato al riguardo, ha Lunghezza Percentuale di utilizzo al di fuori quindi individuato criteri presuntivi di utilizzo delle acque territoriali comunitarie delle imbarcazioni al di fuori del territorio fino a 10 metri 40% dell'U.E. con riferimento alle caratteristiche da 10,01 a 20 metri 50% tecniche proprie del mezzo a disposizione, quali la categoria di appartenenza, il tipo di da 20,01 a 24 metri 60% propulsione (motore o vela) e la lunghezza, oltre 24 metri 70% stabilendo le percentuali di forfetizzazione per determinare la parte territorialmente rilevante della prestazione di noleggio e di locazione. IMBARCAZIONI DA DIPORTO A VELA Pag.34/45 17 febbraio 2011 RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRESTATORE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ART. 7 LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA, sexies, 1° c,. NOLEGGIO E SIMILI, NON A lett. e) D.P.R. BREVE TERMINE, DI MEZZI DI 633/72 TRASPORTO COMMITTENTE DEL SERVIZIO CRITERIO PRESUPPOSTO TERRITORIALE SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO SEMPRE SI esempio: 33 SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO MAI NO esempio 34 SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO SOGGETTO PASSIVO STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLA UE COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO UTILIZZAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO NEL TERRITORIO DELLA UE UTILIZZAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO FUORI DAL TERRITORIO DELLA UE UTILIZZAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO NEL TERRITORIO DELLO STATO UTILIZZAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO SI esempio: 35 NO esempio 36 SI esempio: 37 NO esempio 38 ESEMPIO N. 33 Locazione finanziaria di un’autovettura da parte di una società di leasing tedesca in favore di una società Italiana. Indipendentemente da dove viene impiegato il mezzo, l’operazione è territorialmente rilevante e, pertanto, l’impresa italiana dovrà assolvere l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile. ESEMPIO N. 34 Locazione finanziaria di un veicolo da parte di una società di leasing italiana in favore di una società sammarinese. L’operazione è sempre fuori campo IVA. ESEMPIO N. 35 Noleggio a lungo termine di un’autovettura da parte di una società italiana in favore di un privato sammarinese. L’operazione è territorialmente rilevante, attesa l’impossibilità di un impiego esclusivo del mezzo nel territorio sammarinese ESEMPIO N. 36 Locazione finanziaria da parte di una società di leasing italiana in favore di un ente statale sammarinese di un veicolo utilizzato per fare servizio di linea unicamente all’interno della Repubblica di San Marino. L’operazione è fuori campo IVA. ESEMPIO N. 37 Noleggio da parte di una società sammarinese di un veicolo utilizzato in Italia in favore di un ente non commerciale Italiano. L’operazione è territorialmente rilevante. ESEMPIO N. 38 Stessa operazione, ma l’impiego del veicolo avverrà in Austria. L’operazione è fuori campo IVA. Prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici L’art. 7 – sexies, comma 1 lett. f stabilisce che le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi si considerano territorialmente rilevanti quando sono effettuate da operatori economici stabiliti fuori dal territorio della Comunità e quando il committente non soggetto passivo d’imposta è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero. Sulla base di questa deroga e di quanto previsto come regola generale dell’art. 7 – ter, si può affermare che le predette prestazioni sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente è un operatore stabilito in Pag.35/45 17 febbraio 2011 Italia, mai quando è un soggetto passivo non stabilito in Italia, mentre nel caso in cui il committente non fosse un soggetto passivo le prestazioni in esame sono rilevanti ai fini IVA nel caso in cui siano effettuate da operatori economici stabiliti fuori dal territorio della Comunità e quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero. In base al combinato disposto dell’art. 7 ter, comma 1, lett. b e art. 7 septies comma 1, lett. i sono ugualmente territorialmente rilevanti le prestazioni rese tramite mezzi elettronici da operatori stabiliti nel territorio dello stato a committenti non soggetti passivi con esclusione di quelli residenti fuori dal territorio della Comunità. È bene ricordare per servizi prestati tramite mezzi elettronici s’intende soltanto il commercio elettronico diretto con il quale è possibile ricevere i beni quali a titolo d’esempio: film, file musicali, libri in forma digitale, ecc. Al riguardo si segnala come l’articolo 11 del regolamento n. 1777/2005 specifica, sia pure in modo non tassativo, che i servizi prestati tramite mezzi elettronici, attraverso internet o rete elettronica individuati dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino e dall’allegato L della Direttiva 2002/38/CE sono i seguenti: a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti; b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web; c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario; d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente via computer; e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service provider, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.); f) i servizi elencati nell’allegato I del regolamento 1777/2005. Il successivo articolo 12, invece, individua le operazioni che non rientrano nella disciplina del commercio elettronico e cioè: 1) i servizi di radiodiffusione e di televisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), undicesimo trattino, della direttiva 77/388/CEE; 2) i servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), decimo trattino, della direttiva 77/388/CEE; 3) la cessione dei beni e le prestazioni dei servizi seguenti: a) i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente; b) i CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi; c) il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste; d) i CD e le audiocassette; e) le videocassette e i DVD; f) i giochi su CD-ROM; g) i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica; h) i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto; i) i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche; j) i servizi di conservazione dei dati off line; k) i servizi pubblicitari, ad esempio in giornali, su manifesti e in televisione; l) i servizi di helpdesk telefonico; m) i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta; n) i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta; o) i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia; p) l’accesso a Internet e al World Wide Web; q) i servizi telefonici forniti attraverso Internet. È il caso di ricordare, altresì, come l'art. 74 quinquies del DPR n. 633 detta le regole per i prestatori extracomunitari i quali, essendo obbligati ad identificarsi in un paese dell'Unione perché rendono servizi tramite mezzi elettronici nei confronti dei privati consumatori stabiliti nella Comunità europea, decidono di identificarsi in Italia. È previsto l’obbligo di applicare sempre l’aliquota Iva ordinaria dello Stato membro d’appartenenza del cliente In questo modo è impedita la localizzazione nei Paesi comunitari dove l’aliquota Iva ordinaria è meno elevata. Pag.36/45 17 febbraio 2011 Ad esempio, se un prestatore svizzero si identifica in Germania e il cliente è un privato residente in Italia, l’aliquota che deve applicare il prestatore svizzero è quella del 20 per cento, vigente nel nostro Paese e non quella, più favorevole, vigente in Germania, Paese nel quale si è identificato (attualmente 19 per cento). Opera in pratica la stessa aliquota del 20% nel caso in cui il cliente italiano fosse un soggetto di imposta che assolve l'IVA emettendo autofattura. La previsione dell’identificazione in un solo Paese comunitario evita, al prestatore extracomunitario, l’identificazione in ciascuno Stato membro in cui è stabilito il cliente privato; infatti, in caso contrario, dal momento che l'Iva è dovuta nello Stato del cliente consumatore finale, il prestatore avrebbe dovuto identificarsi, ai fini del pagamento dell'imposta, nello Stato membro del cliente privato. RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRESTATORE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO ART. 7 sexies, 1° c,. lett. f) D.P.R. 633/72 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI TRAMITE MEZZI ELETTRONICI SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO SOGGETTO PASSIVO STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLA UE COMMITTENTE DEL SERVIZIO CRITERIO PRESUPPOSTO TERRITORIALE SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO SEMPRE SI esempio: 39 SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO MAI NO esempio 40 SEMPRE SI esempio: 41 MAI NO esempio 42 COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO STABILITO NELLA UE COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO STABILITO FUORI DELLA UE (ART. 7 septies, 1° c,. lett. i) D.P.R. 633/72) COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO IL COMMITTENTE È DOMICILIATO NEL TERRITORIO DELLO SI esempio: 43 STATO O IVI RESIDENTE SENZA DOMICILIO ALL’ESTERO IL COMMITTENTE È DOMICILIATO O NO esempio 44 RESIDENTE ALL’ESTERO ESEMPIO N. 39 Accesso a pagamento ad una banca dati di una società americana da parte di una azienda italiana. L’operazione è territorialmente rilevante e pertanto l’impresa italiana dovrà assolvere l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile. ESEMPIO N. 40 Stessa operazione, ma l’accesso alla banca dati di una società italiana è effettuata da una società tedesca L’operazione è fuori campo IVA. ESEMPIO N. 41 Accesso a pagamento ad una banca dati di una società italiana da parte di privato residente in Francia. L’operazione è territorialmente rilevante. ESEMPIO N. 42 Accesso a pagamento ad una banca dati di una società italiana da parte di privato residente in San Marino. L’operazione è sempre fuori campo IVA. ESEMPIO N. 43 Accesso a pagamento ad una banca dati di una società sammarinese da parte di privato residente in Italia. L’operazione è territorialmente rilevante e verrà assolta dall’operatore extracomunitario, che deve identificarsi in uno dei Paesi dell’Unione. Nel caso scegliesse l’Italia dovrà adottare lo speciale regime dettato dall’art. 74 quinquies del DPR n. 633 del 1972. Pag.37/45 17 febbraio 2011 ESEMPIO N. 44 Stessa operazione, ma il privato che accede alla banca dati della società sammarinese è residente in Svizzera. L’operazione è fuori campo IVA. Prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione L’art. 7 – sexies, comma 1 lett. g stabilisce che le prestazioni di telecomunicazione e teleradiffusione, sono rilevanti ai fini IVA quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti non soggetti passivi residenti o domiciliati nel territorio della Comunità e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità. Parimenti le predette prestazioni di telecomunicazione e teleradiffusione se sono rese da soggetti stabiliti al di fuori dal territorio della Comunità a committenti non soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato se sono ivi utilizzate. Sulla base di questa deroga e di quanto previsto come regola generale dell’art. 7 – ter, si può affermare che le predette prestazioni sono sempre territorialmente rilevanti quando il committente è un operatore stabilito in Italia, mai quando è un soggetto passivo non stabilito in Italia, mentre nel caso in cui il committente non fosse un soggetto passivo le prestazioni in esame sono rilevanti ai fini IVA nel caso in cui siano effettuate da operatori economici stabiliti nel territorio dello Stato, il committente sia residente o domiciliato nel territorio della comunità e le prestazioni siano ivi utilizzate. Allo stesso modo sono territorialmente rilevanti le prestazioni di telecomunicazione e tele radiodiffusione quando sono rese a committenti non soggetti passivi d’imposta da soggetti passivi stabiliti al di fuori dal territorio della Comunità e se utilizzate nel territorio dello Stato. Peraltro è opportuno tenere in considerazione le disposizioni contenute nell’art. 7 – septies, comma 1 lett. h del DPR n. 633 del 1972 dove è previsto che le prestazioni di servizi di telecomunicazione e di tele radiodiffusione rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità si considerano effettuati nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzati ancorché resi da soggetti che non siano ivi stabiliti. RIFERIMENTO NORMATIVO ART. 7 sexies, 1° c,. lett. g) D.P.R. 633/72 ART. 7 septies, 1° c,. lett. h) D.P.R. 633/72 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRESTAZIONI DI TELECOMUNICAZIONE E TELERADIODIFFUSIONE PRESTATORE DEL SERVIZIO COMMITTENTE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ SOGGETTO PASSIVO STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ CRITERIO SEMPRE SI esempio: 45 MAI NO esempio 46 UTILIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ UTILIZZAZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ UTILIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO UTILIZZAZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO UTILIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO UTILIZZAZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO ESEMPIO N. 45 Servizio di telefonia reso tramite schede telefoniche a società Italiana. sempre territorialmente rilevante Pag.38/45 PRESUPPOSTO TERRITORIALE SI esempio: 47 NO esempio 48 SI esempio: 49 NO esempio 50 SI esempio: 51 NO esempio 52 L’operazione è 17 febbraio 2011 ESEMPIO N. 46 Stessa operazione resa da società italiana, ma la società committente è svizzera. L’operazione è fuori campo IVA. ESEMPIO N. 47 Società italiana che rende servizi telefonici a privato francese che utilizza il servizio in Francia. L’operazione è soggetta ad IVA. ESEMPIO N. 48 Società italiana che rende servizi telefonici a privato francese che utilizza il servizio in Svizzera. L’operazione è fuori campo IVA. ESEMPIO N. 49 Società sammarinese che rende servizi di telefonia a privato in Italia. territorialmente rilevante L’operazione è ESEMPIO N. 50 Identica operazione, ma il privato è francese e utilizza il servizio di telefonia in Francia. L’operazione non è territorialmente rilevante ESEMPIO N. 51 Società italiana che rende servizi telefonici a privato sammarinese che utilizza il servizio in Italia. L’operazione è in campo IVA. ESEMPIO N. 52 Società italiana che rende servizi telefonici a privato svizzero che utilizza il servizio in Svizzera. L’operazione è fuori campo IVA. ART. 7 - SEPTIES - TERRITORIALITÀ - DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A NON SOGGETTI PASSIVI STABILITI FUORI DALLA COMUNITÀ Anche le deroghe sancite dall’art. 7 – septies operano con la stessa logica del precedente art. 7 – sexies e pertanto non interessano in alcun modo le prestazioni rese nei confronti dei soggetti passivi che rilevano territorialmente sulla base della regola generale del luogo di stabilimento del committente del servizio, sancita dall’art. 7 ter, ma soltanto per committenti che non sono soggetti passivi. Nel caso di specie, peraltro, vi è l’ulteriore discriminazione della residenza in quanto l’art. 7 septies tratta unicamente i committenti non soggetti passivi d’imposta stabiliti fuori del territorio della Comunità. In sostanza nel caso delle prestazioni successivamente elencate la territorialità sussiste sempre quando il committente è un soggetto passivo d’imposta stabilito nel territorio dello Stato, mai quando è un operatore non stabilito. Nel caso in cui il committente non sia un soggetto passivo si deve operare una distinzione. Se il committente è stabilito fuori dalla UE l’operazione si considera sempre fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale, mentre per gli altri committenti non soggetti passivi (cioè quelli stabiliti o domiciliati nella Comunità) le elencate prestazioni sono rilevanti se realizzate da soggetti passivi residenti dello Stato. Da tenere presente, tuttavia, che le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici e i servizi di telecomunicazione e di tele radiodiffusione, sono disciplinate anche dall’art. 7 – sexies perciò per i committenti non soggetti passivi d’imposta stabiliti nella Comunità soggiacciono ad ulteriori eccezioni di cui si è già detto nel precedente paragrafo e a cui si fa rinvio. Atteso ciò le prestazioni elencate nell’art. 7 – septies sono le seguenti: Prestazioni di cessione, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore, ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne; Prestazioni pubblicitarie; Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché quelle di erborazione e fornitura di dati e simili; Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti; Prestazioni di messa a disposizione del personale; Prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati; Pag.39/45 17 febbraio 2011 Servizi di telecomunicazione e di tele radiodiffusione; Servizi prestati per via elettronica; Prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti. RIFERIMENTO NORMATIVO ART. 7 septies, 1° c,. D.P.R. 633/72 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO LE PRESTAZIONI DI CESSIONE, CONCESSIONI, LICENZE E SIMILI RELATIVE A DIRITTI DI AUTORE, AD INVENZIONI INDUSTRIALI, MODELLI, DISEGNI, PROCESSI, FORMULE E SIMILI E QUELLE RELATIVE A MARCHI E INSEGNE; LE PRESTAZIONI PUBBLICITARIE; LE PRESTAZIONI DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA O LEGALE, NONCHÉ QUELLE DI ERBORAZIONE E FORNITURA DI DATI E SIMILI; LE OPERAZIONI BANCARIE, FINANZIARIE ED ASSICURATIVE, COMPRESE LE OPERAZIONI DI RIASSICURAZIONE ED ESCLUSE LE LOCAZIONI DI CASSEFORTI; LE PRESTAZIONI DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE; LE PRESTAZIONI DERIVANTI DA CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA NOLEGGIO E SIMILI DI BENI MOBILI MATERIALI DIVERSI DAI MEZZI DI TRASPORTO; LA CONCESSIONE DELL’ACCESSO AI SISTEMI DI GAS NATURALE O DI ENERGIA ELETTRICA, IL SERVIZIO DI TRASPORTO O DI TRASMISSIONE MEDIANTE GLI STESSI E LA FORNITURA DI ALTRI SERVIZI DIRETTAMENTE COLLEGATI; LE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI ALL’OBBLIGO DI NON ESERCITARE INTERAMENTE O PARZIALMENTE UN’ATTIVITÀ O UN DIRITTO DI CUI ALLE LETTERE PRECEDENTI (*) PRESTATORE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO CRITERIO PRESUPPOSTO TERRITORIALE SEMPRE SI esempio: 53 MAI NO esempio 54 COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ SEMPRE COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ MAI SI esempio: 55 SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO NO esempio 56 (*) Le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, le prestazioni di telecomunicazione e di radio telediffusione, richiamate all’art. 7 – septies, comma 1, lett h) e i) del DPR n. 633 del 1972 sono state esaminate insieme alle disposizioni di cui all’art. 7 – sexies, comma 1, lett. f) e g) del DPR n. 633 del 1972 ESEMPIO N. 53 Consulenza legale per acquisto di un’azienda in Australia commissionato ad un avvocato australiano da una società italiana. L’operazione è soggetta ad IVA e l’imposta dovrà essere assolta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPR n. 633 del 1972 dal committente italiano mediante il meccanismo dell’inversione contabile. ESEMPIO N. 54 Prestazione pubblicitaria resa in Italia da una società italiana in favore di una azienda tedesca. L’operazione è fuori campo IVA. ESEMPIO N. 55 Prestazione pubblicitaria resa in Italia da una società italiana in favore dell’ente del turismo francese. L’operazione è in campo IVA. ESEMPIO N. 56 Prestazione pubblicitaria resa in Italia da una società italiana in favore dell’ente del turismo svizzero. L’operazione è fuori campo IVA. Pag.40/45 17 febbraio 2011 RIFERIMENTO NORMATIVO ART. 7 – ter D.P.R. 633/72 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRESTATORE DEL SERVIZIO TUTTI I SERVIZI NON SUCCESSIVAMENTE INDIVIDUATI NEGLI ARTICOLI SUCCESSIVI SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO ART. 7 - quater 1° c,. lett. a) D.P.R. 633/72 ART. 7, - quater° c 1,. lett. b) D.P.R. 633/72 ART. 7, - quater° c 1,. lett. c) D.P.R. 633/72 SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI, COMPRESE LE PERIZIE, LE PRESTAZIONI DI AGENZIA E LE PRESTAZIONI INERENTI ALLA PREPARAZIONE E AL CORDINAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON IMMOBILIARI, LA FORNITURA I DI ALLOGGIO NEL STABILITO NEL TERRITORIO DELLO SETTORE ALBERGHIERO O IN SETTORI CON STATO FUNZIONI ANALOGHE, IVI INCLUSA QUELLA DI ALLOGGI IN CAMPI DI VACANZA O IN TERRENI ATTREZZATI PER IL CAMPEGGIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO SERVIZI DI TRASPORTO PASSEGGERI SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING CON ESCLUSIONE DI QUELLI EFFETTUATI NEL CORSO DI UN TRASPORTO PASSEGGERI ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO Pag.41/45 COMMITTENTE DEL SERVIZIO CRITERIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO SEMPRE SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO MAI COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO SEMPRE IMMOBILE UBICATO NEL TERRITORIO DELLO STATO PRESUPPOSTO TERRITORIALE SI esempio: 1, NO esempi: 2 e 3 SI esempio: 3. SI esempio: 5; 6. QUALSIASI COMMITTENTE IMMOBILE UBICATO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO NO esempio: 4; 7 DISTANZA PERCORSA NEL TERRITORIO DELLO STATO SI esempio:8. DISTANZA PERCORSA FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO NO esempio: 8 QUALSIASI COMMITTENTE PRESTAZIONE REALIZZATA NEL TERRITORIO DELLO STATO SI esempio: 9. PRESTAZIONE REALIZZATA FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO NO esempio: 10 QUALSIASI COMMITTENTE 17 febbraio 2011 RIFERIMENTO NORMATIVO ART. 7, - quarter c 1,. lett. d) D.P.R. 633/72 ART. 7, - quarter c 1,. lett. e) D.P.R. 633/72 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRESTATORE DEL SERVIZIO SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING EFFETTUATI NEL CORSO DI UN TRASPORTO PASSEGGERI ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO SERVIZI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON NOLEGGIO E SIMILI, A BREVE TERMINE DI MEZZI DI STABILITO NEL TERRITORIO DELLO TRASPORTO STATO LE PRESTAZIONI DI SERVIZI CULTURALI SCIENTIFICI, ARTISTICI, DIDATTICI, SPORTIVI, RICREATIVI E SIMILI IVI COMPRESE LE FIERE ED ESPOSIZIONI NONCHÉ LE PRESTAZIONI DI SERVIZI AD ESSE ACCESSORIE. COMMITTENTE DEL SERVIZIO CRITERIO PRESUPPOSTO TERRITORIALE LUOGO DI PARTENZA NEL TERRITORIO DELLO STATO SI esempio: 11. LUOGO DI PARTENZA FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO NO esempio: 12 QUALSIASI COMMITTENTE QUALSIASI COMMITTENTE MESSI A DISPOSIZIONE DEL DESTINATARIO NEL TERRITORIO DELLO STATO E UTILIZZATI NELLA COMUNITÀ OVVERO MESSI A DISPOSIZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ E UTILIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO MESSI A DISPOSIZIONE DEL DESTINATARIO NEL TERRITORIO DELLO STATO E UTILIZZATI FUORI DALLA COMUNITÀ OVVERO MESSI A DISPOSIZIONE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ CON ESCLUSIONE DEL TERRITORIO DELLO STATO E UTILIZZATI NELLA COMUNITÀ. MESSI A DISPOSIZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ E UTILIZZATI FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO SI esempio: 13. NO esempio: 14 SI esempio: 15 SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL TERRITORIO DELLO STATO NO esempio: 16 ART. 7 - quinquies, D.P.R. 633/72 LE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L’ACCESSO ALLE SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON MANIFESTAZIONI CULTURALI, ARTISTICHE, STABILITO NEL TERRITORIO DELLO SPORTIVE, SCIENTIFICHE, EDUCATIVE RICREATIVE STATO E SIMILI E ALLE RELATIVE PRESTAZIONI ACCESSORIE Pag.42/45 SI esempio: 16 QUALSIASI COMMITTENTE ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL TERRITORIO DELLO STATO NO esempio: 17 17 febbraio 2011 RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRESTATORE DEL SERVIZIO COMMITTENTE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO ART. 7 - sexies, 1° c,. lett. a) D.P.R. 633/72 SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE TRASPORTO DI BENI DIVERSI DAI TRASPORTO INTRACOMUNITARI SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO TRASPORTO INTRACOMUNITARIO DI BENI SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO PRESTAZIONI DI LAVORAZIONE, NONCHÉ LE PERIZIE, RELATIVE A BENI MOBILI MATERIALI E LE OPERAZIONI RESE IN ATTIVITÀ ACCESSORIE AI TRASPORTI, QUALI QUELLE DI CARICO, SCARICO MOVIMENTAZIONI E SIMILI SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO Pag.43/45 SI esempio: 18 NO esempio 19 SI esempio: 20 NO esempio 21 SI esempio: 22 NO esempio 23 SI esempio: 24 DISTANZA PERCORSA FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO NO esempio 24 SEMPRE SI esempio: 25 NO esempio 26 LUOGO DI PARTENZA NEL TERRITORIO DELLO STATO SI esempio: 27 LUOGO DI PARTENZA FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO NO esempio 28 SEMPRE SI esempio: 29 SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO MAI STATO COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO PRESUPPOSTO TERRITORIALE DISTANZA PERCORSA NEL TERRITORIO DELLO STATO SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO MAI STATO COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO ART. 7 - sexies, 1° c,. lett. d) D.P.R. 633/72 SEMPRE SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO MAI STATO COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO ART. 7 - sexies, 1° c,. lett. c) D.P.R. 633/72 SEMPRE SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO MAI STATO OPERAZIONE INTERMEDIATA REALIZZATA NEL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO OPERAZIONE INTERMEDIATA NON REALIZZATA NEL TERRITORIO DELLO STATO SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO ART. 7 - sexies, 1° c,. lett. b) D.P.R. 633/72 CRITERIO ESECUZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO NO esempio 30 SI esempio: 31 ESECUZIONE FUORI DAL TERRITORIO NO esempio 32 DELLO STATO 17 febbraio 2011 RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRESTATORE DEL SERVIZIO COMMITTENTE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO CRITERIO SEMPRE SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO SOGGETTO PASSIVO NON STATO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO MAI STATO ART. 7 - sexies, 1° c,. lett. e) D.P.R. 633/72 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, NON A BREVE TERMINE, DI MEZZI DI TRASPORTO SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO SOGGETTO PASSIVO STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLA UE COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO ART. 7 - sexies, 1° c,. lett. f) D.P.R. 633/72 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI TRAMITE MEZZI ELETTRONICI SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO SOGGETTO PASSIVO STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLA UE Pag.44/45 UTILIZZAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO NEL TERRITORIO DELLA UE UTILIZZAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO FUORI DAL TERRITORIO DELLA UE UTILIZZAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO NEL TERRITORIO DELLO STATO UTILIZZAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO SEMPRE SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO MAI STATO COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO STABILITO NELLA UE COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO STABILITO FUORI DELLA UE (ART. 7 - septies, 1° c,. lett. i) D.P.R. 633/72) COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO PRESUPPOSTO TERRITORIALE SI esempio: 33 NO esempio 34 SI esempio: 35 NO esempio 36 SI esempio: 37 NO esempio 38 SI esempio: 39 NO esempio 40 SEMPRE SI esempio: 41 MAI NO esempio 42 IL COMMITTENTE È DOMICILIATO NEL TERRITORIO DELLO STATO O IVI SI esempio: 43 RESIDENTE SENZA DOMICILIO ALL’ESTERO IL COMMITTENTE È DOMICILIATO O NO esempio 44 RESIDENTE ALL’ESTERO 17 febbraio 2011 RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRESTATORE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO ART. 7 - sexies, 1° c,. lett. g) D.P.R. 633/72 SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO PRESTAZIONI DI TELECOMUNICAZIONE E TELERADIODIFFUSIONE SOGGETTO PASSIVO STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ ART. 7 - septies, 1° c,. lett. h) D.P.R. 633/72 ART. 7 - septies, 1° c,. D.P.R. 633/72 SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO LE PRESTAZIONI DI CESSIONE, CONCESSIONI, LICENZE E SIMILI RELATIVE A DIRITTI DI AUTORE, AD INVENZIONI INDUSTRIALI, MODELLI, DISEGNI, PROCESSI, FORMULE E SIMILI E QUELLE RELATIVE A MARCHI E INSEGNE; LE PRESTAZIONI PUBBLICITARIE; LE PRESTAZIONI DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA O LEGALE, NONCHÉ QUELLE DI ERBORAZIONE E FORNITURA DI DATI E SIMILI; LE OPERAZIONI BANCARIE, FINANZIARIE ED ASSICURATIVE, COMPRESE LE OPERAZIONI DI RIASSICURAZIONE ED ESCLUSE LE LOCAZIONI DI CASSEFORTI; LE PRESTAZIONI DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE; LE PRESTAZIONI DERIVANTI DA CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA NOLEGGIO E SIMILI DI BENI MOBILI MATERIALI DIVERSI DAI MEZZI DI TRASPORTO; LA CONCESSIONE DELL’ACCESSO AI SISTEMI DI GAS NATURALE O DI ENERGIA ELETTRICA, IL SERVIZIO DI TRASPORTO O DI TRASMISSIONE MEDIANTE GLI STESSI E LA FORNITURA DI ALTRI SERVIZI DIRETTAMENTE COLLEGATI; LE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI ALL’OBBLIGO DI NON ESERCITARE INTERAMENTE O PARZIALMENTE UN’ATTIVITÀ O UN DIRITTO DI CUI ALLE LETTERE PRECEDENTI (*) SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO CRITERIO SEMPRE SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO MAI STATO UTILIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMMITTENTE NON SOGGETTO DELLA COMUNITÀ PASSIVO STABILITO NEL UTILIZZAZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ TERRITORIO DELLA COMUNITÀ UTILIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO UTILIZZAZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO PRESUPPOSTO TERRITORIALE SI esempio: 45 NO esempio 46 SI esempio: 47 NO esempio 48 SI esempio: 49 NO esempio 50 UTILIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO SI esempio: 51 UTILIZZAZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO NO esempio 52 SEMPRE SI esempio: 53 SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO MAI STATO COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ SEMPRE COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ MAI NO esempio 54 SI esempio: 55 SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO NO esempio 56 (*) Le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, le prestazioni di telecomunicazione e di radio telediffusione, richiamate all’art. 7 – septies, comma 1, lett h) e i) del DPR n. 633 del 1972 sono state esaminate insieme alle disposizioni di cui all’art. 7 – sexies, comma 1, lett. f) e g) del DPR n. 633 del 1972 Pag.45/45