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DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - (Titolo VI Testo Unico bancario - D. Lgs. 385/1993) FOGLIO INFORMATIVO Il presente Foglio Informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. SERVIZIO ESTERO CASH MANAGEMENT – SERVIZI INFORMATIVI CON SCAMBIO DI MESSAGGI SWIFT INFORMAZIONI SULLA BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE Società per Azioni Sede Legale: 24122 BERGAMO, Piazza Vittorio Veneto 8 Sedi Operative: BRESCIA e BERGAMO Tel.: 800.500.200 - Fax: 0275462149 - Indirizzo P.E.C.: [email protected] Indirizzo e-mail: [email protected] - Sito internet: www.ubibanca.it Codice ABI n. 03111.2 Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5678 Capogruppo del Gruppo Bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE - Albo dei Gruppi Bancari n. 03111.2 Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia CHE COSA E' IL SERVIZIO INFORMATIVO DI CASH MANAGEMENT IL SERVIZIO INFORMATIVO DI CASH MANAGEMENT Il Cash Management è l’insieme dei servizi, accessori al conto corrente, a supporto di un’attività strutturata di gestione della liquidità da parte di un Gruppo aziendale (o di una singola Azienda con più rapporti di conto corrente). Nell'ambito dell'offerta di Cash Management (prodotti e servizi accessori al conto corrente, a supporto di un'attività strutturata di gestione della liquidità da parte di un Gruppo aziendale o di una singola azienda con più rapporti di conto corrente, per maggiori informazioni sulla gamma dei servizi di Cash Management si veda il Foglio Informativo riepilogativo “Servizi di Cah Management”), il servizio informativo prevede la ricezione o l'invio a fine giornata (end of the day) o ad orari predefiniti (intraday) nel corso della giornata, di informazioni relative a saldi e/o ai movimenti di uno o più conti correnti. In particolare, il servizio è strutturato come segue: I servizi informativi con scambio di messaggi swift si compongono in: – rendicontazione saldi e movimenti end of the day: è il servizio effettuato tramite messaggi swift MT940 che consente all’azienda di: – inviare la rendicontazione a fine giornata relativa ai saldi ed alla lista dei movimenti dei conti correnti a valere sui conti correnti accesi presso la nostra Banca (servizio passivo), – ricevere la rendicontazione a fine giornata relativa ai saldi ed alla lista dei movimenti dei conti correnti accesi presso la Banca terza (servizio attivo). – rendicontazione saldi e movimenti intraday: è il servizio che consente la ricezione a orari predefiniti nel corso della giornata o su espressa richiesta inviata dalla Banca (tramite swift MT920) di informazioni sul saldo del conto o sui movimenti dello stesso. L’azienda Cliente può di conseguenza: – ricevere la rendicontazione con riferimento ai conti correnti detenuti presso Banche terze, relativa esclusivamente ai saldi (tramite swift MT941) ad un certo momento della giornata, – alla lista dei movimenti (tramite swift MT942) ad un certo momento della giornata successivamente all'ultimo movimento rendicontato; – inviare la rendicontazione sui conti correnti accesi presso la nostra Banca, relativa esclusivamente ai saldi (tramite swift Decorrenza 23/06/2016 Foglio 15.01.028 pag. 1 di 4 FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO ESTERO CASH MANAGEMENT – SERVIZI INFORMATIVI CON SCAMBIO DI MESSAGGI SWIFT – MT941) ad un certo momento della giornata, alla lista dei movimenti (tramite swift MT942) ad un certo momento della giornata successivamente all'ultimo movimento rendicontato. Per la gestione dei servizi informativi è richiesta al Cliente l'attivazione del Servizio Qui UBI Imprese. Per maggiori informazioni sulla gamma dei servizi di Cash Management offerti dalla Banca si veda il Foglio Informativo riepilogativo: Prodotto/servizio Foglio Informativo 15.01.027 – Servizi di Cash Management Clicca sul numero per aprire il Foglio Informativo PRINCIPALI RISCHI Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti i seguenti: – variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; – rischi connessi all'utilizzo di reti telematiche per la trasmissione dei dati; – verificarsi di anomalie tecniche che comportino il non tempestivo invio o ricezione delle informazioni. CONDIZIONI ECONOMICHE ○ Spese una tantum per l'attivazione del servizio euro 250,00 ○ Spese una tantum per eventuali modifiche del contratto di adesione del servizio euro 250,00 ○ Canone trimestrale (anche per adesione al servizio non contestuale al primo giorno del trimestre) euro 100,00 I canoni trimestrali sono addebitati sul conto di regolamento indicato dal Cliente anticipatamente il primo giorno del trimestre di ciascun anno solare, calcolati, indipendentemente dal numero di messaggi swift scambiati, in base al numero di conti per i quali è avvenuta l’attivazione del Servizio, rilevata ad ogni inizio trimestre. ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE Le voci indicate sono cumulabili a quelle previste per gli altri servizi di Cash Management, riportate nei corrispondenti Fogli Informativi, in ragione dei servizi ai quali aderisce il Cliente. Maggiori informazioni relativi ai singoli servizi offerti sono disponibili nei rispettivi Fogli Informativi: Prodotto/servizio Foglio Informativo – Cash Management – servizi dispositivi con scambio di messaggi swift 15.01.029 – Cash Management – servizi di Cash Pooling 15.01.030 – Cash Management – servizi Score 15.01.031 Decorrenza 23/06/2016 Foglio 15.01.028 Clicca sul singolo numero per aprire ciascun Foglio Informativo pag. 2 di 4 FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO ESTERO CASH MANAGEMENT – SERVIZI INFORMATIVI CON SCAMBIO DI MESSAGGI SWIFT RECESSO E RECLAMI RECESSO Il contratto è a tempo indeterminato. La Banca può recedere dal Contratto dando un preavviso scritto al Cliente di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi, fermo restando che, in caso di giustificato motivo o giusta causa la Banca può recedere senza necessità di preavviso, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. La comunicazione di recesso sarà trasmessa in forma scritta o mediante una qualsiasi idonea tecnica di comunicazione a distanza previamente concordata che consenta al Cliente il salvataggio della medesima comunicazione su supporto durevole. Il Cliente può recedere dal Contratto, senza che gli sia addebitata alcuna penalità, dando un preavviso di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi. La comunicazione di recesso deve essere trasmessa alla Banca a mezzo raccomandata a/r o lettera semplice consegnata personalmente. Il recesso del Cliente è efficace e scioglie il Contratto alla scadenza del termine di preavviso, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi. Saranno a carico del Cliente eventuali spese sostenute dalla Banca in relazione ad eventuali servizi già forniti, anche nel periodo di preavviso, o aggiuntivi richiesti dal Cliente in occasione del recesso, ai sensi dell’art. 120−bis del D.Lgs. 385/1993 e relativa normativa di attuazione. L’esercizio del diritto di recesso non pregiudica la validità e l’efficacia delle comunicazioni che hanno già avuto esecuzione, come pure i conseguenti obblighi e diritti delle parti. In particolare la Banca sarà tenuta a trasmettere così come a ricevere e mettere a disposizione del Cliente tutti i messaggi MT 940 relativi al Giorno Lavorativo antecedente a quello di efficacia del recesso. Il recesso dal Contratto non fa venir meno i rapporti contrattuali di Conto e di Qui UBI Imprese. n caso di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, la banca provvederà a estinguere il presente rapporto dal momento in cui il Cliente ha adempiuto a tutte le richieste della Banca strumentali all’estinzione del rapporto stesso. TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEI RAPPORTO In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro il tempo massimo di 15 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente avrà consegnato alla Banca la documentazione richiesta e adempiuto a tutte le richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto. RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Il Cliente può presentare reclami alla Banca: – con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la Filiale in cui intrattiene il rapporto; – con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a UBI Banca - reclami, Via Cefalonia, 74 – 25171 BRESCIA (BS); − con posta elettronica, all’indirizzo e-mail [email protected]; − con posta elettronica certificata, all’indirizzo e-mail [email protected] La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Cliente può rivolgersi a: a) l'Arbitro bancario Finanziario (in breve, ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca; b) all'Organismo di mediazione presso il Conciliatore bancarioFinanziario – con sede a Roma,Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L’Organismo può essere attivato sia dalla Banca che dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Se il Cliente riveste la qualifica di consumatore la mediazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Decorrenza 23/06/2016 Foglio 15.01.028 pag. 3 di 4 FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO ESTERO CASH MANAGEMENT – SERVIZI INFORMATIVI CON SCAMBIO DI MESSAGGI SWIFT Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore bancarioFinanziario, la Banca e il Cliente potranno adire un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente. Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti vale in relazione all’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l’esercizio di azioni individuali davanti all’Autorità Giudiziaria (art. 5 D. Lgs 28/2010). Decorrenza 23/06/2016 Foglio 15.01.028 pag. 4 di 4
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