REGOLAMENTO LEGAL RESEARCH GROUP DI
Transcript
REGOLAMENTO LEGAL RESEARCH GROUP DI
REGOLAMENTO LEGAL RESEARCH GROUP DI ELSA ITALIA PARTE I – Definizione ed ambito di applicazione Art. 1 I Legal Research Groups sono promossi da ELSA (The European Law Students' Association) ITALIA, organizzazione indipendente, apolitica e senza scopo di lucro, volta a coordinare e promuovere le attività culturali e formative in campo giuridico, facente parte di ELSA International. Art. 2 Un LRG ha come obiettivo l’attività di ricerca e approfondimento scientifico su un tema circoscritto di particolare interesse giuridico. Art. 3 I membri del Legal Research Group devono necessariamente essere soci di una delle Sezioni Locali di ELSA. Art. 4 1. Il LRG potrà essere locale, nazionale o internazionale in base alla provenienza dei ricercatori. 2. Le disposizioni contenute nella presente AA policy sono da ritenersi applicabili esclusivamente ai Legal Research Groups attuati su livello nazionale od internazionale, anche se promossi da Sezioni Locali di ELSA Italia. Nell’organizzazione di LRG a rilevanza meramente locale, le Sezioni potranno prendere come modello il presente Regolamento. Resta salva l’applicazione della Parte III agli LRG aventi carattere prevalente locale. Art. 5 1. Nel caso di LRG realizzato su scala nazionale, il progetto di LRG viene presentato dal VPAA, o dal Coordinatore Nazionale appositamente nominato, e deve indicare i contenuti, le finalità, i tempi di realizzazione, il coordinatore del LRG ed uno o più Academic Advisors. 2. In caso di mancata indicazione di Academic Advisor nel progetto il VPAA, in collaborazione con il Coordinatore Nazionale del LRG, provvede a contattarne uno o più. 3. Il progetto di LRG viene approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. ELSA Italia Sede legale c/o LUISS - Guido Carli, Viale Gorizia 17, 00198, ROMA Fiscal Code: 94005440618 Website: www.elsa-italy.org Email: [email protected] Art. 6 1. Il Coordinatore Nazionale del LRG è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo Nazionale ed è tenuto a relazionare periodicamente al VPAA sull’andamento dei lavori. 2. L’Academic Advisor provvede a fornire il supporto scientifico al LRG e viene scelto tra professionisti del settore, quali professori universitari, legali operanti nel settore, magistrati od altre personalità di comprovata competenza. Art. 7 Eventuali contatti con partners esterni aventi rilievo nazionale o internazionale dovranno essere presi su autorizzazione del Consiglio Direttivo locale, nazionale o internazionale. Art. 8 Vi è incompatibilità tra la nomina a Coordinatore Nazionale del LRG e quella di Academic Advisor dello stesso LRG. Art. 8 bis Non possono partecipare al gruppo di ricerca quali ricercatori i membri del Consiglio Direttivo di ELSA Italia e il Coordinatore Nazionale. Art. 9 Il VPAA, in collaborazione col Coordinatore Nazionale designato, predispone i requisiti per la partecipazione al LRG, i criteri per la selezione dei ricercatori e provvede alla loro nomina. Art. 10 Il reclutamento dei membri del Legal Research Group deve avvenire tramite Call for Researchers contenente una Application Form da divulgare attraverso i canali di comunicazione di cui ELSA dispone. Art. 10 bis Il comitato di selezione è composto dal VP Attività Accademiche di ELSA Italia e dal Director for ELSA Italia Sede legale c/o LUISS - Guido Carli, Viale Gorizia 17, 00198, ROMA Fiscal Code: 94005440618 Website: www.elsa-italy.org Email: [email protected] National LRG e dagli altri componenti del Consiglio Direttivo qualora fosse opportuno. La composizione del comitato di selezione deve essere comunicata insieme all'Application Form. Le selezioni avvegono tramite la valutazione degli Application Form. Art. 10 ter I criteri che devono essere seguiti nella selezione sono i seguenti: a) valutazione della motivazione (50%); b) valutazione del Curriculum Vitae (40%); c) eventuali altri criteri devono essere resi noti contestualmente alla pubblicazione dell'Application Form. A parità di punteggio deve essere preferito il candidato più giovane. Art. 10 quater I risultati della selezione devono esser cumunicati in mailing list AA e pubblicati nel sito di ELSA Italia. Inoltre deve essere data comunicazione ad ogni candidato. Non vengono pubblicati i punteggi. Il punteggio personale viene comunicato solo al candidato che ne abbia fatto espressa richiesta. Art. 11 [emendato] Art. 12 [emendato] Art. 13 Non sono previste particolari ipotesi di incompatibilità qualora un ricercatore faccia parte di più gruppi di ricerca, fatto salvo quanto previsto dalla specifica Call for Researchers. Art. 14 I risultati del lavoro di ricerca di un LRG possono essere riportati in una pubblicazione o in opera di altra sorta. ELSA Italia Sede legale c/o LUISS - Guido Carli, Viale Gorizia 17, 00198, ROMA Fiscal Code: 94005440618 Website: www.elsa-italy.org Email: [email protected] Art. 15 La durata del gruppo di ricerca può superare la durata del mandato del direttivo di cui è espressione quando esigenze di ricerca lo richiedano. Art. 15 bis Gli elaborati dovranno essere redatti in formato elettronico A4. Ciascun margine della pagina dovrà essere di 2.54 cm. Nella redazione del corpo del testo dovrà essere utilizzato il carattere Garamond 12 in ogni sua parte, con interlinea 1,5. Per i titoli dei capitoli il carattere deve essere Garamond 15. Per i paragrafi il carattere deve essere Garamond 14, mentre per i sottoparagrafi Garamond 13. Per le note deve essere utilizzato il carattere Garamond 11 con interlinea singola. Gli autori e le opere citati nelle note bibliografiche possono essere indicati in forma abbreviata, rimandando alla Bibliografia finale di riferimento per la citazione e la collocazione stessa. PARTE II – Le responsabilità ! I. Responsabilità del Direttivo Locale Art. 16 1. E’ responsabilità della Sezione Locale promuovere la costituzione di gruppi di ricerca. La Sezione Locale deve curare la realizzazione del relativo progetto, coordinando e supportando i ricercatori, fino alla sua conclusione e darne comunicazione al responsabile nazionale. 2. In caso di LRG costituito dalle Sezioni Locali, il VP AA della Sezione Locale è tenuto a darne comunicazione al VPAA nazionale, senza indugio, ed al responsabile del sito web di ELSA Italia, al fine della pubblicità attraverso il sito di ELSA Italia; 3. Le Sezioni Locali hanno altresì l’obbligo di dare adeguata promozione ai Legal Research Group realizzati da ELSA Italia ed ELSA International, impegnandosi adeguatamente nel recruitment dei ricercatori e fornendo informazioni ed assistenza nella compilazione dei relativi Application Form. ELSA Italia Sede legale c/o LUISS - Guido Carli, Viale Gorizia 17, 00198, ROMA Fiscal Code: 94005440618 Website: www.elsa-italy.org Email: [email protected] II. Responsabilità del Direttivo Nazionale Art. 17 E! responsabilità del VP AA di ELSA Italia: - informare le Sezioni Locali sui LRG esistenti o in via di costituzione; - promuovere la costituzione di LRG su base nazionale o internazionale; - adoperarsi nell’individuazione di Academic Advisors per gli LRG. PARTE III – Disposizioni finali Art. 18 I membri del LRG, il coordinatore e il Consiglio Direttivo locale sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento. Art. 19 Il VPAA di ELSA Italia è il solo competente a risolvere le questioni relative all'applicazione ed all'interpretazione del presente Regolamento. Art. 20 In caso di gravi violazioni del presente regolamento o di manifesta inadeguatezza o inottemperanza del Coordinatore rispetto allo svolgimento dell' LRG, il Consiglio Direttivo Nazionale sarà tenuto ad adottare le misure conseguenti, inclusa la rimozione del Coordinatore dell’incarico o l’avocazione al VP AA nazionale della coordinazione dell' LRG. Soltanto nel caso di impossibilità per l'LRG di addivenire ad una conclusione, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà deliberarne lo scioglimento. Art. 21 Con la partecipazione al gruppo di ricerca, ciascun Autore mantiene i diritti di paternità del contributo inviato, ma ELSA Italia ne acquisisce i diritti di pubblicazione e di sfruttamento non esclusivo. Gli Autori restano in ogni caso liberi di riutilizzare il contenuto degli elaborati. Art. 22 ELSA Italia Sede legale c/o LUISS - Guido Carli, Viale Gorizia 17, 00198, ROMA Fiscal Code: 94005440618 Website: www.elsa-italy.org Email: [email protected] E’ obbligo del VP AA di ELSA Italia trasmettere il presente regolamento insieme all'Application Form per candidarsi ad essere ricercatori. Il presente regolamento si intende accettato in tutte le sue parti con l'invio dell'Application Form. ELSA Italia Sede legale c/o LUISS - Guido Carli, Viale Gorizia 17, 00198, ROMA Fiscal Code: 94005440618 Website: www.elsa-italy.org Email: [email protected]
Documenti analoghi
regolamento della national essay competition
CAPO II - Struttura della Competizione
Art. 6
Una National Essay Competition consiste in una gara tra elaborati scritti che devono
essere redatti dai partecipanti e inviati per via telematica al Vi...