L`Accordo Internazionale Basilea 2
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L`Accordo Internazionale Basilea 2
BASILEA 2 IL CONTENUTO DEL NUOVO ACCORDO SULL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE BANCHE La nuova regolamentazione sull'adeguatezza patrimoniale delle banche persegue l'obiettivo di promuovere la stabilità del sistema bancario e introduce importanti cambiamenti nelle modalità di determinazione del capitale di vigilanza, cioè della riserva costituita dalle banche a fronte dei rischi assunti. Ogni attività posta in essere da un'impresa finanziaria comporta, infatti, l'assunzione di un certo grado di rischio, che deve essere quantificato e supportato da capitale. Il Nuovo Accordo risponde alla necessità di legare più strettamente il patrimonio al rischio e, come si vedrà in seguito, la novità fondamentale consiste nell'aver introdotto il rating nel processo di costituzione del patrimonio di vigilanza, modificando l'attuale metodo per il calcolo delle ponderazioni e introducendone uno del tutto nuovo, che prevede la creazione da parte delle banche di sistemi di rating interni per la valutazione del rischio. Questa novità rappresenta un cambiamento operativo importante per le banche e avrà riflessi significativi anche sulle imprese, che dovranno confrontarsi con i nuovi metodi di valutazione del rischio e, considerata l'importanza del credito per le imprese, si ritiene necessario illustrare i contenuti dell'Accordo. In questa circolare verrà descritto il nuovo assetto della vigilanza bancaria e verranno illustrati i metodi per la misurazione dell'adeguatezza patrimoniale, tenendo conto anche delle ultime indicazioni contenute nel documento di consultazione pubblicato dal Comitato di Basilea il 29 aprile scorso. Al riguardo, si informa che le modifiche relative al trattamento delle imprese contenute nell'ultima versione dell'Accordo erano state decise dal Comitato di Basilea nel luglio 2002 e introducono miglioramenti nel trattamento delle Pmi. Premesso che questi aspetti vengono ripresi e approfonditi nei paragrafi che seguono, le novità contenute nell'ultimo documento pubblicato possono essere così sintetizzate: nei metodi basati sui rating interni: - introduzione di coefficienti di ponderazione ridotti (riduzione media pari al 10%, con sconti fino al 20%) per le Pmi, definite come imprese con fatturato inferiore a 50 milioni di euro; - individuazione di una fascia di imprese definite "small business" - con fatturato inferiore a 5 milioni di euro e con esposizione nei confronti di una singola banca non superiore a 1 milione di euro - che ricevono lo stesso trattamento riservato al segmento "retail" (e quindi ulteriormente semplificato anche rispetto alla classe "Pmi"); nel metodo standard: - riduzione del coefficiente di ponderazione previsto per il segmento "retail" dal 100% al 75% ed estensione di questo trattamento agevolato alle "small business". Indice: Dall'Accordo del 1988 a Basilea 2 Tempi di implementazione dell'Accordo I tre pilastri della vigilanza I metodi per la misurazione del rischio (Metodo standard e Metodo dei rating Interni) Le garanzie 1. Dall'Accordo del 1988 a Basilea 2 Il primo Accordo di Basilea (1988) - modificato per la prima volta nel 1996 - ha introdotto un sistema per la misurazione dell’adeguatezza patrimoniale, che ha sancito il ruolo del capitale delle banche nella sua funzione fondamentale di copertura dei rischi assunti. L’Accordo vigente prevede, infatti, la costituzione di un “patrimonio di vigilanza” a fronte dei rischi assunti dalla banca nello svolgimento delle sue attività, fissando un coefficiente patrimoniale – dato dal rapporto tra patrimonio di vigilanza e attività ponderate per il rischio, inclusi i prestiti alle imprese e la sottoscrizione delle loro obbligazioni e azioni - pari all’8%: Patrimonio di vigilanza -------------------------------------------- >= 8% Attività ponderate per il rischio L'attuale sistema di ponderazione prevede diversi coefficienti a seconda della controparte: <0% <20% <50% <100% per stati membri dell'OCSE e loro banche centrali banche ed enti del settore pubblico dell'area OCSE, mutui ipotecari per l'acquisto di immobili ad uso abitazione altri soggetti (imprese non bancarie, partecipazioni azionarie, ecc.) Esempio: Per un prestito di 100 euro ad un'impresa non bancaria, l'8% verrà calcolato sull'importo totale del prestito - perché la ponderazione prevista per questa categoria di controparte è 100% - e quindi l'accantonamento sarà pari ad 8 euro, mentre per 100 euro prestati ad una banca l'8% verrà calcolato solo sul 20% dell'ammontare prestato e quindi il patrimonio vigilato sarà pari a 1,6 euro. E' evidente che la costituzione del patrimonio di vigilanza comporta un costo per la banca in termini di immobilizzazione della liquidità e, quindi, minori impieghi. La decisione di innovare la regolamentazione nasce dalla necessità di creare un sistema di vigilanza più sensibile al rischio sia per consentire alle banche una migliore gestione del proprio capitale, sia per creare un legame più stretto tra rischi e riserve, migliorando la loro solidità. L’Accordo del 1988, infatti, nel tempo ha mostrato dei limiti: <l’accantonamento dell’8% delle attività ponderate a patrimonio di vigilanza si è rivelato insufficiente o eccessivo a seconda delle controparti; <dal 1988 a oggi, il panorama finanziario si è arricchito di strumenti innovativi e sofisticati, che espongono le banche ad elevati livelli di rischio non opportunamente coperto con le regole attuali. Il nuovo Accordo, quindi, risponde a queste esigenze e, pur lasciando invariato il coefficiente patrimoniale dell'8%, modifica i criteri di ponderazione, apportando modifiche al sistema attuale e proponendo l’introduzione di metodi oggettivi per la misurazione del rischio. 2. Tempi di implementazione del nuovo Accordo Secondo le scadenze attualmente previste, l'Accordo dovrà essere recepito dalle banche entro dicembre 2006 e di fatto verrà applicato a partire dal 2007. Il 29 aprile scorso, il Comitato di Basilea ha diffuso il terzo ed ultimo documento di consultazione e il testo definitivo dovrebbe essere approvato entro la fine del 2003. In Europa, i regolamenti emanati dal Comitato di Basilea vengono trasposti in direttive comunitarie, che poi seguono il normale iter di recepimento negli ordinamenti degli Stati Membri, assumendo quindi forza di legge. Anche il nuovo Accordo sull'adeguatezza patrimoniale seguirà questa procedura. La Commissione Europea ha presentato nel dicembre 2002 un documento di consultazione ed entro giungo 2003 verrà pubblicato il secondo documento di consultazione mentre la proposta di direttiva verrà presentata all'inizio del 2004. 3. I tre Pilastri della vigilanza Il Nuovo Accordo innova completamente la disciplina sull’adeguatezza patrimoniale delle banche, prevedendo tre principali forme di controllo, cosiddetti “pilastri” tra loro complementari, che dovrebbero contribuire alla sicurezza e alla solidità del sistema finanziario. Primo pilastro: requisiti patrimoniali minimi Le regole riferite al primo pilastro servono per la costituzione del patrimonio di vigilanza delle banche. Le novità introdotte dall'Accordo riguardano: - la misurazione del rischio di credito: vengono proposti due metodi, il metodo standard e il metodo basato sui rating interni (IRB), che verranno esaminati successivamente; - l'introduzione del rischio operativo insito nello svolgimento della normale attività bancaria (errori informatici, difetti nei controlli interni, ecc.) tra le componenti da valutare ai fini dell’adeguatezza patrimoniale. Questa componente di rischio, che deve essere valutata nella definizione del patrimonio di vigilanza, si aggiunge quindi al rischio di credito (perdite per insolvenza della controparte) e al rischio di mercato (perdite nelle posizioni commerciali quando la congiuntura è sfavorevole). Secondo pilastro: controllo prudenziale dell’adeguatezza patrimoniale Il secondo pilastro riguarda l'attività di supervisione da parte delle autorità nazionali di vigilanza. Al fine di assicurare che il patrimonio di una banca sia compatibile con il profilo di rischio complessivo, le autorità di vigilanza dovrebbero verificare che ogni banca disponga di valide procedure interne per la valutazione della propria adeguatezza patrimoniale in rapporto ai rischi cui sono esposte. I processi interni devono essere quindi sottoposti a revisione da parte dell’autorità di vigilanza. Terzo pilastro: disciplina di mercato L'ultimo pilastro della vigilanza si basa sulla convinzione che i meccanismi del mercato possano spingere le banche a detenere un livello di capitale congruo. In quest'ottica, è previsto che le banche forniscano un insieme di informazioni sulle procedure di valutazione del rischio adottate per consentire agli operatori del mercato di comprendere la relazione tra profili di rischio e la dotazione di capitale di una banca e valutarne la sua solidità finanziaria. 4. I nuovi metodi per la misurazione del rischio di credito La parte dell'Accordo che si intende esaminare è il primo pilastro, che, come già detto, indica le modalità per la misurazione del rischio di credito. Il primo pilastro prevede due metodi per la valutazione del rischio: a. il metodo standard e b. il metodo dei rating interni (IRB). L'elemento principale che distingue i due approcci è il soggetto da cui provengono le valutazioni di rischio: nel metodo standard queste saranno fornite dalle agenzie di rating esterne, mentre nel metodo dei rating interni i giudizi proverranno dalle banche stesse. a. Metodo standard Questo metodo rappresenta un'evoluzione di quello attuale. Rimangono invariate le categorie di controparti (stati OCSE, banche, mutui ipotecari, imprese non bancarie e altre attività). La novità consiste nell'introduzione di diversi livelli di ponderazione nell’ambito della stessa categoria di soggetti mentre nel sistema vigente è previsto un solo coefficiente di ponderazione per ogni categoria. Le diverse ponderazioni previste dal Comitato all'interno di ogni categoria corrispondo ai diversi livelli di rischio di credito espresso in termini di rating, secondo la prassi seguita dalle agenzie specializzate. Le banche che adottano questo metodo, quindi, in presenza di un soggetto dotato di rating esterno potranno immediatamente individuare il coefficiente di ponderazione corrispondente ad un determinato livello di rischio. Nella tabella che segue sono riportate le ponderazioni stabilite per la categoria “imprese”. Si sottolinea come dal coefficiente unico di ponderazione pari al 100% previsto attualmente per le imprese, si passa a cinque coefficienti e che la ponderazione per le esposizioni particolarmente rischiose è stata fissata nella misura del 150%. E' da notare, inoltre, che è stata individuata una classe di piccole imprese con fatturato < 5 milioni di euro ed esposizione verso una singola banca <1 milione di euro, che verrà ricompresa nel segmento retail, per il quale il coefficiente di ponderazione è pari al 75% (informazioni più dettagliate su questo aspetto sono contenute nel paragrafo successivo). Valutazione Metodo standard: esposizioni verso le imprese Da AAA a AADa A+ a ADa BBB+ a BB- Inferiore a BB- Senza rating definizioni Standard Poor's Valutazione definizioni Moody's Ponderazioni Da Aaa a Aa3 Da A1 a A3 Da Baa1 a B3 Inferiore a B3 Senza rating 20% 50% 100% 150% 100% b. Metodi basati sui rating interni (IRB) Ogni banca può dotarsi di sistemi di rating interni, costruiti in funzione delle caratteristiche del mercato in cui opera, tenendo conto dei “requisiti minimi di idoneità” indicati dal Comitato di Basilea per assicurare l’integrità e affidabilità di tali sistemi. Nei metodi IRB, i coefficienti di ponderazione non sono rigidamente definiti come nel metodo standard ma vengono calcolati attraverso specifiche funzioni di ponderazione. Si tratta di complesse formule matematiche, che comprendono le seguenti componenti di rischio: probabilità di insolvenza (PD, Probability of Default), calcolata attraverso il rating; perdita attesa (LGD, Loss Given Default) nel caso di insolvenza della controparte, che dipende da quanto la banca prevede di recuperare per unità di esposizione e dall'entità dell'esposizione a rischio, che è la terza componente di rischio; esposizione a rischio al momento dell’insolvenza (EAD, Exposure At Default); scadenza residua al momento dell'insolvenza (M, Maturity). Per ogni combinazione di queste variabili (alle quali vengono attribuiti particolari “pesi” a seconda delle controparti e dell’attività) ci sarà un differente coefficiente di ponderazione e non è quindi possibile riportare una tabella sintetica. Nell’ambito dei metodi IRB è stata prevista un’ulteriore distinzione tra metodi di base (foundation) e metodi avanzati (advanced). La principale differenza tra approccio di base e avanzato è che quest'ultimo è più sofisticato e consente alla banca di definire autonomamente alcune variabili nonché di avere minori restrizioni nell'utilizzo delle garanzie. In particolare, nel metodo di base le banche devono stimare internamente solo la probablità di insolvenza (PD), mentre i parametri relativi alle altre variabili vengono forniti dall'Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia); nel metodo avanzato invece la stima di tutte le variabili di rischio è lasciata alla banca a condizione che vengano rispettati specifici requisiti imposti dall'Autorità di Vigilanza. Per tener conto delle diverse caratteristiche delle controparti e della tipologia di attività, il Comitato di Basilea ha predisposto specifiche formule di ponderazione in relazione alle seguenti categorie: - banche - mutuatari sovrani - imprese - retail - partecipazioni azionarie. Per ciò che riguarda le imprese, sono state previste diverse funzioni di ponderazione in relazione alle dimensioni, che prevedono requisiti di capitale meno stringenti in corrispondenza delle fasce dimensionali più piccole: sono state distinte dalle grandi imprese le Pmi e le small business. Per queste ultime, come già anticipato nell'introduzione, è previsto lo stesso trattamento riservato al segmento retail. Le imprese vengono classificate sulla base del fatturato, secondo lo schema seguente: grandi imprese fatturato >= 50 mln di euro pmi fatturato < 50 mln e >= 5 mln di euro small business comprese nel segmento retail fatturato < 5 mln euro ed esposizione <1 mln di euro Si ricorda che la distinzione tra grandi imprese, Pmi e piccolissime imprese, definite come small business, è una delle modifiche introdotte nell'ultima versione dell'Accordo pubblicata. Infatti, da più parti era stato sollevato il problema del trattamento delle piccole imprese, che secondo la versione iniziale dell’Accordo risultava fortemente penalizzante, in quando veniva riservato lo stesso trattamento a tutte le imprese indipendentemente dalla loro dimensione, creando le condizioni per lo sviluppo di fenomeni di razionamento del credito a scapito di quelle di dimensioni minori. 5. Le garanzie La disciplina delle garanzie è una parte molto importante del Nuovo Accordo. La loro funzione è quella di mitigare il rischio, riducendo la probabilità di insolvenza (PD) oppure la perdita in caso di insolvenza (LGD). Sono riconosciute tre categorie di strumenti in grado di ridurre il rischio di credito: a) garanzie reali (financial e physical collateral), b) garanzie individuali (cioè garanzie rilasciate da persone fisiche e giuridiche) e c) derivati di credito. In particolare: - le garanzie reali hanno la funzione di ridurre la perdita in caso di insolvenza (LGD) - le garanzie individuali e i derivati di credito possono essere utilizzati dalla banca per sostituire nella funzione di ponderazione il grado di rischio (PD) del garantito con quello del garante (è evidente che il garante dovrà avere un rating superiore a quello del garantito) o, come per le garanzie reali, per la riduzione della LGD. La capacità delle garanzie di mitigare il rischio è legata al rispetto di determinati requisiti e varia in relazione ai metodi di valutazione del rischio adottati dalla banca. In particolare: - metodo IRB Avanzato: le banche hanno discrezionalità nell'utilizzo delle garanzie; devono solo dimostrare all'Autorità di Vigilanza la capacità delle garanzie acquisite di attuare un'effettiva mitigazione del rischio di credito, indicando il grado di copertura, gli obblighi e la tempistica del rimborso. E' inoltre necessario che la garanzia sia espressa per iscritto, incondizionatamente in vigore fino al rimborso e irrevocabile ed è comunque necessario, nel caso di garanzie individuali, che il rating del soggetto che rilascia la garanzia sia superiore a quello del soggetto garantito; - metodo IRB Base e metodo Standard: i rquisiti previsti sono più restrittivi e sono indicati nella tabella che segue, distinguendo tra garanzie reali finanziarie (bonds e oro e sono quindi esclusi i beni, c.d. "physical") e garanzie individuali: Garanzie reali "financial" <Certezza legale: il meccanismo giuridico sottostante deve essere solido e deve garantire i diritti del finanziatore; le banche devono periodicamente richiedere pareri legali sulla validità degli accordi di garanzia; <Tempestiva liquidabilità: nei casi di inadempienza, insolvenza, fallimento e altri casi previsti nel contratto, la garanzia deve essere immediatamente liquidabile <Segregabilità: ci deve essere un’adeguata separazione tra le garanzie depositate e il patrimonio del garante <Bassa correlazione con l’esposizione sottostante: indipendenza del soggetto garante dal soggetto debitore Strumenti ammissibili denaro; oro; obbligazioni con rating pari almeno a BB- emessi da Stati ed enti pubblici; obbligazioni di imprese, banche, enti di intermediazione mobiliare con rating pari ad almeno BBB -; azioni quotate Garanzie individuali Requisiti soggettivi Saranno ritenute ammissibili le garanzie rilasciate da: < Stati* < Enti pubblici* < Banche* < Imprese: con rating almeno pari ad A- o PD equivalente ad A* con rating superiore a quello del debitore Requisiti oggettivi < Copertura diretta: la garanzia deve rappresentare un impegno diretto del garante < Copertura esplicita: la copertura deve essere legata ad una specifica esposizione in modo che la sua portata sia chiara e incontrovertibile < Copertura irrevocabile: la garanzia non può essere revocata unilateralmente dal garante < Copertura incondizionata: non ci devono essere clausole che consentano al garante di non pagare tempestivamente quanto dovuto Requisiti operativi < Escussione a prima richiesta: in caso di insolvenza il finanziatore può rivalersi immediatamente sul garante < Obbligo documentato: la garanzia è un obbligo documentato in modo esplicito < Validità in tutti gli ordinamenti: la garanzia deve essere giuridicamente accettata negli ordinamenti interessati A firma di: Il Direttore Firma Antonio Colombo Per informazioni (massimo 5) Premere qui per selezionare dalla Rubrica Telefonica Per eventuali informazioni rivolgersi a: ASI - Fisco, Finanza e Diritto d'impresa Nominativo: Valentina Carlini Tel.: 06 5903446 E-Mail: [email protected] t
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