L`accordo di Basilea 2
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L`accordo di Basilea 2
FC_MONO3@004 4 13-09-2006 11:55 Pagina 4 BASILEA 2 E LE SUE IMPLICAZIONI SETTEMBRE 2006 L’accordo di Basilea 2 Di cosa si tratta L’accordo di Basilea 2 è stato ratificato nel 2004 ed entrerà in vigore a partire dal gennaio 2007. Si tratta di un sistema di regole che hanno lo scopo di assicurare la stabilità patrimoniale delle banche principalmente a garanzia dei depositi ma anche a garanzia della sicurezza ed efficienza del sistema bancario. L’accordo è stato studiato, redatto e sottoscritto dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, istituito nella città svizzera nel 1974 dai governatori delle banche centrali dei Paesi del Gruppo dei Dieci (Belgio, Canada, Francia, Giappone, Germania, Italia, Olanda, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia più la nazione ospitante, la Svizzera) per formulare le linee guida sulla regolamentazione dell’attività bancaria internazionale e promuovere la cooperazione nel campo della vigilanza. Le proposte del Comitato, pur non avendo potere legislativo, sono accettate come normativa vincolante da oltre 100 Paesi. L’evoluzione della gestione bancaria e dei rischi che le banche devono fronteggiare ha indotto il Comitato a rivedere l’accordo in vigore dal 1988 (Basilea 1). I tre pilastri Con il nuovo accordo le banche, per essere considerate solide sotto il profilo patrimoniale, dovranno tenere in considerazione diversi elementi: cambia il criterio di calcolo del capitale di vigilanza (cioè quanto esse devono accantonare per far fronte ai rischi di credito, di mercato e operativo); cambia il metodo di calcolo del rischio, con valutazioni specifiche sui singoli prestiti; cambiano le basi di calcolo del rischio, perché viene introdotta la categoria del rischio operativo (il rischio di credito e di mercato erano già presi in considerazione da Basilea 1). Le maggiori novità rispetto a Basilea 1 sono la valutazione della “qualità” di ciascun debitore per il rischio di credito e l’introduzione del concetto di rischio operativo. Per la valutazione del rischio di credito si rimanda ai capitoli successivi. Per quanto riguarda invece il rischio operativo, l’accordo di Basilea 2 lo definisce come “il rischio di perdite conseguenti a inadeguati processi interni, errori umani, carenze nei sistemi operativi o a causa di eventi esterni”. In sostanza si tratta dunque di rischi diversi dal rischio di credito o insolvenza della controparte (il cliente che non paga) e dal tipico rischio di mercato (per esempio perdite su cambi, tassi, materie prime, derivati). Comprende tutti i rischi interni alla banca (dal cassiere che scappa con i depositi all’errore umano nell’inserimento manuale di dati nei sistemi informativi), i rischi dovuti a sistemi di controllo interno inadeguati o insufficienti (per esempio le perdite dovute ad attacchi di hacker o a virus informatici e ai conseguenti danni al sistema informativo e all’operatività dell’istituto) ma anche alcuni rischi dovuti all’azione di persone o a eventi esterni alla banca (dal caso tipico di truffe o rapine, che comunque coinvolgono anche i sistemi interni di sicurezza e copertura del danno, a rischi impersonali come attentati terroristici, guerre, terremoti, inondazioni e cataclismi). Più in dettaglio Basilea 2 si fonda su tre pilastri: 1° pilastro: requisiti minimi di capitale. Vengono introdotte nuove regole per la quantificazione dei rischi (valutazione del rischio operativo e nuove regole per il calcolo del rischio di credito) con relativo impatto sui requisiti patrimoniali della banca. In sostanza ogni banca viene chiamata a ricalcolare la somma che deve mantenere a disposizione (il capitale di vigilanza, appunto) per poter operare alla luce non solo della quantità ma della qualità dei crediti che ha concesso. In generale il FC_MONO3@004 13-09-2006 11:55 Pagina 5 SETTEMBRE 2006 fine di questo cambiamento normativo non è un inasprimento dei requisiti di capitale, ma una loro razionalizzazione (v. tavola 1.1). Quello che ci si aspetta dalla normativa è dunque che il capitale immobilizzato dalle banche per ottemperare ai requisiti minimi non debba aumentare drenando liquidità dal sistema, ma al contrario che possa diminuire, dando al sistema più liquidità e dunque alle singole banche più capitale da poter impiegare (per esempio concedendo crediti e/o fidi alla clientela). Tuttavia questo effetto sarà diverso per ogni banca in ragione dell’effettiva qualità (rischiosità) dei crediti in essere. Al limite le banche che hanno i clienti peggiori (che hanno concesso crediti più rischiosi) potrebbero essere chiamate ad aumentare il loro capitale di vigilanza o a ridurre i loro crediti. Si tratta però di casi limite che non dovrebbero avere un impatto significativo sul sistema, che, al contrario, dovrebbe invece beneficiare di effetti opposti. 2° pilastro: il ruolo degli organi di vigilanza. Entrano in vigore nuovi principi guida per la supervisione da parte degli organi di controllo nazionali, volti ad assicurare che le BASILEA 2 E LE SUE IMPLICAZIONI 5 banche si dotino di adeguate politiche, procedure e sistemi di misurazione e controllo per la valutazione dei rischi e quindi dell’adeguatezza patrimoniale. In sostanza cambia l’oggetto della vigilanza, perché l’organo di controllo non viene più chiamato a esprimere un giudizio sulla solidità della banca in base all’ottemperanza di requisiti formali e al risultato del suo operato, ma sull’adeguatezza, efficacia ed effettivo funzionamento dei sistemi di valutazione dei crediti. Può sembrare un cambiamento soltanto formale o di poco conto, ma ai fini pratici potrà avere effetti piuttosto dirompenti. Se infatti fino a oggi gli organi di vigilanza avevano sostanzialmente solo il potere di censurare o sanzionare una banca per la cattiva qualità delle sue politiche operative soltanto ex post (hai concesso credito a soggetti che si sono rivelati insolventi, dunque hai agito male) con le nuove norme l’organo di vigilanza può intervenire preventivamente (guarda che stai concedendo credito su basi di valutazione della controparte che non sono adeguate) entrando nel merito delle politiche operative messe in atto dalla banca anche prima che si verifichino effetti negativi (insol- Tavola 1.1 – Il Total Capital Ratio Il primo pilastro (requisiti minimi di capitale) prevede di valutare l’adeguatezza patrimoniale della banca per mezzo di un indice denominato Total Capital Ratio (TCR) che si basa sulla valutazione oggettiva dell’effettiva consistenza patrimoniale della banca confrontata con una valutazione della qualità dei crediti concessi (impieghi). Il TCR si calcola sommando la riga uno del capitale (il capitale versato dai soci della banca per acquistarne le azioni o nocciolo – che non è il valore attuale delle azioni eventualmente quotate in Borsa – più i profitti trattenuti – dividendi non distribuiti e aumenti di capitale – meno le eventuali perdite accumulate) con la riga due (o capitale supplementare, definito secondo l’accordo di Basilea 1 come somma delle riserve indisponibili, delle riserve di rivalutazione, della provvista generale, degli strumenti ibridi e del debito a termine subordinato) moltiplicata per un indice sintetico che rappresenta il complesso della qualità di tutti i crediti concessi. Attraverso l’indice TCR si ottiene il rischio di credito in forma di percentuale dividendo il patrimonio di vigilanza (ovvero la somma che la banca deve mantenere a garanzia del credito) per la somma dell’attivo ponderato per il rischio di mercato più l’attivo ponderato per il rischio di credito e l’attivo ponderato per il rischio operativo. Perché i requisiti minimi di capitale siano soddisfatti il risultato dell’operazione deve essere uguale o inferiore all’8%. Patrimonio di vigilanza = ≥ 8% Attivo ponderato per il rischio di mercato + Attivo ponderato per il rischio di credito + Attivo ponderato per il rischio operativo FC_MONO3@004 6 13-09-2006 11:55 Pagina 6 BASILEA 2 E LE SUE IMPLICAZIONI venze). Rimane sostanzialmente inalterato il potere degli organi di vigilanza di controllare i requisiti formali a cui la banca deve attenersi per poter operare. 3° pilastro: trasparenza. Entrano in vigore linee guida in tema di trasparenza delle informazioni sulle condizioni di rischio della banca al fine di sviluppare il ricorso alla disciplina di mercato come integrazione del lavoro delle autorità di vigilanza. In sostanza Basilea 2 si preoccupa non solo che le banche si dotino di adeguati sistemi per la valutazione del rischio di credito ma anche che, alla luce della loro maggiore discrezionalità nel determinare il SETTEMBRE 2006 fabbisogno di capitale, siano trasparenti verso gli operatori di mercato fornendo loro le informazioni necessarie a valutare il profilo di rischio della banca e l’adeguatezza del suo livello di capitalizzazione. Effetti pratici di Basilea 2 Anche se ormai da tempo si parla insistentemente dell’accordo di Basilea 2, in realtà non sempre quello che si legge o si sente dire è conforme a quello che effettivamente comporta l’introduzione delle nuove norme. Per questo abbiamo tentato di sintetizzare nella tavola 1.2 il confronto tra alcuni pregiudizi diffusi e la realtà, nella speranza di poter contribuire a fare chiarezza. Tavola 1.2 – Cos’è Basilea 2 Basilea 2 non è: Basilea 2 è: Un criterio uniforme per tut- La standardizzazione del modo in cui è espresso il giudizio di rischio di sinte le banche per valutare la tesi attraverso la probabilità di default (PD). rischiosità dell’impresa. L’obbligo di valutare il meri- Il rating basato su diverse tipologie di dati che derivano dalle seguenti fonti: to di credito dell’impresa so- – dati di bilancio; lo con metodi quantitativi – informazione andamentale, ovvero andamento dei rapporti dell’impresa basati sui dati di bilancio. con la banca: per esempio frequenza ed entità degli sconfinamenti, movimentazione dei conti, regolarità del portafoglio effetti, percentuale di fido utilizzato rispetto all’accordato; – analisi settoriale; – informazione qualitativa: per esempio governance e struttura organizzativa, tipo di prodotti, mercati, canali di vendita, quote di mercato e variabilità, tecnologia, capacità produttiva installata e grado di utilizzo, disponibilità di informazioni infra-periodali, qualità e frequenza, disponibilità di piani economico-finanziari e budget. L’imposizione da parte della L’autonomia delle banche nel definire le modalità di determinazione dei raBanca d’Italia di un unico mo- ting interni, scegliendo liberamente le fonti informative da utilizzare, sintetizzandole con pesi che potranno differire in modo significativo da quelli do di determinare il rating. di altre banche. Una restrizione generalizza- Un probabile aumento della disponibilità di credito, a seguito della “liberazione” di capitale da parte delle banche maggiori. ta del credito all’impresa. Un aumento del costo del Maggiore selettività nei prezzi praticati, in coerenza con i livelli di rischio dell’impresa. credito. FC_MONO3@004 13-09-2006 11:55 Pagina 7 SETTEMBRE 2006 Cosa si chiede alle imprese Se Basilea 2, come abbiamo detto, rappresenta un enorme sforzo operativo per le banche, non va assolutamente sottovalutato l’impatto che avrà sui clienti, e in particolare sulle imprese. Infatti la normativa introduce alcune novità fondamentali che impattano il processo del credito delle banche e che a cascata coinvolgono quindi pienamente la clientela, con l’effetto di una sensibile trasformazione non solo delle modalità di accesso al credito, ma anche di valutazione sull’opportunità, la convenienza e la tipologia di credito da richiedere. La prima conseguenza è che l’azienda deve essere in grado di giocare un ruolo attivo nel processo di valutazione. In sostanza non può aspettare passivamente di vedersi assegnare un rating pensando che nulla cambi rispetto al passato: le condizioni a cui può accedere al credito possono migliorare o peggiorare, difficilmente rimarranno le stesse. Ovviamente l’azienda ha tutto l’interesse sia a conoscere anticipatamente come cambiano le sue condizioni di accesso al credito, sia se possibile migliorarle. Per farlo è necessario prima di tutto aumentare la trasparenza verso le controparti finanziarie (non basta più chiedere del denaro, è necessario poter chiarire perché lo si chiede, come si intende impiegarlo, con quali ritorni previsti, come si inserisce la richiesta nell’ambito delle strategie aziendali). La maggiore comunicazione richiesta potrà essere più o meno formalizzata e standardizzata da parte della banca (questionari e moduli da riempire, dati da trasferire, documentazione da produrre, procedure da seguire) ma certamente non sarà frutto di un semplice processo informale che si possa risolvere in una conversazione. In altre parole il cliente impresa, abituato a rapporti anche consolidati con la banca e con il personale, deve prima di tutto prepararsi a rinnovare completamente le relazioni con l’istituto: non si tratta di una semplice tornata di adempimenti burocratici ma di un cambiamento radicale a cui conviene prepararsi. Come? Intanto effettuando alcune considerazioni relativamente semplici che in passato non era neces- BASILEA 2 E LE SUE IMPLICAZIONI 7 sario esprimere in maniera diretta. Perché ho bisogno di questa cifra? Come intendo utilizzarla? In che arco temporale intendo utilizzarla? Si tratta di denaro che mi serve per compensare semplici flussi di cassa negativi o per finanziare investimenti di medio o lungo termine? Che impatto avrà l’indebitamento sui flussi finanziari della mia azienda? Perché la chiedo alla banca e non tento di finanziarla direttamente attraverso il patrimonio o i flussi di cassa aziendali? Come va l’azienda, come si sta sviluppando il mercato in cui opero? A fronte dell’investimento che intendo compiere ho ordini attivi sufficienti a sostenere la sua copertura? E quali garanzie? Ecc. Questo esercizio di “introspezione” finanziaria o più semplicemente di pianificazione va, per quanto possibile, sostenuto da una formalizzazione di tutti questi elementi. Può non essere necessario, ma è meglio che tutti gli elementi del ragionamento siano sostenuti da un’adeguata documentazione facilmente reperibile, perché arrivare “già pronti” non è solo un risparmio di tempo ma offre la possibilità di avere una posizione negoziale migliore rispetto alla banca. Per migliorare questo processo di preparazione al nuovo scenario di mercato è possibile applicare direttamente alla propria azienda metodologie di rating, purché metodologicamente solide e supportate da best practice, che possono essere sottoposte alla banca in sede di negoziazione del credito: per farlo è necessario investire in sistemi informatici (software dedicati) in grado di fare proprio questo. Così come fondamentali diventano un maggior rigore e solidità nei processi di pianificazione e monitoraggio delle performance aziendali. Lo stato di preparazione delle imprese Ma in pratica quanto hanno già capito e realizzato le imprese del processo che dovrebbe portarle a interloquire meglio con le banche secondo i principi di Basilea 2? La Banca d’Italia, nell’Indagine sulle imprese industriali e dei servizi 2005 diffusa lo scorso luglio, ha re- FC_MONO3@004 8 13-09-2006 11:55 Pagina 8 BASILEA 2 E LE SUE IMPLICAZIONI so noti i risultati di un sondaggio effettuato su un campione significativo di imprese con più di 20 addetti (sono escluse le microimprese al disotto dei 10 addetti e le piccole imprese dai 10 ai 19 addetti). Il primo risultato è che la conoscenza della normativa e delle sue ricadute sui rapporti creditizi è limitato: solo il 38,6% delle imprese dichiara di aver già affrontato il tema dell’impatto di Basilea 2 sull’operatività aziendale. La percentuale tende a crescere con la dimensione d’impresa e risulta maggiore, anche se sempre limitata, per le imprese industriali (43,4%) rispetto a quelle dei servizi (31,6%). L’informazione è ancor meno diffusa tra le imprese del terziario nel Meridione: soltanto il 28 % dichiara di aver esaminato il problema. Per valutare l’impatto di questi adeguamenti sulle imprese, sono state sottoposte specifiche domande a quelle che hanno dichiarato di aver acquisito informazioni approfondite su Basilea 2. Il 28,8% delle imprese ha indicato che già nel corso del 2005 è aumentata, per effetto dei nuovi accordi, la disponibilità di credito bancario, il 9,4% sostiene che è diminuita. Al decrescere del numero di addetti aumenta la quota di imprese che dichiarano di aver percepito variazioni negative. I nuovi accordi hanno indotto variazioni nelle condizioni contrattuali e nella richiesta di garanzie da parte del sistema bancario nel 27% dei casi (rispettivamente il 15,7% segnala un trattamento meno favorevole e l’11,6% percepisce un allentamento dei vincoli). Un’analoga quota d’imprese (27%) segnala un aumento della richiesta di informazioni qualitative. Dato che gli accordi causeranno a tendere un considerevole aumento dello scambio di dati tra banche e imprese finanziate, comportando notevoli investimenti informativi anche per le imprese, la Banca d’Italia ha poi chiesto se questo onere abbia indotto le imprese a selezionare maggiormente le banche finanziatrici: un quarto dei soggetti informati su Basilea 2 vuole SETTEMBRE 2006 diminuire il numero di banche utilizzate, con un’incidenza leggermente inferiore tra le grandi imprese, mentre poco diffusa è l’intenzione di cambiare la banca principale (4,9%). La notevole diversificazione tra imprese che percepiscono un miglioramento o un peggioramento suggerisce come la capacità del sistema bancario di valutare il merito di credito abbia già subito un miglioramento prima ancora dell’entrata in vigore delle regole semplicemente nel percorso di attuazione delle nuove metodologie di valutazione richieste dall’accordo. Insomma, sembra che le banche stiano già scontando alcuni effetti di Basilea 2 mentre le piccole imprese (soprattutto dei servizi e soprattutto nel Sud) ancora non sanno, o sanno poco dei nuovi criteri relativi al mercato del credito. Ma quelle che si sono informate cosa stanno facendo? L’indagine rivela che circa la metà delle imprese informate su Basilea 2 ha introdotto modifiche organizzative in ambito finanziario; la quota è leggermente superiore nel settore dei servizi. Sono più attive le imprese del Centro e del Mezzogiorno e quelle di più ridotte dimensioni. Dunque sembra che ci sia un’inversione di tendenza rispetto ai criteri di informazione (le imprese più informate sono le grandi industriali del Nord, ma fra quelle informate le più attive sono le piccole dei servizi al Centro Sud). La strategia più diffusa consiste nell’arricchire le informazioni societarie fornite agli intermediari; questa evidenza indica un rafforzamento dell’aspetto informativo nel rapporto banca-impresa. Segue l’aumento del rapporto tra patrimonio totale e debiti finanziari, presumibilmente finalizzato all’ottenimento di un rating più favorevole da parte delle banche. Meno frequenti, secondo la Banca d’Italia, sono le ristrutturazioni organizzative nell’area aziendale dedicata alla finanza e il ricorso a figure esterne; quest’ultimo fenomeno è intenso solo per le imprese piccole, che tradizionalmente si rivolgono a specialisti per l’alta consulenza finanziaria.
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