LASTRICO SOLARE
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LASTRICO SOLARE
LASTRICO SOLARE : COME VANNO RIPARTITE LE SPESE PER IL RIFACIMENTO Avere la disponibilità di un lastrico solare o di una terrazza a livello è un pregio che crea però non pochi problemi nel condomino che ne è proprietario o ne fa uso esclusivo, soprattutto quando svolgono anche la funzione di copertura degli appartamenti sottostanti. Si impone subito una distinzione tra l’uno e l’altra figura. Il lastrico solare è quella parte terminale dell’edificio che svolge una duplice funzione, quella tipica e primaria di protezione dell’edificio stesso e quella di superficie praticabile. E’ una parte comune dell’edificio, ma spesso accade che invece venga assegnato in proprietà o in uso esclusivo ad un condomino. La terrazza a livello, invece, è situata al di sopra di alcune unità immobiliari dello stabile e nel contempo sullo stesso piano di altre ed è destinata non solo a coprire una parte del fabbricato, ma soprattutto a garantire maggiore comodità all’appartamento al quale è contigua e di cui costituisce, a ben vedere, un ampliamento verso l’esterno del fabbricato. Entrambe, comunque, servono da copertura agli appartamenti sottostanti e proprio per tale loro comune funzione sono trattati dalla legge in pari modo ai fini del riparto delle spese necessarie per la loro riparazione o ricostruzione. Tali spese devono essere sostenute per un terzo da coloro che hanno la proprietà o l’uso esclusivo del lastrico ( o del terrazzo) e per due terzi dai condomini a cui il lastrico o la terrazza serve come copertura. E così, una volta individuati i primi e posto a loro carico un terzo delle spese, occorre identificare quali sono le unità abitative poste in rigorosa proiezione verticale al di sotto del lastrico o della terrazza e ripartire la rimanente parte di dette spese esclusivamente tra i proprietari di queste in proporzione alle rispettive tabelle millesimali, riparametrate però in base alla superficie di immobile effettivamente sottostante alla copertura. L’utente del lastrico o della terrazza deve quindi contribuire nelle spese di riparazione soltanto nella misura di un terzo, senza dover concorrere nella ripartizione degli altri due terzi, salvo che sia anche proprietario di una delle unità immobiliari sottostanti il lastrico; nel qual caso è tenuto alla doppia contribuzione in proporzione al valore millesimale dell’unità immobiliare stessa. Nulla vieta che il regolamento di condominio predisposto dall’originario venditore preveda un diverso criterio rispetto quello dettato dalla legge e ponga per intero a carico del proprietario del lastrico tutte le spese di ordinaria manutenzione. Quanto alle spese da ripartirsi con il criterio predetto, esse riguardano non solo quelle per il rifacimento o la manutenzione di quelle parti del lastrico strettamente collegati alla funzione di copertura dei piani sottostanti, ma anche quelle relative agli interventi che si rendono necessari come diretta conseguenza e che devono considerare come spese accessorie: ci si riferisce alle spese per il trasporto e per la discarica dei detriti oppure per la rimozione di piante o arredi legittimamente posizionate sul lastrico da parte del suo esclusivo utente. Del pari dicasi per la rimozione e posa della pavimentazione, sempre che ciò avvenga con materiale uguale o simile a quello preesistente. Non sempre così può dirsi per il rifacimento di parapetti, di recinzioni o di balconate di proprietà esclusiva. Occorre in tale caso valutare se detti manufatti, o parte di essi, debbano ritenersi elementi che vanno a configurarsi come parte integrante della facciata e che anzi contribuiscono a caratterizzare l’aspetto estetico dell’edificio: se così è, anche le spese per la loro manutenzione o ricostruzione devono essere ripartite secondo il criterio sopra indicato. Diversamente, trattandosi di opere destinate a rendere praticabile il lastrico e dalle quali trae vantaggio il solo condomino che le usa, è in capo a costui che devono restare totalmente le spese per la manutenzione di esse, non essendo possibile porre le stesse in capo a tutti i condomini.
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