Suddivisione spese ristrutturazione lastrico solare. Avv
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Suddivisione spese ristrutturazione lastrico solare. Avv. Vittorio Sardini 15 - 02 - 2014 Il concetto giuridico di compartecipazione alle spese di cui all’art. 1126 c.c. rispecchia appieno il principio di cui al secondo e terzo comma dell’art. 1223 c.c., distingue chiaramente la posizione del Condomino avente l’uso esclusivo del lastrico solare (o terrazza a livello che funge anche da copertura di unità immobiliari sottostanti) da quella degli altri Condomini, ponendo a carico esclusivo del primo un terzo della spesa di manutenzione e imputando gli altri due terzi di spesa “a tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve”, escludendo dalla partecipazione ai costi in questione i residui Condomini dello stabile non coinvolti nella funzione di copertura (cfr. sul punto Cass. Civ. 19/10/1992 n° 11449). Meno chiaro è, invece, il criterio di ripartizione sia applicabile ai lavori di ristrutturazione dell’intero lastrico solare allorché questo sia in parte aggettante rispetto alla sagoma dell’edificio. Salvo diverse verifiche tecnico-strutturali, all’intero lastrico solare deve essere presuntivamente attribuita una unitarietà non solo strutturale, ma anche funzionale in ogni sua parte allorché in sede di progettazione la costruzione del solaio sia stata unitariamente concepita con posa di un’unica continua guaina isolante, con conseguente impossibilità di riparazioni parziali della sola parte non aggettante, che esporrebbe a rischio di infiltrazione l’intero lastrico solare facendogli perdere quella funzione di copertura che giustifica l’applicazione del criterio di ripartizione ex art. 1126 c.c. Riguardo la ripartizione dei costi di pavimentazione del lastrico solare, del parapetto e dell’eventuale sua soletta (o “cielino”) aggettante, nel silenzio del legislatore vengono in soccorso i criteri elaborati al riguardo dalla giurisprudenza, che pone a completo carico dell’utente o proprietario esclusivo del lastrico solare soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico medesimo che risultino avulse dalla funzione di copertura, mentre tutte le altre spese attinenti alle parti del lastrico solare svolgente comunque funzione di copertura, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, vanno sempre suddivise tra l’utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti secondo i criteri di ripartizione ex art. 1126 c.c. (Cass. 735/2004). Il rivestimento del parapetto e della soletta possono poi, caso per caso, essere ritenuti beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica e di decoro per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata (cfr. Cass. Civ. n. 637/2000).
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