i cento anni nel “palazzaccio” - Ordine degli Avvocati di ROMA
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i cento anni nel “palazzaccio” - Ordine degli Avvocati di ROMA
N. 1 giugno 2011 Speciale centenario I CENTO ANNI NEL “PALAZZACCIO” 1911-2011 di Antonio Conte DA OLTRE UN SECOLO A FIANCO DEI CITTADINI E DELLE ISTITUZIONI PER GARANTIRE UN’AVVOCATURA LIBERA E INDIPENDENTE S ono certo di rappresentare il naturale sentimento di orgoglio che pervade i tanti Colleghi - che hanno avuto, in anteprima, la notizia (e sono molti) - per l’iniziativa dell’attuale Consiglio, di organizzare la celebrazione dei 100 anni dell’Ordine degli Avvocati di Roma all’interno del Palazzaccio (prima di allora l’Ordine era ubicato nei locali della Congregazione dell’Oratorio, in Piazza della Chiesa Nuova), per consentire alle giovani generazioni di Avvocati di conoscere la meravigliosa storia dell’Avvocatura Romana. Tutto il Consiglio auspica che questo evento verrà festeggiato da migliaia di Colleghi, perchè la presenza dell’Ordine di Roma, all’interno del Palazzaccio, ha sempre rappresentato un elemento di grande rilievo per tutta la Classe forense. Ne è prova l’appassionata partecipazione di tutti gli Ordini forensi italiani quando vi fu una inspiegabile frizione, oggi superata, con la Suprema Corte di cassazione, due anni or sono. Da sempre, l’Ordine degli Avvocati di Roma è un punto di riferimento per tutti gli Avvocati italiani che vengono a Roma per discutere innanzi alla Suprema Corte di cassazione. Basti ciò per spiegare l’importanza e il significato di questi 100 anni. Da allora, l’Avvocatura ha saputo trovare il rango che le compete e assumersi le sue responsabilità, con coraggio e capacità, fronteggiando il dramma del tempo che trascorre, che cadenza il declino inesorabile di una Amministrazione della Giustizia sempre più carente, con l’Avvocato, che deve assolvere all’incarico difensivo, sempre più tra mille difficoltà, tutelando gli interessi del cittadino/cliente che vorrebbe giustizia con successo e in tempi ragionevoli. Questo rende l’idea, con due semplici parole, di quanto sia complesso oggi svolgere la nostra professione. continua a pagina 2 2 I cento anni dell’Ordine degli Avvocati di Roma Un convegno, una mostra e un libro per celebrare il secolo di vita 6 La mediazione in materia civile e commerciale La nascita travagliata del provvedimento non ha frenato la formazione di numerosi mediatori presso l’Organismo dell’Ordine degli Avvocati di Roma 10 Il punto su tre anni di formazione continua L’attività formativa dell’Ordine e la proposta di corsi di formazione a distanza (E-Learning) 16 Nuova immagine per Foro Romano e Temi Romana, lanciati anche sul web Le due pubblicazioni dell’Ordine vengono ridisegnate e rilanciate anche in versione online il presidente dell’ordine degli avvocati di roma antonio conte e il sindaco di roma gianni alemanno durante l’incontro che ha sancito la nuova convenzione tra ordine e comune speciale centenario a cura del presidente consiglio dell’ordine avv. antonio conte del segue da pagina 1 IL 20 E 21 GIUGNO CELEBRIAMO IL SECOLO DI VITA DELL’ORDINE CAPITOLINO E DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA, CON UN LIBRO, UNA MOSTRA E UN CONVEGNO I Colleghi Consiglieri dell’Ordine sanno quanto è arduo l’impegno, per il nostro Consesso, di aver avuto l’altissimo onore di organizzare e sacralizzare questo evento eccezionale per la storia dell’Avvocatura romana. Il grandissimo onore di un Consiglio che è consapevole dell’ineguagliabile valore del patrimonio storico dell’Avvocatura romana, di cui oggi siamo eredi, sta nella responsabilità che ci spetta di mostrarcene degni custodi e continuatori, mai dimenticando l’ampiezza di orizzonti che ha animato gli spiriti più altamente rappresentativi del genio dell’Avvocatura romana. Ripeto, è un compito arduo, che ci emoziona fortemente, perchè dobbiamo consegnare il testimone di una vita intemerata al servizio di un ideale supremo di giustizia e libertà per continuare le luminose tradizioni dell’Ordine forense romano. I prossimi 20 e 21 giugno 2011, saranno giorni in cui gioia e commozione si intrecceranno e, forse, ci sovrasteranno, ma vicino a noi avremo sicuramente le centinaia di Grandi Avvocati che ci hanno preceduto e che hanno reso la nostra, la regina delle attività: la professione forense. 2 Tanti anni fa, Pasquale Stanislao mancini, acclamato primo Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, nel discorso di insediamento così tratteggiava la figura dell’avvocato: «quanto poco all’esperienza addimostrata suffraghino l’ingegno e gli studi senza la prima virtù, una probità a tutta prova riconosciuta e rispettata dalla pubblica opinione, una perpetua e costante volontà di attribuire a ciascuno il suo, di dimenticare sempre ed in tutte le occasioni se stesso, ed ogni utilità della sua persona, della sua casta, del suo partito, per rendere unicamente e perennemente omaggio alla grande ed eterna idea della Giustizia». Così come, tanti anni fa, m.K. Gandhi diceva: «Mi resi conto che la vera funzione dell’Avvocato è di unire parti che si sono disunite; la lezione s’impresse così indelebilmente in me che occupai gran parte del tempo per ottenere compromessi privati in centinaia di casi. Non ci persi nulla, neppure denaro, certamente non l’anima. Io sono un avvocato». PROGRAMMA PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO dell’insediamento del consiglio dell’ordine di roma NEL palazzo di giustizia 20 E 21 GIUGNO 2011 ed infine, ancor mille e mille anni prima, l’Avvocato per eccellenza, marco Tullio Cicerone, definiva così la Categoria dell’Avvocatura: «Non solus nostro imperio militare credimus illos qui gladiis, clypeis et thoracibus nituntur, sed etiam Advocatos. militant namque causarum patroni, qui gloriosae vocis confisi munimine, laborantium spem, vitam et posteros defendunt». «Nel nostro impero non crediamo che militino solamente coloro che sono armati di spada, di elmo e di scudo, ma pure gli Avvocati. Poichè militano i patroni delle cause, i quali con la loro voce gloriosamente difendono la speranza dei miseri, la vita ed i posteri». Noi siamo gli eredi di tutto ciò. Dobbiamo esserne degni. Grazie. Antonio Conte Speciale centenario i Cento anni dell’ordine degli avvocati di roma perenne di sapienza e di lavoro che fu di conforto e di guida nelle autorevoli decisioni vostre. Magistratura e Curia, nella costante ricerca del vero, furono e sono sacerdoti di una medesima Giustizia, ministri di una medesima legge. E alla Curia di Roma è oggi specialmente rivolta la mia parola, a questa curia che vide le sue origini prime in questa grande patria della giurisprudenza Gentili Signore e Signori, in cui la casa del giureconsulto era ritenuta come […] ricorre il centenario della inaugurazione di totìius oracolum civitatis. questo splendido Palazzo di Giustizia. E questa Curia nel suo costume, per quel carattere di universalità che le viene dalla tradizione di quel diritto, nel quale fu sempre mae20 giugno 2011 stra, è qui il centro di tutte le Curie della penisola. “SALA AVVOCATI” Perché qui convengono in Ordine degli Avvocati di Roma seno a lei per l’esercizio del loro ministero, avvocati di Ore 15,00Saluto di benvenuto e presentazione relatori ogni parte d’Italia, ed essa li accoglie con un sentimento Ore 16,00 Convegno che è della più intima colle “100 anni Ordine degli Avvocati Roma” ganza fraterna, guidata solo dal culto di quelle leggi per Ore 17,30 Presentazione del libro cui Roma communis patria est. “100 anni Ordine degli Avvocati Roma” E a questa Curia, così preclara per queste sue tradizioni, Ore 18,00 Inaugurazione mostra fotografica di cui serba vivo il ricordo e “100 anni Ordine degli Avvocati Roma” l’onore, io, consegnandole in (La mostra si snoda nei corridoi del Palazzo di Giustizia) questo edificio la nuova sede, in nome del Governo, rivolgo Ore 19,00 Cocktail di congedo il mio migliore augurio e il mio cordiale saluto». 21 giugno 2011 Ore 13,00-19,00Visita alla mostra Open coffee fotografica In quella fastosa cerimonia del 4 gennaio del 1911 alla quale parteciparono re Vittorio Emanuele III e le massime Autorità dello Stato, il discorso inaugurale fu pronunciato dall’Avv. Fani, Ministro di Grazia e Giustizia dell’epoca. Dopo aver esaltato l’alto compito svolto dagli insigni magistrati della Corte Suprema di Cassazione, guida sicura del diritto, nel solco di una gloriosa tradizione risalente ai fasti gloriosi dei glossatori e dopo aver annoverato le nobili funzioni dell’Avvocatura, istituzioni entrambe degne di una sede così prestigiosa, il Ministro così si era espresso: «In questa solennità della Giustizia, sarebbe mia colpa scordare l’Ordine al quale io medesimo mi onoro di appartenere. Presidio di libertà nei liberi reggimenti – l’Ordine degli Avvocati- seppe nei tempi di oppressione, sollevarsi e resistere contro ogni maniera di tirannide. Ma con i suoi studi, con la sua dottrina, con i giureconsulti che ne sono l’orgoglio, esso Ordine seppe altresì dare a voi, insigni giudici, un contributo È trascorso un secolo da allora e, tra alterne fortune, nel turbinio delle innovazioni legislative, nel progredire del mondo del Diritto e della Civiltà, gli sponsali Magistratura – Avvocatura costituiscono una sicurezza per il futuro. È vero, può sicuramente affermarsi, che le appassionate parole del Ministro Fani debbano ritenersi la celebrazione degli sponsali tra Magistratura e Avvocatura, unite da un ideale che indissolubilmente li vincola sulla strada del progresso e delle conquiste sociali. Voglio ricordare che Wernerius Bononiens iudex, e cioè Irnerio giudice bolognese, insigne giureconsulto del dodicesimo secolo (a lui si devono la nascita dell’Università e le glosse al Corpus iuris) prima di diventare iudex, come risulta da documenti imperiali al tempo di Enrico V (1116 – 1118), era stato Causidicus, cioè avvocato alla Corte della contessa Matilde di Canossa. Non mi resta che formulare solo un augurio, che si vada sempre avanti insieme, Magistratura e Avvocatura, verso traguardi più luminosi. Giovanni Cipollone Pubblichiamo un estratto dell’intervento dell’avvocato Giovanni CipollOne, decano del Consiglio dell’Ordine di Roma, tenuto durante la manifestazione di sabato 18 dicembre 2010, in occasione della XXXIII conferenza dei giovani avvocati 3 editoriale IL RUOLO DELL’O.U.A. UNA OCCASIONE MANCATA C ome è riferito da Cicerone, nel tempio di Apollo sul Palatino, erano esposti i ritratti di Druso, Tiberio, Germanico, imagines virorum illustrium ingenii e di tanti illustri personaggi, tra cui grandi maestri dell’arte oratoria. fra tali personaggi primeggiavano i patroni, coloro che, nell’interesse delle città romane, provenienti dalle varie province, avevano presentato al Senato di Roma, alle corti giudiziarie, con grande efficacia oratoria, istanze, perorazioni o rivendicazioni delle città che rappresentavano, ottenendo giustizia. Spesso il patrono prescelto era un personaggio molto in vista, che aveva ricoperto la carica di governatore. Ad esempio, dalla Cilicia proveniva Appio Claudio Pulcro, figura prestigiosa e Console nel 54 a. C. la figura del patrono assume pertanto la veste di intermediario privilegiato. Di grande rilevanza sociale è il patto stipulato tra il patrono e la città rappresentata e significativa è la formula adoperata da Q. Oppio: «mi riprometto di essere per voi sempre causa di qualche beneficio». Sottolineata da più fonti è l’opera prestata dai patroni in difesa dei santuari di alcune città che vantavano il diritto di essere esenti da onerose tasse imposte dai romani. Parimenti efficace è la partecipazione dei patroni nelle cause di arbitrato tra Stati confinanti. Attualmente, nel confuso periodo storico in cui viviamo, nella assurda pretesa di riformare la società sovrapponendo disegni di legge e creando norme che solo sulla carta promuovono e facilitano arbitrati, conciliazioni, mediazioni e nella speranza che i cittadini trovino soluzioni pacifiche all’insorgere di controversie civili e commerciali, il legislatore spesso ha mostrato assoluta cecità. 4 Infatti, non ha tenuto in alcun conto le proposte formulate dalle specifiche categorie sociali, destinatarie delle riforme legislative e, quindi, a perfetta conoscenza delle relative problematiche. l’avvocatura italiana aveva dato vita ad una apposita istituzione, l’O.U.A., Organismo Unitario Avvocatura che avrebbe dovuto esplicare la funzione di patrono nella esplicazione delle motivate istanze dei professionisti forensi. a consigliere giovanni cipollone cura del avv. forse il fallimento dell’opera dei patroni da noi prescelti, potrebbe essere attribuita alla loro scarsa caratura – come qualcuno sostiene – oppure, con maggiore probabilità, alla insignificante forza politica ad essi attribuita da chi, nell’esercizio del proprio imperium, dimostra di essere insensibile a qualsiasi rivendicazione giustamente prospettata. Al momento, non può farsi altro che esprimere la nostra disapprovazione, preceduta da una convinta damnatio. È però triste dover constatare che la nave dello Stato, cosiddetto democratico, non abbia mi raggiunto un porto sicuro. Giovanni Cipollone primo piano convenzione con l’anagrafe del comune di roma I l Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e in particolare il Presidente Avv. Antonio Conte, il Segretario avv. Rodolfo murra, il Tesoriere Avv. francesco Gianzi, il Consigliere avv. Alessandro Graziani e gli avv.ti Nicola Polisini e massimiliano Cesali de Il movimento forense hanno ideato e realizzato un servizio per gli Avvocati del foro romano, che consentirà agli iscritti l’accesso on-line alla Banca Dati Anagrafica del Comune di Roma. Questa innovazione, consentirà un defaticamento delle strutture comunali e municipali preposte al rilascio delle certificazioni, permettendo nel contempo agli avvocati di offrire ai propri assistiti un servizio migliore, più celere e costantemente aggiornato. le modalità dell’accredito al servizio sono state illustrate nel corso della conferenza stampa che si è tenuta il 14 marzo scorso, in Piazza Cavour presso l’Aula Avvocati della Corte di Cassazione, durante la quale è stato anche sottoscritto il protocollo di intesa tra l’Ordine degli Avvocati di Roma rappresentato dal proprio Presidente Antonio Conte e il Sindaco di Roma Capitale On. Gianni Alemanno, alla presenza del vice Sindaco Sen. Cutrufo e del direttore generale dell’anagrafe di Roma Capitale Dott. Ottavianelli. Gli avvocati del foro di Roma, grazie a questo servizio, potranno consultare ed interrogare, direttamente dal proprio studio, l’Anagrafe del Comune di Roma nonchè stampare autonomamente diverse tipologie di certificati: Cittadinanza italiana, matrimonio, Nascita, Residenza, Residenza A.I.R.e., Residenza e cittadinanza, Residenza e cittadinanza il presidente dell’ordine degli avvocati A.I.R.e., Residenza e stato di roma antonio conte e alcuni libero, Residenza, cittadiconsiglieri con il sindaco di roma nanza e stato libero, Stato gianni alemanno di famiglia, Stato di famiglia A.I.R.e., Stato libero, che avranno il medesimo valore di quelli rilasciati dagli uffici comunali. l’iniziativa si inserisce nel più ampio processo di informatizzazione della professione forense intrapreso dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Antonio Conte che ha commentato: «Sono molto grato al Sindaco Alemanno per l’impegno profuso nel concludere questo accordo che aiuterà i colleghi nel disbrigo di pratiche altrimenti faticose. Ringrazio di cuore i colleghi del Consiglio e de Il movimento forense per la loro attiva collaborazione, senza la quale questa iniziativa non avrebbe certamente visto la luce». 5 Mediazione civile La mediazione in materia civile e commerciale L a mediazione in materia civile e commerciale dinanzi all’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Roma La mediazione in materia civile e commerciale Con Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 è stato introdotta, nel nostro ordinamento, la mediazione in materia civile e commerciale, finalizzata ad assistere due o più soggetti: -sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (c.d. mediazione facilitativa); -sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia (c.d. mediazione valutativa). Il procedimento di mediazione è regolato dal D.lgs 28/2010, dal D.M. 180/2010 e dal Regolamento previsto dell’Organismo scelto. La mediazione è strumento del tutto diverso dal processo: - fa emergere i reali bisogni delle parti e si conclude non con una decisione, ma con un accordo frutto dell’autodeterminazione dei partecipanti; - tutte le parti della mediazione potranno risultare vincitrici (c.d. principio win to win); - le parti e i loro difensori non sono vincolati da formalismi processuali (non vi sono memorie, né comparse da redigere); - le parti potranno comunque raggiungere – anche con un solo incontro – un accordo in grado di soddisfare i loro bisogni ed interessi. Le diverse tipologie previste: AMediazione obbligatoria; BMediazione Delegata/Consigliata; CMediazione volontaria/facoltativa; DMediazione su clausola contrattuale. 6 A - Mediazione obbligatoria (art. 5 c. 1 - D.Lgs 28/2010) - Dal 20 marzo 2011 il procedimento di mediazione è obbligatorio per le seguenti materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Dal 20 marzo 2012 l’obbligatorietà sarà estesa anche per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, la responsabilità civile automobilistica e per il condominio. Non è obbligatorio attivare il procedimento di mediazione: “a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle a cura del Coordinatore dell’Organismo di mediazione Avv. Domenico Condello istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera di consiglio; f) nell’azione civile esercitata nel processo penale”, (art.5 c. 4 D.Lgs 28/2010). Nella ipotesi di mancato avvio del procedimento, il Giudice (d’ufficio o su richiesta delle parti) alla prima udienza può verificare che le parti abbiano preventivamente tentato la mediazione e – in difetto - rinvierà la causa, assegnando loro un termine (15 giorni) per provvedervi. La parte interessata attiverà il procedimento davanti ad un organismo. La mancata attivazione determinerà l’improcedibilità della domanda. Se il procedimento è stato attivato e non si è ancora concluso, il giudice potrebbe anche disporre un altro rinvio. B-Mediazione Delegata/Consigliata (art. 5 c. 2 - D.Lgs 28/2010) - Durante un procedimento vertente su materie disponibili, il Giudice può invitare le parti ad attivare il procedimento di mediazione fino alla precisazione delle conclusioni. Anche in sede di appello, il giudice può consigliare alle parti di tentare la mediazione, valutata la natura, lo stato della causa oltre che il loro comportamento fino alla precisazione delle conclusioni. Le parti possono aderire all’invio ed attivare il procedimento di mediazione davanti ad un Organismo. C - Mediazione volontaria/facoltativa (art. 2 D.Lgs 28/2010) - Sono le parti che decidono di usare lo strumento della mediazione per risolvere le liti concernenti questioni disponibili, anche se non è obbligatoria. D - Mediazione su clausola contrattuale (art. 5, comma 5 - D.Lgs 28/2010) - La mediazione può essere infine obbligatoria, al di fuori della previsione normativa, in quanto contemplata in un contratto, nello statuto o nell’atto costitutivo dell’ente parte in causa. Il c. 5 dell’art 5 precisa: “Se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il Mediazione giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e’ presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto”. Effetti della domanda – Il procedimento di mediazione produce su prescrizione e decadenze gli effetti della domanda giudiziale. Ciò consente alle parti di ricercare una soluzione bonaria senza l’impellenza dei termini di legge. “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo.” (art. 5 c. 6) Durata del procedimento - Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, che decorrono dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero dalla scadenza determinata dal giudice per il deposito della. Il termine può essere prorogato con l’accordo delle parti e non è soggetto a sospensione feriale. (art. 6 - D.Lgs 28/2010) La competenza territoriale dell’Organismo - Il procedimento di mediazione si deve svolgere presso un Organismo pubblico o privato accreditato presso il Ministero della Giustizia. Le parti possono scegliere liberamente l’Organismo. E’ necessario precisare soltanto che, in caso di insuccesso del procedimento, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo ed i fatti della lite o la residenza o il domicilio delle controparti. La controparte può inoltre eccepire detto comportamento come giustificato motivo a non partecipare. In caso di più domande relative alla stessa controversia, il procedimento di mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo di presentazione della domanda si ha riguardo al momento in cui la controparte abbia ricevuto la relativa comunicazione. civile I costi della mediazione - Il regime delle indennità è regolamentato dall’art. 17 c. 4 e 5 del D.Lgs 28/2010 e dall’art. 16 del D.M. 180/2010. L’indennità massima, dovuta agli Organismi, è determinata dalla tabella A, allegata al D.M. 180/2010. Sono previste le spese di avvio e le indennità. Le spese di avvio ammontano a € 40,00, da versare al momento della presentazione della domanda di avvio del procedimento di mediazione dalla parte istante e al momento dell’adesione dalla parte chiamata. Le indennità, previste negli importi massimi nella citata tabella A, subiscono riduzioni o aumenti con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 16 e sono dovute dalle parti che partecipano al procedimento. Il pagamento dell’indennità grava solidalmente tra le parti. Più parti, che si pongono quali unico centro di interessi vengono considerate come unità ai fini del pagamento delle indennità. Gli importi devono essere corrisposti in misura non inferiore alla metà, prima dell’incontro fissato davanti al mediatore. L’articolo art. 16 c. 5 prevede, inoltre, la possibilità di applicazione delle indennità in misura minima. Il minimo deve essere determinato con riferimento al massimo fissato per lo scaglione precedente a quello effettivamente applicabile. Le spese di mediazione comprendono l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione ed indipendentemente dal numero di incontri svolti. Regime tributario, esenzioni e credito d’imposta - Nel procedimento di mediazione non sono dovuti il contributo unificato, nè bolli e pagamenti di diritti di copia o diritti di qualsiasi specie e natura (art. 7 c. 2). Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro € 50.000,00. L’imposta è dovuta per la parte eccedente (art. 7 c. 3). Se le parti raggiungono l’accordo, viene riconosciuto un credito d’imposta per un massimo di € 500,00; in caso di mancato accordo il credito d’imposta è pari ad un massimo di € 250,00. (Art. 7 - D.Lgs 28/2010). Il verbale di accordo diventa titolo esecutivo dopo l’omologazione da parte del Presidente del Tribunale. Se l’accordo viene adempiuto, non essendo più necessaria l’omologa, il verbale rimane una scrittura contrattuale tra le parti ed in quanto tale, non essendo un atto giudiziario, non è assoggettato all’imposta di registro. Questo sistema, determinando un grande risparmio fiscale e altri benefici (esenzione contributo unificato e credito d’imposta), potrebbe portare ad incentivare la parte a mandare le controversie in mediazione volontaria. L’Organismo di mediazione forense di Roma dell’Ordine degli Avvocati - Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dopo aver ribadito la contrarietà alla normativa di attuazione della mediazione obbligatoria ed alla mancata previsione dell’assistenza tecnica ha ritenuto comunque opportuno costituire nel Luglio 2010 una struttura per gestire direttamente questo nuovo istituto. 7 Mediazione civile Le motivazioni di detta scelta sono state diverse: gestire la Mediazione con avvocati mediatori per avere professionisti altamente qualificati, imparziali e soggetti alle rigorose norme deontologiche forensi; utilizzare la possibilità prevista dall’art. 18 del D.Lgs 28/2010 di avere una struttura all’interno degli uffici giudiziari; frenare la spinta alla privatizzazione della giustizia in favore di Organismi privati; mettere a disposizione degli utenti un ufficio informativo per consentire un avvio semplice e veloce del procedimento; riappropriarsi dei servizi di Conciliazione attivati negli ultimi anni dalle Camere di Commercio. L’Organismo di Mediazione Forense di Roma dell’Ordine degli Avvocati è stato accreditato dal Ministero in data 1 Ottobre 2010 ed iscritto al n. 127 del Registro degli Organismi. Il 21 Marzo 2011, data di inizio della obbligatorietà del procedimento per alcune materie, l’Organismo ha attivato la segreteria operativa nella aula 103 II piano del Tribunale Civile di Roma, Viale Giulio Cesare 54/B. ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 28/2011. L’Organismo di mediazione forense di Roma è stato costituito: 1 per creare una struttura di diretta emanazione da un ente pubblico non economico (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati), senza finalità di lucro e con tutte le garanzie che sono previste; 8 2 per consentire agli utenti della giustizia di poter continuare a rivolgersi agli Avvocati, anche se la normativa non prevede l’assistenza tecnica obbligatoria. L’Organismo di mediazione forense di Roma dell’Ordine degli Avvocati ha stabilito, con il proprio regolamento, che “Nella ipotesi in cui la parte istante e/o la parte chiamata o altra parte sia assistita in tutto il procedimento di Mediazione da un Avvocato iscritto all’Albo o da un Praticante abilitato iscritto al registro si applicano i minimi previsti nelle allegate tabelle” (art. 12. 8. Regolamento); 3 per ridurre al minimo i costi di accesso alla giustizia: a. sono dovute le spese di avvio pari a € 40,00 dalla parte istante e dalla parte chiamata che partecipa; b. prima della data fissata per l’incontro deve essere corrisposto un importo non inferiore alla metà dell’indennità prevista; c. per le cause di valore indeterminato si applica lo scaglione da 25.000 a 50.000. Si applica lo scaglione da 50.000 a 250.000 per le cause di particolare importanza, complessità e difficoltà con riferimento alla questione trattata; d. il sistema delle indennità previsto dal Regolamento dell’Organismo permette particolari agevolazioni per gli utenti che avviano il procedimento, onde consentire loro di farsi assistere anche in questa fase dagli avvocati; e. il regolamento prevede che nella ipotesi in cui “l’incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l’istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, […..] si applicano indennità ridotte e forfettizzate; 4. per mettere a disposizione mediatori altamente qualificati, imparziali e soggetti al Codice deontologico forense. I mediatori facenti parte dell’elenco dell’Organismo di mediazione forense di Roma sono tutti avvocati iscritti all’albo formati, con un corso di 50 ore, dall’Ente di formazione dei Mediatori Forensi di Roma dell’Ordine degli avvocati accreditato al n. 147 presso il Ministero della Giustizia. (Altre informazioni e tabelle indennità sul sito www.mediazioneforenseroma.it) mediazione civile Lettera del Presidente del Consiglio nazionale forense, prof. avv. Guido Alpa al Presidente dell’ordine degli avvocati di roma avv. antonio Conte per l’impegno profuso nei confronti del ministro alfano sul tema della mediazione Carissimo, grazie di cuore per esserTi fatto tramite con il Ministro della Giustizia e aver promosso l’incontro di ieri sera, dal quale sono emersi risultati importanti per l’Avvocatura, precedentemente non acquisiti da alcuna altra componente: il coinvolgimento dei rappresentanti istituzionali nella redazione di progetti di riforma della giustizia, l’obbligatorietà della difesa dell’avvocato in ogni procedimento di mediazione obbligatoria, la istituzione di una “cabina di regia” per la previsione di misure rivolte a coinvolgere l’ Avvocatura nella giurisdizione. Sono certo che, date queste premesse, Consiglio nazionale forense e Ordini, rafforzando il legame istituzionale e facendosi latori delle istanze dell’Avvocatura in un confronto serrato, franco e conclusivo con il Ministro, potranno concludere questo percorso con grande soddisfazione per tutti gli avvocati, anche in questi momenti di crisi economica. Un cordiale saluto Guido Alpa Roma, 11 maggio 2011 Nel corso dell’incontro del 17 maggio tra il Capo dell’Ufficio legislativo del ministero della Giustizia e il Presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, riunitisi a seguito della riunione con il ministro della Giustizia On. Angelino Alfano, è stato confermato l’avvio di una cabina di regia tra ministero e Avvocatura in tema di mediazione civile. 9 Formazione il punto sulla formazione continua S il software consente di iscriversi, cancellarsi e mettersi in lista di attesa per i corsi, nonché di gestire la propria posizione crediti in autonomia 10 i è da poco concluso il primo triennio di formazione professionale obbligatoria ed è quindi tempo di un primo bilancio. Il principio di un costante aggiornamento professionale da parte di chi è quotidianamente chiamato a difendere primari diritti dei cittadini appare sacrosanto. Tuttavia non vi è dubbio che la nuova disciplina abbia comportato serie difficoltà connesse sia alla gestione che alla fruizione degli eventi formativi. I tempi stretti intercorsi tra l’emanazione del regolamento da parte del Consiglio Nazionale Forense e la sua entrata in vigore hanno comportato – per un Ordine numeroso com’è il nostro – uno sforzo notevole corredato da inevitabili disagi. Il Consiglio dell’Ordine di Roma, da sempre, propone ai propri iscritti formazione esclusivamente a titolo gratuito e tale indirizzo è stato mantenuto – al contrario di ciò che accade presso la maggior parte degli altri Ordini – anche con l’avvento della nuova disciplina. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione dei componenti delle commissioni consiliari, che si sono prodigati nell’organizzazione del piano formativo e dei molti illustri colleghi che hanno gratuitamente messo a disposizione il loro tempo svolgendo la funzione di relatori. Questo ha consentito la produzione di un numero di eventi formativi moltiplicato in maniera esponenziale rispetto al passato. Moltissime sono state le richieste di accreditamento di corsi e convegni pervenute da parte di enti e associazioni professionali, sia a titolo gratuito che a pagamento, singolarmente valutate da parte del Consiglio. Il percorso è stato graduale e non privo di difficoltà. Il regolamento di attuazione è stato piu’ volte modificato ed integrato via via che si delineavano particolari esigenze e/o criticità segnalate dai colleghi. Oggi, a distanza di tre anni , quel percorso, se non può dirsi concluso, ha obiettivamente fatto passi da gigante. È stato recentemente acquistato un programma software di gestione della formazione che consente, per tutti gli eventi consiliari, di prenotarsi, di disdire la prenotazione effettuata con automatico subentro del primo iscritto nell’apposita lista d’attesa, di stampare l’attestato di presenza direttamente dal sito, di aggiornare e consultare in tempo reale la propria posizione crediti. Il regolamento di attuazione ha subito numerose modifiche sia in punto di esoneri che di requisiti per ottenere l’accreditamento. Oggi un’apposita commissione composta da colleghi esperti in tutte le principali aree del diritto esamina ogni singola richiesta al fine di far sì che ad essere accreditati siano solo gli eventi effettivamente utili e qualificati dal punto di vista dell’aggiornamento professionale. La piattaforma e learning è stata recentemente arricchita da quattro nuovi eventi (altrettanti saranno A Consigliere Avv. Livia Rossi cura del a breve disponibili) , ciò agevola una piu’ comoda fruizione degli eventi formativi per i quali – in tale modalità – si è deliberato di concedere un numero doppio di crediti. Il cammino intrapreso in questi tre anni ha portato il Consiglio a svolgere delle valutazioni di natura sostanziale oltre che gestionale. Lo scorso triennio – definito “sperimentale” – prevedeva il conseguimento di 50 crediti di cui 6 nelle materie obbligatorie (deontologia , previdenza, ordinamento professionale). Il Consiglio ha preso atto delle difficoltà e dei sacrifici sostenuti dai colleghi nell’assolvere l’obbligo, specie in un Foro come il nostro dove la mole degli impegni e le distanze sono del tutto peculiari rispetto alla maggior parte delle altre località. Ad oggi, sono ancora in molti a non aver inviato l’autocertificazione per il triennio 2008/10, segno evidente delle suddette difficoltà che i colleghi hanno incontrato. Alla luce di ciò il Consiglio ha ritenuto non solo di recepire la delibera con cui il CNF ha stabilito di prorogare al 31 luglio 2011 il temine ultimo per conseguire crediti da imputare al triennio precedente, ma ha anche rivendicato la propria autonomia regolamentare riducendo il numero dei crediti da conseguire nel triennio appena cominciato. Il CNF, con delibera 25 febbraio 2011, ha infatti ridotto da 90 a 75 i crediti originariamente previsti per il triennio in corso. Il Consiglio dell’Ordine di Roma ha ritenuto di dover andare oltre. Si è infatti tenuto conto non solo delle difficoltà logistiche di cui si diceva, ma anche delle ulteriori incombenze di natura formativa con cui dobbiamo e dovremo confrontarci: i corsi imposti dalla legge sulla media conciliazione, per esempio, che sono lunghi, impegnativi e che non valgono ai fini della formazione obbligatoria come da delibera del CNF. O ancora i corsi per conseguire il titolo di specialista (normativa non ancora in vigore ma di probabile imminente attuazione), ancor piu’ impegnativi ed anch’essi non validi ai fini della formazione obbligatoria. Il Consiglio, pur riconoscendo l’esigenza dell’aggiornamento professionale, ha ritenuto che essa non possa e non debba ripercuotersi negativamente sulla vita professionale dell’Avvocato sacrificandone troppo i tempi e per questo motivo ha ritenuto sufficiente il conseguimento di 60 crediti nel triennio (20 ogni anno di cui 17 ordinari e 3 nelle materie obbligatorie). Sono passati tre anni ed è stato percorso un discreto tragitto, ma la strada è ancora lunga e la materia in continua evoluzione nel tentativo di far sì che la formazione permanente non sia uno sterile obbligo fine a sé stesso ma un effettivo strumento di qualificazione professionale dell’Avvocato. Formazione L’offerta di E-learning Pubblichiamo alcuni dei titoli di corsi di formazione a distanza disponibili gratuitamente sul sito dell’Ordine L’onere della prova nel processo tributario - (2 C.F.P.) Riforma del diritto fallimentare - (2 C.F.P.) Relatore Durata Crediti Relatore Durata Crediti G. Di Matteo 53 min. 2 A. Melucco 50 min. 2 Programma del corso -La prova nel processo contenzioso tributario - Il ruolo delle parti, le presunzioni e l’inversione dell’onere della prova - I mezzi di prova e i poteri istruttori del giudice tributario -Le dichiarazioni di terzi e il divieto della prova testimoniale -L’efficacia del processo penale nel giudizio tributario. La disapplicazione degli atti illegittimi Il procedimento disciplinare (2 C.F.P.) Relatore Durata Crediti L. Rossi 50 min. 2 Programma del corso - Il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio dell’Ordine: natura amministrativa e relative conseguenze - Illecito deontologico tipico e atipico, competenza e genesi del procedimento disciplinare - Iter del procedimento disciplinare - Sanzioni, ricusazione - Impugnazioni: il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense e il ricorso per cassazione Successione mediata di leggi penali nel tempo - (2 C.F.P.) Relatore Durata Crediti D. Giugni 43 min. 2 Programma del corso - Il principio costituzionale della irretroattività della legge penale - Cenni alla disciplina codicistica sulla successione di leggi penali nel tempo - Il nodo interpretativo delle modificazioni mediate della fattispecie -Le soluzioni giurisdizionali -L’approdo delle SS. UU. in tema di omesso allontanamento dello straniero Programma del corso - Introduzione -L’iniziativa d’ufficio nella dichiarazione di fallimento - Nuova istruttoria prefallimentare e onere della prova - Impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento - Regime transitorio Pacchetto sicurezza Nuove misure penali (2 C.F.P.) Relatore Durata Crediti F. Rocchi 53 min. 2 Programma del corso - Profili dell’illegittimità costituzionale della c.d. aggravante della clandestinità (art. 61, n.11-bis c.p.) - Ambito di applicazione soggettivo dell’aggravante della clandestinità -Effetti dell’aggravante sull’esecuzione della pena detentiva e ambito di applicazione soggettivo dell’aggravante della clandestinità - Il reato di immigrazione clandestina -Modifiche in materia di misure di sicurezza dell’espulsione dello straniero o dell’allontanamento del cittadino comunitario i CORSI SONO DISPONIBILI PER AVVOCATI E PRATICANTI, ACCEDENDO, CON L’AUTENTICAZIONE MEDIANTE USER E PASSWORD SUL SITO DELL’ORDINE Aspetti problematici dei contratti bancari: interessi nel conto corrente Relatore Durata Crediti A. Volanti 44 min. 2 Programma del corso - Interessi nella disciplina civilistica - Interessi nel conto corrente bancario - Sentenze della Cassazione del 1999 e le modifiche del TUB - Intervento della Corte Costituzionale - Aspetti problematici: ripetizione e prescrizione 11 Notizie dall’ordine MASSIMARIO DISCIPLINARE A cura Consigliere Segretario Avv. Rodolfo Murra del Pubblichiamo una selezione delle massime delle decisioni assunte in sede disciplinare dall’Ordine di Roma 19 gennaio 2011 Est. Rossi 1. – Rapporti con i colleghi – Missiva inviata al collega – Contenente toni intimidatori – Viola i doveri di lealtà e correttezza. 1. – Viene meno ai doveri di lealtà e correttezza nei confronti del Collega, l’avvocato che gli invia una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale, dopo aver preannunciato l’opposizione al precetto notificatogli dal Collega nell’interesse del proprio cliente, lo invita e diffida ad astenersi da qualsiasi attività esecutiva, sottolineando che gli atti esecutivi posti in essere dopo il decimo giorno dalla notifica del precetto potranno dar luogo a responsabilità aggravata, assumendo il tono della missiva in questione una sorta di intimidazione volta a dissuadere la collega da intraprendere iniziative potenzialmente pregiudizievoli alla controparte. (Nella specie, ai fini del trattamento sanzionatorio, si è tenuto conto dell’assenza di precedenti a carico dell’incolpato nonché della probabile occasionalità della condotta suesposta; pertanto, il Collegio ha irrogato solo l’avvertimento). 24 gennaio 2011 Est. Rossi 1. – Rapporti con i colleghi – Comportamenti molesti – Espressioni offensive – Vita privata – Doveri di dignità, probità e decoro – Rilievo deontologico – Sussiste. 1. – Realizza un illecito deontologico l’avvocato che nei confronti di un collega ponga in essere reiterati comportamenti molesti e non graditi tali da turbare la vita di relazione e colleganza del medesimo, allorquando una tale condotta, ancorché non riguardante l’attività professionale ma la vita privata, rivesta una indubbia rilevanza esterna tale da incidere negativamente sul prestigio, la dignità ed il decoro della classe forense, conformemente al disposto di cui all’art. 5 del Codice Deontologico Forense. (Nella decisione di cui in massima, l’avvocato aveva ripetutamente minacciato un collega, con il quale in passato aveva intrattenuto una relazione sentimentale, inviandogli numerosissimi fax, sms e telefonate contenenti espressioni ingiuriose ed offensive, procurandogli inoltre danni all’autovettura e compiendo aggressioni nei suoi confronti). 31 gennaio 2011 Est. Graziani 1. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine – Art. 24 Codice Deontologico Forense – Obbligo di corrispondere – Costituisce prova documentale – E’ disciplinarmente rilevante. 1. – Le mancate risposte alle convocazioni ed alle richieste di deduzioni del Consiglio dell’Ordine di appartenenza costituiscono prova documentale della disattenzione dell’incolpato al proprio dovere di corrispondenza di cui all’art. 24 del Codice Deontologico Forense. 14 febbraio 2011 Est. Fasciotti 1. – Attività defensionale – Dovere di diligenza e correttezza – Omissione adempimenti relativi al giudizio – Costituisce violazione deontologica. 1. – L’avvocato che omette di redigere gli atti processuali nei termini, diserti le udienze, non iscriva a ruolo un atto di citazione in appello, facendo in tal modo decorrere il temine per l’impugnazione del provvedimento, commette una mancanza disciplinare, in contrasto con i principi della deontologia forense, come tale sanzionabile. 12 Notizie 1. – Attività defensionale – Dovere di diligenza e correttezza – Omissione adempimenti relativi al giudizio – Mala gestione di danaro altrui – Costituisce violazione deontologica. dall’ordine 14 febbraio 2011 Est. Fasciotti 1. – E’ in contrasto con i principi della deontologia forense il comportamento dell’avvocato che omette di proporre l’azione affidatagli e di iscrivere a ruolo l’atto introduttivo di un giudizio e che non rimette gli importi incassati per conto del cliente, disattendendo specificatamente le norme etiche che regolano la fattispecie di gestione di danaro altrui. (Al professionista è stata irrogata la sanzione della censura, avendo lo stesso compromesso la dignità professionale propria e dell’intera categoria forense). 1. – Rapporti con i colleghi – Condifensore – Obbligo di provvedere al compenso – Non sussiste. 2. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine – Incolpato – Obbligo di corrispondere – Anche in caso di assicurazioni da parte dell’esponente – Sussiste. 14 febbraio 2011 Est. Rossi 1. – Non sussiste alcun obbligo da parte dell’avvocato di attivarsi al fine di ottener il pagamento dei compensi del collega che assume la qualifica di co-difensore, nominato dalla parte, e non di domiciliatario. 2. – E’ preciso obbligo dell’incolpato in un procedimento disciplinare corrispondere con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza anche quando l’esponente abbia fornito assicurazioni all’Istituzione, gravando solo su di esso l’obbligo di risposta. 1. – Rapporti con i terzi – Violazione del dovere etico – Rifiuto di essere sottoposto ai controlli di sicurezza – Ai varchi degli Uffici giudiziari – E’ disciplinarmente rilevante. 7 marzo 2011 Est. Murra 1. – Viola le norme deontologiche relative alla verità, al rispetto e al decoro, il professionista che – senza alcun valido motivo – intende sottrarsi ai controlli di sicurezza disposti ai Varchi di accesso agli Uffici giudiziari. (Nel caso in esame, l’avvocato, nonostante intimato più volte dalle Forze dell’Ordine del Palazzo di Giustizia, si era rifiutato di far passare la propria borsa all’interno del rapiscan, adducendo che la propria qualifica professionale lo esonerava dal predetto controllo di sicurezza. Il Collegio però non ha nella specie irrogato alcuna condanna in considerazione delle specifiche peculiarità del caso). 1. – Attività defensionale – False generalità – Dichiarate dal professionista – Lesione alla classe forense – Integra responsabilità disciplinare. 16 marzo 2011 Est. Murra 1. – Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, il professionista che, nell’esercizio dell’attività defensionale, dichiara false generalità e fornisce un nominativo appartenente a soggetto diverso e che ometta di specificare la propria qualifica professionale, determinando, tale atteggiamento, una situazione di grave lesione alla categoria forense (Nella specie, è stata irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per otto mesi). 1. – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza – Omissione deposito atto introduttivo del giudizio – A causa del mancato versamento del contributo unificato da parte del cliente – Costituisce violazione deontologica – Sanzione disciplinare – Può essere mantenuta nei minimi edittali. 24 marzo 2011 Est. Gianzi 1. – Ancorché costituisce mancanza disciplinare dell’avvocato, in contrasto con i principi della deontologia forense, non fornire al cliente le necessarie informazioni sulla causa, l’omessa restituzione della documentazione nonché il non aver iscritto a ruolo un atto per il quale la parte aveva conferito mandato, la sanzione irrogata all’esito di un procedimento disciplinare può essere mantenuta nei minimi edittali previsti quando è provato che l’atto introduttivo del giudizio, pur essendo stato redatto, non è stato depositato a causa del mancato versamento del contributo unificato da parte del cliente. (Nella specie, l’incolpata ammetteva gli addebiti contestatile e di aver mentito sulla circostanza che il giudizio era pendente; in questo caso, anche in considerazione del fatto che il legale ha dimostrato di aver avuto gravi problemi familiari e ritenuto che a suo carico vi era una sola sanzione disciplinare pregressa, è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). 13 Notizie dall’ordine Avvocati indipendenti, avvocati “speciali” e giuristi d’impresa si confrontano Un convegno di studio il 12 luglio affronterà le problematiche comuni e le opportunità di collaborazione tra le diverse figure di avvocato. «L a contrapposizione tra avvocati del libero foro, avvocati iscritti all’Albo speciale e giuristi d’impresa, va affrontata senza preconcetti», così Antonio Conte, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ha tenuto a battesimo, lo scorso aprile la nuova Commissione consiliare per lo studio dei rapporti tra il libero foro e gli avvocati che prestano la propria attività presso le Pubbliche amministrazioni o le aziende private. La commissione sarà coordinata dall’avv. Rodolfo Murra, consigliere segretario dell’Ordine, nonché procuratore legale del Comune di Roma e dall’avv. Ferdinando Emanuele, già consigliere dell’Ordine. Nell’intento dei creatori, la Commissione si occuperà di promuovere lo studio dei bisogni e dei problemi comuni alle diverse categorie di giuristi, allo scopo di individuare e attivare iniziative che favoriscano lo scambio e le sinergie tra le diverse figure. «Seduti allo stesso tavolo i rappresentanti dell’av- vocatura e i legali d’azienda potranno dialogare – ha dichiarato Murra- ascoltando gli uni le istanze degli altri, senza preconcetti ideologici. La legge deve continuare a garantire la nostra indipendenza, ma occorre anche tutelare il ruolo di chi svolge un lavoro dipendente. -Aggiunge Murra- Il Giurista d’impresa e l’avvocato iscritto all’Albo speciale sono professionisti, con un chiaro profilo tecnico-legale, che per conto del proprio datore di lavoro si occupano dell’assistenza nella stesura e nell’esame di atti e contratti e sono impegnati in una vasta attività di consulenza. Il giurista d’impresa -conclude Murra- in particolare non è iscritto all’albo degli avvocati a causa del divieto della legge professionale, ma la sua preparazione non va considerata inferiore a quella di chi esercita nel libero foro». Giovanna Ligas, avvocato e presidente di AIGI, Associazione Italiana Giuristi d’Impresa che rappresenta oltre 1200 giuristi impiegati presso medie e grandi aziende, si batte per il riconoscimento della figura del giurista d’impresa ha dicharato: «La collaborazione tra avvocati e giuristi d’impresa è necessaria, sono convinta che questa commissione svolgerà un lavoro utilissimo». La prima concreta azione promossa dalla Commissione è un convegno di studio che si terrà il prossimo 12 luglio, dalle ore 14,00 presso l’Aula Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Roma, con l’intento di individuare azioni concrete a sostegno della collaborazione tra giuristi, a cominciare dalle problematiche condivise, quali i percorsi formativi in comune e la comprensione e soddisfazione dei bisogni giuridici di enti e aziende. I 14 l 24 gennaio 2011 è venuto a mancare improvvisamente il caro collega ed esimio professore, Gian Franco Lami. Laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche è stato iscritto per lunghi anni all’Albo ordinario dell’Ordine degli Avvocati di Roma, svolgendo con ardore la sua professione fino a quando non ha deciso di optare per la carriera universitaria, con il relativo passaggio all’albo speciale. Allievo di Augusto del Noce, ha insegnato dapprima Scienza Politica all’Università di Teramo, e successivamente Filosofia Politica all’Università di Roma La Sapienza, oltre ad essere “professore visitatore” alla Pontificia Università Urbaniana. Fondò, oltre vent’anni fa, l’Associazione Nazionale di Cultura nel Giornalismo che ogni anno ha consegnato il premio Penna d’Oro a eminenti personalità della cultura distintesi nel campo giornalistico. Tra i suoi lavori: Introduzione a Adriano Tilgher (1990), Introduzione a Eric Voegelin (1993), Introduzione a Augusto Del Noce (1999). Ha curato l’edizione italiana di numerosi autori stranieri tra cui Eric Voegelin. Tra i suoi ultimi libri, citiamo: Socrate Platone Aristotele, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005; Augustea, Julius Evola, (1941-1943); La Stampa (1942-1943), Fondazione Julius Evola, Roma-Pesaro 2006; Tra utopia e utopismo, Il Cerchio, Rimini 2008; Filosofi cattolici del Novecento. La Tradizione in Augusto Del Noce (a cura di), FrancoAngeli, Milano 2009; Lo stato degli studi voegeliniani a cinquant’anni da Ordine e Storia (a cura di), FrancoAngeli, Milano 2011. Ad ulteriore dimostrazione del suo instancabile impegno nel campo culturale e universitario, aveva recentissimamente fondato un’altra associazione culturale, la Scuola Romana di Filosofia Politica, che rappresentava il suo tentativo di convogliare le risorse di uomini di cultura e dei giovani universitari e ricercatori a lui vicini, dando un punto di riferimento vitale e in continua evoluzione. Ha collaborato con il Centro Studi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, partecipando attivamente a più di una commissione di studi. Non ha voluto cerimonie funebri. Vogliamo dedicargli il nostro ricordo. I colleghi e gli amici Notizie L’ordine in cifre 31.12.2010 1° quadrimestre 2011 dall’ordine Totale Iscrizioni Avvocati e Praticanti Avvocati 16.855 Cassazionisti 16.848 5.711 5.949 Totale 22.566 22.797 Albo ordinario 21.323 326 21.649 Elenco speciale 974 51 1.025 Professori 269 5 274 151 151 Totale cancellazioni/decessi/etc Totale 22.566 22.797 Praticanti (dal 01/01/2004) 3.511 3.516 Praticanti abilitati 2.134 2.110 dati complessivi al 31/12/2010 COLLEGHI DEFUNTI periodo 01-01-2011 - 30/04/2011 Iscrizioni Avvocati e Praticanti Albo ordinario 21.323 21.649 Avvocati 16.855 16.848 5.711 5.949 974 1.025 Cassazionisti Elenco speciale Professori 269 274 Praricanti 3.511 3.516 Praticanti abilitati 2.134 2.110 Cancellazioni e trasferimenti Avvocati Trasferiti 30 Cancellati 103 Decessi Avvocati Decessi 17 Avvocati radiati Radiati 1 Gennaio 2011 Gianfranco Massafra Pietro Mazzoncini Febbraio 2011 Giorgio Celli Franco Minucci Claudio Coccia Amulio Piccioni Giovanni Massaro Carlo Nicolò Antonio Appella Beniamino Sartore Marzo 2011 Giuseppe Buffa Carmelo Caruso Donatella D’Ottavio Maria Tiziana Saffioti Raffaele Iavicoli Aprile 2011 Ferdinando Ferri Vittorio Iannelli Riepilogo delle presenze consiliari Gennaio, febbraio, marzo e aprile 2011 Conte 20 Condello 17 Murra 18 Graziani 20 Gianzi 19 Vaglio 20 Cassiani 17 Rossi 19 Cipollone 20 Cerè 10 Barbantini 16 Di Tosto 19 Fasciotti 20 Arditi di Castelvetere 18 Nesta 19 15 FOROMANO Siglato PROTOCOLLO d’intesa PER il GIUDICE DI PACE N onostante gli sforzi compiuti dalle Cancellerie, l’Ufficio del Giudice di Pace Civile di Roma si trova da tempo gravato di un preoccupante arretrato. Le sentenze redatte dal Giudice e giacenti in attesa di pubblicazione mediante il deposito in cancelleria, sono oramai oltre 126 mila, di cui circa il 70% riguardano sanzioni amministrative. Per porre rimedio a questa situazione, che si riflette, con effetti particolarmente negativi, sui cittadini e sugli avvocati, l’Ordine degli Avvocati di Roma ha offerto la propria disponibilità a contribuire, mediante il distaccamento di sei persone reclutate con contratto a tempo determinato tra giovani motivati che saranno selezionati, da destinare allo smaltimento di questo arretrato. La procedura per la realizzazione di questa azione a sostegno dell’Ufficio del Giudice è stata messa Notiziario del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma a punto nel corso di questi ultimi mesi grazie al comune sforzo di Tribunale di Roma, Ministero della Giustizia, Ufficio del Giudice di Pace e Ordine degli Avvocati che sosterrà integralmente l’onere economico dell’iniziativa. Dal canto suo il Presidente del Tribunale ha garantito di vigilare affinché l’UNEP della Corte di Appello di Roma provveda con sollecitudine alla notifica dei biglietti di cancelleria attestanti il deposito delle sentenze. «Abbiamo ritenuto prioritario sostenere colleghi e cittadini nel recupero di una efficienza accettabile e di avere il dovere di contribuire ai costi della Giustizia –ha dichiarato il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma Antonio Conte- siamo certi che il beneficio che deriva dalla collaborazione sarà diretto e indiretto e aprirà la strada a ulteriori sinergie in futuro». FORO ROMANO on line C omunicare agli iscritti e informarli dell’attività del Consiglio dell’Ordine, della giurisprudenza disciplinare, delle opportunità formative, delle convenzioni e di altro ancora è da sempre uno sforzo compiuto con piacere da colleghi e consiglieri. Per adeguarci a nuove modalità comunicative, più moderne e, 16 perché no, meno onerose, il Consiglio ha ritenuto di procedere ad un restyling grafico ed editoriale di Foro Romano e Temi Romana, le due pubblicazioni curate dall’Ordine e di renderle fruibili anche online, mentre una versione cartacea, più snella, sarà distribuita in alcuni punti di ritrovo presso l’Ordine e il Tribunale di Roma. Direttore Responsabile: Antonio Conte Redattore: Giovanni Cipollone Segreteria di redazione: Piero Paris Hanno collaborato: Domenico Condello, Francesco Gianzi, Rodolfo Murra, Livia Rossi. Grafica: Milena Savic per Creativeconnection Stampa: Tipolitografia Arti Grafiche Ravenna Direzione e redazione: Palazzo di Giustizia Piazza Cavour 00193 Roma
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