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SOSTANZE PERICOLOSE Articolo L'APPROFONDIMENTO Nuovi spunti anche per la classificazione dei rifiuti generati da attività legate a questo settore Disposizioni di sicurezza antiterrorismo per il trasporto dei prodotti petroliferi di Davide Levo, consulente per la Sicurezza “AES Associazione Esperti della Sicurezza” Forti i legami tra la nuova disciplina della security e le misure per il trasporto stradale di prodotti petroliferi, tanto che, per i siti logisticopetroliferi più complessi, si dovrà fare necessario riferimento alle consolidate tecniche di SVA (Security Vulnerability Assessment) di derivazione industriale e militare. Tuttavia, le novità non si limitano alla security, ma comprendono anche la razionalizzazione dei criteri di classificazione dei liquidi infiammabili di classe 3, l’estensione delle esenzioni valide per le merci pericolose imballate in quantità limitate, rilevanti per alcuni prodotti petroliferi, e i nuovi elementi per la classificazione dei rifiutidi origine petrolifera. Interessati, infine, anche la documentazione, le unità di trasporto (veicolicisterna) e le operazioni di carico e scarico di gasolio 640M. [1] I l parco nazionale delle unità di trasporto stradale di merci pericolose è attualmente costituito per oltre il 70% da veicoli adibiti al vettoriamento di prodotti petroliferi, quotidianamente impegnati nell’approvvigionamento delle infrastrutture territoriali di deposito e nella distribuzione alle utenze finali dei prodotti per autotrazione e riscaldamento. Il corrispondente flusso di merci pericolose che complessivamente transita su strada - principalmente materie infiammabili - è senza dubbio imponente e richiede, come tale, la massima professionalità di tutti gli operatori coinvolti nella filiera logistica del settore, al fine di garantire alla comunità le massime condizioni di sicurezza. Questa professionalità poggia, in primis, su un’approfondita conoscenza delle disposizioni tecniche e organizzative dettate dagli allegati tecnici dell’accordo ADR, dei quali è entrata in vigore a partire dal 1° luglio la nuova edizione 2005. Security per le operazioni legate ai prodotti petroliferi La novità operativa di maggiore rilievo introdotta da ADR 2005 nell’ambito del trasporto stradale di prodotti petroliferi è l’insieme delle disposizioni di sicurezza antiterrorismo prescritte al capitolo 1.10. L’ADR 2005 ha modulato le nuove prescrizioni di security[1] secondo due livelli progressivi di adempimenti: l le disposizioni generali di secu- rity valide per tutte le merci pericolose ammesse al trasporto stradale (ad eccezione di quelle trasportate in quantità inferiori ai limiti di cui alla sottosezione 1.1.3.6 dell’ADR, che ne sono esentate del tutto) (ADR 2005, sezioni 1.10.1 e 1.10.2); l le disposizioni specifiche (addizionali) di security valide solo per le merci pericolose ad alto rischio terroristico (ADR 2005, sezioni 1.10.3 e 1.10.5), tra le quali si segnalano l’obbligo per l’impresa di adottare un apposito piano di sicurezza con finalità anticriminali. Nella tabella 1 sono indicate le modalità di applicazione delle disposizioni di security ai prodotti petroliferi. Si noti, in particolare, come l’elaborazione e l’adozione operativa del Piano di Sicurezza ADR possa costituire un onere significativo, soprattutto per i maggiori depositi petroliferi nazionali che devono gestire quotidianamente imponenti flussi di vettori in ingresso e uscita dalle proprie aree. Si segnalano, in questo senso, l’obbligo particolarmente impegnativo di effettuare la valutazione dei rischi per la security connessi con le modalità operative dell’impresa, [ADR 2005, sottosezione 1.10.3.2.2., lettera c)] che, almeno nel caso dei siti logistico-petroliferi più complessi, dovrà fare necessario riferimento alle consolidate tecniche di Sul tema si veda il contributo di R. Mari nella prima parte dell’Approfondimento pubblicato sul n. 15/2005 di Ambiente&Sicurezza. 9 agosto 2005 N. 16 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 23 SOSTANZE PERICOLOSE Articolo L'APPROFONDIMENTO SVA (Security Vulnerability Assessment) di derivazione industriale e militare, delle quali si fornisce in tabella 2 una bibliografia di riferimento specificatamente dedicata al settore. È anche il caso di sottolineare, infine, che l’obbligo di adozione del Piano di Sicurezza è esteso da ADR 2005 a tutti gli operatori del trasporto che gestiscono merci pericolose ad alto rischio, destinatari inclusi (ADR 2005, sottosezione 1.10.3.2.1). Nel settore petroli- fero ciò implica che debbano sottostare a questo adempimento, ad esempio, le stazioni stradali di rifornimento carburanti, che ricevono regolarmente approvvigionamenti di benzine in quantitativi superiori a 3.000 litri, nonché le TABELLA 1 Esempi di merci pericolose petrolifere e corrispondenti disposizioni di security ADR applicabili Merci pericolose petrolifere (esempi) Modalità e quantità di trasporto Disposizioni di security ADR applicabili • UN 1202 GASOLIO, 3, PG III. • UN 1223, CHEROSENE, 3, PG III. • UN 1268 PRODOTTI PETROLIFERI N.A.S., 3, PG III. • UN 1863 CARBURANTE PER MOTORI A TUR BINA AERONAUTICI, 3, PG III. • UN 1999 CATRAMI LIQUIDI, 3, PG III. • UN 3256 LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, INFIAMMABILE, N.A.S., 3, PG III. • UN 3257 LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, N.A.S., 9, PG III. • UN 3295 IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S., 3, PG III. • Materie di rifiuto di derivazione petrolifera classificate ADR con gruppo di imballaggio (PG) III[2], tra cui: UN 3077, MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, PG III. UN 3082, MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., 9, PG III. • UN 1203 BENZINA, 3, PG II. • UN 1268 PRODOTTI PETROLIFERI N.A.S., 3, PG I / PG II. • UN 1863 CARBURANTE PER MOTORI A TUR BINA AERONAUTICI, 3, PG I / PG II. • UN 1999 CATRAMI LIQUIDI, 3, PG II. • UN 3295 IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S., 3, PG I / PG II. • Materie di rifiuto di derivazione petrolifera classificate ADR con gruppo di imballaggio (PG) II[2]. • UN 1011 BUTANO, 2.1. • UN 1965 IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA N.A.S., 2.1. • UN 1971 METANO COMPRESSO, 2.1. • UN 1972 METANO LIQUIDO REFRIGERA TO, 2.1. • UN 1978 PROPANO, 2.1. In colli / In cisterna. Q.tà ≤ 1.000 litri per unità di trasporto[1]. Nessuna In colli / In cisterna. Q.tà > 1.000 litri per unità di trasporto. GENERALI In colli / In cisterna. Q.tà ≤ 333 litri per unità di trasporto[1]. Nessuna In colli. Q.tà > 333 litri per unità di trasporto. GENERALI In cisterna. 333 < Q.tà ≤ 3.000 litri per unità di trasporto. GENERALI In cisterna. Q.tà > 3.000 litri per unità di trasporto. SPECIFICHE (Merci ad alto rischio) [1] Trasporto di merci pericolose in quantità al di sotto dei limiti di esenzione di cui alla sottosezione 1.1.3.6 dell’ADR; le quanti tà indicate valgono nel solo caso in cui non vi siano altre merci pericolose a bordo dell’unità di trasporto; in caso di carichi misti (ad esempio gasolio + benzina) riferirsi alle regole di calcolo di cui alla sottosezione 1.1.3.6.4 dell’ADR. [2] Indicazione di carattere generale, da confermare sulla base della specifica rubrica di classificazione ADR della sostanza. 24 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 agosto 2005 N. 16 L'APPROFONDIMENTO SOSTANZE PERICOLOSE Articolo TABELLA 2 Bibliografia tecnica internazionale sulla security della logistica e del trasporto stradale di merci pericolose, con particolare riferimento al settore petrolchimico (molti dei testi citati sono liberamente disponibili sul Web) AMERICAN CHEMISTRY COUNCIL, CHEMTREC, CHLORINE INSTITUTE INC., COMPRESSED GAS ASSOCIA TION & NATIONAL ASSOCIATION OF CHEMICAL DISTRIBUTORS, “Transportation Security Guidelines for the U.S. Chemical Industry”, USA, Washington, 2001. AMERICAN CHEMISTRY COUNCIL, CHLORINE INSTITUTE INC. & SYNTETHIC ORGANIC CHEMICAL MANU FACTURERS ASSOCIATION, “Site Security Guidelines for the U.S. Chemical Industry”, USA, Washington, 2001. AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, “Security Guidelines for the Petroleum Industry”, USA, Washington, 2003. AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE & NATIONAL PETROCHEMICAL REFINERS ASSOCIATION, “Security Vul nerability Assessment Methodology for the Petroleum and Petrochemical Industries”, USA, Washington, 2004. AMERICAN SOCIETY FOR INDUSTRIAL SECURITY “Threat Advisory System Response Guideline”, USA, Alexan dria, 2004. AMERICAN SOCIETY FOR INDUSTRIAL SECURITY “Cargo Theft Prevention”, USA, Alexandria, 2001. BENASSAI S., “SECURITY Il piano di sicurezza nel trasporto stradale di merci pericolose”, Quaderno Orange Project 04, 2005. EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY COUNCIL, EUROPEAN CHEMICAL TRANSPORT ASSOCIATION & EUROPE AN PETROCHEMICAL ASSOCIATION, “Guidelines for Transportation Security”, Belgium, Brussels, 2003. INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION, “The IRU Road Transport Security Guidelines”, Switzerland, Gene va, 2004. NATIONAL CARGO SECURITY COUNCIL, “Guidelines for Cargo Security & Loss Control”, USA, Annapolis, 2002. NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, “NFPA 730 Draft Guide for Premises Security”, USA, Quincy, 2004. NATIONAL TANK TRUCK CARRIERS, “NTTC Guidelines for Complying with DOT’s Security Regulations”, USA, Alexandria, 2004. PETROLEUM MARKETERS ASSOCIATION, “Security Plan for the Transportation of Petroleum Products”, USA, 2002. U.K. DEPARTMENT FOR TRANSPORT, “Voluntary Code of Practice for the Security of Dangerous goods by Road”, U.K., London, 2004. U.K. DEPARTMENT FOR TRANSPORT, “Consolidated Guidance for the Security of Dangerous Goods by road”, U.K., London, 2004. U.K. DEPARTMENT FOR TRANSPORT, “Road Transport Security Plan”, U.K., London, 2004. U.S. ARMY, “Field Manual 319.30 Physical Security”, USA, Washington, 2001. U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE, “Physical Security of Sensitive Conventional Arms, ammunition and Explosives”, USA, Washington, 2000. U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, “A Method to Assess the Vulnerability of U.S. Chemical Facilities”, USA, Washin gton, 2001. U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, “Intermodal Cargo Transportation: Industry Best Security Practices”, USA, Washington, 2002. U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, “Enhancing Security of Hazardous Materials Shipments Against Acts of Terrorism or Sabotage Using RSPA’s Risk Management SelfEvaluation Framework (RMSEF)”, USA, Washington, 2002. U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, “49 CFR Part 172 Hazardous Materials: Security Requirements for the Offerors and Transporters of Hazardous Materials”, USA, Washington, 2003. 9 agosto 2005 N. 16 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 SOSTANZE PERICOLOSE Articolo L'APPROFONDIMENTO utenze industriali o residenziali dotate di serbatoi fissi di GPL con capacità oltre 3.000 litri, ad uso civile o produttivo, che siano periodicamente riforniti mediante autocisterne. Classificazione L’ADR 2005 razionalizza i criteri di classificazione dei liquidi infiammabili di classe 3, che sono ricondotti - anche nel caso di merci molto pericolose (PG I) - alla sola valutazione del punto di infiammabilità e del punto di ebollizione della materia. In caso di presenza di rischi sussidiari, inoltre, si rimanda direttamente alla tabella di preponderanza dei pericoli riportata alla sottosezione 2.1.3.10 dell’allegato A (ADR 2005, sottosezione 2.2.3.1.3). Nessuna modifica, invece, è introdotta nella classificazione dei liquidi esclusivamente infiammabili a medio-bassa pericolosità (PG II/ III), che costituiscono la maggior parte dei prodotti petroliferi sottoposti a trasporto stradale. Si segnala, inoltre, l’introduzione per la benzina UN 1203 della nuova disposizione speciale 243, già prevista in altri regolamenti di trasporto (ad esempio IMDG Code per la modalità marittima). Essa stabilisce che la benzina destinata a essere utilizzata come carburante per motori di automobili, motori fissi e altri ad accensione comandata, debba essere classificata sotto la rubrica UN 1203 (PG II) indipendentemente dalle sue variazioni di volatilità. Esenzioni L’ADR 2005 introduce, al capitolo 3.4, importanti novità nel regime di esenzione valido per le merci pericolose imballate in quantità limitate, cioè quelle materie trasportate in imballaggi di piccola capacità a loro volta inseriti entro idonei imballaggi esterni o in vassoi dotati di pellicola protettiva. Si ricorda che per le merci pericolose così condizionate non si applicano le disposizioni del- l’ADR, ad eccezione dell’apposizione su ogni collo di una losanga recante il numero UN della merce. L’argomento è rilevante per alcuni prodotti petroliferi derivati - ad esempio additivi - che, pur presentando caratteristiche di pericolo ai fini del trasporto (infiammabilità oppure ecotossicità), sono spesso commercializzati in piccoli lattaggi alloggiati in una scatola esterna. A questo proposito, le nuove disposizioni prevedono, tranne casi particolari, che per usufruire delle esenzioni per quantità limitate: l la massa lorda massima di un imballaggio combinato (contenitori interni + imballaggio esterno) pronto per la spedizione non superi 30 kg; l la massa lorda massima di un vassoio con pellicola pronto per la spedizione non superi 20 kg. È fatto salvo, naturalmente, il rispetto del massimo contenuto di prodotto per singolo imballaggio interno. È il caso di sottolineare che in alcuni casi i nuovi limiti TABELLA 3 Confronto tra i limiti di esenzione per quantità limitate di ADR 2003 e ADR 2005 per alcuni prodotti petroliferi Merce pericolosa (esempi di prodotti petroliferi) Denominazione UN 1203 BENZINA, 3, PG II Codice di esenzione Modalità di imballaggio in quantità limitata Imballaggi combinati (interni + esterno) Imballaggio Collo interno ADR 2003: 12 litri di contenuto netto LQ4 3 litri UN 1202 GASOLIO, 3, PG III UN 1223 CHEROSENE, 3, PG III 26 ADR 2005: 30 kg di massa lorda massima Imballaggi interni su vassoio con pellicola Imballaggio Collo interno ADR 2003: 12 litri di contenuto netto e 20 kg di massa lorda massima 1 litro ADR 2003: 45 litri di contenuto netto LQ7 5 litri ADR 2005: 30 kg di massa lorda massima 5 litri www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com ADR 2005: 20 kg di massa lorda massima ADR 2003: 20 kg di massa lorda massima ADR 2005: 20 kg di massa lorda massima 9 agosto 2005 N. 16 SOSTANZE PERICOLOSE Articolo L'APPROFONDIMENTO sono significativamente diversi da quelli previgenti (si veda la tabella 3). A titolo di esempio si osservi che, mentre l’ADR 2003 ammetteva il trasporto in esenzione per quantità limitate di un prodotto a base idrocarburica infiammabile con bassa pericolosità (PG III) utilizzando imballaggi da 5 litri contenuti in una scatola esterna, fino ad una capacità totale di 45 litri per collo, il nuovo ADR 2005 abbassa questo valore a 30 kg complessivi per collo; in particolare, defalcando il peso degli imballaggi e considerando la densità media dei prodotti in questione, si ricava una diminuzione del limite di esenzione pari a circa 8÷10 litri di merce per ogni collo in esenzione. Documentazione di trasporto In relazione al trasporto in colli dei gasoli UN 1202, l’ADR 2005 ha eliminato l’obbligo di apporre la dicitura «DISPOSIZIONE SPECIALE 640 “K oppure L oppure M”» sul relativo documento di trasporto. La prescrizione permane per il trasporto in cisterna del medesimo prodotto (ADR 2005, capitolo 3). È stata leggermente modificata la sintassi delle diciture identificative da inserire nel documento di trasporto per i rifiuti di merci pericolose (formulario rifiuti); un esempio di compilazione in funzione del regime ADR in vigore (ADR 2005, sottosezione 5.4.1.1.3) prevede: l ADR 2003: RIFIUTO, UN 1202 GASOLIO, 3, III l ADR 2005: RIFIUTO, UN 1202, GASOLIO, 3, III È stata modificata, infine, la dicitura obbligatoria da riportare nel documento di trasporto che deve accompagnare i veicoli-cisterna vuoti non bonificati circolanti su strada (ADR 2005, sottosezione [2] 5.4.1.1.6.2); ad esempio: l VEICOLO-CISTERNA VUOTO, ULTIMA MERCE CARICATA: UN 1203 BENZINA, 3, II oppure: l VEICOLO-CISTERNA VUOTO, ULTIMA MERCE CARICATA: BENZINA, 3, UN 1023, II. Per inciso, si ricordi che il trasporto stradale di veicoli-cisterna vuoti non bonificati, che hanno contenuto prodotti petroliferi costituenti merci pericolose, continua a ricadere in toto nel campo di applicazione dell’ADR. Conseguentemente, il documento di trasporto ADR di cui sopra - debitamente compilato secondo le regole del capitolo 5.4 del regolamento deve sempre accompagnare il veicolo-cisterna che per qualsiasi ragione circoli vuoto non bonificato (ad es: viaggio di ritorno in deposito dopo lo scarico dei prodotti; trasferimento del mezzo presso officine o stazioni di lavaggio; trasferimento del mezzo al centro di revisione periodica, ecc.). Unità di trasporto (veicolicisterna) di prodotti petroliferi L’ADR 2005 ha decisamente innovato il quadro di riferimento per: l la progettazione dei veicoli-cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose non gassose, ivi inclusi quelli utilizzati per il trasporto stradale di liquidi infiammabili (classe 3) di derivazione petrolifera; l la progettazione, il collaudo e la verifica periodica dei veicoli-cisterna - e, in generale, delle attrezzature a pressione - adibiti al trasporto di merci pericolose in forma gassosa (classe 2), ivi inclusi quelli utilizzati per il trasporto stradale di gas infiammabili di derivazione petrolifera (GPL, metano e simili). Senza entrare nel merito delle novità introdotte dall’ADR 2005[2], si osserva che, per quanto concerne la progettazione, l’ADR 2005 individua nelle norme europee armonizzate (EN) il riferimento tecnico primario che consente di soddisfare i requisiti di sicurezza stabiliti per le cisterne dal capitolo 6.8 del regolamento. Carico e scarico di gasolio 640M In relazione alle prescrizioni supplementari per il trasporto di alcuni tipi di gasolio, l’ADR 2005 ha recepito definitivamente le modifiche apportate al testo della precedente edizione dai corrispondenti corrigendum 1 e 2 emessi nel 2003. È stata eliminata, in particolare, la disposizione di esercizio “S2” per il gasolio UN 1202 con punto di infiammabilità compreso tra 61°C e 100°C (associato alla disposizione speciale “640M” e diverso, si noti, dall’usuale carburante diesel conforme alla norma EN 590 ovvero dal gasolio generico/gasolio da riscaldamento con punto di infiammabilità definito nella medesima norma). Per questo particolare prodotto, quindi, è venuto meno l’obbligo di dotarsi di apparecchi di illuminazione in esecuzione antideflagrante per entrare nei veicoli coperti e, soprattutto, sono decadute le seguenti prescrizioni: l obbligo del collegamento a terra del veicolo cisterna di tipo FL in fase di riempimento/svuotamento; l obbligo di limitazione della corrispondente velocità di carico. In merito a questi ultimi due punti, tuttavia, si ritiene necessario richiamare l’attenzione su alcune problematiche di sicurezza che potrebbero sorgere in caso di trasporto alternato. Si osserva, infatti, che il gasolio in questione può essere trasportato mediante Si veda la prima parte dell’Approfondimento pubblicata sul n. 15/2005 di Ambiente&Sicurezza. 9 agosto 2005 N. 16 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 27 SOSTANZE PERICOLOSE Articolo L'APPROFONDIMENTO veicoli-cisterna sia di tipo AT sia di tipo FL; in quest’ultimo caso, lo stesso veicolo è anche autorizzato al carico di benzine UN 1203 e di molti altri liquidi a basso punto di infiammabilità. È quindi possibile che un veicolo-cisterna FL vuoto non bonificato si rechi al carico di gasolio ad alto punto di infiammabilità dopo aver effettuato un trasporto di benzine. In questa eventualità - definita in termini tecnici come “switch loading” - il carico può determinare gravi pericoli di esplosione a causa della possibilità che una scintilla elettrostatica derivante dal flusso di gasolio in ingresso inneschi i vapori di benzina presenti sul pelo del liquido in risalita all’interno della cisterna. Purtroppo, la prevenzione dei rischi connessi con lo switch loading si basa proprio sulla equipotenzializzazione della cisterna con l’impianto di carico e sulla adeguata limitazione della velocità di scorrimento del gasolio nelle condutture in funzione delle sue caratteristiche fisico-chimiche (conducibilità elettrica, grado di desolforazione, presenza di additiviti antistatici). È, quindi, raccomandabile, al di là della avvenuta rimozione dell’obbligo normativo, procedere sempre e comunque alla messa a terra del veicolo-cisterna e alla limitazione della velocità di riempimento di ogni tipo di gasolio laddove non si possa assicurare l’assenza nella cisterna di vapori di benzina - o di altro liquido infiammabile a basso punto di infiammabilità - derivanti da un carico precedente. A questo proposito giova ricordare che le prescrizioni tecniche dell’ADR sono da intendersi come misure minime di sicurezza e che, in ogni caso, «gli operatori del trasporto di merci pericolose devono prendere le appropriate misure, in relazione alla natura e dimensione dei pericoli prevedibili, al fine di evitare danneggiamenti o 28 ferite» (ADR 2005, sottosezione 1.4.1.1). Rifiuti Nell’ambito del settore petrolifero, la gestione dei rifiuti che costituiscono merci pericolose ai fini del trasporto stradale presenta spesso oggettive difficoltà - innanzitutto di ordine classificatorio - anche in conseguenza delle disomogeneità attualmente esistenti tra la normativa ADR e la legislazione ambientale nazionale afferente al D.Lgs. n. 22/1997. Se da una parte, infatti, i rifiuti derivanti dalle lavorazioni petrolchimiche e/o dalle attività di manutenzione dei depositi petroliferi presentano talvolta caratteristiche di pericolo diversificate e di non immediata classificazione ADR (dalla infiammabilità/ecotossicità sino alla presenza di particolari agenti patogeni), dall’altra, le attuali prassi di laboratorio continuano a rimanere orientate alla classificazione esclusivamente ambientale, con scarsa attenzione ai metodi e ai criteri obbligatoriamente previsti dagli allegati tecnici dell’accordo ADR. In questo contesto, l’ADR 2005 introduce ulteriori elementi di cui occorrerà tenere conto nella classificazione dei rifiuti di origine petrolifera, soprattutto di tipo ecotossico (quali, ad esempio, i fondami di serbatoi in forma liquida che, pur avendo perso ogni caratteristica di infiammabilità, si sospetta possano avere elementi di ecotossicità): l i rifiuti che non rientrano nelle classi da 1 a 9, ma che sono contemplati dalla «Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione», possono essere trasportati con i numeri ONU 3077 o 3082 (materie pericolose dal punto di vista dell’ambiente) (ADR 2005, sottosezione 2.1.3.9); l non sono soggetti all’ADR i ri- fiuti che (ADR 2005, sottosezione 2.2.9.1.10): - non sono classificabili in una delle classi da 1 a 8; - non sono classificabili in una rubrica di classe 9 diversa da UN 3077 e UN 3082; - non sono classificabili come materie, soluzioni o miscele “pericolose per l’ambiente” secondo la vigente normativa CE (direttive 64/548/CEE e 1999/45/CEE); in altri termini a questi rifiuti non è assegnabile la lettera “N” e le frasi di rischio R50, R50/R53, R51/R53. In relazione alle modalità di imballaggio dei rifiuti, si segnala che ADR 2005 introduce alcune semplificazioni laddove si debbano gestire materiali vari contaminati da liquidi infiammabili e classificati sotto la rubrica UN 3175 SOLIDI CONTENENTI LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S., 3, PG II (ad esempio: apparecchiature, stracci, materiali assorbenti o filtranti contaminati da idrocarburi - CER 150202/ 160213). Per questa rubrica, infatti, è stata modificata la disposizione speciale di imballaggio “PP9”, secondo la quale l’imballaggio omologato da utilizzarsi per il trasporto del rifiuto non deve essere necessariamente a tenuta laddove il liquido infiammabile sia interamente assorbito in un materiale solido a sua volta contenuto in un sacco sigillato; se ciò non è possibile, rimane valido il previgente obbligo di utilizzare imballaggi il cui propotipo sia stato sottoposto a una prova di tenuta al livello di prova del gruppo di imballaggio II [ADR 2005, sottosezione 4.1.4.1]. Per quanto concerne, infine, il carico su veicoli dei colli di rifiuti petroliferi costituenti materie pericolose dal punto di vista ambientale (classe 9), si segnala che l’ADR 2005 ha rimosso la disposizione speciale “V1”, consentendo l’utilizzo di veicoli o container scoperti, anche non tendonati. l www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 agosto 2005 N. 16 L'APPROFONDIMENTO SOSTANZE PERICOLOSE Articolo La certificazione integrata qualità, tutela ambientale e sicurezza a cura di Giulio Traversi, CERTIQUALITY Le tematiche della sicurezza (inclusa la tutela della salute) e quelle della salvaguardia ambientale hanno ormai assunto importanza fondamentale, sia per effetto di una crescente attenzione e sensibilità da parte di vaste fasce dell’opinione pubblica, che sotto la spinta delle direttive comunitarie in proposito. Dopo un periodo di “incubazione”, durante il quale poco si è fatto in Italia per dare attuazione a normative orientate alla tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, si assiste oggi a un processo di rapida evoluzione che porta in primo piano la difesa di questi valori e impone alle imprese di tenerne debito conto. Le esigenze di salvaguardia di questi beni primari hanno trovato espressione, oltre che nell’apparato legislativo, anche nelle norme ISO 14001 per la tutela ambientale e OHSAS 18001 per la sicurezza, che, pur non avendo valore prescrittivo, in senso giuridico, incorporano le modalità di gestione dell’ambiente, della salute e della sicurezza nel più ampio scenario sociale che fa riferimento alle conseguenze che le attività dell’impresa possono produrre anche all’esterno, a danno di soggetti non appartenenti a essa. Ricordando che la ISO 9001 ha la finalità di definire i requisiti di un Sistema Qualità che permetta all’impresa di ottenere la soddisfazione del cliente mediante la prevenzione delle non conformità rispetto agli impegni assunti e il soddisfaci mento delle sue esigenze espresse e implicite, è di immediata percezione la contiguità di questi obiettivi con quelli delle altre due norme, nonché la possibilità di integrarli in un sistema di gestione globale dell’impresa. Inoltre, al di là della sostanziale convergenza degli obiettivi, l’integrazione è resa possibile dalle ampie aree di sovrapposizio ne concettuale, e anche applicativa, delle tre normative di riferimento; si può, infatti, constatare che molte clausole della norma ISO 9001 che definiscono il Sistema Qualità impongono implicitamente anche comportamenti e criteri atti a garantire la sicurezza e la tutela ambientale e, reciprocamente, il soddisfacimento delle norme di sicurezza e di quelle di salvaguardia dell’ambiente provoca implicitamente anche il soddisfacimento di alcune delle prescrizioni del Sistema Qualità. Solo per alcuni aspetti particolari le tre normative non sono simmetriche, ma ciò accade essenzialmente in conseguenza del fatto che i sistemi di gestione della qualità sono orientati alle necessità dei clienti, mentre i sistemi di gestione della sicurezza e i sistemi di gestione ambientale tengono conto delle necessità di una vasto insieme di parti interessate e, in particolare, delle crescenti esigenze della società per la difesa di valori ritenuti ormai prioritari. Non esiste, ben inteso, alcun vincolo di interdipendenza formale fra le tre normative a cui si fa qui riferimento, nel senso che ciascuna di esse è autosufficiente e, quindi, non presuppone che l’impresa debba, ad esempio, anteporre l’attuazione di un Sistema Qualità alla realizzazione di un sistema di gestione ambientale o di un sistema per la tutela della sicurezza; ma poiché le tre aree di innovazione richiedono l’attivazione delle stesse risorse aziendali e il coinvolgimento delle stesse funzioni, risulta evidente la convenienza di unificare le iniziative rivolte al soddisfacimento delle prescrizioni riguardanti qualità, sicurezza e ambiente, piuttosto che affrontarle separatamente. È, infatti, evidente, anche se non richiesta dalle norme, l’opportunità di accorpare per quanto possibile gli impegni che derivano dall’attuazione e dalla gestione del sistema integrato “qualità + sicurezza + ambiente”, assegnando agli stessi soggetti le attività rivolte a tutti e tre gli obiettivi, dall’approntamento della documentazione, all’esecuzione dei controlli, alla registrazione dei risultati, e a tutto quanto occorre per il mantenimento e la continua evoluzione del sistema. Ma il beneficio veramente fondamentale per l’impresa che affronti in modo unitario, anziché separatamente, le innovazioni imposte dal soddisfacimento delle norme riguardanti qualità, sicurezza e ambiente, consiste nella possibilità di innescare un processo di globalizzazione del “bagaglio” di conoscenze che deve essere posseduto dal personale coinvolto, dato che molte clausole di ognuna delle tre norme di riferimento trovano ampio riscontro in clausole “parallele” che fanno parte delle altre due. Qualità, sicurezza e salvaguardia ambientale sono fra loro così indissolubilmente legate, che potrebbero ipoteticamente formare oggetto di una sola normativa onnicomprensiva, a cui l’impresa, adeguandovisi, dovrebbe ispirarsi per qualifi carsi sotto tutti e tre gli aspetti. In conclusione, si può, dunque, affermare che, mediante un’intelligente e articolata integrazione delle norme di sicurezza e ambientali con quelle del Sistema Qualità, l’impresa può ampliare ulteriormente il quadro dei vantaggi ottenibili con la sola certificazione di qualità, sia in termini di miglioramento dei processi operativi che sotto il profilo della competitività. Con un modesto sforzo addizionale rispetto alla pura e semplice realizzazione del Sistema Qualità, l’impresa riesce a conseguire anche la certificazione della gestione ambientale e un attestato di adesione ai criteri di prevenzione per la sicurezza, senza dover sopportare una proliferazione di spese interne ed esterne per la consulenza e per l’attuazione separata dei tre sistemi, ma soprattutto riesce a porsi in posizione di preminenza rispetto ai concorrenti non in possesso di un’analoga qualificazione onnicomprensiva, sia nel giudizio della committenza che in quello dell’opinione pubblica e dei movimenti ambientalistici. 9 agosto 2005 N. 16 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 29
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