Il Caso Roseto Valfortore - Centro Studi Naturalistici ONLUS

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Il Caso Roseto Valfortore - Centro Studi Naturalistici ONLUS
Il Caso Roseto Valfortore (FG)
Le iniziative operate dalla LIPU per cercare di contrastare l'installazione di impianti eolici nel SIC (Sito d'Improtanza
Comunitaria)
Agli organi di informazione
Foggia, 06.06.2000
Si trasmette in allegato copia della comunicazione riguardante la realizzazione di un parco eolico in agro del comune di Roseto
Valfortore, deliberata dalla precedente amministrazione. E’ emblematica, insieme alla richiesta della LIPU nel 1999 sulla situazione
per tutti i comuni del subappennino e relative risposte sintetizzate, anch’esse in allegato, di come la realizzazione di tali impianti sia
diventata meramente un’operazione di sfruttamento del territorio basata sulla contrattazione e il mercanteggiamento, a volte la
minaccia nei confronti dei piccoli comuni, sfuggendo le più elementari regole di pianificazione territoriale, di valutazione di impatto
ambientale e di partecipazione sociale.
Senza neanche discutere il principio di validità della scelta energetica relativa alla fonte eolica, è innegabile ormai come dietro la
copertura nobile della ecocompatibilità, del risparmio energetico, ecc. si nasconda ormai una vera e propria speculazione che si basa
sulla totale anarchia programmatoria, lasciando campo libero alla devastazione di alcune delle aree più belle del subappennino
dauno. Quella programmazione per la quale si richiede ancora una volta l’intervento della Regione Puglia.
Si intende con queste poche ma precise righe, offrire agli organi di informazione in indirizzo la chiave di lettura dei documenti
accennati.
Nel frattempo la LIPU, oltre alle azioni dirette, continuerà a monitorare il fenomeno verificando soprattutto le aree più pregevoli (la
devastazione è in atto nell’agro Pannese) fornendo sul proprio sito internet <http://www.lipucapitanata.it> un punto di contro
informazione in fase di allestimento titolato "la speculazione del vento".
Il delegato provinciale
Vincenzo Cripezzi
Esposto
Alla Regione Puglia
Ass.to Urbanistica
Via Bozzi 59 BARI
Alla Regione Puglia
Ass.to Ambiente - Uff. Parchi
Piazza Aldo Moro 37
BARI
Al Comune di Roseto Valfortore (Fg)
c. a. Sindaco
p. c. agli organi di informazione
Foggia, 26.05.2000
Oggetto: delibere di C.C. di Roseto Valfortore in approvazione al progetto di campo eolico
La LIPU, Sezione Provinciale di Foggia, in qualità di Ente morale portatore di interesse diffuso alla tutela dell’ambiente,
premesso che:
- nel subappennino dauno, in territorio del comune di Roseto Valfortore (Fg) si estende il comprensorio di Monte Cornacchia, Monte
Saraceno, caratterizzato da pascoli e boschi, inframmezzati da coltivi e macchia mediterranea su paesaggi collinari;
- la zona innanzi citata costituisce una pregevole testimonianza del tipico paesaggio dell’appennino dauno tra i meglio conservati e
vanta la presenza di molteplici specie floro – faunistiche anche protette o particolarmente protette ai sensi della vigente normativa
sulla protezione della fauna selvatica legge n.157/92, ovvero dalla legge reg.le n.20/94, come il Nibbio reale (milvus milvus), il Lupo
(Canis lupus), ecc. oltre che di stazioni di numerose specie botaniche di notevole interesse scientifico;
- il comprensorio in questione, come altri simili, in ragione del notevole interesse ambientale è stata individuato per le peculiarità
naturalistiche, paesaggistiche e storiche tra quelli da ricomprendere nel Parco regionale del Subappennino dauno ai sensi della legge
regionale n.19/97 sulle aree protette;
- nella zona anzidetta sono stati individuati habitat e specie di interesse prioritario per la Comunità Europea e che pertanto la stessa
è stata individuata dalla Regione Puglia e successivamente dallo Stato Italiano, come Sito di Interesse Comunitario (SIC) identificato
con cod. 391010003 - "Monte Cornacchia e boschi di Faeto", ai sensi delle Direttive Comunitarie 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43
"Habitat" e della relativa norma di recepimento dello stato italiano, DPR 357/97.
espone quanto segue:
L’area descritta in premessa in agro del Comune in indirizzo sta per essere irrimediabilmente compromessa dalla realizzazione di una
centrale eolica ad opera della società I.V.P.C.. segue
Per tali progetti la scrivente associazione aveva avanzato, con nota a mezzo raccomandata A.R. del 18/05/1999, richiesta di
informazioni ai sensi delle vigenti leggi sulla trasparenza degli atti amministrativi -L.241/90- e di interesse ambientale – L.349/86 e
D.L. 39/97 senza avere riscontro alcuno.
La LIPU ha l’obbligo di evidenziare che l’installazione di pale eoliche costituisce una modifica rilevante, definitiva e stabile,
dell’assetto del territorio. Esse comportano un impatto pesante (non solo paesaggistico), derivante dall’occupazione delle praterie e
dei pascoli sommitali sulle colline del subappennino e dalla realizzazione di nuove strade, elettrodotti, sbancamenti, che ad esse si
accompagnano.
L’intervento in questione non si discosta da quanto accennato.
Il Comune di Roseto Valfortore in merito ha prodotto atti deliberativi, che si allegano alla presente, i cui contenuti appaiono illegittimi
per quanto appresso specificato:
In base alle delibere di approvazione dei progetti si evince che l’opera è stata dichiarata di pubblica utilità, urgente e indifferibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art.1, quarto comma, della legge 09/01/91 n.10, in base alla quale sono applicabili le procedure in materia di
approvazione dei progetti di opere pubbliche (legge n.1/78). Proprio in base a quest’ultima disposizione è necessario che ove i
progetti abbiano natura incompatibile con la destinazione conferita all’area in sede di pianificazione urbanistica, la delibera approvata
venga trasmessa alla Regione per la necessaria approvazione. Nel caso di specie, benché l’area non abbia destinazione produttiva o
a finalità industriale, il Comune ha omesso di acquisire la predetta approvazione regionale, in carenza della quale non è possibile
ottenere materialmente la disponibilità delle aree e comunque, anche in caso di cessione delle particelle interessate da parte dei
proprietari delle stesse, non è possibile avviare opere edilizie. In quest’ottica, ovviamente ne discende pure l’attuale illegittimità delle
concessioni edilizie n.18 e 19 del 28/12/98 e successive varianti alle medesime (progetto di cui alle delibere consiliari n.15 e 22
rispettivamente del 28/6 e del 01/09/99.
Inoltre, deve essere aggiunto che la scelta delle aree ai fini della realizzazione del campo eolico in questione, avrebbe dovuto
obbedire alle indicazioni tassativamente espresse nel piano regionale previsto dall’art.5, comma 1, della citata legge n.10/91 in
materia di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. E’ solo in base a questo piano regionale che simili interventi avrebbero dovuto
essere quanto meno pianificati e programmati.
Sempre relativamente alla scelta dell’area, questa associazione, già con nota del 9 maggio u. s. faceva rilevare che la zona in parola
è compresa nel Sito di Interesse Comunitario "Monte Cornacchia e Boschi di Faeto", cod. 391010003 ai sensi delle Direttive
Comunitarie 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43 "Habitat" e della relativa norma di recepimento dello Stato Italiano, DPR 357/97. Questo,
tra l’altro prevede la tutela degli habitat prioritari. In base all’art.5, comma 1, del predetto DPR, nella pianificazione e programmazione
territoriale "si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei Siti di Interesse Comunitario. Ebbene, sulla scorta di
quanto sopra detto emerge chiaramente che il Comune di Roseto nel deliberare la localizzazione delle opere non ha assolutamente
tenuto conto dei predetti interessi naturalistico-ambientali.
Certamente una siffatta valutazione non può concretarsi nella sintetica affermazione, contenuta nella premessa delle delibere in
questione, secondo cui "i generatori non creeranno problemi di impatto ambientale, né acustico, né sulle telecomunicazioni, né sulla
fauna". Ed infatti, a parte l’intrinseca genericità e infondatezza dell’affermazione, c’è altresi da rilevare che, al fine di escludere le
citate problematiche ambientali, la legge predispone idonei strumenti a cui codesta Amministrazione non risulta aver fatto ricorso.
segue
Ci si riferisce in primo luogo alla Valutazione di Impatto Ambientale, di recente prescritta anche relativamente agli impianti per la
produzione di energia mediante sfruttamento del vento dall’art.2 del DPCM 03/09/99.
In ogni caso, ove anche non fosse applicabile la procedura di VIA, nella fattispecie codesto comune sarebbe comunque obbligato, in
base all’art.5, comma 3, del citato DPR 357/97 a presentare all’autorità competente allo svolgimento della VIA "una relazione
documentata per individuare e documentare i principali effetti che il progetto può avere sul Sito di Interesse Comunitario, tenuto conto
degli obiettivi di conservazione del medesimo", con le conseguenze previste nei successivi commi, da 4 a 9, del menzionato articolo.
Con tutto quanto innanzi premesso ed esposto la scrivente associazione chiede:
- Al Comune di Roseto Valfortore di esercitare il potere di autotutela e conseguentemente di annullare o revocare le delibere di
approvazione dei progetti;
- Alla Regione
- di richiamare il Comune al rispetto delle norme in tema di disciplina urbanistica del territorio e di compatibilità delle realizzazioni
edilizie con la destinazione urbanistica delle aree;
- di annullare in via gerarchica le Concessioni Edilizie rilasciate dal Comune di Roseto Valfortore per le motivazioni appena citate;
- di intervenire a tutela del Sito di Interesse Comunitario, anche in applicazione dell’art.4 del DPR 357/97 che prevede l’adozione da
parte delle Regioni delle opportune misure volte a evitare il degrado degli habitat naturali e di specie ivi comprese.
Preme, in conclusione, sottolineare come la realizzazione di tali impianti energetici su tutto il subappennino dauno appare sempre più
irrispettosa della vocazione territoriale e quindi assolutamente priva di una pur minima pianificazione e programmazione territoriale e
ambientale completa e complessiva. Questo si sta rivelando assolutamente deleterio per un utilizzo sostenibile e razionale del
territorio con riferimento alle aree ancora sufficientemente conservate, che invece rappresentano esse stesse un valore per il turismo
ambientale, da innescare a vantaggio delle popolazioni locali, quali "capitali" per la valorizzazione dei monti dauni.
In attesa di un pronto recepimento della presente si ringrazia per l’attenzione.
Il delegato provinciale
Vincenzo Cripezzi
Riepilogo centrali eoliche presenti e / o previste sul subappennino dauno
NB: --à Situazione conoscitiva al giugno 1999 sulla base delle risposte pervenute in seguito a richiesta formale della LIPU o sulla base di fonti ufficiose.
COMUNE
N. torri
eoliche
installate
N. torri
eoliche
previste
Carlantino
?
Celenza Valfortore
?
S. Marco la Catola
?
Casalnuovo M.ro
?
Casalvecchio di P.
?
Castelnuovo della D.
?
Pietra Montecorvino
?
Motta Montecorvino
16?
Volturara Appula
7?
Volturino
?
Alberona
5
No
Roseto Valfortore
30?
Biccari
?
Castelluccio V.re
No
No
Celle S. Vito
IVPC
No
risposta
Si
Si
?
No
Orsara di P.
Bovino
54 (55?)
TIPO
11?
Faeto
Troia
N. torri
eoliche in
costruzione
No
No
Si
No
Si
?
No
No
Panni
30?
Deliceto
?
Accadia
6 + 12
??
??
Vestas – Wind
turbine
Si
S. Agata di P.
42?
?
Monteleone di P.
28
No
No
IVPC
Si
Anzano di P.
12
?
?
A 3 eliche
Si
Ascoli Satriano
?
Candela
?
Rocchetta S. A.
?