Elenco Documentazione Jure Sanguinis
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Concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita o per discendenza (jure sanguinis) Ai sensi della Legge n. 555/1912 sulla cittadinanza italiana, la prole nata all'estero da cittadino italiano acquisisce dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana. Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di nostri emigrati siano investiti della cittadinanza italiana. Detta eventualità si è ancora più estesa per gli appartenenti a famiglia di antica origine italiana i quali siano nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, secondo il dettato della sentenza n. 30 del 9 Febbraio 1983 della Corte Costituzionale, cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza italiana all'epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata. Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante o di figlia di nostro emigrante sono da reputarsi cittadini italiani jure sanguinis per derivazione materna purchè nati dopo il 1° gennaio 1948, data d'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Requisiti Essere discendenti di emigrati italiani all'estero (i quali a loro volta non abbiano perduto la cittadinanza italiana). Dove presentare la domanda: - Residenti all'estero Lo straniero di origine italiana, residente all'estero, deve rivolgersi all'Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all'estero. Documentazione da presentare Lo straniero rivendicante il riconoscimento della cittadinanza italiana deve produrre i seguenti documenti: 1) estratto per riassunto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal comune italiano ove egli nacque (comprensivo di tutte le annotazioni ed ovviamente essenziali le eventuali annotazioni in ordine di perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana); 2) atti di nascita, in copia integrale, muniti di traduzione ufficiale italiana di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; 3) atto di matrimonio, in copia integrale, dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se contratto all'estero; 4) atti di matrimonio, in copia integrale, dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; 5) atti di morte, in copia integrale, dell'avo italiano emigrato all'estero e dei discendenti; 6) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d'emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana attestante che l'avo italiano (indicando anche data e luogo di nascita), a suo tempo emigrato dall'Italia, non acquistò la cittadinanza dello stato estero d'emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato. N.B. Qualora l'ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all'estero, abbia utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, ovvero le generalità dello stesso siano indicate in modo diverso negli atti relativi ai discendenti, è necessario che esse vengano tutte riportate nel predetto certificato. 7) certificato di residenza. Nel caso in cui il riconoscimento fosse richiesto risalendo a piu’ generazioni, sono necessari tutti gli atti di stato civile intercorrenti tra le generazioni. Nota: - La documentazione straniera deve essere presentata in originale. I documenti emessi in Marocco, in assenza di una Convenzione bilaterale sulla legalizzazione di firme, per essere validi in Italia devono essere legalizzati dal Ministero degli Affari Esteri a Rabat e accompagnati da una traduzione in lingua italiana fatta da un traduttore giurato (vedi elenco pubblicato sul sito web www.conscasablanca.esteri.it > Legalizzazioni), e quindi consegnati alla Societa’ TLS Contact per la successiva legalizzazione da parte di questo Consolato Generale. L'ufficio, qualora ne ravvisi la necessità al fine dell'accertamento della discendenza jure sanguinis, si riserva la facoltà di richiedere la documentazione integrativa che di caso in caso si rendesse necessaria. N.B. A partire dall’08 luglio 2014, data di entrata in vigore della Legge 23 giugno 2014, n. 89, le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana saranno soggette ad un contributo di Euro 300 pari a DHS 3.346,00, pagabili in contanti il giorno dell’appuntamento. L’UFFICIO CITTADINANZA RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO e-mail: [email protected] Normativa di riferimento - Legge 13 Giugno 1912, n. 555 "Sulla cittadinanza italiana" - Legge 5 Febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza" - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa" - Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 Aprile 1991 "Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano" - Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1.170 del 24 Febbraio 2003 "Problematiche lagate al rimpatrio dei cittadini argentini di origine italiana" - Circolare del Ministero dell'Interno n. 26 del 1° Giugno 2007 - Legge 23 giugno 2014, n. 89
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