RC Polizza AOPA senza tabelle
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RC Polizza AOPA senza tabelle
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AEROMOBILE Contraente A.O.P.A. Aircraft Owner and Pilot Association Domiciliato in Bresso (MI) presso Aeroporto di Bresso c.a.p 20091 Assicurati (Cod. Fisc.) 04069070151 Soci della A.O.P.A. in regola con i pagamenti delle quote, ADERENTI alla presente Convenzione ed i cui dati sono riportati nelle Appendici di polizza Durata della Convenzione: dalle ore 24 del 01/05/2013 alle ore 24 del 01/05/2014 SENZA TACITO RINNOVO OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Tra la A.O.P.A. in seguito denominata “Contraente” la quale agisce nell’interesse degli ADERENTI e gli Assicuratori dei Lloyd’s, i cui nomi e le cui quote di partecipazione possono essere accertati presso il loro Rappresentante Generale per l’Italia, in appresso denominata “Società”, viene stipulata la presente convenzione per l’assicurazione “Responsabilità Civile”di Aeromobili di Aviazione Generale e Apparecchi per il VDS muniti di motore, registrati come avanzati a norma del DPR 09.07.2010 n. 133, o che abbiano i requisiti tecnici previsti per gli apparecchi VDS avanzati come stabilito negli allegati tecnici al DPR 09.07.2010 n. 133 stesso. GESTIONE DELLA CONVENZIONE Le Parti interessate riconoscono che la gestione della presente convenzione e dei certificati di assicurazione ad essa relativi, è affidata alla SATEC Srl in qualità di Lloyd’s Coverholder che gestisce il contratto . Di conseguenza tutte le comunicazioni e le incombenze alle quali le Parti sono tenute, comprese quelle riguardanti i sinistri, saranno valide anche se effettuate tramite il Lloyd’s Coverholder, fermo restando che dovranno essere in forma scritta. MODALITÀ DI ASSICURAZIONE La Società si impegna a prestare le coperture assicurative relative ai rischi previsti dalle condizioni tutte che seguono, per i singoli Assicurati mediante emissione di Certificati di Assicurazione/Appendici alla presente polizza in applicazione alla presente polizza convenzione. Ai fini della copertura assicurativa l’Assicurato dovrà preventivamente inviare richiesta di copertura a SATEC Srl allegando l’apposito questionario debitamente compilato e sottoscritto. In caso di apparecchio VDS non registrato come “avanzato” occorre allegare: Dichiarazione di conformità dell’apparecchio VDS ai requisiti tecnici previsti per gli apparecchi VDS avanzati pena la non operatività delle coperture in caso di sinistro. La copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24.00 del giorno successivo alla data in cui viene confermata la copertura da parte della SATEC Srl che gestisce il contratto e purchè sia stato contestualmente pagato il premio pattuito e salvo diversa comunicazione. La copertura assicurativa avrà durata fino alle ore 24 della data di scadenza della presente convenzione ed il premio verrà calcolato al pro-rata temporis sulla base dei premi annui stabiliti nelle tabelle presenti nella sezione “Condizione di Premio” In caso di mancato pagamento del premio alla data di prevista decorrenza, l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di effettiva ricezione da parte del Lloyd’s Coverholder dell’importo dovuto. ATTIVITA’ ASSICURATE Sono considerate assicurate le seguenti attività: Giacenza, Rullaggio, Turismo, Trasferimento, Trasporto persone a titolo gratuito, Partecipazione ad avioraduni e manifestazioni aeronautiche in genere, Voli per rinnovo licenze, abilitazioni e CN INDICE DEFINIZIONI CONDIZIONI GENERALI Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione Art. 2 – Massimali Art. 3 – Persone non considerate terzi Art. 4 – Danni esclusi Art. 5 – Limiti territoriali Art. 6 – Proroga dell’assicurazione Art. 7 – Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia Art. 8 – Mutamento della persona dell’esercente dell’aeromobile Art. 9 – Trasformazione o aggravamento del rischio Art. 10 – Variazioni degli aeromobili indicati in Frontespizio Art. 11 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro Art. 12 – Inosservanza degli obblighi dell’Assicurato Art. 13 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza Art. 14 – Recesso dal contratto Art. 15 – Certificato di assicurazione Art. 16 – Imposte e tasse Art. 17 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione CONDIZIONE SPECIALE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE AEREO O DELL'ESERCENTE DI AEROMOBILE PER DANNI CAGIONATI AI PASSEGGERI O AI BAGAGLI Art. 1 – Descrizione del rischio Art. 2 – Danni esclusi Art. 3 – Deducibilità dell’indennità per infortunio CONDIZIONE SPECIALE B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE AEREO O DELL'ESERCENTE DI AEROMOBILE PER DANNI CAGIONATI ALLE MERCI Art. 1 – Descrizione del rischio Art. 2 – Danni esclusi Art. 3 – Franchigie CONDIZIONE SPECIALE C) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE AEREO O DELL'ESERCENTE DI AEROMOBILE PER DANNI CAGIONATI A TERZI PARTE I Art. Art. Art. Art. 1 – Descrizione del rischio 2 – Danni esclusi 3 – Rivalsa verso l’Assicurato 4 – Mutamento della persona dell’esercente dell’aeromobile PARTE II Art. 1 – Descrizione del rischio Art. 2 – Danni esclusi APPENDICE DI ESTENSIONE AI RISCHI GUERRA, TERRORISMO, DIROTTAMENTO, SABOTAGGIO (AVN 52 E) DEFINIZIONI Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato: 1. Aeromobile: la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti. 2. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 3. Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. 4. Esercente di aeromobile: il soggetto che, ai sensi delle norme vigenti, pur non essendo un vettore aereo, ha la continua disponibilità dell’utilizzo o dell’esercizio dell’aeromobile. 5. Franchigia: l’importo da dedurre dall’ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell’Assicurato. 6. Giacenza: il periodo in cui l'aeromobile non è in volo, come di seguito definito. 7. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 8. Massimale: il limite massimo dell’esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione. 9. Massimale Unico Combinato: il limite massimo dell’esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione applicabile complessivamente a più sezioni di rischio (Condizioni Speciali, Appendice), come indicate in frontespizio. 10. Passeggero: ogni persona che è su un volo con il consenso del vettore aereo o dell’esercente dell’aeromobile, esclusi i membri dell’equipaggio di volo e di cabina in servizio. 11. Premio: la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l’assicurazione. 12. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. 13. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 14. Società: Alcuni sottoscrittori dei Lloyd’s, sottoscrittori della presente Assicurazione. 15. Sottolimite: il limite massimo di esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione, in relazione ad una singola sezione di rischio (Condizioni Speciali, Appendice), nell’ambito del Massimale Unico Combinato. 16. Vettore aereo: l’impresa di trasporto aereo munita di valida licenza d’esercizio. 17. Volo: - per quanto riguarda i passeggeri e i bagagli non registrati, il periodo di trasporto dei passeggeri mediante aeromobile, inclusi imbarco e sbarco; - per quanto riguarda le merci e i bagagli registrati, il periodo di trasporto dei bagagli e delle merci dal momento in cui i bagagli o le merci sono affidati al vettore aereo fino al momento della consegna al destinatario designato; - per quanto riguarda i terzi, l’utilizzo di un aeromobile dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell’effettivo decollo fino al momento in cui l’aeromobile è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; inoltre la movimentazione di aeromobili per mezzo di veicoli da traino o spinta o per mezzo di forze che sono appositamente utilizzate per lo spostamento e il sollevamento di aeromobili, particolarmente mediante correnti d’aria. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati in Frontespizio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza nelle Condizioni Speciali e Particolari, per: morte e lesioni personali; perdita, distruzione o danneggiamento di cose. Art. 2 - Massimali Nel caso in cui sia previsto in frontespizio un massimale unico combinato, la Società terrà complessivamente indenne l’Assicurato sino a concorrenza di tale massimale unico, restando inteso che il massimale garantito, per passeggero e per aeromobile, non potrà comunque essere inferiore ai minimi di legge. Qualora detto massimale unico combinato preveda, a sua volta, massimali specifici (c.d. sottolimiti) per una o più delle sezioni richiamate in frontespizio, la Società terrà indenne l’Assicurato esclusivamente fino a concorrenza dei singoli massimali specifici di ciascuna tipologia di copertura. Art. 3 - Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b); d) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi delle norme vigenti, nonché gli amministratori e i dipendenti delle medesime. Art. 4 - Danni esclusi La Società non risponde: I) dei danni verificatisi in occasione di: a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale; d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi; e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra Autorità nazionale o locale; f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull’aeromobile o sull’equipaggio dell’aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell’aeromobile e agiscano senza il consenso dell’Assicurato; la Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l’aeromobile si trova fuori del controllo dell’Assicurato a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto I). L’aeromobile si riterrà nuovamente sotto il controllo dell’Assicurato a partire dal momento in cui verrà restituito all’Assicurato medesimo in un aeroporto incluso entro i limiti geografici in Frontespizio e completamente attrezzato per l’assistenza a quel tipo di aeromobile. La restituzione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con i motori spenti e senza interventi forzosi; II) dei danni causati da: a) dolo dell’Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti; b) c) d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche; da presenza di amianto e/o da lavorazioni di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati. Art. 5 - Limiti territoriali 5.1. L’assicurazione vale entro i limiti geografici dell’Europa e dei Paesi mediterranei, nonché entro i limiti territoriali della Giordania, delle Isole Canarie, e di Madeira e fra detti Paesi e territori. 5.2. L’assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l’aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione, fatte comunque salve le esclusioni di cui al precedente art. 4. Art. 6 - Proroga dell'assicurazione L'assicurazione scaduta mentre un aeromobile si trova in viaggio, è prorogata di diritto – qualora al momento della scadenza non sussista già altra garanzia stipulata per il medesimo rischio - fino al termine delle manovre di approdo nel luogo di destinazione, ma l'Assicurato è tenuto a pagare il premio corrispondente alla proroga che sarà concordato con la Società. Art. 7 - Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia 7.1 L'assicurazione ha effetto dall’ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio. 7.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. 7.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio. 7.4 Nel caso l'aeromobile assicurato sia distrutto o si presuma perito ai sensi dell’art. 761 cod. nav., il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell’art. 1896 c.c.. Art. 8 - Mutamento della persona dell'esercente di aeromobile Se l’esercizio dell’aeromobile assicurato viene assunto da soggetto diverso da quello indicato in Frontespizio, l’assicurazione cessa di pieno diritto dal momento del mutamento di esercizio, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza. Art. 9 - Trasformazione o aggravamento del rischio In conformità a quanto stabilito dall’art. 522 cod. nav., la Società non risponde se, per fatto dell’Assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato. Art. 10 - Variazioni degli aeromobili indicati in Frontespizio 10.1 L'Assicurato ha facoltà di aggiungere oppure di escludere aeromobili rispetto a quelli indicati in Frontespizio. 10.2 Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dal momento della variazione indicato dall’Assicurato nella comunicazione o, in difetto di detta indicazione, dalle ore 24 del giorno del ricevimento della comunicazione da parte della Società. Art. 11 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 11.1 In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 c.c.. 11.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. 11.3 L’Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole. Art. 12 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato 12.1 L'Assicurato decade da ogni diritto: a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso; b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese. 12.2 Se l'inosservanza dell’obbligo di cui al punto 11.1 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Art. 13 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza 13.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. 13.2 L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. 13.3 Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Frontespizio per il danno cui si riferisce la domanda. 13.4 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. 13.5 La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale. Art. 14 - Recesso dal contratto Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.. 14.1 14.2 Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello dell’arrivo della lettera raccomandata. In tutti i casi, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 15 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagato al netto dell’imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell’imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Art. 15 – Certificato di assicurazione La Società rilascia all’Assicurato, ai sensi delle norme vigenti, un certificato di assicurazione comprovante le garanzie prestate. Art. 16 - Imposte e tasse Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 17 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione 17.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana. 17.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. CONDIZIONI SPECIALI A) Assicurazione della responsabilità del vettore aereo o dell'esercente di aeromobile per danni cagionati ai passeggeri o ai bagagli Art. 1 - Descrizione del rischio La Società risponde, nei termini previsti nelle Condizioni Generali, nelle presenti Condizioni Speciali e nelle Condizioni Particolari, dei danni cagionati dall’Assicurato ai passeggeri o ai bagagli, registrati o non registrati, durante il volo sugli aeromobili indicati in Frontespizio. Art. 2 - Danni esclusi Oltre alle esclusioni previste dall'art. 3 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni: a) derivati da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto; b) arrecati a persone verso le quali l'Assicurato, per il volo durante il quale si è verificato il danno, era tenuto a contrarre assicurazione a sensi dell'art. 935 cod. nav. Art. 3 - Deducibilità dell'indennità per infortunio Qualora sussista un’assicurazione infortuni di volo stipulata con la Società dallo stesso Assicurato a favore del passeggero, la Società risponde dei danni alla persona del passeggero nei limiti dell’eventuale differenza tra il risarcimento dovuto a titolo di responsabilità e l’indennità spettante al danneggiato in base all’assicurazione infortuni di volo tenendo conto di tale circostanza nella determinazione del premio. B) Assicurazione della responsabilità del vettore aereo o dell'esercente di aeromobile per danni cagionati alle merci Art. 1 - Descrizione del rischio La Società risponde, nei termini previsti nelle Condizioni Generali, nelle presenti Condizioni Speciali e nelle Condizioni Particolari, della perdita, distruzione o danneggiamento cagionati dall’Assicurato alle merci durante il volo sugli aeromobili indicati in Frontespizio. Art. 2 – Danni esclusi Oltre alle esclusioni previste dall'art. 4 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni: a) derivati da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto; b) consistenti nella perdita, distruzione o danneggiamento di carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso, pellicce, pelli, prodotti farmaceutici, tabacchi, veicoli e imbarcazioni di qualsiasi natura, prodotti e componenti elettronici, oggetti d’arte o d’antiquariato, animali vivi, masserizie, merci deperibili da trasportarsi con mezzi isotermici o frigoriferi, merci da trasportarsi con cisterne; c) a carichi appesi o trasportati esternamente all’aeromobile; d) derivanti da appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore aereo o dall’esercente di aeromobile, dai rispettivi dipendenti o preposti, ovvero col concorso degli stessi; e) da vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all’atto della presa in consegna delle merci; f) da bagnamento. Art. 3 – Franchigie L’indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto delle franchigie stabilite nelle Condizioni Particolari. C) Assicurazione della responsabilità del vettore aereo o dell'esercente di aeromobile per danni cagionati a terzi Parte I – Danni cagionati durante il volo Art. 1 – Descrizione del rischio La Società risponde, nei termini previsti nelle Condizioni Generali, nelle presenti Condizioni Speciali e nelle Condizioni Particolari, dei danni cagionati dall’Assicurato a terzi durante il volo dagli aeromobili indicati in Frontespizio. Art. 2 – Danni esclusi 2.1 Oltre alle esclusioni previste dall’art. 4 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni per i quali la responsabilità dell’Assicurato sia regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto. 2.2 Per i danni a terzi sulla superficie, a parziale deroga dell’esclusione prevista dalla lett. a) della parte II) dell’art. 4 delle Condizioni Generali, sono esclusi i danni causati da dolo dell’Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti salvo che, nel caso di dolo di questi ultimi, il danno derivi da errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione ovvero che l’Assicurato abbia preso le misure necessarie per evitarlo. 2.3 Sono comunque esclusi dalla presente Sezione C i danni previsti e separatamente disciplinati dalle Sezioni A e B del Frontespizio e delle Condizioni Speciali. Art. 3 - Rivalsa verso l'Assicurato La Società ai sensi dell’art 1016 cod. nav. – e con esclusione dei casi di colpa grave - ha azione di rivalsa nei confronti dell’Assicurato per le somme pagate al terzo danneggiato e ha diritto al rimborso delle spese sostenute. Art. 4 – Mutamento della persona dell’esercente di aeromobile In caso di mutamento della persona dell'esercente assicurato si applica, in deroga all’art. 8 delle Condizioni Generali, quanto disposto dall’art. 1013 cod. nav. Parte II – Danni cagionati durante la giacenza Art. 1 – Descrizione del rischio La Società risponde, nei termini previsti nelle Condizioni Generali, nelle presenti Condizioni Speciali e nelle Condizioni Particolari, dei danni cagionati a terzi durante la giacenza dagli aeromobili indicati nelle Condizioni Particolari. Art. 2 – Danni esclusi 2.1 Oltre alle esclusioni previste dall’art. 4 delle Condizioni Generali, sono comunque esclusi dalla presente Sezione C i danni previsti e separatamente disciplinati dalle Sezioni A e B del Frontespizio e delle Condizioni Speciali. 2.2 Sono altresì esclusi: a) i danni per i quali la responsabilità dell’Assicurato sia regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto; b) salvo quanto disposto al precedente punto 2.1, i danni a cose che l’Assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione. CONDIZIONI PARTICOLARI Art. 1 - Esclusione dei rischi connessi al cambio di data La presente assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od indirettamente da: a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi); b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell’Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a); c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione di omissione da parte dell’Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a). La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l’Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte. Art. 2 - Esclusione dei Rischi Nucleari L'assicurazione esclude ogni danno causato o derivante direttamente od indirettamente da rischi nucleari secondo quanto previsto dall’allegata clausola “Nuclear Risks Exclusion Clause AVN 38B”. Art. 3 - Esclusione dei rischi di asbesto E’ esclusa dal presente contratto ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, da asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto. Art. 4 – Sanctions and Embargo Clause Si precisa che deve intendersi pienamente operativa l’allegata clausola in lingua inglese “Sanctions and Embargo Clause” AVN111. Art. 6 – Estensione “Colpa Grave” del Pilota Si precisa che la coperture prestate dalla presente polizza comprendono i danni provocati dal Pilota con "Colpa Grave” mentre il dolo resta escluso. Art. 7 – Rinuncia al Diritto di Surrogazione La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato, o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 C.C. Art. 8 – Deroga qualifica di terzi A parziale deroga dell’articolo 3 “Persone non considerate terzi” delle Condizioni Generali di Polizza sono considerate terze parti: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente. Art. 11 - Inclusioni/Esclusioni Si conviene tra le Parti che le inclusioni di aeromobili in corso di polizza saranno automaticamente regolate mediante applicazione dei tassi di polizza calcolati al pro-rata temporis per periodi di copertura superiori a 6 mesi. In caso di inclusioni di aeromobili per periodi di copertura inferiori a 6 mesi si applicherà la seguente scala per il calcolo del premio: fino a 6 mesi: 50% del premio annuo fino a 5 mesi: 40% del premio annuo fino a 4 mesi: 30% del premio annuo fino a 3 mesi: 25% del premio annuo fino a 2 mesi o per periodi inferiori = 20% del premio annuo In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, il Contraente dovrà versare la differenza tra il premio versato e l’intero premio annuo convenuto. Emesso in 3 esemplari Roma li, 22/04/2013 IL CONTRAENTE _____________________________ CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali: Art. 8 Art. 12 Art. 14 Clausola (Cessazione dell’assicurazione per mutamento della persona dell’esercente di aeromobile) (Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro) (Recesso dal contratto) di responsabilità disgiunta LMA5096 IL CONTRAENTE ___________________________ Il Sottoscritto dichiara che prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto dalla Società la NOTA INFORMATIVA, redatta ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti. IL CONTRAENTE _____________________________ Appendice di estensione ai rischi guerra, terrorismo, dirottamento, sabotaggio (AVN 52 E) Art. 1 - Estensioni di copertura In deroga all’art. 4.1 delle Condizioni generali di polizza di cui la presente appendice è parte integrante, ed in considerazione del premio addizionale indicato in frontespizio, la Società – con effetto dal 01/05/2013 risponde dei danni verificatisi in occasione di: a) b) c) d) e) f) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere; scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale; atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi; confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra Autorità nazionale o locale; dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull’aeromobile o sull’equipaggio dell’aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell’aeromobile e agiscano senza il consenso dell’Assicurato. Art. 2 – Esclusione La cancellazione del punto a) dell’art.4.I (guerra, invasione, etc.), non comprende le responsabilità per i danni, alle cose ed agli animali sulla superficie situati al di fuori dei territori del Canada e degli Stati Uniti d’America, a meno che siano causati o dipendenti dall’uso di aeromobili. Art. 3 – Limite di responsabilità 3.1 Il limite di responsabilità per la copertura prevista dalla presente appendice è di € 5.000.000,00 ovvero il limite applicabile di polizza se inferiore, per avvenimento ed in aggregato annuo (il sottolimite). Questo sottolimite si intende compreso nel massimale indicato in polizza e non in aggiunta ad esso. 3.2 Nell’ambito della copertura prevista dalla presente polizza, questo sottolimite non si applica: a) ai passeggeri (e ai loro bagagli ed effetti personali) di ogni esercente di aeromobili coperto dalla presente polizza per la responsabilità civile verso i suoi passeggeri durante le sue attività di esercizio degli aeromobili; b) per merci e corrispondenza che siano a bordo dell’aeromobile di ogni esercente di aeromobili coperto dalla presente polizza per la responsabilità civile verso tali merci e corrispondenza durante le sue attività di esercizio degli aeromobili. Art. 4 - Cessazione automatica 4.1 Nei termini di seguito indicati, le estensioni di copertura previste dalla presente appendice cessano automaticamente, nelle seguenti circostanze: I) OGNI COPERTURA: allo scoppio di guerra (sia che si tratti di una guerra dichiarata che non dichiarata) fra due o più dei seguenti Stati: Francia, Repubblica Popolare Cinese, ex URSS, Regno Unito, Stati Uniti d'America; II) OGNI ESTENSIONE DI COPERTURA DI CUI ALLA LETTERA A) DELL’ART. 1: in caso di qualsiasi impiego per motivi bellici di armi da guerra a fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi ovunque e in qualsiasi momento tale impiego accada, anche se l'aeromobile assicurato non è implicato; III) OGNI COPERTURA DELL’AEROMOBILE ASSICURATO IN CASO DI REQUISIZIONE O CONFISCA, PER QUALUNQUE CAUSA: in caso di requisizione. 4.2 Se l'aeromobile assicurato si trova in volo quando una delle circostanze sopra indicate ai punti I), II) o III) si manifesta, l’assicurazione che non sia già validamente disdetta, annullata o sospesa, resterà valida nei suoi termini e condizioni fino al compimento del primo atterraggio e dello sbarco dei passeggeri. Art. 5 - Limiti territoriali Le garanzie di cui sopra non sono operanti se l’avvenimento si verifica nei seguenti Paesi: Soggetti ad Embargo ONU / UE Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Kosovo, Libano, Libia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Palestina, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia Est. 40°. Art. 6 - Revisioni e cancellazioni 6.1 REVISIONE DEL PREMIO E/ O DEI LIMITI GEOGRAFICI (7 GIORNI) La Società – qualora si verifichi un mutamento del contesto generale in relazione al rischio guerra - può rivedere il premio addizionale indicato all’art. 1 e/o i limiti territoriali della presente estensione con un preavviso di sette giorni da comunicare al Contraente con lettera raccomandata o telegramma o facsimile. La cancellazione avrà effetto alle ore 23,59 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione. 6.2 RECESSO PARZIALE (48 ORE) In seguito a qualsiasi impiego per motivi bellici di armi da guerra a fissione o fusione atomica, etc., come indicato all’art. 4.1 II), la Società può cancellare l’estensione ad uno o più dei punti b), c), d), e) e/o f) già esclusi dall’art. 4.I delle Condizioni Generali, indicati all’art. 1 della presente appendice, con un preavviso di 48 ore da comunicare al contraente con lettera raccomandata o telegramma o facsimile. La cancellazione avrà effetto allo scadere delle 48 ore dalle ore 23,59 del giorno in cui la comunicazione è stata ricevuta. 6.3 RECESSO (7 GIORNI) La Società o il Contraente possono far cessare la presente estensione in ogni momento con un preavviso di sette giorni da comunicare con lettera raccomandata o telegramma o facsimile. La cancellazione avrà effetto alla ore 23,59 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione. Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società (limitatamente ai rischi garantiti con la presente appendice), l’Assicurato può recedere dall’intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telex, telefax o lettera raccomandata. 6.4 RIMBORSO DEL PREMIO PAGATO E NON GODUTO La Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dal recesso, la proporzione di premio imponibile pagato indicato all’art. 1 corrispondente al periodo di rischio non corso. Qualora il premio addizionale sia pagato, in tutto o in parte, secondo una stima di elementi variabili del rischio, la Società ne rimborserà la proporzione corrispondente al periodo di rischio non corso, ovvero ridurrà nella stessa proporzione il premio dovuto in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio. AVN 38B - NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE (1) This Policy does not cover: (i) (ii) (a) (b) (c) loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss any legal liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from: the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof; the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto; ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever. (2) It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1) (b) and (c) above shall not include: (i) depleted uranium and natural uranium in any form; (ii) radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose. (3) This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which: (i) the Insured under this Policy is also an insured or an additional insured under any other insurance policy, including any nuclear energy liability policy; or (ii) any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in any country; or (iii) the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to indemnification from any government or agency thereof. (4) Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and exclusions of this Policy) be covered, provided that: (i) in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied with the full International Civil Aviation Organization ‘‘Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air’’, unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation, when it shall in all respects have complied with such legislation; (ii) this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where any claim by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising out of such incident shall have been made within three years after the date thereof; (iii) in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an aircraft caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following scale: Emitter (IAEA Health and Safety Regulations) (iv) Maximum permissible level of non-fixed radioactive surface contamination (Averaged over 300 cm2) Beta, gamma and low toxicity alpha emitters Not exceeding 4 Becquerels/cm2 (10-4 microcuries/cm2) All other emitters Not exceeding 0.4 Becquerels/cm2 (10-5 microcuries/cm2) the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days’ notice of cancellation. AVN111 – SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply: 1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation. 2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment. 3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.
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