Corpi Polizza AOPA senza tabelle
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Corpi Polizza AOPA senza tabelle
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEGLI AEROMOBILI Contraente A.O.P.A. Aircraft Owner and Pilot Association Domiciliato in Bresso (MI) presso Aeroporto di Bresso c.a.p 20091 Assicurati (Cod. Fisc.) 04069070151 Soci della A.O.P.A. in regola con i pagamenti delle quote, ADERENTI alla presente Convenzione ed i cui dati sono riportati nelle Appendici di polizza Durata della Convenzione: dalle ore 24 del 01/05/2013 alle ore 24 del 01/05/2014 SENZA TACITO RINNOVO OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Tra la A.O.P.A. in seguito denominata “Contraente” la quale agisce nell’interesse degli ADERENTI e gli Assicuratori dei Lloyd’s, i cui nomi e le cui quote di partecipazione possono essere accertati presso il loro Rappresentante Generale per l’Italia, in appresso denominata “Società”, viene stipulata la presente convenzione per l’assicurazione “Corpi” di Aeromobili di Aviazione Generale e Apparecchi per il VDS muniti di motore, registrati come avanzati a norma del DPR 09.07.2010 n. 133, o che abbiano i requisiti tecnici previsti per gli apparecchi VDS avanzati come stabilito negli allegati tecnici al DPR 09.07.2010 n. 133 stesso. GESTIONE DELLA CONVENZIONE Le Parti interessate riconoscono che la gestione della presente convenzione e dei certificati di assicurazione ad essa relativi, è affidata alla SATEC Srl in qualità di Lloyd’s Coverholder che gestisce il contratto. Di conseguenza tutte le comunicazioni e le incombenze alle quali le Parti sono tenute, comprese quelle riguardanti i sinistri, saranno valide anche se effettuate tramite il Lloyd’s Coverholder, fermo restando che dovranno essere in forma scritta. MODALITÀ DI ASSICURAZIONE La Società si impegna a prestare le coperture assicurative relative ai rischi previsti dalle condizioni tutte che seguono, per i singoli Assicurati mediante emissione di Certificati di Assicurazione/Appendici alla presente polizza in applicazione alla presente polizza convenzione. Ai fini della copertura assicurativa l’Assicurato dovrà preventivamente inviare richiesta di copertura a SATEC Srl allegando l’apposito questionario debitamente compilato in ogni Sua parte. In caso di apparecchio VDS non registrato come “avanzato” occorre allegare: Dichiarazione di conformità dell’apparecchio VDS ai requisiti tecnici previsti per gli apparecchi VDS avanzati pena la non operatività delle coperture in caso di sinistro. La copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24.00 del giorno successivo alla data in cui viene confermata la copertura da parte della SATEC Srl che gestisce il contratto e purchè sia stato contestualmente pagato il premio pattuito e salvo diversa comunicazione. La copertura assicurativa avrà durata fino alle ore 24 della data di scadenza della presente convenzione ed il premio verrà calcolato al pro-rata temporis sulla base dei premi annui stabiliti nelle tabelle presenti nella sezione “Condizione di Premio” In caso di mancato pagamento del premio alla data di prevista decorrenza, l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di effettiva ricezione da parte del Lloyd’s Coverholder dell’importo dovuto. ATTIVITA’ ASSICURATE Sono considerate assicurate le seguenti attività: Giacenza, Rullaggio, Turismo, Trasferimento, Trasporto persone a titolo gratuito, Partecipazione ad avioraduni e manifestazioni aeronautiche in genere, Voli per rinnovo licenze, abilitazioni e CN INDICE DEFINIZIONI CONDIZIONI GENERALI Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione Art. 2 – Danni esclusi Art. 3 – Limiti territoriali Art. 4 – Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia Art. 5 – Esercente diverso dall’Assicurato Art. 6 – Mutamento della proprietà o dell’esercizio dell’aeromobile Art. 7 – Trasformazione o aggravamento del rischio Art. 8 – Misure di sicurezza Art. 9 – Obbligo di esibizione di libri e documenti dell’aeromobile Art. 10 – Facoltà di ispezione Art. 11 – Avviso di sinistro Art. 12 – Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro Art. 13 – Intervento della Società Art. 14 – Accertamento del danno Art. 15 – Indennizzo e spese rimborsabili Art. 16 – Riduzione della somma assicurata in caso di danno e suo ripristino Art. 17 – Esclusione dell’abbandono Art. 18 – Franchigie e deduzioni Art. 19 – Pagamento dell’indennizzo Art. 20 – Surrogazione Art. 21 – Recesso dal contratto Art. 22 – Clausola arbitrale (applicabile se l’Assicurato è un professionista ai sensi dell’art. 1469 bis c.c.) Art. 23 – Imposte e tasse Art. 24 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione CONDIZIONI PARTICOLARI DEFINIZIONI Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato: 1. Aeromobile: la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti con esclusione dei soli ornamenti costituiti da oggetti preziosi, d’arte e d’antiquariato. Nella definizione di aeromobile sono compresi i soli gli apparecchi VDS provvisti di motore, inclusi quelli ad ala rotante, certificati come “avanzati” o aventi le caratteristiche tecniche previste per gli apparecchi VDS avanzati come stabilito negli allegati tecnici al DPR 09.07.2010 n. 133 ed ammessi alla circolazione da parte dell’Aero Club d’Italia mediante regolare identificazione in ottemperanza alla legge n. 106 del 25.03.1985 ed ai DPR 05.08.1988 n. 404, 28.04.1993 n. 207 e 09.07.2010 n. 133 2. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 3. Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. 4. Corpo: l'aeromobile come sopra definito escluso il “gruppo motopropulsore”. 5. Esercente: il soggetto, eventualmente diverso dall’Assicurato, che assume l’esercizio dell’aeromobile, ai sensi dell’art. 874 cod. nav.. 6. Franchigia: importo da dedurre dall’ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell’Assicurato. 7. Giacenza: il periodo in cui l'aeromobile non è in volo né in rullaggio come di seguito definiti. 8. Gruppo motopropulsore: a) per gli aeromobili ad ala fissa: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento e ad esso direttamente collegate, comprese le protezioni, eventuali eliche e radiatori; b) per gli aeromobili ad ala rotante: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento ad esso direttamente collegate; l’insieme del rotore principale e relativa trasmissione; l’insieme del rotore anticoppia e relativa trasmissione; con l’intesa che ognuno di detti insiemi costituisce un gruppo separato. 9. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 10. Perdita totale: il danno che si verifica quando l’aeromobile è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l’aeromobile può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l’aeromobile si presume perduto. 11. Premio: la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l’assicurazione. 12. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. 13. Rullaggio: ogni manovra di spostamento dell’aeromobile effettuata sulla superficie, in movimento autopropulso, escluse quelle rientranti nel volo come di seguito definite. 14. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 15. Società: Alcuni membri dei Lloyd’s, sottoscrittori della presente Assicurazione. 16. Volo: il periodo che intercorre dall'inizio della corsa di decollo fino al termine di quella di atterraggio. Gli aeromobili ad ala rotante si considerano in volo quando hanno i rotori in moto. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione Sono a carico della Società: I) i danni materiali e diretti che l'apparecchio assicurato (indicato nei singoli certificati di assicurazione in alimento alla polizza convenzione e/o il cui interesse è protetto dall’assicurazione), a cagione di vicende atmosferiche, fulmine o calamità naturali, terremoto, maremoto, alluvioni, inondazioni, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta, naufragio e, in genere per tutti gli accidenti della navigazione aerea; II) i danni dovuti a vizio intrinseco occulto dell’aeromobile non rilevabili con la dovuta diligenza, con esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione delle parti affette da vizio intrinseco occulto fatto salvo quanto disposto dall’art. 15.1.b); III) i danni derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, dell’aeromobile, a condizione che il furto o il tentativo di furto non sia stato commesso od intenzionalmente agevolato dal Contraente, dall’Esercente, dal Proprietario o dai loro dipendenti e/o preposti. Art. 2 - Danni esclusi La Società non risponde: I) dei danni: a) consistenti nell’usura, nel progressivo deterioramento, nel guasto e nel difetto di funzionamento di qualsiasi natura in sé e per sé considerati che non siano diretta conseguenza di una causa esterna improvvisa ed imprevista o di un vizio intrinseco occulto dell’aeromobile e di ogni sua parte. A questi fini, il gruppo motopropulsore degli aeromobili ad ala fissa, o ciascuno distintamente dei tre insiemi di cui si compone il gruppo motopropulsore degli aeromobili ad ala rotante, è considerato un unico elemento e, quindi, ogni danno o guasto e le conseguenze che si producono nell’interno di detto unico elemento sono esclusi dall’indennizzo; b) causati da ingestione in un motore a turbina di pietrisco, detriti, polvere, sabbia, ghiaccio o di quanto altro determini un progressivo deterioramento del gruppo motopropulsore, a meno che si tratti di ingestione attribuibile ad un singolo evento improvviso ed imprevisto individualmente rilevato e registrato nella documentazione dell’aeromobile, causante al motore un danno tale da richiederne l’immediata rimozione; c) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego dell’aeromobile conseguenti ad un sinistro; II) dei danni causati da: a) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) dolo o inosservanza anche colposa di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio o di aeronavigabilità, imputabile all’Assicurato, all’Esercente o al Proprietario; c) violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti o di altro membro dell’equipaggio, nonché di dipendenti o preposti del Contraente, dell’Esercente o del Proprietario che operino sull’aeromobile o nelle adiacenze di questo; d) impiego dell’aeromobile per uso diverso da quello indicato in polizza; e) manovre incompatibili con le caratteristiche dell’aeromobile, inclusa l’esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore dell’aeromobile, salvo il caso di emergenza; f) impiego dell’aeromobile a scopo illecito; g) inizio del volo da parte dell’aeromobile con provvista di carburante, combustibile, lubrificante, refrigerante o anticongelante insufficienti al volo stesso; h) operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi dell’aeromobile; i) trasporto dell’aeromobile per via terrestre, marittima, fluviale o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo; III) dei danni verificatisi in occasione di: a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale; d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi, salvo quanto previsto dall’art. 1.III; e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra Autorità nazionale o locale; f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull’aeromobile o sull’equipaggio dell’aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell’aeromobile e agiscano senza il consenso del Proprietario o dell’Esercente; la Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l’aeromobile si trova fuori del controllo del Proprietario o dell’Esercente a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto III). L’aeromobile si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario o dell’Esercente a partire dal momento in cui verrà restituito al Proprietario o all’Esercente medesimi in un aeroporto incluso entro i limiti geografici in Frontespizio e completamente attrezzato per l’assistenza a quel tipo di aeromobile. La restituzione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con i motori spenti e senza interventi forzosi. Art. 3 - Limiti territoriali 3.1 L’assicurazione vale entro i limiti geografici dell’Europa e dei Paesi mediterranei, nonché entro i limiti territoriali della Giordania, delle Isole Canarie e di Madeira e fra detti Paesi e territori. 3.2 L’assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l’aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni di cui al precedente art. 2. Art. 4 - Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia 4.1 L'assicurazione ha effetto dall’ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio. 4.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. 4.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio. 4.4 In caso di perdita totale dell'aeromobile assicurato il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell’art. 1896 c.c.. Art. 5 - Esercente diverso dall’Assicurato Qualora l’esercizio dell’aeromobile sia stato assunto da soggetto diverso dall’Assicurato, quest’ultimo deve provvedere affinché gli obblighi posti a suo carico dagli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 siano adempiuti, se necessario, dall’Esercente stesso. Art. 6 - Mutamento della proprietà o dell'esercizio dell'aeromobile Se l’aeromobile assicurato viene venduto o concesso in esercizio a soggetto diverso da quello indicato in Frontespizio, l’assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita o del mutamento di esercizio, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza. Art. 7 - Trasformazione o aggravamento del rischio 7.1 In conformità a quanto stabilito dall’art. 522 cod. nav., la Società non risponde se, per fatto dell’Assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato. 7.2 Sono comunque considerate ipotesi di trasformazione o aggravamento, ai sensi del 1° comma dell’art. 522 cod. nav., le seguenti circostanze: a) sostituzione dei piloti quando questi sono stati nominativamente indicati in polizza; b) impiego di piloti con licenza non idonea o con esperienza di ore di volo inferiori a quelle eventualmente indicate in polizza; c) modifica delle caratteristiche dell'aeromobile. Art. 8 - Misure di sicurezza L’Assicurato è tenuto a provvedere affinché, nei luoghi di sosta o di ricovero dell’aeromobile assicurato, siano prese tutte le necessarie misure di sicurezza. Art. 9 - Obbligo di esibizione di libri e documenti dell'aeromobile 9.1 A richiesta della Società, l’Assicurato è obbligato ad esibire i libri e i documenti dell’aeromobile prescritti da leggi e regolamenti, nonché la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione, riparazione ed ispezione. 9.2 Possono altresì essere richiesti dalla Società i rapporti di volo del Comandante o di altri membri dell’equipaggio concernenti l’esercizio tecnico dell’aeromobile o di singoli strumenti e, infine, i rapporti di avaria o di incidente redatti dal Registro Aeronautico Italiano o da altri enti con analoga competenza. Art. 10 - Facoltà di ispezione L’Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, agli aeromobili assicurati, agli impianti e alle attrezzature a terra dell’Esercente, rendendo disponibili tutti i dati informativi concernenti la manutenzione, la riparazione e l’esercizio degli aeromobili assicurati. Art. 11 - Avviso di sinistro 11.1 L’Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualsiasi sinistro che abbia coinvolto l’aeromobile. 11.2 Detta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto non oltre 3 giorni dal momento in cui si è avuta notizia del sinistro, a mezzo telefax o telegramma, ovvero, se questi mezzi risultino temporaneamente indisponibili, via telefono e dovrà contenere la descrizione dei danni all’aeromobile, nonché la segnalazione del luogo e dello stato di sicurezza in cui l’aeromobile si trova. Art. 12 - Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 12.1 L’Assicurato ha l’obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. 12.2 L’Assicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve: a) ottenere l’autorizzazione della Società prima di provvedere, anche in corso di viaggio, alla riparazione dell’aeromobile sinistrato; b) qualora il sinistro si sia verificato entro il perimetro dell’aeroporto, compiere il recupero, con l’accordo della Società, entro il termine fissato dal direttore di aeroporto, in modo da evitare la rimozione d’ufficio; c) collaborare, su richiesta ed a spese della Società, al recupero del relitto dell’aeromobile. 12.3 Il furto, totale o parziale, anche tentato, dell’aeromobile, deve essere denunciato dall’Assicurato alle competenti Autorità. Art. 13 - Intervento della Società 13.1 La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all’Assicurato e questi, se ne dispone, ha l’obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo. 13.2 Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l’efficacia totale o parziale dell’assicurazione. Art. 14 - Accertamento del danno 14.1 L’accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con l’Assicurato, nel luogo del sinistro o nel primo luogo di atterraggio, se l’aeromobile danneggiato ha potuto continuare il volo. 14.2 Prima di detto accertamento non è consentita la rimozione dell’aeromobile senza autorizzazione della Società. Nel caso in cui l’accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero l’aeromobile debba essere forzatamente rimosso prima dell’intervento di un rappresentante della Società, l’Assicurato ha l’obbligo di fornire una dettagliata documentazione fotografica dell’aeromobile danneggiato e del luogo dell’incidente, ripresi prima della rimozione. Art. 15 - Indennizzo e spese rimborsabili 15.1 La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli aventi diritto: a) in caso di perdita totale, il valore commerciale dell’aeromobile al momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata; b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la perdita totale alla precedente lettera a). Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti all’aeromobile. La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d’accordo con la Società. 15.2 La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate non inconsideratamente fatte dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma assicurata. 15.3 La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata. Art. 16 - Riduzione della somma assicurata in caso di danno e suo ripristino 16.1 In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, la somma assicurata si intende automaticamente diminuita dell’importo corrispondente all’entità del danno, fermi restando il diritto dell’Assicurato all’eventuale rimborso o riduzione del premio nonché il diritto di recesso di cui all’art. 21. La somma assicurata, così ridotta, sarà progressivamente ed automaticamente ripristinata in ragione del valore delle riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo non sopravvenga la scadenza della polizza. 16.2 In caso di danni indennizzabili all'aeromobile o ad uno degli aeromobili assicurati, la riduzione della somma assicurata non comporta alcun diritto di rimborso o di riduzione di premio. Art. 17 - Esclusione dell’abbandono In deroga all’art. 1006 cod. nav., è esclusa la facoltà dell’Assicurato di abbandonare l’aeromobile alla Società. Art. 18 - Franchigie e deduzioni 18.1 L’indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia stabilita nelle Condizioni Particolari. 18.2 Nel caso di perdita totale, dall’indennizzo stabilito dall’art. 15.1 a), sarà inoltre dedotto il valore commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, calcolato in base al relativo prezzo di listino del costruttore al netto del degrado d’uso. Art. 19 - Pagamento dell’indennizzo 19.1 L’Assicurato non può esigere il pagamento dell’indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni indennizzabili. 19.2 Il pagamento avrà luogo entro 45 giorni dalla presentazione dei documenti necessari. 19.3 Qualora le autorità competenti procedano ad un’inchiesta per l’accertamento di eventuali responsabilità, rilevanti ai fini del pagamento dell’indennizzo, a carico del Contraente, dell’Assicurato o dell’Esercente, ovvero a carico dei rispettivi dipendenti o preposti, la Società ha la facoltà di sospendere il pagamento dell’indennizzo sino alla pronuncia definitiva dell’organo competente. 19.4 Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo dell’indennizzo, ha la facoltà di rimpiazzare l’aeromobile perduto con un altro aeromobile dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato e grado di efficienza analoghi. 19.5 La Società ha facoltà di trattenere dall’indennizzo le rate di premio non ancora scadute relative all’aeromobile colpito da sinistro, fatto salvo il disposto dell’art. 21 per il caso di recesso. Art. 20 - Surrogazione 20.1 La Società che ha pagato l’indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. 20.2 L’Assicurato dovrà fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per far valere tali diritti e, a richiesta della Società, dovrà agire in giudizio a proprio nome, ma per conto ed a spese della Società, limitatamente all’interesse di questa. 20.3 L’Assicurato è responsabile verso la Società del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Art. 21 - Recesso dal contratto Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.. 21.1 Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello dell’arrivo della lettera raccomandata. 21.2 In tutti i casi, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 15 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagato al netto dell’imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell’imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.” Art. 22 - Clausola arbitrale (applicabile se l’Assicurato è un professionista ai sensi dell’art. 1469 bis c.c.) Le divergenze tra Società e Assicurato sul valore commerciale dell’aeromobile al momento del sinistro, sulla stima in dettaglio delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà eseguirle saranno risolte a mezzo di arbitrato non rituale. Il Collegio arbitrale, che deciderà in qualità di amichevole compositore, sarà composto da un arbitro designato da ciascuna delle due Parti e da un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti stesse ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Ciascuna delle Parti sostiene per intero la spesa del proprio arbitro e per metà quella del terzo arbitro. Art. 23 - Imposte e tasse Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 24 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione 24.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana. 24.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. CONDIZIONI PARTICOLARI Art. 1 - Esclusione dei rischi connessi al cambio di data La presente assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od indirettamente da: a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi); b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell’Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a); c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione di omissione da parte dell’Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a). La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l’Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte. Art. 2 - Esclusione dei Rischi Nucleari L'assicurazione esclude ogni danno causato o derivante direttamente od indirettamente da rischi nucleari secondo quanto previsto dall’allegata clausola “Nuclear Risks Exclusion Clause AVN 38B”. Art. 3 – Sanctions and Embargo Clause Si precisa che deve intendersi pienamente operativa l’allegata clausola in lingua inglese “Sanctions and Embargo Clause” AVN111. Art. 4 - Franchigie Ala Rotante – Tutti i danni Con riferimento all’art. 18 delle Condizioni Generali, in caso di danni indennizzabili, sarà applicata in ogni caso una franchigia fissa pari al: 5% del valore assicurato, nel caso il sinistro sia avvenuto con rotore in moto 2% del valore assicurato, nel caso il sinistro sia avvenuto con rotore non in moto. Art. 5 - Franchigie Ala Fissa – Solo danni parziali Con riferimento all’art. 18 delle Condizioni Generali, in caso di danni indennizzabili, sarà applicata in ogni caso una franchigia fissa pari ad: - Aeromobili ad ala fissa monomotore a pistoni Euro 1.500,00; - Aeromobili ad ala fissa plurimotore a pistoni Euro 2.500,00 Art. 6 – Estensione “Colpa Grave” del Pilota Si precisa che la coperture prestate dalla presente polizza comprendono i danni provocati dal Pilota con "Colpa Grave” mentre il dolo resta escluso. Art. 7 - Stima Accettata Con il presente Articolo si stabilisce che la Somma Assicurata è da considerarsi stima accettata da Parte degli Assicuratori. Art. 8 – Rinuncia al Diritto di Surrogazione La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato, o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 C.C. Art. 9 - Rimborso spese addizionali sostenute per operazioni di ricerca e recupero relitto L’assicurazione è estesa alle spese ragionevolmente sostenute per le operazioni di ricerca e di recupero di un aeromobile assicurato risultante disperso ed intraprese dopo che la massima durata del volo sia stata superata; Le spese di cui sopra verranno rimborsate previa presentazione della documentazione giustificativa e verifica circa la congruità degli importi fino a concorrenza del 10% del valore assicurato dell’aeromobile e fino ad un massimo di € 20.000,00 per evento e per annualità assicurativa. Art. 10 – Partecipazione agli Utili Alla scadenza della Polizza-Convezione, se il presente contratto sarà rinnovato, senza interruzioni, per un’ulteriore annualità con la stessa Società e almeno l’80% degli aeromobili assicurati alla data di scadenza rinnoverà la copertura assicurativa, sarà riconosciuta alla Associazione A.O.P.A. Aircraft Owner and Pilot Association una partecipazione agli utili pari al 15% della differenza attiva fra il 80% dei premi imponibili pagati e la somma dei sinistri liquidati e riservati nel periodo di copertura. La regolazione finale sarà eseguita dopo la liquidazione di tutti sinistri riservati Art. 11 - Inclusioni/Esclusioni Si conviene tra le Parti che le inclusioni di aeromobili in corso di polizza saranno automaticamente regolate mediante applicazione dei tassi di polizza calcolati al pro-rata temporis per periodi di copertura superiori a 6 mesi. In caso di inclusioni di aeromobili per periodi di copertura inferiori a 6 mesi si applicherà la seguente scala per il calcolo del premio: fino a 6 mesi: 50% del premio annuo fino a 5 mesi: 40% del premio annuo fino a 4 mesi: 30% del premio annuo fino a 3 mesi: 25% del premio annuo fino a 2 mesi o per periodi inferiori = 20% del premio annuo In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, il Contraente dovrà versare la differenza tra il premio versato e l’intero premio annuo convenuto. Emesso in 3 esemplari Roma li, 22/04/2013 IL CONTRAENTE _____________________________ CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali: Art. 5 (Adempimento degli obblighi di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 da parte dell’Esercente diverso dall’Assicurato); Art. 6 (Mutamento della proprietà o dell'esercizio dell'aeromobile); Art. 7 (Inoperatività della garanzia nei casi di trasformazione o aggravamento del rischio); Art. 21 (Recesso dal contratto); Art. 22 (Deferimento ad arbitrato non rituale delle divergenze sul valore commerciale dell’aeromobile al momento del sinistro, sulla stima delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà effettuarle). Clausola di responsabilità disgiunta LMA5096 Art. 10 Condizioni Particolari (Partecipazione agli Utili) IL CONTRAENTE ________________________________ Il Sottoscritto dichiara che prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto dalla Società la NOTA INFORMATIVA, redatta ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti. IL CONTRAENTE _______________________________ DANNI AGLI AEROMOBILI Appendice di estensione ai rischi eventi socio-politici Clausola internazionale AVN51 Art. 1 - Estensioni di copertura 1.1 In deroga all’art. 2.III) delle Condizioni Generali di polizza, di cui la presente appendice è parte integrante, ed in considerazione del premio addizionale indicato in frontespizio, la Società - con effetto dal 01/05/2013 risponde dei danni (allo/agli aeromobile/i assicurato/i in Polizza) verificatisi in occasione di: b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi; f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull’aeromobile o sull’equipaggio dell’aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell’aeromobile e agiscano senza il consenso del Proprietario o dell’Esercente. 1.2 Sono a carico della Società i danni materiali verificatisi mentre l'aeromobile si trova fuori dal controllo del Proprietario o dell’Esercente a causa di uno degli eventi sopra menzionati. Art. 2 - Limiti territoriali Le garanzie di cui sopra non sono operanti se l'evento si verifica nei seguenti Paesi: Paesi soggetti ad Embargo ONU / UE, Algeria Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Kosovo, Libano, Libia, Moldavia, Palestina, Siria, Tunisia, Turchia Est. 40° Art. 3 - Recesso La Società può far cessare la presente estensione in ogni momento con un preavviso di 7 giorni da comunicare al Contraente con lettera raccomandata o telegramma o telefax. La cancellazione avrà effetto alle ore 23,59 del 7° giorno successivo al ricevimento della comunicazione. Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società (limitatamente ai rischi garantiti con la presente appendice), l’Assicurato può recedere dall’intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telex, telefax o lettera raccomandata. La Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dal recesso, la proporzione di premio imponibile addizionale pagato corrispondente al periodo di rischio non corso. Qualora il premio addizionale sia pagato, in tutto o in parte, secondo una stima di elementi variabili del rischio, la Società ne rimborserà la proporzione corrispondente al periodo di rischio non corso, ovvero ridurrà nella stessa proporzione il premio dovuto in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio. Art. 4 - Cessazione automatica 4.1 L'assicurazione di cui alla presente appendice cesserà automaticamente, sia stata data o meno la notifica di disdetta, in caso di : a) scoppio di ostilità (sia che si tratti di una guerra dichiarata che non dichiarata) in cui vengano coinvolte due delle seguenti Nazioni: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Confederazione Russa e Repubblica Popolare Cinese. Se allo scoppio delle ostilità l'aeromobile è in volo, l’assicurazione che non sia già validamente disdetta, annullata o sospesa, resterà valida nei suoi termini e condizioni fino al compimento del primo atterraggio; b) qualsiasi impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi ovunque e in qualsiasi momento questo accada ed anche se l'aeromobile assicurato non è implicato. 4.2 In caso di cessazione della copertura per le cause di cui alle lettere a) e b) del punto 4.1, la Società rimborserà al Contraente il premio indicato all’art. 1.1, pagato secondo le modalità dell’art. 3.2, a condizione che non si siano precedentemente verificati sinistri riguardanti l’estensione della presente appendice. 4.3 L'assicurazione di cui alla presente appendice non sarà operante se, prima del suo inizio, si sia verificato uno degli eventi previsti alle lettere a) e b) del precedente punto 4.1. Art. 5 - Sospensione dell’assicurazione L’assicurazione di cui alla presente appendice è sospesa nel caso di appropriazione, confisca o requisizione dell’aeromobile assicurato da parte del Governo o di altra Autorità del Paese in cui l’aeromobile è registrato AVN 38B - NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE (1) This Policy does not cover: (i) (ii) (a) (b) (c) loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss any legal liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from: the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof; the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto; ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever. (2) It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1) (b) and (c) above shall not include: (i) depleted uranium and natural uranium in any form; (ii) radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose. (3) This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which: (i) the Insured under this Policy is also an insured or an additional insured under any other insurance policy, including any nuclear energy liability policy; or (ii) any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in any country; or (iii) the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to indemnification from any government or agency thereof. (4) Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and exclusions of this Policy) be covered, provided that: (i) in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied with the full International Civil Aviation Organization ‘‘Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air’’, unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation, when it shall in all respects have complied with such legislation; (ii) this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where any claim by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising out of such incident shall have been made within three years after the date thereof; (iii) in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an aircraft caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following scale: Emitter (IAEA Health and Safety Regulations) (iv) Maximum permissible level of non-fixed radioactive surface contamination (Averaged over 300 cm2) Beta, gamma and low toxicity alpha emitters Not exceeding 4 Becquerels/cm2 (10-4 microcuries/cm2) All other emitters Not exceeding 0.4 Becquerels/cm2 (10-5 microcuries/cm2) the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days’ notice of cancellation. AVN111 – SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply: 1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation. 2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment. 3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.
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