credito artigiano - BCC Ripatransone

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credito artigiano - BCC Ripatransone
FOGLIO INFORMATIVO
CREDITO ARTIGIANO
Alla data del 01/10/2009
Sezione I – Informazioni sulla banca
BANCA DI RIPATRANSONE – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ COOPERATIVA
Sede legale e amministrativa: C.so Vittorio Emanuele n. 45 – 63038 RIPATRANSONE
(AP)
E-mail: [email protected]
Codice ABI: 08769.2
Numero di iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia: 861.5.0
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno: 00096910443
Numero di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative: A155893
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito
Cooperativo
Capitale sociale Euro
Riserve
Euro
3.926,76
al 31.12.08
18.670.276,20
al 31.12.08
Le informazioni pubblicizzate nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al Pubblico a norma dell’art. 1336 del codice civile
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Sezione II Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione
Con il contratto di finanziamento artigiano la banca consegna una somma di denaro dietro impegno
da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di
ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.
1 - Destinazione del finanziamento – Documentazione:
a) all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento e/o ammodernamento del laboratorio artigiano,
compreso l'acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio, le spese per i lavori ed impianti
finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, le relative spese
tecniche;
b) all'acquisizione di aziende o loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese,
compreso l'avviamento e le scorte di materie prime e prodotti finiti;
c) all'acquisto di macchine ed attrezzature nuove, (compresi gli automezzi aventi caratteristiche
strettamente correlate all’esercizio delle predette attività), ovvero usate, nel rispetto della norma
4 del Regolamento CE 1685/00, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al
sistema informatico e comunicazionale, per le innovazioni tecnologiche e l'aumento del grado
di competitività;
d) all'acquisto di software, diritti di brevetto, licenze e know-how, servizi alle imprese e sistemi di
qualità aziendali;
e) a sostenere le spese per iniziative all’estero quali, ad esempio, l’apertura di unità locali di
rappresentanza e/o filiali di vendita, per partecipazioni a manifestazioni e/o fiere, per indagini
di mercato;
f)
all’acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.
La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene/servizio oggetto del finanziamento
deve essere mantenuta per tutta la durata dell’agevolazione, sotto pena di revoca.
La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia resa conforme all’originale
dalla Banca ed è costituita da fatture quietanzate ovvero per l’acquisto dei locali, dalla copia
registrata del relativo contratto.
Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.
I contratti di finanziamento possono essere stipulati a tassi e condizioni economiche
liberamente concordati tra le parti.
2 - Importo massimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi
Qualunque sia il maggior importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo
interessi è stabilito in 123.959,66 Euro, elevabile fino a 350.000,00 Euro semprechè il maggiore
onere di contributo sia posto a carico dei conferimenti regionali.
Nel caso d’impresa costituita in forma cooperativa, l’importo massimo ammissibile al contributo
interessi è fissato in 24.789,93 Euro per ogni socio, elevabile fino a 70.000,00 Euro semprechè il
maggiore onere di contributo sia posto a carico dei conferimenti regionali.
L’importo massimo ammissibile al contributo interessi per i consorzi e le società consortili di cui
all'art. 6 della legge n. 443/85 si determina moltiplicando gli importi indicati nel precedente comma
1 per il numero delle imprese artigiane consorziate.
Nel limite di importo di cui al precedente comma 1 non è compreso il credito per la formazione di
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scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale è concesso a carattere rotativo per un importo
pari a 50.000 Euro.
Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a
10.329,14 Euro.
3 - Contributo una tantum a fondo perduto
Il finanziamento garantito da un Confidi nella misura minima del 30% del relativo importo può
beneficiare, ad integrazione del contributo in conto interessi, di un contributo una tantum a fondo
perduto pari all’1,50% dell’importo della quota del finanziamento agevolato con il predetto
contributo in conto interessi, nel limite massimo del costo sostenuto dall’impresa per accedere alla
specifica garanzia.
Alla domanda di ammissione del finanziamento ai contributi l’impresa deve allegare apposita
dichiarazione del Confidi che attesti la misura e il costo della garanzia prestata.
4 - Ammissione del finanziamento ai contributi
La domanda di ammissione del finanziamento ai contributi, se completa e corredata della necessaria
documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all’esame del
Comitato tecnico regionale per le Marche di cui all’art. 37 della legge n. 949/52.
In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono
essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione
effettuata da Artigiancassa.
L'ammissione ai contributi e' deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della
richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro 15 giorni dalla data della
delibera viene data comunicazione alla Banca e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima
e del responsabile dell'unita' organizzativa competente per la gestione delle agevolazioni.
Il Comitato può deliberare:
a) in presenza di fondi, la concessione dei contributi;
b) in carenza di fondi, l'ammissione ai contributi con riserva da sciogliere quando saranno
disponibili i relativi fondi, secondo l'ordine cronologico di ammissione. Le condizioni
definitive di agevolazione da praticare all’impresa saranno comunicate dall’Artigiancassa al
momento dello scioglimento della riserva stessa.
A seguito dello scioglimento della riserva, i contributi saranno corrisposti senza
maggiorazione degli interessi. Qualora la riserva non sia sciolta entro il termine di due anni
dalla data di inizio dell’ammortamento l’operazione medesima non beneficerà dei contributi
e resterà regolata al tasso di stipula. Di tale circostanza è data comunicazione ai soggetti in
precedenza indicati.
5 - Misura del contributo in conto interessi
Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è
determinato sulla base di un tasso vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari al
60% del tasso di riferimento.
La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea. Detta misura di tasso di
riferimento, è resa pubblica sul seguente sito internet:
http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html.
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6 - Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi
Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto
interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell’eventuale periodo di utilizzo e/o
preammortamento, di:
a) dodici anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lett.re a) e b) del precedente
paragrafo 1;
b) cinque anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lett.re c), d) ed e) del
precedente paragrafo 1;
c) tre anni per i finanziamenti aventi la destinazione di cui alla lett.ra f) del precedente
paragrafo 1.
Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del
contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati
per le durate massime consentite. In tale ipotesi, la parte residua dell'ammortamento non assistita
dal contributo resterà regolata al tasso contrattuale.
7 - Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto interessi
Il contributo è determinato, sull’importo del finanziamento ammesso all’agevolazione, quale quota
parte degli interessi posti a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento di cui al
paragrafo 5.
Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa
sia stata sostenuta e l’investimento sia stato destinato ai fini aziendali.
Il contributo è erogato in unica soluzione all’impresa entro 60 giorni dalla delibera di concessione.
A tal fine il contributo spettante – espresso in valore attuale netto e calcolato, ai sensi della
normativa comunitaria, attualizzando l’importo complessivo del contributo al tasso di riferimento
vigente alla data di ammissione all’agevolazione - è versato alla Banca che dovrà provvedere ad
accreditarlo all’impresa entro 30 giorni dalla ricezione e con valuta pari a quella applicata da
Artigiancassa.
La Regione, sentito il parere del Comitato tecnico regionale, può modificare le predette modalità di
erogazione ed accredito del contributo.
La Banca è tenuta ad informare tempestivamente Artigiancassa, anche a mezzo fax, in merito alla
non regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento e alle comunicazioni rese a termini
di contratto dall’impresa circa eventuali cessazioni/modificazioni dell’attività e/o variazione della
destinazione aziendale del bene finanziato.
8 - Revoca del contributo in conto interessi.
Artigiancassa si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che
presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso al contributo
in conto interessi.
In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione aziendale del
bene/servizio oggetto del finanziamento, il contributo in conto interessi sarà revocato totalmente o
parzialmente.
Il contributo in conto interessi potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da
parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di
applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da
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leggi e da forme di programmazione negoziata.
I contributi in conto interessi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti
imputabili all’impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall’impresa stessa ad Artigiancassa,
maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il
periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi in conto interessi e quella di
restituzione degli stessi.
Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel
pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l’importo dei contributi in conto interessi
indebitamente fruiti.
Per fatti non imputabili all’impresa, i contributi in conto interessi indebitamente percepiti saranno
maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede
Artigiancassa.
9 - Trattamento Fiscale e Tributario
I finanziamenti all'artigianato sono soggetti al particolare trattamento tributario previsto dal D.P.R.
29 settembre 1973, n. 601.
In particolare, le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata e tutti i provvedimenti,
atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed
estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro
eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi
comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti effettuate in conformità a
disposizioni legislative, statutarie o amministrative da Banche, sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative,
fatta eccezione:
a) per gli atti giudiziari relativi alle operazioni, i quali sono soggetti alle suddette imposte secondo
il regime ordinario;
b) per le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse, che sono soggette all'imposta di bollo
di 0,052 Euro per ogni 516,46 Euro o frazione di tale importo.
L'imposta sostitutiva che le Banche sono tenute a corrispondere è determinata nella misura dello
0,25%.
Inoltre, i finanziamenti all'artigianato beneficiano di altre particolari agevolazioni che consistono
nella riduzione a metà dei diritti spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, dei diritti di cancelleria di
cui all'art. 41, secondo comma, della legge n. 949/52.
L'esenzione dalle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di
proprietà di terzi.
I contributi sono assoggettati al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali
ritenute sono effettuate da Artigiancassa all’atto dell’erogazione del contributo.
A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all’impresa artigiana una dichiarazione per i
relativi adempimenti fiscali.
10- Garanzie
Le garanzie che possono essere richieste dalla Banca alle Imprese finanziate sono: iscrizione di
privilegio sui beni oggetto del finanziamento, fidejussione, rilascio di effetti cambiari, ipoteca su
immobili, pegno di valori e titoli.
Le informazioni pubblicizzate nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al Pubblico a norma dell’art. 1336 del codice civile
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RISCHI A CARICO DELL’IMPRESA ARTIGIANA
•
in caso di mutuo a tasso fisso il finanziamento presenta per il cliente un “rischio di tasso” in
quanto, nel corso del rapporto può determinarsi una variazione al ribasso dei tassi di interesse,
mentre l’impegno finanziario del cliente rimane agganciato al tasso originariamente pattuito;
•
in caso di mutuo a tasso indicizzato, cioè agganciato all’andamento di determinati parametri
(es. euribor) variabili nel corso del tempo, il finanziamento presenta per il cliente un “rischio di
tasso” in quanto, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro
preso a riferimento con conseguente aggravio dell’impegno finanziario richiesto al cliente;
•
mancato riconoscimento del contributo Artigiancassa.
Sezione III – Condizioni economiche dell’operazione:
MUTUI
CHIROGRAFARI ARTIGIANI
MUTUI A TASSO FISSO
•
•
•
Tasso annuo di preammortamento: pari al tasso iniziale come sotto indicato;
Tasso di interesse annuo applicato al mutuo: massimo 7,250%;
Tasso annuo per il calcolo degli interessi di mora: 3,000 punti in più del tasso contrattuale in
vigore al momento della mora;
• Tasso massimo al quale potrà essere regolato il finanziamento in ipotesi di mancato
riconoscimento del contributo Artigiancassa: 3 punti in più del tasso contrattuale, con massimo
del 7,250%;
• Tasso di mora per indebita percezione del contributo: Tasso di Riferimento maggiorato di 5
punti; è anche prevista la applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel
pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l’importo dei contributi in conto interessi
indebitamente fruiti (vedere Sezione II del presente Foglio Informativo);
Il valore tempo per tempo vigente del Tasso di Riferimento potrà essere rilevato al seguente sito
internet:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
Tale tasso, pubblicato con Decreto Ministeriale, alla data dell’ 01/10/09 quotava 1,45%.
•
Spese di istruttoria:
-Per fidi fino a Euro 10.000,00
spese istruttoria Euro 40,00
-Per fidi da Euro 10.001,00 a Euro 25.000,00
spese istruttoria Euro 80,00
-Per fidi da Euro 25.001,00 a Euro 50.000,00
spese istruttoria Euro 150,00
-Per fidi da Euro 50.001,00 a Euro 100.000,00
spese istruttoria Euro 200,00
-Per fidi oltre Euro 100.000,00
spese istruttoria Euro 250,00
Inoltre si provvederà al recupero di spese per bolli su effetti a garanzia, di visure, consultazione
banca dati e richieste di informazioni.
Le informazioni pubblicizzate nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al Pubblico a norma dell’art. 1336 del codice civile
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•
spese per comunicazioni ai sensi D. Lgs. n. 385/93: spese postali come da tariffa, con
massimo di Euro 5,16 annuali;
• Rimborso dell’imposta sostitutiva ex art. 15 dpr 601/73: 0,25% dell’importo erogato;
• Spese per l’iscrizione e/o la trascrizione di garanzie e la pubblicazione di privilegi: quelle
effettivamente sostenute e documentate;
• Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale: Euro 20,00;
• Commissione di incasso rata: Euro 1,29;
• Spese di assicurazione: per mese Euro 0,52;
• Compenso per estinzione anticipata: 2,000% calcolato sul capitale anticipatamente corrisposto.
Tale compenso non è dovuto per i mutui destinati all’acquisto o alla ristrutturazione di
unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività
economica o professionale da parte di persone fisiche.
• Indicatore sintetico di costo (ISC): 7,690% calcolato per una ipotesi di finanziamento della
durata di 48 mesi, rimborsabile con pagamento di n. 8 rate semestrali, su capitale figurativo di
Euro 50.000,00, al tasso nominale annuo del 7,250%.
Mutui con condizioni, durata e importi diversi potranno essere concordati di volta in volta
con la Direzione, sulla base degli andamenti dei mercati bancari e finanziari nazionali ed
internazionali.
ni, durata Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile.
MUTUI A TASSO INDICIZZATO
•
Tasso annuo di preammortamento: pari al tasso iniziale come sotto indicato;
•
Tasso di interesse annuo applicato al mutuo: tasso annuo non superiore alla media mensile dei
tassi EURIBOR, 6 mesi lettera, 365, pubblicata da Il Sole 24 Ore e riferita alla chiusura del
trimestre antecedente la data di stipula del contratto, attualmente pari 1,063%, aumentato di
5,250 punti, e pertanto pari al 6,313%.
Detto tasso sarà adeguato trimestralmente al 1/1, 1/4, 1/7, 1/10 di ogni anno, sulla base della
media mensile dei tassi EURIBOR, 6 mesi lettera, 365, riferita al mese precedente la data di
variazione.
• Tasso annuo per il calcolo degli interessi di mora: 3,000 punti in più del tasso contrattuale in
vigore al momento della mora;
• Tasso massimo al quale potrà essere regolato il finanziamento in ipotesi di mancato
riconoscimento del contributo Artigiancassa: 3 punti in più del tasso contrattuale, con massimo
del 6,313%;
• Tasso di mora per indebita percezione del contributo: Tasso di Riferimento maggiorato di 5
punti; è anche prevista la applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel
pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l’importo dei contributi in conto interessi
indebitamente fruiti (vedere Sezione II del presente Foglio Informativo);
Il valore tempo per tempo vigente del Tasso di Riferimento potrà essere rilevato al seguente sito
internet:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
Tale tasso, pubblicato con Decreto Ministeriale, alla data dell’ 01/10/09 quotava 1,45%.
•
Spese di istruttoria:
-Per fidi fino a Euro 10.000,00
spese istruttoria Euro
40,00
Le informazioni pubblicizzate nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al Pubblico a norma dell’art. 1336 del codice civile
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-Per fidi
-Per fidi
-Per fidi
-Per fidi
da
da
da
oltre
Euro 10.001,00
Euro 25.001,00
Euro 50.001,00
Euro 100.000,00
a Euro 25.000,00
a Euro 50.000,00
a Euro 100.000,00
spese istruttoria
spese istruttoria
spese istruttoria
spese istruttoria
Euro 80,00
Euro 150,00
Euro 200,00
Euro 250,00
Inoltre si provvederà al recupero di spese per bolli su effetti a garanzia, di visure, consultazione
banca dati e richieste di informazioni.
• spese per comunicazioni ai sensi D. Lgs. n. 385/93: spese postali come da tariffa, con
massimo di Euro 5,16 annuali;
• Spese per l’iscrizione e/o la trascrizione di garanzie e la pubblicazione di privilegi: quelle
effettivamente sostenute e documentate;
• Rimborso dell’imposta sostitutiva ex art. 15 dpr 601/73: 0,25% dell’importo erogato;
• Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale: Euro 20,00;
• Commissione di incasso rata: Euro 1,29;
• Spese di assicurazione: per mese Euro 0,52;
• Compenso per estinzione anticipata: 2,000% calcolato sul capitale anticipatamente corrisposto.
Tale compenso non è dovuto per i mutui destinati all’acquisto o alla ristrutturazione di
unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività
economica o professionale da parte di persone fisiche.
• Indicatore sintetico di costo (ISC): 6,720% calcolato per una ipotesi di finanziamento della
durata di 48 mesi, rimborsabile con pagamento di n. 8 rate semestrali, su capitale figurativo di
Euro 50.000,00, al tasso nominale annuo 6,313%.
Mutui con condizioni, durata e importi diversi potranno essere concordati di volta in volta
con la Direzione, sulla base degli andamenti dei mercati bancari e finanziari nazionali ed
internazionali.
Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile.
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MUTUI ARTIGIANI CON GARANZIA IPOTECARIA
MUTUI A TASSO FISSO
•
•
•
•
•
Tasso annuo di preammortamento: pari al tasso iniziale come sotto indicato;
Tasso di interesse annuo applicato al mutuo: massimo 6,000%;
Tasso massimo al quale potrà essere regolato il finanziamento in ipotesi di mancato
riconoscimento del contributo Artigiancassa: 6,000%;
Tasso annuo per il calcolo degli interessi di mora: 3,000 punti in più del tasso contrattuale in
vigore al momento della mora;
Tasso di mora per indebita percezione del contributo: Tasso di Riferimento maggiorato di 5
punti; è anche prevista la applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel
pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l’importo dei contributi in conto interessi
indebitamente fruiti (vedere Sezione II del presente Foglio Informativo);
Il valore tempo per tempo vigente del Tasso di Riferimento potrà essere rilevato al seguente sito
internet:
Le informazioni pubblicizzate nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al Pubblico a norma dell’art. 1336 del codice civile
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http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
Tale tasso, pubblicato con Decreto Ministeriale, alla data dell’ 01/10/09 quotava 1,45%.
Spese di istruttoria: 0,50% dell’importo mutuato con un massimo di Euro 500,00, di cui il 50%
da versare al momento della richiesta del mutuo.
Inoltre si provvederà al recupero di spese per visure, consultazione banca dati e richieste di
informazioni;
Spese di perizia: Euro 258,23;
Spese per comunicazioni ai sensi D. Lgs. n. 385/93: spese postali come da tariffa, con massimo
di Euro 5,16 annuali;
Rimborso dell’ imposta sostitutiva ex art. 15 dpr 601/73: 0,25% dell’importo erogato;
Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale: Euro 20,00;
Commissione di incasso rata: Euro 1,29;
Spese di Assicurazione: per mese Euro 0,52;
Compenso omnicomprensivo per l’estinzione anticipata: 2,000% calcolato sul capitale
anticipatamente corrisposto.Tale compenso non è dovuto per i mutui destinati all’acquisto o alla
ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della
propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.
•
Indicatore sintetico di costo (ISC): 6,450% calcolato per una ipotesi di finanziamento della
durata di 7 anni, rimborsabile con pagamento di n. 14 rate semestrali, su capitale figurativo di
Euro 75.000,00, al tasso nominale annuo 6,000%.
Mutui con condizioni, durata e importi diversi potranno essere concordati di volta in volta
con la Direzione, sulla base degli andamenti dei mercati bancari e finanziari nazionali ed
internazionali.
Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile
MUTUI A TASSO INDICIZZATO
•
Tasso annuo di preammortamento: pari al tasso iniziale come sotto indicato;
•
Tasso di interesse annuo applicato al mutuo:
tasso annuo non superiore alla media mensile dei tassi EURIBOR, 6 mesi lettera, 365,
pubblicata da Il Sole 24 Ore e riferita alla chiusura del trimestre antecedente la data di stipula
del contratto, attualmente pari al 1,063%, aumentato di 3,500 punti, e pertanto pari al
4,563%.
Detto tasso sarà adeguato trimestralmente al 1/1, 1/4, 1/7, 1/10 di ogni anno, sulla base della
media mensile dei tassi EURIBOR, 6 mesi lettera, 365, riferita al mese precedente la data di
variazione.
•
•
Lo stesso tasso, determinato con le modalità sopra precisate, potrà essere applicato sul
finanziamento in ipotesi di mancato riconoscimento del contributo Artigiancassa;
Tasso annuo per il calcolo degli interessi di mora: 3,000 punti in più del tasso contrattuale in
vigore al momento della mora;
Tasso di mora per indebita percezione del contributo: Tasso di Riferimento maggiorato di 5
punti; è anche prevista la applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel
Le informazioni pubblicizzate nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al Pubblico a norma dell’art. 1336 del codice civile
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pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l’importo dei contributi in conto interessi
indebitamente fruiti (vedere Sezione II del presente Foglio Informativo);
Il valore tempo per tempo vigente del Tasso di Riferimento potrà essere rilevato al seguente sito
internet:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
Tale tasso, pubblicato con Decreto Ministeriale, alla data alla data dell’01/10/09 quotava 1,45%.
Spese di istruttoria: 0,50% dell’importo mutuato con un massimo di Euro 500,00, di cui il 50%
da versare al momento della richiesta del mutuo.
Inoltre si provvederà al recupero di spese per visure, consultazione banca dati e richieste di
informazioni;
Spese di perizia: Euro 258,23;
spese per comunicazioni ai sensi D. Lgs. n. 385/93: spese postali come da tariffa, con massimo
di Euro 5,16 annuali;
Rimborso dell’ imposta sostitutiva ex art. 15 dpr 601/73: 0,25% dell’importo erogato;
Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale: Euro 20,00;
Commissione di incasso rata: Euro 1,29;
Spese di Assicurazione: per mese Euro 0,52;
Compenso omnicomprensivo per l’estinzione anticipata: 2,000% calcolato sul capitale
anticipatamente corrisposto. Tale compenso non è dovuto per i mutui destinati all’acquisto o
alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della
propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.
•
Indicatore sintetico di costo (ISC): 4,780% calcolato per una ipotesi di finanziamento della
durata di 7 anni, rimborsabile con pagamento di n. 14 rate semestrali, su capitale figurativo di
Euro 75.000,00, al tasso nominale annuo 4,563%.
Mutui con condizioni, durata e importi diversi potranno essere concordati di volta in volta
con la Direzione, sulla base degli andamenti dei mercati bancari e finanziari nazionali ed
internazionali.
Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile.
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RECUPERI DI SPESE (per tutte le tipologie di mutui artigiani)
La Banca applicherà l’importo di Euro 10,33 per lettere di sollecito standard, e fino ad un importo di
Euro 129,11 per lettere specifiche volte ad ottenere il rientro o la sistemazione di posizioni anomale.
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Inoltre verrà recuperato l’importo di Euro 10,33 per rilascio della certificazione degli interessi passivi.
Le informazioni pubblicizzate nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al Pubblico a norma dell’art. 1336 del codice civile
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Sezione VI – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano le operazioni relative ai principali
diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente
Principali norme relative ai Mutui Chirografari Artigiani
Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate: la Banca si riserva di dare inizio
all’erogazione del finanziamento previa esibizione di idonea e definitiva documentazione e solo
dopo che l’Impresa avrà provveduto a compiere le formalità relative ai privilegi ed alle garanzie che
assistono lo stesso, se previste.
Pagamento diretto dei macchinari: la Banca, quando possibile ed opportuno, procederà
direttamente al pagamento delle macchine, degli autoveicoli, degli attrezzi, degli impianti dei lavori
e dei fornitori; a tal fine l’Impresa provvederà a rimettere alla Banca, con visto di benestare, le
relative fatture, restando quest’ultima fin d’ora esonerata da ogni responsabilità.
Contributo statale nel pagamento degli interessi ed interessi di mora: il finanziamento potrà
beneficiare del contributo in conto interessi da parte dell’Artigiancassa che lo corrisponderà
all’Impresa per il tramite della Banca con le modalità previste nel Regolamento Artigiancassa: tale
contributo verrà determinato sull’importo del finanziamento ammesso all’agevolazione ed andrà ad
ammortizzare quota parte degli interessi dovuti e sarà calcolato in termini percentuali variabili in
funzione del territorio nel quale risulta localizzato l’investimento prendendo come parametro il
tasso di riferimento determinato con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato vigente alla data di stipula del contratto.
Qualora il contributo in conto interessi non venisse concesso per motivi diversi dalla carenza di
fondi ovvero venisse revocato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo dall’Artigiancassa, la Banca
potrà recedere dal contratto.
I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili
all’impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall’impresa stessa all’Artigiancassa,
maggiorati degli interessi calcolati al tasso di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo
intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quello di restituzione degli stessi; è anche
prevista la applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma in misura da 2 a 4 volte l’importo dei contributi in conto interessi indebitamente fruiti
(vedere Sezione II del presente Foglio Informativo);
Qualora l’impresa non provvedesse puntualmente al rimborso del finanziamento e al totale
pagamento alle rispettive scadenze delle rate o degli effetti a fronte di esso rilasciati, si produrrà di
pieno diritto a favore della Banca la maturazione degli interessi di mora.
Garanzie: i privilegi e le garanzie costituiti a fronte del contratto resteranno fermi e validi fino alla
totale estinzione del debito in qualunque momento essa avvenga, e, comunque, finché la Banca non
vi rinunci espressamente, in tutto o in parte, o non dia il suo assenso per la loro cancellazione o
riduzione.
Decadenza del beneficio del termine e risoluzione del contratto: il verificarsi di una delle ipotesi
di cui all’art. 1186 cod. civ. (compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del beneficiario) costituisce decadenza dal
beneficio del termine.
Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto, la banca avrà diritto di esigere l’immediato
rimborso del credito per il capitale, interessi, anche di mora e accessori tutti e di agire, senza
bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti dell’impresa che dei garanti, nel modo e
con le procedure che riterrà più opportuni. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate
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dall’impresa e dai garanti, sia se costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali - E’ in facoltà della banca modificare le
condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni
sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto
del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di
liquidazione, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Estinzione anticipata.
La Banca potrà concedere, su richiesta dell’impresa, l’estinzione anticipata del finanziamento
previa corresponsione da parte dell’impresa stessa del capitale residuo, degli interessi ed eventuali
oneri maturati fino al momento del recesso. Inoltre la banca può esigere un compenso calcolato sul
capitale residuo. Tale compenso non è dovuto per i mutui destinati all’acquisto o alla
ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della
propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.
Foro Competente.
Per qualunque controversia concernente l’applicazione e l’interpretazione del contratto è
competente il Foro di Fermo.
Principali norme relative ai Mutui Artigiani con Garanzia Ipotecaria
Scopo e condizioni di concessione e utilizzo del finanziamento-termini e modalità di rimborso
1. Il finanziamento potrà essere utilizzato dall’impresa:
• in un’unica soluzione, previa esibizione d’idonea documentazione definitiva di spesa
relativa agli investimenti già effettuati oltre che di attestazione circa la destinazione degli
investimenti finanziati per le finalità artigiane dichiarate ed il relativo utilizzo, rilasciata
dall’Impresa e sottoscritta dalla Banca;
• in una o più soluzioni, comunque entro un periodo di tempo predeterminato, chiamato
"periodo di utilizzo e/o di preammortamento nelle more dell'acquisizione della prova
documentale della spesa effettuata e della destinazione del finanziamento, con l'intesa che la
mancata presentazione di detta documentazione entro il termine suindicato potrà
determinare la non applicabilità delle agevolazioni previste in materia.
2. L’impresa si obbliga a mantenere materialmente e giuridicamente per tutta la durata del
finanziamento la destinazione dichiarata, pena la risoluzione dal contratto ai sensi dell’art. 1456
CC; a tal fine, essa consentirà i controlli ed accertamenti che la Banca e/o l’Artigiancassa in
qualunque momento ritenessero opportuni, rimborsandone il costo.
3. Il finanziamento è subordinato alla assunzione da parte della Banca, a garanzia del totale
pagamento di tutto quanto dovutole, di ipoteca concessa da parte del cliente o di un terzo, su
immobili liberi da vincoli o pesi pregiudizievoli.
Verificandosi una diminuzione della capacità cauzionale degli immobili a causa del generale o locale
deprezzamento della proprietà immobiliare o per qualsiasi altra causa, può essere richiesto dalla
banca lo scioglimento del contratto oppure, se del caso, una integrazione della garanzia
ipotecaria, o altra idonea garanzia.
Il cliente, l’eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa sono obbligati, per tutta la
durata del finanziamento, ad assicurare e mantenere assicurato l’immobile concesso in
garanzia contro i danni da incendio, caduta del fulmine e scoppio, presso compagnia di
gradimento della banca, per un valore non inferiore a quello di stima della banca medesima.
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Copia della polizza e della relativa appendice di vincolo a favore della banca devono essere
consegnate alla stessa.
Qualora si verifichi taluno degli eventi coperti dall’assicurazione, il cliente, l’eventuale terzo
datore di ipoteca e i loro aventi causa devono informarne la banca entro tre giorni. La banca ha
diritto di intervenire negli atti di accertamento dei danni o di promuoverli, se li giudica di suo
interesse, a spese del cliente.
Le somme che la compagnia di assicurazione è tenuta a versare alla banca per indennità di
perdita o di deterioramento sono vincolate a garanzia di tutto quanto dovuto dal cliente in
dipendenza del finanziamento.
Il cliente, l’eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa devono pagare i premi di
assicurazione e comprovare, senza indugio, detto pagamento. In difetto di ciò, la banca può
provvedere direttamente con diritto di rivalsa nei confronti dei debitori per capitale, interessi e
spese. Inoltre, qualora la banca non si ritenga adeguatamente garantita dalla società
assicuratrice, richieda al cliente di sostituirla ed egli non ottemperi all’invito, essa può
provvedervi direttamente in nome proprio e a spese del cliente. Lo scioglimento del contratto di
assicurazione e l’impossibilità per qualsiasi causa di stipularlo con altra compagnia di
gradimento della banca comportano il diritto di questa di sciogliere il contratto di finanziamento
artigiano e di richiedere l’immediato rimborso di quanto alla stessa dovuto senza bisogno di formalità.
Il finanziamento è altresì subordinato alla esibizione, da parte dell’Impresa, di certificati
dell’autorità giudiziaria comprovanti che, a carico dell’Impresa stessa, non pendono procedure
concorsuali, esecutive o misure cautelari in genere.
4. Il rimborso del finanziamento dovrà avvenire mediante pagamento integrale a scadenza
(compreso l’eventuale periodo di utilizzo/preammortamento) di rate costanti posticipate
secondo il piano di ammortamento concordato tra la banca ed il cliente.
Contributo statale nel pagamento degli interessi – interessi di mora.
1. Il finanziamento potrà beneficiare del contributo in conto interessi da parte dell’Artigiancassa la
quale lo corrisponderà all’Impresa per il tramite della Banca con le modalità previste nel
Regolamento Artigiancassa. Il contributo verrà determinato sull’importo del finanziamento
ammesso all’agevolazione ed andrà ad ammortizzare quota parte degli interessi dovuti. Il
contributo sarà calcolato in termini percentuali variabili in funzione del territorio nel quale
risulta localizzato l’investimento prendendo come parametro il tasso di riferimento determinato
con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato vigente alla data di
stipula del contratto.
Qualora il contributo in conto interessi non venisse concesso per motivi diversi dalla carenza di
fondi ovvero venisse revocato per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, dall’Artigiancassa, la
Banca potrà recedere dal contratto.
2. I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili
all’impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall’impresa stessa all’Artigiancassa,
maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il
periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quello di restituzione degli
stessi; è anche prevista la applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente
nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l’importo dei contributi in conto interessi
indebitamente fruiti (vedere Sezione II del presente Foglio Informativo);
3. Il cliente è tenuto a corrispondere alla banca, sull’importo non pagato alle relative scadenze,
l’interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno successivo alla
scadenza fino a quello dell’effettivo pagamento.
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Condizioni di erogazione del finanziamento.
La Banca si riserva di dare inizio all’erogazione del finanziamento dopo che l’Impresa avrà
provveduto a compiere le formalità relative alle garanzie che assistono il finanziamento stesso.
Cancellazione, riduzione e rinuncia dei privilegi e delle garanzie da parte della Banca.
1. Al finanziamento non si applicano, ai sensi dell’art. 40 della legge 25 luglio 1952 n. 949 e
successive modificazioni, le disposizioni di cui all’art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dopo
che siano trascorsi 10 giorni dalla stipulazione del contratto.
2. I privilegi e le garanzie che assistono il finanziamento resteranno fermi e validi fino alla totale
estinzione del debito in qualunque momento essa avvenga, e comunque fino a che la Banca non
vi rinunci espressamente in tutto o in parte, o non dia il suo assenso per la loro cancellazione o
riduzione.
Estinzione anticipata.
La Banca potrà concedere, su richiesta dell’impresa, l’estinzione anticipata del finanziamento
previa corresponsione da parte dell’impresa stessa del capitale residuo, degli interessi ed eventuali
oneri maturati fino al momento del recesso. Inoltre la banca può esigere un compenso calcolato sul
capitale residuo. Tale compenso non è dovuto per i mutui destinati all’acquisto o alla
ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della
propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.
Decadenza del beneficio del termine e risoluzione del contratto.
1. Il verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 CC – ivi compreso il prodursi di eventi tali
da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del
beneficiario – costituisce decadenza dal beneficio del termine.
2. La Banca inoltre avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 CC qualora:
- l’impresa non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso;
- l’impresa non destini il finanziamento agli scopi per i quali è stato concesso o non realizzi
integralmente il programma di investimenti;
- l’impresa non adempia agli obblighi posti a suo carico dal contratto;
- l’impresa o i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche
giudiziali, o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale,
finanziaria ed economica;
- la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non veritiere.
Inoltre, in determinate ipotesi (ad es. inadempimento delle formalità ipotecarie nei termini
previsti), la banca ha la facoltà di sciogliere il contratto e, conseguentemente, di pretendere
l’immediato pagamento di quanto dovuto, senza necessità di alcuna formalità.
3. Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto, la banca avrà diritto di esigere l’immediato
rimborso del credito per il capitale, interessi, anche di mora, nella misura contrattualmente
prevista, e accessori tutti, e di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei
confronti dell’impresa che dei garanti, nel modo e con le procedure che riterrà più opportuni.
Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dall’impresa e dai garanti, sia se costituite
con la stipula del contratto di finanziamento artigiano, sia se successivamente acquisite.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali - E’ in facoltà della banca modificare le
condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni
sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto
Le informazioni pubblicizzate nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al Pubblico a norma dell’art. 1336 del codice civile
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del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di
liquidazione, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Foro Competente.
Per qualunque controversia concernente l’applicazione e l’interpretazione del contratto è
competente il Foro di Fermo.
LEGENDA: Nel presente foglio informativo, i termini di seguito elencati hanno i significati rispettivamente
indicati.
Ammortamento : è il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate
comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.
Contributo Artigiancassa : è il contributo riconosciuto dall’ente sull’operazione che andrà ad ammortizzare quota
parte degli interessi dovuti.
Tasso di Riferimento : è il Tasso pubblicato con Decreto Ministeriale che consente di individuare, in relazione alla
localizzazione dell’investimento, il contributo dell’Artigiancassa
Piano di ammortamento : è il piano del rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione e della scadenza
delle singole rate.
Rata : pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze stabilite
contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte
dell’importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo.
Interesse di mora : rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.
(in caso di tasso indicizzato)
Parametro di indicizzazione : rappresenta l’indice preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse
applicato al rapporto.
Spese di istruttoria : spese per le indagini e l’analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di
indebitamento del cliente e la forma di finanziamento più opportuna.
Informazione precontrattuale: copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della
conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo.
Comunicazione periodica : comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del
contratto e, comunque, almeno una volta all’anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro
aggiornato delle condizioni applicate.
Indicatore sintetico di costo (ISC) : è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale
sull’ammontare del prestito concesso.
Banca di Ripatransone – Credito Cooperativo – Società Cooperativa
01 ottobre 2009
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