finanziamento agevolato ai soci bcc
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finanziamento agevolato ai soci bcc
FOGLIO INFORMATIVO Relativo alle operazioni di FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER I SOCI DELLA BANCA DI RIPATRANSONE CREDITO COOPERATIVO Alla data del 01/10/2009 Sezione I – Informazioni sulla banca BANCA DI RIPATRANSONE – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ COOPERATIVA Sede legale e amministrativa: C.so Vittorio Emanuele n. 45 – 63038 RIPATRANSONE (AP) E-mail: [email protected] Codice ABI: 08769.2 Numero di iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia: 861.5.0 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno: 00096910443 Numero di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative: A155893 Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Capitale sociale Euro Riserve Euro 3.926,76 al 31.12.08 18.670.276,20 al 31.12.08 Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione -Struttura e funzione economica BENEFICIARI: Possono presentare domanda di finanziamento tutti i Soci della Banca di Ripatransone Credito Cooperativo Società Cooperativa. FINALITA’: PER TUTTI I SOCI: particolari necessità familiari quali cure mediche, mantenimento studi universitari figli, matrimonio, acquisto autovettura, acquisto arredamento, lavori di ristrutturazione e/o manutenzione abitazioni, installazione di impianti fotovoltaici e per il risparmio energetico, ecc. PER I SOCI AGRICOLTORI: -spese di conduzione (€ 1.000 per ettaro) -spese di miglioramento -acquisto attrezzature agricole -acquisto bestiame PER I SOCI ARTIGIANI O COMMERCIANTI: Le informazioni pubblicizzate nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al Pubblico a norma dell’art. 1336 del codice civile 1 -Formazione scorte -acquisto mezzi -rinnovo locali (attrezzature, arredi, vetrine, ecc.) IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE L’importo massimo concedibile è di € 20.000 per socio nei limiti del plafond disponibile. In caso di esaurimento plafond ai fini della concessione del finanziamento farà fede la data di presentazione della domanda. La domanda sarà depennata dalla graduatoria qualora entro 90 giorni dalla data di presentazione non sarà corredata con la documentazione indicata al punto 10, così come saranno considerati decaduti i finanziamenti non fruiti entro 90 giorni dalla data della concessione. Ciascun socio può richiedere il finanziamento anche in più volte o per diverse necessità fermo restando l’importo massimo di € 20.000 complessivi. Qualora il plafond presentasse delle disponibilità e non ci fossero richieste il finanziamento potrà essere concesso di nuovo ai soci che ne hanno già fruito. Nota: Dal suddetto importo massimo concedibile di € 20.000 andranno dedotte le esposizioni residue relative ad altri finanziamenti agevolati fruiti dal socio presso la Banca per il tramite di associazioni di categoria e similari. FORMA TECNICA E DURATA MASSIMA DEL FINANZIAMENTO: I finanziamenti possono essere richiesti sotto forma di mutuo chirografario con rimborso rateale oppure sotto forma di sconto di cambiale agraria. La durata massima del finanziamento prevista è di 5 anni ad esclusione dei finanziamenti per conduzione agricola la cui durata massima prevista è di 1 anno (eventualmente con cambiale agraria) e dei finanziamenti per approvvigionamento scorte la cui durata massima prevista è di 2 anni. TASSO D’INTERESSE Il tasso d’interesse applicato al finanziamento può essere fisso o variabile a scelta del richiedente e sarà determinato secondo le modalità previste nella Sezione III del presente Foglio Informativo. -Principali rischi, di carattere generico o specifico, connessi con il finanziamento I finanziamenti a tasso fisso presentano per il cliente un “rischio di tasso”; in sostanza, nel corso del rapporto può determinarsi una variazione al ribasso dei tassi di interesse, mentre l’impegno finanziario del cliente rimane agganciato al tasso originariamente pattuito. I finanziamenti a tasso indicizzato, cioè agganciati all’andamento di determinati parametri (es. euribor) variabili nel corso del tempo, presentano per il cliente un “rischio di tasso”; in sostanza, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio dell’impegno finanziario richiesto al cliente. Le informazioni pubblicizzate nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al Pubblico a norma dell’art. 1336 del codice civile 2 Sezione III - Condizioni economiche dell’operazione MUTUI CHIROGRAFARI • TASSO FISSO: pari all’I.R.S. di riferimento in base alla durata del finanziamento calcolato alla data di stipula. Ad esempio l’I.R.S. di riferimento per la durata del finanziamento di 5 anni è pari al 2,70% (rilevato su “IL SOLE 24 ORE” del 01/10/2009). • TASSO VARIABILE: pari alla media mensile dei tassi EURIBOR 6 mesi lettera, 365, pubblicata da Il Sole 24 Ore, riferita alla chiusura del trimestre antecedente la data di stipula del contratto, attualmente pari al 1,063%. Detto tasso sarà adeguato trimestralmente il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre e verrà fissato per ciascun trimestre nella misura della media dei tassi EURIBOR riferita al mese precedente la data di variazione; • TASSO DI MORA In caso di ritardato pagamento della rata viene applicato un tasso di mora nella misura di 5 punti in più del tasso del finanziamento; • SPESE ISTRUTTORIA Non è prevista alcuna spesa d’istruttoria; • IMPOSTA SOSTITUTIVA L’imposta sostitutiva, se dovuta, è a carico dei soci richiedenti (in caso di durata superiore ai 18 mesi rimborso dell’imposta sostitutiva ex art. 15 dpr 601/73 dello 0,25% dell’importo erogato); • ALTRE SPESE • Spese per pagamento rata: esente; • Spese di assicurazione: € 0,52 mensili (facoltative); • Spese per comunicazioni ai sensi D.Lgs. 385/93: spese postali come da tariffa, con massimo di Euro 5,16 annuali; • Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale: Euro 20,00; • Compenso per estinzione anticipata: 2,000% calcolato sul capitale anticipatamente corrisposto. Tale compenso non è dovuto per i mutui destinati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. • Indicatore sintetico di costo (ISC) per ipotesi di mutuo a tasso fisso: 2,77% calcolato per una ipotesi di finanziamento della durata di 60 mesi, rimborsabile con pagamento di n. 10 rate semestrali, su capitale figurativo di Euro 20.000,00, al tasso nominale annuo del 2,70%. • Indicatore sintetico di costo (ISC) per ipotesi di mutuo a tasso indicizzato: 1,120% calcolato per una ipotesi di finanziamento della durata di 60 mesi, rimborsabile con pagamento di n. 10 rate semestrali, su capitale figurativo di Euro 20.000,00, al tasso nominale annuo del 1,063%. • Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile. Le informazioni pubblicizzate nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al Pubblico a norma dell’art. 1336 del codice civile 3 PRESTITO AGRARIO DI CONDUZIONE (SCONTO DI CAMBIALE AGRARIA) -Durata massima 12 mesi -TASSO: fisso, pari all’I.R.S. di riferimento in base alla durata del finanziamento calcolato alla data di stipula. L’ I.R.S. di riferimento per la durata del finanziamento di 1 anno è pari all’ 1,20% (rilevato su “IL SOLE 24 ORE” del 01/10/2009); -Tasso annuo massimo per interessi di mora: 5 punti in più del tasso del finanziamento; -Calcolo degli interessi effettuato con riferimento al divisore anno civile; -Giorni banca: massimo 10 -Per incasso di ogni effetto, oltre rimborso spese Euro 2,58 -Imposta di bollo sui contratti: secondo legge (attualmente Euro 14,62) solo per i contratti non regolati in conto corrente; -Bollo su cambiali agrarie Euro 0,05 per ogni 516,46 Euro o frazione; -Spese di istruttoria: non è prevista alcuna spesa d’istruttoria. ********** NOTA: ALTRI RECUPERI DI SPESE (eventuali): La Banca provvederà al recupero di eventuali spese per visure, consultazione banca dati e richieste di informazioni. Inoltre applicherà l’importo di Euro 10,33 per lettere di sollecito standard, e fino ad un importo di Euro 129,11 per lettere specifiche volte ad ottenere il rientro o la sistemazione di posizioni anomale. Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l’operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente PRESTITO AGRARIO DI CONDUZIONE (SCONTO DI CAMBIALE AGRARIA) Termini di esecuzione delle operazioni: lo stesso giorno del rilascio degli effetti. Solidarietà delle obbligazioni assunte dal beneficiario. Interessi di mora: dovuti in caso di mancato pagamento alla scadenza delle cambiali agrarie. Foro competente di eventuali controversie - Per qualunque controversia è competente l'Autorità giudiziaria prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Le informazioni pubblicizzate nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al Pubblico a norma dell’art. 1336 del codice civile 4 MUTUI CHIROGRAFARI Il rapporto di mutuo chirografario è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l’attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato. Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell’attività professionale svolta. Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi richiesti dal Cliente. Tuttavia, qualora dovesse ricorrere un giustificato motivo che ne legittimi il rifiuto la stessa dovrà darne tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare l’incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. Invio della corrispondenza alla clientela - L’invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all’indirizzo indicato all’atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto. Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all’unico indirizzo indicato dai contestatari e si considerano efficaci nei confronti di ogni contestatario. Deposito delle firme autorizzate – Il cliente ha l’obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo presso la succursale ove il rapporto è intrattenuto. Poteri di rappresentanza - Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati a rappresentare il cliente nei propri rapporti con la banca, nonché le rinunce da parte di quest’ultimi, hanno effetto a partire da quando la banca riceve la relativa comunicazione inviata con lettera raccomandata, telegramma ovvero presentata direttamente alla succursale ove il rapporto è intrattenuto. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i cointestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò anche quando il rapporto è intestato a più persone. Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i cointestatari. In ogni caso, per le obbligazioni che venissero a sorgere anche solo per fatto o atto di un solo cointestatario ne risponderanno in solido anche tutti gli altri. Diritto di garanzia - La banca ha diritto di pegno sui beni del cliente a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile. Le informazioni pubblicizzate nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al Pubblico a norma dell’art. 1336 del codice civile 5 Compensazione - Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell’ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.La compensazione avrà luogo in qualunque momento senza obbligo di preavviso ma la banca dovrà comunque darne pronta informativa al cliente. Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate - Le somme erogate sono tempestivamente messe a disposizione del cliente mediante versamento sul conto corrente a lui intestato/cointestato oppure mediante consegna del relativo importo al medesimo. Rimborso - Il mutuo chirografario deve essere rimborsato - nel corso della durata convenuta ratealmente, secondo il piano di ammortamento concordato tra la banca ed il cliente. Il pagamento delle singole rate e degli eventuali accessori deve avvenire con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al cliente oppure presso gli sportelli della banca. Senza necessità di alcuna formalità, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca, sull’importo non pagato alle relative scadenze, l’interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno della scadenza fino a quello dell’effettivo pagamento. Modifica unilaterale delle condizioni economiche. – È in facoltà della banca modificare – con esclusione del tasso di interesse - le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura conto. Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine - In determinate ipotesi (ad es. il cliente non provvede al puntuale pagamento anche di una sola rata di rimborso) la banca ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto e, conseguentemente, di pretendere l’immediato pagamento di tutto quanto dovuto. In questi casi, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca, senza necessità di alcuna formalità, l’interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno della scadenza fino a quello dell’effettivo pagamento. Estinzione anticipata del finanziamento – Il cliente può, in qualsiasi momento, esercitare la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla banca medesima il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso. Inoltre la banca ha la facoltà di esigere un compenso calcolato sul capitale residuo. Tale compenso non è dovuto per i mutui destinati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. Reclami – Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all’Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman-Giurì bancario con le modalità contenute nel regolamento a disposizione nei locali della banca. Foro competente – Per ogni controversia concernente l’applicazione e l’interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale della banca. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Le informazioni pubblicizzate nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al Pubblico a norma dell’art. 1336 del codice civile 6 LEGENDA: nel presente foglio informativo, i termini di seguito elencati hanno i significati rispettivamente indicati. Ammortamento: è il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto. Piano di ammortamento: è il piano del rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate. Rata: pagamento che il Mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell’importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla Banca per il mutuo. Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente. (in caso di tasso indicizzato) Parametro di indicizzazione: rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto. Spese di istruttoria: spese per le indagini e l’analisi espletate dalla Banca volte a determinare la capacità di indebitamento del Mutuatario e la forma di finanziamento più opportuna. Informazione precontrattuale: copia del testo contrattuale che il Mutuatario può richiedere alla Banca prima della conclusione del contratto; non impegna la Banca e il Mutuatario alla stipula del contratto medesimo. Comunicazione periodica: comunicazione scritta inviata o consegnata dalla Banca al Mutuatario alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate. Tasso di interesse debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla banca stessa. Giorni banca: giorni computati aggiuntivamente ai fini del calcolo dell’interesse, a quelli intercorrenti tra la data di scadenza della cambiale e la data di erogazione della somma. Indicatore sintetico di costo (ISC) : è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull’ammontare del prestito concesso. Cambiale agraria: titolo di credito all’ordine in cui il sottoscrittore si impegna a pagare una determinata somma a una prefissata scadenza. Banca di Ripatransone – Credito Cooperativo – Società Cooperativa 01 ottobre 2009 Le informazioni pubblicizzate nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al Pubblico a norma dell’art. 1336 del codice civile 7