dei singoli, e che le istituzioni coinvolte hanno superato - EUR-Lex
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21.2.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT dei singoli, e che le istituzioni coinvolte hanno superato in modo manifesto e grave i limiti dell'esercizio dei loro poteri. Ricorso C 44/59 proposto il 16 dicembre Commissione 2008 — Total/ (Causa T-548/08) 1 ( ) Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 aprile 2007, n. 478, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2007, L 111, pag. 13). (2009/C 44/102) Lingua processuale: il francese Parti Ricorrente: Total SA (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: E. Morgan de Rivery e A. Noël-Baron, avvocati) Ricorso presentato il 2 dicembre 2008 — Villa Almè/OHMI — Bodegas Marqués de Murrieta (i GAI) Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Causa T-546/08) Conclusioni della ricorrente (2009/C 44/101) — in via principale, annullare, ai sensi dell'art. 230 CE, la decisione della Commissione delle Comunità europee 1o ottobre 2008, C(2008) 5476 def., nella parte in cui riguarda la Total SA; Lingua di deposito del ricorso: l'italiano Parti Ricorrente:Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe (Mansuè, Italia) (rappresentanti: G. Massa, avvocato, P. Massa, avvocato) Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Bodegas Marqués de Murrieta, SA (Logroño, Spagna) Conclusioni del ricorrente — Annullare la Decisione del 24 settembre 2008 della prima sezione di ricorso (R 1695/2007-1) e condannare l'UAMI alla refusione delle spese. Motivi e principali argomenti Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente. Marchio comunitario interessato: marchio Figurativo «i GAY» (domanda di registrazione n. 4.458.295), per prodotti nella classe 33 (vini) Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Bodegas Marqués de Murrieta S.A.. Marchio o segno fatto valere: Marchio verbale spagnolo (n. 2.315.558) «YGAI» e marchi comunitari figurativo (n. 1.707.729) e verbale (n. 1.699.412) «MARQUES DE MURRIETA YGAY», per prodotti nella classe 33 (vini) Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione. Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso. Motivi dedotti: Incorretta applicazione dell'articolo 8, 1o paragrafo, lett. B) del Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario. — in via subordinata, annullare, ai sensi dell'art. 230 CE, l'ammenda di 128 163 000 EUR inflitta congiuntamente ed in solido alla Total France e alla Total SA dall'art. 2 della decisione della Commissione delle Comunità europee 1o ottobre 2008, C(2008) 5476 def.; — a titolo del tutto subordinato, ridurre, ai sensi dell'art. 229 CE, l'importo dell'ammenda di 128 163 000 EUR inflitta congiuntamente ed in solido alla Total France e alla Total SA dall'art. 2 della decisione della Commissione delle Comunità europee 1o ottobre 2008, C(2008) 5476 def.; — condannare comunque la Commissione delle Comunità europee all'integralità delle spese. Motivi e principali argomenti Col presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 1o ottobre 2008, C(2008) 5476 def., avente ad oggetto il caso COMP/39.181 — Cere per candele, in cui la Commissione aveva rilevato che determinate imprese, tra cui la ricorrente, avevano violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'Accordo sullo Spazio economico europeo fissando i prezzi e ripartendosi i mercati delle cere di paraffina nello Spazio economico europeo (SEE) e della paraffina molle in Germania. A sostegno delle sue domande, la ricorrente fa valere nove motivi riguardanti o implicanti: — la violazione dei diritti della difesa e della presunzione d'innocenza della ricorrente, nei limiti in cui la decisione impugnata violerebbe l'ambito di applicazione ratione personae di tali diritti e a causa delle irregolarità procedurali commesse durante la fase d'istruzione e del ragionamento circolare seguito nella decisione stessa; — la contraddittorietà della motivazione in ordine a i) la necessità di verificare se la società controllante abbia effettivamente esercitato un'influenza determinante sulla propria controllata e ii) la portata del controllo che deve avere una società controllante sulla propria controllata affinché sia possibile imputare l'infrazione alla controllante;
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