Causa T-347/13: Ricorso proposto il 1o luglio 2013 — Hawe
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Causa T-347/13: Ricorso proposto il 1o luglio 2013 — Hawe
31.8.2013 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea compete alle stesse condizioni dei deputati che appartengono ad un gruppo politico — due motivi attinenti al merito. Il ricor rente sostiene che il Parlamento ha l’obbligo di verificare se lo statuto del gruppo politico o un principio generale di diritto non siano stati violati in modo grave e manifesto. 1) Primo motivo, vertente su una violazione grave ed evidente dello statuto del gruppo politico «Europa, Libertà, Democra zia», in quanto la decisione di escludere il ricorrente dal gruppo è stata adottata anteriormente alla riunione succes siva di esso, in contrasto con quanto sancito nel suo statuto. C 252/37 ragionevole. Poiché il menzionato ritardo non può essere giu stificato con il ricorso a circostanze eccezionali, la Commissione ha omesso di agire nonostante la sua competenza esclusiva in materia, violando in tal modo le relative disposizioni del Trat tato (ossia gli articoli 106, 107 e 265 TFUE) e il regolamento del Consiglio n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante moda lità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE. Ricorso proposto il 1o luglio 2013 — Hawe Hydraulik/ UAMI — HaWi Energietechnik (HAWI) (Causa T-347/13) 2) Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa del ricorrente, in quanto quest’ultimo non ha potuto presentare i suoi mezzi di difesa nel corso di una riunione del gruppo politico «Europa, Libertà, Democrazia». (2013/C 252/63) Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco Parti Ricorso proposto il 21 giugno 2013 — Energa Power Trading/Commissione (Causa T-338/13) (2013/C 252/62) Lingua processuale: l'inglese Parti Ricorrente: Energa Power Trading Promitheias kai Emporias Ener geias AE (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato) Convenuta: Commissione europea Conclusioni La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — dichiarare che la Commissione è venuta meno agli obblighi incombentile in forza del Trattato, in quanto, nonostante le sia stata rivolta formale richiesta, ha omesso di prendere posizione sul reclamo depositato il 9 dicembre 2010, con cernente un aiuto di Stato illegittimamente concesso alla DEI dalle autorità greche; e — condannare la Commissione alle spese del procedimento. Motivi e principali argomenti A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo, con cui si sostiene che la Commissione ha omesso di agire in relazione al presunto aiuto di Stato illegale concesso a favore della DEI. Omettendo di prendere posizione — positiva o negativa — in ordine al reclamo della ricorrente concernente un presunto aiuto di Stato illegale concesso a favore della DEI, nonostante la presentazione di una lettera di diffida, per un periodo supe riore a 28 mesi (e in ogni caso superiore a 26 mesi), la Com missione non ha concluso l’esame preliminare entro un termine Ricorrente: Hawe Hydraulik SE (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati) Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: HaWi Energie technik AG (Eggenfelden, Germania) Conclusioni La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (mar chi, disegni e modelli), del 26 aprile 2013, nel procedimento R 1690/2012-4, concernente la domanda di marchio comu nitario n. 6 558 589 «HAWI»; — condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato in terno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimen to. Motivi e principali argomenti Richiedente il marchio comunitario: HaWi Energietechnik AG Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «HA WI» per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 35, 37 e 42 — Domanda di marchio comunitario n. 6 558 589 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «HAWE», per prodotti delle classi 7 e 9 Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso C 252/38 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Motivi dedotti: — violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, in combinato dispo sto con l’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009; — violazione del dritto a essere sentiti per quanto concerne l’errata valutazione del valore probatorio della dichiarazione resa sotto giuramento; — violazione del dritto a essere sentiti per quanto concerne l’errata valutazione del valore probatorio degli estratti da Internet; — violazione del dritto a essere sentiti per quanto concerne la valutazione delle prove d’uso nel loro insieme; — violazione del dritto a essere sentiti per quanto concerne la mancata considerazione delle prove d’uso; — violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Ricorso proposto il 1o luglio 2013 — Orange Business Belgium/Commissione (Causa T-349/13) 31.8.2013 mento finanziario n. 966/2012), in particolare i principi di trasparenza, di uguaglianza e di non discriminazione, in quanto: a) alcune regole di valutazione che erano state co municate non sono state applicate; b) alcune regole di va lutazione comunicate erano errate, ed altre, non comunicate, sono state applicate al loro posto; c) il metodo di valuta zione tecnica non è stato comunicato prima delle presenta zione delle offerte. 2) Secondo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della convenuta, dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli offerenti, sanciti dall’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento finanziario n. 1605/2002 (articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario n. 966/2012), che rendono invalida la decisione impugnata, in quanto essa ha ritenuto regolare l’offerta di un altro offerente, nonostante quest’ultima presentasse elementi fondamentali non confor mi, in violazione delle specifiche tecniche del capitolato d’oneri. (1) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1). (2013/C 252/64) Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Jordi Nogues/UAMI — Grupo Osborne (BADTORO) Lingua processuale: l’inglese (Causa T-350/13) (2013/C 252/65) Parti Ricorrente: Orange Business Belgium SA (Bruxelles, Belgio) (rap presentante: B. Schutyser, avvocato) Convenuta: Commissione europea Conclusioni Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo Parti Ricorrente: Jordi Nogues SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. R. Fernández Castellanos, M. J. Sanmartín Sanmartín e E. López Pares) La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione della DG DIGIT della Commissione europea, notificata alla ricorrente il 19 aprile 2013, che respinge l’offerta della ricorrente e attribuisce l’appalto a un altro offerente; Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grupo Osbor ne, SA (El Puerto de Santa María, Spagna). — nel caso in cui, al momento della pronuncia della sentenza, la Commissione avesse già firmato il contratto relativo ai Servizi transeuropei per la telematica fra le amministrazioni – Nuova generazione («TESTA-ng»), dichiarare nullo tale contratto; e Conclusioni — condannare la convenuta alle spese del procedimento, com prese le spese per gli onorari degli avvocati sostenute dalla ricorrente. — annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (mar chi, disegni e modelli) del 16 aprile 2013 nel procedimento R 1446/2012-2; Motivi e principali argomenti La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi. — condannare l’UAMI a sopportare le proprie spese nonché quelle della ricorrente. 1) Primer motivo, basado en que la demandada vulneró el pliego de cargos, artículo 89, apartado 1 y artículo 100, apartado 1, del Reglamento Financiero no 1605/2002 (1) (articoli 102, paragrafo 1, e 113, paragrafo 1, del regola Motivi e principali argomenti Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
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