Causa T-347/13: Ricorso proposto il 1o luglio 2013 — Hawe

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Causa T-347/13: Ricorso proposto il 1o luglio 2013 — Hawe
31.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
compete alle stesse condizioni dei deputati che appartengono ad
un gruppo politico — due motivi attinenti al merito. Il ricor­
rente sostiene che il Parlamento ha l’obbligo di verificare se lo
statuto del gruppo politico o un principio generale di diritto
non siano stati violati in modo grave e manifesto.
1) Primo motivo, vertente su una violazione grave ed evidente
dello statuto del gruppo politico «Europa, Libertà, Democra­
zia», in quanto la decisione di escludere il ricorrente dal
gruppo è stata adottata anteriormente alla riunione succes­
siva di esso, in contrasto con quanto sancito nel suo statuto.
C 252/37
ragionevole. Poiché il menzionato ritardo non può essere giu­
stificato con il ricorso a circostanze eccezionali, la Commissione
ha omesso di agire nonostante la sua competenza esclusiva in
materia, violando in tal modo le relative disposizioni del Trat­
tato (ossia gli articoli 106, 107 e 265 TFUE) e il regolamento
del Consiglio n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante moda­
lità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE.
Ricorso proposto il 1o luglio 2013 — Hawe Hydraulik/
UAMI — HaWi Energietechnik (HAWI)
(Causa T-347/13)
2) Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti della
difesa del ricorrente, in quanto quest’ultimo non ha potuto
presentare i suoi mezzi di difesa nel corso di una riunione
del gruppo politico «Europa, Libertà, Democrazia».
(2013/C 252/63)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorso proposto il 21 giugno 2013 — Energa Power
Trading/Commissione
(Causa T-338/13)
(2013/C 252/62)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Energa Power Trading Promitheias kai Emporias Ener­
geias AE (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— dichiarare che la Commissione è venuta meno agli obblighi
incombentile in forza del Trattato, in quanto, nonostante le
sia stata rivolta formale richiesta, ha omesso di prendere
posizione sul reclamo depositato il 9 dicembre 2010, con­
cernente un aiuto di Stato illegittimamente concesso alla DEI
dalle autorità greche; e
— condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo, con cui
si sostiene che la Commissione ha omesso di agire in relazione
al presunto aiuto di Stato illegale concesso a favore della DEI.
Omettendo di prendere posizione — positiva o negativa — in
ordine al reclamo della ricorrente concernente un presunto
aiuto di Stato illegale concesso a favore della DEI, nonostante
la presentazione di una lettera di diffida, per un periodo supe­
riore a 28 mesi (e in ogni caso superiore a 26 mesi), la Com­
missione non ha concluso l’esame preliminare entro un termine
Ricorrente: Hawe Hydraulik SE (Monaco di Baviera, Germania)
(rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: HaWi Energie­
technik AG (Eggenfelden, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso
dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (mar­
chi, disegni e modelli), del 26 aprile 2013, nel procedimento
R 1690/2012-4, concernente la domanda di marchio comu­
nitario n. 6 558 589 «HAWI»;
— condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato in­
terno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimen­
to.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: HaWi Energietechnik AG
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «HA­
WI» per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 35, 37 e 42 —
Domanda di marchio comunitario n. 6 558 589
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la
ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo
contenente l’elemento denominativo «HAWE», per prodotti delle
classi 7 e 9
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
C 252/38
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Motivi dedotti:
— violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, in combinato dispo­
sto con l’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento
n. 207/2009;
— violazione del dritto a essere sentiti per quanto concerne
l’errata valutazione del valore probatorio della dichiarazione
resa sotto giuramento;
— violazione del dritto a essere sentiti per quanto concerne
l’errata valutazione del valore probatorio degli estratti da
Internet;
— violazione del dritto a essere sentiti per quanto concerne la
valutazione delle prove d’uso nel loro insieme;
— violazione del dritto a essere sentiti per quanto concerne la
mancata considerazione delle prove d’uso;
— violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n.
207/2009.
Ricorso proposto il 1o luglio 2013 — Orange Business
Belgium/Commissione
(Causa T-349/13)
31.8.2013
mento finanziario n. 966/2012), in particolare i principi di
trasparenza, di uguaglianza e di non discriminazione, in
quanto: a) alcune regole di valutazione che erano state co­
municate non sono state applicate; b) alcune regole di va­
lutazione comunicate erano errate, ed altre, non comunicate,
sono state applicate al loro posto; c) il metodo di valuta­
zione tecnica non è stato comunicato prima delle presenta­
zione delle offerte.
2) Secondo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte
della convenuta, dei principi di trasparenza e di parità di
trattamento degli offerenti, sanciti dall’articolo 89, paragrafo
1, del regolamento finanziario n. 1605/2002 (articolo 102,
paragrafo 1, del regolamento finanziario n. 966/2012), che
rendono invalida la decisione impugnata, in quanto essa ha
ritenuto regolare l’offerta di un altro offerente, nonostante
quest’ultima presentasse elementi fondamentali non confor­
mi, in violazione delle specifiche tecniche del capitolato
d’oneri.
(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del
25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile
al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
(2013/C 252/64)
Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Jordi Nogues/UAMI —
Grupo Osborne (BADTORO)
Lingua processuale: l’inglese
(Causa T-350/13)
(2013/C 252/65)
Parti
Ricorrente: Orange Business Belgium SA (Bruxelles, Belgio) (rap­
presentante: B. Schutyser, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Jordi Nogues SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti:
avv.ti J. R. Fernández Castellanos, M. J. Sanmartín Sanmartín e
E. López Pares)
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione della DG DIGIT della Commissione
europea, notificata alla ricorrente il 19 aprile 2013, che
respinge l’offerta della ricorrente e attribuisce l’appalto a
un altro offerente;
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grupo Osbor­
ne, SA (El Puerto de Santa María, Spagna).
— nel caso in cui, al momento della pronuncia della sentenza,
la Commissione avesse già firmato il contratto relativo ai
Servizi transeuropei per la telematica fra le amministrazioni
– Nuova generazione («TESTA-ng»), dichiarare nullo tale
contratto; e
Conclusioni
— condannare la convenuta alle spese del procedimento, com­
prese le spese per gli onorari degli avvocati sostenute dalla
ricorrente.
— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso
dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (mar­
chi, disegni e modelli) del 16 aprile 2013 nel procedimento
R 1446/2012-2;
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
— condannare l’UAMI a sopportare le proprie spese nonché
quelle della ricorrente.
1) Primer motivo, basado en que la demandada vulneró el
pliego de cargos, artículo 89, apartado 1 y artículo 100,
apartado 1, del Reglamento Financiero no 1605/2002 (1)
(articoli 102, paragrafo 1, e 113, paragrafo 1, del regola­
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

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