Causa T-195/12: Ricorso proposto il 9 maggio 2012 - EUR-Lex
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14.7.2012 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso Motivi dedotti: violazione dell’articolo 42 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio. Ricorso proposto il 9 maggio 2012 — Nuna International/ UAMI — Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuna) (Causa T-195/12) C 209/9 marchio denominativo «NANA»; registrazione tedesca n. 1054703 del marchio denominativo «NANU-NANA»; registra zione internazionale n. 557176 del marchio denominativo «NANU-NANA». Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione. Decisione della commissione di ricorso: annullamento della deci sione impugnata, accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario. Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009. (2012/C 209/14) Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese Ricorso proposto il 9 maggio 2012 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/UAMI — MIP Metro (METRO) Ricorrente: Nuna International BV (Erp, Paesi Bassi) (rappresen tante: avv. A. Alpera Plazas) (Causa T-197/12) Parti (2012/C 209/15) Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. (Brema, Germania) Conclusioni La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese Parti Ricorrente: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (Barcel lona, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó) Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). — annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (mar chi, disegni e modelli), del 15 febbraio 2012, nel procedi mento R 476/2011-1; Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) — accogliere la domanda avente ad oggetto il marchio comu nitario controverso per tutti i prodotti designati nella stessa. Conclusioni La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: Motivi e principali argomenti Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente. Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «nuna», per prodotti delle classi 12, 18, 20, 21, 25 e 28 — domanda di marchio comunitario n. 6239743. Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso. Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: domanda di marchio comunitario n. 6218879 relativa al marchio denominativo «NA NU»; registrazione comunitaria n. 6218945 del marchio deno minativo «NANA» per prodotti e servizi delle classi 4, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34 e 35; registrazione comunitaria n. 6217814 del marchio denominativo «NANUNANA» per prodotti e servizi delle classi 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 e 35; registrazione tedesca n. 36647710 del marchio denominativo «NANU»; registrazione tedesca n. 39804075 del — modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (mar chi, disegni e modelli), del 1o marzo 2012, nel procedi mento R 2440/2010-1; — in subordine, e soltanto in caso di rigetto della conclusione precedente, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato in terno (marchi, disegni e modelli), del 1o marzo 2012, nel procedimento R 2440/2010-1; — condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese. Motivi e principali argomenti Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
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