Provvedimento AGCM contro LABO per Fillerina

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Provvedimento AGCM contro LABO per Fillerina
PS9155 - FILLERINA-ANTIRUGHE CON ACIDO IALURONICO
Provvedimento n. 24988
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 giugno 2014;
SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e
successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO l’articolo1, comma 6, del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n 21 in base al quale il massimo edittale della
sanzione è stato confermato nella misura di 5.000.000 euro già stabilito dall’articolo 23, comma 12-quinquiesdecies,
del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso Decreto Legislativo n. 21/2014;
VISTO l’articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5 milioni di euro;
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche
commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto
2012;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. Labo International S.r.l. (di seguito, anche LABO), in qualità di professionista ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del
Codice del Consumo. Labo è la società attiva nella commercializzazione in Italia dei prodotti cosmetici a marchio Labo.
Nel 2012 ha realizzato un fatturato pari a circa 2,3 milioni di euro.
2. Le associazioni Adusbef e Federconsumatori, in qualità di segnalanti, sono attive nell’informazione e nella tutela dei
consumatori.
Inoltre, la medesima segnalazione delle due associazioni Adusbef e Federconsumatori è stata trasmessa all’Autorità
anche dal Ministero della Salute.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
3. La pratica commerciale posta in essere dal professionista LABO consiste nella promozione dei prodotti cosmetici per
viso, labbra e seno, denominati “Fillerina”, presentati quali “filler da fare a casa”, unitamente alla raffigurazione
dell’applicatore di Fillerina che rassomiglia ad una siringa.
4. In particolare, il messaggio a stampa, pubblicato a pag. 32 del quotidiano LEGGO del 5 settembre 2013, reca con
caratteri evidenti lo slogan: “Filler da fare a casa: Oggi si può, con Fillerina”, quindi, nella parte centrale, viene
raffigurato il contenitore di Fillerina, simile ad una siringa.
Quanto ai vanti prestazionali, sul lato sinistro, sono riportate le seguenti diciture: “Una lunga ricerca e, infine, la
certezza: la bellezza di ben 6 tipologie di acidi ialuronici, con diverso peso molecolare, possono penetrare negli strati
cutanei medi e profondi generando un effetto di riempimento a livello dermocosmetico, che si traduce in un filler
capace di rialzare depressioni ed aumentare volumi”.
Inoltre, viene evidenziato che il prodotto “è stato sottoposto a brevetto svizzero CH 705713B1”1.
Tali risultati che LABO attribuisce al prodotto vengono indicati come frutto di una lunga ricerca scientifica condotta “con
test ex vivo con una strumentazione di laboratorio specifica chiamata Celle di Franz, la quale simula i meccanismi di
penetrazione delle membrane cutanee”. Inoltre: “Le molecole di acido ialuronico dal peso molecolare più piccolo
(1.000, 5.000 e 50.000 dalton) presenti in Fillerina penetrano fino al 100% negli strati più profondi della pelle nell’arco
di 24 ore. Quelle dal peso molecolare più importante riempiono i livelli mediani con un effetto combinato grazie ad una
delle proprietà principali dell’acido ialuronico, cioè la capacità di legare moltissime molecole d’acqua, in questo modo
“riempendo” e dando turgore ai tessuti cutanei”.
Sul lato sinistro della pagina viene indicato: “Con questi risultati i ricercatori Labo hanno elaborato ed ottimizzato dei
trattamenti filler dermocosmetici riempitivi con applicazioni esterne del complesso Fillerina sotto forma di gel a rapida
penetrazione da fare a casa: il complesso Fillerina, per le sue spiccate proprietà di penetrazione, è stato attentamente
modificato e testato per rispondere alle esigenze di riempimento di zone del viso e del collo come zigomi, rughe
(Fillerina viso), o di aumento del seno (Fillerina Volume seno) o delle labbra (Fillerina Volume labbra)” (sottolineature
aggiunte). Vengono poi riprodotte foto assai accattivanti che ritraggono il viso, il seno e le labbra di una giovane donna
allo scopo di evidenziare i campi di azione delle tre formule di Fillerina, che sono appunto il viso, il seno e le labbra,
1 [Il vanto brevettuale è indicato anche nell’intestazione del messaggio ove si legge: “Formulazione brevettata con 6 molecole di acido
ialuronico ad altissima penetrazione per applicazioni esterne a rapido assorbimento. Arriva in Farmacia”.]
nonché come, per effetto delle formule del prodotto, queste parti del corpo femminile appaiano perfette e senza ombra
di ruga2.
5. Analoghi claim di efficacia sono presenti in altri messaggi prodotti dal professionista nel corso del procedimento;
frequente è un raffronto con rimedi filler di medicina estetica: “mentre in medicina estetica, nei trattamenti filler, si
usano acidi ialuronici dal peso molecolare molto alto che vengono trasferiti dentro alla cute tramite iniezioni, in campo
dermo-cosmetico la ricerca insegue l’obiettivo del “ritocco” tramite un filler ad applicazioni esterne di acido ialuronico
dal peso molecolare bassissimo, da fare a casa. Queste molecole possono trasferirsi negli strati mediani e profondi
della pelle anche al 100% nell’arco di poche ore (test ex-vivo)”3.
Ancora “Quanto acido ialuronico può penetrare nella pelle senza iniezioni? (…) I test hanno fornito dati molto
interessanti: le molecole di acido ialuronico dal minor peso entrano negli strati cutanei più profondi al 100% e in tempi
rapidi, con un assorbimento quasi totale già dopo 8 ore”4; ovvero “come arrivare negli strati della pelle, anche i più
profondi, per favorire l’effetto filler quasi fosse un “ago biologico” era l’obiettivo perseguito fin dal 2007 dai ricercatori
Labo. Essi vi sono giunti con la ricerca di una sostanza che ha il primato mondiale del riempimento, sia in dermocosmetica che in medicina estetica: l’acido ialuronico. (…) le molecole di acido ialuronico dal peso molecolare più basso
penetrano al 100% negli strati cutanei più profondi (…)”5.
6. Il sito internet dedicato al prodotto, www.fillerina.it, visionato e acquisito agli atti del fascicolo il 19 novembre 2013,
riproduce in larga misura i claim presenti nella pubblicità a mezzo stampa, evidenziando appunto quale caratteristica
distintiva del prodotto quella del “filler dermo-cosmetico da fare a casa”, frutto di una lunga ricerca svizzera, gli
attivi costituiti da 6 tipologie di acidi ialuronici, con diverso peso molecolare, e le loro modalità di azione, gli effetti
delle formule viso, seno e labbra, “Per i solchi delle rughe”, “per il volume di zigomi e labbra” e “per il volume del
seno”, enfatizzando la capacità dei prodotti di penetrare rapidamente e profondamente nella cute 6.
Viene poi indicato che: “Fillerina, composta da 6 acidi ialuronici, non va iniettata ma posizionata con l’apposito
applicatore di precisione sopra le zone interessate per una rapida penetrazione”.
Infine, con caratteri ridotti, viene riportato: “Fillerina: Brevetto Svizzero CH705 713 B1” e “Applicatore: Brevetto
Svizzero: CH 695 412 A5”.
7. Sulle pagine del sito internet aziendale www.labosuisse.com, ai link “prodotti” e poi “fillerina”, anch’esse visionate e
acquisite agli atti del fascicolo il 19 novembre 2013, il prodotto viene promosso come “filler dermo-cosmetico da fare a
casa” e, con riguardo al filler per il viso, si evidenzia: “In analogia con i trattamenti filler-riempitivi di acido ialuronico
utilizzati in medicina estetica, Fillerina si propone di far arrivare acido ialuronico in profondità nella cute (test ex-vivo)
che, legando acqua, favorisce la colmatura delle depressioni più visibili (cedimenti), di quelle più profonde (rughe)
e più estese (microrilievo) e l'aumento del volume degli zigomi e delle labbra. Fillerina è un preparato cosmetico ad
uso esterno” (sottolineature aggiunte).
Quindi, vengono messi in rilievo i 6 acidi ialuronici presenti in Fillerina (1. Hyaluronic Acid 1K Da; 2. Hydrolyzed
Sodium Hyaluronate 5K Da; 3. Hydrolyzed Hyaluronic Acid 50K Da; 4. Sodium Hyaluronate 200K Da; 5. Sodium
Hyaluronate 2.000K Da; 6. Sodium Hyaluronate Crosspolymer).
Ancora vengono enfatizzati i caratteri di innovatività del prodotto nei seguenti termini: “In Fillerina viene utilizzata, per
la prima volta, una miscela di 6 diverse molecole di acidi ialuronici – veicolati – con differenti pesi molecolari e
strutture, particolarmente efficaci nella penetrazione degli strati cutanei (test ex-vivo), per coadiuvare un effetto di
colmatura e di rimpolpamento dei tessuti” (sottolineature aggiunte). Accanto a tali diciture vi è la rappresentazione
grafica di una sezione di pelle che illustra la penetrazione della molecola più leggera di acido ialuronico (1K Da) tra le
sei presenti in Fillerina, rilevando che si verifica una “penetrazione totale 8h 91,20%”.
8. Sempre nel sito internet aziendale risulta che, sulla base di Fillerina viso, sono stati prodotti anche le formule
“labbra” e “seno” con effetti rispettivamente riempitivi per le labbra e volumizzanti per il seno. Anche a tali formule
viene ascritta la grande capacità di penetrazione degli acidi ialuronici che costituiscono il brevetto Fillerina e la loro
specifica efficacia anche negli strati cutanei più profondi. Sia per la formula “labbra” che per quella “seno” vengono
proposti due distinti video che illustrano le modalità di utilizzazione e l’efficacia dei prodotti.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
9. In data 25 novembre 2013 è stato avviato il procedimento istruttorio n. PS9155 per possibile violazione degli artt.
20, 21, comma 1, lettera a), b) e f), e 22 del Codice del Consumo.
2 [Solo a fondo pagina, e con caratteri assai ridotti, viene recata la dicitura: “le immagini non sono rappresentative del risultato”.]
3 [Cfr. doc. 3a, all. H, memoria LABO del 20 gennaio 2014.]
4 [Cfr. doc. 3b, all. C, memoria LABO del 20 gennaio 2014.]
5 [Cfr. doc. 3a, all. D, memoria LABO del 20 gennaio 2014.]
6 [Seguono alcune testimonianze video, fra cui quella di una farmacista romana, che evidenzia come il prodotto sia molto richiesto.
Inoltre, sempre tramite il web è possibile scaricare un coupon omaggio per ritirare gratuitamente in farmacia un applicatore o un
campioncino-bustina di filler Fillerina.]
Con la comunicazione di avvio sono state richieste a LABO alcune informazioni, corredate della relativa
documentazione7, nonché l’attribuzione dell’onere della prova sull’esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica
commerciale, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento8.
10. In data 20 gennaio 2014 LABO ha prodotto una memoria e fornito le informazioni e la documentazione richiesta. In
data 24 gennaio 2014 ha prodotto una memoria integrativa.
11. In data 4 aprile 2014 è stata comunicata alle parti la proroga del termine di conclusione del procedimento,
deliberata in data 3 aprile 2014.
12. In data 15 aprile 2014 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo
16, comma 1, del Regolamento.
13. In data 5 maggio 2014 LABO ha depositato la memoria conclusiva.
2) Le evidenze acquisite
a) Il vigente quadro normativo di riferimento
14. L’11 luglio 2013 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici che sostituisce, con un unico testo organico, la precedente Direttiva
76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai prodotti cosmetici.
15. Il prodotto cosmetico, in base alla definizione generale ora fornita dall’ articolo 2, comma 1, lettera a) del
Regolamento, è “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano” come, tra altre, l’epidermide - “allo scopo, esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne
l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei”. Il considerando 7, pur affermando
l’opportunità di una valutazione “caso per caso” per accertare, in concreto, la natura del prodotto, ricomprende
espressamente tra i cosmetici – in seno ad un’elencazione esemplificativa– anche i “prodotti antirughe”.
16. Il medesimo Regolamento, nel considerando 51 e nell’articolo 20, par. 2, precisa che la valutazione dei claim di
efficacia rivolti ai consumatori in seno all’etichettatura, presentazione e pubblicità dei cosmetici va effettuata in base ai
criteri stabiliti, per le “pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori”, dalla direttiva 2005/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio9.
7 [Le informazioni riguardavano: 1) confezione in originale e integrale dei prodotti Fillerina, nelle formule viso, labbra e seno; 2) per
ciascuna formula di Fillerina (viso, labbra e seno), la data iniziale di commercializzazione, i canali distributivi utilizzati, le vendite, in
valore e in volume, dall’inizio della loro commercializzazione al 30 novembre 2013; 3) campagna promozionale complessiva dei prodotti
Fillerina; nello specifico: (i) copia di tutti i messaggi pubblicitari relativi ai prodotti Fillerina diffusi attraverso qualsiasi canale (stampa,
TV, radio, cartellonistica, espositori sampling, ecc.); (ii) programmazione pubblicitaria delle differenti versioni dei messaggi pubblicitari
(date, testate/emittenti utilizzate, numero dei passaggi …); (iii) costo dell’investimento pubblicitario, nel suo complesso ed in relazione
al veicolo di diffusione; 4) data a partire dalla quale gli stessi messaggi appaiono nel sito internet della società e nel sito internet
dedicato www.fillerina.it; 5) composizione dei suddetti prodotti da cui risultino le concentrazioni di ogni singolo componente e i test
clinici di efficacia eseguiti con particolare riguardo ai 6 acidi ialuronici contenuti nei prodotti; 6) brevetto svizzero CH 705 713 B1 e
brevetto svizzero: CH 695 412 A5; 7) nonché, ogni ulteriore elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame.]
8 [Il professionista è stato invitato a dimostrare in particolare, la veridicità delle asserzioni con le quali nei messaggi in esame si
attribuiscono ai prodotti Fillerina capacità e proprietà “riempitive” altamente innovative e assimilabili ad un trattamento di medicina
estetica, quali in particolare:
- “In analogia con i trattamenti filler-riempitivi di acido ialuronico utilizzati in medicina estetica, Fillerina si propone di far arrivare acido
ialuronico in profondità nella cute (test ex-vivo) che, legando acqua, favorisce la colmatura delle depressioni più visibili (cedimenti), di
quelle più profonde (rughe) e più estese (microrilievo) e l'aumento del volume degli zigomi e delle labbra”; “il complesso Fillerina, per le
sue spiccate proprietà di penetrazione, è stato attentamente modificato e testato per rispondere alle esigenze di riempimento di zone
del viso e del collo come zigomi, rughe (Fillerina viso), o di aumento del seno (Fillerina Volume seno) o delle labbra (Fillerina Volume
labbra)”, ed espressioni simili.
- “con test ex vivo con una strumentazione di laboratorio specifica chiamata Celle di Franz, la quale simula i meccanismi di penetrazione
delle membrane cutanee”; “Le molecole di acido ialuronico dal peso molecolare più piccolo (1.000, 5.000 e 50.000 dalton) presenti in
Fillerina penetrano fino al 100% negli strati più profondi della pelle nell’arco di 24 ore (…)”.
Il professionista è stato inoltre invitato a dimostrare la veridicità dell’asserzione secondo cui:
- il prodotto “è stato sottoposto a brevetto svizzero CH 705713B1”; “Fillerina: Brevetto Svizzero CH705 713 B1” e “Applicatore:
Brevetto Svizzero: CH 695 412 A5”.]
9 [Il Considerando 51 Reg.1223/2009 recita: “I consumatori dovrebbero essere protetti da dichiarazioni ingannevoli in merito
all’efficacia e ad altre caratteristiche dei prodotti cosmetici. Si applica, in particolare, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno. La
Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe inoltre definire criteri comuni relativi a dichiarazioni specifiche per i
prodotti cosmetici”. L’art. 20, par. 2, reg. 1223/2009 recita: “La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, stabili sce un piano
d’azione riguardante le dichiarazioni utilizzate e fissa le priorità per determinare criteri comuni che giustificano l’utilizzo di una
dichiarazione. Dopo aver consultato il CSSC o altre autorità pertinenti, la Commissione adotta un elenco di criteri comuni per le
dichiarazioni che possono essere utilizzate riguardo ai prodotti cosmetici, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all’articolo 32, paragrafo 3 del presente regolamento, tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2005/29/CE". ]
17. In ossequio al predetto articolo 20, par. 2, la Commissione europea ha, da ultimo, formalizzato un elenco di criteri
comuni che devono ispirare omogeneamente, in tutti gli Stati Membri, la formulazione dei claim di efficacia nella
pubblicità dei cosmetici (Reg. UE n. 655/2013 della Commissione del 10 luglio 2013 che stabilisce criteri comuni per la
giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici). Tali criteri sono ripartiti nelle seguenti
macro classi: 1. Conformità alle norme; 2. Veridicità; 3. Supporto probatorio; 4. Onestà; 5. Correttezza; 6. Decisioni
informate.
b) Programmazione pubblicitaria
18. Il professionista ha svolto un’importante e capillare campagna promozionale attraverso la stampa e via internet.
In particolare, i messaggi stampa, depositati in atti in copia, sono stati diffusi nell’anno 2012, nel periodo
luglio/novembre, sui principali quotidiani nazionali10 e provinciali11, per un costo complessivamente pari a [100.000500.000]12 euro e, nell’anno 2013, nel periodo gennaio/ottobre, sui suddetti principali quotidiani nazionali e
provinciali, nonché sui principali periodici13, per un costo complessivamente pari a [100.000-500.000] euro e a
[100.000-500.000] euro.
19. Detti messaggi - pubblicati, a seconda della testata, in diversi formati - hanno un contenuto ampio e vario e, in
molti casi, simile a quello dei messaggi descritti nella sezione seconda del presente provvedimento.
20. LABO ha effettuato una programmazione pubblicitaria via web dei prodotti in esame, oltre che sul sito della società
www.labosuisse.com, anche sul sito dedicato www.fillerina.it, a partire dal settembre 2012 con riguardo a Fillerina Viso
e a partire dal giugno 2013 con riguardo a Fillerina Labbra e Fillerina Seno.
Detti messaggi hanno un contenuto pressoché identico a quelli acquisiti agli atti e sopra descritti.
c) Commercializzazione del prodotto
21. La commercializzazione del prodotto Fillerina Viso ha avuto inizio nel mese di settembre 2012. Le vendite del
prodotto, in volume e in valore, ammontano rispettivamente a [15.000-20.000] unità e a circa [300.00-700.000] euro,
nel periodo settembre 2012/dicembre 2012.
Inoltre, le vendite del prodotto, in volume e in valore, relative al periodo gennaio 2013/novembre 2013 ammontano
rispettivamente a [45.000-55.000] unità e a [1.200.000-1.800.000] euro.
22. La commercializzazione dei prodotti Fillerina Labbra e Fillerina Seno ha avuto inizio nel mese di giugno 2013.
Le vendite di Fillerina Labbra, in volume e in valore, ammontano rispettivamente a [7.000-12.000] unità e a circa
[100.00-200.000] euro, nel periodo giugno 2013/novembre 2013, mentre quelle di Fillerina Seno, nel medesimo
periodo, a [7.000-12.000] e a [200.00-300.000] euro.
23. Infine, il professionista precisa che i prodotti Fillerina vengono distribuiti esclusivamente attraverso le farmacie e le
parafarmacie.
d) Composizione, natura e caratteristiche del prodotto, studi sull’attivo e sul prodotto (sintesi)
24. I prodotti Fillerina rappresentano il risultato di un’attività di ricerca quinquennale che ha portato alla realizzazione
di un prodotto, composto in particolare da una miscela di acido ialuronico con sei differenti pesi molecolari. Il
professionista ha depositato in atti, per ciascun prodotto Fillerina, l’elenco degli ingredienti con relativa percentuale.
25. I prodotti Fillerina sono prodotti dermo-cosmetici, ad uso esterno, efficaci nel riempire e distendere rughe e
depressioni del viso e nell’aumentare volume e turgore dei tessuti di labbra e seno.
26. A supporto dei dati numerici prestazionali che appaiono nei messaggi pubblicitari e che si riferiscono al principio
attivo acido ialuronico (“Le molecole di acido ialuronico dal peso molecolare più piccolo (1.000, 5.000 e 50.000 dalton)
presenti in Fillerina penetrano fino al 100% negli strati più profondi della pelle nell’arco di 24 ore. (…)” e “penetrazione
totale 8h 91,20%”), il professionista ha depositato due studi ex-vivo condotti da Farcoderm S.r.l.14 per conto della
società svizzera Labo Cosprophar AG che hanno come obiettivo rispettivamente: 1) “valutazione ex vivo del potenziale
di assorbimento attraverso la cute (epidermide+derma) di molecole di acido ialuronico di diverso peso molecolare:
Hyaluronic Acid 1K Da; Hydrolized Sodium Hyaluronate 5K Da; Hydrolized Hyaluronic Acid 50K Da; Sodium
Hyaluronate 200K Da; Sodium Hyaluronate 2000K Da; Sodium Hyaluronate Crosspolymer”, luglio 2012; 2)
“valutazione ex vivo del potenziale di assorbimento attraverso la cute (epidermide+derma) di molecole di acido
ialuronico di diverso peso molecolare: Hydrolized Glycosaminoglycans 400Da; Sodium Hyaluronate 800 Da”, agosto
2013.
27. Il primo studio ha avuto per scopo la verifica della capacità delle sei molecole di acido ialuronico sopra descritte e
contenute in Fillerina (i cui pesi, espressi in Dalton15, ammontano rispettivamente a 1.000 Da, <5.000 Da, 50.000 Da,
10 [La Repubblica, Il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore.]
11 [Quali, ad esempio, Il Mattino, Il Messaggero, Il Tempo e numerosi altri importanti quotidiani locali.]
12 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle
informazioni.]
13 [Quali, ad esempio, Gente, Chi, Famiglia Cristiana e numerosi altri importanti periodici.]
14 [Sotto la supervisione scientifica di un docente dell’Università di Pavia.]
15 [Il Dalton (anche Da) è l’unità di misura del peso molecolare.]
<200.000 Da, 2.000.000 Da, HA reticolato con particelle non esprimibili in Da) di penetrare ed essere assorbite
nell’epidermide, nel derma e nei due tessuti complessivamente (epidermide+derma), quantificando nell’arco di 24 ore
le quantità disponibili nei vari tessuti cutanei16.
Il modello sperimentale utilizzato è stata la pelle di suino; il sistema sperimentale è costituito dalla cella di Diffusione
di Franz. Lo studio riporta che tutte le molecole testate superano lo strato superficiale dell’epidermide e raggiungono il
derma sottostante, dove, grazie alle loro caratteristiche chimico-fisiche, svolgono la loro azione di filler/riempimento.
In particolare, dopo 24 ore dall’applicazione, tutte e sei le molecole testate raggiungono il derma nelle seguenti misure
(partendo dalla più leggera): 63,11%, 66,50%, 75,97%, 28,59%, 9,98% e 19,86%. Inoltre, dopo 8 ore
dall’applicazione, la molecola più leggera presenta una penetrazione totale nei due tessuti (epidermide+derma) pari a
91,20%.
Il secondo studio è volto a verificare la capacità delle due molecole di acido ialuronico sopra descritte e contenute nella
versione plus di Fillerina viso (i cui pesi ammontano rispettivamente a 400 Da e 800 Da), di penetrare ed essere
assorbite nei medesimi tessuti, e nei medesimi tempi sperimentali. Anche in questo studio sono stati utilizzati lo stesso
modello e lo stesso sistema sperimentale del primo. Dopo 24 ore dall’applicazione, le due molecole testate
raggiungono il derma rispettivamente nelle misure del 73,90% e del 78,77%.
28. Quanto all’efficacia dei prodotti, e cioè la “la colmatura delle depressioni più visibili (cedimenti), di quelle più
profonde (rughe) e più estese (microrilievo) e l'aumento del volume degli zigomi e delle labbra”, il professionista ha
inizialmente depositato due studi clinici strumentali svolti da Farcoderm e da Bio Basic Europe17 e, con la memoria
finale, ulteriori due studi clinici sempre svolti da Biobasic Europe18.
29. Il primo è uno “studio clinico strumentale in doppio cieco, randomizzato e controllato con placebo, dell’efficacia di
un trattamento dermo-cosmetico sul volume e la profondità delle rughe, nel rimodellare gli zigomi e nel volumizzare le
labbra”, del novembre 2012. I prodotti testati sono “Fillerina - trattamento effetto riempitivo dermo-cosmetico ad uso
domiciliare”19, “ Fillerina crema giorno”, “Fillerina crema notte” e “Fillerina crema labbra e contorno occhi”
(sottolineature aggiunte). Lo studio è stato condotto su 40 volontarie, di età compresa tra i 25 e i 55 anni, presentanti
un quadro clinico cutaneo caratterizzato dai segni dell’invecchiamento cronologico20, per una durata di 30 giorni. I
parametri valutati sono stati: (i) profondità e volume della ruga; (ii) azione rimodellante dei contorni del viso e degli
zigomi; (iii) azione tensore sugli zigomi; (iv) volume delle labbra. Detti parametri sono stati misurati mediante
tecniche di bioingegneria cutanea non invasive e cioè la profilometria cutanea (in relazione alla quantificazione della
diminuzione della profondità e del volume della ruga), l’azione rimodellante dei contorni del viso e degli zigomi e
l’azione volumizzante delle labbra l’analisi d’immagine morfometrica condotta sulle fotografie digitali frontali del viso
(in relazione alla quantificazione della variazione degli altri parametri).
Quanto ai risultati, dopo 30 giorni di trattamento si sono realizzate riduzioni medie della profondità e del volume della
ruga pari rispettivamente a 21,8% e a 26,3% rispetto ai relativi valori basali21. Sempre al termine dei 30 giorni, si
verificano variazioni medie dell’effetto rimodellante dei contorni del viso e degli zigomi pari rispettivamente a -1,326
mm e a +2.275 mm rispetto ai relativi valori basali. L’azione tensore sugli zigomi comporta una variazione media pari
a -2.517 mm rispetto al relativo valore basale22. Infine, il trattamento determina un aumento medio del volume delle
labbra pari al 14,2%.
30. Il secondo studio ha ad oggetto la “valutazione clinico strumentale dell’attività volumizzante e rassodante seno di
un trattamento cosmetico” (sottolineatura aggiunta). Il trattamento testato comprende “Fillerina volume seno filler
effetto riempitivo in gel con 6 acidi ialuronici” e “Fillerina volume seno crema effetto volume”. Lo studio, dell’agosto
2013, è stato svolto sempre in doppio cieco e controllato con placebo, su 40 volontarie (scelte sulla base di predefiniti
criteri di inclusione ed esclusione), di età compresa tra i 18 e i 40 anni, e per una durata di 60 giorni. Lo studio ha
osservato la variazione di alcuni parametri antropometrici (quali ad esempio la circonferenza del seno), strumentali
(come l’elasticità cutanea), e clinici (come il rassodamento e l’effetto volumizzante).
Quanto ai risultati, dopo 60 giorni di trattamento si realizzano un aumento medio della circonferenza del seno pari a
1,08 cm e un aumento del volume del seno nel 90% dei volontari, mentre nessun effetto volumizzante si registra nei
soggetti trattati con placebo.
16 [Al fine di sottrarre la quantità di acido ialuronico endogeno dei tessuti rispetto a quanto apportato dall’applicazione dei prodotti, ogni
determinazione è stata effettuata contro il rispettivo bianco: tutte le determinazioni sul contenuto di acido ialuronico assorbito
nell’epidermide sono state effettuate utilizzando come bianco l’omogenato di epidermide da cute non trattata, tutte le determinazioni
sul contenuto di acido ialuronico assorbito nell’epidermide+derma sono state effettuate utilizzando come bianco l’omogenato di
epidermide+derma da cute non trattata.]
17 [Sotto la supervisione scientifica di un docente dell’Università di Pavia.]
18 [Anche in tali casi con la supervisione scientifica di un docente dell’Università di Pavia.]
19 [Gel + velo.]
20 [Rugosità, atonia cutanea, cedimenti area zigomi e labbra poco voluminose.]
21 [Le variazioni del parametro determinate dal prodotto attivo sono statisticamente superiori rispetto a quelle registrate nel gruppo
trattamento placebo.]
22 [L’azione tensore si traduce in una riduzione della distanza che intercorre tra gli zigomi (in 3 punti) e una linea orizzontale
intersecante gli occhi. ]
31. Gli ulteriori due studi prodotti da LABO, condotti nell’agosto 2013 e nel dicembre 2013, sono studi clinici
strumentali in doppio cieco, svolti su 40 volontarie ciascuno, della durata di 60 giorni, e relativi alla dimostrazione
dell’effetto cosmetico volumizzante del seno ad opera, rispettivamente, della sola crema seno e della crema
unitamente al gel23.
Quanto ai risultati, dopo 60 giorni di trattamento si realizzano, conseguentemente all’applicazione della sola crema, un
aumento medio della circonferenza del seno pari a 1 cm e un aumento del volume del seno nell’85% dei volontari.
Mentre, per effetto dell’applicazione della crema e del gel, si verificano un aumento medio della circonferenza del seno
pari a 1,45 cm e un aumento del volume del seno nel 90% dei volontari24.
e) I brevetti
32. La società svizzera Labo Cosprophar AG è titolare dei diritti sul marchio Fillerina e dei brevetti per invenzione del
prodotto Fillerina e dell’applicatore di precisione. Nel giugno 2012 la detta società svizzera ha concesso la licenza di
uso del marchio a LABO oltre a consentire la produzione e distribuzione in Italia del prodotto.
Come risulta dalla documentazione prodotta in atti, il brevetto per invenzione relativo al prodotto è stato richiesto nel
giugno 2012 e ottenuto nel maggio 2013, con il n. CH 705713B1. Il brevetto per invenzione relativo all’applicatore è
stato richiesto nell’ottobre 2004 e ottenuto nel maggio 2006, con il n. CH 695412A 5.
3) le argomentazioni della Parte
33. Nelle proprie difese, LABO evidenzia innanzitutto che Fillerina è un cosmetico e come tale si propone di migliorare
l’aspetto estetico agendo sulla pelle al fine di alleviare i segni del tempo come cedimenti, rughe, microrilievi e dando
consistenza e volume a zigomi, labbra e seno. Fillerina ha esclusivamente una funzionalità cosmetica che agisce
sull’inestetismo, e non interferisce sui meccanismi che il passare del tempo altera e che producono l’inestetismo.
Coerentemente con ciò, nei messaggi viene riportato che Fillerina è un trattamento dermo-cosmetico e che può avere
solo un uso esterno ed inoltre che il dispositivo fornito ha lo scopo di posizionare e dosare con precisione il prodotto,
elementi questi che priverebbero di significato la contestazione di preteso accostamento di Fillerina a prodotti utilizzati
in medicina estetica 25.
34. Peraltro, il professionista evidenzia l’ampio utilizzo in ambito cosmetico del termine “filler” e dell’indicazione degli
effetti di riempimento della cute, così come di erogatori a punta o a stantuffo che hanno lo scopo di posizionare e
dosare con precisione i prodotti nelle zone oggetto di trattamento.
35. Venendo al dettaglio dei contenuti pubblicitari, LABO evidenzia di aver prodotto tutti i documenti e le informazioni
utili a spiegare la veridicità e correttezza delle affermazioni riportate nei messaggi pubblicitari relativi ai prodotti
Fillerina.
36. In particolare, sono state depositate le sperimentazioni sull’attivo e sui prodotti dirette a provare la veridicità delle
frasi estrapolate dai messaggi per presentare caratteristiche di efficacia e proprietà degli stessi. Dette sperimentazioni
sono state condotte osservando tutti i criteri che in precedenti decisioni dell’Autorità sono stati indicati come necessari
affinché i risultati ottenuti si potessero ritenere attendibili26.
Dette sperimentazioni, peraltro, risultano confermate da numerose testimonianze di consumatrici, depositate in atti,
che esprimono elevata soddisfazione per i risultati cosmetici ottenuti mediante l’uso dei prodotti27.
37. Inoltre, risponde a verità che i prodotti Fillerina sono il frutto di anni di ricerche e sperimentazioni, in quanto la
società svizzera Labo Cosprophar AG che, nel 2007 aveva iniziato lo studio di prodotti cosmetici riempitivi, riesce nel
2012 a mettere a punto una formula efficace, ottenendo l’anno successivo il relativo brevetto per invenzione.
Sono quindi veritieri anche i vanti brevettuali: al riguardo, sono stati depositati il brevetto per invenzione relativo al
prodotto n. CH 705713B1, nonché quello relativo all’applicatore CH 695412A.
23 [Anche in questi documenti, in atti, sono riportati i criteri di arruolamento delle volontarie, il disegno degli studi (le metodiche
strumentali applicate, i parametri antropometrici e clinici considerati, i calcoli e le valutazioni effettuate), le tabelle riassuntive dei
singoli dati per i diversi parametri, le tabelle di confronto dei risultati delle variazioni intervenute nel gruppo trattato con attivo rispetto
al gruppo trattato con placebo, le conclusioni.]
24 [Peraltro, quest’ultimo studio ripete, a distanza di 4 mesi, lo studio già effettuato sul trattamento volumizzante seno gel + crema,
ma l’utilizzo dei prodotti è stato potenziato in questo test, in quanto le volontarie hanno applicato sia il gel che la crema dal 1° al 60°
giorno (una volta al giorno), mentre nel precedente test il trattamento congiunto gel + crema era applicato solo nei primi 15 giorni (una
volta al giorno), e nei 45 giorni seguenti veniva applicata soltanto la crema (due volte al giorno). ]
25 [Al riguardo, LABO evidenzia che, a scanso di ogni equivoco, è stata inserita la frase: “Fillerina composta da 6 acidi ialuronici non va
iniettata ma posizionata con l’apposito applicatore di precisione sopra le zone interessate per una rapida penetrazione”, frase che, dalla
documentazione in atti risulta ricorrere nei messaggi diffusi su periodici nel settembre/ottobre 2013 (oltre che sul web). LABO precisa
inoltre che tale frase non compare nel messaggio in contestazione pubblicato su Leggo “solo a causa di un errore di composizione del
giornale che aveva problemi di spazio”.]
26 [I test sono stati effettuati da soggetti terzi, indipendenti e autorevoli, dotati di competenza scientifica e tecnica, il nu mero dei
soggetti testati è stato significativo, sono stati effettuati in doppio cieco e quindi con un confronto dei risultati tra un gruppo trattato con
i prodotti Fillerina e un gruppo trattato con un placebo, le metodiche applicate sono state strumentali e quindi i risultati ottenuti sono
oggettivi, riproducibili e controllabili, le valutazioni statistiche sono state effettuate applicando test ritenuti adeguati per l’ambito
cosmetico.]
27 [In particolare, sono state prodotte in prima battuta 427 interviste e successivamente ulteriori 408 interviste, effettuate random
presso le farmacie distributrici dei prodotti. ]
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
38. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo stampa, in data 6
maggio 2014 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma
6, del Codice del Consumo.
39. Con parere pervenuto in data 4 giugno 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame
risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle
seguenti considerazioni. Dall’esame dei testi oggetto della pratica commerciale in esame assume particolare rilevanza
l’affermazione secondo cui l’impiego dei prodotti Fillerina avrebbe effetti equiparabili a trattamenti medici per la
riduzione delle rughe; in particolare, la comunicazione pubblicitaria, avuto riguardo ai diversi mezzi e metodi di
diffusione impiegati, si basa proprio sull’accostamento tra iniezioni di acido ialuronico ed impiego dei prodotti a
marchio Labo, denominati non a caso proprio filler, e pertanto la stessa risulta contraria alla diligenza professionale ed
idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, inducendoli e/o condizionandoli
ad assumere una decisione commerciale, che non avrebbero altrimenti preso, sulla base di un’erronea
rappresentazione degli effetti derivanti dall’utilizzo del prodotto.
40. Inoltre, il professionista fornisce informazioni non adeguatamente analitiche e coerenti in tutti i loro elementi ed, in
definitiva, non fornisce un’informazione completa e comprensibile per il consumatore medio.
41. Deve infine rilevarsi la generale difficoltà del consumatore medio a comprendere una comunicazione commerciale
ove siano citati (specie negli spazi ridotti della pubblicità a mezzo stampa) numerosi dati provenienti da studi e test
clinici e quindi la tendenza dello stesso a tenere in debito conto, per orientare le sue scelte di acquisto, le affermazioni
fatte dal professionista, specie se provenienti, come nel caso di specie, da una nota impresa del settore.
V. VALUTAZIONI
Sulla natura e l’efficacia del prodotto
42. I prodotti Fillerina vengono pubblicizzati, come emerge dalla descritta campagna pubblicitaria, attraverso messaggi
che presentano una serie di elementi, contenuti e modalità che appaiono idonei a configurare una pratica commerciale
scorretta, in violazione del Codice del Consumo, in quanto attribuiscono ai prodotti caratteristiche di efficacia analoghe
e raffrontabili a quelle di un trattamento di medicina estetica, specificamente un’efficacia riempitiva di tutti i tipi di
depressioni cutanee facciali (cedimenti, rughe, microrilievo), nonché di seno e di labbra, e a livello di derma, che
notoriamente rappresenta il risultato di tale diverso trattamento.
La denominazione del prodotto Fillerina, la presentazione del prodotto come “filler da fare a casa”, il carattere
altamente innovativo del prodotto, la raffigurazione dell’applicatore che rassomiglia ad una siringa - utilizzato anche
nei video quasi come se fosse una siringa - l’indicazione espressa di effetti riempitivi (che si traducono in un filler
capace di rialzare depressioni ed aumentare volumi negli strati cutanei più profondi) e analoghi a un trattamento di
medicina estetica - e l’enfasi in essi riposta - sono elementi che contribuiscono a ingannare i consumatori sulla natura
e l’efficacia dei prodotti e, quindi, sui reali risultati ottenibili dal loro uso.
43. Specificamente, l’assimilazione o, quantomeno, l’indebita confusione tra detti cosmetici e i trattamenti di medicina
estetica sotto il profilo dell’efficacia viene operata attraverso espresse diciture, enfatiche e suggestive, quali, ad
esempio, “In analogia con i trattamenti filler-riempitivi di acido ialuronico utilizzati in medicina estetica, Fillerina si
propone di far arrivare acido ialuronico in profondità nella cute (test ex-vivo) che, legando acqua, favorisce la
colmatura delle depressioni più visibili (cedimenti), di quelle più profonde (rughe) e più estese (microrilievo) e
l'aumento del volume degli zigomi e delle labbra” ovvero “mentre in medicina estetica, nei trattamenti filler, si usano
acidi ialuronici dal peso molecolare molto alto che vengono trasferiti dentro alla cute tramite iniezioni, in campo
dermo-cosmetico la ricerca insegue l’obiettivo del “ritocco” tramite un filler ad applicazioni esterne di acido ialuronico
dal peso molecolare bassissimo, da fare a casa. Queste molecole possono trasferirsi negli strati mediani e profondi
della pelle anche al 100% nell’arco di poche ore (test ex-vivo)”28 o ancora “Quanto acido ialuronico può penetrare
nella pelle senza iniezioni? (…) I test hanno fornito dati molto interessanti: le molecole di acido ialuronico dal minor
peso entrano negli strati cutanei più profondi al 100% e in tempi rapidi, con un assorbimento quasi totale già dopo 8
ore”29 ovvero ancora “come arrivare negli strati della pelle, anche i più profondi, per favorire l’effetto filler quasi fosse
un “ago biologico” era l’obiettivo perseguito fin dal 2007 dai ricercatori Labo. Essi vi sono giunti (…)”30, evocano nei
consumatori un’efficacia di Fillerina assimilabile a quella dei trattamenti riempitivi di medicina estetica o comunque
risultano idonee a creare confusione tra il filler cosmetico e i filler medico-estetici quanto ai risultati ottenibili.
44. Anche le fotografie e le svariate immagini video di grande suggestione anche scientifica che in vari messaggi
evidenziano come, per effetto delle formule del prodotto, il viso, il seno e le labbra femminili risultino perfette e senza
28 [Cfr. doc. 3a, all. H, alla memoria del 20 gennaio 2014.]
29 [Cfr. doc. 3b, all. C, alla memoria del 20 gennaio 2014.]
30 [Cfr. doc. 3a, all. D, alla memoria del 20 gennaio 2014]
ombra di ruga, corroborano la prospettata efficacia ultra-cosmetica del prodotto o, quantomeno, la confusione tra
distinti e non oggettivamente assimilabili rimedi anti-età derivanti da trattamenti di medicina estetica31.
45. Dalle risultanze istruttorie e dalle stesse difese della Parte emerge che la funzione del cosmetico è circoscritta al
miglioramento dell’aspetto estetico, agendo sulla pelle al fine di alleviare le rughe e dando consistenza e volume a
zigomi, labbra e seno.
Anche gli studi sui prodotti depositati da LABO circoscrivono l'azione di Fillerina a un effetto puramente estetico e le
metodiche seguite sono quelle comunemente utilizzate in ambito cosmetico e che in tale ambito sono ritenute
adeguate.
46. Inoltre, con specifico riferimento agli studi sui principi attivi ex-vivo, prodotti dal professionista, si osserva che il
vanto di specifici dati percentuali e di precise tempistiche conseguenti ad un test sugli attivi ed ex-vivo appare risultare
non corretto, in quanto inidoneo a costituire un adeguato supporto scientifico mirato al prodotto.
In ogni caso, e concretamente, dallo studio concernente le sei molecole di acido ialuronico contenute in Fillerina,
emerge che le molecole più leggere penetrano dopo le 24 ore in tutti gli strati della pelle, anche nei più profondi (vale
a dire nel derma), ma non nella misura pubblicizzata, bensì in misura inferiore.
47. Contrariamente a quanto argomentato dalla Parte, poi, non appare sufficiente a circoscrivere la natura e l’efficacia
del prodotto ad un ambito cosmetico la presenza in taluni messaggi dell’indicazione relativa all’utilizzo esterno del
prodotto in contrapposizione all’iniezione sotto cute propria dei trattamenti riempitivi di tipo medico; si tratta infatti di
indicazione non sufficiente a chiarire la diversità degli effetti e dei risultati ottenibili attraverso le due tipologie di
intervento. Anzi, i messaggi lasciano intendere che, nonostante la diversità degli strumenti e delle modalità di
applicazione utilizzate, l’efficacia sia analoga o pienamente confrontabile, ed evidentemente a tutto vantaggio dei
cosmetici, che presentano - come noto - minori costi e controindicazioni.
48. Più in generale, si osserva che lo stesso dato normativo di riferimento statuisce che le creme e i gel antirughe sono
prodotti cosmetici e, in quanto tali, idonei all’uso e agli scopi ora indicati dall’articolo 2 del Regolamento UE n.
1223/0932. Anche l’Autorità ha più volte ribadito che le espressioni impiegate nella comunicazione dei prodotti
cosmetici non devono alludere a risultati, in termine di azione del prodotto, ottenibili attraverso trattamenti di medicina
estetica ma solo presentare le possibili proprietà cosmetiche, nei casi di specie antirughe e volumizzanti 33.
49. In conclusione, la pratica in esame deve ritenersi scorretta, in quanto prospetta un'efficacia ultra-cosmetica e
assimilabile ad un trattamento di medicina estetica che il prodotto pubblicizzato, essendo un cosmetico, non può
vantare. Il pregiudizio al comportamento economico del consumatore è quindi rappresentato dall'acquisto di un
prodotto che, per quei soggetti che sono stati indotti all'acquisto proprio sulla base della vantata assimilazione ad un
trattamento di medicina estetica dello stesso o, comunque, a causa del carattere confusorio degli risultati vantati, è
destinato a rivelarsi di scarsa utilità.
Sul vanto brevettuale
50. I messaggi pubblicitari attribuiscono al preparato Fillerina la qualifica di “brevettato”, nonché uno specifico brevetto
per invenzione sul prodotto e sull’applicatore.
Al riguardo si osserva come sia comprovato dagli atti dell’istruttoria che il prodotto e l’applicatore sono coperti da
brevetto. Il brevetto per invenzione relativo al prodotto è stato infatti ottenuto nel maggio 2013, con il n. CH
705713B1. Il brevetto per invenzione relativo all’applicatore è stato ottenuto nel maggio 2006, con il n. CH 695412A 5.
Le relative affermazioni, contenute nei messaggi, corrispondono dunque al vero.
La violazione dell’articolo 20 del Codice del Consumo
51. In merito alla contrarietà alla diligenza professionale della condotta descritta, non si riscontra nel caso di specie, da
parte di LABO - licenziataria dell’omonimo marchio conosciuto nel settore di mercato - il normale grado di competenza
e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle
caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento all’ambiguità dei contenuti informativi relativi ai risultati ottenibili
attraverso l’uso dei prodotti pubblicizzati. Tale aspetto appare maggiormente rilevante, nel caso di specie, in quanto i
vanti prestazionali delle referenze vengono declinati secondo una modalità comparativa - con un trattamento di
medicina estetica - che appare priva di fondamento scientifico per via della completa disomogeneità dei termini di
raffronto, ed, inoltre, per il fatto di riferirsi ad uno specifico target di consumatori che, per età e condizionamento
sociale, sono particolarmente sensibili ed esposti a tali sollecitazioni commerciali.
52. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene che la pratica in esame integri una violazione degli artt. 20, comma 2, e
21, comma 1, lettere a) e b), del Codice del Consumo.
31 [La circostanza che solo a fondo pagina e con caratteri assai ridotti è riportata la dicitura: “le immagini non sono rappresentative del
risultato” non vale a chiarire la concreta efficacia del prodotto, proprio a causa delle modalità grafiche e dei caratteri utilizzati di difficile
percezione da parte dei destinatari. ]
32 [L’uso consiste nell’applicazione sulle superfici esterne del corpo umano, come l’epidermide, e gli scopi riguardano esclusivamente o
prevalentemente la pulizia, profumazione, modificazione dell’aspetto, protezione, mantenimento in buono stato e correzione degli odori
corporei.]
33 [Tale orientamento risulta consolidato in numerosi procedimenti istruttori, cfr., da ultimo, PS/8884, Clinic-Repairwear Laser focus,
nonché perseguito anche attraverso vari interventi di moral suasion.]
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
53. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'articolo 1, comma 6, del
Decreto legislativo21 febbraio 2014, n. 21, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento
che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 a 5.000.000 di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
54. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati
dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo:
in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della
personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
55. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della dimensione economica
della società, che ha realizzato nel 2012 ricavi per 2,3 milioni di euro.
56. Inoltre, LABO ha effettuato una campagna pubblicitaria dei prodotti in esame, oltre che via web, attraverso
messaggi a stampa, idonea a raggiungere una vasta platea di consumatori.
57. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è
stata posta in essere via web a partire dal settembre 2012 per Fillerina viso e dal giugno 2013 per Fillerina seno e
Fillerina labbra ed è tuttora in corso, per un periodo complessivo di ventuno mesi. Mentre, attraverso la stampa la
pratica commerciale è stata effettuata nel periodo luglio/novembre 2012 e nel periodo gennaio/ottobre 2013, per un
periodo complessivo di quindici mesi.
58. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a
Labo International S.r.l. nella misura di 150.000 € (centocinquantamila euro).
RITENUTO, pertanto, conformemente al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle
considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21,
comma 1, lettere a) e b), del Codice del Consumo;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Labo
International S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai
sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o
continuazione;
b) di irrogare alla società Labo International S.r.l., con riguardo alla pratica commerciale scorretta di cui alla
precedente lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 € (centocinquantamila euro);
c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b), deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al
Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle
banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato
telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e
CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia
delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a
presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di
mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino
alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge
n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario
per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello
attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di
inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non
superiore a trenta giorni.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1,
lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni
dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del
Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai
sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella