la legge sul “dopo di noi” ei benefici fiscali per i negozi di

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la legge sul “dopo di noi” ei benefici fiscali per i negozi di
LA LEGGE SUL “DOPO DI NOI” E I BENEFICI FISCALI PER I NEGOZI DI SEPARAZIONE
PATRIMONIALE
1. Finalità e struttura della legge sul “Dopo di noi”
È stata pubblicata in questi giorni in Gazzetta Ufficiale la legge n. 112 del 22/6/2016 sul “Dopo di
noi” (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare).
La legge prevede diverse misure volte a favorire l’assistenza, la cura e la protezione dei soggetti
con grave disabilità (come definita dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104),
soprattutto considerando il venir meno o comunque la mancanza di un adeguato sostegno genitoriale
e familiare.
Per raggiungere tali scopi, si dispone una uniforme definizione delle prestazioni assistenziali da
garantire in tutto il territorio nazionale, istituendo un “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare” con una dotazione di oltre 180 milioni di Euro in tre anni (art. 3).
Oltre a tali misure, la legge mira ad incidere anche sul settore privato, promuovendo la stipula di
polizze di assicurazione, di trust, di vincoli di destinazione ex 2645 ter c.c., di fondi speciali da contratti
di affidamento fiduciario, in favore di persone con disabilità grave (art. 1, comma 3), attraverso regimi
fiscali di favore.
Questo aspetto della legge rappresenta una novità di grande interesse, in termini sia sistematici
sia applicativi.
Per un verso, perché il legislatore riconosce il ruolo che strumenti privatistici, espressione di
autonomia negoziale, possono rivestire all’interno di un sistema che persegue importanti finalità
pubbliche, in una logica di sussidiarietà orizzontale (art. 118, u.c., Cost.). In questo senso, non è da
sottovalutare l’impatto che tali previsioni possono avere anche al di là dei confini della legge, se si
considera che in questo modo il legislatore italiano riconosce espressamente la piena legittimità e gli
effetti giuridici di separazione patrimoniale a strumenti quali il trust, i vincoli di destinazione ed i
contratti di affidamento fiduciario che ancora, per diversi motivi, stentano ad affermarsi
completamente nell’ordinamento.
Per altro verso, perché proprio attraverso l’incentivo tributario e con la sicurezza giuridica data
dalla previsione legislativa, si apre per gli operatori un nuovo importante settore, quello della
separazione patrimoniale funzionale all’assistenza di soggetti disabili, fino ad oggi quasi
completamente inesplorato.
2. Le tipologie di strumenti negoziali disciplinati dalla legge e l’ambito applicativo dell’art. 6.
La legge in commento incentiva, come detto, diversi strumenti.
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Per le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle
persone con disabilità grave, l’art. 5 prevede una maggiore detraibilità (750 euro) per i premi
corrisposti ex art. 15, comma 1, lett. f), TUIR.
Maggiormente significativi sono però gli interventi relativi alla “istituzione di trust, vincoli di
destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione” (art. 6) , per i quali è
disposto:
- l’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni all’atto della separazione patrimoniale;
- l’applicazione delle imposte ipo-catastali e di registro in misura fissa all’atto della separazione
patrimoniale;
- l’esenzione da imposta di bollo per gli atti relativi alla gestione dei patrimoni separati;
- una maggiore detraibilità delle erogazioni liberali effettuate da privati;
- possibili agevolazioni IMU, condizionate però all’autonomia dei Comuni.
Prima di esaminare nel dettaglio le misure tributarie, occorre individuare l’ambito applicativo
dell’art. 6 della legge e specificare le condizioni necessarie per il beneficio fiscale.
La ratio che è alla base della disciplina è quella di promuovere gli strumenti di autonomia privata
in grado di realizzare un vincolo di destinazione sui beni, costituendo così un patrimonio separato in
grado di determinare effetti di “protezione patrimoniale”. Attraverso la separazione/segregazione
patrimoniale, il fondo non si confonde con il patrimonio del soggetto gestore e neppure è assoggettato
alle azioni esecutive dei creditori del disponente/affidante.
In questo senso, il vincolo di destinazione non ha solo carattere obbligatorio, assumendo invece
una portata reale in grado di incidere sullo stesso regime giuridico dei beni, ciò che consente di
raggiungere le finalità della disciplina, ossia di far sì che i beni siano durevolmente ed esclusivamente
destinati alla assistenza del soggetto disabile, per tutto il tempo della sua vita.
Ai sensi dell’art. 6, sono tre gli strumenti che hanno una simile caratterizzazione
nell’ordinamento giuridico italiano.
In primo luogo, il trust che, nella originaria versione del d.d.l., era il solo istituto giuridico cui l’art.
6 faceva riferimento.
La portata segregativa del trust, collegata al rapporto fiduciario disponente-trustee, è oggi
pienamente riconosciuta ed è noto come il vincolo destinatorio abbia evidenza negli stessi registri
immobiliari (o societari) (1). L’avere “eletto” il trust a strumento volto a perseguire prioritari interessi è
però importante perché consente di superare alcune interpretazioni, soprattutto giurisprudenziali, che
tendono a considerarlo patologico e comunque da disincentivare a livello di interpretazione
sistematica (2).
In secondo luogo, i vincoli di destinazione realizzati attraverso la trascrizione di atti di
destinazione ex art. 2645 ter c.c.
La sicura portata segregativa di simili negozi ha reso necessaria l’inclusione dei medesimi nell’art.
6 per una esigenza di non discriminazione e neutralità, come emerge dalla relazione al Senato della
relatrice di maggioranza e dalle audizioni (tra cui quella del CNN alla Commissione Lavoro al Senato, in
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Cnn Notizie del 30 marzo 2016) che ne sono seguite e che hanno portato alla modifica della
disposizione.
Ovviamente, a differenza dei trust, il beni oggetto del vincolo ex art. 2645 ter possono essere
solo quelli immobili o mobili registrati e risulta altresì necessario, come si vedrà in seguito, che il
negozio disciplini la fase dinamica del rapporto fiduciario tra il disponente ed il gestore (3).
In terzo luogo, l’art. 6 considera i fondi speciali, “composti di beni sottoposti a vincolo di
destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario”.
La categoria dei contratti di affidamento fiduciario, con un contenuto ed effetti segregativi assai
simili a quelli del trust (ma senza necessità di ricorrere ad una disciplina giuridica straniera), sono frutto
di una recente elaborazione dottrinale (4) e, fino ad ora, non avevano trovato alcun riconoscimento
legislativo.
L’inclusione nell’art. 6 anche dei fondi derivanti da simili contratti è quindi estremamente
rilevante, sul piano sistematico, perché in grado di avvalorare la ricostruzione dottrinale.
Anche se, per il riferimento che la disposizione fa ai “beni sottoposti a vincolo di destinazione”
può rimanere il dubbio circa la necessità o meno di procedere, nell’ambito del negozio di affidamento
fiduciario, ad un atto destinatorio ai sensi dell’art. 2645 ter c.c., con i limiti conseguenti.
Infine, occorre sottolineare che il regime agevolativo si estende anche qualora il fondo speciale
sia istituito a favore di Onlus, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al
comma 1, lettera a), numero 3), dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Condizioni e requisiti per i benefici
I negozi di separazione patrimoniale citati, per poter godere delle agevolazioni, devono essere
redatti secondo alcuni criteri e rispettando le condizioni dell’art. 6.
È necessario che gli stessi abbiano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e
l’assistenza delle persone con disabilità grave e che tale finalità sia espressamente indicata nell’atto
istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione.
Inoltre, è necessario:
1. che il trust o il contratto di affidamento fiduciario o il vincolo di destinazione siano “fatti per atto
pubblico”;
2. che gli esclusivi beneficiari siano le persone con disabilità grave;
3. che i beni siano utilizzati esclusivamente per le finalità assistenziali dichiarate;
4. che l’atto istitutivo/costitutivo:
a) identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la
funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave; indichi le attività assistenziali
necessarie
b) individui chiaramente e specificamente gli obblighi del soggetto gestore, con riguardo al
progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle
persone con disabilità grave, oltre agli obblighi ed alle modalità di rendicontazione;
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c) individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni del gestore. Tale soggetto deve
essere individuabile per tutta la durata del negozio;
d) stabilisca il termine finale della durata del trust o del fondo speciale o del vincolo di
destinazione nella data della morte della persona con disabilità grave;
e) stabilisca la destinazione del patrimonio residuo.
Dal punto di vista soggettivo, non pare necessario che tali negozi siano istituiti solo dai genitori a
favore dei figli disabili, come potrebbe emergere da una prima lettura della legge e soprattutto dai
primi due commi dell’art. 1. Infatti, nelle disposizioni che disciplinano gli strumenti negoziali per la
separazione patrimoniale non è fatto alcun riferimento al necessario rapporto di discendenza tra
disponente e beneficiario disabile, con la conseguenza che i benefici fiscali debbono essere riconosciuti
anche ai vincoli costituiti da chiunque, purché a favore di soggetti con grave disabilità (come definita
dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
4. Le previsioni in tema di imposte sulle successioni e donazioni, registro ed ipo-catastali.
La previsione fiscale più importante, nel sistema della disciplina della legge, è quella in materia di
imposta sulle successioni e donazioni.
Come è noto, secondo l’attuale prassi dell’Agenzia delle Entrate riferita in particolare ai trust,
l’imposta in oggetto dovrebbe in via ordinaria applicarsi al momento della segregazione, per quei
vincoli di destinazione che determinano effetti traslativi, valorizzando il rapporto personale (al fine di
determinare aliquote e franchigie) tra disponente e beneficiario finale.
L’art. 6, comma 1, della legge in commento prevede invece la totale esenzione dal tributo per i
beni che sono conferiti nei trust, nei fondi speciali e che sono gravati da vincoli di destinazione.
L’impatto applicativo della disposizione potrebbe, a prima vista, apparire non così rilevante se si
considera che, nel tributo in esame, già è prevista una franchigia di 1.500 Euro per i trasferimenti a
favore soggetti portatori di handicap.
Tuttavia, in caso di trust, fondi speciali e vincoli di destinazione in funzione del “dopo di noi”, il
disabile non si configura quale beneficiario del trasferimento (non è beneficiario finale in senso
proprio), avendo invece un diritto di assistenza e di cura, che il soggetto gestore realizzerà utilizzando i
beni segregati.
Il che potrebbe far sorgere, nel sistema attuale, il dubbio se una tipologia di vincoli di questo tipo
possa oppure no beneficiare della applicazione della franchigia.
Da questo punto di vista, la disposizione normativa supera ogni problema attraverso la
previsione della esenzione, che consente altresì di non incidere su nessuna delle franchigie
ordinariamente previste, al momento della segregazione.
L’art. 6 disciplina inoltre la fattispecie del successivo trasferimento del fondo a soggetti diversi
dal disabile, eventualità che normalmente si verifica alla morte del soggetto. Di questo aspetto si
occupano i commi 4 e 5, che distinguono due situazioni.
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La prima, in cui i beni “retrocedano” agli stessi soggetti che hanno costituito il vincolo di
destinazione sui beni. In questo caso, non si dovrà applicare alcuna imposizione, estendendosi
l’esenzione già prevista per il tributo successorio e donativo. Analogamente, le imposte ipo-catastali
saranno dovute in misura solo fissa.
La seconda, in cui i beni siano trasferiti ad un soggetto diverso. In questo caso, l’imposta sulle
successioni e donazioni sarà dovuta in misura ordinaria, considerando il rapporto di parentela o
coniugio tra disponente iniziale e beneficiario finale. E lo stesso dovrebbe dirsi per quanto attiene
l’applicazione delle imposte ipo-castastali secondo le aliquote ordinarie, nonostante sul punto il
comma 5 non faccia alcun riferimento (a differenza del comma 4).
Il comma 6 dell’art. 6 prevede che il trasferimento di beni realizzato attraverso la separazione
patrimoniale (di trust, atti di destinazione, contratti di affidamento fiduciario) sia assoggettato alle sole
imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale.
Si potrebbe dubitare che tale disposizione abbia realmente un carattere innovativo ed
agevolativo.
Per quanto riguarda le imposte ipotecaria e catastale, considerando l’orientamento della
dottrina, di buona parte della giurisprudenza di merito ed anche della più recente Cassazione (5),
sembra potersi affermare che la norma abbia una portata “ricognitiva” di un principio già presente nel
sistema.
L’apposizione del vincolo di destinazione sui beni, con portata traslativa oppure no, avrebbe
infatti sempre un valore meramente strumentale di mera dotazione patrimoniale, non in grado di
determinare un reale trasferimento di ricchezza da un soggetto all’altro.
5. Altre agevolazioni ed entrata in vigore
Con riferimento all’imposta di bollo, il comma 7 dell’art. 6 prevede che “gli atti, i documenti, le
istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le
attestazioni posti in essere o richiesti” dal soggetto che gestisce il patrimonio separato (trustee,
fiduciario o gestore) siano esenti dal- l’imposta.
Di minore impatto è invece la previsione del comma 8, che prevede la possibilità per i Comuni di
stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti
passivi di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con riferimento ad
immobili e diritti reali oggetto di vincolo di destinazione.
Il prevedibile minore impatto della disposizione deriva non solo dalla considerazione della
autonomia e discrezionalità dei singoli Comuni, ma anche dalla previsione che ciò avvenga “senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
L’unica disposizione in materia di imposizione sul reddito è quella del comma 9, che dispone la
detraibilità ex art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, per le erogazioni liberali,
donazioni ed altri atti a titolo gratuito, effettuati dai privati a favore dei trust e dei fondi speciali, con
elevazione dei limiti di legge al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.
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Tale ultima agevolazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2016, mentre per tutte le
altre è prevista la decorrenza dal 1/1/2017.
È infine da sottolineare che il comma 9 prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di attuazione dell’art. 6.
Tale ultima previsione desta parecchie perplessità, visto che la disciplina fiscale di cui all’art. 6
risulta “autosufficiente” e di immediata applicazione, senza la necessità di provvedimenti attuativi.
Sarà quindi importante valutare in che modo interverranno tali decreti, visto che, non residuando spazi
per ulteriori condizioni o limitazioni ai diversi benefici, qualora invece fossero introdotti, potrebbero
anche risultare contra legem.
Thomas Tassani
________________________
1) Sul tema, LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine ed in Italia, Padova, 2016, 261 ss.
2) Si veda Corte Cass., Sez. VI, sentenza del 8/7/2015, dep. il 7/3/2016.
3) Sul punto, si rinvia a AA.VV., Dal trust all’atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un’idea, a cura di Bianca - de
Donato, Quaderni Fondazione Italiana Notariato, Milano, 2013, passim.
4)
LUPOI, Il contratto di affidamento fiduciario, in Riv.not., 2012, 513 ss.; ACCARINO, Brevi note in tema di pubblicità del
contratto fiduciario, in Trusts, 2012, 682 ss.
5)
Sentenze del 18/12/2015 (nn. 25478 e 25479), che ricostruiscono in modo adeguato il fenomeno della segregazione
patrimoniale tipico del trust, riconoscendo il valore solo strumentale dell’atto iniziale di dotazione, assoggettabile
coerentemente alle sole imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale. Le sentenze applicano però la normativa
previgente al d.l. 262/2006. In commento, si vedano D. STEVANATO, Trust liberali e imposizione indiretta, uno sguardo al
passato rivolto al futuro?, in Corr.trib., 2016, 676 ss.; G. MARINO, La Corte di Cassazione e l’imposta di registro, in Trusts,
2016, 233 ss
(Riproduzione riservata)
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