2016-155 - FNP CISL Liguria
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2016-155 - FNP CISL Liguria
Dipartimento Politiche Previdenziali. Fisco, Prezzi e Tariffe, Politiche Internazionali Alle FNP-CISL Regionali Alle FNP-CISL Territoriali Al Coordinamento Donne FNP-CISL Ai RR.TT. Reg.li e Terr.li FNP-CISL - Loro Sedi Roma, 1 luglio 2016 Circolare n 155/MCAR /ldd Oggetto: Legge "Dopo di noi" per le persone disabili - Aspetti fiscali Il 24 Giugno u.s. è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge n. 112/2016, c.d. "Dopo di noi", recante disposizioni in materia di assistenza a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Di seguito riportiamo gli aspetti fiscali di maggiore rilevanza per la nostra categoria: Art. 5- A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, viene elevato da euro 530 a euro 750 l’importo relativo alla detraibilità delle spese sostenute per polizze assicurative aventi come oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave. Art. 6 - Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione c.1. Dal 2017, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni i beni e i diritti conferiti in trust o gravati da vincoli di destinazione o destinati a fondi speciali, istituiti in favore delle persone con disabilità grave. c.2. Le esenzioni e le agevolazioni sono ammesse a condizione che il trust o i fondi speciali o il vincolo di destinazione perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione. c.3. Le esenzioni e le agevolazioni sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni: a) l'istituzione del trust o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali o la costituzione del vincolo di destinazione siano fatti per atto pubblico; b) l'atto istitutivo del trust o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi o l'atto di costituzione del vincolo di destinazione identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività Federazione Nazionale Pensionati Cisl - Via PO, 19 - 00198 Roma Telefono 06/448811 - Fax 06/4440552 - E-mail [email protected] - www.pensionati.cisl.it finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave; c) l'atto istitutivo del trust o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali o l'atto di costituzione del vincolo di destinazione individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo o il contratto di affidamento fiduciario o l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore; d) gli esclusivi beneficiari del trust o del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali o del vincolo di destinazione siano le persone con disabilità grave; e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali o i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione; f) l'atto istitutivo del trust o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali o l'atto di costituzione del vincolo di destinazione individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali o della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione; g) l'atto istitutivo del trust o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali o l'atto di costituzione del vincolo di destinazione stabiliscano il termine finale della durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione nella data della morte della persona con disabilità grave; h) l'atto istitutivo del trust o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali o l'atto di costituzione del vincolo di destinazione stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo. cc. 4-5. Dal 2017, in caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust o stipulato i fondi speciali o costituito il vincolo di destinazione, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni. Inoltre, le donazioni e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Al di fuori di questa ipotesi, in caso di morte del beneficiario del trust o del contratto che disciplina i fondi speciali o del vincolo di destinazione istituito a favore di soggetti con disabilità grave, il trasferimento del patrimonio residuo è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo. c.6. Dal 2017, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust o dei fondi speciali o dei vincoli di destinazione istituiti in favore delle persone con disabilità grave. c.7. Dal 2017, sono esenti dall'imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonchè le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee o dal fiduciario del fondo speciale o dal gestore del vincolo di destinazione. c.8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust o di loro destinazione ai fondi speciali, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'IMU. c.9. Dal periodo d'imposta 2016, alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust o dei fondi speciali si applica la deducibilità dal reddito con limiti elevati al 20% e su un massimo di 100.000 euro annui. c.11. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato un decreto del Mef, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per definirne le modalità di attuazione. Cordiali saluti. Patrizia Volponi (Segretario Nazionale)