2016-155 - FNP CISL Liguria

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2016-155 - FNP CISL Liguria
Dipartimento Politiche Previdenziali.
Fisco, Prezzi e Tariffe,
Politiche Internazionali
Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
Al Coordinamento Donne FNP-CISL
Ai RR.TT. Reg.li e Terr.li FNP-CISL
- Loro Sedi Roma, 1 luglio 2016
Circolare n 155/MCAR /ldd
Oggetto: Legge "Dopo di noi" per le persone disabili - Aspetti fiscali
Il 24 Giugno u.s. è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge n. 112/2016,
c.d. "Dopo di noi", recante disposizioni in materia di assistenza a favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Di seguito riportiamo gli aspetti fiscali di maggiore rilevanza per la nostra
categoria:
Art. 5- A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, viene
elevato da euro 530 a euro 750 l’importo relativo alla detraibilità delle spese
sostenute per polizze assicurative aventi come oggetto il rischio di morte finalizzate
alla tutela delle persone con disabilità grave.
Art. 6 - Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni
sottoposti a vincolo di destinazione
c.1. Dal 2017, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni i beni e i diritti
conferiti in trust o gravati da vincoli di destinazione o destinati a fondi speciali,
istituiti in favore delle persone con disabilità grave.
c.2. Le esenzioni e le agevolazioni sono ammesse a condizione che il trust o i fondi
speciali o il vincolo di destinazione perseguano come finalità esclusiva l'inclusione
sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle
quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto
istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo
di destinazione.
c.3. Le esenzioni e le agevolazioni sono ammesse se sussistono, congiuntamente,
anche le seguenti condizioni:
a) l'istituzione del trust o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi
speciali o la costituzione del vincolo di destinazione siano fatti per atto pubblico;
b) l'atto istitutivo del trust o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i
fondi o l'atto di costituzione del vincolo di destinazione identifichino in maniera
chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i
bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono
istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la
soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività
Federazione Nazionale Pensionati Cisl - Via PO, 19 - 00198 Roma
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finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con
disabilità grave;
c) l'atto istitutivo del trust o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i
fondi speciali o l'atto di costituzione del vincolo di destinazione individuino,
rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo
al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in
favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a
salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo o il contratto di affidamento fiduciario o l'atto
di costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalità
di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
d) gli esclusivi beneficiari del trust o del contratto di affidamento fiduciario che
disciplina i fondi speciali o del vincolo di destinazione siano le persone con
disabilità grave;
e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali o i beni immobili
o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione siano
destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust o dei
fondi speciali o del vincolo di destinazione;
f) l'atto istitutivo del trust o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi
speciali o l'atto di costituzione del vincolo di destinazione individuino il soggetto
preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust o
della stipula dei fondi speciali o della costituzione del vincolo di destinazione a
carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere
individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di
destinazione;
g) l'atto istitutivo del trust o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i
fondi speciali o l'atto di costituzione del vincolo di destinazione stabiliscano il
termine finale della durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione
nella data della morte della persona con disabilità grave;
h) l'atto istitutivo del trust o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i
fondi speciali o l'atto di costituzione del vincolo di destinazione stabiliscano la
destinazione del patrimonio residuo.
cc. 4-5. Dal 2017, in caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che
hanno istituito il trust o stipulato i fondi speciali o costituito il vincolo di destinazione,
i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle
medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni. Inoltre, le donazioni e le imposte
di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Al di fuori di questa
ipotesi, in caso di morte del beneficiario del trust o del contratto che disciplina i
fondi speciali o del vincolo di destinazione istituito a favore di soggetti con
disabilità grave, il trasferimento del patrimonio residuo è soggetto all'imposta sulle
successioni e donazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio
intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.
c.6. Dal 2017, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura
fissa ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust o dei fondi speciali o dei
vincoli di destinazione istituiti in favore delle persone con disabilità grave.
c.7. Dal 2017, sono esenti dall'imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i
contratti, nonchè le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le
dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee o dal fiduciario
del fondo speciale o dal gestore del vincolo di destinazione.
c.8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust o di loro
destinazione ai fondi speciali, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'IMU.
c.9. Dal periodo d'imposta 2016, alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri
atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust o dei fondi speciali si
applica la deducibilità dal reddito con limiti elevati al 20% e su un massimo di
100.000 euro annui.
c.11. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà
emanato un decreto del Mef, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, per definirne le modalità di attuazione.
Cordiali saluti.
Patrizia Volponi
(Segretario Nazionale)