della struttura privata verso medici liberi professionisti

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della struttura privata verso medici liberi professionisti
LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI
SANITARI E DELLE STRUTTURE
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
La responsabilità civile professionale
del sanitario
• 1) Medico convenzionato ASL
• 2) Medico dipendente di struttura pubblica
• 3) Medico dipendente di struttura privata
• 4) Medico libero professionista
Medico convenzionato ASL
Rapporto di “parasubordinazione” tra Azienda Sanitaria Locale ed il
medico (non è pubblico dipendente);
Medico convenzionato (medico di medicina generale, medico
specialista ambulatoriale, medico pediatra di libera scelta) svolge la
propria attività in autonomia e con responsabilità e rischi propri
(Cass. 07.11.1995 n. 11581) con conseguente personale
responsabilità (oltre che penale e disciplinare), anche civile
(contrattuale e/o extracontrattuale).
Medico convenzionato ASL
Discutibile se la P.A. può essere chiamata a
rispondere dei danni cagionati al paziente
(secondo la dottrina, visto che le convenzioni e
gli accordi collettivi prevedono doveri di
controllo, tuttavia, in certi casi si configura una
possibile responsabilità diretta della ASL per
culpa in vigilando)
Medico convenzionato ASL
Obbligo di stipulare polizza a favore del medico a carico
della ASL: assicurazione per conto altrui (vedi art. 29 del
DPR 28.07.2000 n. 271: accordo collettivo per i medici
specialisti ambulatoriali)
Medico dipendente di struttura pubblica
L’attività svolta dal medico dipendente pubblico (sia
delle Aziende Sanitarie, di quelle Ospedaliere, delle
Istituzioni Universitarie che delle istituzioni di
ricerca scientifica) in favore dei pazienti non
costituisce esercizio di una amministrazione
pubblica, ma erogazione di un servizio pubblico
Medico dipendente di struttura pubblica
Nell'erogazione di questo servizio, si stabilisce un
rapporto giuridico di tipo pubblicistico tra il privato,
che ha un diritto soggettivo alla prestazione in suo
favore e la pubblica amministrazione, che ha il
corrispondente dovere di adempiere
Responsabilità del medico
dipendente di struttura ospedaliera
Due orientamenti sino alla fine degli anni ’90:
A.
Responsabilità solo extracontrattuale:
“Nel caso concreto si è nel campo della responsabilità
extracontrattuale, non essendo stato concluso alcun
contratto tra il medico dipendente USSL ed il paziente
in ordine alla operazione chirurgica, mentre deve
ritenersi pacifico che il rapporto contrattuale è sorto
tra l’ente ospedaliero e lo stesso paziente” (Cass.
26.03.1990 n. 2428)
Responsabilità del medico dipendente
di struttura ospedaliera
B.
Responsabilità anche di natura contrattuale:
“La responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio
pubblico sanitario, e del medico suo dipendente per i danni
subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della
prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto
giuridico pubblico (o privato) tra l'ente gestore ed il privato che
ha richiesto ed usufruito del servizio, ha natura contrattuale di
tipo professionale. Ne consegue che la responsabilità diretta
dell'ente e quella del medico, inserito organicamente nella
organizzazione del servizio, sono disciplinate in via analogica
dalle norme che regolano la responsabilità in tema di
prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto
di opera professionale” (Cass.27.05.1993 n. 5939 e Cass.
11.04.1995 n. 4152)
Responsabilità del medico dipendente
di struttura ospedaliera
Oggi, la responsabilità è anche di natura contrattuale,
sulla base del c.d. contatto sociale:
“L'obbligazione del medico dipendente dal servizio
sanitario per responsabilità professionale nei confronti del
paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul
"contatto sociale" ha natura contrattuale” Consegue che
relativamente a tale responsabilità i regimi della
ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e
della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da
contratto d'opera intellettuale professionale”(Cass. Sez. 3^
22.01.1999 n. 589)
Medico dipendente di struttura pubblica
La responsabilità del medico dipendente di una
struttura pubblica è analoga a quella del
professionista medico privato e dunque, anche al
medico dipendente pubblico andranno applicate,
analogicamente, le norme dettate dal codice civile
(art. 1218 e 2043 c.c.) onde regolare le
responsabilità
in
tema
di
prestazione
professionale medica in esecuzione d'un contratto
d'opera professionale
Medico dipendente di struttura pubblica
Non sono invece applicabili le norme previste dagli
artt. 22 e 23, D.P.R. 10.1.1957, n. 3, con riguardo alla
responsabilità degli impiegati civili dello Stato per gli
atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini, che
escludono l’azione diretta della pretesa risarcitoria nei
confronti del pubblico impiegato in caso di colpa lieve
Medico dipendente di struttura pubblica
In conclusione, nell’ipotesi di danni commessi dal medico
pubblico dipendente nell'esercizio di prestazioni sanitarie,
il paziente- danneggiato avrà diritto di rivolgere la
proprie pretese risarcitorie nei confronti sia del medico
che della struttura ospedaliera pubblica dalla quale
dipende, che ne rispondono solidalmente, quale che sia
lo stato soggettivo del professionista (vedi Tribunale
Varese 10-16.02.2010 n. 16, Est. Buffone e, di recente,
Trib. Milano 15.12.2011 n. 15152 Est. Presidente Sez. 5^
Migliaccio)
Medico dipendente di struttura privata
La responsabilità civilistica per i danni commessi nell’esercizio
della propria attività, è analoga a quella del professionista
privato (sia contrattuale che extracontrattuale)
Verso i pazienti-danneggiati, in sede civile, la responsabilità
sarà in solido con il proprio datore di lavoro, ex art. 2049 c.c.
(vedi Cass. 11.03.1998 n. 2678)
Medico dipendente di struttura privata
Il datore di lavoro avrà peraltro diritto di esercitare
l’azione di rivalsa nei confronti del medico
dipendente (con il limite degli accordi collettivi)
Medico libero professionista
L'attività libero-professionale del medico,
costituendo adempimento di un obbligo
contrattuale (contratto d'opera), è disciplinata sia
dalle norme generali in materia di contratti (vedi
artt. 1176 e 1375 c.c.), sia, più in particolare, dagli
artt. 2229-2238 c.c..
Medico libero professionista
Possibile responsabilità solidale con altri professionisti o
con struttura privata presso cui opera senza alcun vincolo
di subordinazione
In tali ipotesi il danneggiato potrà pretendere l'intero
risarcimento, ai sensi dell'art. 2055 c.c., da uno qualsiasi
dei corresponsabili dell'evento dannoso.
Medico libero professionista
Il medico può trovarsi esposto pertanto a due ulteriori
azioni:
- una, di regresso, da parte del coobbligato che abbia
risarcito il danneggiato per l'intero;
- oppure l'altra, di surrogazione, da parte dell'assicuratore
della responsabilità civile di uno dei corresponsabili, che
abbia risarcito il danneggiato (ex artt. 1299 e 1916 c.c.)
La responsabilità d’equipe
La responsabilità d’equipe
L’attività medico-chirurgica in equipe è
contraddistinta
dalla
partecipazione
e
collaborazione tra loro di più medici e sanitari,
che interagiscono per il raggiungimento di un
obiettivo comune (la tutela della salute del
paziente)
Il modello di riferimento della medicina
moderna, d’altro canto, è rappresentato proprio
dalla medicina d’equipe
La responsabilità d’equipe
L’attività terapeutica, infatti, sempre più
raramente appare come la prestazione di un
singolo professionista. Nella maggior parte dei
casi essa è la risultante, sia sotto il profilo
diagnostico che terapeutico, di un’opera di
collaborazione e coordinamento che denuncia la
progressiva
tendenza
allo
specializzarsi
dell’intervento
medico,
in
conseguenza
dell’ampliamento delle conoscenze scientifiche
La responsabilità d’equipe
Che tipo di responsabilità può configurarsi
qualora più persone, a titolo diverso, forniscano
una prestazione rivolta al recupero psico-fisico
del malato ?
Responsabilità penale differente da quella civile
La teoria dell’affidamento
Qualora la condotta posta in essere dal singolo sanitario si
sovrapponga a quella di altri soggetti, il precetto concreto di
diligenza a cui attenersi nel caso concreto dovrà fare
riferimento al c.d. principio dell’affidamento, in base al
quale ogni soggetto non dovrà ritenersi obbligato a
delineare il proprio comportamento in funzione del rischio di
condotte colpose altrui, atteso che potrà sempre fare
affidamento, appunto, sul fatto che gli altri soggetti agiscano
nell’osservanza delle regole di diligenza proprie (vedi M.
Mantovani, Il principio di affidamento nella teoria del reato
colposo, Milano, 1997)
Limiti alla teoria dell’affidamento
L’affidamento deve peraltro contemperarsi con il
concorrente principio della salvaguardia degli interessi
del soggetto nei cui confronti opera la posizione di
garanzia del medico (e cioè il paziente). Dunque:
1)
Nelle ipotesi in cui tra i membri del gruppo esistano
rapporti gerarchici, il c.d. capo equipe, dotato di una
posizione apicale e dunque gerarchicamente
sovraordinata rispetto agli altri, ha un ben preciso
dovere di sorveglianza sull’operato dei suoi
collaboratori
Limiti alla teoria dell’affidamento
2)
In tutte le ipotesi di èquipe, può verificarsi uno stato
di fatto, capace di invalidare l’aspettativa di una
condotta altrui corrispondente ai doveri di diligenza,
prudenza e perizia, come nei casi in cui, a cagione
dell’altrui comportamento colposo, sia già in atto una
situazione pericolosa per un paziente, oppure vi sia
ragionevole motivo di ritenere che essa possa
realizzarsi, in ragione delle reali contingenze di fatto
che siano riconoscibili o possano essere percepite
dall’agente (come ad esempio le condizioni di salute
non buone di un collega, la sua età giovane, la sua
inesperienza o la distrazione)
Limiti alla teoria dell’affidamento
In tutti questi casi le limitazioni al dovere di diligenza
connesse al principio dell’affidamento divengono non più
vigenti: a carico di ogni medico che avrà la cura del paziente
si avrà non solo l’obbligo di espletare le proprie mansioni
specifiche con diligenza e perizia, ma anche quello di
impedire e vanificare l’altrui condotta contraria alle leges
artis proprie
Nei casi di inefficace o inesatto adempimento di tali doveri
cautelari, si potrà configurare a carico del singolo medico una
eventuale responsabilità per le evenienze lesive
sopravvenute
Medicina d’èquipe di tipo orizzontale (rapporti
tra medici specialisti in discipline diverse)
Equipe composta da medici aventi analoga posizione
gerarchica, ma differente qualifica professionale, che
svolgono la loro attività in favore dello stesso paziente
Tutti i sanitari, ciascuno con la propria differente
specializzazione, si trovano in rapporto di uguaglianza e
svolgono le proprie mansioni in maniera indipendente,
nel rispetto delle leges artis dello specifico settore di
specializzazione, seppur collaboranti tra loro verso un
identico ed unico obiettivo: la cura e la tutela del
paziente comune
Medicina d’èquipe di tipo orizzontale (rapporti
tra medici specialisti in discipline diverse)
Ciascun sanitario è tenuto al rispetto degli obblighi che a lui
discendono dalla connessione di tutte le attività realizzate in
funzione dell’obiettivo comune
Ogni medico, peraltro, non potrà evitare di stimare l’attività
svolta dai suoi colleghi di equipe, sia pure essendo afferente
ad altre discipline specifiche, di appurarne la conformità alle
regole ed, eventualmente, di porre riparo ad eventuali errori
evidenti e rilevabili con il supporto delle conoscenze comuni
del professionista medio
Medicina d’èquipe di tipo orizzontale (rapporti
tra medici specialisti in discipline diverse)
In tema di colpa professionale: “nel caso di équipes chirurgiche, ogni
sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e di prudenza
connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli
obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso
il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può
esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale
svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal
controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in
modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano
evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con
l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio
(Cass. 2/3/2004 n. 24036) (Cass. Pen. 06.04.2005 n. 22579; in senso
conforme Cass. Pen. 24.01.2005 n. 18548)
Medicina d’èquipe di tipo orizzontale (rapporti
tra medici specialisti in discipline diverse)
Il principio dell’affidamento viene così definito come c.d.
relativo o temperato, facendo coincidere la necessità
primaria di salvaguardia della vita e dell’integrità psicofisica del paziente con quella della personalità della
responsabilità penale
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra
sanitari di tipo gerarchico)
Nelle ipotesi in cui tra più medici e sanitari, tutti concorrenti al
trattamento terapeutico di gruppo, intercorrano rapporti di tipo
gerarchico, la dottrina più recente ha sostenuto che nei confronti
di coloro che si trovano in posizione di vertice, avendo la
direzione e il potere di coordinamento dell’attività medica dei
propri assistenti, esiste un vero e proprio obbligo di controllo
dell’operato altrui (cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 353;
FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., 499; MAZZACUVA, Problemi
attuali in materia di responsabilità penale del sanitario, cit., 412;
BELFIORE, Profili penali dell’attività medico-chirurgica in equipe,
cit., 297)
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra
sanitari di tipo gerarchico)
Il capo dell’equipe, oltre a dovere attuare con cura,
diligenza e perizia le funzioni specifiche a lui spettanti,
deve altresì coordinare l’attività dei propri
collaboratori e verificare la correttezza nell’esecuzione
dei compiti loro affidati
Il principio dell’affidamento, pertanto, nei confronti
del sanitario che occupa posizioni di vertice, dovrà
ritenersi parzialmente attenuato, seppure non
completamente eluso
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra
sanitari di tipo gerarchico)
Il dovere di controllo e coordinamento, tuttavia, non dovrà
essere inteso in senso continuo e costante, ma determinato in
maniera tale da non annullare la divisione delle mansioni tra i
vari sanitari
L’esasperazione di tale potere di controllo rischia di tramutarsi in
un obbligo, spinto alle estreme conseguenze, di evitare il
prodursi di ogni evento dannoso, allargando oltre misura gli
ambiti della responsabilità, considerando il medico c.d. capo
equipe comunque e sempre responsabile per ogni evento lesivo
conseguente ad interventi medico-chirurgici nei quali abbia
preso parte dirigendo le varie attività
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): il Dirigente
(primario)
Secondo le pronunce dei giudici di legittimità, il primario,
essendo titolare di un generico obbligo di garanzia nei
confronti dei pazienti, è ritenuto responsabile per gli eventi
lesivi determinati dalle condotte poste in essere dai componenti
del suo reparto
Assai spesso, pertanto, si ritrovano nella prassi giurisprudenziale
affermazioni di responsabilità del primario per omesso o
inadeguato esercizio dell’obbligo di direzione e controllo
dell’operato dei suoi sottoposti
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): il primario
In un caso di omicidio colposo in seguito ad un sinistro stradale
(versamento pleurico non identificato), ad esempio, la Corte ha
optato non soltanto per la responsabilità dei sanitari facenti parte
dell’equipe medica, per non essere riusciti ad identificare in maniera
compiuta la sintomatologia del paziente, omettendo in tal modo di
porre in essere i rimedi più elementari e necessari, facenti parte del
patrimonio cognitivo di qualsiasi medico anche non specialistico, ma
anche del primario il quale non aveva adottato le necessarie funzioni
di indirizzo, verifica e direzione dell’attività dei suoi subalterni, per
l’esecuzione delle migliori e più opportune scelte terapeutiche del
caso (Cass. Pen. 11.11.1994)
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): il primario
Il primario ospedaliero: “che ai sensi del DPR 27.03.1969 n. 128 art. 7
ha la responsabilità dei malati della divisione e il connesso obbligo di
definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti
devono seguire, deve avere puntuale conoscenza delle situazioni
cliniche che riguardano i degenti nonché delle iniziative intraprese
dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato, a prescindere dalle
modalità di acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o dagli
altri operatori) e indipendentemente dalla responsabilità di questi
ultimi, e tanto allo scopo di vigilare sulla esatta impostazione ed
esecuzione delle terapie, di prevenire errori e di adottare
tempestivamente i provvedimenti richiesti da eventuali emergenze”
(Cass. Civ. 29.11.2010 n. 24144; in senso conforme Cass. 30.06.2005
n. 13979)
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): il primario
Nel caso di specie conferma della condanna di un primario del reparto
di ostetricia e ginecologia, in solido con la struttura ed il suo
assistente (medico di fiducia della paziente), per danni cagionati ad
una partoriente durante un parto cesareo, nonostante che lui non
fosse presente non solo al parto ma neppure al momento del
ricovero, né aveva saputo delle complicanze intervenute. In realtà il
primario avrebbe dovuto, in via preventiva, emanare direttive
appropriate in ordine alle situazioni in cui era necessario ricorrere al
taglio cesareo e comunque vigilare sull’attività dei propri subordinati,
prima, durante e dopo il parto, assumendo specifiche informazioni su
ogni caso presente in reparto e controllando la congruità delle terapie
praticate (Cass. Civ. 29.11.2010 n. 24144; in senso conforme Cass.
30.06.2005 n. 13979)
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): il primario
Il primario capo dell’equipe operatoria è responsabile anche nella
fase post-operatoria, in quanto titolare di “un’ampia posizione di
garanzia nei confronti del paziente”, che ha il dovere di
controllare e seguire direttamente anche per interposta persona
(Cass. Pen. 12.02.2010 n. 20584; in senso conforme Cass. Pen.
01.12.2004 n. 9739 e Cass. Pen. 08.02.2005 n. 12275).
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): il primario
Né può parlarsi del “principio di affidamento” in quanto il
primario non può addurre a propria discolpa che al reparto
erano assegnati altri medici o che il suo intervento è dovuto
solo in caso di particolari difficoltà o complicazioni, perché:
“il medico appartenente alla posizione apicale ha il potere di
impartire istruzioni e direttive in ordine alle cure e di
verificarne l’attuazione” (Cass. Pen. 12.02.2010 n. 20584)
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): l’aiuto
La giurisprudenza è particolarmente rigorosa
La responsabilità è stata affermata anche in un caso
in cui l'omissione da parte di questi era dovuta
proprio ad un ordine del primario, che lo aveva
destinato ad altre mansioni
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): l’aiuto
In una situazione di potenziale conflitto tra la disposizione data
dal primario al suo aiuto e gli obblighi di assistenza di
quest'ultimo verso il paziente, l'ordine del primario non può
valere, di per sé, a liberare l'aiuto dai suddetti obblighi e, così,
ad escluderne la colpa. Infatti, se pure l'aiuto è soggetto al
potere organizzativo del primario, egli deve comunque curarsi
di: “rendere compatibili i due suoi diversi doveri, non solo
rappresentando al primario, prima ancora del ricovero, la
necessità in cui si sarebbe potuto venire a trovare, di prestare
assistenza alla partoriente, ma anche esponendogli, dopo il
ricovero, la necessità di non allontanarsi dal reparto per
incombenze che gli impedissero di seguire l'evolversi del parto a
lui affidato” (Cass. Civ. 13.03.1998 n. 2750)
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra
sanitari di tipo gerarchico): l’assistente
Gli assistenti ospedalieri, seppur diretti collaboratori dei sanitari
di grado superiore (e quindi in posizione di subordinazione), non
devono attenersi ad un “pedissequo e acritico atteggiamento di
sudditanza verso gli altri sanitari”, dato che qualora nelle opzioni
di diagnosi o terapia effettuate dai loro superiori riconoscano
elementi di sospetto, o li possano comunque percepire con l’uso
dell’ordinaria diligenza e perizia, devono per ciò ritenersi
obbligati a segnalare tali sospetti ed eventualmente manifestare
il proprio dissenso. Solamente qualora il superiore gerarchico
ritenga di non approvare l’atteggiamento così manifestato dal
sanitario di grado inferiore, quest’ultimo potrà considerarsi
esentato da eventuali responsabilità
(Cass. pen., Sez. IV,
28.06.1996, n. 7363 e Cass. pen., Sez. IV, 19.12.2000, n. 173)
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): l’assistente
In sede civilistica, è stato ribadito che: “La distribuzione
dei compiti tra medico in posizione apicale e medico in
posizione intermedia - quale si desume dagli artt. 7 del
D.P.R. n. 128 del 1969 e 63 del D.P.R. n. 761 del 1979 non esclude che il secondo sia tenuto ad un
comportamento improntato a perizia e diligenza, sicché,
di fronte a scelte del primario che debbono apparirgli
improprie, egli è tenuto a manifestare le proprie
diverse valutazioni e, se necessario, il proprio motivato
dissenso” (Cass. civ., Sez. III, 27.02.2004, n. 4013)
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): l’assistente
Nel caso di ordine manifestamente erroneo, l'assistente
(o comunque il sottoposto) deve astenersi
dall'eseguirlo, ritrovandosi altrimenti in colpa se lo
esegue.
Nel caso di ordine astrattamente non erroneo, ma
inopportuno o dannoso per il caso concreto,
l'assistente non può astenersi dall'eseguirlo, ma ha il
solo obbligo, se vuole andare esente da responsabilità,
di manifestare, anche oralmente, il proprio dissenso
(vedi Cass. Civ. 10.05.2001 n. 6502)
CASSAZIONE 21.05.2012 N. 8023
ASSISTENTI ED AIUTI
Amputazione di gamba destra a seguito di ricovero conseguente
ad incidente stradale.
Il paziente avrebbe dovuto essere trasferito immediatamente in
luogo attrezzato per un’indagine arteriografica e per un
conseguente intervento di chirurgia vascolare.
Condanna di assistente ed aiuto.
CASSAZIONE 21.05.2012 N. 8023
Suprema Corte conferma la statuizione di secondo grado.
L'assistente ospedaliero è responsabile: “sia perché non
può ritenersi un mero esecutore delle disposizioni del
primario, sia perchè comunque la sua responsabilità è
ricollegata dal giudice di merito al contatto sociale, rispetto
al quale è irrilevante la qualifica del sanitario”.
CASSAZIONE 21.05.2012 N. 8023
Considerato che: “l’aiuto sostituiva il primario assente, non
può evidentemente giovargli la circostanza che il reparto a
lui affidato fosse organizzato in modo tale che egli ebbe ad
avere notizia del ricovero del sig. …. a distanza di molte ore
dalla lesione (avvenuta intorno alle (OMISSIS)) e cioè solo la
mattina del (OMISSIS), essendo evidentemente tale
organizzazione a lui riferibile”.
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti tra
sanitari di tipo gerarchico): lo specializzando
Il concreto e personale espletamento di attività operatoria da parte
dello specializzando comporta pur sempre l'assunzione diretta
anche da parte sua della posizione di garanzia nei confronti del
paziente, condivisa con quella che fa capo a chi le direttive
impartisce (secondo i rispettivi ambiti di pertinenza ed incidenza),
sicché: “anche su di lui incombe l'obbligo dell'osservanza delle
leges artis, che hanno per fine la prevenzione del rischio non
consentito ovvero dell'aumento del rischio, con la conseguenza che
non lo esime da responsabilità la passiva acquiescenza alla direttiva
data ove non si appalesi appropriata, avendo egli al contrario
l'obbligo di astenersi dal direttamente operare” (Cass. pen., Sez. IV,
20.01.2004, n. 32901)
Medicina d’èquipe di tipo verticale (rapporti
tra sanitari di tipo gerarchico): l’infermiere
Anche gli infermieri sono stati riconosciuti penalmente responsabili in concorso
con i medici: “Gli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici,
sono tutti "ex lege" portatori di una posizione di garanzia, espressione
dell'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex art. 2 e 32 cost, nei
confronti dei pazienti, la cui salute devono tutelare contro qualsivoglia
pericolo che ne minacci l'integrità; l'obbligo di protezione perdura per l'intero
tempo del turno di lavoro e, laddove si tratti di un compito facilmente
eseguibile nel giro di pochi secondi, non è delegabile ad altri. (Fattispecie in cui
è stato escluso che fosse giustificato il comportamento di un infermiere che, in
prossimità della fine del turno di lavoro, delegava un collega per eseguire
l'ordine impartitogli da un medico di chiamare un altro medico, ordine
facilmente e rapidamente eseguibile attraverso un citofono)” (Cass. pen., Sez.
IV, 13.09.2000, n. 9638; in senso conforme Cass. Pen. 12.02.2010 n. 20584)
Medicina d’equipe
In giurisprudenza, si sta affermando un nuovo principio, e cioè
quello secondo cui, l’obbligo di solidarietà costituzionale
imposto dagli artt. 2 e 32 della Costituzione, nei confronti dei
pazienti, rende tutti gli operatori di una struttura sanitaria,
medici e paramedici, titolari di una posizione di garanzia che
li obbliga a tutelare la salute dei pazienti contro qualsiasi
pericolo per l’intero tempo del turno di lavoro
indipendentemente dal fatto che siano stati rispettati il
proprio turno di lavoro e le regole che presiedono agli
obblighi contrattuali (vedi Cass. Pen., Sez. IV, 01.12.2004, n.
9739)
Medicina d’equipe in ambito civilistico: falso
problema
Nell’ambito della responsabilità civile sussiste la nozione
della responsabilità solidale
Una volta accertata la responsabilità penale dei singoli
componenti l’equipe, questi sono tenuti, ex art. 2055 c.c., a
risarcire i danni provocati al paziente in solido tra loro (ciò
comporta che ciascun responsabile sarà obbligato al
risarcimento dell’intero danno, con diritto di rivolgersi, dopo
aver soddisfatto la pretesa del danneggiato, verso gli altri
corresponsabili, per ripetere da costoro la parte del
risarcimento ad essi spettante)
Medicina d’equipe in ambito civilistico: falso
problema
Alla responsabilità personale diretta degli autori del
fatto dannoso (ossia di coloro che con il loro operato
hanno concorso a provocare il danno), si aggiunge la
responsabilità indiretta ed oggettiva del soggetto
civilmente responsabile, e cioè dell’ospedale o della
casa di cura che ha erogato la cura, in base agli artt.
1228, 2049 e 2232 c.c. (per la responsabilità della casa
di cura dovuta a componenti di equipe non citati in
giudizio vedi Cass. Civ. 01.02.2011 n. 2334)
La responsabilità delle strutture
La responsabilità della struttura:
• Struttura sanitaria pubblica
• Struttura sanitaria privata accreditata
• Struttura sanitaria privata
La responsabilità della struttura pubblica
Le strutture pubbliche sono responsabili, sia
contrattualmente
che
extracontrattualmente, dei danni provocati
ai pazienti che si sono a loro rivolti.
La responsabilità della struttura pubblica
L’accettazione di un paziente in una struttura
pubblica, ai fini del ricovero o di una visita
ambulatoriale, comporta la conclusione di un
contratto, con conseguente responsabilità ex
artt. 1218 e 1228 c.c.
Principio pacifico a partire dalla fine degli anni
’70 (Cass. 21.12.1978 n. 6141)
La responsabilità della struttura pubblica
Il c.d. contratto atipico di “spedalità” o di “assistenza
sanitaria” che comprende una serie di prestazioni delle
strutture (diagnosi e cura, somministrazione di medicine,
disponibilità di personale medico ed ausiliario nonché di
attrezzature per la cura, ecc.).
Contratto sinallagmatico a contenuto complesso (vedi
Cass. 04.08.1987 n. 6707)
La responsabilità della struttura pubblica
Due profili di responsabilità (vedi Cass. 13.04.2007
n. 8826):
- A) per deficit organizzativi e gestionali (per fatti
propri) ex art. 1218 c.c.
Ad esempio: apparecchiature carenti o
insufficienti; inadeguata asepsi degli ambienti;
mancata custodia o sorveglienza del paziente;
somministrazione preparati difettosi o nocivi;
utilizzo prodotti difettosi, ecc.
La responsabilità della struttura pubblica
- A) per deficit organizzativi e gestionali (per
fatti propri) ex art. 1218 c.c.
Vedi Trib. Milano Sez. 5^ Dott.ssa Brena
10.12.2011 n. 15147 ove è stata condannata la
struttura per complicanza dovuta ad infezione
nosocomiale con rigetto di domanda proposta
nei confronti del singolo medico
La responsabilità della struttura pubblica
- A) per deficit organizzativi e gestionali (per fatti propri) ex art.
1218 c.c.
Se è vero che sussiste il principio della c.d. “oggettivizzazione”
della responsabilità della struttura sanitaria anche in mancanza
della responsabilità del medico, tuttavia, è altrettanto vero che
tale principio necessita nel singolo caso concreto di “precise
analitiche e soprattutto tempestive specificazioni fattuali in
particolare della relazione eziologica tra la condotta dell’ente
“indipendente” da quella del sanitario ed evento di danno” (Cass.
02.04.2009 n. 7996. Domanda respinta contro la struttura perché
impostata su responsabilità dei sanitari per mancata diagnosi).
La responsabilità della struttura pubblica
- A) per deficit organizzativi e gestionali (per fatti propri) ex art.
1218 c.c.
In pratica, laddove si chieda l’accertamento della responsabilità
della struttura sanitaria anche in mancanza della responsabilità
del medico è necessario allegare agli atti specifici addebiti che
siano in rapporto eziologico con i danni lamentati: “E’ infatti
configurabile una responsabilità autonoma e diretta della
struttura ospedaliera ove il danno subito dal paziente risulti
causalmente riconducibile ad una inadempienza delle
obbligazioni ad essa facenti carico, anche in vista di eventuali
complicazioni ed emergenze” (Cass. 11.05.2009 n. 10743)
La responsabilità della struttura pubblica
- B) per inadempimenti (ivi compresa la
mancata
acquisizione
del
consenso
informato) imputabili ai medici e/o
comunque al personale sanitario ecc. ex art.
1228 c.c.
La responsabilità della struttura pubblica
E’ irrilevante chi abbia effettivamente
esercitato l’attività medica all’interno della
struttura: dipendente e/o collaboratore.
La struttura pubblica risponde verso il
cittadino-paziente anche dell’operato dei
medici in regime di libera-professione intramuraria (intra-moenia). Vedi Trib. Torino
08.05.2003 n. 3816
CASSAZIONE 03.02.2012 N. 1620
Bambino che in conseguenza di parto nasce con
gravi lesioni personali (encefalopatia conseguente
ad ipossia).
Il Tribunale e la Corte d’Appello respingono la
domanda risarcitoria dei genitori in quanto la causa
del danno individuata in evento ipossico acuto
perinatale.
CASSAZIONE 03.02.2012 N. 1620
Decisione di secondo grado cassata.
Considerate le divergenti conclusioni delle due
consulenze tecniche svolte: “l’Ospedale non ha
fornito la prova di cui all’art. 1218 c.c.”
CASSAZIONE 03.02.2012 N. 1620
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., SSUU 11 gennaio
2008 n. 577) hanno precisato che la responsabilità della
struttura ospedaliera, fondata sul "contatto sociale", ha
natura contrattuale.
Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura deve
fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita
genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo
interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una
serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.
CASSAZIONE 03.02.2012 N. 1620
Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un
autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per
inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218
cod. civ., e, per quanto concerne le prestazioni mediche che
essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari,
l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente
nell'inadempimento di obblighi propri della struttura
consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto
artificioso, alla disciplina del contratto d'opera
professionale e di fondare semmai la responsabilità
dell'ente per fatto dei dipendenti sulla base dell'art. 1228
cod. civ..
La responsabilità della struttura privata
accreditata
Principi analoghi alle strutture pubbliche, in
quanto la struttura privata, una volta
instaurata la convenzione, fornisce il servizio
all’utente con modalità del tutto identiche a
quelle seguite dalla struttura pubblica (vedi
Ord. Cass. 02.04.2009 n. 8093)
La responsabilità della struttura privata
accreditata
Casa di cura convenzionata condannata per non
aver fornito la prova del fatto dell’adempimento
dell’obbligo di protezione (derivante dal contratto
di spedalità), dando la descrizione delle esatte
modalità dell’intervento, nonché delle precise
condizioni del paziente a partire dal momento in
cui lo ha avuto in cura sino all’evento o comunque
alle dimissione (Cass. 30.06.2011 n. 1405, Rel.
Petti)
La responsabilità della struttura privata
Sino alla fine degli anni ’90, la
giurisprudenza ha ritenuto che la
responsabilità della struttura ospedaliera
privata per il fatto illecito commesso dal
medico nell'esecuzione di un intervento
potesse essere affermata soltanto in due
casi
La responsabilità della struttura privata
a) a titolo di responsabilità indiretta ex art. 2049 cod.
civ., ove sussista un vincolo di subordinazione tra la
casa di cura ed il medico operante;
b) a titolo di responsabilità diretta ex art. 1218 cod. civ.,
qualora la casa di cura avesse assunto direttamente
nei confronti del danneggiato, con patto contrattuale,
l'esecuzione dell'intervento (Cass. 11.03.1998 n.
2678, cit; in senso conforme Cass. 13.11.1970 n. 2392
nonché Cass. 6.3.1971, n. 606)
La responsabilità della struttura privata
La Suprema Corte, tuttavia, ha mutato
orientamento, iniziando a ritenere sussistente la
responsabilità della casa di cura per il danno
causato dal medico, anche in assenza di un
inquadramento organico del responsabile del
danno nella struttura della casa di cura
(circostanza ritenuta irrilevante) (Cass. 08.01.1999
n. 103. Asportazione di ernia presso clinica con
gravissimi danni alla paziente minore per problemi
di anestesia)
La responsabilità della struttura privata
Nella remunerazione della prestazione del medico
“comunque indispensabile alla casa di cura per
adempiere l’obbligazione assunta con i danneggiati”,
del resto, è incluso anche “ll costo, inteso come
rischio, dell'esercizio dell'attività di impresa della
casa di cura”, ivi compreso quello della distribuzione
delle competenze tra i vari operatori, delle quali il
titolare dell'impresa risponde ai sensi dell'art. 1228
c.c..(Cass. 08.01.1999 n. 103)
La responsabilità della struttura privata
Secondo le Sezioni Unite, poi: “Il complesso ed atipico rapporto
che si instaura tra la casa di cura ed il paziente, anche
nell’ipotesi in cui quest’ultimo scelga al di fuori della struttura
sanitaria il medico curante, non si esaurisce nella mera fornitura
di prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto e
alloggio), ma consiste nella messa a disposizione del personale
medico ausiliario e di quello paramedico nonché
nell’apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature
necessarie, anche in vista di eventuali complicanze”, dando vita
a forme di “responsabilità autonome dell’ente, che prescindono
dall’accertamento di una condotta negligente dei singoli
operatori, trovando invece la propria fonte nell’inadempimento
delle obbligazioni riferibili all’ente” (Cass. S.U. N. 9556/2002)
La responsabilità della struttura privata
E’ perciò configurabile: “un autonomo ed atipico contratto a
prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di
spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria) al quale si
applicano le regole ordinarie sull'inadempimento di cui all'art.
1218 c.c.” e di conseguenza: “una responsabilità autonoma e
diretta della casa di cura ove il danno subito dal paziente risulti
causalmente riconducibile ad una inadempienza alle
obbligazioni ad essa facenti carico, a nulla rilevando che
l’eventuale responsabilità concorrente del medico di fiducia
del paziente medesimo sia ancora sub iudice in altro separato
processo” (Cass. Civ. S. U. 1.7.2002, n. 9556. Parto presso casa
di cura con danni gravi al bimbo per carenze della struttura
nell’assistenza successiva al parto e mancato trasferimento del
bimbo in centro attrezzato).
La responsabilità della struttura privata
Da allora, la giurisprudenza (Cass. 11 marzo 2002, n. 3492;
Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316
Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 14.07.2004 n. 13066 e Cass.
19.04.2006 n. 9085) è stata quasi unanime nell’affermare la
responsabilità contrattuale della struttura privata nei
confronti del paziente danneggiato:
A) indipendentemente dal rapporto di lavoro che intercorre
tra la struttura stessa ed il professionista e quindi anche ove
il sanitario sia quello “di fiducia” del paziente o comunque
sia stato da lui scelto
e, come vedremo,
B) anche in assenza dell’accertamento di una condotta
colposa dei singoli operatori .
La responsabilità della struttura privata
Nel 2008, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che
per la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del
paziente “è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata
o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente
equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi
di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella
giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della
struttura privata a quella pubblica quanto al regime della
responsabilità civile, anche in considerazione del fatto che si
tratta di violazioni che incidono sul bene salute” (Cass. Sezioni
Unite 11.01.2008 n. 577. Trasfusioni durante intervento
chirurgico presso struttura privata che avrebbe provocato
epatite B)
La responsabilità della struttura privata
Oggi si può avere dunque: “una responsabilità contrattuale
della struttura verso il paziente danneggiato
- non solo per il fatto del personale medico dipendente,
- ma anche del personale ausiliario,
- nonché della struttura stessa (insufficiente o inidonea
organizzazione) potendo la responsabilità della clinica
prescindere dalla responsabilità o dall'eventuale mancanza di
responsabilità del medico in ordine all'esito infausto di un
intervento o al sorgere di un danno che non ha connessione
diretta con l'esito dell'intervento chirurgico”
La responsabilità della struttura privata
E neppure: “assume più rilevanza ai fini della individuazione
della natura della responsabilità della struttura sanitaria se
il paziente si sia rivolto direttamente ad una struttura
sanitaria del SSN, o convenzionata, oppure ad una struttura
privata o se, invece, si sia rivolto ad un medico di fiducia
che ha effettuato l'intervento presso una struttura privata.
In tutti i predetti casi è ipotizzabile la responsabilità
contrattuale dell'Ente“ (Cass. Sezioni Unite 11.01.2008 n.
577)
La responsabilità della struttura privata
La giurisprudenza
- di merito (Trib. Milano Dott. Pertile, 11.03.2008 n. 3220; Trib.
Milano Dott.ssa Brena 11.04.2008 n. 4767; Trib. Milano Dott.
Pertile 18.06.2008 n. 7888; Trib. Milano Dott. Spera 05.03.2009
n. 3047; Trib. Bari 10.03.2009 n. 827; Trib. Roma Sez. 13^
02.09.2010 e di recente Trib. Milano 16.07.2011 n. 9696)
- e di legittimità (Cass. 08.10.2008 n. 24791; Cass. 28.11.2008 n.
24742; Cass. 02.04.2009 n. 7996; Cass. 11.05.2009 n. 10743;
Cass. 28.08.2009 n. 18805; Cass. 09.12.2010 n. 24853 e Cass.
07.01.2011 n. 257)
è ormai consolidata
La responsabilità della struttura privata
Si segnalano da ultimo conformi:
Cass. 01.02.2011 n. 2334 (responsabilità anche per
condotte di componenti l’equipe chirurgica non evocati in
giudizio)
Cass. 17.02.2011 n. 3847 (relativa all’obbligo di “una
compiuta informativa del paziente sui rischi di eventuali
dimensioni od entità del suo equipaggiamento non idonee
a fronteggiare particolari situazioni patologiche o devianti
dalla norma”)
La responsabilità della struttura privata
D’altro canto: “ove un istituto autorizzi un chirurgo od un
medico ad operare al suo interno, mettendogli a
disposizione le sue attrezzature e la sua organizzazione, e
con essa cooperi … viene ad assumere contrattualmente,
rispetto al paziente, la posizione e le responsabilità tipiche
dell’impresa erogatrice del complesso delle prestazioni
sanitarie, ivi inclusa l’attività del chirurgo“ (Cass. 28.08.2009
n. 18805. Intervento di liposuzione su paziente portato dal
medico di fiducia in clinica. Errore compiuto dal solo
medico)
La responsabilità della struttura privata
Il medico: “non avrebbe potuto operare se non nell’ambito
dell’organizzazione ospedaliera ed, accettandone l’attività, la
casa di cura ne ha assunto le conseguenti responsabilità. Non
si può certo ammettere che un ente ospedaliero dia accesso
a chiunque si presenti, senza averne previamente verificati i
titoli di abilitazione, la serietà, la competenza e affidabilità,
anche in relazione alle esperienze pregresse, per poi
trasferire sui pazienti gli effetti dannosi dell’eventuale
imperizia dell’operatore, adducendo a motivo di averlo solo
temporaneamente ospitato (peraltro non a titolo gratuito e
traendone quindi un utile dall’attività di impresa per cui non
può poi sottrarsi ai relativi rischi)“ (Cass. 28.08.2009 n.
18805)
La responsabilità della struttura privata
Per la giurisprudenza di merito si segnala la condanna di una
casa di cura privata milanese perchè: “accertata quindi la
responsabilità del professionista nell’esecuzione della
prestazione professionale, consegue la responsabilità della
struttura sanitaria che di detto professionista si è avvalsa,
poiché la sua notorietà in ambito professionale e validità in
campo scientifico costituiscono elementi di incremento della
capacità di affermazione della struttura sul mercato” (Trib.
Milano Sez. 5^ 21.12.2011 n. 15395, Dott.ssa Apostoliti)
La responsabilità della struttura privata
Se quindi l’utilizzo di un professionista piuttosto che di un
altro costituiscono elementi rilevanti per l’impresa
commerciale, al fine di rendere il servizio e di implementare la
propria notorietà e gradimento tra gli utenti, appare
consequenziale che la stessa struttura debba rispondere
dell’operato di tali ausiliari laddove questo non sia stato idoneo
a realizzare un pieno adempimento delle obbligazioni
contrattuali assunte (Trib. Milano Sez. 5^ 21.12.2011 n. 15395,
Dott.ssa Apostoliti)
CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
Paziente sottoposto ad intervento chirurgico presso casa di
cura per correzione di deviazione del setto nasale da parte
di medico libero professionista.
Durante l’operazione, a causa del malfunzionamento del
bisturi elettrico, il cui elettrodo era stato applicato sulla
gamba destra, il paziente riporta ustioni di terzo grado.
Il Tribunale e la Corte condannano la casa di cura al
risarcimento ma non il medico libero professionista.
CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
Sentenza cassata in quanto anche il medico deve considerarsi
responsabile su queste basi.
CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
In via di principio, pur quando manchi un rapporto di
subordinazione o di collaborazione tra clinica e chirurgo, sussiste
comunque un collegamento tra i due contratti stipulati, l'uno
tra il medico ed il paziente, e l'altro, tra il paziente e la Casa di
cura, contratti aventi ad oggetto, il primo, prestazioni di natura
professionale medica, comportanti l'obbligo di abile e diligente
espletamento della prestazione chirurgica e/o terapeutica (e, a
volte, anche di raggiungimento di un determinato risultato) e, il
secondo, prestazione di servizi accessori di natura alberghiera, di
natura infermieristica ovvero aventi ad oggetto la concessione in
godimento di macchinari sanitari, di attrezzi e di strutture
edilizie specificamente destinate allo svolgimento di attività
terapeutiche e/o chirurgiche.
CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
Siffatto collegamento, per così dire ontologico, che dal
piano fattuale assume inevitabilmente rilevanza su quello
giuridico, può discendere da eventi contingenti ovvero
anche dalla determinazione volitiva delle parti. È sufficiente
al riguardo considerare che, di norma, l'individuazione della
Casa di cura dove il medico eseguirà la prestazione
promessa costituisce parte fondamentale del contenuto del
contratto stipulato tra il paziente ed il professionista, nel
senso che ciascun medico opera esclusivamente presso
determinate cliniche e che, a sua volta, ciascuna Casa di
cura accetta solo i pazienti curati da determinati medici
(confr. Cass. civ. 14 giugno 2007, n. 13953).
CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
Ciò comporta che deve ritenersi consustanziale al dovere di
diligente espletamento della prestazione l'obbligo del
medico di accertarsi preventivamente che la Casa di cura
dove si appresta ad operare sia pienamente idonea, sotto
ogni profilo, ad offrire tutto ciò che serve per il sicuro e
ottimale espletamento della propria attività; così come,
reciprocamente, la Casa di cura è obbligata a vigilare che
chi si avvale della sua organizzazione sia abilitato
all'esercizio della professione medica in generale e, in
particolare, al compimento della specifica prestazione di
volta in volta richiesta nel caso concreto.
CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
Se è vero che la natura pacificamente contrattuale del rapporto
che si instaura tra paziente, da un lato, e casa di cura privata o
ente ospedaliero, dall'altro (confr. Cass. civ., sez. un. 1 luglio
2002, n. 9556; Cass. n. 14 giugno 2007, n. 13953), comporta che
la struttura risponde, ex art. 1218 cod. civ., non solo
dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court
incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., anche
dell'inadempimento della prestazione medico-professionale
svolta
dal
sanitario,
quale
ausiliario
necessario
dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto
di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso; il medico,
a sua volta, in virtù della medesima norma, quale debitore
della prestazione chirurgica e/o terapeutica promessa, è
responsabile dell'operato dei terzi della cui attività si avvale.
CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di
merito, il quale, dopo aver riconosciuto la sussistenza di un
generale obbligo del medico di controllare gli strumenti
utilizzati, ha poi contraddittoriamente ritenuto inesigibile la
previa verifica tecnica dell'apparecchiatura necessaria
all'esecuzione dell'intervento, il chirurgo operatore ha un
dovere di controllo specifico del buon funzionamento della
stessa, al fine di scongiurare possibili e non del tutto
imprevedibili, eventi che possano intervenire nel corso
dell'operazione (confr. Cass. civ. n. 13953 del 2007, cit.).
RIVALSE E REGRESSI
AZIONE DI RIVALSA
Rivalsa della Struttura pubblica contro medici dipendenti.
La Pubblica Amministrazione, ha diritto di agire in rivalsa, ex
art. 22 del D.P.R. 10.1.1957, n.3 nei confronti del medico
dipendente pubblico che abbia cagionato danni a terzi
nell’esercizio della propria attività medica.
Questa azione di rivalsa, peraltro, è stata limitata ai soli casi in
cui il danno sia stato provocato dal dipendente con dolo o
colpa grave da intendersi quale “sprezzante trascuratezza,
straordinaria ed inescusabile negligenza o imprudenza,
grossolana superficialità, particolare noncuranza” (problemi
assicurativi: vedi art. 21 CCNL 03.11.2005).
AZIONE DI RIVALSA
Nell’ipotesi in cui il danno sia stato provocato da
colpa lieve, invece, la Pubblica Amministrazione non
potrà esercitare alcuna rivalsa.
L’azione di rivalsa della p.a., inoltre, è demandata
alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti
(vedi art. 103, Costituzione, art. 83, R.D.,
18.11.1923, n. 2440 e art. 52, T.U. 12.7.1934, n.
1214).
AZIONE DI RIVALSA
Rivalsa struttura privata verso i medici dipendenti incontra i
limiti dettati dal contratto collettivo (vedi art. 25 del C.C.N.L. del
19.01.2005: dolo e colpa grave)
Rivalsa (o meglio regresso) della struttura privata verso medici
liberi professionisti
Nessun limite di dolo o colpa grave
AZIONE DI RIVALSA
Rivalsa (o meglio regresso) della struttura privata verso medici
liberi professionisti
Nessun limite di dolo o colpa grave
La struttura sanitaria può esercitare l’azione di regresso, sia in
tutto che in parte, nei confronti del medico, atteso che
quest’ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso il
debitore nell’adempimento dell’obbligazione, ex art. 1228 c.c.”
(Tribunale di Milano, Dott. Spera, 24.6.2010 n. 8333)
AZIONE DI RIVALSA
“In questa ipotesi, infatti, è possibile la prova che il danno
subito dal paziente sia esclusivamente imputabile al medico e
tuttavia la struttura sarà chiamata a risponderne nei confronti
del paziente, ex artt. 1218 e 1228 c.c.. Pertanto in caso di
accertata responsabilità esclusiva del medico, la struttura
sanitaria potrà proporre l’azione di regresso per l’intera
somma versata al danneggiato (richiamati artt. 1292 e 2055
c.c.”) (Tribunale di Milano, Dott. Spera, 24.6.2010 n. 8333; in
senso conforme Trib. Milano 23.02.2005 n. 5908 e Trib.
Milano 02.08.2011, Dott.ssa Brena n. 10288)
AZIONE DI RIVALSA
Sull’accoglimento della domanda di regresso avanzata dalla
struttura nei confronti del medico per l’intera somma
dovuta al paziente danneggiato, si segnalano di recente Trib.
Milano Sez. V^ Dott. Borrelli, 17.05.2011 N. 6573 (domanda
di manleva svolta da struttura privata convenzionata nei
confronti di medico legato da contratto di collaborazione di
lavoro autonomo) e Trib. Milano Sez. V^ Dott.ssa Apostoliti
21.12.2011 N. 15395 (domanda di manleva svolta da casa di
cura privata nei confronti di libero professionista)
AZIONE DI RIVALSA
Per quanto concerne la surroga nel campo della responsabilità
civile in ambito medico: “si deve convenire sulla fondatezza del
principio secondo il quale
nel caso in cui un medico,
nell’esercizio della propria professione arrechi un danno al
paziente, tali danni possono essere indennizzati da un
assicuratore privato:
a) se il medico danneggiante è coperto da polizza assicurativa
valida ed efficace della propria responsabilità civile;
(C. App. Milano 09.06.2011 n. 1670)
AZIONE DI RIVALSA
b) se dell’operato del medico debba rispondere (ex
artt. 1228 e 2049 c.c) una struttura pubblica o privata
coperta da polizza assicurativa della propria
responsabilità civile.
In questo caso l’assicuratore che ha pagato il
danneggiato si surroga ex art. 1916 c.c. nei diritti di
quest’ultimo verso il medico danneggiante ” (C. App.
Milano 09.06.2011 n. 1670)
AZIONE DI RIVALSA
Nel caso in cui il medico: “pur operando nell’esercizio della
propria attività libero-professionale, abbia agito in concorso con
altri medici o oppure abbia operato nell’ambito di una struttura
organizzata da terzi (ad esempio casa di cura privata) si avrà che:
nel primo caso, il danneggiato potrà pretendere l’intero
risarcimento, ex art. 2055 c.c., da uno qualsiasi dei
corresponsabili ed il condebitore escusso avrà poi azione di
regresso nei confronti dell’altro condebitore; nel caso in cui il
corresponsabile escusso sia coperto da un’assicurazione della r.c.,
l’assicuratore che ha indennizzato il danneggiato si surroga nel
diritto di regresso verso l’altro corresponsabile, ex artt. 1299 e
1916 c.c.” (C. App. Milano 09.06.2011 n. 1670)
AZIONE DI RIVALSA
Da ciò ne consegue che: “il medico libero professionista che
presta la sua attività presso una struttura sanitaria, può
trovarsi esposto a due azioni: una, di regresso, da parte del
coobbligato che abbia risarcito il danno per l’intero; l’altra, di
surrogazione, da parte dell’assicuratore della responsabilità
civile di uno dei corresponsabili, che abbia risarcito il
danneggiato” (C. App. Milano 09.06.2011 n. 1670)