Contratto autonomo di garanzia - Ordine degli Avvocati di Sondrio

Transcript

Contratto autonomo di garanzia - Ordine degli Avvocati di Sondrio
Diritto civile
Contratto autonomo di garanzia in caso di clausola di pagamento “a prima richiesta e
senza eccezioni”
__________________________________________________________________________
Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 16213 del 31 luglio 2015
La citata pronuncia, ultima rinvenuta tra le più recenti sentenze della Suprema Corte in tema
(unitamente a Cass. Civ. sez. III n. 22233/2014; Cass. Civ. sez. unite n. 3947/2010; vedasi
anche la recente pronuncia di merito Tribunale di Trani, n. 732 del 20.05.2016), conduce a
qualificare come contratto autonomo di garanzia il contratto contenente la clausola di
pagamento “a prima richiesta e senza eccezione”, in quanto incompatibile con il principio di
accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione. Da ciò ne dovrebbe derivare la
impossibilità per i garanti di sollevare contestazioni sul rapporto principale, con la sola
esclusione di ipotesi di contrarietà a norme imperative o di illiceità della causa.
Tuttavia, sul punto si evidenzia anche la diversa interpretazione del Tribunale di Sondrio nella
sentenza n. 251 del 30 maggio 2016, in cui la dott.ssa Paganini non ha ritenuto di qualificare
il contratto fideiussorio alla stregua di un contratto autonomo di garanzia, nonostante il testo
sottoscritto dalle parti (garante di una società cliente di un istituto di credito e istituto stesso)
contenesse l’obbligo del fideiussore di pagare “a semplice richiesta scritta” ed anche l’obbligo
di restituzione delle somme comunque erogate al debitore anche nella ipotesi in cui le
obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide.