Validità e opportunità di un accordo parasociale nella srl
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Validità e opportunità di un accordo parasociale nella srl
SOLUZIONI OPERATIVE Validità e opportunità di un accordo parasociale nella srl In ogni numero della rivista trattiamo una questione dibattuta a cui i nostri esperti forniscono una soluzione operativa. Una guida indispensabile per affrontare le problematiche applicative inerenti al diritto societario, con una finestra “aperta” sulle eventuali correlate implicazioni fiscali. a cura della Commissione di diritto societario dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano coordinamento di Enrico Holzmiller* LA QUESTIONE In una s.r.l. costituita nel 2005 da cinque soci (persone fisiche) aventi quote paritarie, tre di questi sottoscrivevano un patto parasociale in base al quale, al realizzarsi di una certa condizio ne, avrebbero dovuto effettuare dei versamenti nelle casse sociali. Successivamente questo patto veniva dichiarato nullo limitatamente a questa previsione. Un socio, a questo punto, si chiede se può chiedere la restituzione delle somme versate in funzione della nullità di tale singola clausola e per quanto tempo sarà vincolato alla restante parte del patto in mancanza di specifica previsione nel patto stesso. La trattazione M olto spesso i soggetti partecipanti la società richiedono la stesura di accordi a volte del tutto difformi rispetto a quanto previsto dall’atto costitutivo o dello statuto. Questo approccio, nel mondo economico e imprenditoriale, abbraccia realtà anche differenti da quelle legate al mondo societario. A volte, però, non si conosce a fondo la vera portata/validità di tali accordi e quali siano le conseguenze. Validità dei patti parasociali I patti parasociali sono contratti che coinvolgono più parti che si trovano in linea sullo scopo da perseguire oppure ove le parti si scambiano prestazioni ritenute da ognuno “soddisfacenti”. Non vi è più alcun dubbio, come ante riforma del diritto societario, sulla loro legittimità e, quindi, sulla loro ammissibilità. * Presidente Commissione di Diritto societario Odcec Milano. 100 IL SOLE 24 ORE N. 11/12 novembredicembre 2010 SOLUZIONI OPERATIVE ART. 1419 COD. CIV. NULLITÀ PARZIALE 1. La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. Dall’orientamento formatosi sin dalla metà degli anni ’90 il patto parasociale deve ritenersi generalmente valido e compatibile con i principi generali e le norme inderogabili dettati dal legislatore in riferimento a singoli tipi sociali. Attualmente, quindi, si discute sulla verifica della liceità di ogni singolo accordo parasociale. Questo comporta che, se una particolare pattuizione dovesse essere carente dei requisiti di liceità, il resto dell’accordo potrà ritenersi valido ed efficace salvo che la fattispecie ricada nelle previsioni dell’art. 1419, comma 1, cod. civ.[1] La normativa di riferimento Il codice civile affronta il tema relativo ai patti parasociali solamente nell’ambito delle s.p.a. (artt. 2341-bis e 2341-ter). La relazione al D.Lgs. n. 6/2003, che tratta la riforma del diritto societario, fa specifico riferimento alle s.p.a. dandone relativa motivazione: «è più sentita (nelle s.p.a. rispetto alle altre tipologie sociali - n.d.A.) l’esigenza di garantire regole certe e definite in considerazione della maggiore rilevanza per il pubblico e per il mercato finanziario». Bisogna comunque sottolineare che la stessa relazione, laddove Oggi la discussione spiega il motivo per cui il legislatore si è focalizzato sulle s.p.a., verte sulla verifica della puntualizza che non si è inteso «escludere la possibilità che liceità di ogni singolo analoghi patti riguardino altre forme di società, per le quali resterà accordo parasociale applicabile la disciplina generale dell’autonomia privata e dei contratti», ben potendo quindi essere previsti anche per le s.r.l., pur in assenza di disposizioni specifiche per tale tipologia societaria. La disciplina dei patti parasociali presente nel codice civile con riferimento alle s.p.a., infatti, non risulta applicabile per analogia alle s.r.l., salvo che non siano controllanti di s.p.a. (art. ART. 2341BIS COD. CIV. PATTI PARASOCIALI 1. I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle s.p.a. o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominate su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. 2. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni. 3. (Omissis) (1) D. Proverbio, I patti parasociali, Milano, 2010. N. 11/12 novembredicembre 2010 IL SOLE 24 ORE 101 SOLUZIONI OPERATIVE 2341-bis) o s.a.p.a. (in quest’ultimo caso, in relazione al rinvio previsto dall’art. 2454 cod. civ.). Come meglio si dirà più avanti, la maggior flessibilità della disciplina delle s.r.l. dovrebbe far propendere per un inserimento “diretto” nello statuto sociale di alcune previsioni che, invece, con riferimento alle s.p.a., devono necessariamente essere regolate nei patti parasociali. In linea con il passato, tali accordi permangono al di fuori della società: non possono essere in alcun modo opponibili alla società, che rimane in tutto e per tutto ad essi estranea; così come ad essi restano estranei i soggetti diversi da quelli che li abbiano sottoscritti. Si pensi al caso in cui vi sia una delibera assembleare ove uno dei sottoscrittori dovesse votare non in linea con quanto previsto. I patti parasociali restano “al di fuori” della società e non possono essere opponibili ad essa I patti parasociali nelle s.r.l. La disciplina delle s.r.l., come anticipato, non detta alcuna disposizione in tema di patti parasociali, né un rinvio alla disciplina delle s.p.a. La lettura dell’art. 2468 cod. civ. aveva portato inizialmente a ipotizzare una “esclusione” dell’adozione dello strumento in commento in quanto il comma 3 consente di attribuire «particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili» già nell’atto costitutivo. Tale ipotesi non risulta verificata laddove si riscontra un’esplicita legittimazione dei patti parasociali nel riferimento che la citata relazione governativa fa all’art. 3, comma 1, lett. a), legge-delega n. 366/2001, nella parte in cui prescrive che la nuova s.r.l. risulta modellata «sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci»[2], oltre al possibile ampliamento di tali contratti a fattispecie societarie diverse dalle s.p.a., già illustrato supra. Quindi, pur in assenza di una regolamentazione ad hoc per le s.r.l., è indubbia la validità degli stessi anche se, dal punto di vista della pubblicità, “occulti” (a differenza delle s.p.a). Passando dalla legitMentre l’atto costituti timità dei patti parasociali a un effettivo utilizzo post-riforma, va vo ha efficacia “erga considerato che la disciplina delle s.r.l. si caratterizza attualmente omnes”, i patti paraso per il limitato numero di norme inderogabili e per l’ampio raggio ciali hanno efficacia d’azione in cui potrà muoversi, sia con riferimento all’organizzareale solo tra le parti zione societaria sia con riferimento ai rapporti tra i soci e i loro diritti patrimoniali, l’autonomia statutaria. Questo aveva inizialmente fatto pensare ad una drastica riduzione nell’utilizzo di tali accordi contrattuali, ma così non sembra essere stato. L’interesse al ricorso a tali tipologie contrattuali non è scemata. Ci sono, infatti, esigenze dei sottoscrittori che l’indubbia flessibilità statutaria delle s.r.l. non può soddisfare, in primis la riservatezza. Si pensi poi alla differenza tra patti parasociali e atto costitutivo. Anzitutto la differente validità dei due documenti: l l’atto costitutivo ha validità erga omnes; l i patti parasociali hanno efficacia reale solo tra le parti. Oltre a ciò, i soci di s.r.l. potrebbero essere interessati alla stesura di patti parasociali per il soddisfacimento di altre esigenze: l coinvolgimento nell’accordo solo di alcuni soci o anche terzi estranei alla compagine sociale; l esclusione dell’efficacia reale della clausola (e la sua opponibilità a terzi) essendo intenzione dei sottoscrittori ricollegare all’inadempimento la sola conseguenza del risarcimento del danno[3]. (2) (3) 102 L. Giannini, M. Vitali, I patti parasociali, Rimini, 2008. Caccavale, Magliulo, Maltoni, Tassinari, La riforma delle società a responsabilità limitata, Milano, 2007. IL SOLE 24 ORE N. 11/12 novembredicembre 2010 SOLUZIONI OPERATIVE La durata dei patti parasociali nelle s.r.l. Un approfondimento merita anche l’aspetto legato alla durata dei patti parasociali nelle s.r.l. Il fatto che il codice nulla dica in proposito e che, per analogia, non possano trovare applicazione le norme previste in tema di s.p.a. potrebbe portare ad affermare che i patti parasociali nelle s.r.l. possono avere anche durata “illimitata” (si pensi ad un termine così lontano da essere considerato “perpetuo”). Sarebbe, però, un’affermazione forte e sicuramente contestaLa Corte di Cassazione bile: l’ordinamento non vede con favore gli accordi accessori nega la perpetuità al contratto di società aventi durata indeterminata o eccessidel vincolo va, consentendo così di recedere ad nutum quando essi risultiobbligatorio no pregiudizievoli di preminenti esigenze attinenti la libertà delle parti e proprio a causa dell’assenza di limiti temporali prestabiliti[4]. Tale ultima previsione (recedibilità ad nutum), che trova riconoscimento nella contrattualistica generale in quanto vista come strumento di tutela della libertà contrattuale, si ritiene possa trovare applicazione anche nel caso dei patti parasociali relativamente alle s.r.l.[5] La Suprema Corte ha sposato questa tesi in quanto ha ritenuto importante evitare «la perpetuità del vincolo obbligatorio»[6]. Il diritto di recesso in questo caso svolge un duplice ruolo: l quello di supplire all’indeterminatezza del contratto; [7] l quello di evitare vincoli perpetui . Quanto affermato fa concludere che la ratio sottostante sia simile a quanto previsto per le s.p.a., con la differenza che in queste ultime si ha una durata massima stabilita dalla norma (cinque anni, ex art. 2341-bis cod. civ.) e tutti i patti che eccedono tali limiti sono ricondotti in tale ambito; nelle s.r.l., invece, mancando una previsione normativa puntuale sulla durata, la stessa dovrà essere valutata “congrua” in relazione alla necessaria limitazione del vincolo secondo quanto appena illustrato. La risposta alla questione prospettata in apertura Dalla disamina fin qui effettuata risulta già delineata la risposta al quesito. Malgrado sia intervenuta una declaratoria di invalidità che ha colpito una parte del patto parasociale (cui sembrerebbe essere seguita un’accettazione da parte dei sottoscrittori della parte residuale dello stesso), - ad avviso di chi scrive - non può che concludersi che il socio interessato non potrà fare richiesta di rimborso dei versamenti Nella s.r.l. la durata effettuati in quanto, sintetizzando, gli accordi tra soci estranei del patto non dovrà all’atto costitutivo non possono avere alcun impatto sulla società eccedere la “congruità” e sui soci eventualmente non coinvolti nei patti in commento. in relazione alla Con riferimento alla durata del patto parasociale “residuo”, tipologia di vincolo può rispondersi che, come sopra accennato, è necessario individuare una durata definibile congrua e non penalizzante. Occorre circoscrivere le motivazioni che, nel momento in cui si formava la volontà dei soci sottoscrittori, hanno portato alla sottoscrizione del patto stesso, al fine di verificare se è passato un lasso di tempo congruo per la realizzazione di quei presupposti che ne erano alla base e dell’iniziativa a suo tempo sposata. (4) (5) (6) (7) L. Giannini, M. Vitali, I patti parasociali, Rimini, 2008. G. Oppo, «Il contratto», in Trattato di diritto privato, Milano, 2001. Cass. civ., Sez. I, 23 novembre 2001, n. 14865. L. Giannini, M. Vitali, I patti parasociali, Rimini, 2008. N. 11/12 novembredicembre 2010 IL SOLE 24 ORE 103 SOLUZIONI OPERATIVE IN SINTESI legittimità dei patti parasociali nelle s.r.l.; disciplina; opportunità. opposizione alla società inammissibile; durata illimitata inammissibile. D.Lgs. n. 6/2003; relazione ministeriale; leggedelega n. 366/2001; artt. 2341bis e 2341ter e 2468 cod. civ. Oggetto dell’articolo Particolarità Riferimenti normativi principali In qualunque caso, è evidente che, senza l’accordo di tutti i sottoscrittori circa la volontà di scioglierlo, le principali azioni percorribili risulterebbero essere: l la recedibilità ad nutum, laddove la “vetustà” e/o altri elementi correlati ai patti risultino sufficienti ad attivare l’azione; l invocare (ove esistente) la clausola compromissoria presente nel patto stesso. ? F.A.Q. le risposte alle domande più ricorrenti R Quali sono le motivazioni per cui si ricorre all’utilizzo dei patti parasociali nelle s.r.l.? L’adozione di tali accordi è motivata da necessità riconducibili alla riservatezza, al coinvolgimento nell’accordo di soggetti terzi rispetto alla società, all’esclusione dell’efficacia reale dell’accordo che, in caso di inadempimento di uno dei sotto scrittori, farebbe scattare a carico dell’inadem piente solamente il risarcimento del danno. È necessario fissare una durata nell’accordo parasociale di s.r.l.? Non necessariamente, anche se opportuno. In caso di mancanza di indicazione nel patto e visto che non è possibile ipotizzare un patto “perpe tuo”, andrà individuato un arco temporale mini mo per la realizzazione dei presupposti dell’ini ziativa che i sottoscrittori inizialmente si erano prefissati. di Angelo Interdonato componente Commissione di Diritto societario Odcec Milano 104 IL SOLE 24 ORE N. 11/12 novembredicembre 2010
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