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INFORMATIVA N. 156 – 26 MAGGIO 2015 11 ACCERTAMENTO L’Ufficio non è legittimato a non attivare il contradditorio con il contribuente in caso di accertamento basato sugli studi di settore qualora lo stesso abbia risposto al questionario con cui l’Amministrazione finanziaria ha richiesto l’esibizione delle Sentenza CTR Lombardia scritture contabili. n. 10/06/15 Nell’accertamento effettuato tramite redditometro, in quanto Redditometro e capacità standardizzato e basato su presunzioni semplici, il contribuente reddituale pregressa può fornire “indizi gravi, precisi e concordanti di segno contrario”. In particolare, la presunzione di maggior reddito può essere superata provando il possesso di adeguate risorse finanziarie, nell’anno precedente quello di contestazione, che Sentenza CTR Lazio possono giustificare gli acquisti / gestione di beni. 22.1.2015, n. 204/VI/15 È nullo per violazione dell’art. 12, comma 7, Legge n. Controllo a tavolino 212/2000, l’avviso di accertamento emesso “a tavolino”, ossia Sentenza CTR Emilia Romagna senza l’emissione di un PVC, non preceduto da un verbale di chiusura delle indagini. 9.2.2015, n. 337/08/15 Avviso basato L’avviso di accertamento basato sui dati acquisiti dalla DRE è su dati della DRE illegittimo qualora emesso nei confronti di un soggetto che non Sentenza CTP Vicenza riveste la qualifica di grande contribuente. 7.4.2015, n. 310/9/2015 Analogamente agli studi di settore, il redditometro rappresenta Redditometro e un accertamento di natura statistica, che “tende a determinare presunzioni semplici il reddito presunto del contribuente attraverso l’utilizzo di presunzioni semplici …”, che necessitano di un contradditorio con il soggetto interessato e di ulteriori elementi “idonei a Sentenza CTP Roma sostenerne le risultanze, così come stabilito in materia di parametri e studi di settore”. 17.4.2015, n. 8208/36/15 Studi di settore e contradditorio RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.05.2015 n. 156 - pagina 2 di 6 Termine decadenza accertamento doganale Nota Agenzia Dogane e Monopoli 8.5.2015 Studi di settore Sentenza Corte Cassazione 8.5.2015, n. 9359 Accertamento bancario e c/c dei familiari Sentenza Corte Cassazione 8.5.2015, n. 9362 Accertamento bancario Sentenza Corte Cassazione 13.5.2015, n. 9721 Accertamento induttivo e percentuale di ricarico Sentenza Corte Cassazione 13.5.2015, n. 9722 Accertamento induttivo società immobiliare Sentenza Corte Cassazione 13.5.2015, n. 9732 Lista Falciani Sentenza Corte Cassazione 13.5.2015, n. 9760 Accertamento induttivo e crisi economica Sentenza Corte Cassazione 15.5.2015, n. 9973 L’accertamento e il recupero dei diritti doganali deve intervenire, a pena di decadenza, entro il termine di 3 anni dall’insorgenza della relativa obbligazione. Tuttavia in presenza di un procedimento giudiziario avviato in ragione della rilevanza penale dell’obbligazione doganale l’accertamento e il recupero può intervenire anche nel caso di tardiva notifica della notizia di reato, “salvo che la parte eccepisca l’intervenuta prescrizione dinnanzi al giudice tributario presso il quale sia stata eventualmente impugnata la pretesa erariale, e lo stesso giudice accerti tale circostanza con la sentenza”. L’accertamento standardizzato basato sui parametri / studi di settore, caratterizzato dal contradditorio obbligatorio con il contribuente, costituisce un sistema di presunzioni semplici. Peraltro, è valido l’accertamento basato sugli studi di settore effettuato nei confronti di un amministratore di condominio qualora l’Ufficio ritenga che lo stesso percepisca compensi “in nero” dai proprietari degli immobili gestiti. L’accertamento bancario non è necessariamente limitato ai conti intestati al soggetto sottoposto a verifica. Infatti, l’accesso ai conti formalmente intestati a terzi può essere giustificato da alcuni “elementi sintomatici”, come la stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei congiunti, ecc. incombendo sul contribuente provare che le somme dei c/c sono in tutto o in parte riferibili ai familiari stessi. La presunzione ex art. 32, DPR n. 600/73 non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza e pertanto i versamenti ed i prelevamenti bancari sono imputati a ricavi conseguiti nell’attività d’impresa se il soggetto non dimostra che gli stessi sono stati considerati ai fini della determinazione del reddito ovvero che sono estranei all’esercizio dell’attività. Per superare tale presunzione legale, pertanto, il contribuente deve fornire la prova contraria. L’accertamento induttivo ex art. 39, DPR n. 600/73, è consentito, anche in presenza di contabilità formalmente corretta, qualora sia rilevata l’antieconomicità della gestione desumibile dalla ridotta percentuale di ricarico applicata che ha determinato perdite / guadagni minimi. In tal caso sussiste la situazione di “grave incongruenza” idonea a fondare l’accertamento induttivo pur in presenza di contabilità formalmente regolare. È legittimo l’accertamento induttivo nei confronti di una società immobiliare qualora le inserzioni pubblicitarie su riviste specializzate testimonino un’intensa attività, confermata anche dalle informazioni ricavate da agende e block notes, dalla quale emerge un giro d’affari maggiore rispetto a quello dichiarato. I dati rinvenuti nella c.d. “Lista Falciani” costituiscono presunzioni sufficienti per fondare “un valido accertamento” nei confronti del contribuente. È nullo l’accertamento induttivo che non tiene conto delle difficoltà collegate alla crisi economica del settore in cui opera l’impresa; l’Ufficio non può, in tale ipotesi, basare l’accertamento sull’incongruenza tra costi e ricavi. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.05.2015 n. 156 - pagina 3 di 6 AGEVOLAZIONI Agevolazioni “prima casa”: cessione e riacquisto Sentenza Corte Cassazione 30.4.2015, n. 8847 Sospensione adempimenti alluvione Emilia Romagna Decreto MEF 8.5.2015 Agevolazioni “prima casa”: riacquisto a titolo gratuito Risoluzione Agenzia Entrate 11.5.2015, n. 49/E Agevolazioni “prima casa”: trasferimento residenza Sentenza Corte Cassazione 22.5.2015, n. 10586 Per evitare la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” in caso di vendita dell’immobile entro 5 anni dall’acquisto e riacquisto entro 1 anno dalla cessione, non è sufficiente che il contribuente dichiari nell’atto di voler destinare il nuovo immobile ad abitazione principale, essendo necessario l’effettivo trasferimento nello stesso della residenza. È stato pubblicato sulla G.U. 15.5.2015, n. 111 il Decreto che dispone la sospensione dei versamenti ed adempimenti tributari, in scadenza tra il 4.2 e il 30.9.2015, nei confronti dei soggetti con residenza o sede operativa / sede legale in Emilia Romagna colpiti dall’alluvione verificatasi nel periodo 4.2 - 7.2.2015. Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16.10.2015 in un’unica soluzione. Per ottenere la sospensione, il soggetto interessato deve presentare richiesta al Comune, contenente la dichiarazione della inagibilità, anche temporanea, certificata dall’autorità comunale, della casa di abitazione / studio professionale / azienda. In caso di vendita, entro 5 anni dall’acquisto, di un immobile per il quale si è fruito delle agevolazioni “prima casa”, non si determina la relativa decadenza anche qualora il riacquisto di un immobile, entro 1 anno dalla cessione, avvenga a titolo gratuito. Determina la perdita delle agevolazioni “prima casa” il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto ancorché lo stesso sia stato determinato dalla sussistenza di “gravi vizi della costruzione dell’immobile”. CONTENZIOSO Diniego istanza di autotutela Sentenza CT II grado Bolzano 26.2.2015, n. 34/1/15 Ricorso contro il ruolo Sentenza CTP Bari 16.4.2015, n. 1324/10/15 È legittima l’impugnazione, dinnanzi alla CTP, del diniego, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’istanza di autotutela, ancorché penda in CTR il giudizio relativo all’accertamento e l’appello del contribuente venga dichiarato illegittimo in quanto presentato oltre il termine previsto. In assenza della valida notificazione delle cartelle di pagamento è ammissibile il ricorso in Commissione tributaria avverso il ruolo, al fine di contestare la pretesa tributaria. DICHIARAZIONI Modifiche mod. UNICO PF Provvedimento Agenzia Entrate 14.5.2015 È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento che apporta alcune modifiche alle istruzioni di compilazione del mod. UNICO 2015 PF. In particolare: − a rigo RU9 è specificato che va indicato anche il credito d’imposta per l’acquisto di mezzi antincendio e ambulanze ex art. 20, Legge n. 269/2003 (codice credito “28”). Detto credito va altresì riportato nel quadro RU, Sezione VI-A, dall’acquirente dello stesso nonché nella sezione VI-B dal cedente; − nella “tabella addizionali regionali all’IRPEF 2014” in corrispondenza della Regione Abruzzo, è prevista l’applicazione dell’aliquota pari all’1,73% a prescindere dell’ammontare del reddito. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.05.2015 n. 156 - pagina 4 di 6 ENTI NON COMMERCIALI Mancata iscrizione al CONI e regime forfetario Sentenza CTR Lombardia 9.3.2015, n. 873 Legale rappresentante di associazione Sentenza CTP Ancona 20.4.2015, n. 487/2/15 Ai fini dell’applicazione del regime forfetario ex Legge n. 398/91 non è sufficiente l’esercizio, di fatto, di attività sportive. È, infatti, necessaria la sussistenza di alcuni requisiti formali, quali l’iscrizione al CONI. La mancata iscrizione, infatti, comporta la mancanza del requisito soggettivo, ossia dello status di “ente sportivo dilettantistico”. La responsabilità personale e solidale, ex art. 38, C.c., della persona che agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della carica rivestita ma all’attività concretamente svolta per conto della stessa, attraverso il compimento di rapporti obbligatori tra l’associazione e i terzi. IMPOSTE DIRETTE Cedolare secca Sentenza CTP Milano 17.4.2015, n. 3529/25/15 Regime di tassazione per residenti a Taiwan / Taipei Legge 7.5.2015, n. 62 La cedolare secca è usufruibile dalla persona fisica che concede in locazione un’unità immobiliare a destinazione abitativa ad una società. È stata pubblicata sulla G.U. 16.5.2015, n. 112 la Legge che, “in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili”, individua il regime fiscale speciale applicabile alle persone fisiche / giuridiche residenti a Taiwan / Tapei, relativamente ai redditi prodotti in Italia. IMU Terreni montani e parzialmente montani Nota IFEL 20.5.2015 Sono stati forniti chiarimenti in merito alla “nuova” disciplina dell’IMU relativa ai terreni montani / parzialmente montani in vigore dall’1.1.2015. In particolare, per i terreni soggetti all’imposta, la detrazione di € 200 prevista per i terreni agricoli ex montani spetta al coltivatore diretto / IAP indipendentemente dal numero di terreni condotti e dalla percentuale di possesso. IRAP Autonoma organizzazione Sentenza Corte Cassazione 22.5.2015, n. 10600 È soggetto ad IRAP il professionista che svolge l’attività (nel caso di specie, fornitura di servizi professionali e tecnici nel settore edile) nella forma di società di persone, ancorché utilizzi “un corredo minimale di strumenti senza il quale l’attività non sarebbe concepibile” e sia priva di dipendenti e collaboratori. IVA Affittacamere e spese ristrutturazione immobile Sentenza Corte Cassazione 29.4.2015, n. 8628 Reverse charge e soggetto non residente Sentenza Corte Cassazione 5.5.2015, n. 18518 È detraibile l’IVA relativa alle spese di ristrutturazione di un immobile abitativo destinato all’attività di affittacamere. Rileva, infatti, la strumentalità dello stesso all’esercizio dell’attività d’impresa e non la relativa classificazione catastale. Il soggetto passivo IVA non residente che effettua prestazioni di servizi in Italia applica il reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 e pertanto lo stesso non riveste la qualifica di debitore d’imposta né è tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in Italia. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.05.2015 n. 156 - pagina 5 di 6 Contributi pubblici formazione professionale Circolare Agenzia Entrate 11.5.2015, n. 20/E Dichiarazioni d’intento per più importazioni Nota Agenzia Dogane e Monopoli 20.5.2015, prot. n. 58510/RU I contributi pubblici erogati a favore di enti che effettuano formazione professionale sono: − fuori campo IVA se concessi ai sensi dell’art. 12, Legge n. 241/90, in forma di sovvenzione o contributi; − rilevanti ai fini IVA se collegati “ad uno schema negoziale riconducibile al codice dei contratti pubblici” ex D.Lgs. n. 163/2006 (appalti / concessioni di servizi pubblici). In mancanza di riferimenti normativi che consentano di individuare la natura dell’erogazione la valutazione va effettuata “caso per caso”. Per il beneficiario, la detrazione dell’IVA sugli acquisti di beni / servizi utilizzati nell’esercizio dell’attività non è influenzata dalla natura contributiva delle somme percepite e pertanto spetta in base alle ordinarie regole di cui al DPR n. 633/72. È stata sbloccata la sospensione della possibilità di utilizzare in Dogana la dichiarazione d’intento per più importazioni, fino all’importo indicato. Dal 25.5.2015, inoltre, gli operatori saranno dispensati dalla consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento (Informativa SEAC 22.5.2015, n. 152). REATI SOCIETARI / TRIBUTARI Omesso versamento IVA e crisi di liquidità Sentenza Corte Cassazione 5.5.2015, n. 18501 Concorso del consulente Sentenza Corte Cassazione 11.5.2015, n. 19335 L’omesso versamento IVA non è penalmente punibile ex art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000 qualora il contribuente sia in grado di dimostrare adeguatamente la crisi di liquidità della propria impresa e che la stessa non poteva essere fronteggiata. A tal fine non è sufficiente un generico richiamo alla crisi economica mondiale. Il consulente che assiste il cliente concorre nel reato di falsa fatturazione qualora fornisca un contributo intenzionale e consapevole alla realizzazione dello stesso, posto che l’aver recepito nel bilancio della società documenti irregolari pur risultando al corrente dell’intento fraudolento del cliente, integra il dolo generico. REDDITO D’IMPRESA Costi “black list” e CFC Decreti MEF 30.3.2015 e 27.4.2015 Sono stati pubblicati sulla G.U. 11.5.2015, n. 107 i Decreti che modificano le c.d. “black list” ai fini della deducibilità dei costi ex art. 110, TUIR e della disciplina delle CFC ex artt. 167 e 168, TUIR. Le nuove disposizioni, come previsto dalla Finanziaria 2015, sono applicabili “dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014”, ossia, generalmente, dal 2015. RISCOSSIONE Iscrizione a ruolo Sentenza Corte Cassazione 13.5.2015, n. 9740 L’Amministrazione finanziaria, prima di effettuare l’iscrizione a ruolo a seguito della liquidazione delle dichiarazioni, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti entro 30 giorni dalla richiesta. In mancanza, i provvedimenti conseguenti sono nulli. Tale obbligo è tuttavia previsto soltanto qualora sussistano incertezze circa aspetti rilevanti della dichiarazione. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 26.05.2015 n. 156 - pagina 6 di 6 STUDI DI SETTORE Approvazione modelli studi di settore 2014 Provvedimento Agenzia Entrate 22.5.2015 Correttivi studi di settore 2014 Decreto MEF 15.5.2015 È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento di approvazione dei 204 modelli dei dati degli studi di settore applicabili per il 2014. È stato pubblicato sulla G.U. 21.5.2015, n. 116 il Decreto di approvazione dei correttivi, relativi agli studi di settore applicabili per il 2014, “al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati”. I contribuenti che dichiarano, anche a seguito di adeguamento, ricavi / compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con detti correttivi non sono assoggettabili ad accertamento ex art. 10, Legge n. 146/98. VERSAMENTI Codici tributo violazioni catastali Risoluzione Agenzia Entrate 13.5.2015, n. 50/E Codici tributo IMIS Risoluzione Agenzia Entrate 21.5.2015, n. 51/E Per consentire il versamento, con il mod. F24, delle somme accertate dall’Agenzia delle Entrate in esito all’inosservanza della normativa catastale, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: − “T009 - Tributi speciali catastali – accertamento catastale”; − “T010 - Sanzioni per mancati adempimenti catastali – accertamento catastale”; − “T011 - Interessi sui tributi speciali catastali – accertamento catastale”; − “T012 - Imposta di bollo – accertamento catastale”; − “T013 - Recupero spese per volture – accertamento catastale”; − “T014 - Oneri accessori per operazioni catastali – accertamento catastale”; − “T015 - Altre spese per operazioni catastali – accertamento catastale”. Sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, con il mod. F24, dell’imposta immobiliare semplice (c.d. IMIS) prevista per la Provincia Autonoma di Trento: − “3990 - IMIS - Imposta immobiliare semplice su abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”; − “3991 - IMIS- Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati abitativi - art. 1 …”; − “3992 - IMIS - Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati - art. 1 …”; − “3993 - IMIS - Imposta immobiliare semplice per aree edificabili - art. 1 …”; − “3994 - IMIS - Imposta immobiliare semplice per sanzioni da accertamento - art. 1 …”; − “3995 – IMIS - Imposta immobiliare semplice per interessi da accertamento - art. 1 …”; − “3996 - IMIS - Imposta immobiliare semplice per sanzioni ed interessi da ravvedimento operoso - art. 1 …”. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]