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REGISTRATO A CONTRATTI DI AFFITTO DI RAMI DI AZIENDA DELLE SOCIETA' "OLMETTO - S.P.A." E "TESSITURA ELMTEX - S.R.L." IN LIQUIDAZIONE Fra: - da una parte: a) PIZZALA dr.ssa Alessandra, nata a Como il 22 (ventidue) aprile 1966 (millenovecentosessantasei), domiciliata per la carica in Como, alla Piazza del Popolo n. 14, nella sua qualità di curatore fallimentare della società "TESSITURA ELMTEX - S.R.L." in liquidazione, società con unico socio, di seguito anche "TESSITURA ELMTEX", con sede in Maslianico, via Roma n. 2, capitale sociale interamente versato euro 55.000,00 (cinquantacinquemila), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Como, codice fiscale e partita IVA 00227520137, REA CO-60835, tale nominata in sede di dichiarazione di fallimento (procedura fallimentare numero 57/15) pronunciata con sentenza emessa dal Tribunale di Como in data 6 maggio 2015, depositata in data 11 maggio 2015 (numero 57/15 Reg. fallimenti) (e che, per estratto certificato conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A"), a quanto infra autorizzata in forza del decreto emesso dal Giudice Delegato in data odierna (e che, per estratto certificato conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "B"); b) FASANA dr. Prof. Giuseppe, nato a Como il 28 (ventotto) giugno 1959 (millenovecentocinquantanove) ed ivi domiciliato alla via Volta n. 60, nella sua qualità di curatore fallimentare della società "OLMETTO - S.P.A.", con sede in Maslianico, via Roma n. 2, capitale sociale interamente versato euro 3.772.750,00 (tremilionisettecentosettantaduemilasettecentocinquanta), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Como, codice fiscale e partita IVA 00775060130, REA CO-164134, tale nominato in sede di dichiarazione di fallimento (procedura fallimentare numero 35/15) pronunciata con sentenza emessa dal Tribunale di Como in data 1 aprile 2015, depositata in data 2 aprile 2015 (numero 35/15 Reg. fallimenti) (e che, per estratto certificato conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "C"), a quanto infra autorizzato in forza del decreto emesso dal Giudice Delegato in data odierna (e che, per estratto certificato conforme all'originale, si allega al presente COMO Il 30 giugno 2015 al n. 10127 serie 1T Euro 445,00 atto sotto la lettera "D"); - dall'altra parte: ULIASSI dr. Matteo, nato a Como l'8 (otto) marzo 1968 (millenovecentosessantotto), domiciliato per la carica in Milano, via Santa Tecla n. 3, nella sua qualità di Consigliere delegato e legale rappresentante della "ACHILLE PINTO S.P.A.", con sede in Milano, via Santa Tecla n. 3, capitale sociale interamente versato euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00198300139, a quanto infra autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18 giugno 2015 il cui verbale, per estratto autenticato dal notaio Camilla Pelizzatti di Erba in data 26 giugno 2015 Repertorio 39603 si allega al presente atto sotto la lettera "E", si conviene e si stipula quanto segue. Premesso - I 1) che con sentenza emessa in data 6 maggio 2015 (numero 57/15 Reg. fallimenti) il Tribunale di Como ha dichiarato il fallimento della "TESSITURA ELMTEX - S.R.L." in liquidazione, società esercente l'attività di tessitura e quindi di produzione, lavorazione e confezionamento di cravatte, foulard, di tessuti e di articoli tessili in genere, nonchè di commercio dei medesimi prodotti, nominando curatore fallimentare la dr.ssa Alessandra PIZZALA; 2) che la società "TESSITURA ELMTEX - S.R.L." è titolare del complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di tessitura (di seguito "Ramo di Azienda ELMTEX"), così composto: (I) dal marchio non registrato "Tessitura Elmtex", (di seguito il "Marchio ELMTEX"), identificato nel documento allegato sotto "F"; (II) dai beni mobili individuati nell'elenco allegato sotto la lettera "G" (di seguito i "Beni Mobili ELMTEX"); (III) dalle merci e scorte di magazzino come dettagliate nell'elenco allegato sotto la lettera "H" (di seguito le "Merci e Rimanenze ELMTEX"); 3) che la società "TESSITURA ELMTEX - S.R.L." è titolare di trentanove (39) rapporti di lavoro; che allo stato i lavoratori si trovano in CIGS; che di questi lavoratori, i 20 (venti) nominativamente indicati nell'elenco allegato sotto "I", fanno capo al Ramo d'Azienda di cui trattasi (di seguito i "Dipendenti"), fatta avvertenza che in data 22 mag- gio 2015 si è concluso l'accordo sindacale con il quale sono state esaminate le conseguenze occupazionali causate dalla totale cessazione dell'attività della "TESSITURA ELMTEX - S.R.L." nonché dal progetto di affitto prodromico alla cessione del ramo di azienda e che, successivamente, in data 15 giugno 2015 e 26 giugno 2015 si sono chiuse positivamente le procedure sindacali ex art. 47 L. 29 dicembre 1990 n. 428, il tutto come emerge dalla documentazione allegata sotto "L", con le adesioni dei dipendenti; 4) che la società "TESSITURA ELMTEX - S.R.L." in liquidazione ha in corso rapporti commerciali nonché ordinazioni di beni per consegna successiva al mese di maggio 2015 con il cliente "Gucci"; 5) che l'attività aziendale si svolge presso lo stabilimento di Colverde, via alla Chiesa n. 3, di cui la società "TESSITURA ELMTEX - S.R.L." ha ricevuto la detenzione in forza del contratto di comodato sottoscritto in data 26 giugno 2015, in corso di registrazione, e presso il laboratorio in Maslianico, via Roma n. 2 (di seguito "Immobili ELMTEX"); - II 6) che con sentenza depositata in data 2 aprile 2015 (numero 35/15 Reg. fallimenti) il Tribunale di Como ha dichiarato il fallimento della "OLMETTO S.P.A.", società esercente l'attività di creazione, fabbricazione e commercio di sciarpe, cravatte, foulard, tessuti ed articoli tessili in genere, nominando curatore fallimentare il Prof. Giuseppe FASANA; 7) che la società "OLMETTO - S.P.A." è, fra l'altro, titolare di un complesso di beni organizzati ai sensi dell'articolo 2558 del Codice Civile che identifica un ramo di azienda (di seguito "Ramo di Azienda OLMETTO"), relativo all'attività di commercializzazione di prodotti in "tinta in filo", per la cui produzione detta società si è avvalsa quasi esclusivamente della "Tessitura Elmtex S.r.l.", con i seguenti Clienti: Burberry Confezioni Moda Italia (Calvin Klein) Gieves and Hawkes UK TCO (Tiffany) JOS-BANK Clothiers, Inc. PVH Kiton; 8) che afferiscono al suddetto ramo di azienda: (i) i rapporti commerciali in corso con i predetti clienti e le ordinazioni di beni e merci per consegna successiva a Maggio 2015; (ii) i beni mobili individuati nell'elenco allegato sotto la lettera "M" nonchè dall'archivio storico descritto nell'elenco allegato sotto la lettera "N" (di seguito i "Beni Mobili OLMETTO"); 9) che l'immobile sito in Comune di Colverde (già Comune di Gironico), alla via alla Chiesa n. 3, in cui si svolge l'attività del ramo di azienda "TESSITURA ELMTEX" ed in ordine al quale è in essere il contratto di comodato sottoscritto in data 26 giugno 2015 richiamato al punto 5) della prima parte di queste premesse, è di proprietà della società "OLMETTO - S.P.A."; detto immobile, della superficie commerciale di mq. 2.292,29 (duemiladuecentonovantadue virgola ventinove), è rappresentato nella scheda planimetrica registrata all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Como in data 24 aprile 2003 protocollo 194004 ed è censito nel Catasto dei Fabbricati come segue: Comune di Gironico - foglio 4 - mappale 392/701 (mappale trecentonovantadue subalterno settecentouno) - via alla Chiesa n. 3, p. T-1 - D/1 euro 19.785,00. L'intero edificio sviluppa due piani fuori terra. Come sopra precisato, in data 26 giugno 2015 la società "OLMETTO - S.P.A." ha concesso detto immobile in comodato gratuito alla "TESSITURA ELMTEX S.R.L." in liquidazione al fine di consentire la sottoscrizione con soggetti terzi del contratto di affitto di ramo di azienda di proprietà della "TESSITURA ELMTEX - S.R.L." in liquidazione, prodromico alla cessione della stessa congiuntamente a quella del complesso immobiliare di proprietà della società "OLMETTO - S.P.A." ut supra identificato; - III 10) che le operazioni di inventario dei beni mobili di "Elmtex" si sono concluse ed è stata depositata la perizia di stima degli stessi; 11) che le operazioni di stima del valore di affitto di "Elmtex" si sono concluse ed è stata depositata la relativa perizia di stima; 12) che l'attività della società "TESSITURA ELMTEX S.R.L." è proseguita in virtù del provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio emesso dal Giudice Delegato ai sensi dell'articolo 104 L.F. in data 18 maggio 2015 e dei successivi provvedimenti di proroga emessi in data 21 maggio 2015, 27 maggio 2015, 8 giugno 2015, 15 giugno 2015 e 22 giugno 2015; 13) che l'attività della società "OLMETTO - S.P.A." è proseguita in virtù del provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio emesso dal Giudice Delegato ai sensi dell'articolo 104 L.F. in data 15 aprile 2015 e dei successivi provvedimenti di proroga emessi in data 4 maggio 2015, 7 maggio 2015 e 15 maggio 2015; 14) che entrambi i curatori fallimentari, vista la necessità di garantire la conservazione delle attività di impresa nonché la funzionalità delle aziende sia nell'utilizzo dei rapporti dei beni aziendali, sia nella permanenza delle stesse sul mercato, e ritenuto l'affitto utile per il mantenimento dei livelli occupazionali e/o per una più proficua liquidazione, a seguito di invito a manifestare offerte pubblicizzato in ossequio alle prescrizioni dell'autorità giudiziaria, hanno congiuntamente provveduto a scegliere la società "ACHILLE PINTO S.P.A." quale contraente cui concedere in affitto i rami di azienda di cui ai punti che precedono, ai sensi dell'articolo 104-bis della Legge Fallimentare, a fronte della consolidata reputazione di detta azienda nel mercato e della sua comprovata solidità economicopatrimoniale; 15) che, in conseguenza di ciò, il dottor Alessandro Petronzi, Giudice Delegato, su proposta dei curatori ha autorizzato ai sensi del più volte richiamato articolo 104-bis L.F. i curatori fallimentari a procedere all'affitto per il tempo ed alle condizioni di seguito precisati; 16) che la società "ACHILLE PINTO S.P.A." è interessata a stipulare il presente Contratto di Affitto di "Ramo di Azienda ELMTEX" e di "Ramo di Azienda OLMETTO", con i contenuti e ai termini e alle condizioni che verranno di seguito indicati nel presente documento. Tanto premesso ed approvato quale parte integrante del presente atto, le Parti convengono quanto segue. Articolo 1 Consenso e oggetto Le società "TESSITURA ELMTEX - S.R.L." in liquidazione e "OLMETTO - S.P.A.", a mezzo dei costituiti loro rappresentanti, concedono in affitto alla "ACHILLE PINTO S.P.A." che, come sopra rappresentata, accetta, i complessi aziendali consistenti rispettivamente nel "Ramo di Azienda ELMTEX" e nel "Ramo di Azienda OLMETTO", come meglio descritti e specificati in premessa. Più precisamente: I) devono intendersi ricompresi nel "Ramo di Azienda ELMTEX" i seguenti elementi che concorrono a formarne il patrimonio aziendale, e quindi: 1) il marchio "Tessitura Elmtex" di cui all'allegato "F"; 2) i beni mobili individuati nell'elenco allegato sotto la lettera "G"; 3) i rapporti di lavoro dipendente di cui all'allegato "I", che fanno capo al ramo d'azienda oggetto di affitto; 4) i rapporti commerciali nonchè le ordinazioni di beni per consegna successiva al mese di maggio 2015 con il cliente "Gucci"; II) Devono intendersi ricompresi nel "Ramo di Azienda OLMETTO" unicamente gli elementi individuati ai punti 7) e 8) delle Premesse del Contratto e quindi: - rapporti commerciali in corso con i seguenti Clienti nonché ordinazioni di beni per consegna successiva al mese di maggio 2015: Burberry Confezioni Moda Italia (Calvin Klein) Gieves and Hawkes UK TCO (Tiffany) JOS-BANK Clothiers,Inc. PVH Kiton; - beni mobili di cui all'allegato "M" - archivio storico di cui allegato "N". =================== E' espressamente convenuto che la società "ACHILLE PINTO S.P.A." non subentri in alcuno dei debiti e dei crediti, anche concernenti il "Ramo di Azienda ELMTEX" e/o il "Ramo di Azienda OLMETTO", facenti capo alle rispettive Concedenti e neppure nei contratti diversi da quelli espressamente compresi e richiamati negli elenchi allegati al presente atto e neppure negli altri attivi delle rispettive Concedenti, quali disponibilità liquide e similari. Restano espressamente esclusi dal contratto le disponibilità liquide delle società fallite, le partecipazioni detenute in altre società, i ratei ed i risconti nonché tutti i debiti delle società fallite, sorti o comunque riferibili al periodo anteriore alla data di efficacia del presente contratto di affitto, compresi i debiti verso il personale e tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trattamento di fine rapporto, mensilità aggiuntive maturate e non fruite, ferie e permessi residui alla data di efficacia del presente contratto, eventuali straordinari, premi, differenze retributive a qualsiasi titolo riconosciute ai lavoratori per effetto di prestazioni rese fino alla data di stipula del contratto e non erogate. =========== Al fine di consentirne il miglior godimento alla società "ACHILLE PINTO S.P.A.", le parti convengono che, per tutto il periodo dell'affitto, la società affittuaria sia autorizzata ad utilizzare il server ed i sistemi informatici di cui la "TESSITURA ELMTEX - S.R.L." è proprietaria o titolare di licenza, nonché il server ed i sistemi informatici di pertinenza del Ramo di Azienda di cui "OLMETTO - S.P.A." è proprietaria o titolare di licenza. Gli Ammortamenti relativi ai beni oggetto del Contratto saranno tutti contabilizzati in capo alla società "ACHILLE PINTO S.P.A.". Articolo 2 Caratteristiche strutturali e dotazioni delle aziende L'affittuaria dichiara di avere esaminato i beni, le attrezzature ed i mezzi in dotazione alle società e di accettarli nel loro attuale stato e consistenza, omessa ogni eccezione o riserva. L'affittuaria si obbliga a gestire le Aziende senza alterarne la composizione, e senza mutarne la destinazione per l'esclusivo svolgimento delle attività aventi l'oggetto e lo scopo sopra indicati. E' fatto quindi espresso divieto di adibire le aziende locate ad uso diverso da quello convenuto e comunque di sublocarle in tutto o in parte e di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, il presente contratto, ovvero i diritti e le obbligazioni dallo stesso derivanti, nonché i beni materiali ed immateriali concessi in affitto, senza il consenso scritto delle curatele fallimentari. Articolo 3 Scopo e durata del contratto 1. Lo scopo del contratto viene individuato nella attribuzione a titolo di affitto dei Rami di Azienda, in vista di una futura procedura competitiva finalizzata alla cessione delle stesse, comprensive di tutto quanto necessario allo svolgimento delle Attività di cui in premessa e dunque con espresso riferimento alle autorizzazioni amministrative ed ai rapporti contrattuali con fornitori e clienti, finalizzati alle attività sopra richiamate. 2. L'affitto decorrerà dalla data dell'1 (uno) luglio 2015 (duemilaquindici) e sarà vigente tra le parti fino ad un massimo di mesi quattro dalla data di aggiudicazione del "Ramo di Azienda ELMTEX" e del "Ramo di Azienda OLMETTO". In ogni caso, la durata massima del presente contratto sarà fino al 31 (trentuno) gennaio 2016 (duemilasedici), salvo il caso in cui le parti concordino che il presente contratto sia prorogato, per una sola volta e per il tempo massimo di ulteriori mesi sei, solo previa autorizzazione espressa del Giudice Delegato alle procedure fallimentari di cui in premessa. 3. Al termine del contratto, il contratto cesserà di avere efficacia e le Curatele rientreranno nel possesso dei rami di azienda affittati senza che nulla sia dovuto alla società affittuaria "ACHILLE PINTO S.P.A." ad alcun titolo o causale, salvo il disposto dell'articolo 11 in ordine alla prelazione ed all'acquisto del "Ramo di Azienda ELMTEX" e del "Ramo di Azienda OLMETTO", oggetto di affitto. 4. Le Curatele potranno, ai sensi dell'articolo 104 bis della Legge Fallimentare, esercitare il diritto di recedere dal presente contratto (fatto salvo il diritto dell'affittuaria al giusto indennizzo), anche al fine di addivenire alla cessione dei compendi aziendali, fermo restando il diritto concesso all'affittuaria ai sensi del successivo articolo 12. 5. Salvo quanto sopra previsto, alla scadenza del contratto, l'affittuaria sarà tenuta a rilasciare i beni oggetto di affitto, ivi compresi gli immobili in cui si svolgono le attività di impresa, liberi da persone e cose che non siano di pertinenza delle aziende locate, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi. Articolo 4 Canoni di affitto 1. Il corrispettivo dell'affitto viene determinato in euro 10.000,00 (diecimila) mensili oltre IVA, di cui euro 9.000,00 (novemila) per "TESSITURA ELMTEX - S.R.L." ed euro 1.000,00 (mille) per "OLMETTO S.P.A.", da corrispondersi anticipatamente entro e non oltre il giorno (cinque) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sui conti correnti che verranno comunicati dalle Procedure. 2. In caso di scioglimento anticipato del presente Contratto ai sensi del successivo articolo 11 e del l'articolo 3 comma 5 che precede, la società "ACHILLE PINTO S.P.A." provvederà al solo pagamento dei canoni di affitto in proporzione al periodo di effettivo affitto, senza che nessuna delle Parti abbia nulla a che ulteriormente pretendere dalla società "ACHILLE PINTO S.P.A." ad alcun titolo o ragione. Articolo 5 Possesso dell'azienda e subentro nei contratti 1. L'affittuaria verrà immessa nel possesso materiale e giuridico del "Ramo di Azienda ELMTEX" e del "Ramo di Azienda OLMETTO" in data 1 (uno) luglio 2015 (duemilaquindici). Le Curatele sono sollevate da qualsiasi responsabilità attinente ad accadimenti non già verificatisi a detta data. 2. I compendi aziendali vengono consegnati nella situazione di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli oneri inerenti e persistenti. Detti compendi sono ben noti all'affittuaria che li ha esaminati e fatti esaminare da propri tecnici sin dal 12 maggio 2015. 3. L'affittuaria esonera le società affittanti da ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività oggetto dei rami di azienda affittati, nonché per i danni che potessero provenire agli affittanti, all'affittuaria stessa, ai suoi dipendenti e/o ausiliari, agli ospiti e ai terzi nel corso dell'affitto. A tal fine, l'affittuaria si impegna e si obbliga a stipulare e mantenere per tutta la vigenza del Contratto, con primaria compagnia di assicurazione e con beneficiarie anche le Concedenti, le seguenti polizze: a) furto e incendio sui cespiti facenti parte dei compendi aziendali in contratto per euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila) a primo rischio assoluto; b) "allrisks" con capitale di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) sui fabbricati in cui si svolgono le attività di impresa oggetto del presente contratto. 4. L'affittuaria si impegna e si obbliga a mettere in atto tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs numero 81/08 e della normativa allo stesso collegata e/o riferibile. 5. L'affittanza è relativa rispettivamente al "Ramo di Azienda ELMTEX" e al "Ramo di Azienda OLMETTO" in funzionamento, ma esclude qualsiasi obbligo della società "ACHILLE PINTO S.P.A." a subentrare nei rapporti contrattuali facenti capo a ciascuna delle società concedenti (fatti unicamente salvi quelli con i Dipendenti individuati nell'allegato "I"), ovvero nelle posizioni di credito e/o debito della società "TESSITURA ELMTEX - S.R.L." e della società "OLMETTO - S.P.A.". E' espressamente vietata la cessione a terzi da parte di ciascuna delle Parti del presente contratto d'affitto nonché il subaffitto del "Ramo di Azienda ELMTEX" e/o del "Ramo di Azienda OLMETTO" o dei beni o diritti che li compongono. I canoni e le prestazioni periodiche per la fornitura di qualsiasi bene primario e non (tra cui acqua, luce, telefono, gas) sono, a fare inizio dalla data dell'1 luglio 2015, ad esclusivo carico della affittuaria, che si obbliga a pagarli direttamente stipulando dei nuovi contratti con fornitori di propria scelta. 6. A decorrere dalla data dell'1 luglio 2015, l'affittuaria subentrerà nel contratto di comodato stipulato in data 26 giugno 2015 ed aventi ad oggetto l'immobile di cui in premessa. Restano salvi i rimedi di legge a favore di "ACHILLE PINTO S.P.A." nel caso di grave inadempimento della comodataria "TESSITURA ELMTEX - S.R.L." che dovesse rendere oggettivamente impossibile in maniera duratura l'esercizio dell'attività industriale oggetto del presente contratto di affitto. Articolo 6 Garanzie e vincoli 1. La società "TESSITURA ELMTEX - S.R.L." e la società "OLMETTO - S.P.A.", come sopra rappresentate, dichiarano e garantiscono, per quanto di rispettiva competenza, che i compendi aziendali in oggetto sono liberi da vincoli, pesi e gravami di ogni tipo e genere che ne possano ridurre il pieno e libero esercizio e godimento, fatti salvi quelli che risultano dal presente contratto di affitto. 2. L'affittuaria dà atto che l'immobile e gli impianti/macchinari non sono tutti a norma di legge e che per tale mancanza non è dovuta alcuna garanzia da parte della società "TESSITURA ELMTEX - S.R.L." e della società "OLMETTO - S.P.A.". Tuttavia l'affittuaria, al fine di garantire l'osservanza delle norme in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro, si impegna ad effettuare a sua cura e spese tutte le relative opere di messa a norma dei beni affittati, comunicando preventivamente alle procedure interessate i preventivi delle stesse al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione che dovrà essere rilasciata entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Tutte le spese sostenute a tale titolo saranno a completo carico dell'aggiudicatario finale dei beni oggetto della procedura di vendita competitiva, nella quale verrà effettuato espresso richiamo. Articolo 7 Debiti e crediti 1. Tutti i debiti e crediti per i rapporti sorti sino alla data di efficacia del presente contratto competono esclusivamente alle rispettive società concedenti. Per l'effetto, ciascuna società concedente si impegna a manlevare e mantenere indenne l'affittuaria da ogni e qualsiasi responsabilità per debiti, impegni ed oneri relativi ai compendi aziendali in oggetto, nascenti da cause anteriori all'entrata in vigore del contratto. 2. Tutti i debiti e crediti per i rapporti sorti in capo all'affittuario a far data dall'1 luglio 2015 e fino alla risoluzione del Contratto medesimo ovvero fino alla naturale scadenza dello stesso ovvero fino al recesso di una delle parti, competono esclusivamente alla società "ACHILLE PINTO S.P.A.". 3. La società "ACHILLE PINTO S.P.A." si impegna esclusivamente per il pagamento delle tasse ed imposte riferibili all'esercizio delle aziende con decorrenza dalla data di efficacia del presente contratto purché riferibili alla sua gestione. 4. I crediti maturati dalla società "ACHILLE PINTO S.P.A." ed i debiti contratti dalla medesima società, relativi al "Ramo di Azienda ELMTEX" e ad al "Ramo di Azienda OLMETTO", derivanti da rapporti sorti con soggetti terzi successivamente alla data di efficacia del presente contratto nel corso della durata del presente contratto, sono da ritenersi a carico esclusivo di "ACHILLE PINTO S.P.A.". 5. La società "ACHILLE PINTO S.P.A." si impegna per i numero venti "Dipendenti ELMTEX" individuati nell'allegato "I" oggetto del presente Contratto, relativamente al TFR, ai ratei per la tredicesima mensilità, alle ferie, permessi e festività, nonché ai relativi oneri maturati dopo il trasferimento dei suddetti dipendenti e fino alla cessazione del contratto di affitto, rimanendo in capo alla "TESSITURA ELMTEX – S.R.L." tutto il pregresso per i titoli qui previsti, oltre qualsiasi altra debenza di cui al rapporto di lavoro intercorso con le stesse, come espressamente stabilito nei verbali di conciliazione ivi allegati sotto la lettera "L". 6. Alla data di cessazione, per qualsiasi ragione, del presente contratto di affitto, la società "ACHILLE PINTO S.P.A." restituirà il "Ramo di Azienda ELMTEX" alla società "TESSITURA ELMTEX - S.R.L." ed il "Ramo di Azienda OLMETTO" alla società "OLMETTO - S.P.A.", nelle condizioni in cui sono stati consegnati, salvo le modificazioni che siano conseguenza della gestione del "Ramo di Azienda ELMTEX" e del "Ramo di Azienda OLMETTO" per il periodo di durata del contratto. I beni mobili che compongono i rispettivi compendi aziendali dovranno essere restituiti alla cessazione del contratto perfettamente funzionanti, salvo il deperimento legato al normale uso degli stessi, con logica esclusione di quelli oggetto di acquisto. Articolo 8 Impegno delle società affittanti Ciascuna società affittante si impegna a prestare la propria collaborazione affinché ogni documento utile ai fini dell'esercizio delle attività oggetto di affitto possa essere utilizzato da "ACHILLE PINTO S.P.A." nel vigore del contratto d'affitto. Articolo 9 Esercizio della affittuaria 1. La società "ACHILLE PINTO S.P.A." si impegna a gestire e mantenere i rami di azienda condotti in affitto senza modificarne la destinazione ed in modo da garantire l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, usando la diligenza del buon padre di famiglia e salvo il normale deperimento d'uso, gestendo la propria attività in conformità alle disposizioni di legge, ai regolamenti vigenti ed agli eventuali accordi aziendali stipulati a seguito delle consultazioni sindacali, ed esonera pertanto le società affittanti da ogni e qualsiasi responsabilità. Allo scadere del contratto, nessuna indennità, compenso o ragione potrà essere fatta valere dall'affittuaria nei confronti delle Curatele, per l'eventuale miglioramento dell'avviamento commerciale ed altri accrescimenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: per opere di messa a norma, miglioramenti agli immobili, riparazioni o manutenzioni ordinarie o straordinarie di macchinari e impianti, etc), salvo a quanto convenuto al precedente punto 2 dell'articolo 6. L'affittuaria si obbliga a garantire l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e l'integrità dei beni risultanti dall'inventario, effettuando a propria cura e spese tutti quegli interventi di revisione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e riparazione necessari al corretto svolgimento delle attività delle aziende e comunque tali da renderne l'esercizio fruibile, nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza, dandone contestualmente comunicazione alle Curatele, salvo a quanto meglio previsto e precisato al precedente punto 2 dell'articolo 6. Le modifiche, innovazioni o trasformazioni agli arredi, impianti, macchinari, strutture e immobili necessarie per conservare l'efficienza delle aziende affittate dovranno essere eseguite a cura e spese dell'affittuaria, con il preventivo consenso scritto delle Curatele. In parziale deroga al disposto degli articoli 1592 e 1593 Codice Civile, qualora l'affittuaria apporti miglioramenti o addizioni ai rami di azienda, previo consenso scritto delle curatele, nessuna indennità sarà riconosciuta per l'ipotesi in cui il miglioramento sussista al momento della restituzione; viene esclusa la facoltà di asportare i miglioramenti e le addizioni, il tutto salvo quanto previsto dal punto 2 dell'articolo 6 del presente contratto. I rami di azienda dovranno essere conservati con cura e diligenza, mantenendoli e riconsegnandoli nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti dall'affittuaria e dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria, anche in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente. Non si applica l'articolo 2561, ultimo comma, Codice Civile, non essendo le scorte oggetto del contratto. 2. Sono onere dell'affittuaria tutte le comunicazioni previste dalla legge per il subentro nelle licenze, autorizzazioni, concessioni e quant'altro richiesto e necessario per la prosecuzione dell'attività di impresa. La società "ACHILLE PINTO S.P.A." si obbliga a sottoscrivere nuovi contratti relativamente a tutte le utenze (telefono, luce, acqua, gas etc.) attualmente intestate alle Concedenti, provvedendo ad ogni incombenza necessaria (con fornitori di scelta dell'affittuaria). 3. L'affittuaria prende atto che, relativamente ai rami d'azienda oggetto del presente atto, sia concernenti la progettazione di tessuti tinti in filo per conto di terzi, sia concernente altri oggetti, l'archivio storico/tecnico delle specifiche di progettazione dei tessuti e di riproduzione sugli stessi dei disegni tessili in esso raccolti, nonché – in generale - i disegni, campionature, fustelle, progetti, materiale vario, etc., il tutto consegnato in quanto parte dei rami di azienda, sono e restano di proprietà intellettuale esclusiva dei clienti terzi committenti. Pertanto l'affittuaria si obbliga, impegnandosi alla segretezza, a rispettare il diritto dei terzi inerente alla proprietà intellettuale (e/o all'opera dell'ingegno) sugli stessi, prendendo atto che quanto in esame non potrà, neppure parzialmente, in alcun modo essere riprodotto, copiato, utilizzato, commercializzato o ceduto, esibito, fatto visionare a terzi senza il consenso scritto degli aventi diritto. L'affittuaria si obbliga, altresì, alla distruzione di quanto oggetto di proprietà intellettuale di terzi, ove legittimamente richiesta in tale senso dagli aventi diritto. Articolo 10 Mantenimento dei livelli occupazionali L'affittuaria subentra, in via diretta ed immediata, nei contratti di lavoro relativi ai venti dipendenti del "Ramo di Azienda ELMTEX" (come da elenco allegato sotto la lettera "I" – "Dipendenti ELMTEX"), con decorrenza dalla stipula del presente contratto e per la sola durata dell'affitto. Con riferimento ai rapporti di lavoro, l'affittuaria si obbliga al più rigoroso rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa in materia assicurativa, previdenziale ed assistenziale, antinfortunistica ed igienico sanitaria, e si obbliga a tenere manlevate ed indenni le Curatele da qualsiasi conseguenza dannosa possa derivar loro per l'inosservanza delle predette norme. L'affittuaria si impegna al mantenimento dei livelli occupazionali CCNL di categoria. Le parti, in ottemperanza alle disposizioni di legge, danno atto di aver espletato la procedura di cui all'articolo 47, primo comma, della Legge numero 428/1990, di cui ai verbali allegati sotto la lettera "L". Articolo 11 Offerta irrevocabile di acquisto La società "ACHILLE PINTO S.P.A." si obbliga irrevocabilmente ad acquistare come lotto unico i rami di azienda "Ramo di Azienda ELMTEX" e "Ramo di Azienda OLMETTO" oggetto del presente contratto e la piena proprietà dell'immobile di Colverde, via alla Chiesa n. 3 di cui al punto 9) della parte II delle premesse, per l'importo complessivo di euro 1.350.000,00 (unmilionetrecentocinquantamila). Articolo 12 Diritto di prelazione I) Ai sensi dell'articolo 104 bis quinto comma della Legge Fallimentare, la "TESSITURA ELMTEX - S.R.L." in liquidazione e la "OLMETTO - S.P.A.", come sopra rappresentate, riconoscono alla società affittuaria "ACHILLE PINTO S.P.A." diritto di prelazione per la vendita a terzi in unico lotto dei rami di azienda "ELMTEX" ed "OLMETTO", oggetto del presente contratto, e dello stabilimento di Colverde, via alla Chiesa n. 3 di cui al punto 9) della II parte delle premesse, purché la relativa procedura competitiva si tenga entro il 31 (trentuno) ottobre 2015 (duemilaquindici). II) La prelazione potrà essere esercitata al ricorrere delle seguenti condizioni: 1. ove le Società "TESSITURA ELMTEX - S.R.L." in liquidazione e "OLMETTO - S.P.A." aggiudichino provvisoriamente a seguito di procedura competitiva il lotto avente ad oggetto i rami di azienda "ELMTEX" ed "OLMETTO" di cui al presente contratto e l'immobile di Colverde, via alla Chiesa n. 3, dovranno darne immediata comunicazione a mezzo PEC utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata riferibile ad "OLMETTO S.P.A.", alla società affittuaria e, sempre immediatamente a mezzo PEC, offrire il citato lotto in prelazione ad "ACHILLE PINTO S.P.A.", specificando il nome del terzo o dei terzi aggiudicatari. 2. La società "ACHILLE PINTO S.P.A.", qualora intenda esercitare la prelazione di cui al presente articolo, dovrà entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 1, darne comunicazione a mezzo PEC a "OLMETTO S.P.A.". 3. Qualora la società "ACHILLE PINTO S.P.A." non comunichi, nella forma sopra indicata, la propria intenzione di esercitare il diritto di Prelazione, i rami di azienda "ELMTEX" ed "OLMETTO" di cui al presente contratto e l'immobile di Colverde, via alla Chiesa n. 3 potranno essere ceduti all'aggiudicatario provvisorio. 4. Resta inteso che, ove si verificasse l'ipotesi di cui al precedente punto 3 (mancato esercizio della prelazione), la proposta d'acquisto di "ACHILLE PINTO S.P.A." diverrà definitivamente inefficace e la Società "ACHILLE PINTO S.P.A." avrà facoltà, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione di cui al precedente punto 2., di recedere dal presente Contratto di Affitto mediante comunicazione a mezzo PEC inviata alla Società "OLMETTO - S.P.A."; resta inteso che, qualora la Società "ACHILLE PINTO S.P.A." non si avvalesse della facoltà di recedere dal presente contratto, lo stesso continuerà ad avere vigore tra le Parti sino alla sua naturale scadenza come indicata al precedente articolo 3 e la società "ACHILLE PINTO S.P.A." potrà continuare ad utilizzare i beni e diritti compresi nel contratto, potendo il terzo averne la consegna solo alla cessazione del presente contratto. 5. Ove invece la società affittuaria esercitasse la prelazione, i rami di azienda "ELMTEX" ed "OLMETTO" di cui al presente contratto e l'immobile di Colverde, via alla Chiesa n. 3 verranno aggiudicati alla società "ACHILLE PINTO S.P.A.", la quale dovrà provvedere al pagamento dell'intero prezzo dovuto nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nella procedura competitiva di vendita. Articolo 13 Rimanenze 1. Con la stipula del presente Contratto, "TESSITURA ELMTEX - S.R.L." e "OLMETTO - S.P.A.", come sopra rappresentate, concedono alla società "ACHILLE PINTO S.P.A." il diritto di acquistare le rimanenze di cui all'allegato "H", al prezzo stabilito nella valutazione del perito nominato dalla procedura fallimentare Dr. Pasquale Borello. 2. La società "ACHILLE PINTO S.P.A." dà atto di aver ricevuto, prima della data di stipula del presente Contratto di Affitto, in consegna dette rimanenze che potrà liberamente utilizzare in forza di contratto estimatorio di cui all'articolo 1556 del Codice Civile con "TESSITURA ELMTEX - S.R.L.". 3. Le parti danno atto che "ACHILLE PINTO S.P.A." potrà restituire le rimanenze non utilizzate contestualmente alla riconsegna delle aziende, ai sensi del successivo articolo 16. Articolo 14 Diritto di ispezione Sarà onere della società affittuaria gestire le aziende senza modificarne la originaria destinazione ed in modo da garantire l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, attraverso il buon mantenimento di tutte le attrezzature rinvenute nello stato in cui si trovano e salvo il normale degrado d'uso, provvedendo alla loro manutenzione. Le Curatele, purchè concordati con l'affittuaria, potranno procedere a controlli, ispezioni e verifiche gestionali e contabili delle aziende affittate presso ciascuna delle unità locali, previo congruo preavviso, onde rilevare le modalità di esercizio dell'attività, la manutenzione dei macchinari e delle attrezzature ivi esistenti, così come inventariate e consegnate. Resta convenuto che sono ad esclusivo carico dell'affittuaria tutte le altre spese e gli oneri, anche di natura fiscale derivanti dalla gestione dei rami di azienda affittati, e purchè non siano derivanti da fatti o circostanze già esistenti al momento della stipula del presente contratto, fermo quanto previsto agli articoli 6 e 9. Articolo 15 Diritto di recesso Resta espressamente convenuta in favore delle Curatele la possibilità di recedere dal presente contratto nell'ipotesi di chiusura o di revoca del fallimento, con un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni. Articolo 16 Riconsegna dell'azienda Alla scadenza del presente contratto di affitto, l'affittuaria consegnerà alle Curatele, nei termini previsti dall'articolo 3, i complessi aziendali affittati in buono stato di manutenzione. Le parti procederanno, in contraddittorio, alla redazione dell'inventario dei beni aziendali da restituire. Poichè trattasi di aziende commerciali, l'avviamento fa parte integrante del presente affitto e, quindi, le parti concordemente ed espressamente dichiarano che l'affittuaria, al termine dello stesso, non avrà diritto ad alcuna indennità sostitutiva dell'avviamento commerciale e del suo incremento. La retrocessione non comporta la responsabilità delle procedure per i debiti maturati durante la vigenza del presente contratto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del Codice Civile. Articolo 17 Risoluzione Le parti convengono che la materia della risoluzione per eventuali inadempimenti contrattuali resterà interamente affidata alle previsioni dell'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile. Articolo 18 Legge applicabile e foro competente Si applica la legge italiana. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Con- tratto sarà competente in via esclusiva il foro di Como. Articolo 19 Varie Qualsiasi modifica al presente contratto di affitto dovrà effettuarsi per iscritto, previa autorizzazione del Giudice Delegato. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente contratto di affitto verrà effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento da anticiparsi via email, agli indirizzi di seguito indicati: - società "ACHILLE PINTO S.P.A.": presso la sua sede di Milano, via Santa Tecla n. 3, in persona del legale rappresentante Uliassi dr. Matteo email:[email protected] PEC [email protected] fax numero: 031565472 - società "TESSITURA ELMTEX - S.R.L.": presso Como, alla Piazza del Popolo n. 14, in persona del curatore fallimentare PIZZALA dr.ssa Alessandra, email: [email protected] fax numero: 031306833 - società "OLMETTO - S.P.A.": in Como, alla via Volta n. 60, in persona del curatore fallimentare FASANA dr. Prof. Giuseppe, email: [email protected] fax numero: 031243604 fatte salve eventuali variazioni comunicate dalla parte interessata dalla variazione all'altra. Articolo 20 Spese Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'affittuaria. Le parti si danno atto che il corrispettivo di affitto è soggetto ad imposta sul valore aggiunto. ========================= Le parti chiedono concordemente che il presente atto sia redatto nella forma della scrittura privata, da conservare in originale nella raccolta degli atti del notaio che ne autenticherà le firme di sottoscrizione. FIRMATO: GIUSEPPE FASANA - ALESSANDRA PIZZALA - MATTEO ULIASSI. Repertorio N.39604 N. 12754 Raccolta AUTENTICA DI FIRME Certifico io sottoscritta dr. CAMILLA PELIZZATTI, Notaio in Erba, iscritta al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Como e Lecco, che i signori: PIZZALA dr.ssa Alessandra, nata a Como il 22 (venti- due) aprile 1966 (millenovecentosessantasei), domiciliata per la carica in Como, alla Piazza del Popolo n. 14, in nome e per conto di "TESSITURA ELMTEX - S.R.L." in liquidazione, società con unico socio, con sede in Maslianico, via Roma n. 2, capitale sociale interamente versato euro 55.000,00 (cinquantacinquemila), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Como, codice fiscale e partita IVA 00227520137, REA CO-60835, FASANA dr. Prof. Giuseppe, nato a Como il 28 (ventotto) giugno 1959 (millenovecentocinquantanove) ed ivi domiciliato alla via Volta n. 60, in nome e per conto di "OLMETTO - S.P.A.", con sede in Maslianico, via Roma n. 2, capitale sociale interamente versato euro 3.772.750,00 (tremilionisettecentosettantaduemilasettecentocinquanta), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Como, codice fiscale e partita IVA 00775060130, REA CO-164134, ULIASSI dr. Matteo, nato a Como l'8 (otto) marzo 1968 (millenovecentosessantotto), domiciliato per la carica in Milano, via Santa Tecla n. 3, in nome e per conto di "ACHILLE PINTO S.P.A.", con sede in Milano, via Santa Tecla n. 3, capitale sociale interamente versato euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00198300139, della cui identità personale e qualità io notaio sono certo, hanno sottoscritto oggi, in mia presenza ed alle ore venti l'atto che precede, unitamente ai fogli intermedi ed agli allegati, da conservare nei miei atti e di cui ho dato previamente lettura alle parti. In Erba, Corso XXV Aprile n. 58/b, 26 (ventisei) giugno 2015 (duemilaquindici). FIRMATO: CAMILLA PELIZZATTI NOTAIO.