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TRIBUNALE DI VERBANIA FALLIMENTO N. 23/2012 DELLA SOCIETÀ RESIDENZA PATRIZIA S.R.L. GIUDICE DELEGATO: DOTT. CLAUDIO MICHELUCCI CURATORE: AVV. JACQUES CHIOVINI INVITO A PRESENTARE OFFERTE PER L’ACQUISTO Il sottoscritto Curatore Avv. Jacques Chiovini, vista l’autorizzazione in data 4.11.2016 da parte del Giudice Delegato, SULLA PREMESSA CHE la società fallita Residenza Patrizia S.r.l. è titolare dell’azienda avente ad oggetto l’attività alberghiera nonché l’attività di ristorante con annesso bar, corrente in Cannobio, Viale Vittorio Veneto n. 37, giuste autorizzazioni rilasciate dal Comune di Cannobio in data 7 aprile 2004 n. 4497 e in data 25 agosto 2012 n. 9362. l’azienda citata comprende l’intero complesso di beni strumentali all’esercizio dell’attività, ivi compreso l’immobile sito in Comune di Cannobio, Viale Vittorio Veneto n. 37, composto da n. 54 unità ricettive divise tra mini appartamenti e camere d’albergo, piscina, zona fitness, bar e ristorante, parcheggio interrato ed esterno. si precisa che quest’ultimo immobile è oggetto della procedura esecutiva n. 53/2011 RGE Imm. pendente avanti il Tribunale di Verbania. TUTTO CIO’ PREMESSO E RITENUTO il sottoscritto Curatore rende noto che è interesse della procedura fallimentare, subordinatamente all’autorizzazione degli Organi della stessa e del Giudice dell’Esecuzione della procedura n. 53/2011 RGE Imm., affittare l’azienda descritta in premessa, immobile compreso, alle seguenti principali condizioni: canone di € 100.000,00 oltre Iva per la stagione 2017, compresa nel periodo da dicembre 2016 al 14 novembre 2017, con facoltà di rateizzazione in nr. 3 rate di pari importo, da corrispondersi durante il periodo dell’affitto e subordinate alla prestazione di idonee garanzie ex art. 104 bis L.F.; i crediti e debiti aziendali, relativi ad operazioni commerciali effettuate durante l’affitto, rimarranno, al termine dell’affitto, rispettivamente a favore e carico dell’affittuaria, esclusa ogni responsabilità della procedura per i debiti maturati durante l’affitto; divieto all’affittuaria di cedere il contratto senza il consenso della Curatela; diritto del fallimento di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 104 bis L.F., sentito il Comitato dei Creditori, con preavviso di 30 giorni, previa corresponsione di un giusto indennizzo; impegno dell’affittuaria a gestire l’azienda senza modificarne l’attuale destinazione e a mantenere in efficienza l’organizzazione produttiva, Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009 commerciale e amministrativa dell’azienda affittata, utilizzandola con la diligenza del buon padre di famiglia; nessun compenso spetterà all’affittuaria alla fine dell’affitto per l’eventuale incremento dell’avviamento commerciale; diritto della concedente, ex art. 104 bis L.F., di effettuare sopralluoghi ed ispezioni presso l’azienda affittata a mezzo di tecnici incaricati; sono a carico dell’affittuaria le manutenzioni ordinarie e straordinarie durante l’anno di affitto e nessun onere dovrà far carico al fallimento: le eventuali migliorie saranno trattenute e non saranno restituite, nemmeno nell’equivalente monetario, all’affittuaria al momento del rilascio dell’azienda; nell’ipotesi di cessione, a qualsiasi titolo, dell’azienda in premessa, nessun diritto di prelazione viene riconosciuto all’affittuaria; qualora la vendita all’asta dell’immobile nel quale si svolge l’attività in oggetto dovesse perfezionarsi durante la vigenza del contratto di affitto di azienda, l’affittuaria rilascerà l’azienda non prima della scadenza dell’affitto medesimo; alla fine dell’affitto il Fallimento dovrà essere tenuto indenne da ogni onere relativo alla conduzione dell’azienda, compreso quella verso i dipendenti che l’affittuaria dovrà dimostrare la fallimento di avere completamente adempiuto; previsione di una clausola di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di mancato pagamento del canone alle scadenze pattuite; impegno dell’affittuaria di assicurare il patrimonio aziendale e l’immobile nel quale si svolge l’attività contro rischi di incendio, responsabilità civile, fulmine, esplosione, scoppio in genere, sviluppo di fumo, gas e vapori, acqua condotta, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, dolo e colpa grave, con rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti della proprietà; ogni onere o costo, anche notarile e di registrazione, inerente l’atto di affitto dell’azienda sono a carico dell’affittuaria. COME SI PRESENTA L’OFFERTA Il deposito dell’offerta si effettua presso lo Studio del Curatore, Avv. Jacques Chiovini, posto in Verbania, Corso Europa n. 26 (Tel. 0323.501512 e fax 0323.556854) mediante comunicazione raccomandata a/r o a mezzo pec al seguente indirizzo: [email protected] . L’offerta, che dovrà essere unica, potrà anche essere presentata da più soggetti. L’offerta è irrevocabile. CONTENUTO DELL’OFFERTA ED ALLEGATI L’offerta deve contenere: 1) i dati dell’offerente: Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009 - - se persona fisica: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale (ed eventualmente la partita Iva se l’offerta viene effettuata nell’ambito dell’esercizio di impresa o professione), il domicilio, lo stato civile ed un recapito telefonico; se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente é minorenne, l’offerta deve essere sottoscritta dai genitori o tutore, previa autorizzazione del Giudice Tutelare; se società: la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, la partita Iva e le generalità del legale rappresentante ed un recapito telefonico; 2) l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore all’offerta minima come sopra indicata, a pena d’inefficacia; 3) un proprio recapito telefax o PEC a cui il Curatore effettuerà le comunicazioni. All’offerta dovrà essere allegata: la fotocopia di un valido documento di identità degli offerenti, se persone fisiche; la fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante ed una fotocopia della visura C.C.I.A.A. aggiornata, se società. COME AVVIENE L’AGGIUDICAZIONE In caso di più offerenti, che offriranno somma superiore al prezzo minimo come sopra indicato, si procederà alla gara tra gli stessi presso lo Studio del Curatore sulla base dell’offerta più favorevole al fallimento con rilanci minimi di € 5.000,00. Dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria il Curatore provvederà a darne notizia via fax o PEC all’aggiudicatario e a convocare presso il proprio Studio gli offerenti che hanno diritto di partecipare alla gara. CONDIZIONI DELL’OFFERTA Eventuali adeguamenti alle prescrizioni di legge o al contenuto di atti e regolamenti emanati dalle autorità preposte alla loro osservanza saranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 C.C. né sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle leggi vigenti. Il presente avviso non costituisce obbligo per gli organi della procedura fallimentare o impegno nei confronti di eventuali offerenti fino al momento della firma dell’atto di affitto di azienda né potrà essere richiesto alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso compreso il pagamento di mediazioni o consulenze. Farà carico agli offerenti dimostrare la loro identità personale ed i poteri di firma in caso di offerta per conto di società e/o ente di altra natura. La presentazione dell’offerta comporta la conoscenza del presente avviso, della perizia dell’immobile descrittivo del bene compreso nell’affitto, e degli altri documenti allegati e costituisce accettazione delle condizioni dell’affitto. Il presente invito ad offrire scadrà 30 gg. dopo la sua pubblicazione. Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009 REGIME FISCALE L’affitto è soggetto ad IVA di Legge che attualmente è del 22%. In caso di variazione di aliquota o di imposizione per intervenute modifiche legislative successive alla data di redazione di quest’avviso, è onere dell’aggiudicatario corrispondere le somme per oneri tributari nelle misure e con le modalità che saranno vigenti al momento dell’atto di affitto di azienda, senza responsabilità per la procedura e senza diritto alla risoluzione dell’affitto. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO L’aggiudicatario dovrà versare il prezzo entro la data dell’atto di affitto, se è stabilito il versamento in una unica soluzione, unitamente alle spese notarili e di registrazione dell’atto. SPESE DELL’AGGIUDICATARIO (OLTRE IL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE) Sono a carico dell’affittuaria tutti gli oneri fiscali (imposta di registro/Iva, bolli) e tutte le altre spese relative all’affitto dell’azienda. PER SAPERNE DI PIU’ Maggiori informazioni possono essere fornite presso lo studio del Curatore fallimentare tel. 0323.501512 e sul sito internet www.astegiudiziarie.it. Si rende noto che gli interessati possono, previo appuntamento, visitare i beni oggetto dell’offerta di affitto. Verbania il 4 novembre 2016. IL CURATORE FALLIMENTARE Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009