Mobbing Descrizione e aspetti legali
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Mobbing Descrizione e aspetti legali seco | Pubblicazione | Condizioni di lavoro 2 Indice I. Introduzione 3 4 II. Molestie psicologiche o mobbing La gestione dei conflitti 6 7 Una forma particolare di conflitto 9 Diversi tipi di comportamento propri al mobbing Elementi essenziali del mobbing 11 12 13 Le conseguenze 14 III. Prevenzione 16 I fattori di rischio 20 20 IV. Misure contro il mobbing Come deve reagire la vittima? Il ruolo dell'azienda 23 Il ruolo degli ispettorati del lavoro Analisi del conflitto 25 28 Mediazione e accompagnamento del processo Sanzioni 28 29 30 31 V. Conclusione Letteratura Allegato I: disposizioni legali 32 Allegato II: un esempio di metodologia d'ispezione (VD) 34 4 I. Introduzione Sono in molti a non sapere che cosa sono le molestie psicologiche o mobbing. Scopo di questa pubblicazione è fornire le nozioni di base sul fenomeno affinché il mobbing sia capito meglio e di conseguenza affrontato in maniera più appropriata. L'opuscolo intende dare una definizione generale del mobbing e una breve descrizione dei suoi effetti. In particolare, vuole • descrivere il mobbing come una forma specifica di conflitto, • mostrare come prevenirlo, • proporre delle strategie per risolvere questa forma particolare di conflitto. Questa pubblicazione è rivolta a tutti coloro che si interessano alle problematiche delle relazioni di lavoro, perché conoscere il fenomeno del mobbing contribuisce a prevenirlo. Più precisamente, si prefigge di sensibilizzare gli organi d'esecuzione della legge sul lavoro, i datori di lavoro, i sindacati, i lavoratori e tutti coloro che sono legati al mondo del lavoro, per aiutarli a riconoscere il mobbing dalle altre forme di conflitto. 5 Va precisato, tuttavia, che nella pratica una tale distinzione non è sempre facile. Questa pubblicazione non intende fornire una definizione precisa del mobbing: si tratta infatti di un concetto troppo «fluttuante» e una definizione rigida sortirebbe l'effetto negativo di non riuscire a includere tutti i comportamenti da bandire. Nel 2002 il seco ha pubblicato uno studio che analizzava il mobbing in Svizzera: «Mobbing et autres tensions sociales sur le lieu de travail». Da questa inchiesta è emersa l'esistenza in Svizzera di un numero relativamente cospicuo di casi di mobbing e di tensioni psicosociali sul luogo di lavoro. Per tensioni psicosociali si intendono i comportamenti ostili di durata e frequenza limitata e che, pertanto, non rispondono ai criteri della definizione classica di mobbing data da Leymann1. Di tutto il campione interrogato (3220 persone esercitanti un'attività professionale), il 7,6% rispondeva ai criteri consueti del mobbing, benché due terzi non si considerassero vittime di molestie psicologiche. All'estremo opposto, il 4,4% delle persone interpellate ha affermato di aver subito del mobbing, benché la metà non rispondesse ai criteri. 1 Vedesi la definizione più avanti. Da un lato, questi risultati fanno riflettere sulla definizione rigida del mobbing proposta da Leymann; infatti, i criteri di frequenza e durata minima non tengono conto dell'intensità dei differenti atti né della percezione che la vittima ha di tali atti. D'altro lato, ciò può anche voler dire che la mediatizzazione, a volte ad oltranza, del fenomeno del mobbing ha fatto sì che la gente usi questo termine in maniera inadeguata. Le tensioni psicosociali al lavoro, ripetute su un ampio arco di tempo, possono arrecare disturbi alla salute, cambiamento del personale e un elevato assenteismo, senza parlare delle conseguenze deleterie e costose sia per i datori di lavoro sia per i dipendenti. È quindi nell'interesse di tutti mettervi fine. 6 II. Molestie psicologiche o mobbing Negli ultimi anni il termine «mobbing» ha avuto una grande diffusione. Spesso è utilizzato in maniera arbitraria per descrivere qualsiasi tipo di conflitto; per questo è opportuno spiegarne meglio il significato perché sia utilizzato con maggiore precisione. Al riguardo, Marie-France Hirigoyen è stata molto esplicita: «Ogni caso di mobbing costituisce un conflitto, ma non tutti i conflitti costituiscono del mobbing». Per esempio, non si può parlare di mobbing nei casi seguenti: una profonda divergenza d'opinioni, un breve conflitto, un'esplosione di collera, un occasionale alterco con parole aspre o un dissenso rapidamente risolvibile o che si può giudicare in maniera obiettiva. Ciò nonostante, neanche i conflitti apparentemente banali vanno trascurati; anzi, è necessario gestirli per evitare che degenerino. 7 La gestione dei conflitti Il conflitto fa parte della vita quotidiana. Spesso è un motore per lo sviluppo relazionale, una specie di stimolatore sociale, un metro per chiarire meglio gli interessi. Per parlare di conflitto devono essere date almeno tre condizioni: • almeno una delle parti riconosce una minaccia per i propri interessi, i propri valori o le proprie esigenze; • vi è interdipendenza delle parti; • almeno una delle parti constata intenzionalità o negligenza nell'altra parte. Ogni conflitto ha la sua storia. Le parti in causa hanno ciascuna il proprio punto di vista o il proprio schema interpretativo. Sarebbe utile considerare i fatti anche nella prospettiva dell'altra parte per meglio comprenderla e dimostrare una certa empatia, alfine di facilitare la risoluzione del conflitto. I quadri hanno spesso una parte di responsabilità nello sviluppo dei conflitti: o non sanno come abbordarli, o fingono di ignorarli. Tutti coloro che ricoprono funzioni dirigenziali dovrebbero seguire una formazione specifica per la gestione dei conflitti. Spesso i superiori non ritengono opportuno intervenire in un conflitto tra collaboratori, considerandoli «abbastanza adulti da risolvere i loro problemi da soli». La gestione dei conflitti è però uno dei compiti essenziali di un quadro e come tale dovrebbe essere aggiunto nel 8 II. Mobbing suo mansionario. In realtà, un intervento da parte sua, anche se la discussione sembra riguardare la sfera privata, può contribuire efficacemente a disinnescare un conflitto che rischia di degenerare. Infatti, anche se una discussione sembra riguardare questioni non strettamente inerenti al lavoro, deve essere vista nel contesto in cui si svolge, nella fattispecie quello professionale; in questo senso rientra nelle relazioni di lavoro. Lo studio svolto dal seco ha dimostrato che anche le tensioni di minor rilevanza possono avere delle ripercussioni sulla salute. I risultati dell'inchiesta rivelano l'esistenza di uno stretto rapporto tra il grado di stress percepito e le conseguenze per la salute dei diretti interessati. Benché gli atti ostili poco frequenti e di breve durata abbiano logicamente effetti meno marcati sulla salute, essi toccano ugualmente un gran numero di persone e hanno gravi ripercussioni sulle aziende. 9 Una forma particolare di conflitto Il mobbing rappresenta una forma particolare di conflitto, che si distingue per il suo carattere poco morale e per la mancanza di rispetto per i valori dell'altra parte. A differenza degli altri tipi di conflitti, il mobbing non è generatore di miglioramenti delle relazioni interpersonali, al contrario esso mira all'esclusione dell'altro. L'uso del termine mobbing per designare le molestie psicologiche è stato introdotto da Heinz Leymann, psicologo svedese che ha preso in prestito il termine dall' etologia. Il sostantivo «mobbing» deriva dal verbo inglese «to mob», che significa strapazzare, assalire, attaccare. Il mobbing è l'attacco sistematico rivolto contro una persona nello svolgimento del suo lavoro. Secondo Leymann, il concetto di mobbing definisce il susseguirsi, su un arco di tempo protratto, di intenzioni e/o atti ostili, espressi o manifestati da una o più persone nei confronti di una terza persona presa di mira. 10 II. Mobbing Il mobbing è esercitato nella maggior parte dei casi contro una sola persona che prima o poi si trova a ricoprire il ruolo di capro espiatorio. Spesso si constata una differenza di potere tra la vittima e l'autore del mobbing. Non si nota, invece, la prevalenza di un sesso né tra gli autori né tra le vittime delle molestie. 2 2 Il termine molestie utilizzato in questo testo si riferisce unicamente alle molestie psicologiche e non a quelle a sfondo sessuale 11 Nello studio condotto dal seco le vittime del mobbing indicano il più delle volte il superiore gerarchico come responsabile dei loro mali. I colleghi e i subalterni appaiono più di rado. Posizione degli «autori principali» di molestie psicologiche in seno all'azienda; nei casi di mobbing corrispondenti alla definizione di Leymann (N=245, molteplici significa con più autori) Heinz Leymann ha individuato 45 comportamenti che possono costituire del mobbing e li ha suddivisi in 5 categorie a seconda degli effetti che possono provocare sulla vittima. Secondo questa classificazione, l'aggressione può avere delle conseguenze su: la possibilità della vittima di esprimersi, le sue relazioni sociali, la considerazione di cui gode tra i colleghi, la qualità della vita professionale e privata e la salute. Noi abbiamo preferito classificare i comportamenti secondo la tipologia degli atti: 13.0% Molteplici 6.7% Altri 51.3% Superiori Diversi tipi di comportamento propri al mobbing 13.0% Collaboratori 16.0% Colleghi • Atti persecutori compiuti mediante misure organizzative Effettuare infiniti controlli sul lavoro della vittima, infliggere vessazioni amministrative, assegnare compiti inferiori alle sue competenze o, al contrario, molto più elevati allo scopo di discreditarla, oppure compiti inutili, assurdi o insensati, sabotarne l'esecuzione, non dare alcun lavoro da fare. • Atti tendenti all'isolamento sociale Compromettere le possibilità di comunicazione della vittima, privarla della possibilità di esprimersi, impedire l'accesso al telefono, isolarla in un ufficio separato, non trasmetterle più informazioni, non rivolgerle neanche la parola. • Atti volti ad intaccare l'integrità fisica della vittima Maltrattarla, impedirle fisicamente di accedere a dei documenti, obbligarla a svolgere lavori pericolosi, minacciarla o ricorrere a violenze fisiche. • Atti rivolti contro l'integrità psichica e contro la personalità della vittima Deridere l'entourage della vittima; mettere in discussione la sua salute mentale. Criticarne la provenienza sociale, l'appartenenza religiosa, prenderla in giro per un suo handicap, fare osservazioni sul suo aspetto fisico. Insultare la vittima, rimproverarla pesantemente, proferire minacce contro di lei. Diffondere dicerie, opinioni e pettegolezzi offensivi sulla vittima, calunniarla, criticarla alle spalle. Il mobbing è una forma di violenza, di offesa contro la dignità umana ed è una violazione della legge: ragione per cui, esso non deve essere tollerato. Le basi legali in materia vanno ricercate nel Codice delle obbligazioni (CO), nel Codice civile svizzero (CC), nel Codice penale svizzero (CP), nella legge sul lavoro (LL) e nella legge sulla parità dei sessi (LPar), quest'ultima però solo nel caso di una discriminazione a sfondo sessuale (si veda allegato I – disposizioni legali). 12 II. Mobbing Ciò nonostante, bisogna sottolineare che scegliere la via legale per risolvere un problema di molestie psicologiche può comportare non poche difficoltà. Spesso l'investimento personale richiesto è notevole e prolungato (le procedure possono protrarsi nel tempo) e, oltretutto, non è facile fornire le prove dei comportamenti dell'aggressore. La legge sul lavoro contiene disposizioni finalizzate alla protezione dei lavoratori. Essa promuove le misure di prevenzione in materia di salute fisica e psichica. La LL tende a prevenire ogni forma di molestia obbligando il datore di lavoro a vegliare sull'integrità personale dei lavoratori e a prendere tutti i provvedimenti per preservare i lavoratori dagli spossamenti. Elementi essenziali del mobbing Secondo la definizione classica di Leymann, un comportamento è riconosciuto come mobbing in concomitanza dei quattro elementi seguenti: • Attacchi personali La persona è aggredita direttamente da uno o più colleghi, da uno o più superiori gerarchici o da uno o più subalterni. • Attacchi frequenti e durevoli I comportamenti ostili nei confronti della vittima si verificano almeno una volta alla settimana per una durata di almeno 6 mesi. 13 • Gli attacchi causano disturbi alla salute, in particolare stress. La vittima soffre di una forte tensione accompagnata da disturbi psicosomatici 3. • Gli attacchi mettono la vittima in una situazione di disperazione e costrizione. La situazione sembra senza uscita. Qualsiasi cosa la vittima faccia, riscuote il biasimo di colleghi e superiori. 3 Disturbi organici o funzionali causati da fattori psichici. I fattori di rischio Il mobbing non può essere attribuito con precisione a cause ben definite. Ciò nonostante, certe condizioni (relative all'organizzazione del lavoro e allo stile di gestione) facilitano o addirittura favoriscono il fenomeno: • la sensazione della vittima di non avere alternativa al suo posto di lavoro e la paura di perdere l'impiego; • un cattivo clima sociale nell'azienda, scarsa comunicazione e mancanza di sostegno e di solidarietà; • un gruppo in cui prevalgono frustrazione, gelosia e il desiderio di trovare un capro espiatorio; • un lavoro stressante, con ritmi sostenuti e un'organizzazione del lavoro poco chiara, in cui ruoli e compiti non sono ben definiti (in queste condizioni, è difficile trovare del tempo per comunicare e cercare di risolvere i conflitti); 14 II. Mobbing • un gruppo costantemente sotto pressione (sovraccarico di lavoro) o in una posizione di concorrenza oppure, all'altro estremo, mancanza di lavoro; • una direzione del personale poco chiara, che informa male e che non si impegna affinché i mansionari siano definiti in maniera precisa; • una situazione in cui il superiore si serve del mobbing come strumento di gestione per sbarazzarsi di certi collaboratori (in questo caso il mobbing può essere rivolto simultaneamente contro più persone); • una combinazione subalterno-superiore sfavorevole (per esempio quando il superiore gerarchico crede di dover possedere tutte le competenze e si sente minacciato dalle conoscenze specifiche del suo subalterno); • competenze sociali ridotte da parte degli implicati (in particolare, tendenza a non riconoscere i conflitti); • persone perfezioniste, troppo coscienziose e poco flessibili. Le conseguenze Le situazioni conflittuali protratte come il mobbing possono incidere pesantemente sia sul piano della salute sia su quello delle relazioni sociali e del lavoro. Le vittime del mobbing possono soffrire di diversi disturbi allo stesso tempo fisici e psichici: affezioni psicosomatiche (mal di testa, dolori dorsali, disturbi gastro-intestinali, ecc.), turbe del sonno, depressione, sindrome di stress post-traumatico, diffi- 15 coltà di concentrazione, perdita di fiducia in sé stessi, aggressività e disperazione. Il mobbing si ripercuote anche sulla vita sociale. Le vittime si isolano e il loro ambiente privato (famiglia, partner, amici) si deteriora. Sul piano professionale, le conseguenze del mobbing si traducono in una scarsa motivazione e in un calo delle prestazioni, a loro volta motivo di rimproveri. Si instaura così un circolo vizioso: aumentano le assenze, la vittima si «dimette interiormente», diventa incapace di lavorare e, per finire, abbandona l'attività professionale. Sul lavoro l'atmosfera si deteriora. Una forte fluttuazione del personale comporta la perdita di know-how. Non bisogna poi dimenticare i costi generati a livello di gestione d'azienda (corresponsione dello stipendio durante le assenze per malattia, aumento dei premi d'assicurazione, aumento dei costi di formazione dei neo-assunti, ecc.) e le conseguenze economiche per la società intera, date dalle spese mediche e dai costi che ricadono sulle assicurazioni sociali. 16 III. Prevenzione Le misure di sensibilizzazione sono in assoluto al primo posto in qualsiasi programma di prevenzione! Prendere coscienza dell'esistenza del mobbing e delle forme in cui si manifesta è fondamentale perché questo fenomeno cessi di essere un argomento tabù. In un'azienda, la direzione deve prendere chiaramente posizione riguardo alle molestie psicologiche e dichiarare senza ambiguità che comportamenti di questo genere non sono tollerati. Inoltre, tutti i collaboratori devono essere informati con sufficiente tempestività delle possibilità di assistenza e consulenza e devono sapere a chi rivolgersi in caso di necessità. Meglio prevenire che curare... Per riconoscere in anticipo le situazioni a rischio e intervenire con conoscenza di causa, è opportuno innanzi tutto interessarsi a questo fenomeno e prenderlo sul serio. Il secondo passo consiste nel rivolgere particolare attenzione all'organizzazione del lavoro in seno all'azienda. Per esempio, è indispensabile osservare cambiamenti nell'atmosfera di lavoro, in particolare in concomitanza con modifiche strutturali (problemi finanziari, fase di riduzione del personale, ecc.). Un'attenzione particolare va riservata anche ai periodi di lavoro particolarmente intensi e nei casi di riattribuzione delle responsabilità o di riorganizzazione dell'attività. È essenziale riconoscere gli eventuali cambiamenti nei vari gruppi. Per esempio, può succedere che certe persone si isolino o che il gruppo si scinda; a volte 17 si può cogliere una certa aggressività, si può notare che vengono fatte critiche infondate, che le prestazioni diminuiscono, che aumentano le assenze e le partenze, ecc. In questi casi è consigliabile stabilire un dialogo per arrestare il fenomeno. Inoltre, è importante evitare modelli di gestione che incoraggiano un'eccessiva competizione, la discriminazione (vietata peraltro dalla legge) o i favoritismi. Un'attenzione particolare è necessaria anche nelle procedure di selezione, soprattutto per le funzioni di quadro. Infatti, durante la fase di reclutamento si possono cogliere le competenze sociali della persona intervistata e le sue competenze in materia di gestione dei conflitti. Infine, il terzo punto è anche il più delicato. Si tratta, infatti, di esaminare il proprio comportamento nella funzione di quadro. Un comportamento caratterizzato da decisioni prese con scarsa convinzione o insicurezza, da disparità di trattamento, da emozioni non controllate, ecc. contribuisce anch'esso allo sviluppo del mobbing. Il fatto che ciascuno sia pronto ad esaminare e a rimettere in causa la propria condotta è già un passo nella giusta direzione. Inoltre, una buona organizzazione delle condizioni di lavoro contribuisce a ridurre il rischio del mobbing. Sono diversi gli aspetti da considerare: 18 III. Prevenzione • Cultura d'impresa Una cultura della comunicazione trasparente facilita la gestione dei conflitti. I problemi interpersonali devono essere debitamente considerati. Fin dall'inizio i nuovi collaboratori dovrebbero ricevere una formazione sistematica per assicurare la loro ottimale integrazione. Quanto ai quadri, dovrebbero essere tutti preparati nella gestione dei conflitti. Questi principi valgono sia per l'organizzazione generale che per quella delle unità più piccole. • Struttura dell'unità organizzativa Si deve far sì che le strutture siano organizzate nel modo più trasparente possibile. Le competenze devono essere definite molto chiaramente (mansionari); mediante azioni adeguate (riunioni periodiche, colloqui, ecc.) si assicura una buona comunicazione interna. • Atmosfera di lavoro Creando e preservando un clima di lavoro favorevole si diffonde tra tutti i collaboratori e nei gruppi di lavoro una sensazione di motivazione e di sostegno. La buona qualità dell'atmosfera aiuta anche a raggiungere gli obiettivi prefissati, siano essi individuali o collettivi. I quadri di tutti i livelli devono preoccuparsi dei problemi potenziali ed essere disponibili per analizzarli e risolverli insieme • Condizioni di lavoro Nei periodi di stress dovuti a fattori eccezionali (per esempio a cambiamenti strut- 19 turali, alla limitatezza delle risorse, ecc.) devono essere stabilite condizioni di lavoro tali da preservare la salute fisica e psichica del personale. Le competenze di ciascuno avranno un ruolo decisivo nell'attribuzione dei compiti; è opportuno evitare sia di sovraccaricare sia di demotivare i collaboratori. Gli incarichi devono essere formulati con la massima chiarezza possibile. Sia i gruppi di lavoro collettivamente sia i singoli collaboratori individualmente devono esser incoraggiati a dar prova delle proprie capacità. A questo scopo dovrebbero essere invitati a partecipare ai processi decisionali, ad assumersi le proprie responsabilità: deve quindi essere lasciato loro un margine di manovra sufficiente per sviluppare le proprie soluzioni e mettere in risalto la propria creatività. L'attuazione di queste misure preventive implica un ruolo attivo dei quadri. La loro parte di responsabilità è molto importante per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro. Inoltre, è essenziale che esprimano chiaramente la volontà della direzione di non tollerare il mobbing nell'azienda. Per formalizzare la politica di protezione dei lavoratori, è vivamente consigliabile redigere un regolamento aziendale4 in cui sono specificati gli interventi per la risoluzione dei conflitti, la procedura da seguire in caso di problemi e le sanzioni previste per i casi effettivi di mobbing. 4 Per le aziende industriali, gli articoli 37 capoverso 1 e 38 capoverso 1 della legge sul lavoro sono applicabili. 20 IV. Misure contro il mobbing Come deve reagire la vittima? Nei confronti dell'aggressore La vittima dovrebbe discutere il più presto possibile con la persona che la molesta e farle comprendere chiaramente, in seno ad un dialogo costruttivo, che essa non accetta determinati comportamenti. Essa dovrebbe inoltre redigere una nota datata sulla forma e il contenuto della discussione. Si le circostanze non permettono di avere una discussione, o se quest’ultima non apporta dei miglioramenti, il contatto diretto con il molestatore dovrebbe se possibile essere evitato. In questo caso, é consigliabile chiedere un colloquio in presenza di una persona di fiducia. Nei confronti dell'azienda È meglio rivolgersi in un primo tempo al superiore diretto; se esso è l'autore del mobbing, la vittima deve rivolgersi al servizio del personale o alla direzione, informare del mobbing e chiedere che siano presi provvedimenti adeguati. Se il mobbing avviene in una piccola impresa che non dispone del servizio del personale e se non è possibile avere un colloquio con il superiore, sarebbe prudente da parte della vittima consultare un medico e chiedere aiuto all'esterno (al proprio sindacato o direttamente all'ispettorato del lavoro). 21 Per i colloqui destinati all'esposizione dei fatti è indispensabile raccogliere elementi a riprova delle molestie, annotando i particolari e, se possibile, la cronologia (fatti, nomi delle persone implicate, testimoni e date) dei comportamenti ostili. Nei confronti dell'autorità competente Se il datore di lavoro non intraprende delle misure concrete per mettere fine alla situazione di mobbing, l'ispezione cantonale del lavoro può essere contattata. Quest'ultima, nel corso di un colloquio, informa la persona innanzitutto sui seguenti punti: • definizione del mobbing e questioni relative al diritto del lavoro, in particolare i doveri del datore di lavoro in materia di protezione della personalità del lavoratore • rischi e carica di lavoro che può rappresentare per la persona in questione la procedura d'esecuzione della legge Dopo un periodo di riflessione e a seconda della decisione della vittima, l'autorità d'esecuzione della legge ricorda i propri doveri all'azienda e impone delle misure adeguate. Nei confronti dei tribunali La vittima può interpellare i tribunali del lavoro denunciando la violazione dell'articolo 328 CO (protezione della personalità del lavoratore; cfr. allegato I). L'azione della vittima non si dirigerà con- 22 IV. Misure contro il mobbing tro l'autore del mobbing ma contro il datore di lavoro in quanto responsabile degli atti dei suoi subalterni. Nel quadro di quest'azione la vittima potrà domandare: • che il giudice ingiunga al datore di lavoro di far sì che non si verifichi una lesione imminente (azione in prevenzione della lesione), • che il datore di lavoro prenda le misure necessarie per far cessare una lesione attuale (azione in cessazione), • che il datore di lavoro corrisponda un risarcimento se la vittima ha subito un danno in forma di perdita patrimoniale, per esempio per interruzione del lavoro non coperta da assicurazione o dal datore di lavoro, spese mediche (azione di risarcimento del danno), • che il datore di lavoro versi un'indennità di riparazione morale nei casi di lesioni gravi (azione di riparazione morale). I sindacati e le associazioni possono adire un tribunale al posto della vittima, purché siano soddisfatte determinate condizioni (in particolare, l'esistenza di un interesse collettivo). Questo diritto è però limitato all'azione d'accertamento, vale a dire che il giudice non potrà che constatare l'esistenza di una lesione attuale o passata, ma non potrà costringere il datore di lavoro a prendere dei provvedimenti per farla cessare né potrà condannarlo a un risarcimento dei danni o ad una riparazione morale nei confronti della vittima. 23 Infine, è anche possibile ricorrere in giudizio in sede penale mediante querela se gli atti di mobbing sono infrazioni condannate dal Codice penale svizzero, per esempio in caso di minaccia, coazione, ingiuria, diffamazione/calunnia o, se c'è aggressione fisica, in caso di lesioni personali semplici o gravi o di vie di fatto. Il ruolo dell'azienda Nessun posto di lavoro può di per sé escludere il verificarsi del mobbing. I quadri devono intervenire non appena sospettano di un eventuale caso nella loro azienda. La vittima del mobbing deve essere presa sul serio e deve essere sostenuta dai superiori gerarchici. Deve essere messa a sua disposizione una persona di fiducia interna o esterna all'azienda che le dia ascolto. In tutti i casi, la persona a cui ci si rivolge deve avere compiuto una formazione specifica in materia. Degli specialisti in mediazione, psicologia delle relazioni di lavoro e negoziazione svolgeranno al meglio la funzione di consulenti esterni; essi sono in grado di assistere le parti in causa e assumere così il ruolo d'intermediari. Questo sostegno esterno può essere un valido aiuto per i quadri, ma non li esonera dalla responsabilità di seguire il processo e di prendere le disposizioni necessarie. La scelta tra una persona di fiducia interna o esterna dipenderà dalle esigenze, dalle circostanze e dalle risorse dell'azienda. Entrambe le opzioni offrono dei 24 IV. Misure contro il mobbing vantaggi e degli svantaggi. Se la persona di fiducia è interna alla struttura, avrà senza dubbio una migliore conoscenza del funzionamento interno nonché della cultura e della politica aziendale. Paradossalmente, questa scelta può rivelarsi un po' rischiosa poiché una persona interna sarà difficilmente considerata completamente «neutrale e obiettiva»; la vittima delle molestie potrebbe non sentirsi a suo agio per parlare liberamente. D'altro canto, per quanto una persona esterna sia senz'altro vista come più obiettiva, probabilmente non avrà una visione globale di quello che succede in azienda. Nei limiti del possibile i diretti interessati dovrebbero essere consultati riguardo alla scelta della persona chiamata ad aiutarli a risolvere il loro conflitto. Se l'azienda non ha i mezzi per dotarsi di una struttura composta da uno o più specialisti, potrebbe contemplare una soluzione settoriale o interaziendale. Un gruppo di aziende dello stesso settore potrebbero convenire di mettere a disposizione una o più persone in grado di intervenire in caso di necessità. Se un collaboratore lo richiede, l'azienda deve trovare i modi di proteggerlo, per esempio trasferendo l'aggressore in un altro gruppo o in un altro reparto. Comunque, una soluzione reale e durevole del problema deve attaccarsi a tutte e due le parti interessate (vittima e aggressore), affinché il responsabile di questi atti non continui ad agire impunemente prendendo di mira qualcun altro. 25 Il ruolo degli ispettorati del lavoro Le ispezioni cantonali del lavoro sono gli organi d'esecuzione in materia di protezione dei lavoratori, e di conseguenza anche per quel che riguarda i problemi di mobbing. Le ispezioni federali del lavoro sono competenti per la sorveglianza. La complessità e l'attualità del fenomeno «mobbing» come anche le numerose ripercussioni per le persone interessate esigono che tutte le autorità accordino durante l'esecuzione della legge un'estrema importanza alla prevenzione attraverso la sensibilizzazione delle aziende e dei lavoratori. Si tratta di impedire l'apparizione stessa di casi di mobbing. L'ispezione del lavoro dispone di diversi mezzi per affrontare questa esigenza di sensibilizzazione, ad esempio l’invio di corrispondenza alle aziende, le ispezioni sul luogo di lavoro o grazie a delle pubblicazioni e delle azioni mirate. Le persone oggetto di manovre di mobbing in generale si lamentano all'ispezione del lavoro solo quando queste manipolazioni sono ad uno stadio avanzato e la salute delle persone interessate è già affetta. Un dialogo aperto deve costituire la base della procedura per gli ispettori del lavoro, nel rispetto dei punti seguenti: • l’ascolto attento della persona e una seria presa in considerazione delle sue dichiarazioni in modo da poterla confortare 26 IV. Misure contro il mobbing • delle domande permettendo una migliore comprensione della situazione e il richiamo del segreto di funzione • un’oggettivazione della situazione e una spiegazione sulle possibilità di abbordare il problema, in particolare - il ricorso ad un aiuto esterno - una discussione sulle possibilità del l'azienda stessa di risolvere la situazione • delle informazioni sui problemi di salute • un richiamo sui rischi possibili in caso d'intervento delle autorità • una nuova visione dell'insieme e una ricerca di soluzioni possibili – protezione della persona interessata! L'ispezione del lavoro non dovrebbe intervenire in un'azienda senza l’accordo esplicito della persona interessata. E' solo quando l'intervento dell'autorità è richiesto con una denuncia per mobbing che l'ispezione cantonale del lavoro prende contatto con l'azienda, nell'ambito delle competenze che la legge sul lavoro gli accorda e nel rigoroso rispetto del segreto professionale. La procedura amministrativa della legge sul lavoro permette tra l’altro le azioni seguenti presso i responsabili delle aziende: • esigenza del rispetto della legge sul lavoro • richiamo dei loro obblighi in materia di prevenzione degli effetti sulla salute • esame delle condizioni generali fra cui, organizzazione del lavoro e dell'azienda, concetto di protezione della salute, messa in atto di una procedura di partecipazione, 27 direttive e persone di contatto, chiarimenti sulla volontà dell'azienda di regolare il problema e la maniera di procedere • consigli sulle soluzioni possibili e le misure di prevenzione Quando un'inchiesta o un intervento specifico sono necessari, l'ispezione cantonale del lavoro ordinerà una perizia tecnica al senso dell'art. 4 dell'ordinanza 3 relativa alla legge sul lavoro. L’intervento dell’ispezione del lavoro ha gli obiettivi di prevenire, chiarire e rimediare a delle situazioni di mobbing in un’azienda. Quando la persona in questione, non é più impiegata nell’impresa, l’ispezione del lavoro non può più intraprendere dei procedimenti per il suo caso concreto, e la persona dovrebbe eventualmente intraprendere una procedura di diritto privato contro il suo ex datore di lavoro. Ciò nonostante, l’ispezione del lavoro deve assicurarsi che non esista del mobbing nell’azienda, e nel caso contrario, imporre le misure adeguate. E' compito dell'azienda di risolvere i conflitti. Per questo, far capo a degli specialisti – tra questi, quelli già implicati nel contesto delle procedure MSSL – può avverarsi necessario. Il sito internet della federazione svizzera degli psicologi mette a disposizione una lista di esperti nel campo del mobbing: www.psychologie.ch. L'ispezione del lavoro del canton Vaud ha ridotto a sistema la sua procedura d'ispezione stabilendo una lista di moduli di controllo applicabili anche alle questioni 28 IV. Misure contro il mobbing relative alla salute psichica. Questa lista di controllo permette agli ispettori di individuare quali sono le questioni problematiche e di trattarle in modo completo e sistematico. (Vedi allegato II, esempio di questionario per esami delle misure di prevenzione di molestie psicologiche o sessuali). Analisi del conflitto Per evitare il rischio di un inasprimento, la persona chiamata a gestire il conflitto effettuerebbe normalmente dei colloqui individuali con le persone interessate prima di metterle a confronto. In particolare, quando il mobbing è operato da più persone, con questa strategia si evita di mettere la vittima in una situazione disagevole d'inferiorità (scherno o addirittura stigmatizzazione). Inoltre, un faccia a faccia diretto e inaspettato delle parti potrebbe esacerbare il divario. Una convocazione congiunta sarà quindi effettuata solo in un secondo tempo. I colloqui individuali devono essere preparati con cura. L'atmosfera non deve ricordare quella di un interrogatorio. I motivi del colloquio devono essere spiegati in maniera trasparente, al pari dello scopo e del metodo usato. Nel guidare il dialogo si deve tenere conto dei seguenti elementi: fare domande chiare, permettere alle due parti di esprimere il proprio punto di vista prendendo nota delle esigenze dell'una e dell'altra, incitare le parti a descrivere le presunte cause del fenomeno, riaprire il dialogo e accordarsi sulla procedura da seguire, insistendo molto chiaramente sul fatto che gli atti di mobbing non sono tollerati in nessun caso. Mediazione e accompagnamento del processo La mediazione è un metodo per la risoluzione dei conflitti mediante un approccio costruttivo. Le due parti possono rivolgersi a una terza persona neutrale e imparziale che offre loro l'occasione di incontrarsi per negoziare una soluzione. Il mediatore faciliterà la collaborazione e aiuterà le parti a comunicare e a trovare un modo per risolvere il loro conflitto. I partecipanti collaborano attivamente alla ricerca comune di un'intesa che permetta a ciascuno di loro di soddisfare le proprie esigenze e i propri interessi. È anche importante sottolineare che una mediazione non si improvvisa, soprattutto su una materia così delicata come quella delle molestie psicologiche. Il mediatore è una persona che ha seguito una formazione specifica. Bisogna quindi rivolgersi a professionisti della materia. Il colloquio con le parti in causa può rappresentare un primo passo verso un nuovo approccio per la risoluzione di conflitti. Tutti devono diventare consapevoli del fatto che una collaborazione professionale a lungo termine non può svolgersi senza conflitti e che questi ultimi possono perfettamente essere risolti con il concorso e la buona volontà delle parti. 29 Idealmente, questa collaborazione, gravemente perturbata all'inizio, può addirittura migliorare. La risoluzione dei conflitti richiede tempo. Infatti, nessuna discussione importante può svolgersi nei corridoi: le persone coinvolte devono sentirsi prese sul serio e ricevere dimostrazioni concrete di stima; hanno bisogno di tempo per esprimersi, per manifestare la loro collera o delusione. Solo rispettando queste condizioni sarà possibile avere un colloquio costruttivo. La mediazione può essere un prezioso strumento per la risoluzione di una controversia poiché essa permette di gestire i conflitti in a monte evitando che si aggravino. Ciononostante, crediamo che nei casi di mobbing accertati, la mediazione possa non essere una soluzione adeguata perché in un contesto simile, spesso manca la volontà di cooperare. Sanzioni Può essere opportuno ricordare che il mobbing ha conseguenze spesso drammatiche sulla situazione professionale della vittima. Nella maggior parte dei casi la vittima, non avendo più la forza di sopportare il suo aggressore, decide di lasciare l'azienda. In queste circostanze, oltre alla sofferenza psichica, si aggiungono anche ripercussioni sociali e finanziarie considerevoli, mentre l'aggressore continua la sua vita regolarmente restando impunito. È necessario fare una distinzione tra le aziende che hanno adottato tutte le misure preventive possibili per evitare l'insorgere del mobbing e quelle che non hanno fatto niente al riguardo. Nel primo caso, se malgrado gli interventi della direzione, si verifica un caso di molestie, è imperativo prevedere delle sanzioni contro l'aggressore. Tali misure possono essere prese a livello organizzativo o essere basate sul diritto del lavoro (trasferimento, licenziamento, ecc.). Se invece l'azienda non aveva adottato nessuna misura preventiva, è obbligata a reagire e a rimediare alla lacuna. La risoluzione del conflitto non è sufficiente. Occorre reintegrare a lungo termine le persone coinvolte nel loro ambiente professionale. Se necessario, si dovrà anche ristabilire la reputazione delle vittime. 30 V. Conclusione Questo opuscolo tenta di dare un'idea generale del mobbing e delle sue conseguenze. Riparare a un danno è però ben più difficile che prevenirlo. È quindi essenziale concentrarsi sulle misure di prevenzione, mettendo un'enfasi particolare sull'organizzazione del lavoro nelle aziende o in altre strutture. Il buon funzionamento della comunicazione costituisce senza dubbio un antidoto alle molestie psicologiche o ad altre forme di conflitto. Il dialogo permette di risolvere i disaccordi in maniera costruttiva e di trovare una soluzione comune a ogni problema. Una politica aziendale che accentui la trasparenza della comunicazione favorisce così una gestione dei conflitti basata su principi sani. Letteratura La redazione di un codice aziendale che diffonda l'intransigenza della direzione quanto al mobbing o qualsiasi altra forma di molestia e che includa sia le misure di sensibilizzazione sia quelle sanzionatorie è senza dubbio un elemento irrinunciabile. Ducret Véronique. Pour une entreprise sans harcèlement sexuel, un guide pratique. Ed. Georg, 2001, Genève. Fromaigeat Denise, Wennubst Gabriella. Souffrance psychologique au travail. Guide dans les méandres du harcèlement psychologique. Office Cantonal de l'inspection et des relations de travail. 2000 Genève. Hirigoyen Marie-France. Molestie morali: la violenza perversa nella famiglia e nel lavoro. Grandi Tascabili Einaudi, 2000, Torino Hirigoyen Marie-France. Malaise dans le travail, harcèlement moral, démêler le vrai du faux. Ed. Syros, 2000, Paris. 31 Serie Protezione della salute dei lavoratori no.4: Violenza psicologica sul lavoro. Accrescere la consapevolezza. Suggerimenti per operatori sanitari, politici, dirigenti, responsabili delle risorse umane, operatori del diritto, sindacalisti e lavoratori. Ed. Renato Gilioli, Dipartimento della sicurezza professionale e salute, Clinica del lavoro «Luigi Devoto», Milano e Organizzazione mondiale della sanità, Salute professionale e ambientale, Dipartimento della protezione dell'ambiente umano, Ginevra. Pubblicazioni della Confederazione: Legge sul lavoro e relative ordinanze (da 1 a 4), Cancelleria federale, UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 2002, Berna. La comprensione del fenomeno mobbing richiede un'attenzione particolare. I quadri dovrebbero ricevere una formazione specifica nella gestione dei conflitti per essere in grado di affrontarli quando si presentano. Il mobbing sul posto di lavoro. Factsheet. Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Leymann Heinz. Mobbing. La persécution au travail. Ed. du Seuil, 1996, Paris. Mobbing et autres tensions psychosociales sur le lieu de travail en Suisse. Direzione del lavoro, seco, 2003, Berna. Infine, una chiara politica aziendale che permetta al personale di mantenere un livello di competenze elevato grazie alla formazione continua e di esprimersi in maniera aperta sarà uno sprone ad agire secondo certi principi di lealtà. Wennubst Gabriella. Mobbing. Le harcèlement psychologique analysé sur le lieu de travail. Ed. Réalités Sociales, 1999, Lausanne. Mobbing. Prevenzione e gestione dei conflitti. Informazione per i dirigenti dell'Amministrazione federale. UFPER, Berna. Rey-Debove Josette et Rey Alain. Le nouveau petit Robert, Ed. Dictionnaires Le Robert, 1996, Paris. 32 Allegato 1: 33 disposizioni legali • Articolo 6 LL (legge sul lavoro) cpv. 1 A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l’esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d’esercizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell’integrità personale dei lavoratori. cpv. 2 Egli deve segnatamente apprestare gli impianti e ordinare il lavoro in modo da preservare il più possibile i lavoratori dai pericoli per la salute e dagli spossamenti. Articolo 2 capoverso 1 OLL 3 (ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro) Il datore di lavoro deve adottare tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute e assicurare la salute fisica e psichica dei lavoratori. • Articolo 328 CO - Protezione della personalità cpv. 1 Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi. cpv. 2 Egli deve prendere i provvedi menti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condi- zioni dell’azienda o dell’economia domestica, che l’esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell’integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo. • Articolo 336 CO - Protezione dalla disdetta cpv. 1 La disdetta è abusiva se data: a.per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda; b.perché il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda; c. soltanto per vanificare l’insorgere di pretese del destinatario derivanti dal rapporto di lavoro; d.perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro; e.perché il destinatario presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente. • Articolo 337 CO - Risoluzione immediata per cause gravi cpv. 1 Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere imme- diatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi; a richiesta dell’altra parte, la risoluzione immediata dev’essere motivata per scritto. cpv. 2 È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. cpv. 3 Sull’esistenza di tali cause, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento, ma in nessun caso può riconoscere come causa grave il fatto che il lavoratore sia stato impedito senza sua colpa di lavorare. • Articolo 10 LPar - Protezione dal licenziamento cpv. 1 La disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro è impugnabile se, senza motivo giustificato, è data in seguito a un reclamo sollevato all'interno dell'azienda per presunta discriminazione o in seguito all'introduzione di una procedura di conciliazione o giudiziaria. cpv. 4 Durante la procedura, il lavoratore può rinunciare alla continuazione del rapporto di lavoro e far valere in sua vece l'indennità giusta l'articolo 336a del Codice delle obbligazioni. Attenzione: la legge sulla parità dei sessi si applica unicamente in caso di discriminazione a sfondo sessuale. La LPar non si applica ai casi di mobbing non accompagnati da discrimina- zioni legate al sesso (di cui agli artt. 3 e 4 LPar). In casi particolarmente gravi gli atti alla base del mobbing possono eventualmente costituire delle infrazioni penali (artt. 180 e 181 CP): • Articolo 180 CP (Codice penale) Minaccia Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa. • Articolo 181 CP - Coazione Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con la detenzione o con la multa. È importante ricordare che le violazioni della LL concernenti la protezione della salute possono anch'esse costituire delle infrazioni penali: nel caso in cui il datore di lavoro non prenda le misure necessarie e nel caso in cui il lavoratore non segua le misure adottate dal datore di lavoro. 34 Allegato II: 35 un esempio di metodologia d'ispezione (VD) Protezione della salute psichica 1. Prevenzione Art. 6 LL + art. 2 OLL 3 1. Esiste una politica di prevenzione delle molestie nell'azienda? sì no 2. Esiste una direttiva scritta sull'intolleranza del datore di lavoro per i casi di molestie? sì no 3. I dipendenti sono stati informati del contenuto della direttiva? In che modo? sì no oralmente per iscritto 4. Sono state adottate misure di prevenzione? sì, quali? no 5. L'azienda dispone di una struttura di prevenzione (gruppo di fiducia, mediatore, ecc.)? sì, quale? no 6. Sono state designate le persone abilitate a occuparsi di casi di molestie? sì, chi? no 7. Le persone designate hanno seguito una formazione specifica? sì, di che genere? no 8. Sono state approntate procedure per la gestione dei casi di molestie nell'azienda? sì, quali? no 9. Come sono trattati in concreto gli eventuali casi di molestie? ricorso a mezzo esterno ricorso a mezzo interno approccio misto 10. Quali sono i tipi di molestie constatati? molestie psicologiche molestie sessuali 11. Quali sono le sanzioni prese contro gli autori delle molestie? nessuna sanzione ammonimento orale ammonimento scritto ammonimento scritto con minaccia di licenziamento immediato in caso di recidiva licenziamento regolare licenziamento immediato denuncia penale 12. Come sono state valutate le misure di prevenzione contro le molestie? efficaci parzialmente efficaci inefficaci 13. Quali sono le proposte specifiche di misure di prevenzione fatte dall'ispettore del lavoro? Tipo di proposta Termine per la realizzazione Hanno collaborato: Ispettorato cantonale del lavoro VD, François Czech, Losanna Vicario Consulting, Angelo Vicario, Losanna La compagnia teatrale «Le Caméléon», Chardonne Concetto e redazione: Mayra Dos Santos Lira Concetto e realizzazione: Susanne Berger Grafica: Michèle Petter Sakthivel, Berna Foto: Iris Krebs, Berna seco | Direzione del lavoro | Condizioni di lavoro Effingerstrasse 31–35 | 3003 Berna e-mail [email protected] www.seco.admin.ch Dipartimento federale dell’economia
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